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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

28 Giugno 2016
in Camera

RISOLUZIONI
Giovedì 30 giugno 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 14.05.
7-00847 Rizzetto: Istituzione di una retribuzione minima oraria su base nazionale.

7-00886 Cominardi: Iniziative per l’introduzione di un salario minimo garantito e di un ammortizzatore sociale universale e per l’adeguamento all’inflazione delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici. 
(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che si avvia nella seduta odierna, come stabilito nella riunione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 23 giugno, la discussione delle risoluzioni n. 7-00847 Rizzetto e 7-00886 Cominardi, che, riguardando il medesimo argomento, avverrà in forma congiunta. 
Avverte, inoltre, che, sulla base delle intese intercorse, nella seduta odierna avrà luogo l’illustrazione delle risoluzioni, nonché l’eventuale svolgimento di interventi di carattere generale, mentre il parere del Governo sarà acquisito in una successiva seduta. 
Segnalando che l’onorevole Rizzetto ha rinunciato all’illustrazione della sua risoluzione,
dà quindi la parola al deputato Cominardi perché illustri il suo atto di indirizzo.

Claudio COMINARDI (M5S), dando conto sinteticamente del contenuto della sua risoluzione,
osserva che essa prende atto dell’ampliamento della fascia di lavoratori i cui salari si sono ridotti a livelli estremamente bassi. Ricorda che, mentre in Italia la definizione dei livelli salariali è demandata alla contrattazione collettiva, la quale non impedisce, appunto, che i salari non raggiungano livelli sufficienti, in altri Paesi europei, come la Francia e la Germania, il salario minimo è definito per legge. La sua risoluzione, pertanto, non solo è volta a esplorare la possibilità di introdurre in Italia un’analoga regolamentazione, ma intende anche approfondire i motivi per i quali i sindacati non si facciano carico di assicurare che a tutti i lavoratori siano garantiti salari dignitosi. Pertanto, propone, la determinazione del salario minimo orario a 9 euro lordi, a fronte dei 9,5 euro lordi vigenti in Francia, un livello, a suo avviso ampiamente sostenibile dalle imprese. Al contempo, reputa necessaria la reintroduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica dei salari e delle pensioni, il cui potere d’acquisto è stato eroso dopo l’abrogazione della cosiddetta «scala mobile», essendosi perso un aggancio all’aumento effettivo del costo della vita, per effetto dell’assunzione come parametro di riferimento del tasso di inflazione programmato. Quindi, pur essendo consapevole della diversità di opinioni in materia, auspica che la Commissione colga l’occasione offerta dalla discussione delle risoluzioni presentate da lui e dal collega Rizzetto, per approfondire le problematiche da queste sollevate.

Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI
Giovedì 30 giugno 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 14.15.
5-08818 Patrizia Maestri: Salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori dei punti vendita Simply SMA di Salsomaggiore Terme e Fidenza.
La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato .
Patrizia MAESTRI (PD), ringraziando la sottosegretaria per la risposta, prende atto dell’impegno del Governo a monitorare l’evolvere della situazione, ricordando tuttavia che proprio oggi è scaduto il termine entro il quale l’azienda si era riservata di far conoscere i propri intendimenti in ordine al destino delle trentotto dipendenti dei punti vendita Simply SMA di Salsomaggiore Terme e Fidenza. In assenza di notizie a tale riguardo, auspica che l’occupazione di tali lavoratrici possa essere salvaguardata, anche tenuto conto dell’esiguità del loro numero.

5-08133 Ferraresi: Iniziative per assicurare la continuità produttiva e occupazionale nello stabilimento VM Motori di Cento.
La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.

Vittorio FERRARESI (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta della sottosegretaria, che ha confermato notizie in parte già note. Approva l’impegno del Governo a monitorare la situazione e a costituire un tavolo unitario di confronto, che coinvolga anche i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, ma rimarca l’assenza della previsione di piani industriali strategici che coinvolgano, oltre la VM Motori, l’intero territorio, già provato dal recente terremoto. Sottolinea, a tale proposito, l’importanza di preservare la continuità produttiva dello stabilimento di Cento e delle competenze in esso presenti, anche in considerazione della sua importanza e del numero dei lavoratori dell’indotto coinvolti.

Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 30 giugno 2016.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

SEDE REFERENTE
Giovedì 30 giugno 2016. — Presidenza del presidente del presidente della XI Commissione,Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 14.40.
Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). 
C. 3594 Governo.
 
(Seguito dell’esame e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2016.
Cesare DAMIANO presidente, avverte preliminarmente che la deputata Gullo ha sottoscritto tutti gli emendamenti presentati da deputati del gruppo FI-PdL e che la deputata Moretto ha ritirato il suo emendamento 1.57. 
Segnala, inoltre, che nella giornata di ieri le relatrici hanno presentato gli emendamenti 1.263
(Nuova formulazione), 1.264 e 1.265 (vedi allegato 1) e che, con riferimento a tali proposte emendative, sono stati presentati undici subemendamenti (vedi allegato 2). Nel far presente che tanto gli emendamenti che i subemendamenti presentati sono da considerarsi ammissibili, ricorda che nella seduta di ieri le Commissioni hanno esaurito le votazioni degli emendamenti riferiti al comma 2, lettera a). 
Da quindi la parola alle relatrici per l’espressione del parere sulle proposte emendative ancora non esaminate.

