INTERROGAZIONI
Giovedì 28 luglio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 10.
5-09181 Dall’Osso: Salvaguardia dell’occupazione nelle attività alberghiere di Salsomaggiore Terme.
Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Cesare DAMIANO, presidente, invita il deputato Dall’Osso ad interrompere la ripresa della seduta attraverso il proprio computer, ricordando che – come più volte segnalato – l’utilizzo di strumenti di ripresa dei lavori della Commissione da parte di un suo componente è da considerarsi contrario alle norme del Regolamento e alla relativa prassi applicativa.
Matteo DALL’OSSO (M5S) obietta che la sua intenzione è di tutelare la Commissione, dimostrando la verità del detto «male non fare, paura non avere».
Cesare DAMIANO, presidente, ribadisce che, in attesa di eventuali interventi volti ad ampliare le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni, occorre rispettare le regole vigenti in materia, evidenziando di essersi sempre adoperato per assicurare la massima pubblicità dei lavori della Commissione, nel rispetto delle previsioni regolamentari e delle relativa prassi applicativa. Prega, pertanto, l’onorevole Dall’Osso di procedere nella sua replica.
Matteo DALL’OSSO (M5S) si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta del sottosegretario che, pur contenendo affermazioni condivisibili, non spiega come sia stato possibile che la gestione di due importanti alberghi di Salsomaggiore sia stata ceduta ad una società inglese, riconducibile a proprietari italiani implicati in vicende relative alla malavita organizzata, che ha avviato le procedure per il licenziamento collettivo, non rispettando i termini dell’accordo di cessione.
A suo avviso, sarebbe stato necessario vigilare perché alle parole di tale accordo fossero seguiti i fatti, ovvero la salvaguardia dei livelli occupazionali.
5-09214 Ribaudo: Inquadramento lavorativo dei rappresentanti legali di società cooperative.
Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato .
Francesco RIBAUDO (PD) si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta del sottosegretario che, pur facendo chiarezza sui termini del problema, non fornisce tuttavia proposte di soluzione. A suo avviso, infatti, sarebbe necessario intervenire con specifiche disposizioni normative per evitare che siano messe sullo stesso piano le piccole e le grandi cooperative, con riferimento all’inquadramento lavorativo dell’amministratore unico, considerato lavoratore dipendente dalla legge n. 142 del 2001. In tale situazione, è intervenuto l’INPS che, con il messaggio n. 12441 del 2011, appare avallare una distinzione tra la posizione del rappresentante legale della cooperativa presidente del consiglio di amministrazione, per il quale è prevista la possibilità di inquadramento lavorativo di tipo subordinato, e quella del rappresentante legale amministratore unico della cooperativa, solitamente di tre o cinque soci, al quale è negata la medesima possibilità. A suo avviso, peraltro, la formulazione dei termini del citato messaggio lascia agli ispettori dell’INPS un’ampia discrezionalità interpretativa che, di fatto, porta ad una notevole difformità di trattamento per fattispecie uguali. Preannuncia, pertanto, la sua volontà di presentare proposte risolutive, già in occasione della prossima manovra di bilancio.
Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 10.15.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 27 luglio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 10.15.
Modifiche all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche.
C. 3893 Damiano e C. 3991 Simonetti.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento rinviato nella seduta del 27 luglio 2016.
Cesare DAMIANO, presidente, segnala che nella giornata di ieri è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge Atto Camera n. 3991, a prima firma del collega Simonetti, recante modifiche all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e altre disposizioni in materia di deroghe, in favore di particolari categorie di lavoratori, alla disciplina sull’accesso al pensionamento e sulla decorrenza delle prestazioni pensionistiche.
Fa presente che, vertendo tale proposta su materia identica a quella affrontata dalla proposta di legge n. 3893, ne è stato disposto l’abbinamento, ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento.
Chiede quindi alla relatrice se voglia illustrare i contenuti della proposta di legge testé abbinata.
Marialuisa GNECCHI (PD), relatrice, segnala preliminarmente che la proposta di legge Atto Camera n. 3991, di cui è primo firmatario il collega Simonetti, ricalca sostanzialmente l’impianto della proposta di legge Atto Camera n. 2514, a prima firma del collega Fedriga, esaminata dalla Commissione in vista dell’adozione del settimo provvedimento di salvaguardia.
In particolare, osserva che la proposta di legge, composta di quattro articoli, all’articolo 1 reca modifiche all’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. In primo luogo, si prevede l’esclusione dall’innalzamento dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione di vecchiaia delle donne il cui rapporto di lavoro si è risolto in ragione di accordi di incentivo all’esodo, collocate in mobilità, licenziate o il cui rapporto di lavoro si sia risolto prima della data di entrata in vigore del decreto-legge.
Fa presente, inoltre, che l’articolo 1 prevede la disapplicazione delle disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti alla variazione della speranza di vita per le donne che intendano avvalersi della sperimentazione cosiddetta «opzione donna», di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, affrontando una materia sulla quale il legislatore è intervenuto di recente con l’articolo 1, comma 281, della legge di stabilità 2016.
L’articolo dispone anche la disapplicazione della disciplina delle decorrenze, di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, con riferimento agli accessi al pensionamento sulla base dei requisiti previgenti dei soggetti salvaguardati ai sensi del comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. Si dispone inoltre l’applicazione della normativa previgente al personale della scuola che abbia maturato i requisiti della cosiddetta «quota 96» entro l’anno scolastico 2011/2012, a decorrere dal 1o settembre 2016, nel limite di 3.000 soggetti, nonché a coloro che, sulla base dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 503 del 1992, siano stati ammessi alla contribuzione volontaria anteriormente al 31 dicembre 1992, estendendo il beneficio a coloro che, sulla base dell’articolo 1, comma 8, della legge n. 243 del 2004, sono stati ammessi alla contribuzione volontaria anteriormente al 20 luglio 2007. Quanto alle categorie di lavoratori salvaguardati dall’articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, la proposta di legge proroga dal 4 dicembre al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale, rispettivamente, devono essere stati stipulati gli accordi collettivi per l’accesso alla mobilità lunga (lettera b) e quelli per l’accesso agli istituti di solidarietà a carico dei fondi bilaterali (lettera c) nonché il termine nel quale deve essere in corso l’istituto dell’esonero dal servizio, di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133. Infine, modificando il comma 15-bis del medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, la norma estende la possibilità per i dipendenti del settore privato di accedere, se uomini, al pensionamento anticipato con requisiti ridotti e, se donne, al pensionamento di vecchiaia con requisiti ridotti a tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, ancorché non titolari di un rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011. Si interviene, quindi, su una questione sulla quale da tempo la Commissione sollecita una revisione anche attraverso un intervento di carattere amministrativo.
