UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 23 giugno 2016.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.
AUDIZIONI INFORMALI
Giovedì 23 giugno 2016.
Audizioni di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sull’andamento dell’utilizzo a livello territoriale degli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento a quelli in deroga alla normativa vigente.
L’audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.40.
7-00998 Ciprini, in materia di iniziative per la modifica della disciplina della NASpI al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori stagionali. 7-00995 Simonetti e n. 7-00952 Arlotti, n. Audizione di rappresentanti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n.
L’audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 22 giugno 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 18.30.
DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.
C. 3892 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite II e VI).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2016.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto, l’espressione del parere sul provvedimento avrà luogo nella seduta odierna.
Titti DI SALVO (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere sul provvedimento (vedi allegato), soffermandosi in particolare sulle disposizioni dell’articolo 12 del decreto, che maggiormente incidono su materie di competenza della Commissione.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 18.40.
AVVERTENZA
Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:
INTERROGAZIONI
5-08489 Murer: Medici incaricati dell’accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici.
ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Mercoledì 22 giugno 2016. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 15.25.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali» e relativo allegato «Prima stesura del pilastro dei diritti sociali».
COM(2016) 127 final e COM(2016) 127 final – Annex 1.
(Esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).
Le Commissioni riunite iniziano l’esame del documento.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda preliminarmente che, ai sensi dell’articolo 127, comma 2, del Regolamento, l’esame del documento potrà concludersi con l’approvazione di un documento finale in cui le Commissioni potranno esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali iniziative da assumere in relazione al medesimo documento. Nel sottolineare come l’audizione di Allan Larsson abbia fornito interessanti elementi di valutazione in ordine al documento, dà quindi la parola ai relatori per i loro interventi introduttivi.
Davide BARUFFI (PD), relatore per la XI Commissione, rileva preliminarmente che con la Comunicazione della Commissione europea di cui oggi si avvia l’esame si pongono le basi per una discussione pubblica sulla costruzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, di cui si è appena discusso nell’ambito dell’audizione del Consigliere speciale del Presidente Juncker su queste tematiche. In proposito, ricorda preliminarmente che l’esigenza di costruire un pilastro su questi temi, che tenga conto delle mutevoli realtà delle società europee e possa orientare le politiche degli Stati membri verso una nuova convergenza della zona euro, è stata espressa dal presidente della Commissione europea, Juncker, nel discorso sullo stato dell’Unione del 9 settembre 2015. Per giungere a una proposta che raccolga i contributi di tutte le parti coinvolte, a livello delle Istituzioni europee e a quello degli Stati della zona euro, la Commissione europea ha presentato, lo scorso 8 marzo 2016, una prima stesura di massima del pilastro (COM(2016)127 final – Annex 1), in relazione alla quale intende raccogliere le opinioni e i contributi di tutti coloro che intendono partecipare alla stesura definitiva attraverso una consultazione pubblica lanciata il medesimo 8 marzo (COM(2016)127 final).
Ricorda, per completezza, che la comunicazione e la prima stesura del pilastro (Annex 1) sono inoltre corredate di due documenti di lavoro: il primo descrive le principali tendenze dell’economia, del mercato del lavoro e della società che sono alle origini del pilastro e cui esso intende fornire risposte (SWD(2016)50); il secondo richiama le parti più pertinenti del corpusdelle norme sociali (il cosiddetto acquis sociale) attualmente vigenti nell’unione europea (SWD(2016)51).
La consultazione si protrarrà fino al 31 dicembre 2016 e, sulla base dei contenuti raccolti, la Commissione europea presenterà, nella primavera del 2017, la proposta consolidata del pilastro europeo dei diritti sociali. Tra i soggetti alle cui opinioni la Commissione si dichiara particolarmente interessata vi sono, oltre le altre istituzioni europee, anche i parlamenti nazionali, i sindacati e le associazioni di categoria, le ONG, gli operatori nel settore dei servizi sociali, gli esperti del mondo accademico e i cittadini.
Nel segnalare che la Commissione terrà una conferenza europea entro la fine del 2016 per raccogliere osservazioni, ricorda, inoltre, che è stata creata nel sito della Commissione una pagina web dedicata alla consultazione nella quale è possibile compilare il questionario, le cui domande sono esplicitate nella Comunicazione in esame, per l’espressione del proprio parere e presentare eventuali altre osservazioni.
Si tratta di un’iniziativa destinata agli Stati della zona euro ma aperta alla partecipazione anche degli Stati che vorranno aderirvi nella convinzione che, come si legge nella documentazione allegata ai due documenti, il successo della zona euro dipende, in larga parte, dall’efficacia dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale nazionali e dalla capacità dell’economia di assorbire e adattarsi agli shock.
Venendo, quindi, alle motivazioni alla base della proposta, rileva che, partendo dalla convinzione che lo sviluppo economico debba tradursi in maggiore progresso sociale e maggiore coesione, la comunicazione della Commissione europea afferma la necessità che la politica sociale sia concepita anche come un fattore produttivo in grado di ridurre le disuguaglianze, massimizzare la creazione di posti di lavoro e far prosperare il capitale umano dell’Europa. Inoltre, la Commissione muove dalla constatazione che gli Stati membri più virtuosi in termini economici hanno sviluppato politiche sociali più ambiziose ed efficienti e che ciò non è da considerarsi il risultato delle loro politiche, ma un vero e proprio elemento centrale della crescita in quanto l’elaborazione di sistemi di protezione sociale e istituzioni del mercato del lavoro, se svolgono pienamente il proprio ruolo, forniscono sostegno alla creazione di posti di lavoro. La materia delle politiche sociali, sulla base del principio di sussidiarietà, rientra nella competenza degli Stati membri ma, ad avviso della Commissione, sarebbe auspicabile lo sviluppo di orientamenti comuni e lo scambio delle buone pratiche. Dal canto suo, la Commissione, nell’ambito della sua competenza in materia di politica sociale, sostiene e completa l’azione degli Stati membri, secondo quanto previsto dall’articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Pur non essendo l’Unione europea priva di strumenti in grado di promuovere e garantire lo sviluppo sociale, la proposta di un pilastro di diritti sociali permetterebbe di fare il punto sul grado di estensione e di effettività dell’acquis sociale europeo, soprattutto alla luce degli elementi di novità emersi in questi anni (i cambiamenti delle strutture sociali, della famiglia e dell’organizzazione del lavoro; la maggiore lunghezza della vita lavorativa e la sua diversificazione; la maggiore eterogeneità della forza lavoro e la diffusione di nuove forme di lavoro; il persistente squilibrio tra domanda e offerta di lavoro nonostante l’aumento dei livelli di istruzione; l’aumento della speranza di vita e l’invecchiamento demografico; i cambiamenti tecnologici e la digitalizzazione della società e dell’economia), a cui si sommano i drammatici effetti della crisi economico-finanziaria. A questo proposito, la Commissione evidenzia che, se i sistemi di protezione sociale hanno assorbito parzialmente l’impatto della crisi, tuttavia la disoccupazione è aumentata, una quota importante della popolazione è a rischio di povertà, le finanze pubbliche sono state messe a dura prova e si sono riscontrate notevoli divergenze tra le performance sociali dei diversi Paesi. La Commissione si prefigge quindi l’obiettivo di costituire mercati del lavoro e sistemi di protezione sociale funzionanti ed equi, al fine di incrementare la produttività e la competitività a livello globale, di rafforzare la coesione sociale e di continuare a migliorare il livello di vita dei cittadini dell’Unione europea.