Anna GIACOBBE (PD), relatrice per la XI Commissione, esprimendo anche a nome della relatrice per la XII Commissione i pareri sugli emendamenti riferiti al comma 2 non esaminati nella seduta di ieri, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Airaudo 1.92, Beni 1.200, Nicchi 1.90, Miotto 1.213, Placido 1.93, Nicchi 1.86, Labriola 1.60, Miotto 1.143, Nicchi 1.94, Airaudo 1.97, nonché Simonetti 1.41, 1.40, 1.38 e 1.39. Esprime, poi, parere favorevole sull’emendamento Gigli 1.4 a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato. 
Invita quindi al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Martelli 1.131, Minardo 1.1, Nicchi 1.95, Rondini 1.167, Simonetti 1.42, Rondini 1.170, Ciprini 1.222, 1.227, 1.224 e 1.230, Rondini 1.163 e 1.165, Simonetti 1.44, Labriola 1.61, Nicchi 1.96, Beni 1.201, Miotto 1.215, Gnecchi 1.154, Preziosi 1.207 e Miotto 1.214. Esprime parere favorevole sull’emendamento Gnecchi 1.152 a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato. 
Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Beni 1.175, Martelli 1.132 e Gnecchi 1.155. In relazione a tale ultima proposta emendativa precisa che la disciplina del periodo transitorio delle prestazioni previste a legislazione vigente è oggetto dall’emendamento delle relatrici 1.264. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Martelli 1.133, Nicchi 1.98, Binetti 1.196 e Carnevali 1.203. Esprime parere favorevole sull’emendamento Miotto 1.216 a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato
. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, dell’emendamento Beni 1.205. Raccomanda, quindi, l’approvazione dell’emendamento 1.262 delle relatrici, esprimendo parere contrario su tutti i subemendamenti ad esso riferiti. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Grillo 1.247 e Miotto 1.218, degli identici emendamenti Placido 1.99, Gnecchi 1.153 e Beni 1.176, dell’emendamento Polverini 1.20 e dell’emendamento Nicchi 1.100. 
Esprime, quindi, parere favorevole sull’emendamento Placido 1.102 e raccomanda quindi l’approvazione dell’emendamento 1.263 
(Nuova formulazione) delle relatrici, esprimendo parere contrario su tutti i subemendamenti ad esso relativi e precisando che la riformulazione presentata tiene parzialmente conto del contenuto del subemendamento Martelli 0.1.263.1, relativo alla precedente formulazione dell’emendamento. Invita, infine, al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Airaudo 1.101, Cominardi 1.232, Lorefice 1.249 e Miotto 1.144.
La sottosegretaria 
Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello delle relatrici e parere favorevole sull’emendamento 1.263 (Nuova formulazione) delle relatrici.
Le Commissioni respingono l’emendamento Airaudo 1.92.
Paolo BENI (PD), accogliendo l’invito delle relatrici, ritira l’emendamento 1.200 di cui è primo firmatario.
Le Commissioni respingono l’emendamento Nicchi 1.90.
Anna Margherita MIOTTO (PD), accogliendo l’invito rivolto dalle relatrici, ritira l’emendamento 1.213 di cui è prima firmataria.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Placido 1.93, Nicchi 1.86 e Labriola 1.60.
Anna Margherita MIOTTO (PD), accogliendo l’invito delle relatrici, ritira l’emendamento a sua prima firma 1.143.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Nicchi 1.94, Airaudo 1.97, nonché Simonetti 1.41 e 1.40.
Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.38 e richiamandosi a quanto già affermato nel corso della discussione generale sul provvedimento, sottolinea l’opportunità di prevedere una misura a carattere regionale, che meglio si possa adattare alla realtà su cui è chiamata ad intervenire. Ritiene, infatti, che la volontà accentratrice, sottesa all’intero provvedimento e particolarmente evidente nel ruolo assegnato all’ANPAL e nell’istituzione di un unico Fondo per il finanziamento degli interventi di contrasto alla povertà, sia controproducente e suscettibile di mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi dell’intervento, nonostante il condivisibile aumento delle risorse finanziarie a disposizione.
Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice per la XII Commissione, ribadisce che alla base del provvedimento c’è la volontà di garantire prestazioni minime uguali su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dell’autonomia garantita alle Regioni dalla Costituzione. Invita, inoltre, i colleghi a tenere presente che l’impianto del disegno di legge è stato condiviso dai rappresentanti delle Regioni nel corso dell’audizione presso le Commissioni riunite XI e XII.
Roberto SIMONETTI (LNA) ricorda alla relatrice che la proposta di riforma della Costituzione, che sarà oggetto di referendum nel prossimo autunno, reca un’impostazione opposta a quella da lei richiamata.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Simonetti 1.38 e 1.39.
Cesare DAMIANO, presidente, da conto che i presentatori dell’emendamento Gigli 1.4 hanno accettato la riformulazione proposta dalle relatrici.
Donata LENZI (PD), pur recependo le preoccupazioni sottese all’emendamento Gigli 1.4, osserva tuttavia che esso rischia di riproporre quella suddivisione tra categorie di soggetti in stato di bisogno che il provvedimento in esame intende superare. Ribadisce, pertanto, la necessità di uscire dalla logica di interventi settoriali in favore di un approccio di carattere universalistico.
Mario MARAZZITI, presidente della XII Commissione, cofirmatario dell’emendamento Gigli 1.4, condividendo quanto affermato dall’onorevole Lenzi, osserva che l’emendamento prende atto della circostanza che le attuali politiche in materia di assistenza sono indirizzate a specifiche categorie e si limita ad indicare i soggetti da tutelare prioritariamente nella fase transitoria, in attesa dell’estensione su base universalistica della nuova misura.
Giulia DI VITA (M5S), osservando che l’emendamento Gigli 1.4 opera una suddivisione non tra categorie di soggetti ma tra gradi di bisogno, si dichiara soddisfatta che, con l’espressione del parere favorevole su tale proposta emendativa, le relatrici e il Governo abbiano in sostanza avallato il superamento del principio dell’universalismo selettivo da lei non condiviso.
Le Commissioni approvano l’emendamento Gigli 1.4 
(Nuova formulazione).

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, a seguito dell’approvazione dell’emendamento Gigli 1.4 (Nuova formulazione) risultano assorbiti o preclusi, e non saranno pertanto posti in votazione, i seguenti emendamenti: Martelli 1.131, Minardo 1.1, Nicchi 1.95, Rondini 1.167, Simonetti 1.42, Rondini 1.170, Ciprini 1.222, 1.227, 1.224 e 1.230, Rondini 1.163 e 1.165, Simonetti 1.44, Labriola 1.61, Nicchi 1.96, Beni 1.201, Miotto 1.215, Gnecchi 1.154, Preziosi 1.207 e Miotto 1.214.
Marialuisa GNECCHI (PD) accetta la riformulazione dell’emendamento a sua prima firma 1.152, proposta dalle relatrici.
Le Commissioni approvano l’emendamento Gnecchi 1.152 
(Nuova formulazione).
Paolo BENI (PD), accogliendo l’invito rivolto dalle relatrici, ritira l’emendamento a sua prima firma 1.175.
Le Commissioni respingono l’emendamento Martelli 1.132.
Marialuisa GNECCHI (PD), accogliendo l’invito rivolto dalle relatrici, ritira l’emendamento 1.155, di cui è prima firmataria.
Le Commissioni respingono l’emendamento Martelli 1.133.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che se le presentatrici dell’emendamento Miotto 1.216 accettano la riformulazione proposta dalle relatrici, esso sarà posto in votazione prima dell’emendamento Nicchi 1.98.

Anna Margherita MIOTTO (PD) accetta la proposta di riformulazione dell’emendamento 1.216 di cui è prima firmataria.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l’emendamento Miotto 1.216 (Nuova formulazione) e respingono gli emendamenti Nicchi 1.98 e Binetti 1.196

Elena CARNEVALI (PD) ritira l’emendamento 1.203 di cui è prima firmataria.

Paolo BENI (PD) ritira l’emendamento 1.205 di cui è primo firmatario.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che le Commissioni procederanno all’esame dell’emendamento 1.262 delle relatrici e dei relativi subemendamenti.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira il suo subemendamento 0.1.262.7, che intendeva porre rimedio ad alcune ripetizioni che si produrrebbero nel provvedimento a seguito dell’approvazione dell’emendamento 1.262 delle relatrici. Prende atto, infatti, dell’impegno delle relatrici a farsi carico di tale esigenza.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice per la XII Commissione, ringraziando la collega Miotto, assicura che i suoi suggerimenti saranno accolti in sede di stesura finale del testo del provvedimento.

Giulia DI VITA (M5S), intervenendo sul subemendamento Colonnese 0.1.262.6, di cui è firmataria, osserva che esso, tenendo conto delle difficoltà riscontrate nella pratica della sperimentazione del SIA, intende introdurre il principio della valutazione dell’impatto sociale dei progetti personalizzati.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD) relatrice per la XII Commissione, pur condividendo l’opportunità di introdurre il principio della valutazione dei progetti, implicita in varie parti del provvedimento, dichiara di non condividere la formulazione del subemendamento Colonnese 0.1.262.6.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Colonnese 0.1.262.6, Martelli 0.1.262.4, Simonetti 0.1.262.10, Martelli 0.1.262.1, 0.1.262.3 e 0.1.262.5, Simonetti 0.1.262.9 e Nicchi 0.1.262.2, nonché approvano l’emendamento 1.262 delle relatrici .

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che a seguito dell’approvazione dell’emendamento 1.262 delle relatrici risultano preclusi, e non saranno pertanto posti in votazione, i seguenti emendamenti: Grillo 1.247, Miotto 1.218, Placido 1.99, Gnecchi 1.53, Beni 1.176 e Nicchi 1.100.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l’emendamento Polverini 1.20 ed approvano l’emendamento Placido 1.102 .

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che le Commissioni procederanno all’esame dell’emendamento 1.263 (Nuova formulazione) delle relatrici e dei relativi subemendamenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Martelli 0.1.263 (Nuova formulazione).6 e Mantero 0.1.263 (Nuova formulazione).7.

Giulia DI VITA (M5S) chiede alle relatrici di precisare se, sulla base del loro emendamento 1.263 (Nuova formulazione), il beneficio, di cui si prevede la possibilità del rinnovo, acquisti un carattere strutturale o rimanga una misura temporanea, volta al superamento dello stato di bisogno.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD) chiarisce che, non potendo prevedersi una durata specifica del beneficio, che è destinato a fronteggiare stati di bisogno tra loro molto diversi, l’emendamento 1.263 (Nuova formulazione) è volto a riconoscere ampi spazi di valutazione alle équipe chiamate a definire i progetti personalizzati.