Rileva che il successivo articolo 2 dispone che, fermi restando i vigenti provvedimenti di salvaguardia, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi dal primo mese di esclusione e quindi dal 1o gennaio 2017 secondo il criterio dell’automatico scorrimento mensile delle graduatorie degli aventi diritto, fino all’utilizzo totale delle risorse stanziate per i primi sette provvedimenti di salvaguardia, confluite nel fondo di cui all’articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, delle economie previste dall’articolo 1, comma 709, della legge n. 190 del 2014 e di quelle derivanti dal monitoraggio di cui all’articolo 2, comma 5, della legge n. 147 del 2014, alle seguenti categorie di soggetti: lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi, governativi e non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e lavoratori dipendenti da aziende interessate da procedure concorsuali attivate entro la medesima data e cessati dal lavoro alla data del 31 dicembre 2014; lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge di stabilità 2014, già beneficiari anche del settimo provvedimento di salvaguardia, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato, i lavoratori artigiani falliti al 31 dicembre 2011 e i lavoratori in congedo per assistenza a familiari disabili; lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro prima del 31 dicembre 2011 e non rioccupati a tempo indeterminato; i soggetti in possesso di un’anzianità contributiva effettiva di almeno quindici anni e non superiore ai venti anni al 31 dicembre 1992, o, se lavoratori dipendenti, con un’anzianità contributiva di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni, anche non consecutivi, per periodo di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare, a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato; i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 20 luglio 2007; i lavoratori collocati in mobilità ordinaria prima del 31 dicembre 2007, sulla base di accordi governativi e non governativi, licenziati prima dell’entrata in vigore della legge n. 247 del 2007 e che, alla data del 30 novembre 2011, risultavano essere ancora in mobilità, percettori del trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2014.
Passa, quindi, all’articolo 3, che, escludendo l’applicazione dei nuovi requisiti pensionistici previsti dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, estende il rinvio a successivi decreti di armonizzazione ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, al traghettamento dalla formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi.
Fa presente, infine, che l’articolo 4, infine, reca la copertura finanziaria delle disposizioni dell’articolo 2 e la previsione della clausola di salvaguardia.
Preso atto del contenuto della proposta di legge testé abbinata, propone alla Commissione di adottare come testo base per il seguito dell’esame la proposta di legge Atto Camera n. 3893 Damiano.
Cesare DAMIANO, presidente, rilevato che né i componenti della Commissione né il rappresentante del Governo o intendono intervenire in questa fase, dichiara concluso l’esame preliminare delle proposte di legge.
Preso atto di quanto proposto dalla relatrice, propone alla Commissione di adottare come testo base per il seguito dell’esame la proposta di legge Atto Camera n. 3893 Damiano.
La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell’esame la proposta di legge Atto Camera n. 3893 Damiano.
Cesare DAMIANO, presidente, rinvia il seguito dell’esame delle proposte di legge ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.25.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 28 luglio 2016. — Presidenza presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 10.25.
Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2015.
C. 3973 Governo.
Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2016.
C. 3974 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l’esame congiunto dei provvedimenti.
Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che la Commissione avvia, nella seduta odierna, l’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 119, comma 8, del Regolamento, del disegno di legge recante il rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e del disegno di legge recante disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2016, per le parti di propria competenza.
Cinzia Maria FONTANA (PD), relatrice, ricorda preliminarmente che il rendiconto generale dello Stato, disciplinato dagli articoli da 35 a 38 della legge di contabilità e finanza pubblica è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica, adempie all’obbligo, previsto dall’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria e costituisce, pertanto, un importante momento di verifica, da parte delle Camere, dell’andamento delle diverse politiche di settore.
Fa presente che il rendiconto vero e proprio è riportato nel Titolo I del disegno di legge ed è costituito da due distinte parti: il conto del bilancio, riportato nel Capo I, composto degli articoli da 1 a 5, che espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese, e il conto generale del patrimonio, di cui al Capo II, composto del solo articolo 6, che espone le attività e le passività finanziarie e patrimoniali e le relative variazioni. Il successivo Titolo II, composto dagli articoli da 7 a 9, reca le risultanze della gestione dell’Istituto agronomico per l’Oltremare, degli Archivi notarili e del Fondo edifici di culto. Con una disposizione di carattere generale, l’articolo 10, unico articolo del Titolo III, stabilisce l’approvazione del rendiconto generale dello Stato e di quelli delle amministrazioni e delle aziende autonome di cui al Titolo II nelle risultanze contenute nei precedenti articoli del provvedimento.
Segnala che al rendiconto è allegata una nota preliminare generale, nonché una nota integrativa per ciascuna amministrazione, che dà conto dei risultati conseguiti e del grado di realizzazione degli obiettivi individuati in sede di bilancio preventivo.
Con specifico riferimento al disegno di legge relativo al rendiconto per l’anno 2015, occorre considerare che gli interventi di competenza della Commissione sono essenzialmente riferibili a stanziamenti recati dalla Tabella n. 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nella nota integrativa riferita a tale tabella si evidenzia come nel corso del 2015 siano stati adottati i decreti attuativi della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, il cosiddetto Jobs Act, che hanno inciso profondamente sull’intera materia regolatoria del mercato del lavoro, sia sotto l’aspetto tecnico, sia sotto l’aspetto istituzionale e organizzativo, anche in relazione all’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’ANPAL.
In estrema sintesi, segnala che nel 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha gestito risorse per un ammontare pari a 131,7 miliardi di euro in termini di stanziamenti definitivi di competenza, con un incremento pari all’11,74 per cento rispetto all’esercizio precedente. Prosegue, quindi, il trend di crescita degli stanziamenti registrato negli ultimi due anni, quando l’aumento fu, rispettivamente, del 12,69 per cento, nel 2013, e del 5,52 per cento nel 2014. L’incremento della spesa si registra, prevalentemente, nell’ambito della missione relativa alle «Politiche previdenziali», i cui stanziamenti di competenza sono passati dagli 80,35 miliardi di euro del 2014 ai 92,64 miliardi di euro del 2015. La Corte dei conti nella sua relazione sul rendiconto evidenzia che tale incremento è dovuto essenzialmente al ripiano delle anticipazioni concesse all’INPS in seguito alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui passivi e al ripiano dei debiti nei confronti degli enti previdenziali, oltre che a maggiori trasferimenti alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali da finanziarsi dallo Stato.
Quanto all’andamento degli stanziamenti in corso d’anno, segnala che le risorse inizialmente assegnate al Ministero con la legge di bilancio ammontavano a circa 128,5 miliardi di euro e sono state incrementate, in corso di esercizio, di circa 3 miliardi di euro, prevalentemente per effetto dell’assestamento di bilancio per il 2015.
