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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

1 Febbraio 2017
in Camera

AUDIZIONI INFORMALI
Giovedì 2 febbraio 2017.
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL e CONFSAL nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01024 Ciprini e 7-01106 Incerti, in materia di iniziative volte a favorire l’acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei loro dipendenti.
L’audizione informale è stata svolta dalle 9.45 alle 10.30.
Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane (ACI) nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01024 Ciprini e 7-01106 Incerti, in materia di iniziative volte a favorire l’acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei loro dipendenti.
L’audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 11.25.
Audizione di rappresentanti di Cooperazione Finanza Impresa s.c.p.a. (CFI) nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01024 Ciprini e 7-01106 Incerti, in materia di iniziative volte a favorire l’acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei loro dipendenti.
L’audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.40.

SEDE REFERENTE
Giovedì 2 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 13.45.
Modifica all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l’accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. 
C. 4196 Gnecchi. 

(Esame e rinvio).
L
a Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che, come stabilito nella riunione dello scorso 26 gennaio dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell’odierna seduta si svolgeranno la relazione introduttiva ed eventuali interventi nell’ambito dell’esame preliminare della proposta di legge. Dà quindi la parola al relatore.
Davide BARUFFI (PD), relatore, osserva, preliminarmente, che la proposta di legge di cui è firmataria la collega Gnecchi interviene per riscrivere i contenuti del comma 15-bis dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, n. 214, che costituisce sostanzialmente l’unica disposizione di carattere transitorio in materia pensionistica contenuta nella cosiddetta «manovra Salva-Italia». 
Ricorda, infatti, che con la richiamata disposizione, per i dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della stessa, si è previsto che i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 e abbiano maturato i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 sulla base della normativa previgente, possano conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni. Allo stesso modo, si è consentito alle lavoratrici di accedere al trattamento di vecchiaia con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora abbiano maturato entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data abbiano conseguito un’età anagrafica di almeno 60 anni. 
Segnala che nella relazione tecnica riferita a tale disposizione, si specifica che la quantificazione degli oneri derivanti dall’introduzione di regole speciali per i lavoratori del settore privato che avrebbero maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento nel 2012 si basa sulla stima di circa 55.000 soggetti per un importo medio di circa 17.400 euro, tenuto conto delle diverse cause di pensionamento, e per un anticipo medio di circa due anni. Ricorda che la disposizione puntava, tra l’altro, a ridurre gli effetti del brusco innalzamento dell’età di accesso al pensionamento di vecchiaia da parte delle donne nate nel 1952, dal momento che – a seconda del mese di nascita – per tali lavoratrici, in assenza di correttivi, l’età di pensionamento di vecchiaia si incrementerebbe di quattro anni, a fronte di una differenza di età anagrafica di cinque mesi. 
Come illustrato diffusamente nella relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge, alla quale rinvia per ogni opportuno approfondimento, le potenzialità di questa disposizione transitoria, inserita nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge n. 201 del 2011, sono state fortemente ridimensionate dalle previsioni della circolare INPS n. 35 del 14 marzo 2012, la quale ha precisato che esse «si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in esame, il 28 dicembre 2011, svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico». Sottolinea che il requisito non era previsto dalla norma, ma l’INPS ha sostenuto che questo fosse l’unico modo per individuare chi avesse diritto al beneficio in quanto occupato nel settore privato. 