Marisa NICCHI (SI-SEL), pur riconoscendo che la nuova formulazione dell’emendamento 1.263 delle relatrici costituisce un passo avanti nella direzione auspicata dal suo gruppo, essendo in particolare stato soppresso il riferimento alla sospensione della misura, osserva che la previsione della possibilità del rinnovo del beneficio non appare pienamente soddisfacente.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l’emendamento 1.263 (Nuova formulazione) delle relatrici (vedi allegato 3) e respingono l’emendamento Airaudo 1.101.

Claudio COMINARDI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 1.232, osserva che il parere contrario espresso anche dalla sottosegretaria Biondelli non sembra coerente con le affermazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, che intende estendere il beneficio fiscale degli 80 euro ai pensionati. Il suo emendamento, infatti, va nella stessa direzione, essendo volto anche alla tutela delle cosiddette partite IVA, rimaste escluse da tutti i provvedimenti di favore susseguitisi negli ultimi anni.

Donata LENZI (PD) osserva che la maggioranza e il Governo hanno inteso circoscrivere il perimetro del provvedimento alle prestazioni di carattere assistenziale in favore dei soggetti in stato di povertà.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cominardi 1.232 e Lorefice 1.249.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira l’emendamento a sua prima firma 1.144.

Anna GIACOBBE (PD), relatrice per la XI Commissione, nel precisare che esprimerà, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, i pareri sugli emendamenti riferiti al comma 3, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli identici emendamenti Polverini 1.21 e Placido 1.103. Raccomanda l’approvazione dell’emendamento 1.264 delle relatrici, esprimendo parere contrario su tutti i subemendamenti ad esso riferiti. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Di Vita 1.253, Miotto 1.185, Martelli 1.134, Miotto 1.182, Simonetti 1.46, Beni 1.178, Airaudo 1.104, Simonetti 1.47, Gregori 1.105, Gnecchi 1.156, Labriola 1.62, Di Vita 1.245, Beni 1.184, Gebhard 1.9, Pizzolante 1.162, 1.192, 1.194, 1.191, 1.181 e 1.179, nonché Gebhard 1.10. 
Esprime parere favorevole sull’emendamento Miotto 1.219 a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato
. 
Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, dell’emendamento Placido 1.106 ed esprime parere favorevole sull’emendamento Nicchi 1.107 a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato
. 
Invita, infine, al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, dell’emendamento Martelli 1.135.
La sottosegretaria 
Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello delle relatrici e parere favorevole sull’emendamento 1.264 delle relatrici.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Polverini 1.21 e Placido 1.103, nonché il subemendamento Simonetti 0.1.264.2.

Marialucia LOREFICE (M5S), intervenendo sul subemendamento 0.1.264.4, di cui è cofirmataria, chiede alle relatrici di motivare il loro parere contrario, dal momento che, a suo giudizio, sarebbe utile tenere distinte le prestazioni assistenziali, da concedersi indipendentemente dalla situazione economica del soggetto, dalle misure di sostegno economico, evitando il loro assorbimento in una misura unica.

Anna GIACOBBE (PD), relatrice per la XI Commissione, osserva che, avendo la Commissione già approvato un emendamento in base al quale le prestazioni oggetto di riordino sono quelle volte al contrasto della povertà, l’emendamento 1.264 da lei presentato insieme alla collega Piazzoni è volto a preservare le prestazioni assistenziali che, in una prima fase transitoria, continueranno ad essere erogate, fino a quando le risorse a disposizione saranno sufficienti a fare entrare il sistema a regime, coprendo tutte le fasce di popolazione in stato di bisogno.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Nesci 0.1.264.4 e Martelli 0.1.264.1 ed approvano l’emendamento 1.264 delle relatrici (vedi allegato 3).

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che a seguito dell’approvazione dell’emendamento 1.264 delle relatrici risultano assorbiti o preclusi, e non saranno pertanto posti in votazione, i seguenti emendamenti: Di Vita 1.253, Miotto 1.185, Martelli 1.134, Miotto 1.182, Simonetti 1.46, Beni 1.178, Airaudo 1.104, Simonetti 1.47, Gregori 1.105, Gnecchi 1.156, Labriola 1.62, Di Vita 1.245, Beni 1.184 e Gebhard 1.9.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pizzolante 1.162, 1.192, 1.194, 1.191, 1.181 e 1.179.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che l’emendamento Gebhard 1.10 è stato ritirato dai presentatori.

Anna Margherita MIOTTO (PD) accetta la riformulazione dell’emendamento 1.219 di cui è prima firmataria.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l’emendamento Miotto 1.219 (Nuova formulazione) (vedi allegato 3) e respingono l’emendamento Placido 1.106.

Marisa NICCHI (SI-SEL) accetta la riformulazione dell’emendamento 1.107 di cui è prima firmataria.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l’emendamento Nicchi 1.107 (Nuova formulazione) (vedi allegato 3) e respingono l’emendamento Martelli 1.135.

Cesare DAMIANO, presidente, preso atto degli orientamenti manifestati dalle relatrici e dalla rappresentante del Governo in ordine all’esame delle restanti proposte emendative, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151. 
Atto n. 311.
 
(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, presidente, ricorda preliminarmente che la Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha trasmesso il provvedimento, ai fini dell’acquisizione del parere, pur se privo della prescritta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Presidenza della Camera, avuto riguardo al termine stabilito per l’esercizio della delega e considerato quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, per la proroga del medesimo, ha proceduto comunque alla sua assegnazione, segnalando, in ogni caso, l’esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima della trasmissione di tale intesa. Ricorda, inoltre, che il termine per la conclusione dell’esame e l’espressione del parere scade il 21 luglio 2016. 
Fa presente ancora che, come concordato nel corso della riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 23 giugno, si dovrà valutare l’eventualità di procedere a un ciclo di audizioni sul provvedimento. Nella riunione dell’Ufficio di presidenza convocato per domani potranno essere individuati i soggetti da audire e il calendario delle audizioni sulla base delle indicazioni pervenute dai gruppi. Dà, quindi, la parola al relatore, on. Arlotti, per lo svolgimento del suo intervento introduttivo sul provvedimento.