Come negli esercizi trascorsi, gli stanziamenti di competenza del Ministero sono pressoché interamente riconducibili a spese correnti, che rappresentano oltre il 99 per cento del totale, essendo la spesa in conto capitale pari a circa lo 0,1 per cento della spesa complessiva. Sotto il profilo della destinazione della spesa, anche nel 2015 circa il 99 per cento del totale rientra nella categoria economica dei «trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche», la maggior parte dei quali è destinata agli enti previdenziali. Minima incidenza hanno, invece, i redditi da lavoro dipendente, che rappresentano lo 0,28 per cento delle risorse gestite dal Ministero, e le spese per trasferimenti pubblici in conto capitale, pari allo 0,09 per cento del totale. Come negli anni precedenti, si mantiene su livelli contenuti la spesa per consumi intermedi, pari allo 0,06 per cento del totale, e quella per investimenti, pari allo 0,01 per cento del totale.
Con riferimento alla gestione delle spese, a fronte di stanziamenti per complessivi 131,7 miliardi di euro, gli impegni di competenza sono stati pari a circa 130,9 miliardi di euro, con pagamenti in conto competenza pari a circa 118,5 miliardi di euro. I residui di nuova formazione ammontano quindi a poco più di 13 miliardi di euro, con un incremento del 4,3 per cento rispetto all’esercizio precedente, mentre le economie sono pari a circa 62 milioni di euro, in linea con il dato registrato nel 2014. Per quanto riguarda, invece, i residui finali, segnala che essi ammontano al termine dell’esercizio 2015 a 19,52 miliardi di euro, con un incremento del 12 per cento, sensibilmente inferiore, tuttavia, a quello registrato lo scorso anno, quando il trend di crescita era stato più marcato. La grande maggioranza dei residui è ascrivibile alla missione «Politiche previdenziali», alla quale è riferibile una quota dei residui pari a 13,3 miliardi di euro, e agli stanziamenti relativi al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, nel cui ambito si registrano al termine dell’esercizio residui per circa 3 miliardi di euro. Nella relazione della Corte dei conti si evidenzia, in particolare, che quasi tutti i capitoli della missione «Politiche previdenziali» presentano rilevanti residui finali con importi superiori ai 50 milioni di euro in ragione delle modalità di gestione delle relative spese. Gli impegni sono, infatti, assunti nell’esercizio di competenza, mentre i pagamenti sono effettuati negli anni successivi nel momento in cui gli enti previdenziali presentano i rendiconti al Ministero vigilante. A questo riguardo, la Corte sottolinea l’esigenza di migliorare la programmazione del fabbisogno degli istituti di previdenza e le modalità della loro comunicazione al Ministero.
Senz’altro positiva, infine, è la riduzione del 37 per cento dei residui di stanziamento, che – come negli esercizi precedenti – sono prevalentemente riferibili ai piani gestionali del Fondo sociale per occupazione e formazione relativi agli ammortizzatori sociali in deroga e all’obbligo formativo e all’apprendistato ed ammontano nel 2015 a 0,64 milioni di euro, a fronte degli 1,02 milioni di euro registrati nel 2014.
Per quanto attiene alla gestione di cassa, segnala che le previsioni definitive sono pari a circa 132,6 miliardi di euro, a fronte delle quali le somme pagate ammontano a circa 126,34 miliardi di euro, con economie pari a circa 6,24 miliardi di euro.
Passando ora a una sintetica analisi della ripartizione delle spese del Ministero, osserva che, come negli esercizi precedenti, le missioni caratterizzanti sono quattro e sono tutte condivise con il Ministero dell’economia e delle finanze: «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia» (Missione 24), «Politiche previdenziali» (Missione 25), «Politiche per il lavoro» (Missione 26) e «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» (Missione 27). A esse si affiancano le due missioni trasversali relative a «Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche» e «Fondi da ripartire». La missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» è condivisa anche con il Ministero dell’interno e con il Fondo edifici di culto.
Per quanto attiene all’incidenza delle diverse missioni di spesa, segnala che circa il 70,3 per cento delle risorse assegnate al Ministero, pari a oltre 92,6 miliardi di euro, riguarda la missione «Politiche previdenziali», il cui peso sul totale della spesa registrata dallo stato di previsione si accresce di oltre il 2 per cento rispetto all’anno 2014. Circa il 21,6 per cento della spesa è invece destinato alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», i cui stanziamenti rispetto al 2014 si incrementano del 4,3 per cento, pari a oltre 1,1 miliardi di euro. Anche gli stanziamenti per le «Politiche per il lavoro» crescono di oltre il 4 per cento rispetto all’anno precedente e ammontano nel 2015 a poco più dell’8 per cento del totale del Ministero. Le somme destinate alla missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» hanno, invece, subito un drastico calo nel 2015 a seguito del trasferimento nello stato di previsione del Ministero dell’interno del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e ammontano allo 0,01 per cento degli stanziamenti complessivi del Ministero. Marginale è, infine, l’incidenza della spesa per i «Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche», che incide per lo 0,03 per cento, e per i «Fondi da ripartire», ai quali sono assegnate risorse pari a circa lo 0,1 per cento del totale.
Con riferimento alle singole missioni, premesso che gli interventi ricompresi in quelle riguardanti i diritti sociali e immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, sono prevalentemente di competenza della XII Commissione, segnala che la Missione 25 «Politiche previdenziali» è la più rilevante in termini finanziari del Ministero e consta di un unico programma, «Previdenza obbligatoria, complementare, assicurazioni sociali», che – come segnalato – assorbe, con uno stanziamento di competenza di 92,6 miliardi di euro, circa il 70 per cento delle risorse dell’intero stato di previsione del Ministero. Come già accennato, quasi la totalità delle somme è costituita da trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e circa 77,4 miliardi di euro, pari all’83,5 del totale, sono destinati a trasferimenti all’INPS. Nel quadro delle considerazioni riferite a questa missione, la relazione della Corte dei conti segnala come l’unificazione dei principali enti di previdenza pubblica abbia evidenziato problemi digovernance dell’INPS derivanti principalmente dalla concentrazione nella figura del Presidente anche dei compiti in precedenza spettanti al soppresso Consiglio di amministrazione e dalla non chiara ripartizione delle competenze tra Presidente e direttore generale. La magistratura contabile richiama inoltre l’attenzione sull’esigenza di rivedere l’assetto organizzativo dell’INPS a seguito della sua fusione con l’INPDAP. Parimenti, rivestono interesse le valutazioni espresse nella medesima relazione con riferimento all’andamento della spesa pensionistica e alle iniziative relative alla salvaguardia dei lavoratori esodati, riguardo alle quali la Corte ha rilevato le evidenti difficoltà incontrate nella costruzione di un affidabile quadro della consistenza dei soggetti appartenenti alle diverse categorie oggetto dei provvedimenti, dovute anche alla mancanza di un’adeguata copertura informativa.