Le importanti organizzazioni internazionali, come l’ONU, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, l’OCSE, la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, concordano, infatti, nell’affermare che nelle economie avanzate, la cui prosperità si fonda sull’aumento della produttività e sulla capacità di innovare, le performance sociali e quelle economiche sono due facce della stessa medaglia. Per questo, la politica sociale moderna dovrebbe basarsi sull’investimento in capitale umano fondato sulle pari di opportunità, sulla prevenzione dei rischi sociali e la protezione da essi, sull’esistenza di reti di sicurezza efficaci e di incentivi per l’accesso al mercato del lavoro, mettendo in grado la popolazione di vivere dignitosamente, di passare ad un diverso status personale e professionale nel corso della vita e di sfruttare al massimo le proprie capacità.
A livello europeo, la prima manifestazione di intenti nella direzione di intervenire in campo sociale si è avuta con la cosiddetta relazione dei cinque presidenti del giugno 2015 sul completamento dell’Unione economica e monetaria. In quella sede si è rilevato che, pur nella consapevolezza che non esiste un modello da seguire uguale per tutti, le sfide sono spesso simili in tutti gli Stati membri e possono essere affrontate con un intelligente ricorso alla «flessicurezza», ovvero a mercati del lavoro funzionanti ed inclusivi che abbinano efficacemente elementi di flessibilità e di sicurezza, tali da assicurare livelli superiori di occupazione e di capacità di adattamento, in linea con una impostazione delle politiche in materia di lavoro da tempo indicata dalla Commissione europea.
Segnala, inoltre, l’esigenza di considerare che la relazione del 2015 si inscrive in una azione più ampia della Commissione europea nel settore sociale, con l’adozione di una serie di iniziative, alcune delle quali già esaminate dalla XI Commissione. Ricorda, in particolare: le considerazioni di carattere sociale formulate nell’ambito del coordinamento delle politiche economiche mediante il semestre europeo; l’integrazione degli obiettivi sociali nelle iniziative faro quali il Piano di investimenti per l’Europa, l’Unione dell’energia e il Mercato unico digitale; la presentazione di un impegno strategico a favore della parità di genere per il periodo 2016-2019; l’anticipazione del sostegno finanziario agli Stati membri a favore della Garanzia per i giovani; la redazione di orientamenti agli Stati membri sulla reintegrazione nel mercato del lavoro dei disoccupati di lungo periodo; la proposta di un atto europeo volta a facilitare l’accesso ai beni e servizi essenziali alle persone con disabilità nel mercato unico; la proposta di una revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori, che intende promuovere il principio della parità di retribuzione a parità di lavoro svolto in un medesimo luogo.
Nella Comunicazione, la Commissione elenca anche le direttrici che intende seguire in concomitanza con lo svolgersi della consultazione in esame: la promozione dell’equilibrio tra vita professionale e vita familiare per i genitori che lavorano, un’agenda europea delle competenze, e una valutazione approfondita delle ventiquattro direttive in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Fa presente, poi, che nella Comunicazione si evidenzia, inoltre, che la Commissione è impegnata sul diverso versante del dialogo sociale a tutti i livelli: in seguito ad una conferenza di alto livello del marzo del 2015, le parti sociali dell’Unione europea a livello intersettoriale hanno concordato un’analisi comune approfondita della situazione occupazionale ed un programma comune di lavoro per il periodo 2015-2017; sono iniziati i negoziati per un accordo quadro autonomo relativo all’invecchiamento attivo; si stanno redigendo le conclusioni comuni sull’equilibrio tra vita professionale e vita familiare, e un gruppo di lavoro sta esaminando l’attuazione degli accordi quadro precedenti da parte degli Stati membri. Le parti sociali dell’Unione europea, attive in 43 settori diversi e che rappresentano il 75 per cento della forza lavoro, hanno inoltre continuato a lavorare ai rispettivi programmi comuni.
Fa presente che in questo contesto si inserisce, quindi, la proposta di costruzione del pilastro, articolato in tre capitoli principali: il primo riguarda le pari opportunità e il pari accesso al mercato del lavoro, compresi lo sviluppo di competenze e l’apprendimento permanente e il sostegno attivo all’occupazione, per aumentare le opportunità occupazionali, facilitare le transizioni tra le diversi condizioni e migliorare l’occupabilità dei singoli; il secondo capitolo riguarda le condizioni di lavoro, delle quali occorre assicurare l’equità, per creare un equilibrio adeguato ed affidabile dei diritti e dei doveri tra i lavoratori e i datori di lavoro, assicurando altresì un equilibrio tra gli elementi di flessibilità e quelli di sicurezza, facilitando la creazione di nuovi posti di lavoro, le assunzioni e l’adattabilità delle imprese, nonché promuovendo il dialogo sociale; il terzo capitolo, infine, riguarda la protezione sociale, che deve essere adeguata e sostenibile, affrontando anche i temi relativi all’accesso a servizi essenziali di alta qualità, comprese l’assistenza all’infanzia, l’assistenza sanitaria e l’assistenza a lungo termine, al fine di assicurare una vita dignitosa e la protezione dai rischi e mettere in grado i singoli di partecipare pienamente alla vita professionale e sociale.
Nell’ambito di tali capitoli, sono stati identificati venti settori di intervento ai quali sono connessi differenti principi, riconducibili alle fonti del diritto dell’Unione europea o agli orientamenti espressi nell’ambito di tale ordinamento. La Comunicazione evidenzia, tuttavia, che il pilastro non è una ripetizione né una parafrasi dell’acquis europeo, ma esplicita, con maggiori particolari, principi e impegni che possono condurre ad una maggiore convergenza nella zona euro. Così come il pilastro non sostituisce l’acquis, i principi proposti non sostituiscono i diritti esistenti, ma offrono una modalità per valutare l’efficacia delle politiche nazionali occupazionali e sociali, e, in futuro, ravvicinarle e migliorarle. La consultazione sul pilastro offre, quindi, l’occasione di sviluppare una visione d’insieme dell’acquis, di riesaminarne la rilevanza alla luce delle nuove tendenze e di individuare i possibili settori di azione futura al livello opportuno.
Segnala che, alla fine del processo di consultazione e di elaborazione del pilastro, la Commissione intende coinvolgere per la scelta dello strumento di adozione il Parlamento europeo e il Consiglio, come pure le altre Istituzioni dell’Unione, e raccogliere un ampio sostegno per la sua attuazione e che i contributi acquisiti dalla Commissione concorreranno alla redazione del Libro bianco sul futuro dell’Unione economica e monetaria (UEM) previsto per la primavera del 2017.
I risultati che la Commissione si attende dalla consultazione pubblica riguardano la valutazione dello stato di attuazione dell’acquis sociale dell’Unione europea, la riflessione sulle nuove tendenze nei modelli del lavoro e della società e, infine, l’individuazione del ruolo del pilastro europeo dei diritti sociali in quanto parte di un’Unione economica e monetaria più profonda e più equa.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per l’esposizione dei dati e delle principali problematiche inerenti i diversi settori ai quali fa riferimento il pilastro sociale, passa quindi ad esaminare i punti della prima stesura del pilastro che più interessano le competenze della XI Commissione e che si ritrovano nell’Allegato alla comunicazione relativa alla consultazione pubblica (COM(2016)127 –Annex 1).
