SEDE REFERENTE
Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 13.30.
Modifica all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l’accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.
C. 4196 Gnecchi.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2017.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella seduta del 16 febbraio scorso, richiamando quanto già rappresentato nella precedente seduta del 2 febbraio, l’onorevole Gnecchi ha chiesto al rappresentante del Governo di voler sollecitare la trasmissione alla Commissione di dati aggiornati relativi alle pensioni liquidate ai sensi di quanto disposto dall’articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, distinguendo tra i lavoratori e le lavoratrici, indicati, rispettivamente, dalla lettera a) e dalla lettera b) del medesimo comma 15-bis.
Chiede quindi al sottosegretario Cassano se abbia indicazioni riguardo ai dati richiesti.
Il sottosegretario Massimo CASSANO avverte che, nonostante il sollecito effettuato, da ultimo, lo scorso 22 marzo, la competente Direzione generale non è stata in grado di raccogliere i dati necessari alla risposta.
Chiede, pertanto, ulteriore tempo per poter dare seguito alla richiesta della Commissione.
Marialuisa GNECCHI (PD), prendendo atto della risposta interlocutoria del Governo, che certifica, ancora una volta, l’inefficienza dell’INPS, osserva che continuano a susseguirsi i dubbi interpretativi dell’Istituto previdenziale medesimo sulle modalità applicative del comma 15-bis dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. L’ultimo caso a lei segnalato riguarda diciannove dipendenti dell’Università cattolica del Sacro Cuore, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria presso l’INPS, i quali, pur essendo in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, non hanno potuto accedere al pensionamento, ancorché cessati dal lavoro, in quanto la sede dell’INPS di Roma Aurelio, competente su tali lavoratori, ha accantonato le loro domande considerandoli dipendenti pubblici e, quindi, non interessati dalla disciplina recata dal comma 15-bis.
Rileva, peraltro, che la stessa Università cattolica del Sacro Cuore, non facente parte, sulla base della classificazione ISTAT cui fa riferimento anche la circolare dell’INPS n. 149 del 2004, del comparto delle pubbliche amministrazioni, ha già provveduto a liquidare a tali soggetti il TFR, un mese dopo la fine del rapporto di lavoro. Tale tempestività non sarebbe stata possibile se si fosse trattato di dipendenti pubblici, in quanto nel settore pubblico le indennità assimilabili al TFR sono liquidate non prima di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Auspica, pertanto, che il Governo eserciti sull’INPS le dovute pressioni perché ponga fine a una situazione che ritiene inaccettabile.
Cesare DAMIANO, presidente, si associa alle considerazioni dalla deputata Gnecchi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame dei progetti di legge ad altra seduta.
DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, nell’odierna seduta, avranno luogo la relazione introduttiva ed eventuali interventi nell’ambito dell’esame preliminare del disegno di legge. Dà, quindi, la parola alla relatrice per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.
Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, rileva preliminarmente che il decreto-legge, che si compone di tre articoli, è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione di venerdì 17 marzo 2017 ed è stato assegnato alla XI Commissione lo scorso 20 marzo.
Evidenzia che, come è noto, si tratta di un provvedimento di urgenza che interviene su materie già oggetto di esame da parte della Commissione. In particolare, per quanto attiene al lavoro accessorio, ricorda che la XI Commissione, nella giornata di giovedì 16 marzo, ha concluso l’esame delle proposte emendative riferite alle proposte di legge C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D’Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaudo, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre, pervenendo all’elaborazione di un testo analogo a quello contenuto nell’articolo 1 del decreto-legge. Ricorda, invece, che in materia di responsabilità solidale negli appalti, la Commissione ha avviato, nella giornata di martedì 14 marzo 2017, l’esame delle proposte di legge C. 4211 Damiano e C. 4306 De Maria.
Ricorda, altresì, che la Corte costituzionale l’11 gennaio 2017 ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della normativa vigente in materia di lavoro accessorio e per l’abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale tra committente e appaltatore in materia di appalti. Le disposizioni contenute nel decreto-legge realizzano un effetto abrogativo analogo a quello che discenderebbe dall’abrogazione referendaria, con l’unica differenza che l’articolo 1, comma 2, prevede anche una disciplina transitoria sull’utilizzabilità dei voucher richiesti entro l’entrata in vigore del decreto-legge.