Per quanto riguarda la Missione 26 «Politiche per il lavoro», che – come nota la Corte dei conti – identifica l’attività più significativa del Ministero, che meglio ne connota il ruolo istituzionale, la quasi totalità degli stanziamenti è assorbita dal programma «Politiche passive del lavoro e incentivi all’occupazione» che ha una dotazione pari a circa 10,1 miliardi di euro, a fronte dei circa 10,6 miliardi di euro destinati alla missione. Rispetto al bilancio 2014, gli interventi in materia di politiche attive e passive del lavoro, prima raggruppati in un solo programma, sono stati ripartiti in due distinti programmi «Politiche passive del lavoro e incentivi all’occupazione» e «Politiche attive del lavoro, servizi per il lavoro e la formazione», nel quale sono confluiti anche interventi prima inseriti in altri programmi. Per quanto riguarda il programma relativo alle politiche passive e agli incentivi all’occupazione, segnalo che circa il 66,5 per cento delle risorse è destinato agli oneri relativi ai trattamenti di mobilità e di disoccupazione e circa il 29 per cento dal Fondo sociale per occupazione formazione, iscritto nel capitolo 2230. Tale ultimo fondo aveva una dotazione iniziale di competenza di 1,31 miliardi di euro, incrementata nel corso dell’esercizio 2015, a 2,9 miliardi di euro, con un significativo disallineamento, registrato anche negli esercizi passati, tra l’iniziale programmazione economica e finanziaria e le effettive esigenze gestionali. Nell’ambito dei diversi piani di gestione del capitolo 2230, assume rilievo in particolare quello relativo agli ammortizzatori sociali in deroga, con uno stanziamento di 1,8 miliardi di euro, in diminuzione del 18,5 per cento rispetto al 2014, per effetto del processo di progressivo superamento di tali interventi, che si completerà a partire dall’inizio del prossimo anno. L’effetto combinato del progressivo miglioramento della situazione economica e dell’introduzione di criteri più restrittivi per la fruizione di tali ammortizzatori ha infatti portato alla riduzione delle ore autorizzate, che passano dagli oltre 237 milioni del 2014 ai 97,4 milioni del 2015, e della relativa spesa. Nell’ambito del capitolo 2402 si incrementano, invece, gli stanziamenti relativi ai trattamenti di mobilità e di disoccupazione, che crescono del 10,4 per cento rispetto al 2014, quando l’incremento era stato del 44 per cento, per effetto dell’introduzione della NASpI e della DIS-COLL. Per quanto riguarda il programma «Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro», che gestisce 46,3 milioni di euro, con un incremento del 21 per cento rispetto all’anno 2014, segnalo che – nel corso dell’anno 2015 – si sono svolte 146.000 ispezioni, a fronte delle 140.173 aziende ispezionate nell’anno 2014. In oltre il 60 per cento sono state contestate violazioni della normativa in materia di lavoro o delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro. I lavoratori irregolari rilevati sono stati oltre 78.000, dei quali circa 41.000 totalmente in nero.
Per quanto attiene agli stanziamenti afferenti a materie di competenza della Commissione lavoro presenti nell’ambito della Tabella n. 2, relativa alla stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, vengono in rilievo in particolare gli stanziamenti relativi alla Missione 24 «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia», con stanziamenti definitivi di competenza pari a 6,4 miliardi di euro, la Missione 25 «Politiche previdenziali», con stanziamenti definitivi di competenza pari a 13,4 miliardi di euro, e la Missione 26 «Politiche per il lavoro» (con stanziamenti definitivi di competenza pari a 5,8 milioni di euro). Gli stanziamenti definitivi sono sostanzialmente in linea con quelli dell’anno 2014, salvo che per la missione «Politiche previdenziali», che registra un incremento di circa 700 milioni di euro. Ulteriori stanziamenti di interesse della Commissione rientrano poi nel programma «Fondi da assegnare» della missione «Fondi da ripartire».
Sulla base di tali stanziamenti, per la missione relativa a «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia» i pagamenti effettuati sono stati pari a circa 5,8 miliardi di euro, a fronte di impegni pari a 6,28 miliardi di euro; per la Missione «Politiche previdenziali» i pagamenti effettuati ammontano a 11,7 miliardi di euro, a fronte di impegni pari a 13,3 miliardi di euro, mentre per la missione 26 «Politiche per il lavoro» gli impegni e i pagamenti sono stati pari a 200 mila euro.
Venendo al disegno di legge di assestamento per il 2016, ricorda preliminarmente che si tratta dello strumento attraverso il quale il Governo propone gli aggiornamenti delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di bilancio per il 2016, in termini di competenza e cassa, alla luce dell’aggiornamento del quadro macroeconomico alla base del Documento di economia e finanza, presentato lo scorso mese di aprile, della disponibilità di informazioni aggiornate sugli andamenti di finanza pubblica, delle richieste formulate dalle Amministrazioni centrali in relazione alle nuove esigenze legate alla loro operatività, nonché della consistenza dei residui accertata in sede di rendiconto dell’esercizio precedente. Le variazioni proposte dal provvedimento in esame integrano le variazioni di bilancio adottate tra il 1o gennaio e il 31 maggio dell’anno in corso e, tenendo conto degli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi entrati in vigore dopo l’approvazione della legge di bilancio 2016, forniscono le previsioni assestate per il corrente esercizio finanziario.
Come si legge nella relazione illustrativa, le variazioni proposte dal disegno di legge determinano, nel loro complesso, un miglioramento del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili, di 243 milioni di euro, frutto di una riduzione delle spese, pari a 2.081 milioni di euro, e di una riduzione delle entrate, pari a 1.838 milioni di euro. Più in particolare, la riduzione dal lato delle entrate è riconducibile alla riduzione delle entrate tributarie pari a circa 3.510 milioni di euro, parzialmente compensata dall’incremento delle entrate extratributarie, pari a 1.670 milioni di euro, mentre la riduzione delle spese è principalmente ascrivibile al decremento della spesa per interessi passivi e di quella per poste correttive e compensative.
Passando al contenuto del disegno di legge, segnala che esso consta di quattro articoli e di quattordici tabelle, la prima delle quali rappresenta lo stato di previsione dell’entrata, mentre le restanti corrispondono allo stato di previsione della spesa dei singoli ministeri. Più in particolare, l’articolo 1, che reca le disposizioni generali, dispone l’introduzione nello stato di previsione dell’entrata, negli stati di previsione dei ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome delle variazioni riportate nelle tabelle allegate. L’articolo 2, relativo allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, dispone l’aumento a 64 miliardi di euro dell’importo massimo di emissione di titolo del debito pubblico, definito dall’articolo 2, comma 3, della legge di bilancio 2016 in 53,4 miliardi di euro. L’articolo 3 definisce le variazioni da introdurre nello stato di previsione del Ministero della difesa, riferibili alla rideterminazione della consistenza organica degli ufficiali ausiliari e degli allievi ufficiali e sottoufficiali. L’articolo 4, infine, autorizza, al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze a ripartire tra gli stati di previsione dei ministeri interessati le risorse del capitolo relativo al Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso e, al comma 2, dispone l’incremento per il 2016 della dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.
