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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

12 Novembre 2014
in Camera

INTERROGAZIONI
Giovedì 13 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 14.20.
5-03498 Gnecchi: Recenti provvedimenti di risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell’INPS.
Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Marialuisa GNECCHI (PD), nel dichiararsi soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, rivolge un sentito ringraziamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per aver affrontato concretamente la questione. Ritiene sia infatti giusto accogliere le richieste di collocamento a riposo rimaste insoddisfatte piuttosto che costringere alla pensione coloro che vantano una posizione contributiva inadeguata e intendono continuare a lavorare. Segnala inoltre all’attenzione del Ministero la questione del mancato riconoscimento dei periodi di lavoro all’estero al momento della definizione delle graduatorie, che rischia di pregiudicare la posizione di coloro che intendono andare in pensione volontariamente, auspicandone una sollecita risoluzione.

5-03686 Tino Iannuzzi: Trasferimento della sede INPS da Cava de’ Tirreni a Nocera Inferiore.
Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Tino IANNUZZI (PD), pur ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta, se ne dichiara insoddisfatto, sottolineando la illogicità della scelta relativa alla chiusura della sede INPS di Cava de’ Tirreni; una decisione motivata da ragioni esclusivamente contabili, con il conseguente trasferimento ed accorpamento nella città di Nocera Inferiore della sede INPS da tanti anni ubicata nel comune di Cava de’ Tirreni. 
Osserva che la sede INPS di Cava dei Tirreni ha sempre svolto i suoi molteplici compiti istituzionali al servizio di una rilevante utenza, che versa spesso in condizioni di grave disagio fisico e di salute, in quanto tale soggetta ad evidenti e pesanti difficoltà di movimento e di spostamento.   
Sottolinea, quindi, che per tale utenza il trasferimento a Nocera Inferiore della sede INPS determinerebbe gravi e pesanti disagi, per poter usufruire delle diverse prestazioni previdenziali ed assistenziali rientranti nella competenza dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, con continui spostamenti per alcuni chilometri, per di più in una situazione molto difficile e disagiata del trasporto pubblico in quella zona.   
Evidenzia, fra l’altro, che il comune di Cava de’ Tirreni è nelle condizioni di porre a disposizione locali idonei per assicurare la conservazione degli uffici INPS in quella città, senza alcun onere per l’Istituto ed assumendo le relative spese a proprio carico.   
Pertanto giudica molto interessante e significativa l’apertura contenuta nell’ultima parte della risposta del Governo, diretta a prevedere una «struttura leggera, un punto INPS» a Cava de’ Tirreni, senza oneri a carico dell’Istituto.
Dichiara, in conclusione, che si farà promotore di una iniziativa con il comune di Cava de’ Tirreni e l’INPS per favorire una risoluzione della problematica, auspicando una fattiva collaborazione del Ministero, vi sta la disponibilità fornita in tal senso dal rappresentante del Governo nell’ultima parte della sua risposta, per la conservazione almeno in quella città di una struttura più leggera, al servizio dei cittadini e della utenza.

5-02177 Rostellato: Definizione delle competenze di ISFOL e Italia Lavoro Spa.
Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Gessica ROSTELLATO (M5S), pur ringraziano il rappresentante del Governo per la risposta, ritiene che resti aperto il problema della tripartizione delle funzioni tra ISFOL e Italia Lavoro. Ribadisce i propri dubbi circa la scelta effettuata in passato di istituire un organismo aggiuntivo come Italia Lavoro – che per il suo funzionamento si avvale addirittura di personale precario – nonostante l’ISFOL, prima della costituzione di Italia Lavoro, fosse già nelle condizioni di svolgere in maniera adeguata attività nel campo della formazione professionale sociali, disponendo peraltro di un organico sovradimensionato per tale finalità. Chiede al Ministro di fare chiarezza circa competenze dell’uno e dell’altro ente, al fine di evitare sovrapposizione di ruoli e conflitti tra i due organismi, anche alla luce della riforma che il Governo intende portare avanti nell’ambito del disegno di legge delega in materia di lavoro, attualmente all’esame della Commissione.
Walter RIZZETTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 13 novembre 2014.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.30 alle 18.15.  

SEDE REFERENTE
Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta comincia alle 9.05.
Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
 
C. 2660, approvato dal Senato.
 
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell’11 novembre 2014.  

Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, come convenuto dall’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 6 novembre scorso, nella seduta pomeridiana di oggi si concluderà l’esame preliminare del provvedimento con le eventuali repliche del relatore e del Governo, in modo da rispettare il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato per le ore 16 di oggi.