Quanto ai contenuti del provvedimento di cui oggi si avvia l’esame, segnala in primo luogo che l’articolo 1 dispone, al comma 1, la soppressione della disciplina del lavoro accessorio, attraverso l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e, al comma 2, un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017, data di entrata in vigore del provvedimento in esame, i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
A tale ultimo riguardo, osserva che il testo del decreto si discosta parzialmente da quello dell’emendamento Gnecchi 1.30, riferito al testo base delle proposte di legge C. 584 abbinate, e approvato nella seduta del 16 marzo scorso. La normativa transitoria contenuta in detta proposta emendativa prevedeva, infatti, che fino al 31 dicembre 2017 restasse ferma la previgente disciplina per l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del provvedimento. Anche in relazione alle osservazioni prospettate da alcuni operatori, con un comunicato stampa pubblicato nella giornata di ieri, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha, comunque, chiarito che l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.
Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, l’articolo in esame «mira a contrastare il ricorso a pratiche elusive al fine di favorire l’affermazione di forme di lavoro più stabile».
L’articolo 2 modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi, comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. In particolare, modificando l’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, il comma 1, lettera a), elimina la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Il comma 1, lettera b), elimina il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore, sopprimendo le disposizioni sulla base delle quali il committente imprenditore o datore di lavoro deve essere convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori e può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, è soppressa anche la previsione secondo cui l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, le modifiche sono volte a «elevare ulteriormente l’efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici».
Da ultimo, segnala che l’articolo 3 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo che esso entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Cesare DAMIANO, presidente, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione, in vista dell’imminente ripresa dei lavori dell’Assemblea, propone ai commissari di rinviare gli eventuali interventi alle sedute che saranno svolte nel corso della prossima settimana. Avverte, inoltre, che le modalità di organizzazione dei lavori della Commissione potranno essere stabilite nel corso della riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della seduta odierna.
Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede chiarimenti in ordine alla possibilità per i deputati di presentare proposte emendative volte a reintrodurre la disciplina del lavoro accessorio.
Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che le proposte emendative saranno valutate sulla base dei criteri di ammissibilità, più restrittivi di quelli ordinari, previsti dal Regolamento con riferimento all’esame dei decreti-legge.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame dei progetti di legge ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 23 marzo 2017.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.
INTERROGAZIONI
Giovedì 23 marzo 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 13.55.
5-09469 Marcon: Riconoscimento dell’accredito figurativo, a fini pensionistici, per il servizio militare agli obiettori di coscienza condannati a periodi di detenzione in ragione della loro obiezione.
Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Giulio MARCON (SI-SEL) si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario in quanto essa appare in contraddizione con la realtà dei fatti. In primo luogo, ricorda che il soggetto cui fa riferimento la sua interrogazione ha ricevuto, al termine del periodo di detenzione, il riconoscimento del suo assolvimento dell’obbligo di leva, come specificato nel foglio di congedo delle autorità militari. Pertanto, sulla base di tale documentazione, l’INPS, in particolare la sede provinciale di Brescia, non avrebbe potuto rifiutare il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa, come previsto dalla disciplina generale e come, peraltro, affermato anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
In secondo luogo, rileva che, in relazione ad un caso analogo, di cui si riserva di fornire i dati, la sede provinciale dell’INPS di Venezia ha considerato legittima la richiesta di riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa. Sottolinea che sono numerosi coloro che, negli anni settanta e ottanta del secolo scorso, hanno scontato periodi di detenzione per non avere voluto sottostare al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, che ora, sulla base della legge e della richiamata giurisprudenza costituzionale, pretendono il riconoscimento del loro diritto alla contribuzione figurativa, essendo pronti, per questo, a ricorrere alla magistratura.
5-10623 Baruffi: Procedure di licenziamento di lavoratori della filiale di Carpi del gruppo Argenta Spa.
Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Manuela GHIZZONI (PD), in qualità di sottoscrittrice dell’atto di sindacato ispettivo, ringrazia il sottosegretario per la risposta e per la dichiarata disponibilità a porre in essere, per quanto di competenza, un tentativo di mediazione. Osserva che la vicenda, che ha visto l’attivazione della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di quattro dipendenti, laddove la legge ne richiede almeno cinque ai fini della configurazione di un licenziamento collettivo, nonché le modalità con le quali l’azienda ha manifestato l’intenzione di trasferire il call center a duecento chilometri di distanza, causando la rinuncia alla prosecuzione del rapporto di lavoro di ulteriori due dipendenti, sembra adombrare il tentativo di aggirare la disciplina vigente in materia di riorganizzazione dell’attività aziendale. Preannunciando la presentazione di un’ulteriore interrogazione che faccia riferimento ai termini più generali della questione, invita comunque il Governo ad approfondire le problematiche aperte nell’ambito della società Argenta Spa, al fine della assunzione di future iniziative volte a evitare che, in caso di ristrutturazione dell’attività aziendale che comporti il trasferimento di lavoratori e la possibile apertura delle procedure di mobilità, l’impresa possa contestualmente avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, in contraddizione con lo spirito del Jobs Act e dei suoi decreti attuativi.
5-10321 Albanella: Recupero da parte dell’INPS di quota dei trattamenti di fine servizio erogati in relazione al riconoscimento dell’indennità corrisposta, ai sensi dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, al personale universitario che presta servizio presso strutture sanitarie convenzionate, anche se gestiti direttamente dalle università.
Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Luisella ALBANELLA (PD), pur ringraziando il sottosegretario, ribadisce la sua contrarietà ad una vicenda che ritiene riduttivo definire kafkiana. Osserva, infatti, che, nonostante una specifica disciplina legislativa e una sentenza della Corte costituzionale, che hanno sancito che l’indennità di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 è pensionabile, la sede provinciale di Messina dell’INPS, in contraddizione con l’atteggiamento assunto sul medesimo argomento da altre sedi provinciali dell’istituto previdenziale, ha deciso il recupero delle somme relative all’indennità in questione a valere sui ratei di pensione. Rileva, peraltro, che i soggetti in questione, pur essendosi rivolti alla magistratura, hanno mostrato la loro disponibilità a trovare un accordo con l’INPS, il quale, tuttavia, ha chiuso ad ogni compromesso. Si tratta, a suo avviso, dell’ennesima dimostrazione della cattiva gestione dell’Istituto, che assume decisioni diverse rispetto a situazioni analoghe e che, oltretutto, provvede con colpevole ritardo all’erogazione dei trattamenti dovuti ai lavoratori.
5-10680 Cominardi: Orari di lavoro del personale medico e sanitario.
Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Claudio COMINARDI (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario, che lascia insoluti due problemi.
Il primo riguarda il mancato rispetto dei limiti posti dalla normativa europea all’orario di lavoro e la conseguente inosservanza della disciplina sui riposi. La questione è, a suo avviso, particolarmente grave, non solo nei confronti dei lavoratori del servizio sanitario ma anche dei pazienti, che sono trattati da personale stanco e poco lucido.
Il secondo problema che, a suo parere, dovrebbe essere affrontato dal Governo è quello del superamento del blocco del turn-over, per effetto del quale, negli ultimi anni, a fronte di cinque lavoratori che hanno avuto accesso al pensionamento, solo uno è stato sostituito da un nuovo assunto. Ciò ha, ovviamente, comportato la necessità di riorganizzare i tempi di lavoro, massimizzando la presenza dei lavoratori in servizio, in spregio delle più elementari regole di rispetto delle capacità fisiche individuali.
Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.20.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.
Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.
Nuovo testo C. 3671-ter Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 16 marzo scorso, l’espressione del parere di competenza alla X Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 22 marzo 2017. Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Antonella Incerti, per la sua relazione introduttiva.
Antonella INCERTI (PD), relatrice, osserva preliminarmente che il disegno di legge deriva dallo stralcio dall’originario disegno di legge C. 3671, recante una delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, già esaminato dalla Commissione nel gennaio di quest’anno, che costituisce il frutto del lavoro della cosiddetta Commissione Rordorf, istituita con decreto del Ministro della giustizia 28 gennaio 2015, che ha terminato i suoi lavori il 29 dicembre dello stesso anno.