Come già detto, il pilastro si articola in tre capitoli riguardanti, rispettivamente, pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale adeguata e sostenibile. Come si legge nell’introduzione, ai capitoli sono ricondotti i principi del diritto o emersi dagli orientamenti della politica europea, raggruppati in venti ambiti di intervento, che si applicano ai cittadini dell’Unione europea e ai cittadini di Paesi terzi, attivi o inattivi, residenti legalmente nell’Unione. Tali principi sono, come segnalato, oggetto di discussione e di ridefinizione nel contesto del processo di consultazione, al fine dell’elaborazione, nel 2017, della proposta di pilastro europeo dei diritti sociali.
Avverte che l’introduzione specifica che, a titolo provvisorio, ai fini della consultazione, il termine «lavoratore» designa tutti coloro che, per un certo lasso di tempo, prestano servizi a un’altra persona ricevendo in cambio una retribuzione e agendo sotto la direzione di tale persona, in particolare per quanto riguarda la definizione della durata, del luogo e del contenuto di tale lavoro, mentre per «lavoratore autonomo» si intende chi esercita un’attività lucrativa per proprio conto e con il termine «occupati» ci si riferisce a entrambe le categorie indicate. Ad avviso della Commissione, potrebbe tuttavia rivelarsi necessario definire ulteriormente il campo di applicazione di questi termini durante il processo di consultazione.
Rileva che, con riferimento al Capitolo I, relativo alle pari opportunità e all’accesso al mercato del lavoro, il primo settore di intervento riguarda le competenze, l’istruzione e l’apprendimento permanente. In particolare, la Commissione, constatando il permanere di ampie disuguaglianze nella popolazione nei livelli di apprendimento, auspica sistemi di istruzione e formazione più efficaci e accessibili, ponendo l’accento sull’importanza della formazione anche dei lavoratori adulti, unica possibilità per rispondere efficacemente alle trasformazioni imposte al mercato del lavoro dall’invecchiamento demografico, dall’allungamento della vita lavorativa e dall’accresciuta immigrazione di cittadini di paesi terzi nonché dallo sviluppo tecnologico.
Il principio oggetto della consultazione riguarda, in particolare, il diritto all’accesso all’istruzione e all’apprendimento permanente e l’incoraggiamento dei soggetti deboli al miglioramento delle proprie competenze.
Il secondo settore di intervento riguarda i contratti di lavoro flessibili e sicuri. La Commissione parte dalla constatazione che i contratti flessibili possono facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro e promuovere cambiamenti di carriera, permettendo, al contempo, ai datori di lavoro di reagire alle variazioni della domanda. Essi appaiono anche la conseguenza delle trasformazioni tecnologiche che portano all’introduzione di nuove forme contrattuali, specialmente nel settore del lavoro autonomo. Tuttavia, non sempre tali tipologie di contratti rispondono agli standard minimi previsti dall’ordinamento, creando zone grigie caratterizzate da precarietà, incertezza del diritto e ostacoli all’accesso alla protezione sociale.
Con riferimento a tale settore di intervento, pertanto, i principi sottoposti alla consultazione sono due: il primo riguarda, in particolare, la garanzia della parità di trattamento, a prescindere dalla tipologia del contratto di lavoro, a meno che la differenza non sia giustificata da ragioni obiettive, e la prevenzione dell’uso improprio o dell’abuso dei rapporti di lavoro precari; il secondo principio riguarda la flessibilità delle condizioni di impiego, intesa come modalità che può agevolare l’ingresso nel mercato del lavoro e salvaguardare la capacità dei datori di lavoro di reagire rapidamente alle variazioni della domanda. Sulla base del medesimo principio, tuttavia, si assicura la transizione a contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Passa, quindi, al terzo settore di intervento, che riguarda i cambiamenti professionali in sicurezza. A fronte dei continui mutamenti imposti ai lavoratori dall’evoluzione tecnologica e dai mutamenti della domanda, la Commissione ritiene necessario un sostegno migliore e rapido ai cambiamenti di lavoro e di professione, oltre che al sostegno per un continuo miglioramento delle competenze durante la vita lavorativa. Per questo, se da un lato, è sottoposto alla consultazione il principio in base al quale ogni persona in età lavorativa ha diritto a un’assistenza individuale per la ricerca di lavoro ed è incoraggiata a ricevere formazione e migliorare le proprie competenze, facilitando il passaggio da un lavoro all’altro, dall’altro lato, la Commissione sottopone a consultazione anche il principio della garanzia del mantenimento e della portabilità dei diritti a prestazioni sociali e alla formazione accumulati nel corso della carriera, in modo da agevolare il passaggio ad altro lavoro e altra professione.
Segnala che il quarto settore di intervento è quello del sostegno attivo all’occupazione. In tale ambito, al fine di prevenire l’esclusione dal mercato del lavoro e l’esclusione sociale, sono oggetto di consultazione, con riferimento ai giovani con meno di venticinque anni, il principio che prevede il diritto di ricevere un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguire gli studi, o di accedere all’apprendistato o tirocinio entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione formale, nonché, con riferimento ai disoccupati di lungo periodo, il diritto a ricevere una valutazione individuale approfondita, un orientamento e un accordo di reinserimento lavorativo con un’offerta individuale di servizi nonché l’indicazione di un punto di contatto unico al più tardi dopo diciotto mesi di disoccupazione.
Rileva che appare molto articolata la riflessione relativa al quinto settore di intervento, riguardante la parità di genere e l’equilibrio tra vita professionale e vita familiare. Innanzitutto, la Commissione sottolinea la disparità di genere che caratterizza il mercato del lavoro, a discapito delle donne. Pertanto, il primo principio sottoposto alla discussione riguarda la promozione della parità di genere nel mercato del lavoro e nell’istruzione, garantendo parità di trattamento in tutti i settori, compresa la retribuzione, contrastando gli ostacoli alla partecipazione femminile e prevenendo la segregazione occupazionale.
Poiché la Commissione indica, tra le cause alla base della disparità di genere, il maggiore impegno delle donne nella cura familiare, significativamente influenzato dalla mancanza o dall’insufficiente livello di strutture pubbliche che coadiuvino le famiglie, sottopone alla consultazione un principio riguardante il diritto di tutti i genitori e di tutte le persone con responsabilità di assistenza di accedere a modalità adeguate di congedo per occuparsi di figli o altri familiari da assistere, e di accedere a servizi di assistenza. Sulla base di tale principio, inoltre, si incoraggia l’uso paritario dei congedi tra i sessi, anche con la concessione di congedi parentali retribuiti sia agli uomini sia alle donne. Infine, dal momento che le nuove maggiori possibilità di flessibilità nell’organizzazione del lavoro, in parte grazie all’ambiente digitale e alla combinazione di occupazioni diverse, possono contribuire anche a facilitare l’equilibrio tra vita professionale e vita familiare, permettendo sia agli occupati sia alle imprese di adattare i ritmi e i modelli di lavoro alle loro esigenze, il terzo principio all’attenzione dei partecipanti alla consultazione riguarda proprio la promozione di accordi tra datori di lavoro e lavoratori per l’adozione di modalità di lavoro flessibili, anche in relazione all’orario di lavoro, tenendo conto delle esigenze di entrambi.