Claudio COMINARDI (M5S) fatto notare, preliminarmente, che il provvedimento in esame reca una vera e propria delega in bianco al Governo, priva di effettivi principi e criteri direttivi, paventa il rischio di un incremento del contenzioso di legittimità costituzionale. Nel merito, evidenzia il pericolo reale che il contratto a tutele crescenti incrementi il livello di precarietà, accrescendo il dualismo tra lavoratori, a seconda della fattispecie contrattuale utilizzata. Non comprende, al riguardo, come si possa ipotizzare un’ulteriore spinta alla flessibilizzazione dei rapporti di lavoro, tenuto conto che, sulla base degli studi dell’OCSE, il mercato del lavoro italiano risulta meno rigido e protetto rispetto a quello di altri Paesi europei paragonabili al nostro. Giudica, inoltre, vergognosa la previsione sul demansionamento dei lavoratori, recata dal comma 7 della lettera d), dell’articolo 1, che ritiene suscettibile di dar luogo a forme di mobbing legalizzato, stigmatizzando altresì l’estensione del lavoro accessorio contemplata dal medesimo comma 7, alla lettera g), che giudica fortemente criticabile, in quanto si fonda sulla errata convinzione che il lavoro flessibile possa condurre ad un incremento di occupazione. Dopo aver rilevato l’impossibilità di realizzare i previsti interventi in materia di incentivi e politiche attive del lavoro, attese le previsioni di neutralità finanziaria recate dal testo, si sofferma sulla lettera e) del medesimo comma 7, definendo una violenza nei confronti dei lavoratori la previsione dei controlli a distanza, che definisce forme di spionaggio autorizzato ai danni dei lavoratori. Peraltro, ritiene superflua una simile disciplina, considerato che esiste già una normativa specifica contenuta all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Ritiene che sia contraddittorio che la cattiva politica, da un alto, intenda sottoporre a sorveglianza i lavoratori, dall’altro, non accetti di sottoporsi al giudizio dei cittadini rendendo trasparente il proprio lavoro, ad esempio, durante l’esame in Commissione dei provvedimenti e la votazione delle relative proposte emendative. 

Ricorda, infatti, che tutte le richieste del suo gruppo di autorizzare la trasmissione sulla web-34 del 2014. Dichiara, in ogni caso, che il suo gruppo intende avanzare tali richieste anche in occasione dell’esame del presente provvedimento, auspicando che questa volta si possa giungere a una diversa determinazione, che sia più in linea con gli orientamenti prevalenti nell’ambito della medesima Giunta per il Regolamento. tv della Camera dei deputati delle sedute in sede referente e di procedere a votazioni nominali degli emendamenti sono state finora ingiustamente respinte in sede parlamentare, sulla base di discutibili interpretazioni regolamentari, come accaduto, ad esempio, in occasione dell’esame del decreto-legge n. 

Tornando al merito del provvedimento, dopo aver constatato l’assenza di misure in favore dei lavoratori autonomi, si rivolge al gruppo del Partito democratico, appellandosi al senso di ostilità che, a suo avviso, molti suoi componenti nutrono nei confronti delle politiche del Presidente del Consiglio, auspicando che, insieme a loro, si possa modificare radicalmente il contenuto del provvedimento in esame. Evidenzia, infatti, che molte norme appaiono inaccettabili e richiedono modifiche profonde. Fa riferimento, in particolare, alle previsioni sull’ASpI, recate dall’articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), che giudica sbagliate, in quanto prive di un carattere realmente universalistico, a differenza del reddito di cittadinanza, proposto dal suo gruppo. Soffermandosi sulle politiche attive, paventa il rischio di realizzare, con l’introduzione dell’Agenzia nazionale prevista al comma 4, lettera c), dell’articolo 1 l’ennesimo ente pubblico inefficiente, senza favorire un reale miglioramento dell’efficacia dei centri per l’impiego nell’incrocio tra domanda ed offerta di lavoro. Ritiene, infatti, che il sistema pubblico, pur non potendo operare in regime di monopolio in ragione dei ben noti vincoli europei, possa comunque giocare un ruolo fondamentale per frenare la spinta alla mercificazione determinata dal diffondersi dalle agenzie interinali private. Ritiene, poi, paradossale e contraddittorio che il Governo, con il provvedimento in esame, da un lato, si prefigga di combattere il lavoro nero attraverso l’intensificarsi dei controlli, dall’altro, nel disegno di legge di stabilità, riduca le risorse per le assunzioni degli ispettori. Paventato il rischio che la previsione di un compenso orario minimo, recata dalla lettera f) del comma 7 dell’articolo 1 legittimi la tendenza a livellare verso il basso i salari, ritiene che l’intero impianto del provvedimento in esame sia modellato sulle esigenze delle grandi multinazionali, risultando peraltro ispirato alle logiche imposte dalle élite finanziarie internazionali.

Giorgio AIRAUDO (SEL), pur comprendendo gli sforzi di quanti si stanno adoperando in sede parlamentare per adottare interventi di «riduzione del danno» e di correzione delle disposizioni del provvedimento in esame, ritiene che su di esso non si possa che esprimere un giudizio pesantemente critico, considerando che il provvedimento conferisce una delega legislativa vaga e spesso incoerente e contraddittoria. Osserva, infatti, che, a dispetto della volontà manifestata dall’Esecutivo di una semplificazione della normativa in materia di lavoro, l’attuazione delle deleghe legislative genererà migliaia di cause e, probabilmente, numerosi ricorsi alla Corte costituzionale, con l’effetto che, con ogni probabilità, l’auspicato incremento delle possibilità di lavoro si realizzerà solo per gli studi legali e professionali che saranno chiamati a dirimere gli equivoci e le incongruenze presenti nel testo del provvedimento in esame. Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge, osserva che l’obiettivo della creazione di nuovi posti di lavoro è assolutamente irraggiungibile con i mezzi che sono proposti, sottolineando come il Jobs Act proposto dall’amministrazione Obama, cui si richiama il disegno di legge in discussione, pur non avendo prodotto i risultati auspicabili, si muoveva comunque nella direzione di promuovere massicci interventi pubblici, in linea con l’esperienza del New Deal rooseveltiano. Ritiene, pertanto, del tutto erronea la prospettiva, assunta dal provvedimento in discussione, di creare nuovi posti di lavoro attraverso la riduzione dei diritti riconosciuti dalla legislazione vigente. 