Il testo risultante dall’esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito, consta di due articoli. L’articolo 1, introdotto dalla Commissione di merito, individua l’oggetto della delega al Governo e le procedure per il suo esercizio. In particolare, si prevede che il Governo sia delegato ad adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, (cosiddetta «Prodi bis») e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (cosiddetta «legge Marzano»). L’obiettivo del provvedimento è quello di assicurare la coerenza sistematica della disciplina, stratificatasi per effetto della successione dei provvedimenti adottati in materia, assicurando il contemperamento tra le esigenze dei creditori e quelle pubblicistiche sottese all’interesse pubblico per la conservazione del patrimonio e la tutela dell’occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per la loro dimensione, appaiono di particolare rilievo economico sociale.
Ricorda, a tale proposito, che la disciplina dell’amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza è il frutto della stratificazione di norme che si sono succedute nel tempo, a partire dal decreto-legge n. 26 del 1979, convertito dalla legge n. 95 del 1979 (cosiddetta «legge Prodi»), che ha dato luogo a numerosi rilievi da parte delle Istituzioni europee, che ne hanno eccepito la incompatibilità con le disposizioni in materia di aiuti di Stato. Per tali motivi, la disciplina è stata a più riprese modificata e ampliata, con la previsione della procedura speciale di ammissione immediata (il cosiddetto accesso diretto) all’amministrazione straordinaria introdotta dalla cosiddetta «legge Marzano». La finalità del provvedimento in esame è, pertanto, è quella di riformare l’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di ricondurlo ad un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale.
Quanto alla procedura di adozione del decreto, la norma prevede che il relativo schema sia trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l’esercizio della delega, per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni. È previsto un meccanismo di scorrimento, in base al quale il termine per l’esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni quando il termine per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del medesimo termine o successivamente.
L’articolo 2, che consta del solo comma 1, reca i principi e i criteri direttivi a cui il Governo si dovrà attenere nell’esercizio della delega.
In particolare, la lettera a) prevede un’unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, diretta alla regolazione dell’insolvenza di singole imprese ovvero di gruppi di imprese che, in ragione della loro notevole dimensione, assumano un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale.
Fa presente che la lettera b) individua i requisiti che l’impresa deve possedere congiuntamente per l’accesso alla procedura di amministrazione straordinaria: lo stato di insolvenza; un rilevante profilo dimensionale, calcolato con riferimento alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi; un numero di dipendenti pari ad almeno 250 unità per la singola impresa e ad almeno 800 unità, da calcolare cumulativamente, in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese; concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali e di salvaguardia della continuità produttiva e dell’occupazione diretta e indiretta. In proposito, ricorda che, in base al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, la procedura si applica alle imprese soggette alla legge fallimentare con un numero di lavoratori subordinati non inferiore alle 200 unità, inclusi quelli che eventualmente fruiscono del trattamento di integrazione guadagni, mentre il decreto-legge n. 347 del 2003 prevede misure volte a semplificare l’ammissione alla procedura concorsuale e a rafforzare i poteri riconosciuti all’autorità amministrativa, per imprese con almeno 500 lavoratori subordinati e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro. Inoltre, il requisito dimensionale non è più ancorato al solo numero dei lavoratori occupati, ma anche alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi.
Quanto alla procedura, la lettera c) prevede l’attribuzione della competenza sulla procedura di amministrazione straordinaria alle sezioni specializzate in materia d’impresa presso i tribunali sedi di Corti d’appello, all’esito di un’istruttoria incentrata alla massima celerità, mentre la lettera d) prefigura l’operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo.
Fa presente che, sulla base di quanto previsto dalla lettera e), viene superata la figura del commissario giudiziale incaricato, nella prima fase, di gestire l’impresa dichiarata insolvente, di relazionare al tribunale circa le cause dell’insolvenza e di valutare l’esistenza delle condizioni per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, prevedendo che il tribunale, entro dieci giorni dal deposito della domanda, accertata la sussistenza dei relativi presupposti, dichiari lo stato di insolvenza e disponga l’apertura della procedura per l’ammissione all’amministrazione straordinaria, nominando un giudice delegato.
La lettera f) disciplina i requisiti e le modalità di nomina, da parte del Ministro dello sviluppo economico, del commissario straordinario o, nei casi di eccezionale complessità, dei tre commissari straordinari, che, ai sensi della lettera g), possono essere revocati per giusta causa.