Quanto ai profili di competenza della Commissione, segnala che assume particolare rilievo il contenuto della Tabella n. 4, che reca lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Come si legge nella nota illustrativa alla Tabella, il disegno di legge di assestamento, da un lato, dà conto delle variazioni amministrative intervenute nel periodo 1ogennaio – 31 maggio 2016 rispetto alle previsioni di competenza per il 2016, pari a 118.021.391 euro e alle autorizzazioni di cassa pari a 119.049.963 euro, previste dalla legge di bilancio 2016, e, dall’altro, ne propone di ulteriori. Con riferimento al primo aspetto, le modifiche derivanti da atti amministrativi interessano contemporaneamente le previsioni di competenza e di cassa e derivano da provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale intervenuti nel frattempo, per un totale pari a 193,2 milioni di euro di competenza e a 535,2 milioni di euro per cassa. Le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento riguardano esclusivamente gli stanziamenti di cassa e i residui, non essendo previste variazioni in termini di competenza, e ammontano, rispettivamente, a 791.395 migliaia di euro di spese correnti e a 3.011.833 migliaia di euro. Segnala che, per quanto riguarda i residui, si tratta in larga parte di poste di natura corrente, dal momento che alla parte capitale corrispondono solo 945 mila euro. Come di regola avviene, le variazioni proposte alla consistenza dei residui traggono origine dall’esigenza di adeguare gli importi presunti previsti in sede di approvazione del bilancio per il 2016 a quelli risultanti dal rendiconto riferito all’anno 2015. Per quanto attiene alle variazioni delle previsioni di competenza la relazione illustrativa evidenzia, in via generale, che esse sono connesse alle esigenze emerse dall’effettivo svolgimento della gestione, tenendo altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre per le autorizzazioni di cassa le variazioni proposte tengono conto della nuova consistenza dei residui e delle nuove previsioni di competenza, anche alla luce delle concrete capacità operative dell’amministrazione.
Complessivamente l’incremento rispetto alle previsioni iniziali ammonta a circa 3 miliardi di euro in termini di residui, a 193,2 milioni di euro in termini di competenza e a 1,3 miliardi di euro in termini di cassa. Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 2016 risultano assestate in 19,86 miliardi di euro, quanto ai residui, quasi esclusivamente di parte corrente, in 118,2 miliardi di euro, quanto alla competenza, e in 120,37 miliardi di euro in conto capitale. In tutti i casi le spese sono essenzialmente riferite alla parte corrente, considerata la limitata incidenza delle spese per investimento nell’ambito delle politiche di competenza del Ministero.
La Tabella n. 4 dà quindi conto delle variazioni proposte, articolate per unità di voto. Dal prospetto risulta che per la Missione 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» le variazioni in aumento ammontano a 1,4 milioni di euro in termini di competenza, a 1,15 miliardi di euro in termini di residui e a 118,9 milioni di euro in termini di cassa, la maggior parte delle quali è riferibile al programma 24.12 «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva».
Per quanto riguarda la Missione 25 «Politiche previdenziali», il disegno di legge propone un incremento degli stanziamenti di 237,35 milioni di euro in termini di residui e una riduzione di circa 4 miliardi di euro in termini di competenza e in termini di cassa, interamente riferibili al programma 25.3 «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali». Nell’ambito della missione la riduzione più consistente, pari a 4,15 miliardi di euro in termini di competenza, interessa il capitolo n. 4339, relativo alle somme da trasferire all’INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso. Nella nota riferita a tale capitolo si evidenzia che la diminuzione viene proposta in relazione al minore fabbisogno finanziario INPS per l’anno 2016, che comporta minori anticipazioni a carico del bilancio statale. La riduzione compensa altresì gli incrementi degli altri trasferimenti all’INPS nell’ambito dei capitoli di bilancio n. 2400, n. 3671 e n. 2230.
Per la Missione 26 «Politiche per il lavoro», si propone un incremento degli stanziamenti di 1,6 miliardi di euro in termini di residui, di 4,08 miliardi di euro in termini di competenza e di 4,7 miliardi di euro in termini di cassa. Nell’ambito di tale missione, le variazioni più consistenti riguardano il programma «Politiche passive del lavoro e incentivi all’occupazione» per il quale è proposto un incremento degli stanziamenti pari a 1,57 miliardi di euro in termini di residui, a 4,08 miliardi di euro in termini di competenza e 4,7 miliardi di euro in termini di cassa. Il capitolo maggiormente interessato dall’incremento è il capitolo 2400, concernente gli oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto, i cui stanziamenti in termini di competenza e di cassa si incrementano di 5,2 miliardi di euro, in relazione alle spese da rimborsare all’INPS sulla base dei rendiconti degli anni 2012, 2013 e 2014. La variazione è compensata dalla riduzione del capitolo 4339, di cui si è detto, e da quella del capitolo 2402, concernente gli oneri relativi ai trattamenti di mobilità dei lavoratori e di disoccupazione, i cui stanziamenti in termini di competenza e di cassa si riducono di circa 1,6 miliardi di euro. Il capitolo 2230, relativo al Fondo sociale per occupazione e formazione registra inoltre un significativo incremento dell’ammontare dei residui, per i quali si propone una variazione in aumento di 1,3 miliardi di euro.
Con riferimento alla Missione 27 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», le variazioni proposte riguardano il programma «Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate», per i quali si richiede un incremento di 9,8 milioni di euro in termini di residui. Variazioni di minore rilievo sono apportate, anche alla Missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» per la quale si propone un incremento degli stanziamenti di 133.000 euro in termini di residui, 29.000 euro in termini di competenza e 108,000 euro in termini di cassa, e alla Missione 33 «Fondi da ripartire» per le quali si prevede un incremento degli stanziamenti pari a 60.000 euro in termini di competenza e di cassa.
Per quanto attiene agli stanziamenti afferenti a materia di competenza della Commissione nell’ambito della Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento riguardano la Missione 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», per una riduzione complessiva di 49,7 milioni di euro in termini di competenza e un aumento di 240,5 milioni di euro in termini di cassa, e la Missione 25 «Politiche previdenziali», per una riduzione di 19,2 milioni di euro in termini di competenza e un aumento di 751,8 milioni di euro in termini di cassa, interamente riferibile al programma «Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati». Nell’ambito di tale programma, le variazioni proposte più consistenti riguardano, in particolare, il capitolo 1620, relativo ai trasferimenti all’INPS per il rimborso delle spese relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente, che reca una riduzione di 101,7 milioni di euro in conto residui e un aumento di 31,6 milioni di euro in termini di cassa, il capitolo 2871, relativo al completamento delle operazioni connesse alla liquidazione coatta amministrativa (L.C.A.) del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (F.G.I.P.L.P.), che reca un aumento di 737,6 milioni sia in conto residui sia in termini di cassa e il capitolo 2156, relativo al contributo ai fondi gestori di previdenza complementare dei pubblici dipendenti, che registra un calo di 56,8 milioni di euro in conto residui.