Per quanto attiene alla materia degli ammortizzatori sociali, ritiene che l’obiettivo dell’universalizzazione delle tutele indicato dal disegno di legge delega sia senz’altro interessante, osservando tuttavia che la relativa disposizione è incompleta e le coperture finanziarie previste nel disegno di legge di stabilità sono largamente insufficienti. Come evidenziato da tutti i sindacati, infatti, le risorse disponibili sono inadeguate anche rispetto alla gestione degli effetti della crisi in essere, per la quale si renderebbero necessari circa 1,7 miliardi di euro. Ritiene, del resto, che ipotizzare lo stanziamento delle relative risorse in corso d’anno non farebbe che riproporre criticità già riscontrate, costringendo i lavoratori a interminabili attese, spesso deluse, dell’intervento degli ammortizzatori sociali.   

Con riferimento al «disboscamento» delle forme contrattuali, osserva che il testo del disegno di legge approvato dal Senato non contiene alcun preciso impegno al riguardo, limitandosi a fare riferimento all’individuazione e all’analisi delle forme contrattuali esistenti. Si chiede, in proposito, se non si disponga già di analisi sui contratti di lavoro, sottolineando come talune delle tipologie contrattuali previste dalla legislazione vigente siano sostanzialmente inutilizzate e sarebbe pertanto agevole provvedere alla loro soppressione. Quanto all’introduzione, per le nuove assunzioni, di un contratto di lavoro a tutele crescenti, osserva che la previsione di tale tipologia contrattuale era stata proposta in dottrina in un contesto sociale ed economico completamente differente, nel quale l’occupazione presentava un andamento positivo e si poneva l’esigenza di indirizzare le assunzioni verso forme di lavoro più stabili. Ritiene, pertanto, che la proposta del Governo tradisca lo spirito della proposta originaria e possa produrre effetti fortemente negativi, considerando anche che il contratto a tutele progressive accrescerebbe la frammentazione esistente nel mondo del lavoro, rappresentando una forma contrattuale aggiuntiva rispetto a quelle già esistenti. Segnala, a titolo di esempio, che si apprestano alla chiusura e alla conseguente fuga degli investimenti anche imprese solide come la TRW, che opera nel settore di sistemi di trasmissione per gli autoveicoli, per fornitori ben determinanti e per prodotti finali realizzati in Italia che non sono interessati dalla crisi in essere.   

Ritiene, inoltre, che nella delega siano state inserite materie assolutamente estranee alla creazione di nuovi posti di lavoro, quali la disciplina dei controlli a distanza sui lavoratori e del demansionamento, che rischia di essere utilizzato, nell’attuale situazione di crisi, per trattenere lavoro a basso costo, svalutando le professionalità dei lavoratori. 
In definitiva, ritiene che il provvedimento in esame sia profondamente deludente rispetto all’intenzione dichiarata dal Governo Renzi di assumere il lavoro come propria priorità di azione, rispetto alla quale anche il suo gruppo, dopo la deludente esperienza del governo Letta, aveva inizialmente fatto qualche 34 del 2014, che, come si temeva, hanno prodotto effetti solo sulle statistiche, accrescendo il numero di contratti di durata breve o brevissima. A suo avviso, occorre, quindi, un radicale cambiamento di segno degli interventi, che consenta di decidere finalmente cosa si intende fare concretamente, e non solo in termini di comunicazione, per affrontare le numerose criticità del mondo del lavoro. In questa ottica, qualora non si riesca a intervenire in questa sede, occorrerà provvedere in un futuro prossimo o più lontano, posto che l’esame di questo provvedimento non rappresenta la fine, ma l’inizio della battaglia contro le politiche di chi ha avviato una vera e propria guerra contro i lavoratori. e apertura, salvo tuttavia doversi ricredere a fronte dei primi provvedimenti concreti assunti dall’Esecutivo. Sarebbe, piuttosto, necessario un serio piano per il lavoro, di matrice rooseveltiana, che affronti anche il tema della rappresentanza, allo stato ingiustificabilmente assente dalla delega, cambiando radicalmente il segno degli interventi contenuti nel provvedimento in discussione. In questa ottica, nell’ottica di promuovere veramente l’occupazione, dovrebbe in primo luogo procedersi nella direzione del disboscamento dei contratti precari, ripensando anche gli interventi sul contratto a tempo determinato di cui al decreto-legge n.