Rammenta che la revisione della circolare è stata a lungo sollecitata dai componenti della Commissione e, in particolare, dalla collega Gnecchi e che, proprio in risposta alla sua interrogazione n. 5-09441, nella seduta del 20 settembre scorso, il rappresentante del Governo si era impegnato a verificare la possibilità di superare le previsioni restrittive contenute nella citata circolare dell’INPS. Fa presente, che, in attuazione di tale impegno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha effettivamente sostenuto la possibilità di utilizzare parametri per individuare i dipendenti del settore privato ai fini dell’applicazione della norma in esame. Il Ministero ha, infatti, precisato che «si ritiene possibile aderire a un’interpretazione 
in bonam partem del comma 15-bis secondo la quale il diritto di accesso al pensionamento può essere esercitato anche da coloro che alla data di entrata in vigore della riforma prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché fossero comunque in possesso del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva richiesta dalla norma in esame maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato». Evidenzia che tale interpretazione, senz’altro migliorativa, è stata successivamente recepita dalla circolare INPS n. 196 dell’11 novembre 2016, che ha comunque fatto salvo l’accesso al pensionamento dei lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato. Con riferimento a quanti hanno maturato l’anzianità contributiva richiesta dalla norma come lavoratori dipendenti del settore privato, la circolare ha, tuttavia, precisato che «posto che l’anzianità contributiva deve essere «maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato» sono esclusi dal computo della predetta anzianità contributiva i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa». 
Fa presente che, a fronte di tale limitazione, che ritiene, ancora una volta, ingiustificata, risulta che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia segnalato all’Istituto nazionale della previdenza sociale la possibilità di specificare, alla luce della formulazione della norma e dei principi generali in materia previdenziale, che tali periodi di contribuzione volontaria e figurativa e di riscatto siano utili allorquando, congiuntamente ai periodi di contribuzione effettiva come dipendente privato, consentano di raggiungere il requisito di anzianità contributiva di cui al più volte richiamato comma 15-
bis. Evidenzia, tuttavia, che, a quanto gli consta, a tale segnalazione non è stato, al momento, dato alcun seguito da parte dell’INPS. 
Sottolinea che, in questo quadro, articolato e stratificato, si inserisce la proposta di legge della quale oggi avviamo l’esame, che riscrive integralmente il comma 15-
bis dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di superare le criticità emerse in sede di interpretazione di tale disposizione. In primo luogo, osserva che si elimina il riferimento, ai fini dell’applicazione del comma 15-bis, ai lavoratori dipendenti del settore privato, al fine di superare le incertezze interpretative che si sono prodotte in sede applicativa. Resta fermo, comunque, che i trattamenti da liquidare devono essere a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o delle forme sostitutive della medesima. 
Quanto alle singole platee indicate nella norma, per i lavoratori si stabilisce in primo luogo che la maturazione della cosiddetta «quota 96» al 31 dicembre 2012 ha luogo senza l’applicazione delle modifiche al regime di accesso al trattamento pensionistico introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011, con una formula che appare analoga a quella contenuta nella vigente formulazione della lettera 
a) del comma 15-bis. Si precisa altresì che l’anzianità contributiva richiesta, pari a 35 anni, si intende comprensiva anche dei contributi figurativi e da riscatto. Fa presente che analoga precisazione è introdotta anche con riferimento all’anzianità contributiva richiesta alle lavoratrici ai fini dell’accesso al pensionamento con un’età di 64 anni, mentre non è espressamente richiamato il requisito del compimento dei 60 anni di età alla data del 31 dicembre 2012, che comunque dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie. 
Evidenzia, poi, che, in linea con quanto previsto dalla circolare INPS n. 16 del 2013, che ha confermato la validità della disciplina delle deroghe prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503 del 1992, si specifica che il trattamento di vecchiaia può essere conseguito dalle lavoratrici in possesso di una contribuzione di almeno 15 anni purché rientrino nelle deroghe previste nel decreto legislativo n. 503 del 1992 e abbiano compiuto 60 anni di età alla data del 31 dicembre 2012. 