Osserva, quindi, che il sesto settore di intervento è quello delle pari opportunità nel mercato del lavoro per i cittadini di Paesi terzi e le minoranze etniche, soggetti sottorappresentati nell’occupazione e a maggior rischio di povertà ed esclusione sociale. A giudizio della Commissione, l’esperienza concreta indica una mancanza di consapevolezza, sia tra i datori di lavoro in merito alle pratiche di assunzione non discriminatorie, sia tra le vittime della discriminazione in merito ai loro diritti. In tale contesto, il principio cardine attiene al rafforzamento della partecipazione al mercato del lavoro dei gruppi sottorappresentati, assicurando parità di trattamento in tutti i settori, anche mediante la sensibilizzazione e la lotta contro le discriminazioni.
Passa quindi ad illustrare il Capitolo II dello schema di pilastro sociale, che riguarda le condizioni di lavoro eque. Il settimo settore di intervento attiene alle condizioni di impiego. Ad avviso della Commissione europea, le nuove forme di occupazione flessibile impongono maggiore attenzione nello specificare la natura, il volume o la durata del lavoro, nell’individuare i datori di lavoro e il livello corrispondente di protezione sociale. Le forme di lavoro decentralizzate e autorganizzate, inoltre, possono aumentare l’autonomia dei lavoratori e stimolare lo sviluppo dell’impresa, conducendo però ad una minore consapevolezza dei diritti e a dubbi sugli obblighi di informazione dei datori di lavoro. Le disposizioni giuridiche vigenti dell’Unione europea sull’informazione ai lavoratori in merito alle condizioni di impiego non si applicano fin dall’inizio del rapporto di lavoro e la loro applicazione diventa più difficile in presenza di modelli organizzativi aziendali sempre più transnazionali, mobili, digitali e delocalizzati. Secondo la Commissione, la regolamentazione sulla risoluzione dei contratti a tempo indeterminato è complessa, costosa e aperta a interpretazioni, stimola la riluttanza delle imprese ad assumere e comporta un’attuazione non omogenea delle norme in essere.
Il primo principio sottoposto a consultazione, pertanto, riguarda il diritto di ogni lavoratore ad essere informato in forma scritta prima dell’inizio dell’impiego in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Il secondo principio afferma che il periodo di prova, se previsto, ha una durata ragionevole e che, prima del suo inizio, i lavoratori sono informati in merito alle relative condizioni. Sulla base del terzo principio, infine, il licenziamento di un lavoratore è motivato, preceduto da un periodo ragionevole di preavviso e comporta un adeguato risarcimento, unitamente all’accesso a forme rapide ed efficaci di ricorso ad un sistema imparziale di risoluzione delle controversie.
Per quanto riguarda l’ottavo settore di intervento, relativo alle retribuzioni, partendo dalla considerazione della necessità di fissare, con un meccanismo trasparente e prevedibile, le retribuzioni minime a un livello che salvaguardi le prospettive occupazionali per le persone poco qualificate e renda conveniente per le persone disoccupate e inattive trovare un’occupazione, il principio sottoposto a consultazione afferma la necessità che ogni impiego sia retribuito equamente in modo da consentire un livello di vita dignitoso e l’aggancio, in consultazione con le parti sociali e conformemente alle pratiche nazionali, della evoluzione delle retribuzioni alla variazione della produttività, secondo un nesso che si è rivelato di importanza fondamentale per la competitività, particolarmente nella zona euro.
Osserva che il nono settore di intervento riguarda la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e che, in considerazione delle problematiche emerse a causa di vari fattori, tra cui, ricorda, la minore stabilità dei rapporti di lavoro, i nuovi modelli di lavoro e l’invecchiamento della forza lavoro, è ancora più importante garantire la protezione da infortuni e malattie professionali, affrontando, in particolare, le «zone grigie», quali il lavoro autonomo con vincoli di dipendenza o fittizio, che comportano situazioni di incertezza del diritto. Per tali motivi, il principio sottoposto a consultazione riguarda la necessità di garantire un livello adeguato di protezione da tutti i rischi che possono presentarsi sul lavoro, con il debito sostegno all’attuazione, segnatamente nelle microimprese e nelle piccole imprese, per le quali il compito di mettere in atto le misure preventive e correttive risulta particolarmente oneroso.
Di particolare interesse è il decimo settore di intervento, che riguarda il dialogo sociale e il coinvolgimento dei lavoratori. La Commissione pone in risalto il ruolo essenziale delle parti sociali, a livello dell’Unione e a livello nazionale, per il successo dell’elaborazione e dell’attuazione delle politiche economiche e sociali, compresi gli sforzi tesi a salvaguardare l’occupazione in periodi di contrazione dell’economia, e il ruolo delle nuove forme di organizzazione del lavoro, come nel settore dei servizi e nell’economia digitale, nel rendere più disomogeneo il coinvolgimento dei lavoratori e più complesso informarli e consultarli. Pertanto, il primo principio oggetto della consultazione riguarda proprio il ruolo delle parti sociali, incoraggiate a concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse, nel rispetto delle tradizioni nazionali, della loro autonomia e del diritto all’azione collettiva. Con il secondo principio, si chiede l’espressione dell’opinione dei soggetti consultati sulla necessità di garantire informazione e consultazione tempestiva a tutti i lavoratori, anche coloro che lavorano con strumenti digitali e operano a livello transfrontaliero, o ai loro rappresentanti, in particolare, in caso di esuberi collettivi, trasferimenti, ristrutturazioni e fusioni aziendali.
Osserva, quindi, che al Capitolo III, riguardante la protezione sociale, sono ricondotti settori che investono sia la competenza della XI Commissione sia quella della XII Commissione. Soffermandosi, in particolare, su quelli che rientrano nell’interesse particolare della Commissione lavoro, rileva che il tredicesimo settore di intervento riguarda le pensioni. I due aspetti messi in luce sono quelli, in particolare, della sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico e la sua possibilità di erogare un reddito adeguato dopo il pensionamento, aspetti divenuti cruciali a fronte dell’aumento della longevità e del calo della popolazione in età lavorativa. A giudizio della Commissione europea, sono particolarmente importanti, per assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine e l’equità intergenerazionale, la correlazione per legge dell’età pensionabile alla speranza di vita e la riduzione del divario tra l’età legale di pensionamento e il pensionamento effettivo. Con riferimento, poi, alla necessità di corrispondere pensioni adeguate, la Commissione europea si sofferma sia sul divario di genere tra le pensioni, riscontrato nella maggior parte dei paesi europei e riconducibile alle retribuzioni inferiori e le interruzioni di carriera delle donne, sia sul problema rappresentato, da questo punto di vista, dai lavoratori autonomi e coloro che esercitano professioni atipiche.