Tiziana CIPRINI (M5S) ritiene che il provvedimento in esame abbia un contenuto vago e generico, recando deleghe in bianco al Governo le quali potranno essere valutate in sede attuativa nei modi più disparati, come le immagini del test di Rorschach A suo avviso, si tratta di un’operazione incostituzionale insidiosa per l’autonomia e il ruolo del Parlamento. Paventa il rischio, infatti, che quest’ultimo sia scavalcato nel momento della scrittura degli schemi dei decreti legislativi, sui quali il parere parlamentare non sarebbe vincolante. Teme, quindi, che l’esame parlamentare del provvedimento si riveli un inutile bluff, limitandosi a una mera ratifica di decisioni assunte in altre sedi. Considerata la palese incostituzionalità del provvedimento, ritiene presumibile che il Governo faccia affidamento su giudici compiacenti, probabilmente collocati nell’ambito della Corte costituzionale a seguito di complesse trattative tra schieramenti politici, che, a suo avviso, negli ultimi tempi hanno di fatto determinato il blocco dell’attività parlamentare, attraverso lo svolgimento di estenuanti procedure di votazione. Ricorda, ad esempio, che, per evitare la concorrenza con le votazioni dei giudici costituzionali da parte del Parlamento in seduta comune, è stata rinviata in settembre una missione di studio in Umbria, da tempo programmata al fine di monitorare le gravi situazioni di crisi aziendale di quel territorio, peraltro sfociate, di recente, nella drammatica chiusura delle attività di una grande impresa nel settore delle acciaierie. 
Entrando nel merito delle questioni affrontate dal disegno di legge, critica fortemente l’estensione del lavoro accessorio, recata dalla lettera   g) del medesimo comma 7, nonché la previsione di forme di demansionamento dei lavoratori, contemplata dal comma 7 lettera d), dell’articolo 1, che ritiene una misura sciagurata e incostituzionale. Giudica grave, quindi, il contenuto della lettera e) del comma 7 dell’articolo 1, in materia di controlli a distanza, dal momento che essa autorizza in sostanza forme di spionaggio nei confronti dei lavoratori, che potrebbero favorire comportamenti discriminatori e vessatori. In proposito, fa presente che il suo gruppo è sempre stato a favore, piuttosto, di forme di controllo e di videosorveglianza nei confronti dei politici e delle assemblee elettive. Ritiene poi che l’Agenzia nazionale, prevista al comma 4, lettera c), possa rappresentare un inutile «carrozzone», facendo poi notare che la previsione del contratto a tutele crescenti, recata dalla lettera c) del comma 7, nasconda, in realtà, l’abrogazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Giudica, poi, insufficienti le misure sul sostegno al reddito, evidenziando la necessità di prevedere, piuttosto, un reddito di cittadinanza. 

Nel complesso, segnala che il provvedimento, contemplando interventi di riduzione del livello delle tutele dei lavoratori, a vantaggio delle grandi multinazionali e di ristrette élite finanziarie di derivazione anglosassone, reca un’impronta ideologica, di stampo mondialista, tesa a «plasmare» individui come consumatori, privandoli di qualsiasi riferimento culturale e sociale, al fine di renderli, in tal modo, facilmente manipolabili.

Cesare DAMIANO, presidente, in considerazione dell’imminente ripresa dei lavori della seduta antimeridiana dell’Assemblea, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento all’odierna seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta comincia alle 14.10.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.
 
C. 2575 Governo.
 
(Parere alla III Commissione). 
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.  
Giuseppe ZAPPULLA (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo con lo Stato di Israele sulla previdenza sociale. Fa presente, innanzitutto, che, analogamente a numerosi altri accordi della stessa specie, già esaminati dalla Commissione, l’Accordo, firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010, persegue la finalità di regolare alcuni aspetti dei trattamenti previdenziali dei cittadini italiani e israeliani al fine di favorire l’accesso al pensionamento di lavoratori titolari dei periodi di contribuzione nei due Paesi contraenti. In particolare, l’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il disegno di legge evidenzia che l’Accordo ha prevalentemente lo scopo «di garantire ai cittadini italiani che hanno lavorato in Italia prima di trasferirsi in Israele la possibilità di percepire un trattamento pensionistico in linea con i contributi versati in Italia», grazie alla totalizzazione dei contributi versati nei due diversi regimi previdenziali. Evidenzia che la stessa relazione illustrativa del provvedimento sottolinea che l’elemento centrale del testo è la tutela dei lavoratori al seguito delle imprese, nonché la totalizzazione e la trasferibilità delle pensioni. Il testo è limitato, infatti, solo a queste due fattispecie e non tiene conto delle tecniche di coordinamento previste per l’acquisizione del diritto ad altre prestazioni previdenziali in chiave transfrontaliera. 