In proposito, ricorda che il comma 3 dell’articolo 2 del citato decreto legislativo, che ha incrementato l’anzianità contributiva minima per maturare i requisiti per il diritto a pensione da 15 a 20 anni, prevede infatti che continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione, pari a 15 anni, previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria, nonché i requisiti contributivi previgenti per i lavoratori ubordinati che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare. Rammenta che tale norma prevede, altresì, che nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 un’anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all’età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 503, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa. Evidenzia che la proposta in esame precisa, infine, che il trattamento pensionistico riconosciuto ai sensi del comma 15-
bis decorre dal mese successivo al compimento del sessantaquattresimo anno di età anche qualora la domanda di pensione sia stata presentata successivamente, al fine di non danneggiare i lavoratori che abbiano presentato tardivamente la domanda di pensione, ritenendo di non possedere i requisiti necessari all’accesso al pensionamento. A suo avviso, potrebbe essere opportuno verificare se con tale formulazione si intenda modificare anche la disciplina vigente per quanto attiene all’adeguamento del requisito dei sessantaquattro anni di età sulla base degli incrementi dell’aspettativa di vita.
Marialuisa GNECCHI (PD), nel ringraziare il collega Baruffi, evidenza che la circolare INPS n. 35 del 2012, da lui richiamata, ha introdotto ingiustificate limitazioni all’accesso al pensionamento, imponendo, tra l’altro, l’applicazione della cosiddetta «finestra mobile» e dell’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita ai fini dell’accesso alla cosiddetta «opzione donna» di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, costringendo il legislatore a successivi interventi correttivi, introdotti con la legge di stabilità 2016 e con la legge di bilancio 2017. Ricorda che la medesima circolare n. 35 del 2012 non aveva considerato la persistente vigenza delle deroghe previste, in materia di requisiti contributivi per l’accesso al pensionamento, dal decreto legislativo n. 503 del 1992. Solo dopo un intervento della Ministra Fornero, fortemente sollecitato dal Parlamento, con circolare n. 16 del 1o febbraio 2013 l’INPS riconobbe il requisito contributivo di 15 anni per i lavoratori in possesso dei requisiti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 503 del 1992. consentendo alla Ministra di affermare in un comunicato stampa di essere soddisfatta, dopo aver salvaguardato 140.000 lavoratori e aver sciolto il nodo delle ricongiunzioni onerose, di aver potuto risolvere un problema che riguarda circa 65.000 persone, la maggior parte delle quali sono donne. 
Allo stesso modo, la circolare n. 35 del 2012 ha ingiustificatamente previsto che le disposizioni dell’articolo 24, comma 15-
bis, del decreto-legge n. 201 del 2001 si applicano ai soli lavoratori che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, svolgessero attività di lavoro dipendente nel settore privato. Sottolineando l’incongruenza di tale requisito, non previsto dal legislatore, esprime il proprio apprezzamento per il fatto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia sollecitato una revisione della circolare n. 35 del 2012, effettivamente operata con la successiva circolare n. 196 del 2016. Stigmatizza, tuttavia, che l’INPS abbia inteso inserire nella medesima circolare l’inciso secondo cui sono esclusi dal computo dell’anzianità contributiva i periodi di contribuzione volontaria, i periodi di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, nonché quelli derivanti da un riscatto non correlato ad attività lavorativa. A suo avviso, si tratta di requisiti del tutto asistematici, che impediscono di fatto il riconoscimento del servizio militare e dei periodi di maternità al di fuori dei rapporti di lavoro, ed auspica, pertanto, che il Governo, anche traendo spunto dalla proposta di legge in esame, solleciti una revisione della citata circolare n. 196 del 2016. 