Tiziano ARLOTTI (PD), relatore, ricorda, che il comma 13 dell’articolo 1 della legge n.183 del 2014 prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla medesima legge, il Governo possa adottare, con la medesima procedura prevista per l’adozione dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Sul punto giova ricordare che il medesimo comma affida al sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (la cosiddetta «riforma Fornero»), il monitoraggio permanente degli effetti degli interventi di attuazione della legge n. 183 del 2014, con particolare riferimento agli effetti sull’efficienza del mercato del lavoro, sull’occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata e uscita nell’impiego, anche ai fini dell’adozione dei decreti recanti disposizioni integrative e correttive. 
Potrebbe essere quindi utile, a suo avviso, acquisire informazioni in ordine allo stato di elaborazione del rapporto annuale di competenza del sistema permanente di monitoraggio. 
Come ricordato dal presidente, il termine per l’espressione del parere di competenza della Commissione scade il 21 luglio 2016, mentre il termine per l’esercizio della delega, per effetto del meccanismo di scorrimento previsto dall’articolo 1, comma 13, della legge n.183 del 2014, scadrà il successivo 25 settembre. 
Venendo al merito del provvedimento, segnala preliminarmente che lo schema si compone di sette articoli, suddivisi in cinque capi, dei quali i primi quattro recano modifiche ai decreti legislativi n. 81, n. 148, n. 149, n. 150 e n. 151, mentre il quinto, composto del solo articolo 7, disciplina l’entrata in vigore del decreto. 
Più in particolare, l’articolo 1, che esaurisce il contenuto del Capo I, interviene sulla materia del lavoro accessorio modificando gli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che reca la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni. 
Ricorda, in proposito, che la Commissione, nella seduta del 28 aprile 2016, ha avviato l’esame della proposta di legge Atto Camera n. 3601 Damiano, abbinata alle proposte di legge Atto Camera n. 584 Palmizio e Atto Camera n. 1681 Vitelli, che mira sostanzialmente a ripristinare l’originario impianto normativo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per quanto attiene alla definizione del lavoro accessorio e al suo campo di applicazione, nonché alla puntuale individuazione delle tipologie di lavoratori ammessi allo svolgimento delle prestazioni di lavoro accessorio. 
Come è noto, i dati contenuti nel rapporto riferito all’utilizzo dei 
voucher per le prestazioni di lavoro accessorio, pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo scorso 22 marzo, indicano in modo evidente le tendenze in corso. In base ai dati resi disponibili dall’INPS, infatti, il numero delle persone che sono state retribuite con almeno un voucher durante l’anno è in costante crescita, essendosi passati dai 24.437 individui del 2008 a 1.392.906 nel 2015. Il valore dei voucher venduti, negli ultimi tre anni, è passato dai 40.816.297 euro del 2013, ai 69.172.879 euro del 2014 e ai 114.925.180 euro del 2015, con un tasso annuo di crescita che è stato del 69,5 per cento nel 2014 e del 66,1 per cento nel 2015. Nel 2015, tuttavia, il valore deivoucher effettivamente riscossi è stato pari a 88.140.789, con una crescita molto più contenuta rispetto all’anno precedente. Questi andamenti trovano altresì conferma nei dati registrati nel recente dossier statistico curato dall’INPS e da Veneto Lavoro, che analizza il ricorso al lavoro accessorio nel periodo 2008-2015, riscontrando una vera e propria esplosione dell’utilizzo dei voucher. 
Per quanto attiene all’articolo 1 dello schema, rileva, in primo luogo, che al comma 1, lettera
a), si esclude espressamente il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente. Nell’analisi di impatto della regolamentazione allegata allo schema si evidenzia che l’esclusione dal suddetto limite di 2.000 euro, aggiornato a 2.020 euro per effetto dell’adeguamento all’inflazione, è motivata dal fatto che l’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori limiti secondo i quali in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, o in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università e per le attività agricole svolte a favore dei piccoli produttori agricoli. 
Va segnalato, peraltro, che nella vigenza delle disposizioni, di analogo tenore, dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, con circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4 del 18 gennaio 2013 si era precisato che il limite di 2.000 euro per ciascun committente non si applicasse alle prestazioni rese nei confronti degli imprenditori agricoli, in ragione della specificità del settore. Reputa, pertanto, importante approfondire tale punto, anche in occasione delle audizioni che la Commissione si appresta a convocare, anche al fine di verificare se corrisponda al vero la notizia che la ricordata circolare ministeriale è oggetto di impugnazione. 
Osservato che la lettera 
b) del comma 1 reca una modifica volta a coordinare il testo dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2016, alla luce dell’esclusione dell’applicazione in agricoltura del limite di 2.000 euro per ciascun committente, fa presente che il comma 2 dell’articolo 1 reca modifiche al successivo articolo 49 al fine di rafforzare la tracciabilità deivoucher per prestazioni di lavoro accessorio. Al riguardo, ricorda che attualmente si prevede che, prima dell’inizio della prestazione, il committente imprenditore o professionista comunichi alla direzione territoriale del lavoro competente attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì il luogo della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Con la disposizione in esame si richiede invece agli imprenditori non agricoli e ai professionisti di comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. Per gli imprenditori agricoli si prevede una disciplina specifica stabilendosi, per quanto attiene all’indicazione della durata della prestazione, che essa si riferisca a un arco temporale non superiore a 7 giorni. Alla luce di quanto indicato dalla relazione illustrativa dello schema, che fa riferimento al «condizionamento dell’attività agricola da parte di fattori meteorologici», la disposizione sembrerebbe doversi interpretare nel senso che, nel settore agricolo, la comunicazione possa limitarsi ad indicare un arco temporale non superiore a 7 giorni anziché la durata specifica della prestazione. Sul punto, potrebbe essere utile, a suo avviso, acquisire indicazioni dal Governo. 
Si stabilisce inoltre che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possano essere individuate le modalità attuative dell’obbligo di comunicazione e ulteriori modalità di assolvimento in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per la violazione dell’analogo obbligo previsto per il lavoro intermittente, ovvero la sanzione amministrativa da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Si specifica, inoltre, che, trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004. 
Il Capo II, che si compone del solo articolo 2, rivede in primo luogo, al comma 1, lettera 
a), la disciplina dei contratti di solidarietà espansivi, contenuta nel decreto legislativo n. 148 del 2015, che reca disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Intervenendo sulla disciplina contenuta nell’articolo 41 di tale decreto legislativo, inserito in ottemperanza dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari, lo schema prevede che i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1o gennaio 2016 possano essere trasformati in contratti espansivi purché la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Nella relazione illustrativa allegata allo schema si evidenzia che la modifica, che intende superare le incertezze applicative esistenti, è finalizzata a favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove e più aggiornate competenze qualora l’impresa che abbia fatto ricorso alla solidarietà difensiva abbia registrato un miglioramento della propria situazione aziendale tale da consentire l’espansione dell’organico. Nei casi di trasformazione, ai lavoratori spetta una integrazione salariale pari al 50 per cento di quella prevista prima della trasformazione e il datore di lavoro integra il trattamento almeno fino all’integrazione salariale originaria. L’integrazione versata dal datore di lavoro non è imponibile a fini previdenziali e trova applicazione la contribuzione figurativa. La disposizione richiama espressamente la disciplina prevista per i trattamenti di fine rapporto nell’ambito dei contratti di solidarietà difensivi, che in via generale pone le quote di accantonamento perse per la riduzione di orario a carico della gestione di appartenenza. La contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro che presenta domanda di integrazione salariale, dovuta ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015, è ridotta del 50 per cento. Il contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali e l’agevolazione contributiva riconosciuti per le assunzioni nell’ambito di contratti di solidarietà espansivi si applicano solo nel periodo compreso tra la trasformazione del contratto e la sua scadenza e il periodo viene computato ai fini del calcolo del limite massimo di durata dei trattamenti ordinari e straordinari. Non si applica inoltre la disposizione che consente di anticipare, a determinate condizioni, l’accesso al pensionamento di vecchiaia, in caso di stipula di un contratto di solidarietà espansivo. 
La successiva lettera 
b), intervenendo sulla disciplina transitoria delle integrazioni salariali, stabilisce che, per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 dicembre 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, che abbiano notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare la possibilità di sviluppo economico territoriale e il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo del contratto di solidarietà, con uno specifico decreto ministeriale possa essere disposta, a domanda, la reiterazione della riduzione contributiva prevista dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, per una durata stabilita dall’apposita commissione prevista dal comma 4 dell’articolo 42 e, comunque, nel limite massimo di ventiquattro mesi. Il beneficio è riconosciuto entro il limite delle risorse già stanziate per la prosecuzione, nei medesimi casi, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e oltre i limiti di cui al decreto ministeriale n. 17981 del 2015. 