Per quanto concerne il contenuto dell’Accordo italo-israeliano, che si compone di 28 articoli, segnala che l’articolo 1 reca le definizioni adottate ai fini dell’applicazione dell’Accordo, mentre l’articolo 2 individua le gestioni assicurative alle quali si applicherà l’Accordo stesso. Fa presente che il successivo articolo 3 definisce il campo di applicazione soggettivo del trattato e l’articolo 4 sancisce il diritto all’uguaglianza di trattamento per i cittadini dei due Stati nei territori dell’altra Parte contraente. Da parte italiana questo principio è esteso anche ai cittadini dell’Unione europea in conformità alla giurisprudenza europea. Segnala che l’articolo 5 assicura la trasferibilità delle prestazioni che sono erogate solo sul territorio dell’altro Stato, salvo che non sia diversamente disposto. Osserva che l’articolo 6 stabilisce il principio generale dell’applicazione della legislazione del luogo di lavoro, rispetto al quale i successivi articoli dell’Accordo prevedono puntuali eccezioni. Fa presente che l’articolo 7 regola il regime del distacco dei lavoratori nell’altro Stato membro stabilendo in via generale che, in caso di distacco per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, prolungabile per un massimo di due anni, previo accordo tra le autorità dei due Paesi, si continui ad applicare la legislazione dello Stato di appartenenza del lavoratore. Fa notare che l’articolo 8 riconosce alle autorità competenti la possibilità di stabilire eccezioni a quanto statuito dagli articoli 6 e 7. Evidenzia che l’articolo 9 determina la legislazione applicabile ai familiari dei lavoratori distaccati, mentre l’articolo 10 reca una norma che precisa la disciplina relativa al versamento dei contributi assicurativi. Segnala che l’articolo 11 enuncia il principio in base al quale nell’erogazione delle pensioni ai sensi dell’Accordo le istituzioni degli Stati membri applicano le loro rispettive legislazioni. Fa presente che l’articolo 12 riguarda la possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi inferiori a dodici mesi – e non suscettibili di dare diritto di per sé a una prestazione previdenziale, che possono essere ricollegati dall’Istituzione competente dell’altra Parte contraente ai versamenti effettuati nell’ambito della propria giurisdizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione delle prestazioni previdenziali. Segnala che gli articoli 13 e 14 disciplinano rispettivamente i criteri di totalizzazione per la pensione di vecchiaia o ai superstiti e le pensioni di invalidità secondo la normativa israeliana. Osserva che l’articolo 15 esplicita il metodo di totalizzazione secondo la disciplina italiana ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, mentre l’articolo 16 concerne il metodo di calcolo delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti. In caso di acquisizione del diritto grazie alla totalizzazione il trattamento è calcolato con il sistema del pro rata. Fa notare che gli articoli da 17 a 24 dell’Accordo, recano disposizioni di carattere applicativo, relative in particolare allo scambio di informazioni e alla cooperazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni delle due Parti, al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla presentazione delle domande e dei ricorsi, all’estensione delle esenzioni dal pagamento di imposte e diritti nonché dall’autenticazione per i documenti necessari all’applicazione dell’Accordo, al recupero delle prestazioni erogate in maniera indebita. Si disciplinano altresì le lingue da utilizzare nell’attuazione dell’Accordo e le valute e le modalità di pagamento. Osserva che l’articolo 25 regola la risoluzione delle controversie relative all’applicazione e all’interpretazione dell’Accordo, mentre l’articolo 26 regola la salvaguardia e il mantenimento dei diritti previdenziali per i periodi precedenti all’entrata in vigore dell’Accordo. Da ultimo, evidenzia che l’articolo 27 disciplina la validità e le modalità di denuncia dell’Accordo e l’articolo 28 concerne l’entrata in vigore dell’Accordo. 

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell’Accordo, segnala che esso consta di quattro articoli: l’articolo 1 e l’articolo 2 recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo e l’ordine di esecuzione a esso relativo, mentre l’articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Osserva che l’articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo, valutati in 433.000 euro per il 2014, 490.000 euro per il 2015 e 1.719.000 euro a decorrere dal 2016. Fa notare che la copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento dell’accantonamento del fondo speciale di 328 del 2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri. La relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica contiene precise ipotesi sul numero dei beneficiari delle norme dell’Accordo in esame, indicando come risultino residenti in Israele 7.664 cittadini italiani, a fronte dei 2.269 cittadini israeliani residenti in Italia, 770 dei quali nel 2011 hanno versato contributi presso l’INPS. Il comma 2 reca, in attuazione della legge di contabilità e finanza pubblica, una specifica clausola di salvaguardia, volta a far fronte a eventuali scostamenti rispetto all’onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dall’INPS, che riferisce in proposito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze. Quest’ultimo, in caso di scostamenti, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall’articolo 20, comma 8, della legge n. a)185 del 2008. Sulle cause degli scostamenti e l’attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere. , del decreto-legge n. 

Al riguardo, non ritenendo condivisibili le modalità di copertura degli oneri derivanti dagli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, prospettate dalla citata clausola di salvaguardia, preannuncia sin d’ora che intende introdurre, nell’ambito della mia proposta di parere, una condizione volta a richiedere una modifica di tale disposizione. Ricorda, in proposito, che la XI Commissione nei pareri favorevoli espressi sui disegni di legge recanti la ratifica di analoghi accordi in materia di previdenza sociale, sottoscritti con il Canada e con il Giappone, che recavano la medesima clausola di salvaguardia, ha segnalato la necessità di individuare una diversa formulazione del testo, al fine di escludere la riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al di là di questa indicazione, ritiene che possa senz’altro esprimersi un parere favorevole sul disegno di legge, che rafforza le tutele per i lavoratori degli Stati contraenti con periodi di lavoro nel territorio dell’altro Stato, potendo altresì costituire uno strumento per favorire la maggiore concorrenzialità delle imprese italiane e l’attrazione di investimenti israeliani.  