Ritiene, in ogni caso, utile che il Governo metta quanto prima a disposizione della Commissione dati aggiornati relativi all’applicazione del comma 15-
bis dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, anche al fine di verificare la possibilità di superare le letture restrittive proposte dall’INPS nell’ambito degli stanziamenti e della platea di cinquantacinquemila beneficiari inizialmente considerati dalla medesima disposizione. Ricorda, infatti, che, in risposta alla sua interrogazione n. 5-09441, nello scorso mese di settembre, il rappresentante del Governo aveva indicato come solo un numero molto contenuto di soggetti avesse avuto accesso ai benefici previsti dal richiamato comma 15-bis. Sottolinea, inoltre, che sarebbe opportuno escludere l’applicazione dell’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di cui alla medesima disposizione, osservando come analoga esclusione dovrebbe applicarsi al requisito di settant’anni di età di cui al comma 7 dello stesso articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. Auspica, quindi, che venga al più presto superato quanto previsto nella richiamata circolare INPS n. 196 del 2016, che ha introdotto requisiti non previsti dal dettato normativo, travalicando chiaramente la volontà del Legislatore. Sottolinea come, a tal fine, sia essenziale contare sul pieno appoggio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che in più occasioni ha manifestato l’intenzione di promuovere una revisione di tale ultima circolare.
Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame della proposta di legge ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Giovedì 2 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 14.05.
Sulla pubblicità dei lavori.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che, ai sensi dell’articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l’impianto audiovisivo a circuito chiuso. 
Ne dispone, pertanto, l’attivazione.
5-10455 Tripiedi: Limiti al lavoro notturno.
Tiziana CIPRINI (M5S), in qualità di firmataria dell’interrogazione, la illustra, chiedendo in particolare alla sottosegretaria Biondelli di chiarire le ragioni della mancata adozione dei decreti di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2003.
La sottosegretaria 
Franca BIONDELLI risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Tiziana CIPRINI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, ribadendo che l’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2003 affidava a due specifici decreti ministeriali, mai adottati, il compito di stabilire un elenco delle lavorazioni che comportino rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, per le quali il limite di ore di lavoro notturno è di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore. A suo avviso, quindi, si è in presenza di un preciso inadempimento ad un obbligo previsto da una normativa di fonte europea, che è suscettibile di comportare il deferimento del nostro Paese alla Corte di giustizia dell’Unione europea e di determinare gravi lesioni dei diritti dei lavoratori.
5-10456 Polverini: Pensioni liquidate in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, relative alla cosiddetta «opzione donna».
Antonio PALMIERI (FI-PdL), in qualità di sottoscrittore dell’atto di sindacato ispettivo, ne illustra sinteticamente il contenuto richiamandosi al testo depositato.
La sottosegretaria 
Franca BIONDELLI risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Antonio PALMIERI (FI-PdL) si dichiara pienamente soddisfatto della puntuale risposta della rappresentante del Governo, esprimendo l’auspicio che, per assicurare maggiore trasparenza, l’aggiornamento periodico dei dati richiesti con l’atto di sindacato ispettivo sia reso pubblico dall’INPS nell’ambito delle elaborazioni sui flussi di pensionamento.
10457 Gribaudo: Individuazione del fondo di solidarietà al quale devono iscriversi i panificatori.
Chiara GRIBAUDO (PD) illustra l’atto di sindacato ispettivo, di cui è firmataria, richiamandosi al testo pubblicato.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Chiara GRIBAUDO (PD) ringrazia la sottosegretaria Biondelli per la sua risposta, che ha fornito elementi informativi importanti ai fini della individuazione del fondo di solidarietà al quale devono iscriversi i panificatori, auspicando che i chiarimenti resi possano contribuire al superamento delle incertezze riscontrate.
Walter RIZZETTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 2 febbraio 2017.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

SEDE REFERENTE
Mercoledì 1o febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 14.05.
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. 
C. 1041 Di Salvo.
 
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2016.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, come convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 26 gennaio scorso, non essendo state formulate richieste istruttorie, nella presente seduta si potrà concludere l’esame preliminare della proposta di legge.