La lettera 
c) prevede, infine, che, a fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventi di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro, anche l’ISFOL, nella sua nuova denominazione di INAPP (Istituto per l’analisi delle politiche pubbliche), prevista dal successivo articolo 4 dello schema in esame, possa accedere direttamente – come il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica e il Comitato scientifico per l’indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro – ai dati elementari detenuti dall’ISTAT, dall’INPS, dall’INAIL, dall’Agenzia delle entrate e da altri enti ed amministrazioni. 
Il Capo III racchiude le modifiche ai decreti legislativi n. 149 e n. 150 del 2015, che recano, rispettivamente, disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale e per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. L’articolo 3 modifica l’articolo 1 del decreto legislativo n. 149 del 2015 al fine di ampliare le possibilità di collocazione della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Mentre allo stato si prevede che la sede centrale sia collocata in un immobile demaniale o un immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS, dell’INAIL o di altri istituti previdenziali, lo schema reca una disciplina che si applica esclusivamente nella fase di avvio dell’Ispettorato, prevedendo che in tale fase la sede centrale sia collocata in un immobile demaniale, in un immobile già in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o in un immobile di INPS, INAIL o altro istituto previdenziale. 
L’articolo 4, come anticipato, modifica la denominazione dell’ISFOL, che assume la denominazione di Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP). Tale denominazione, riportata nella rubrica e corrispondente all’acronimo utilizzato, peraltro, non coincide con quella contenuta nel testo dell’articolo 4 e nell’articolo 5, comma 1, lettera 
f), che fanno, invece, riferimento all’«Istituto per l’analisi delle politiche pubbliche». A suo avviso, inoltre, potrebbe essere utile acquisire maggiori indicazioni circa la nuova denominazione dell’ente, che non fa più riferimento in modo espresso alla materia del lavoro. 
L’articolo 5 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2015. In particolare, le modifiche di cui al comma 1, lettere 
a), b) ed f) adeguano le disposizioni del decreto alla nuova denominazione dell’ISFOL, mentre la lettera c) stabilisce che il personale trasferito da tale istituto all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) non confluisca in un ruolo ad esaurimento, ancorché continui ad applicarsi il contratto collettivo applicato dall’ente di provenienza. La relazione illustrativa, evidenzia che la modifica «è finalizzata ad evitare che i dipendenti dell’Istituto possano vedere pregiudicate le loro aspettative di carriera, in particolare per non poter partecipare alle procedure per ottenere un superiore inquadramento». 
La novella di cui alla lettera 
d) prevede una procedura straordinaria di revisione da parte dell’ANPAL dei residui passivi presenti nell’ambito del Fondo di rotazione per la formazione professionale, di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, riferiti a impegni precedenti all’entrata in vigore della disposizione. In particolare, si prevede che il 50 per cento delle somme disimpegnate attraverso uno specifico decreto ministeriale affluiscano a una gestione a stralcio separata del Fondo di rotazione per essere destinate a iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con delega all’ANPAL di effettuare i relativi pagamenti. 
Il numero 1 della lettera 
e) chiarisce che all’ANPAL spettano funzioni di coordinamento non solo in materia di servizi per il lavoro, ma anche in materia di misure di politica attiva del lavoro, mentre il successivo numero 2 affida all’ANPAL anche la competenza in materia di coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e province autonome. 
Il numero 1 della lettera 
g) inserisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tra i soggetti che cooperano con l’ANPAL alla realizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e il successivo numero 2 prevede che al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscano anche, sulla base di specifiche convenzioni prive di oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, nelle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e nelle banche dati del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, contenenti l’Anagrafe nazionale degli studenti ed il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, nonché l’Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati. 
Come rilevato nel 
dossier di documentazione, nel sito ufficiale dell’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, la stessa Anagrafe è denominata ANS, sigla usata, invece, nel testo in commento per identificare l’Anagrafe nazionale degli studenti (non universitari). 
Per quanto attiene alle banche dati del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la relazione illustrativa evidenzia che la disposizione mira ad assicurare la conoscenza dei dati relativi all’istruzione degli utenti dei servizi per l’impiego, ai fini di valutarne il profilo professionale di occupabilità e di individuare percorsi adeguati per l’ingresso o il rientro nel mercato del lavoro. 
La lettera 
h) del comma 1 prevede, inoltre, che del comitato istituto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente la funzione di garantire l’interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’ANPAL, dell’INPS, dell’INAIL e dell’INAPP in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse faccia parte anche il Presidente dell’ISTAT o un suo delegato. 
La lettera 
i) reca una disposizione che, secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa allegata allo schema, si pone in stretta relazione con il rafforzamento del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro previsto dalla lettera g). In particolare, si prevede che lo stato di disoccupazione sia compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, a condizione che da tali rapporti si ricavino redditi di lavoro non superiori a quelli esenti da imposizione fiscale per effetto delle detrazioni previste dall’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi. 
Il comma 2, infine, integra la disciplina delle funzioni di vigilanza dell’ANPAL sui fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, specificando che il referto dell’Agenzia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo agli esiti della medesima vigilanza è volto anche a consentire la revoca dell’autorizzazione e il commissariamento nel caso in cui vengano meno i requisiti e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione. 
Il Capo IV, composto dal solo articolo 6, reca modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2015, che reca disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. 
In questo ambito, il comma 1 interviene sulla disciplina del diritto al lavoro delle persone con disabilità, novellando disposizioni della legge n. 68 del 1999. In primo luogo, la lettera 
a)dispone che la computabilità nelle quote di riserva dei lavoratori non assunti tramite il collocamento obbligatorio riguardi i lavoratori che, prima della costituzione del rapporto di lavoro, abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento, mentre attualmente si richiede una riduzione superiore al 60 per cento. Per i soggetti con disabilità intellettiva o psichica resta fermo il requisito di una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. 
Il numero 1 della lettera 
b) interviene, invece, sulle sanzioni per la mancata copertura della quota di riserva entro il termine di 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo. Attualmente è prevista una sanzione di 62,77 euro al giorno per ciascun lavoratore disabile, mentre la novella eleva la sanzione, fissandola in misura pari a cinque volte il contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999, pari a 30,64 euro al giorno per ciascun lavoratore, dovuto per ogni lavoratore con disabilità non occupato. Come evidenziato nell’analisi di impatto della regolamentazione allegata allo schema, la modifica è volta a evitare comportamenti opportunistici da parte dei datori di lavoro. Il numero 2 della medesima lettera b) prevede, inoltre, l’applicazione della procedura di diffida ai casi di violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo. La diffida prevede, in particolare, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici competenti. Anche in relazione alle modifiche apportate dal numero 1, il successivo numero 3 prevede che l’adeguamento quinquennale degli importi delle sanzioni non si applichi alle sanzioni comminate per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo. 
Il comma 2 dello schema modifica la disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori, in conseguenza dell’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, le cui sedi territoriali subentrano nelle funzioni precedentemente esercitate dalle Direzioni territoriali del lavoro. In particolare, si chiarisce che, in mancanza di accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mentre l’attuale formulazione della disposizione fa riferimento, rispettivamente, alle direzioni territoriali del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si specifica, inoltre, che i suddetti provvedimenti autorizzatori sono definitivi e, quindi, non possono essere oggetto di ricorso gerarchico. 
La novella di cui al successivo comma 3 esplicita che la procedura prevista per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, volta a contrastare il fenomeno delle cosiddette «dimissioni in bianco» non si applica ai dipendenti pubblici. Al riguardo, la relazione illustrativa allegata allo schema evidenzia come nell’ambito del pubblico impiego non si sono verificati casi di «dimissioni in bianco». 
Fa presente, conclusivamente, che nell’ambito del Capo V, l’articolo 7 prevede che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
Auspica, infine, che le audizioni che si svolgeranno e il dibattito in Commissione possano fornire contributi utili ad approfondire la valutazione dei contributi del provvedimento in esame.