Per questo settore, pertanto, il primo principio sottoposto a consultazione esorta all’adozione di misure per contrastare il divario di genere tra i trattamenti pensionistici, ad esempio riconoscendo adeguatamente i periodi dedicati alle attività di assistenza, e, nel rispetto delle specificità nazionali, incoraggiando la partecipazione dei lavoratori autonomi ai regimi pensionistici. Il secondo principio, riguardante la sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici, esorta gli Stati membri ad ampliare la base contributiva, correlando l’età pensionabile per legge alla speranza di vita e riducendo il divario tra l’età di pensionamento effettiva e l’età pensionabile per legge, evitando l’uscita precoce dalla forza lavoro.
Passa quindi al quattordicesimo settore di intervento, che riguarda le prestazioni di disoccupazione. Partendo, in particolare, dalla considerazione che in alcuni Stati membri suscitano preoccupazione la copertura offerta dalle prestazioni di disoccupazione, molto limitata per il rigore dei criteri di ammissibilità, nonché la durata delle prestazioni e l’attuazione delle condizioni che riguardano la ricerca di un lavoro e la partecipazione al sostegno attivo, la Commissione europea afferma la convinzione che un sistema efficace di prestazioni di disoccupazione riesce ad incentivare la ricerca del lavoro e migliorare l’abbinamento delle competenze alla domanda, a fornire una sicurezza economica durante i periodi di disoccupazione, a prevenire la povertà e a consentire una stabilizzazione automatica nei periodi di contrazione dell’economia.
Alla luce di tali considerazioni, il principio sottoposto a consultazione enuncia la necessità che le azioni a sostegno dei disoccupati prevedano l’obbligo della ricerca attiva di lavoro e della partecipazione a misure attive di sostegno unitamente a prestazioni di disoccupazione adeguate. La durata delle prestazioni dovrebbe inoltre consentire un lasso di tempo sufficiente per la ricerca di lavoro, salvaguardando, al contempo, gli incentivi per un rapido ritorno all’occupazione.
Conclusivamente, auspica che possa svilupparsi un proficuo dibattito nell’ambito delle Commissioni, evidenziando come sia importante sostenere uno sviluppo dell’Unione europea che vada nel senso di un rafforzamento della sua componente sociale.
Elisa MARIANO (PD), relatrice per la XII Commissione, rifacendosi a quanto riferito dal collega Baruffi per quanto riguarda l’inquadramento dell’atto in esame, precisa che si limiterà all’illustrazione dei settori di intervento, inseriti nel terzo capitolo dell’allegato, che investono maggiormente le competenze della Commissione affari sociali.
Per ciò che concerne l’undicesimo settore di intervento, relativo alle prestazioni e ai servizi sociali integrati, la Commissione europea parte dalla considerazione per cui la molteplicità delle prestazioni e dei servizi, delle agenzie e delle procedure complicano l’accesso alle forme di sostegno di cui si avrebbe bisogno. Pertanto, il principio sottoposto a consultazione invita ad integrare le prestazioni e i servizi di protezione sociale al fine di rafforzarne la coerenza e l’efficacia e di sostenere l’integrazione sociale e l’inserimento nel mercato del lavoro.
Il dodicesimo settore di intervento riguarda l’assistenza sanitaria e prestazioni di malattia e si apre sottolineando che l’invecchiamento della popolazione e i costi sempre maggiori dei trattamenti gravano sulla sostenibilità dei sistemi sanitari e sulla capacità di fornire un’adeguata assistenza sanitaria universale e ricordando che costi elevati di trattamento rispetto al reddito o periodi di attesa troppo lunghi sono fattori determinanti dell’impossibilità di accedere all’assistenza sanitaria.
Fa presente che vengono quindi indicati tre principi: il diritto all’accesso in tempo utile all’assistenza sanitaria di qualità, preventiva e terapeutica, scongiurando il rischio di difficoltà finanziarie collegate al bisogno di cure; l’erogazione di prestazioni efficaci in termini di costi accompagnata dalla promozione della salute e dalla prevenzione delle malattie; la garanzia per tutti i lavoratori di una retribuzione adeguata durante i periodi di malattia.
In relazione al quindicesimo settore di intervento, relativo al reddito minimo alle persone in condizioni di povertà o a rischio di povertà che non dispongono di altri mezzi di sussistenza, il documento osserva che la maggior parte degli Stati membri, ma non tutti, erogano un reddito minimo alle persone in condizioni o a rischio di povertà che non dispongono di altri mezzi di sussistenza. Come aspetti critici si individuano l’inadeguatezza della prestazione, una copertura ridotta e il mancato ottenimento di tale sostegno a causa della complessità delle procedure. Per le persone anziane, nella maggior parte degli Stati membri le disposizioni sul reddito minimo non sono sufficienti a sottrarre alla povertà coloro che non dispongono di altre risorse. Come principio viene proposto quello di assicurare un adeguato reddito minimo garantito a coloro che non dispongono di risorse sufficienti per un livello di vita dignitoso, prevedendo per le persone in età lavorativa l’obbligo della partecipazione a misure attive di sostegno per incoraggiare il reinserimento nel mercato del lavoro.
Rispetto al sedicesimo settore di intervento, quello della disabilità, si rileva che le persone con disabilità corrono un rischio di povertà e di esclusione sociale molto superiore a quello della popolazione in generale, incontrando ostacoli quali la difficoltà di accesso al luogo di lavoro, discriminazioni e disincentivi di natura fiscale. Inoltre, il modo in cui sono concepite le prestazioni di invalidità può provocare dipendenza dalle prestazioni, sfavorendo la svolgimento di attività lavorative. Come principio, viene quindi indicato quello di assicurare alle persone con disabilità servizi abilitanti ed una sicurezza basilare in termini di reddito che consenta loro un livello di vita dignitoso, senza creare barriere all’occupazione.
In relazione al diciassettesimo settore di intervento, che riguarda i servizi di assistenza di lunga durata, si evidenzia che l’invecchiamento della popolazione, le mutazioni delle strutture familiari e la sempre maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro contribuiscono ad una domanda crescente di tali servizi, rilevando che sono solitamente le donne a prestare assistenza familiare per rimediare alle carenze dei servizi istituzionali, non disponibili o troppo costosi e che l’assistenza prestata a domicilio, per quanto preferita da molti beneficiari e dai loro familiari, resta insufficiente. Il documento propone quindi due principi: fornire l’accesso a servizi di assistenza a lungo termine di qualità e non eccessivamente costosi, compresa l’assistenza fornita a domicilio erogata da professionisti adeguatamente qualificati; rafforzare l’erogazione e il finanziamento di tali servizi di assistenza al fine di assicurarne l’accesso in modi finanziariamente sostenibili.
Il diciottesimo settore di intervento si riferisce all’assistenza all’infanzia partendo dalla premessa che i servizi in tale settore migliorano lo sviluppo cognitivo e sociale dei bambini, in particolare di quelli che vivono in famiglie svantaggiate, e forniscono prospettive più positive nell’istruzione e sul mercato del lavoro negli anni successivi. L’assistenza all’infanzia formale costituisce inoltre uno strumento fondamentale per l’equilibrio tra vita familiare e vita professionale e stimola l’occupazione dei genitori, in particolare delle donne. La Commissione individua due principi: assicurare a tutti i bambini l’accesso a servizi di assistenza all’infanzia di qualità e non eccessivamente costosi; contrastare la povertà infantile, anche incoraggiando la frequenza dei bambini provenienti da situazioni svantaggiate.