Si riserva, quindi, di formulare le proprie proposte di relazione sui provvedimenti anche alla luce di eventuali osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.35.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 28 luglio 2016.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 10.40.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 27 luglio 2016.
Audizione del Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio (C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3818 Roccella e C. 3829 Invernizzi).
L’audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.40.
Audizione della Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio (C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3818 Roccella e C. 3829 Invernizzi).
L’audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.05.
INTERROGAZIONI
Mercoledì 27 luglio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.
La seduta comincia alle 14.
5-08489 Murer: Medici incaricati dell’accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici.
Il sottosegretario Angelo RUGHETTI risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Delia MURER (PD), ringraziando il sottosegretario, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della sua risposta, che non fuga completamente la preoccupazione relativa alla sorte dei medici inclusi nelle liste ad esaurimento, di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013. Ricorda che il ricorso in via prioritaria a tali liste per l’esercizio degli accertamenti medico-legali è stato disposto dalla delega di cui alla legge n. 124 del 2015, per la cui attuazione si attende l’emanazione del previsto decreto legislativo, anche al fine di verificare il rispetto di tale principio di delega. Richiamati gli approfondimenti svolti nell’ambito di una specifica indagine conoscitiva condotta dalla XII Commissione nel corso del 2014, sottolinea come l’INPS, cui è attribuita la competenza in materia di accertamento medico-legale sulle assenze per malattie dei dipendenti pubblici, mediante il cosiddetto polo unico di medicina fiscale, ha basato l’attività ispettiva sulla distinzione, non prevista dalla legge delega, tra attività istruttoria, da affidare a medici provenienti da una selezione pubblica bandita nel novembre 2015, ed attività di visita a domicilio, di competenza dei medici inclusi nelle ricordate liste ad esaurimento. Auspica, pertanto, che, in sede di emanazione dell’atteso decreto legislativo, sia previsto che l’INPS, superando la separazione tra le due attività, affidi l’intera procedura prioritariamente ai medici inclusi nelle liste ad esaurimento, in modo da dare piena attuazione al criterio di delega contenuto nella richiamata legge n. 124 del 2015.
Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.10.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 27 luglio 2016. — Presidenza presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 14.10.
Modifiche all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche.
C. 3893 Damiano.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, come deciso dall’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 21 luglio, nell’odierna seduta avrà luogo la relazione introduttiva ed eventuali interventi nell’ambito dell’esame preliminare della proposta di legge.
Marialuisa GNECCHI (PD), relatrice, rileva preliminarmente che, come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, la proposta di legge intende concludere il percorso delle norme di salvaguardia rispetto all’applicazione dei requisiti previsti per l’accesso al pensionamento dalla manovra finanziaria del dicembre 2011. Si tratterebbe, come è noto, dell’ottavo provvedimento di salvaguardia, volto ad escludere l’applicazione dei nuovi requisiti previsti per l’accesso al pensionamento per specifiche categorie di soggetti che, per situazioni determinatesi fino al 2011, si sono trovati a fronteggiare in condizioni di particolare fragilità il brusco incremento dei requisiti per il pensionamento stabilito dalla cosiddetta manovra «Salva Italia», che ha determinato un ritardo dell’accesso al pensionamento anche di sei o sette anni. È fondamentale sottolineare che si può parlare di salvaguardie solo ed esclusivamente per situazioni che hanno avuto origine prima della manovra «Salva Italia», mentre vanno evitate interpretazioni estensive, in quanto per gli eventi successivi al 1o gennaio 2012 si doveva tener conto della modifiche già introdotte.
Passando all’esame del testo della proposta di legge, segnala in primo luogo che l’articolo 1 modifica l’articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, al fine di rivedere la disciplina dell’accesso al pensionamento dei macchinisti delle ferrovie. In proposito, occorre, infatti, ricordare che le richiamate disposizioni della manovra «Salva Italia» hanno demandato a uno specifico regolamento l’armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche con requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, armonizzazione poi effettuata con il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157. A tale riguardo si evidenzia che con tale decreto sono stati armonizzati i requisiti di accesso del personale viaggiante del trasporto pubblico locale (autisti di bus, macchinisti della metropolitana e dei treni del trasporto pubblico locale) per i quali è previsto un anticipo di cinque anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia rispetto al requisito generale obbligatorio. Al contrario, il medesimo comma ha, tuttavia, disposto l’applicazione del nuovo regime previdenziale previsto in via generale dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 anche ai macchinisti e al personale viaggiante dell’ex Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, in servizio anche sui treni ad alta velocità, esclusi dal processo di armonizzazione, i quali possono andare in pensione solo con il requisito generale obbligatorio (ad oggi 66 anni e 7 mesi). La proposta, riprendendo i contenuti di analoghe disposizioni contenute in precedenti proposte di legge esaminate dalla Commissione, include quindi il richiamato personale tra le categorie di lavoratori interessati dal processo di armonizzazione dei requisiti pensionistici ed estende la portata di tale intervento anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture che svolgono mansioni di macchinista, capotreno e manovratore.
Fa presente che l’articolo 2 reca il vero e proprio intervento di salvaguardia rispetto all’applicazione dei requisiti previsti per l’accesso al pensionamento dalla manovra «Salva Italia», ferme restando le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente, che viene puntualmente richiamata. Come specificato dal comma 2, i benefìci previdenziali sono riconosciuti nel limite di 32.000 soggetti e nel limite massimo di spesa di 260 milioni di euro per l’anno 2017, di 470 milioni di euro per l’anno 2018, di 409 milioni di euro per l’anno 2019, di 314 milioni di euro per l’anno 2020, di 208 milioni di euro per l’anno 2021, di 130 milioni di euro per l’anno 2022, di 51 milioni di euro per l’anno 2023 e di 3 milioni di euro per l’anno 2024. Si dispone, conseguentemente, la modifica dell’articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che riporta gli oneri complessivi derivanti dai provvedimenti di salvaguardia, disponendo che essi siano incrementati degli importi derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dall’articolo in esame.
Nello specifico, la lettera a) del comma 1 prevede che continuino ad applicarsi i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel limite di 6.800 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione di procedure concorsuali, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Si prevede, inoltre, che il versamento volontario possa riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e possa comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile. Si prevede, inoltre, che per i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti, a domanda, i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.