Patrizia MAESTRI (PD) nel riservarsi di intervenire più compiutamente nel prosieguo dell’esame dei provvedimento, sottolinea l’importanza della tracciabilità dei voucher, segnalando in particolare l’opportunità di proporre modifiche al testo che rendano maggiormente vincolante l’indicazione dell’orario di inizio della prestazione lavorativa e che estendano il limite dei duemila euro a tutte le tipologie di committenti, non limitandolo, come previsto attualmente, agli imprenditori e ai professionisti.

Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame dello schema ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). 
C. 3594 Governo.
 
(Seguito dell’esame e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 giugno 2016.

Cesare DAMIANO, presidente, segnala che nella giornata di lunedì 27 giugno 2016 le relatrici hanno presentato gli emendamenti 1.261, 1.262 e 1.263 e che con riferimento a tali proposte emendative sono stati presentati 27 subemendamenti. Tanto gli emendamenti che i subemendamenti sono da considerarsi ammissibili. 
Fa presente che la deputata Miotto ha ritirato l’emendamento 1.206 e il subemendamento 0.1.261.12, dei quali è firmataria. 
Ricorda che le relatrici e la rappresentante del Governo hanno espresso i pareri sugli emendamenti riferiti al comma 1, lettera 
b), dell’articolo 1 e che l’ultimo emendamento posto in votazione è stato l’emendamento Nicchi 1.80. Si proseguirà, quindi, con le votazioni degli emendamenti riferiti al comma 1, lettera b). 
Pone, quindi, in votazione l’emendamento Chimienti 1.202, nella riformulazione proposta, e accettata dai presentatori, in sede di valutazione di ammissibilità della medesima proposta emendativa. Pertanto, nella parte consequenziale dell’emendamento, alla lettera 
d), capoverso 6-tricies ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Camere rideterminano gli importi dei vitalizi parlamentari in essere sulla base di quanto disposto dal presente comma».

Le Commissioni respingono l’emendamento Chimienti 1.202.

Roberto SIMONETTI (LNA) sottoscrive l’emendamento Polverini 1.15.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Polverini 1.15 e Airaudo 1.83.

Paolo BENI (PD) accetta la riformulazione dell’emendamento a sua prima firma 1.195, proposta dalle relatrici nella seduta del 27 giugno.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, a seguito alla riformulazione, l’emendamento Beni 1.195 sarà posto in votazione dopo l’emendamento Labriola 1.59.

Elena CARNEVALI (PD) accetta la riformulazione dell’emendamento a sua prima firma 1.197, proposta dalle relatrici nella seduta del 27 giugno.

Le Commissioni approvano l’emendamento Carnevali 1.197 (Nuova formulazione).

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, a seguito dell’approvazione della nuova formulazione dell’emendamento Carnevali 1.197, l’emendamento Nicchi 1.82 risulta precluso e, pertanto, non sarà posto in votazione.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti 1.260 del Governo, Gebhard 1.8 e Damiano 1.150 (vedi allegato 3).

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, a seguito dell’approvazione degli identici emendamenti 1.260 del Governo, Gebhard 1.8 e Damiano 1.150 risultano preclusi o assorbiti gli emendamenti Polverini 1.16 e 1.17, Simonetti 1.32, Martelli 1.128, Placido 1.75, Pizzolante 1.177, Nicchi 1.79 e Simonetti 1.33, che pertanto non saranno posti in votazione.

Le Commissioni approvano l’emendamento Garavini 1.151.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, a seguito dell’approvazione dell’emendamento Garavini 1.51, risulta precluso l’emendamento Simonetti 1.34, che, pertanto, non sarà posto in votazione.

Paola BINETTI (AP) ritira l’emendamento Pizzolante 1.174 di cui è cofirmataria.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l’emendamento Polverini 1.18.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Polverini 1.18 e Labriola 1.59 e approvano l’emendamento Beni 1.195 (Nuova formulazione).

Marialucia LOREFICE (M5S), ribadendo che la sostituzione della parola «razionalizzazione» con «riordino» non fornisce sufficienti assicurazioni sull’esito degli interventi sulle prestazioni assistenziali, posto che si è in presenza di una delega, raccomanda l’approvazione dell’emendamento a sua prima firma 1.243, che mira ad escludere esplicitamente dal riordino le situazioni legate a problemi di salute.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice per la XII Commissione, rileva che l’esclusione richiesta dalla collega Lorefice è da considerarsi già compresa dalla nuova formulazione della lettera b).

Matteo DALL’OSSO (M5S), considerando condivisibili le argomentazioni fornite dalla relatrice, sollecita l’approvazione dell’emendamento Lorefice 1.243, proprio perché il suo contenuto confermerebbe quanto già previsto dal testo del provvedimento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lorefice 1.243 e Gregori 1.81.

Sergio PIZZOLANTE (AP) ritira l’emendamento a sua prima firma 1.189.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice per la XII Commissione, nel precisare che esprimerà, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, i pareri sugli emendamenti riferiti alla lettera c) del comma 1, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, dell’emendamento Tripedi 1.254 e Miotto 1.211 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Carnevali 1.199 e Martelli 1.129, a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato. Fa presente che la riformulazione dell’emendamento Carnevali 1.199 è volta a recepire sostanzialmente le finalità dell’emendamento Binetti 1.198, accantonato nella seduta del 22 giugno scorso. Invita quindi al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Gregori 1.84 e Santerini 1.7.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Roberto SIMONETTI (LNA) ritiene che, per quanto riguarda l’emendamento Carnevali 1.199, quella proposta dalle relatrici non possa configurarsi come una riformulazione ma come un vero e proprio nuovo emendamento, dal momento che modifica in modo radicale il testo presentato dalla collega Carnevali. Ritiene pertanto che le relatrici avrebbero dovuto presentare un nuovo emendamento.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice per la XII Commissione, conferma che quella proposta dalle relatrici è una semplice riformulazione del testo presentato, che tiene conto anche della necessità di assicurarne la coerenza ordinamentale.

Cesare DAMIANO, presidente, condivide le argomentazioni formulate dalla relatrice.

Le Commissioni respingono l’emendamento Tripiedi 1.254.

Elena CARNEVALI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell’emendamento a sua prima firma 1.199.

Paola BINETTI (AP), preso atto della riformulazione dell’emendamento Carnevali 1.199, ritira il suo emendamento 1.198.

Le Commissioni approvano l’emendamento Carnevali 1.199 (Nuova formulazione).

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, a seguito dell’approvazione della nuova formulazione dell’emendamento Carnevali 1.199, risulta precluso l’emendamento Miotto 1.211, che pertanto non sarà posto in votazione.

Giovanna MARTELLI (SI-SEL) accetta la proposta di riformulazione dell’emendamento a sua prima firma 1.129.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l’emendamento Martelli 1.129 (Nuova formulazione) (vedi allegato 3) e respingono gli emendamenti Gregori 1.84 e Santerini 1.7.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice per la XII Commissione, esprimendo, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, i pareri sugli emendamenti riferiti alla lettera a) del comma 2, raccomanda l’approvazione dell’emendamento 1.261 delle relatrici, invitando al ritiro di tutti i subemendamenti ad esso riferiti, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario. Invita quindi al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Cominardi 1.236, Simonetti 1.36, 1.35 e 1.37, Airaudo 1.88, Polverini 1.19, Martelli 1.130, Nicchi 1.87, Gregori 1.89 e Nicchi 1.85.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere favorevole all’emendamento 1.261 delle relatrici e parere conforme a quello espresso dalle relatrici sulle restanti proposte emendative.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.261.13 e riferendosi a quanto già affermato nel corso della discussione generale sul provvedimento, ribadisce l’opportunità di evitare il riferimento a indicatori patrimoniali in sede di accertamento della prova dei mezzi, dal momento che, in molti casi, i beni patrimoniali posseduti costituiscono un costo e non una fonte di reddito.

Giulia DI VITA (M5S) chiede chiarimenti alle relatrici circa il significato della locuzione «ed eventualmente le sue componenti» utilizzata nel loro emendamento 1.261.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice per la XII Commissione, precisa che, con tale locuzione, si intende assicurare la necessaria flessibilità nella valutazione della situazione economica, anche per scongiurare fenomeni come quelli paventate dal collega Simonetti.

Le Commissioni respingono il subemendamento Simonetti 0.1.261.13.

Giovanna MARTELLI (SI-SEL), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.261.1, osserva che il mero riferimento all’ISEE non consente di cogliere l’attualità della situazione della persona in stato di povertà, dal momento che si potrebbe assumere come requisito di accesso al beneficio un livello di reddito antecedente. Chiede, pertanto, alle Commissioni di approfondire ulteriormente il punto.