Si sofferma, in particolare, sulla lettera h), che introduce tra i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega la previsione che l’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria decorra dalla data di apertura della procedura per l’ammissione e continui fino all’esecuzione del programma predisposto dal commissario straordinario, nonché all’adempimento degli obblighi di salvaguardia dell’occupazione correlati alla vendita dei complessi aziendali. Si tratta di una disposizione senza dubbio positiva, che intende rafforzare le tutele dei lavoratori coinvolti dalla situazione di crisi dell’impresa, sin dall’apertura della procedura di ammissione all’amministrazione straordinaria. Potrebbe essere utile, in proposito, chiarire in modo più puntuale come il criterio direttivo si inserisca nel quadro della normativa di riferimento anche per quanto attiene alla durata degli interventi straordinari di integrazione salariale.
La successiva lettera i) prevede l’individuazione di criteri e modalità di remunerazione del commissario, mentre la lettera l) fissa i criteri direttivi per l’ammissione del debitore all’amministrazione straordinaria. In particolare, nella nuova disciplina il commissario straordinario – che secondo la legislazione vigente è nominato dal Ministro dopo l’apertura dell’amministrazione straordinaria – viene nominato già nella prima fase della procedura e ad esso è attribuita ab initio la gestione e la rappresentanza dell’impresa insolvente e l’elaborazione di un piano di recupero dell’equilibrio economico dell’impresa. Il piano, dunque, non interviene più dopo l’ammissione dell’impresa da parte del tribunale all’amministrazione straordinaria, bensì costituisce la base per la decisione del Tribunale circa l’ammissione dell’impresa all’amministrazione straordinaria. Il parere del Ministero dello sviluppo economico circa l’ammissione dell’impresa all’amministrazione straordinaria, nella nuova procedura, si delinea, inoltre, come obbligatorio e vincolante, diversamente da quanto previsto a legislazione vigente. In questa fase, qualora il tribunale lo ritenga utile o necessario, può peraltro essere conferito a un professionista, iscritto nell’istituendo albo dei commissari straordinari, l’incarico di attestare la sussistenza dei presupposti per il recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di adottare il decreto di ammissione del debitore all’amministrazione straordinaria.
La lettera m) prevede che le imprese quotate sui mercati regolamentati, quelle con almeno 1.000 dipendenti e con un fatturato pari a un multiplo significativo di quello individuato per tutte le altre, nonché quelle che svolgano servizi pubblici essenziali, possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria, dal Ministero dello sviluppo economico, con contestuale nomina del Commissario straordinario (cosiddetto accesso diretto).
La lettera n), introdotta dalla Commissione di merito, è volta a consentire l’ammissione all’amministrazione straordinaria delle imprese oggetto di confisca, anche in mancanza dei requisiti previsti dai criteri direttivi di cui alle lettere a) e b).
Fa presente che la lettera o) attiene alla disciplina delle modalità di nomina del comitato di sorveglianza, della sua composizione e dei suoi poteri, mentre la lettera p) reca i criteri direttivi relativi alla disciplina delle modalità di autorizzazione, da parte del tribunale, della sospensione o dello scioglimento dei contratti pendenti, del pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole di riparto e dell’esonero delle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall’imprenditore.
Da ultimo, segnala che la lettera q) attiene, quindi, alle modalità di definizione dei contenuti e della durata del programma di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali, mentre la lettera r) individua i criteri direttivi per l’individuazione dei casi in cui il commissario straordinario e il comitato di sorveglianza sono legittimati a presentare al tribunale istanza di conversione dell’amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria.
Fa presente che la lettera s) prefigura la disciplina dei casi di accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato, anche sulla base di proposte concorrenti, mentre la lettera t), conclusivamente, sancisce l’applicazione, per quanto possibile, dei criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale.
Conclusivamente, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere un parere favorevole sul provvedimento, anche alla luce dei criteri di delega contenuti nell’articolo 2, comma 1, lettera h), che prevedono un ampliamento della copertura degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria. Si riserva, in ogni caso, di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere nella discussione.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.
La seduta termina alle 15.35.


