Davide BARUFFI (PD) concorda con le considerazioni del relatore.

Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE
Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta comincia alle 14.20.
Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
 
C. 2660, approvato dal Senato.
 
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell’odierna seduta antimeridiana.  

Emanuele PRATAVIERA (LNA) evidenzia, anzitutto, l’esiguità dello stanziamento di risorse destinate dalla manovra di finanza pubblica all’attuazione del presente provvedimento, sottolineando altresì che durante l’esame in sede consultiva del disegno di legge di stabilità l’Esecutivo non ha fornito alcuna delucidazione alla Commissione circa la precisa destinazione delle risorse stanziate. Ritiene, inoltre, che il provvedimento in esame conceda al Governo una discrezionalità eccessiva, senza fornire alcuna garanzia circa l’effettivo conseguimento dell’obiettivo del rilancio dell’occupazione. Fa notare, inoltre, che il presente disegno di legge è privo di interventi di alleggerimento del carico fiscale che grava sulle imprese, sottolineando come tali interventi sarebbero necessari al fine di rilanciare la produttività e l’occupazione, soprattutto tenendo conto delle diverse specificità dei territori. Ritiene, pertanto, che l’intervento normativo in oggetto costituisca un’occasione mancata, dal momento che omette di affrontare talune questioni fondamentali per il mondo del lavoro e della previdenza, sulle quali preannuncia la presentazione di specifici emendamenti. Fa riferimento, anzitutto, alla questione degli «esodati», alla definizione di un tetto per le pensioni d’oro, al tema dei lavoratori impiegati in attività usuranti, nonché al problema della riduzione dei privilegi previdenziali goduti da talune figure di dirigenti sindacali. Fa notare, quindi, che il provvedimento in esame appare poco incisivo in tema di politiche attive, non riconoscendo un’adeguata premialità nei confronti dei centri per l’impiego più efficienti e scoraggiando, quindi, le opportune sinergie tra operatori pubblici e privati. Anche in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di tutela della maternità, ritiene che il provvedimento sia carente, soprattutto perché, a suo avviso, tralascia di considerare le lavoratrici autonome, specialmente quando si trovino in condizioni di oggettiva difficoltà, a causa di malattie. Ritiene poi che il contratto a tutele crescenti non sia uno strumento efficace, giudicando preferibile adottare altri modelli che si ispirino ai principi di flexicurity. Esprime apprezzamento per l’introduzione nel testo della misura che favorisce le ferie solidali in ambito lavorativo – misura fortemente sostenuta dal suo gruppo e approvata unanimemente dalla Commissione lavoro dell’altro ramo del Parlamento – auspicando che essa non venga snaturata in sede applicativa, ma si traduca in provvedimenti concreti che rendano effettivamente possibile la cessione delle ferie. Fa notare, inoltre, che l’esame del presente disegno di legge potrebbe rappresentare una buona occasione per risolvere talune questioni problematiche connesse all’accesso alla pubblica amministrazione, come quella riguardante la partecipazione dei cittadini extracomunitari ai bandi dei concorsi pubblici, al fine di superare le disposizioni attualmente vigenti in materia, che giudica inadeguate.

Cesare DAMIANO, presidente, sospende brevemente la seduta, al fine di verificare se vi siano altri componenti della Commissione che intendano svolgere interventi in sede di discussione generale.
La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 14.55.

Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire e avvertito che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire in sede di replica, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta, segnalando che le modalità della sua prosecuzione saranno stabilite dall’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
La seduta termina alle 15.


SEDE CONSULTIVA
Martedì 11 novembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta comincia alle 14.05.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la
 compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l’Italia e altri Stati esteri. 
C. 2577 Governo.
 

(Parere alle Commissioni riunite III e VI). 