Marialuisa GNECCHI (PD) osserva che la proposta di legge, di cui è prima firmataria la collega Di Salvo, ha la meritoria finalità di garantire il pagamento delle retribuzioni assicurando la tracciabilità dei relativi pagamenti. Evidenzia che la proposta rappresenta l’ideale completamento della proposta di legge Atto Camera n. 2453, di cui è prima firmataria la collega Albanella, che ha inteso rafforzare le garanzie circa il rilascio della busta paga, indipendentemente dall’effettiva corresponsione della retribuzione, in vista di una rapida soddisfazione in giudizio dei crediti da lavoro. Ricorda, in proposito, che tale ultima proposta di legge fu approvata in sede legislativa il 15 luglio 2015 senz’alcun voto contrario e auspica che la 11a Commissione del Senato della Repubblica voglia quanto prima riprenderne e concludere l’esame, rinviato, da ultimo il 20 settembre 2015, e mai più ripreso. Ritiene, infatti, che sarebbe importante assicurare il completamento dell’iter di una proposta che anche il Governo aveva ritenuto utile al fine di rafforzare le tutele dei lavoratori. Parimenti, esprime l’auspicio che anche la proposta di legge attualmente all’esame della Commissione possa completare con la massima celerità il proprio percorso parlamentare, introducendo un ulteriore tassello nelle misure a tutela dei lavoratori, che potrebbero completarsi anche con una efficace revisione della disciplina del lavoro accessorio.
Il sottosegretario 
Massimo CASSANO, intervenendo in sede di replica, dichiara di condividere gli obiettivi della proposta di legge all’esame della Commissione, che intende assicurare l’esatto pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori subordinati e ai collaboratori. 
Ritiene, tuttavia, che, prima di esprimere un parere compiuto sul provvedimento, sia necessario acquisire le valutazioni della Commissione bilancio e del Ministero dell’economia e delle finanze in ordine agli effetti finanziari della proposta, specialmente per quanto attiene alla sua applicazione alle pubbliche amministrazioni.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, nella prossima riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potranno stabilirsi le modalità di prosecuzione dell’esame del provvedimento, con particolare riferimento alla fissazione del termine per la presentazione delle relative proposte emendative. 
Rinvia, quindi, il seguito dell’esame della proposta di legge ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 1o febbraio 2017.
Audizioni informali nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D’Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo, recanti modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.
Rappresentanti di Confindustria.
L’audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.55.
R
appresentanti di R. E TE. Imprese Italia.
L’audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.15.
Rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane (ACI).
L’audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.30.
Rappresentanti di Confagricoltura e Copagri.
L’audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.50.
Rappresentanti dell’Associazione italiana per la direzione del personale (AIDP).
L’audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.05.

SEDE CONSULTIVA
Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 14.05.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: 
a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d’Israele, dall’altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d’America, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’Accordo sui trasporti aerei fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d’America, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. 
C. 2714 Governo.
 
(Parere alla III Commissione). 
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Walter RIZZETTO, presidente, segnala che, in conformità a quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 26 gennaio scorso, l’espressione del parere di competenza alla III Commissione avrà luogo nella seduta odierna. 
Dà, quindi, la parola al relatore.
Giorgio PICCOLO (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica e l’esecuzione di tre accordi, riguardanti la materia del trasporto aereo, stipulati tra l’Unione europea e i suoi Stati membri da un lato, e, rispettivamente, Israele, la Repubblica moldova, gli Stati Uniti, l’Islanda e il Regno di Norvegia. Con riferimento agli accordi con Israele e la Repubblica moldova, rileva che si tratta di intese caratterizzate da un contenuto e da una struttura sostanzialmente omogenee, volte a consentire la massima apertura servizi aerei tra l’Unione europea e i due Stati, che accedono così a pieno titolo al sistema del «cielo unico europeo», cooperando nei settori della sicurezza, della gestione del traffico aereo, della salvaguardia dell’ambiente e della tutela del consumatore. Il terzo Accordo, pur volto alle medesime finalità, riveste una natura leggermente diversa, in quanto costituisce il completamento di un processo già avviato e sviluppato, che vede coinvolti gli Stati Uniti, l’Islanda e la Norvegia. 