Per quanto attiene al diciannovesimo settore di intervento che riguarda gli alloggi, si rileva che la scarsità di alloggi adeguati e l’insicurezza abitativa continuano a rappresentare una grande fonte di preoccupazione e costituiscono un ostacolo alla mobilità occupazionale, alla presenza di giovani sul mercato del lavoro e alla realizzazione dei progetti di vita e di esistenza indipendente.
In relazione a tale tema si propongono due principi: l’accesso ad alloggi sociali o all’assistenza abitativa per i soggetti in condizioni di bisogno, la protezione contro lo sgombero delle persone vulnerabili e il sostegno all’accesso alla proprietà dell’abitazione per le famiglie a reddito medio e basso; la fornitura di un ricovero a coloro che sono privi di abitazione, provvedendo al collegamento con altri servizi sociali al fine di promuovere l’integrazione sociale.
Con il ventesimo settore di intervento, accesso ai servizi essenziali, si precisa che le comunicazioni elettroniche, i trasporti, l’energia e i servizi finanziari che permettono la piena integrazione delle persone nella società non sono sempre disponibili o accessibili a tutti coloro che ne hanno bisogno. Gli ostacoli all’accesso comprendono i prezzi elevati, l’assenza di infrastrutture e il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di accessibilità per le persone con disabilità. Come principio viene indicato quello di assicurare all’intera popolazione l’accesso a prezzi non eccessivi ai servizi essenziali, con una particolare attenzione alle persone in stato di bisogno.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell’esame del documento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.35.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 22 giugno 2016. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 15.35.
Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).
C. 3594 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).
Le Commissioni riunite proseguono l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell’8 giugno 2016.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella seduta dell’8 giugno 2016 sono state comunicate le valutazioni della presidenza delle Commissioni riunite in ordine all’ammissibilità degli emendamenti presentati.
Con riferimento alle richieste di riesame delle valutazioni circa l’ammissibilità delle proposte emendative, conferma l’inammissibilità dell’emendamento Cominardi 1.204 e dell’emendamento Pesco 1.217, limitatamente alla lettera f) della lettera a) della parte consequenziale, in quanto l’istituzione del salario minimo orario rappresenta una misura di carattere trasversale non riconducibile specificamente alla materia del contrasto della povertà. Analogamente, conferma l’inammissibilità dell’emendamento Cominardi 1.234, che introduce un criterio di delega relativo all’esenzione dalla base imponibile delle addizionali comunali e regionali all’IRPEF di specifiche soglie in relazione ai requisiti reddituali, alla dimensione e alla natura del nucleo familiare, in quanto l’emendamento riguarda una misura di carattere fiscale non riconducibile al contrasto della povertà.
Avverte, quindi, che il deputato Burtone ha ritirato i suoi emendamenti 1.258, 1.259, 1.229, 1.257 e 1.231 e che la deputata Carnevali ha ritirato il suo emendamento 1.193.
Avverte altresì che i deputati Nicchi, Airaudo, Gregori e Placido sottoscrivono l’emendamento 1.139 a prima firma della deputata Martelli e che i deputati Fedi, La Marca e Porta sottoscrivono l’emendamento 1.151 a prima della deputata Garavini.
Comunica, inoltre, che i deputati Franco Bordo, Costantino, D’Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Claudio Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini e Zaratti sottoscrivono tutti gli emendamenti firmati dai deputati del Gruppo Sinistra Italiana – SEL.
Claudio COMINARDI (M5S) chiede ulteriori chiarimenti sulle motivazioni, da lui non condivise, alla base della conferma della valutazione di inammissibilità per estraneità di materia sul suo emendamento 1.204, evidenziando che sono assai numerosi i lavoratori al di sotto della soglia di povertà e, pertanto, esiste a suo avviso un nesso tra l’istituzione del salario minimo orario e l’introduzione di misure volte al contrasto della povertà.
Cesare DAMIANO, presidente, ribadisce il giudizio di inammissibilità sull’emendamento, dal momento che il provvedimento verte sulla povertà, intesa quale mancanza di redditi adeguati. Precisa quindi che il concetto di salario minimo investe un altro tema, sul quale, ovviamente, il collega Cominardi mantiene la facoltà di presentare iniziative, anche legislative, rispetto alle quali dichiara di non avere né riserve né obiezioni, fermo restando che, a suo avviso, la materia dovrebbe essere regolamentata essenzialmente attraverso la contrattazione collettiva.
Claudio COMINARDI (M5S) osserva che la contrarietà verso il tema del salario minimo garantito è dimostrata, a suo avviso, dalla resistenza a calendarizzare la discussione, presso la XI Commissione, della risoluzione presentata in materia dal collega Rizzetto. Ribadisce l’attinenza dell’emendamento al contenuto del disegno di legge in discussione, che riguarda la mancanza o l’insufficienza del reddito. Sollecita, pertanto, la presidenza a riconsiderare il giudizio espresso, dal momento che la povertà riguarda anche milioni di lavoratori.
Walter RIZZETTO (FdI-AN), ricollegandosi a quanto testé affermato dal collega Cominardi, ricorda che circa il 16 per cento dei lavoratori italiani risulta privo della garanzia di un salario minimo orario, in quanto non tutelato né da un sindacato né da un contratto nazionale. Invita, pertanto, il presidente Damiano a calendarizzare presso la XI Commissione la risoluzione da lui presentata, anche dopo la conclusione dell’esame del disegno di legge delega sul contrasto alla povertà. Al riguardo, ricorda che, da ultimo, la Germania ha introdotto, dopo un ampio dibattito, il salario minimo garantito di 8,50 euro all’ora.
Cesare DAMIANO, presidente, accogliendo le sollecitazioni volte alla calendarizzazione della risoluzione presentata dal deputato Rizzetto sul salario minimo garantito, che saranno esaminate dall’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della XI Commissione, invita i colleghi ad attenersi al tema del provvedimento in discussione, rinviando ad un’altra sede il dibattito su argomenti diversi, che attengono essenzialmente alla tutela dei lavoratori.
Da, quindi, la parola alle relatrici per l’espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate.
Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice per la XII Commissione, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, deputata Giacobbe, precisa che, essendo il provvedimento costituito da un articolo unico rispetto al quale sono state proposte numerose proposte emendative, nella seduta odierna le relatrici esprimeranno il proprio parere sulle proposte emendative riferite all’alinea e alla lettera a) del comma 1.
Invita, quindi, al ritiro i presentatori degli emendamenti Beni 1.172, Pesco 1.217, Carnevali 1.188, Nicchi 1.64 e 1.65, Miotto 1.209, Ciprini 1.256, Polverini 1.14, Airaudo 1.70, Placido 1.68, Martelli 1.125, Moretto 1.53, Placido 1.69, Martelli 1.126, Gregori 1.71, Placido 1.67, Airaudo 1.66, Ciprini 1.160, Nicchi 1.74, Airaudo 1.73, Pesco 1.239 e 1.241, Simonetti 1.28, 1.29 1.30 e 1.31, Martelli 1.127, Binetti 1.198, Nicchi 1.78 e Placido 1.77, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.
Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti Beni 1.173, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato), Simonetti 1.27, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato), ciò che lo renderebbe identico all’emendamento Miotto 1.187, sul quale esprime parere favorevole, Beni 1.190, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato) e Airaudo 1.72.
La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello delle relatrici.
Paolo BENI (PD) ritira il suo emendamento 1.172.
Cesare DAMIANO, presidente, precisa che l’emendamento Pesco 1.217 sarà messo in votazione ad esclusione della lettera f) della lettera a) della parte conseguenziale e nella riformulazione proposta, e accettata dai presentatori, in sede di valutazione di ammissibilità degli emendamenti.
Pertanto, nella parte consequenziale di tale proposta emendativa, alla lettera d), capoverso 6-tricies ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Camere rideterminano gli importi dei vitalizi parlamentari in essere sulla base di quanto disposto dal presente comma».
Le Commissioni respingono l’emendamento Pesco 1.217, limitatamente alla parte ammissibile, nella riformulazione ricordata dal presidente.
Elena CARNEVALI (PD) ritira il suo emendamento 1.188.
Paolo BENI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.173.
Le Commissioni approvano l’emendamento Beni 1.173 (Nuova formulazione).
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, a seguito dell’approvazione dell’emendamento Beni 1.173 (Nuova formulazione), si intendono assorbiti gli emendamenti Nicchi 1.64 e 1.65, Miotto 1.209, Ciprini 1.256, Polverini 1.14, Airaudo 1.70, Placido 1.68, Martelli 1.125 e Moretto 1.53.
Antonio PLACIDO (SI-SEL), con riguardo agli emendamenti assorbiti, chiede alle relatrici di voler chiarire se sarà espunto dal provvedimento il riferimento ai principi dell’universalismo selettivo.
Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice per la XII Commissione, fa presente che tale riferimento è stato espunto dall’alinea del comma 1 ma che è intenzione delle relatrici prevedere che la misura unica di contrasto alla povertà sia sottoposta comunque alla prova dei mezzi.
Antonio PLACIDO (SI-SEL) chiede alle relatrici le ragioni del parere contrario espresso sul suo emendamento 1.69.
Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice per la XII Commissione, fa presente che il tema del confronto con le parti sociali sarà più opportunamente inserito in un altro punto della delega. La stessa considerazione vale per l’emendamento Martelli 1.126, rispetto al cui contenuto le relatrici non sono affatto contrarie, ma ritengono che il riferimento alla legge n. 328 del 2000 non vada inserito già nell’alinea del comma 1.
Antonio PLACIDO (SI-SEL) si riserva di valutare i pareri che saranno espressi sulle restanti proposte emendative.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Placido 1.69, Martelli 1.126, Gregori 1.71, Placido 1.67 e Airaudo 1.66.
Roberto SIMONETTI (LNA) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.27, che diventa così identico all’emendamento Miotto 1.187.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Simonetti 1.27 (Nuova formulazione) e Miotto 1.187 .
Cesare DAMIANO, presidente, precisa che l’emendamento Ciprini 1.160 sarà messo in votazione nella riformulazione proposta, e accettata dai presentatori, in sede di valutazione di ammissibilità degli emendamenti.
Pertanto, nella parte consequenziale di tale proposta emendativa, alla lettera d), capoverso 6-tricies ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Camere rideterminano gli importi dei vitalizi parlamentari in essere sulla base di quanto disposto dal presente comma».
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ciprini 1.160, nella riformulazione ricordata dal presidente, Nicchi 1.74, Airaudo 1.73, Pesco 1.239 e 1.241 nonché Simonetti 1.28, 1.29, 1.30 e 1.31.
Roberto SIMONETTI (LNA) chiede chiarimenti sulle modalità di ripresentazione degli emendamenti in Assemblea.
Cesare DAMIANO, presidente, precisa che possono essere ripresentati in Assemblea solo gli emendamenti respinti dalle Commissioni.
Paolo BENI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.190.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l’emendamento Beni 1.190 (Nuova formulazione) (vedi allegato) e respingono l’emendamento Martelli 1.127.
Paola BINETTI (AP), richiamando il suo emendamento 1.198, ritiene che sia utile inserire nel testo della lettera a) del comma 1 il riferimento ai livelli essenziali di assistenza sociale di cui alla legge n. 328 del 2000. Chiede, pertanto, alle relatrici di poterlo accantonare, al fine di un mutamento del parere espresso ovvero di una proposta di riformulazione.
Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice per la XII Commissione, dichiara la propria disponibilità all’accantonamento dell’emendamento Binetti 1.198, pur ritenendo che esso non si inserisca nel testo della lettera a) del comma 1, che comunque contiene già il concetto cui si riferisce l’emendamento in questione.
Le Commissioni acconsentono alla proposta di accantonare l’emendamento Binetti 1.198 e quindi, con distinte votazioni, approvano l’emendamento Airaudo 1.72 nonché respingono gli emendamenti Nicchi 1.78 e Placido 1.77.
Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che si è concluso l’esame delle proposte emendative sulle quali hanno espresso i rispettivi pareri le relatrici e la rappresentante del Governo,
In considerazione della nuova organizzazione dei lavori dell’Assemblea, propone quindi di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento ad una seduta da convocare per la giornata di lunedì 27 giugno.
Le Commissioni concordano.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta che verrà convocata per lunedì 27 giugno.
La seduta termina alle 16.10.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 22 giugno 2016.
Audizione del Consigliere speciale del Presidente della Commissione europea per il pilastro europeo dei diritti sociali, Allan Larsson, sulla costituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali.
L’audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.25.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 13.35.
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Nuovo testo C. 3828 Boccia.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che l’espressione del parere di competenza alla V Commissione sul provvedimento, come concordato nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 15 giugno, avrà luogo nella seduta odierna essendo l’avvio dell’esame del provvedimento in Assemblea previsto al termine delle votazioni della seduta pomeridiana di oggi.
Cinzia Maria FONTANA (PD), relatrice, rileva, preliminarmente, che la proposta di legge, presentata dal presidente della V Commissione e sottoscritta da rappresentanti di molti gruppi, è in primo luogo finalizzata ad adeguare le disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica al disposto del nuovo testo dell’articolo 81 della Costituzione, che ha previsto il superamento dell’attuale configurazione della manovra di bilancio, articolata in due distinti provvedimenti, la legge di bilancio e la legge di stabilità, in vista della presentazione di un unico provvedimento – la legge di bilancio – che, oltre alle poste contabili, potrà anche contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità. Tale nuova configurazione dovrà realizzarsi, secondo quanto previsto nella legge n. 243 del 2012, a partire dalla prossima manovra di finanza pubblica e, pertanto, si rende necessario completare quanto prima l’iter del provvedimento, al fine di consentire la predisposizione dei documenti contabili sulla base della nuova normativa. Nella proposta sono, inoltre, introdotte ulteriori modifiche alla legge di contabilità e finanza pubblica e alle altre norme vigenti in materia di contabilità pubblica, prevalentemente al fine di coordinarle con le disposizioni della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio, e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, approvata a maggioranza assoluta dalla Camera in attuazione della medesima riforma costituzionale, nonché al fine di tenere conto dell’evoluzione delle procedure di governanceeconomica europea.