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.  
Elisa SIMONI (PD), relatore, osserva preliminarmente che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Stati Uniti, volto a migliorare il rispetto degli obblighi fiscali, attraverso l’applicazione della normativa del F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act). Il disegno di legge reca, inoltre, disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal medesimo Accordo e da accordi tra l’Italia e altri Stati esteri. Fa notare che il provvedimento mira, in particolare, a intensificare la lotta contro l’evasione fiscale internazionale e ad assicurare maggiore trasparenza a livello tributario, affrontando temi che sono oggetto di particolare attenzione da parte della comunità internazionale e sono stati, tra l’altro, uno dei punti più rilevanti affrontati dal G-20 dei Ministri delle Finanze, svoltosi in Australia, il 20 e il 21 settembre 2014. Con riferimento al contesto dell’accordo segnala preliminarmente che la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (F.A.T.C.A.), concretamente operativa dal 1o luglio di quest’anno, prevede che gli intermediari finanziari stranieri identifichino e segnalino all’autorità fiscale i propri clienti aventi residenza fiscale statunitense. Tale normativa, approvata nel marzo 2010, è volta a contrastare l’evasione fiscale da parte di cittadini statunitensi e di residenti negli USA, attraverso l’utilizzo di conti e di intermediari offshore. Le previsioni contenute nel F.A.T.C.A. richiedono a ciascun intermediario finanziario estero di sottoscrivere un apposito accordo con la competente autorità statunitense con il quale l’intermediario si impegna a provvedere ad una serie di adempimenti, tra cui, l’identificazione della propria clientela in base a classificazioni normative degli USA e secondo stringenti procedure di adeguata verifica ai fini fiscali. Fa presente che, come evidenziato dalla relazione illustrativa del provvedimento, la richiamata normativa statunitense, pur essendo in linea con l’obiettivo condiviso anche da altri Paesi, tra cui l’Italia, di dotarsi di strumenti sempre più efficaci per contrastare l’evasione a livello internazionale, nell’ipotesi di applicazione unilaterale da parte degli USA, avrebbe comportato rilevanti problemi di ordine giuridico e operativo a carico delle istituzioni finanziarie dei singoli Paesi, che avrebbero dovuto firmare singolarmente accordi di diritto privato direttamente con l’autorità statunitense. Per tali motivi, nel febbraio 2012 è stato avviato un negoziato multilaterale tra gli USA e Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna, volto a ridurre per quanto più possibile l’impatto e gli oneri derivanti dall’applicazione della disciplina del F.A.T.C.A. per le proprie istituzioni finanziarie, nonché ad assicurare la reciprocità dello scambio di informazioni, al fine di consentire a tali cinque Paesi un analogo avanzamento in termini di strumenti per il contrasto dell’evasione fiscale internazionale. All’esito di tale negoziato multilaterale, nel luglio 2012 è stato definito e pubblicato un modello di accordo intergovernativo per lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni finanziarie da e verso gli USA. La definizione di tale modello ha consentito la successiva stipulazione di singoli accordi bilaterali tra ciascuno dei menzionati Paesi dell’Unione europea e gli USA. Osserva che l’Accordo con l’Italia, stipulato il 10 gennaio 2014, risponde quindi alla duplice esigenza di ridurre gli oneri gravanti sulle istituzioni finanziarie italiane connessi all’applicazione della disciplina del F.A.T.C.A., nonché di assicurare reciprocità nello scambio di informazioni tra Italia e USA. Fa notare che il contenuto del disegno di legge di ratifica ed esecuzione va inquadrato anche nell’ambito dell’iniziativa dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che, in collaborazione con lo stesso gruppo di Paesi che ha definito e pubblicato il modello di accordo intergovernativo con gli USA, ha redatto un modello diCommon Reporting Standard (CRS) che è stato reso pubblico il 13 febbraio 2014. Il modello elaborato in sede di OCSE attiene, come la normativa del F.A.T.C.A., allo scambio automatico di informazioni in materia di conti finanziari ma, a differenza degli accordi stipulati con gli Stati Uniti, ha un approccio multilaterale. Rileva, quindi, che, con il disegno di legge in esame, oltre ad essere autorizzata e data attuazione all’Accordo F.A.T.C.A. firmato a Roma il 10 gennaio 2014, sono introdotte disposizioni concernenti gli adempimenti cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dal predetto Accordo con gli USA e dagli altri accordi che saranno conclusi dall’Italia con i Governi di Paesi esteri secondo lo standard dell’OCSE. 

Per quanto attiene al contenuto dell’Accordo F.A.T.C.A., segnala che l’articolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati nell’Accordo, mentre l’articolo 2 stabilisce quali informazioni siano oggetto di comunicazione e di scambio in relazione ai conti. Ricorda che l’articolo 3 stabilisce i tempi e le modalità dello scambio di informazioni tra i due Paesi firmatari, mentre l’articolo 4 disciplina l’applicazione della normativa FATCA alle istituzioni finanziarie italiane. Segnalato che l’articolo 5 definisce le procedure da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nell’Accordo da parte delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, fa presente che l’articolo 6 impegna i due Stati a intensificare l’efficacia dello scambio di informazioni e la trasparenza fiscale. Evidenzia che l’articolo 7 assicura all’Italia ogni migliore trattamento contenuto in un accordo di applicazione della normativa F.A.T.C.A. che gli USA dovessero in futuro sottoscrivere con altri Paesi, mentre l’articolo 8 disciplina la possibilità di consultazioni e modifiche dell’accordo e l’articolo 9 dichiara parte integrante dell’Accodo i due Allegati. L’articolo 10 reca disposizioni sulla durata, sull’entrata in vigore e sulla cessazione dell’Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della notifica italiana. L’Allegato I disciplina gli obblighi di identificazione e di comunicazione, a carico delle istituzioni finanziarie italiane, per i conti statunitensi e per i pagamenti alle istituzioni finanziarie non partecipanti. L’Allegato II descrive le istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione e i prodotti finanziari italiani esenti.   