Venendo, in particolare, all’Accordo stipulato tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e Israele, dall’altro, osserva che esso consta di 30 articoli, suddivisi in tre Titoli, e sei Allegati e investe solo marginalmente le competenze della Commissione. 
In particolare, segnala che l’articolo 8 interviene in materia di opportunità commerciali, disponendo, tra l’altro, che l’utilizzo del personale nel territorio delle parti contraenti debba avvenire nel quadro delle norme legislative e regolamentari vigenti in tali territori. Fa presente che il successivo articolo 20 rinvia, in materia di aspetti sociali, al contenuto della Parte F dell’Allegato IV, che a sua volta fa riferimento alle disposizioni recate dalla direttiva 2000/79/CE relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale dell’aviazione civile, recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185. Segnala, anche, che l’articolo 22 prevede l’istituzione di un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti contraenti, per l’attuazione e la corretta gestione dell’accordo. In questo ambito, il paragrafo 10, lettera 
c), prevede che il comitato misto abbia, tra l’altro, il compito di favorire la cooperazione mediante l’analisi periodica degli effetti sociali derivanti dall’attuazione dell’accordo, specialmente nel settore dell’occupazione, mettendo a punto risposte adeguate a preoccupazioni che si rivelano legittime, mentre il paragrafo 12 stabilisce che le Parti condividano anche l’obiettivo di massimizzare i vantaggi per i lavoratori mediante l’estensione dell’accordo a Paesi terzi.
Quanto alle altre disposizioni dell’accordo, fa presente che l’articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nell’Accordo, mentre, al Titolo I, recante le disposizioni economiche, l’articolo 2 riguarda i diritti di traffico e l’articolo 3 le modalità del rilascio dell’autorizzazione d’esercizio da parte delle Autorità competenti. Segnala che l’articolo 3
-bis consente il riconoscimento reciproco di determinazioni regolamentari in materia di idoneità e nazionalità del vettore aereo, l’articolo 4 disciplina le modalità di rifiuto, revoca, sospensione e limitazione delle autorizzazioni di esercizio, l’articolo 5 reca disposizioni in materia di investimenti, mentre l’articolo 6 dispone che le disposizioni legislative e regolamentari devono essere osservate dai vettori aerei in entrata, all’uscita e durante la permanenza nei territori delle parti contraenti. Rileva che l’articolo 7 disciplina le condizioni per l’esercizio della concorrenza. Passa, quindi, all’articolo 9, che reca disposizioni in materi di dazi doganali e altre tasse, e all’articolo 10, che interviene in materia di oneri finanziari per l’utilizzo di aeroporti, infrastrutture e servizi per la navigazione aerea. Segnala, infine, che l’articolo 11 disciplina le modalità per la fissazione delle tariffe da parte dei vettori aerei e che l’articolo 12 impegna le parti allo scambio di dati statistici. Passa, quindi, al Titolo II dell’Accordo, che reca disposizioni per la cooperazione regolamentare. In particolare, l’articolo 13 riguarda le modalità di esercizio della cooperazione nella materia della sicurezza dell’aviazione, mentre l’articolo 14 riguarda la materia della protezione della navigazione aerea. Il successivo articolo 15 disciplina le modalità della cooperazione nella gestione del traffico aereo, mentre l’articolo 16 interviene in materia di protezione dell’ambiente. L’articolo 17 riguarda il tema della responsabilità del vettore aereo, mentre, con l’articolo 18, le parti garantiscono l’applicazione delle proprie disposizioni in materia di diritti dei consumatori e protezione dei dati personali. L’articolo 19 riguarda la regolamentazione della cooperazione relativa ai sistemi telematici di prenotazione. Quanto al Titolo III, che contiene disposizioni istituzionali, segnala che l’articolo 21 reca norme di interpretazione e di attuazione dell’accordo, Rileva che l’articolo 23 reca misure per la risoluzione delle controversie e in materia di arbitrato, l’articolo 24 introduce disposizioni di salvaguardia, l’articolo 25 specifica la portata geografica dell’accordo, mentre il successivo articolo 26 dispone in materia di relazione tra l’accordo in esame ed altri accordi. L’articolo 27 disciplina le modalità di modifica dell’accordo, mentre l’articolo 28 ne prevede la durata illimitata. Infine, sulla base dell’articolo 29, l’accordo è registrato presso l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) e il segretariato delle Nazioni unite e, come disposto dall’articolo 30, è applicato in via provvisoria all’atto della firma delle parti contraenti ed entra in vigore con la procedura indicata dall’articolo medesimo. 