Donata LENZI (PD) ricorda che in diversi casi è previsto l’utilizzo dello strumento dell’ISEE corrente, che serve proprio ad evitare problematiche come quelle segnalate dalla collega Martelli. Ravvisa, in ogni caso, l’opportunità di affrontare in altra sede il tema dell’eventuale discrasia tra la situazione rappresentata dall’ISEE e le eventuali modifiche successive della condizione reddituale.

Le Commissioni respingono il subemendamento Martelli 0.1.261.1.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.261.11 ed evidenziando la centralità del tema oggetto dello stesso, reputa inopportuna la possibilità di utilizzare in maniera parziale l’ISEE per la prova dei mezzi, prevista dall’emendamento 1.261, ritenendo preferibile piuttosto eliminare qualunque riferimento allo stesso ISEE. Sottolinea, inoltre, che la soluzione proposta dalle relatrici consente un margine troppo ampio alla discrezionalità del Governo, auspicando che il tema da lei sollevato possa essere ripreso nel corso dell’esame in Assemblea.

Giulia DI VITA (M5S) si associa alle considerazioni della collega Miotto, particolarmente valide in quanto il provvedimento in esame conferisce una delega al Governo, della quale dovrebbero essere precisati in maniera puntuale i principi e i criteri direttivi. Auspica, inoltre, che sia adottata quanto prima una soluzione definitiva ai problemi sollevati dalle recenti pronunce del Consiglio di Stato in materia di ISEE.

Donata LENZI (PD), osservando che la materia trattata presenta una notevole complessità tecnica, ritiene utile l’introduzione di elementi di elasticità nei criteri di delega, anche per consentire Governo di affrontare problematiche come quelle richiamate dal collega Simonetti.

Vega COLONNESE (M5S) concorda con la collega Miotto circa l’opportunità di prevedere una disciplina più specifica per quanto concerne la prova dei mezzi.

Giovanna MARTELLI (SI-SEL) reputa opportuna l’approvazione del subemendamento Miotto 0.1.261.11, al fine di ridurre l’eccessivo margine di discrezionalità concesso al Governo per l’esercizio della delega.

Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, anche in caso di respingimento del subemendamento Miotto 0.1.261.11, vi sarebbe comunque la possibilità, per le relatrici e per il Governo, di approfondire ulteriormente la questione.

Le Commissioni respingono il subemendamento Miotto 0.1.261.11.

Giulia DI VITA (M5S), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.1.261.7, ribadisce l’opportunità di richiamare esplicitamente le sentenze del Consiglio di Stato recentemente intervenute in materia di ISEE.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Di Vita 0.1.261.7 e 0.1.261.8.

Antonio PLACIDO (SI-SEL), intervenendo sul subemendamento Martelli 0.1.261.6, di cui è cofirmatario, osserva che esso, come gli altri subemendamenti presentati dal suo gruppo, interviene sul tema della condizionalità degli interventi, ovvero della previsione che la prestazione sia erogata a fronte dell’acquisizione della disponibilità del soggetto ad aderire ad un progetto personalizzato. Si tratta, a suo avviso, di un principio che rischia di vanificare le finalità dello strumento che si intende introdurre. Invita, pertanto, le Commissioni a considerare che possono esistere infiniti motivi che impediscono ad un soggetto di aderire alla proposta di progetto al quale è condizionata l’erogazione del beneficio economico.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice per la XII Commissione, segnala che il provvedimento in discussione non si limita a prevedere un semplice assegno di povertà ma delinea una presa in carico complessiva con progetti personalizzati di reinserimento. Ricorda che, a tal fine, andrà potenziato il lavoro di equipe dei diversi servizi competenti, prestando particolare attenzione al coinvolgimento delle famiglie.

Giulia DI VITA (M5S) segnala di non essere riuscita ad ottenere dati attendibili, né dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali né dai comuni, sugli esiti della sperimentazione relativa al SIA, con particolare riferimento alla realizzazione dei progetti di attivazione. Esprime pertanto perplessità sul fatto che si adottino scelte senza una precisa conoscenza degli effetti delle misure introdotte in via sperimentale.

Donata LENZI (PD) sottolinea la positività della scelta adottata, di prevedere un percorso di sperimentazione delle misure di sostegno al reddito, ricordando che nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disponibili le informazioni richieste dalla deputata Di Vita. Rileva che, alla luce dell’esperienza maturata, dovranno individuarsi modalità di presa in carico che tengano conto delle diverse realtà territoriali.

Giovanna MARTELLI (SI-SEL) sottolinea che il subemendamento non mette in discussione la presa in carico, anche multidisciplinare, che è già prevista dalla normativa vigente.

Vega COLONNESE (M5S), ribadendo la richiesta della collega Di Vita sui risultati della sperimentazione del SIA, propone l’accantonamento del subemendamento in esame, in attesa di acquisire i relativi dati.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice per la XII Commissione, ribadisce che nel sito internetdel Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono pubblicati i dati sulla sperimentazione del SIA anche se, per una valutazione compiuta circa la reale efficacia di misure sociali, appare preferibile un’analisi di lungo periodo.

Dalila NESCI (M5S) invita a non banalizzare la richiesta avanzata dalla collega Di Vita, ricordando che i dati disponibili risalgono al settembre 2014 e non forniscono elementi adeguati circa la ricaduta sociale delle misure adottate.

Marisa NICCHI (SI-SEL) trova inaccettabile che il sostegno economico nei confronti di persone in condizione di povertà sia condizionato all’adesione a progetti personalizzati di attivazione degli interessati.

Paola BINETTI (AP) chiede chiarimenti in ordine alle misure previste dal testo in esame ai fini della valutazione degli interventi adottati.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice per la XII Commissione, segnala che le relatrici intendono accogliere proposte emendative volte a rafforzare gli aspetti concernenti la valutazione delle misure che saranno adottate.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Martelli 0.1.261.6, Nicchi 0.1.261.4, Martelli 0.1.261.5, Nicchi 0.1.261.3, Martelli 0.1.261.2, Grillo 0.1.261.9 e Lorefice 0.1.261.10 ed approvano l’emendamento 1.261 delle relatrici.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, a seguito dell’approvazione dell’emendamento 1.261 delle relatrici, risultano preclusi gli emendamenti Cominardi 1.236, Simonetti 1.36, 1.35 e 1.37, Airaudo 1.88, Polverini 1.19, Martelli 1.130, Nicchi 1.87 e Gregori 1.89, che, pertanto, non saranno posti in votazione.

Le Commissioni respingono l’emendamento Nicchi 1.85.

Cesare DAMIANO, presidente, essendosi concluso l’esame delle proposte emendative riferite al comma 2, lettera a), rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata per domani.

La seduta termina alle 15.55.

SEDE REFERENTE
Lunedì 27 giugno 2016. — Presidenza del presidente della XII Commissione Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.30.
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). 
C. 3594 Governo. 

(Seguito dell’esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 22 giugno 2016.

Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che nella giornata di mercoledì 22 giugno sono iniziate le votazioni, proseguite fino all’emendamento Placido 1.77. Pertanto, nella seduta odierna le votazioni riprenderanno dall’emendamento Lombardi 1.208. 
Avverte che le relatrici hanno manifestato l’intenzione di presentare propri emendamenti nel corso della giornata odierna. In tal caso, essi saranno inviati immediatamente ai componenti delle Commissioni, che potranno presentare eventuali subemendamenti entro le ore 12.30 di domani, martedì 28 giugno. 
Dà quindi la parola alle relatrici per l’espressione dei pareri di loro competenza.
Anna GIACOBBE (PD), relatrice per la XI Commissione, nel precisare che esprimerà, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, i pareri sugli emendamenti riferiti alla lettera b) del comma 1, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Lombardi 1.208, Pesco 1.212, Tripiedi 1.255, Nicchi 1.80, Chimienti 1.202, Polverini 1.15, Airaudo 1.83 e Miotto 1.210. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Beni 1.195 e Carnevali 1.197, a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato . Invita al ritiro dell’emendamento Nicchi 1.82, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.260 del Governo, Gebhard 1.8 e Damiano 1.150. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Polverini 1.16 e 1.17, Simonetti 1.32, Martelli 1.128, Placido 1.75, Pizzolante 1.177, Nicchi 1.79 e Simonetti 1.33. Esprime parere favorevole sull’emendamento Garavini 1.151 e invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Simonetti 1.34, Pizzolante 1.174, Polverini 1.18, Labriola 1.59, Lorefice 1.243, Gregori 1.81 e Pizzolante 1.189.
La sottosegretaria 
Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Claudio COMINARDI (M5S), intervenendo sull’emendamento Lombardi 1.208, invita la rappresentante del Governo a esplicitare le ragioni della contrarietà espressa su tale proposta, che, da un lato, richiama i diritti fondamentali e quelli economico-sociali delle persone e, dall’altro, introduce riduzioni degli sprechi delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di reperire risorse da destinare ai più bisognosi.

Anna GIACOBBE (PD), relatrice per la XI Commissione, ricorda che, al di là delle norme di copertura recate dall’emendamento Lombardi 1.208 che contengono disposizioni già presenti in numerose proposte di legge, presentate da tutti i gruppi, attualmente all’esame della Camera dei deputati, l’oggetto proprio dell’emendamento è la soppressione della lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 del disegno di legge e l’introduzione, con la lettera g), del riconoscimento del diritto all’abitazione che, a suo avviso, costituisce una materia che esula dall’oggetto proprio del provvedimento.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI, associandosi alle considerazioni espresse dalla relatrice per la XI Commissione, osserva che alcune delle proposte recate dalla parte consequenziale dell’emendamento Lombardi 1.208, senz’altro condivisibili, potrebbero essere affrontate in altra sede, ad esempio nell’ambito della prossima manovra di bilancio. Ricorda anche che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è molto impegnato nella riduzione degli sprechi, così come sollecitato dal deputato Cominardi, ma la materia, a suo avviso, esula dall’oggetto del provvedimento in esame.

Mario MARAZZITI, presidente, precisa che gli emendamenti Lombardi 1.208 e Pesco 1.212 saranno messi in votazione nella riformulazione proposta, e accettata dai presentatori, in sede di valutazione di ammissibilità delle medesime proposte emendative. Pertanto, nella parte consequenziale di tali proposte emendative, alla lettera d), capoverso 6-tricies ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Camere rideterminano gli importi dei vitalizi parlamentari in essere sulla base di quanto disposto dal presente comma».

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lombardi 1.208 e Pesco 1.212, nella riformulazione ricordata dal presidente, e Tripiedi 1.255.

Marisa NICCHI (SI-SEL) raccomanda l’approvazione dell’emendamento a sua prima firma 1.80, soppressivo dell’intera lettera b) del comma 1, giudicando pericoloso il contenuto di tale disposizione, in quanto la razionalizzazione delle prestazioni, seppure limitata alla parte assistenziale, può preludere a tagli rispetto a quanto riconosciuto a legislazione vigente.

Davide TRIPIEDI (M5S), intervenendo sull’emendamento Nicchi 1.80, ricorda che, stando a quanto più volte affermato dai rappresentati del PD, sia in XI Commissione sia in altre sedi non istituzionali, la lettera b) del comma 1, dell’articolo 1 avrebbe dovuto essere riformulata in modo sostanziale, al fine di escludere qualsiasi intervento a carico delle pensioni di reversibilità. Pur intendendo dare credito alla maggioranza, che assicura il conseguimento di tale obiettivo con la presentazione di specifici emendamenti, si dichiara comunque a favore delle proposte che intendono eliminare del tutto la lettera b).

Anna GIACOBBE (PD), relatrice per la XI Commissione, osserva che è intenzione delle relatrici riformulare, e non sopprimere, la lettera b) del comma 1 dell’articolo 1, allo scopo di esplicitare l’obiettivo del riordino delle prestazioni ed escludere, nel contempo, le prestazioni di carattere previdenziale e specifiche prestazioni di carattere assistenziale non direttamente riferibili alla lotta contro la povertà.

Donata LENZI (PD) ricorda che, considerando i parerei favorevoli espressi dalle relatrici, incluse le proposte di riformulazione, il contenuto della lettera b) appare notevolmente modificato, in quanto sarebbero esclusi dal riordino anche gli interventi legati alla genitorialità e le prestazioni, anche di carattere assistenziale, in favore degli anziani. Ritenendo che in tal modo siano state raccolte molte sollecitazioni provenienti dai colleghi, auspica che le preoccupazioni espresse possano essere fugate da una lettura attenta del testo.

Davide TRIPIEDI (M5S) riafferma la sua preoccupazione che la riorganizzazione, prevista dalle proposte emendative delle relatrici, nasconda, in realtà, una razionalizzazione delle prestazioni avente lo scopo di fare cassa. Ricorda che, trattandosi di una delega, sarà necessario attendere l’emanazione dei decreti legislativi allo scopo di verificare che le modalità di attuazione escludano effettivamente intenti di riduzione delle prestazioni. Per tale motivo, preannuncia la volontà di ripresentare in Assemblea i propri emendamenti, ove fossero respinti dalle Commissioni.

Claudio COMINARDI (M5S) ricorda che, nell’ambito della XI Commissione, si era concordato sull’opportunità di una integrale soppressione del riferimento alle prestazioni previdenziali.

Marialuisa GNECCHI (PD) interviene per rassicurare i colleghi che vi è accordo tra le Commissioni XI e XII per eliminare dal testo il riferimento al riordino delle prestazioni previdenziali.

Mario MARAZZITI, presidente, segnalando l’importanza del punto in discussione, ribadisce che vi può essere una sostanziale convergenza tra i gruppi sul testo che risulterebbe dall’approvazione delle proposte emendative sulle quali le relatrici hanno espresso parere favorevole, essendo inequivocabile l’esclusione delle prestazioni di natura previdenziale e la migliore delimitazione del riordino delle prestazioni assistenziali.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice per la XII Commissione, segnalando che a suo avviso, nonostante il tono della discussione, vi possa essere una sostanziale convergenza di vedute circa le soluzioni da adottare, ricorda nuovamente che gli interventi sulla previdenza sono da ritenersi esplicitamente esclusi, grazie all’emendamento del Governo 1.260, nonché agli identici emendamenti Gebhard 1.8 e Damiano 1.150, sui quali è stato espresso un parere favorevole. Quanto alla lettera b), rileva che non appare opportuna una sua soppressione in quanto le previste procedure di riordino sono finalizzate all’adozione di una misura unica di contrasto alla povertà superando l’approccio categoriale fin qui seguito.

Giulia DI VITA (M5S), rilevando che le parole «razionalizzazione» e «riordino» possono essere considerate dei sinonimi, non ritiene che il testo proposto, specie in presenza di una delega legislativa al Governo, possa fugare i dubbi sulla possibilità di una riduzione delle prestazione previste dalla legislazione vigente. Ritiene, pertanto preferibile, la soppressione dell’intera lettera b) del comma 1.

Mario MARAZZITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione l’emendamento Nicchi 1.80.

Le Commissioni respingono l’emendamento Nicchi 1.80.

Anna GIACOBBE (PD), relatrice per la XI Commissione, essendo imminente la ripresa dei lavori dell’Assemblea, sottolinea che le Commissioni non hanno potuto procedere, nella seduta odierna, alla votazione di quegli emendamenti che, mediante la riformulazione del testo della lettera b) del comma 1, avrebbero potuto chiarire la posizione della maggioranza e del Governo sulla portata del riordino delle prestazioni assistenziali.

Mario MARAZZITI, presidente, in considerazione della ripresa dei lavori dell’Assemblea, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

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  • pdf Relazione annuale (2015) del Presidente
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