Fa presente che la disposizione ricalca sostanzialmente l’articolo 1, comma 265, lettera a), della legge di stabilità del 2016 estendendo il periodo entro il quale possono essere maturati i requisiti per l’accesso al pensionamento secondo le norme vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Ricorda, in proposito, che attualmente, si prevede che tali requisiti possano essere maturati entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, purché i lavoratori abbiano cessato l’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012, mentre la norma in esame prevede che i requisiti possano essere maturati da tutti i lavoratori cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo. Si chiarisce, inoltre, per superare incertezze interpretative che le procedure concorsuali che danno titolo al beneficio previdenziale debbano essere state attivate entro il 31 dicembre 2011. Sottolinea che tale proposta era già prevista dal settimo provvedimento di salvaguardia elaborato dalla Commissione, ma nella legge di stabilità 2016, in mancanza di una quantificazione esatta, la misura si applica solo in caso di maturazione dei requisiti entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile e di cessazione dell’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012. Tuttavia, il XV Rapporto annuale dell’INPS, nella tabella riassuntiva delle salvaguardie riportata a pagina 118, evidenzia che sono state accolte solo 124 domande con prosecuzione volontaria in mobilità o dopo la mobilità e, quindi, si presume che consentire l’accesso entro i trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità riguardi un contingente proporzionato a tale dato e non le 10.600 unità indicate a suo tempo dal Governo in risposta a un’interrogazione in Commissione.
La lettera b) del comma 1 prevede un ampliamento dell’estensione temporale di disposizioni di salvaguardia già previste in precedenti provvedimenti. In particolare, si prevede che i requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 si applichino a 25.200 soggetti, rientranti in specifiche categorie già individuate in precedenti provvedimenti di salvaguardia, che perfezionano tali requisiti entro il 31 dicembre 2019, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Ricorda che il termine previsto dal settimo provvedimento di salvaguardia per la decorrenza del trattamento pensionistico è il 6 gennaio 2017. In questa sede, tuttavia, trattandosi del provvedimento definitivo è importante specificare in modo certo che le situazioni da tutelare devono aver avuto origine prima del 31 dicembre 2011, ma per garantire equità in caso di situazioni identiche, in presenza di età anagrafica differenti, si prende a riferimento l’origine del decreto-legge «Salva Italia», nel quale si evidenziano i risparmi dal 2012 al 2019, quindi si prevede la maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2019.
Quanto alle platee dei soggetti da salvaguardare, si fa riferimento in primo luogo ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge di stabilità 2014, già beneficiari anche del settimo provvedimento di salvaguardia.
In particolare, ricorda che la lettera a) si riferisce ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria al 4 dicembre 2011 con un contributo accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 che, dopo il 4 dicembre 2011, abbiano svolto attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Per effetto del richiamo alla lettera b) la salvaguardia si estende, poi, ai lavoratori interessati da accordi individuali o collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dall’attività lavorativa entro il 30 giugno 2012 e che abbiano svolto, dopo tale data, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, mentre il richiamo alla lettera c) assicura la salvaguardia dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. La lettera d) si riferisce, invece, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. La lettera f) salvaguarda, infine, i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Segnala, che è altresì richiamata la platea definita dall’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147 del 2014 al fine di salvaguardare i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1ogennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e non rioccupati a tempo indeterminato. Anche in questo caso si tratta di una platea già richiamata nel settimo provvedimento di salvaguardia, che tuttavia escludeva espressamente il riconoscimento del beneficio ai lavoratori agricoli e ai lavoratori stagionali. La presente disposizione, invece, precisa che essa si applica anche ai lavoratori agricoli a tempo determinato.
Da ultimo, fa presente che si prevede l’applicazione della salvaguardia ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter) del decreto-legge n. 201 del 2011, limitatamente ai soggetti che, nel corso dell’anno 2011, risultavano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, per assistenza disabili gravi. La disposizione estende temporalmente l’applicazione di norme contenute nel settimo provvedimento di salvaguardia, che tuttavia si applicava solo ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave. Nella proposta di legge per la settima salvaguardia elaborata dalla Commissione si ricalcavano i requisiti previsti nel quarto e nel sesto provvedimento di salvaguardia, ma nella legge di stabilità 2016 si è limitato l’accesso alla salvaguardia solo ai lavoratori e alle lavoratrici in congedo nel 2011 per assistere figli, prevedendo una potenziale platea di 2.000 soggetti. Dall’ultimo report pubblicato dall’INPS, nel giugno 2016 si evince che le domande accolte sono solo 103 e le domande giacenti 164, rivelando errori nelle previsioni purtroppo frequenti nella determinazione delle platee dei soggetti da salvaguardare per questa categoria. Deve, in ogni caso, considerarsi che occorre individuare una soluzione di carattere strutturale volta a riconoscere benefici di carattere previdenziale per i lavoratori impegnati in attività di cura di familiari disabili. A tale riguardo, non può che far riferimento alle proposte di legge in corso di esame in Commissione, nell’ambito dei provvedimenti volti a introdurre elementi di flessibilità nell’accesso al pensionamento.
Si precisa, infine, che per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f)della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l’eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l’esclusione dall’accesso alla salvaguardia. Sottolinea, a tale ultimo riguardo, che la norma intende permettere l’accesso alla salvaguardia ai lavoratori che sono stati esclusi dai precedenti provvedimenti di salvaguardia in quanto titolari di rapporti a tempo indeterminato sia pure di tre o quattro ore al giorno.
L’articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, prevedendo che ai relativi oneri si provveda con le risorse del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all’articolo 243-ter del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con le economie, da accertare a consuntivo attraverso la procedura della conferenza di servizi, derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, comma 707, della legge di stabilità 2015, ai sensi del quale l’importo complessivo del trattamento pensionistico derivante dall’applicazione, a decorrere dal 2012, del sistema di calcolo contributivo non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo previgenti, nonché con le economie risultanti dal monitoraggio degli interventi di salvaguardia, previsto dall’articolo 2, comma 5, della legge n. 147 del 2014. Ricorda che, in base a tale disposizione, modificata dalla legge di stabilità 2016, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione in ordine all’attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate, avvalendosi dei dati del monitoraggio effettuato dall’INPS.
Osserva che la disposizione di copertura ricalca sostanzialmente quella prevista dal nuovo testo del settimo provvedimento di salvaguardia elaborato da questa Commissione, prima del suo inserimento nel disegno di legge di stabilità 2016. In quella sede si prevedeva, tuttavia, la riduzione del fondo destinato al finanziamento di interventi in favore dei lavoratori esodati, istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’articolo 1, comma 235, della legge di stabilità 2013 e alimentato anche dalle economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l’attuazione degli interventi di salvaguardia, mentre in questa sede si fa riferimento alla riduzione del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali.
Al riguardo, anche alla luce di quanto affermato dalla relazione illustrativa della proposta di legge, risulta evidente che tale riferimento è frutto di un mero errore materiale, in quanto si intendeva fare riferimento alle risorse del già ricordato Fondo di cui all’articolo 1, comma 235, della legge di stabilità 2013, destinato, appunto, al finanziamento di interventi in favore dei lavoratori esodati.