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, osserva che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo. Rileva che l’articolo 3 stabilisce che le disposizioni di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del disegno di legge si applichino al fine di garantire l’attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall’Accordo con gli USA e dagli altri accordi che saranno conclusi dall’Italia con altri Stati, nonché dalle intese tecniche derivanti. Fa presente che l’articolo 4 introduce gli obblighi di comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie italiane all’Agenzia delle entrate e ne individua l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo. Rileva che l’articolo 5 stabilisce gli obblighi di verifica ai fini fiscali e di acquisizione di dati relativi ai conti finanziari di pertinenza sia di soggetti non residenti fiscalmente in Italia sia di cittadini statunitense ovunque residente ai fini fiscali, nonché, per quanto concerne la normativa del F.A.T.C.A., ad alcuni pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti. Segnala che l’articolo 6 prevede, per le istituzioni finanziarie, la possibilità di trasmettere i dati e la documentazione dei titolari dei conti ad altre istituzioni finanziarie del medesimo gruppo ovvero a fornitori terzi di servizi nel caso in cui a tali soggetti vengano delegati gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali nonché di acquisizione e comunicazione delle deformazioni. Fa notare che l’articolo 7 riguarda gli intermediari italiani che rivestono il ruolo di intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d’imposta statunitense nell’applicazione delle ritenute. L’articolo 8 riguarda invece gli intermediari italiani che non hanno assunto il ruolo di intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d’imposta statunitense. Segnala che l’articolo 9 definisce il regime sanzionatorio. Con l’articolo 10 viene precisato che le disposizioni in esame non intervengono sulla vigente normativa in materia di antiriciclaggio disciplinata dal decreto legislativo n. 231 del 2007. Osserva che l’articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, che specifica che all’attuazione della legge si provvede attraverso risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Fa presente che l’articolo 12 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale103, a condizione che i contributi individuali volontari versati sul conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in ciascun anno 50.000 euro. Inoltre, si indicano tra i prodotti esenti, che non costituiscono oggetto di rilevazione e comunicazione: i conti pensionistici, inclusi i piani pensionistici individuali forniti da un’impresa di assicurazione italiana autorizzata, a condizione che il conto pensionistico individuale sia considerato tale dalla normativa italiana e che la contribuzione individuale volontaria sia limitata dalla normativa italiana di riferimento o non ecceda in alcun anno la somma di 50.000 euro; i contratti stipulati dai datori di lavoro per assicurare ai dipendenti il pagamento del trattamento di fine rapporto (polizze collettive per il trattamento di fine rapporto a beneficio dei dipendenti). In conclusione, espresso apprezzamento per le finalità complessive del provvedimento e tenuto conto dei limitati profili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole 509, o istituite ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 252, e le istituzioni di previdenza e sicurezza sociale privatizzate dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. . Per quanto concerne le norme di maggiore interesse per la Commissione, nel rilevare preliminarmente che il provvedimento incide in modo assolutamente marginale sulle materie di competenza, segnala che l’articolo 4 dell’Accordo F.A.T.C.A., nel disciplinare l’applicazione della normativa F.A.T.C.A. alle istituzioni finanziarie italiane, al comma 3, fa rinvio all’Allegato II dell’Accordo per quanto riguarda i fondi pensione e per i piani pensionistici. Tale Allegato II, infatti, nell’elencare le tipologie di istituzioni finanziarie italiane non tenute agli obblighi di comunicazione e i prodotti finanziari esenti, indica, in primo luogo, tra i soggetti esenti della obbligo di comunicazione, «taluni fondi pensione». Si tratta in particolare dei fondi o delle istituzioni che si qualificano come fondi pensione ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. (vedi allegato).

Emanuele PRATAVIERA (LNA), nell’esprimere apprezzamento per il provvedimento in esame, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Sergio PIZZOLANTE (NCD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.  

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE
Martedì 11 novembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta comincia alle 14.10.
Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
 
C. 2660, approvato dal Senato.
 
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 ottobre 2014.  

Cesare DAMIANO, presidente, considerato che l’ordine del giorno dell’odierna seduta dell’Assemblea prevede, alle ore 14.15, la votazione per l’elezione di un Segretario di Presidenza, propone di organizzare i lavori in modo da assicurare comunque spazi adeguati per la prosecuzione della discussione sul provvedimento in esame, compatibilmente con l’andamento della votazione in Assemblea. In tale ottica, se non vi sono obiezioni, propone di proseguire la seduta fino alla conclusione della prima chiama in Assemblea, in modo da consentire ai membri della Commissione di prendere parte alla seconda chiama. Fa presente sarà sua cura avvertire i deputati circa l’imminenza della conclusione della prima chiama, in corrispondenza della quale sarà necessario concludere i lavori della Commissione.

La Commissione concorda.  

Cesare DAMIANO, presidente, preso atto che nessuno chiede di intervenire nella seduta odierna, segnala che, come convenuto dall’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 6 novembre scorso, nella giornata di domani si concluderà l’esame preliminare del provvedimento con le eventuali repliche del relatore e del Governo. Avverte, pertanto, che gli eventuali interventi nella discussione generale dovranno essere svolti nell’ambito degli spazi temporali disponibili nelle sedute convocate per domani, in modo da rispettare il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per le ore 16 della giornata di domani. 

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.  

La seduta termina alle 14.15.

 

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