Passa, quindi, a illustrare il contenuto dell’Accordo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica moldova, dall’altro, la cui struttura, come già ricordato, è del tutto simile a quella dell’accordo con Israele e consta di ventinove articoli, suddivisi in tre Titoli, e quattro allegati. 
Tra le disposizioni di interesse della Commissione, segnala che i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 9 impongono il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di personale in vigore nel Paese ospitante. Come nell’Accordo con Israele, l’articolo 20 dell’accordo con la Repubblica moldova prevede la cooperazione nel settore sociale, assumendo come riferimento le disposizioni recate dalla direttiva 2000/79/CE, relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale dell’aviazione civile. Si fa riferimento altresì al rispetto della direttiva n. 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. All’articolo 22, si prevede, poi, l’istituzione di un comitato misto, tra i cui compiti, ai sensi del paragrafo 11, lettera 
d), rientra anche l’esame degli effetti sociali derivanti dall’attuazione dell’accordo, soprattutto nel campo occupazionale, al fine dell’adozione delle misure che si ritenessero necessarie per fare fronte a preoccupazioni legittime. 
Quanto alle altre disposizioni del provvedimento, ricorda che l’articolo 1, reca le definizioni ricorrenti nel testo. Fa presente, poi, che, nell’ambito del Titolo I, recante le disposizioni economiche, l’articolo 2 riguarda le modalità e le condizioni per la concessione dei diritti di effettuazione del trasporto aereo internazionale da parte dei vettori delle parti contraenti. Segnalato che l’articolo 3 reca la disciplina per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto aereo, rileva che l’articolo 4 riguarda il riconoscimento delle rispettive dichiarazioni regolamentari relative all’idoneità, alla proprietà e al controllo del vettore aereo. Evidenzia che l’articolo 5 disciplina il rifiuto, la revoca, la sospensione o la limitazione delle autorizzazioni di esercizio, mentre l’articolo 6 riguarda la materia degli investimenti e l’articolo 7 impone il rispetto da parte dei vettori aerei delle disposizioni legislative e regolamentari dell’altra parte al momento dell’ingresso, della permanenza e dell’uscita dal territorio nazionale. Fa presente che l’articolo 8 disciplina le modalità di concorrenza nel settore del trasporto aereo e l’articolo 9 interviene in materia di opportunità commerciali, mentre il successivo articolo 10 reca disposizioni in materia di dazi doganali e di fiscalità. Segnala che l’articolo 11 disciplina il pagamento degli oneri per l’utilizzo degli aeroporti, delle infrastrutture e dei servizi per la navigazione aerea, l’articolo 12 disciplina le modalità per la fissazione dei prezzi, mentre con l’articolo 13 le parti si obbligano allo scambio dei dati statistici. Il Titolo II, riguardante la cooperazione normativa, all’articolo 14 disciplina le modalità per la cooperazione nel settore della sicurezza aerea e, all’articolo 15, in quello della navigazione civile. Fa presente che l’articolo 16 riguarda la cooperazione nella gestione del traffico aereo e l’articolo 17 prevede che le parti cooperino anche nel settore della tutela dell’ambiente, mentre gli articoli 18 e 19 riguardano, rispettivamente, la tutela dei consumatori e i servizi telematici di prenotazione. Passa, quindi, al Titolo III, che reca disposizioni istituzionali, e segnala che, all’articolo 21, sono contenute le disposizioni per l’interpretazione e l’attuazione dell’accordo. Il successivo articolo 23 disciplina le modalità di risoluzione delle controversie e del ricorso all’arbitrato, mentre l’articolo 24 prevede la possibilità di adozione di misure di salvaguardia per il conseguimento degli obiettivi dell’accordo, i cui rapporti con eventuali altri accordi sono disciplinati dall’articolo 25. L’articolo 26 reca le modalità da seguire per eventuali modifiche dell’accordo, l’articolo 27 disciplina le modalità della denuncia dell’accordo medesimo, mentre l’articolo 28 dispone la sua registrazione presso l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) e il segretariato delle Nazioni unite. Da ultimo, ricorda che l’articolo 29 disciplina le modalità di applicazione provvisoria e l’entrata in vigore dell’Accordo. 