Più in generale con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento, potrebbe essere di particolare interesse acquisire indicazioni dal rappresentante del Governo in ordine all’andamento dei lavori della conferenza di servizi, cui partecipano il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’INPS, che è chiamata a verificare la sussistenza di eventuali economie derivanti dall’applicazione dei vigenti provvedimenti di salvaguardia, in modo da poter valutare le risorse che si renderebbero disponibili per un nuovo intervento in materia.
In proposito, occorre, infatti, considerare che nel complesso gli interventi di salvaguardia finora adottati dal legislatore hanno individuato una platea massima di beneficiari di 172.466 unità. I dati contenuti nel più recente report pubblicato dall’INPS, aggiornato al mese di giugno del presente anno, indicano che le certificazioni accolte sono 127.632, mentre le domande giacenti sono pari a 10.395. Sembrerebbe, quindi, sussistere lo spazio per un nuovo intervento che impieghi le economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziate per i precedenti provvedimenti, come avvenuto in occasione dei due più recenti interventi di salvaguardia. Segnala, in proposito, che nella relazione illustrativa della proposta di legge si svolge un’analisi molto ampia e dettagliata delle differenze che si riscontrano tra le stime effettuate in sede di previsione e i dati di consuntivo, che, a partire dal secondo provvedimento di salvaguardia, si sono rivelati significativamente inferiori a quelli attesi e hanno consentito di procedere all’estensione delle tutele senza lo stanziamento di ulteriori risorse, ancorché ciò sia avvenuto a seguito di un intenso confronto tra il Parlamento, e in particolare la XI Commissione, e il Governo.
A suo avviso, vi sono, quindi, le condizioni per ritenere che siano maturi i tempi per l’adozione dell’ottavo, e definitivo, provvedimento di salvaguardia per tutti quei lavoratori che prima del 31 dicembre 2011 abbiano affrontato situazioni che rendono insostenibile l’attesa della maturazione dei requisiti per l’accesso al pensionamento nel frattempo introdotti e che chiedono il rispetto di un patto stipulato a suo tempo con le Istituzioni. Auspica, quindi, che il Governo collabori nell’individuazione delle soluzioni necessarie a chiudere definitivamente il capitolo delle salvaguardie rispetto all’applicazione dei requisiti di cui al decreto-legge n. 201 del 2011 anche in vista dell’adozione di interventi di carattere strutturale e sistematico in materia previdenziale.
Tiziana CIPRINI (M5S), ringraziando la collega Gnecchi per l’esaustiva relazione, chiede chiarimenti sulle ragioni per le quali non sono stati compresi tra i beneficiari del provvedimento in esame anche i lavoratori della scuola che, pur avendo maturato la cosiddetta «quota 96» entro l’anno scolastico 2011-2012, non hanno potuto accedere al pensionamento sulla base della disciplina vigente antecedentemente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.
Roberto SIMONETTI (LNA), ringraziando sia la relatrice sia il presidente Damiano, primo firmatario della proposta di legge, fa presente che è in corso di assegnazione una proposta di legge, di cui è primo firmatario, vertente sul medesimo argomento, che auspica sia esaminata congiuntamente al provvedimento in esame.
Marialuisa GNECCHI (PD), relatrice, rispondendo alla collega Ciprini, osserva che l’esclusione
del personale docente e ausiliario della scuola rientrante nella cosiddetta «quota 96» discende dalla constatazione che dal 2011 a oggi la platea dei soggetti potenzialmente interessati si è considerevolmente ridotta. Infatti, quasi la metà dei circa 4.000 soggetti inizialmente interessati ha già avuto accesso al pensionamento per effetto delle salvaguardie previste per coloro che assistono familiari disabili, altri, soprattutto donne, hanno nel frattempo maturato i requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata, mentre un ulteriore contingente ha potuto accedere al pensionamento grazie alla possibilità di cumulare il riscatto del periodo di laurea con quello dei periodi di congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro. Si è, pertanto, preferito non includere tale categoria di soggetti nella proposta di legge al fine di accelerare il più possibile l’iter del provvedimento, che subirebbe inevitabili rallentamenti qualora si dovessero acquisire elementi informativi anche da altri ministeri. Comprende, tuttavia, che gli altri gruppi parlamentari possano ritenere opportuno presentare proposte emendative in tal senso.
Analogo ragionamento vale per i lavoratori rientranti nella categoria di quanti assistono familiari disabili: nei quattro anni intercorsi dall’approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011 si è aperto un ampio dibattito sull’effettiva opportunità di prevedere nuove salvaguardie anche nei casi in cui i familiari assistiti fossero nel frattempo morti, anche considerando il fatto che le stime inizialmente formulate dall’INPS con riferimento alla platea dei potenziali beneficiari della salvaguardia si erano rivelate errate per difetto. In questo contesto, il Governo, nell’ambito della
legge di stabilità 2016, ha inteso limitare la platea dei beneficiari della salvaguardia ai genitori che assistono figli disabili, incorrendo tuttavia in una evidente sovrastima del numero dei potenziali fruitori del provvedimento. Per tale motivo, la proposta di legge amplia nuovamente la platea a coloro che assistono disabili, attenendosi nell’individuazione dei requisiti a quanto previsto nel provvedimento elaborato dalla Commissione in vista dell’adozione della settima salvaguardia.
Cesare DAMIANO, presidente, richiama quelli che, a suo avviso, sono i punti di forza del provvedimento, di cui è primo firmatario, evidenziando innanzitutto, che esso limita l’accesso al pensionamento con i requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 unicamente alle situazioni che si sono determinate anteriormente al 31 dicembre 2011. In secondo luogo, sottolinea che l’adozione della nuova salvaguardia proposta non determinerebbe un incremento della platea di 172.000 lavoratori attualmente salvaguardati, dal momento che, come più volte sottolineato dalla relatrice, in sede di adozione dei diversi provvedimenti di salvaguardia le platee dei beneficiari sono state sistematicamente sovrastimate rispetto alle domande effettivamente presentate e accolte. Ciò permetterà, quindi, di finanziare l’intervento in esame con le risorse già autorizzate e non utilizzate, rendendo il provvedimento privo di costi aggiuntivi rispetto ai profili di spesa già programmati. A tale ultimo proposito, sarebbe a suo avviso utile prevedere, prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari, un incontro, anche di carattere informale, con i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’INPS, allo scopo di verificare lo stato di avanzamento della conferenza di servizi, cui spetta il compito di certificare la consistenza dei risparmi relativi ai precedenti provvedimenti di salvaguardia e la loro utilizzabilità per un ulteriore provvedimento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.
La seduta termina alle 14.50.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 26 luglio 2016.
Nell’ambito delle proposte di legge recanti norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio (C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3818 Roccella e C. 3829 Invernizzi).
Audizione di associazioni e di esperti.
L’audizione informale è stata svolta dalle 10.50 alle 12.20.



