Passa, quindi, all’ultimo accordo, che, come già segnalato, consta di due accordi, il primo dei quali riguarda i trasporti aerei e il secondo ha carattere addizionale, ed è stato concluso dall’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti, dall’altro, nonché l’Islanda e il Regno di Norvegia. In particolare, fa presente che quello sui trasporti aerei consta di 6 articoli e di un allegato, applicabile esclusivamente all’Islanda e alla Norvegia. 
Fa presente che l’articolo 1 reca l’indicazione delle parti dell’accordo, mentre l’articolo 2 dispone l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei firmato dagli Stati Uniti, dalla Comunità europea e i suoi Stati membri nel 2007, come modificato dal protocollo e dall’allegato all’accordo in esame, a tutte le parti del presente accordo, fatto salvo l’allegato. L’articolo prevede, altresì, che le disposizioni dell’accordo si applicano all’Islanda e alla Norvegia come se fossero Stati membri dell’Unione europea. Ricorda, poi, che l’articolo 3 disciplina i casi di denuncia e di applicazione provvisoria dell’accordo, l’articolo 4 ne dispone la registrazione presso
l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO), mentre gli articoli 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, le modalità di applicazione provvisoria e l’entrata in vigore. L’accordo addizionale, concluso con l’Islanda e la Norvegia consta di 9 articoli, e, all’articolo 1, disciplina le modalità di comunicazione tra le parti, in caso di denuncia o interruzione dell’applicazione provvisoria. L’articolo 2 reca le modalità di sospensione dei diritti di traffico, l’articolo 3 dispone la partecipazione di rappresentanti di Islanda e Norvegia al comitato misto istituito dall’articolo 18 dell’accordo sui trasporti aerei, mentre l’articolo 4 disciplina le modalità del ricorso all’arbitrato. Segnala, poi, che l’articolo 5 regola lo scambio di informazioni tra le parti, mentre l’articolo 6 interviene in materia di sovvenzioni e aiuti pubblici. Fa presente che il successivo articolo 7 disciplina la procedura per la denuncia o la sospensione dell’applicazione provvisoria, prevista dal successivo articolo 8, mentre l’articolo 9 reca la disciplina dell’entrata in vigore dell’accordo. 
Da ultimo, segnala che il disegno di legge di ratifica, che consta di 4 articoli, agli articoli 1 e 2, reca, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione degli Accordi. Fa presente, da ultimo, che l’articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’articolo 4 disciplina l’entrata in vigore della legge. 
In conclusione, visti i limitati profili di interesse della Commissione e preso atto del rinvio, per quanto attiene alla tutela dei lavoratori, alla vigente normativa dell’Unione europea, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento.
Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.20.

ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 755 del 26 gennaio 2017, a pagina 97, seconda colonna, trentottesima riga, le parole: «mia cura» sono sostituite dalle seguenti: «cura del Ministero che rappresento».

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