Venendo, sinteticamente, al contenuto del nuovo testo della proposta di legge, che incide solo indirettamente sulle materie di competenza della Commissione, osserva che l’articolo 1 reca disposizioni in materia di controllo parlamentare della spesa e di strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio. In particolare, segnala che il comma 1 modifica l’articolo 6 della legge n. 196 del 2009 al fine di prevedere che l’accesso delle Camere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e altre fonti informative pubbliche, finalizzato al controllo parlamentare sulla finanza pubblica, abbia anche la finalità di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento. Il comma 1-bis apporta ulteriori modifiche al medesimo articolo 6 anche al fine di ribadire che i dati devono essere pubblicati in formato aperto e riutilizzabile. Il comma 2 modifica, invece, l’articolazione della programmazione di bilancio, prevedendo in particolare la soppressione della legge di stabilità e posticipando dal 20 al 30 settembre la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio unificato, che attualmente deve essere presentato entro il 15 ottobre, si prevede che esso sia deliberato entro il 12 ottobre e sia presentato entro i successivi dodici giorni, salvo che la Nota di aggiornamento confermi gli obiettivi del DEF, nel qual caso il disegno di bilancio può essere presentato alle Camere contestualmente alla stessa Nota. L’articolo, oltre ad aggiornare le disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, al fine di superare i riferimenti al Patto di stabilità interno, codifica anche la presentazione del progetto di documento programmatico di bilancio previsto nell’ambito della governance economica europea e la sua trasmissione alle Camere entro il 15 ottobre, termine stabilito per la sua trasmissione alle Istituzioni europee. I commi 5 e 6 aggiornano i contenuti del Documento di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento, esplicitando tra l’altro che la relazione da presentare al Parlamento ai fini dell’autorizzazione del temporaneo scostamento dall’obiettivo programmatico di bilancio possa essere presentata come annesso a tali documenti. Significativa è la previsione di un nuovo allegato al DEF che riporta l’andamento negli ultimi tre anni degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) nonché le previsioni sulla loro evoluzione nel periodo di riferimento. In relazione a tale modifica, il successivo articolo 5-bis prevede l’istituzione di un Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze. Ricorda, a tale proposito, che già da tre anni l’ISTAT pubblica un rapporto molto dettagliato degli indicatori di benessere e che tale iniziativa si inquadra nella volontà, manifestata da più parti, di superare il PIL come unico parametro di misurazione del benessere economico. È, inoltre, disposta la soppressione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese e sono riviste le disposizioni riferite alla relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche.
L’articolo 2 rivede, invece, le disposizioni della legge n. 196 del 2009 al fine di provvedere alla confluenza dei contenuti della legge di stabilità nella legge di bilancio. In estrema sintesi, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 243 del 2012, si prevede una articolazione in due sezioni della nuova legge di bilancio, ciascuna delle quali ricomprende in sé, rispettivamente, gli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio, come individuati dalla vigente legge di contabilità e finanza pubblica, rispettivamente, all’articolo 11 e agli articoli da 21 a 23. In particolare, per quanto riguarda la prima sezione, si ampliano i margini di intervento attraverso disposizioni di spesa, che possono prevedere anche interventi ulteriori rispetto a quelli già contemplati dalla legislazione vigente. Nel complesso, la seconda sezione del disegno di legge di bilancio riprende i contenuti dell’attuale bilancio di previsione, come definiti dall’articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica, con modifiche volte prevalentemente a coordinare il testo a seguito dell’introduzione della nuova struttura del disegno di legge di bilancio. Viene ampliata, in particolare, la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, superando i limiti previsti dal vigente testo dell’articolo 23, comma 3, che riconosce tale facoltà solo nell’ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione di spesa. Resta comunque precluso, come attualmente già previsto, l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. È, inoltre, stabilizzata la previsione che consente analoga rimodulazione delle autorizzazioni di cassa per l’adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa alle previsioni contenute nel piano finanziario dei pagamenti. Appaiono, inoltre, apprezzabili le disposizioni del comma 5-bis, tese a rafforzare le norme dell’articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di bilancio di genere, recentemente introdotte dal decreto legislativo n. 90 del 2016, relativo al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato. In particolare, si prevede che nell’elaborazione della metodologia generale del bilancio di genere si tenga conto anche delle esperienze già adottate nei bilanci degli enti territoriali e che il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta al Parlamento una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e, successivamente, sui risultati dell’adozione definiva del bilancio di genere.
L’articolo 3 modifica le disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi che determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tra le innovazioni introdotte segnala, in particolare, che non potranno essere utilizzate con finalità di copertura le risorse derivanti dalla quota dell’otto per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale né quelle derivanti dall’autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. Le disposizioni, oltre a richiedere che le relazioni tecniche forniscano precisi elementi volti a suffragare l’introduzione di clausole di neutralità finanziaria, recano una nuova disciplina del monitoraggio degli oneri derivanti da leggi che indicano previsioni di spesa e di compensazione degli scostamenti rispetto agli oneri inizialmente previsti. A tale riguardo, si prevede che per l’esercizio in corso si provveda in primo luogo alla riduzione degli stanziamenti relativi a fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno iscritti nello stato di previsione del Ministero competente e, in subordine, degli altri ministeri, acquisendo il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Nel primo caso la riduzione è operata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, in analogia a quanto previsto dalle clausole di salvaguardia previste dalla legislazione vigente, mentre nel secondo caso si provvede su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri. Qualora tali misure non siano sufficienti, si provvede con autonomo provvedimento legislativo. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio.
L’articolo 4 reca disposizioni in materia di classificazione economica delle spese di bilancio, recando anche modifiche volte a coordinare il testo della legge n. 196 del 2009 a seguito della nuova configurazione della manovra di finanza pubblica.
Fa presente che l’articolo 5 modifica la disciplina del disegno di legge di assestamento, ampliando in primo luogo il campo delle variazioni che possono essere introdotte in quella sede: in linea con quanto previsto per il disegno di legge di bilancio e con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 90 del 2016, si dispone, infatti, che in sede di assestamento possano apportarsi variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, restando precluso solo l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. Si disciplina anche il contenuto della relazione tecnica da allegare al disegno di legge di assestamento, da aggiornare all’atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, e si dispone l’aggiornamento del budget dei singoli stati di previsione anche sulla base del disegno di legge di assestamento.
Ricordato che – come già segnalato – l’articolo 5-bis prevede l’istituzione del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, osserva che l’articolo 5-ter, reca una norma di carattere contabile relativa alle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti e che l’articolo 5-quater apporta modifiche alle norme in materia di impegni e pagamenti contenute nell’articolo 34 della legge n. 196 del 2009, come da ultimo sostituito dal decreto legislativo n. 93 del 2016, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. Anche il successivo articolo 5-quinquies interviene sulle disposizioni del decreto legislativo n. 93 del 2016, al fine di prevedere che le disposizioni dell’articolo 1 di detto decreto, relative al piano finanziario dei pagamenti, si applichino a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ancorché nel 2016 tale applicazione è limitata alla definizione del disegno di legge di bilancio. Fatto presente che l’articolo 5-sexies sopprime il comma 3 dell’articolo 4 della legge n. 196 del 2009, che rimette a un decreto ministeriale il compito di definire, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i saldi di cassa del settore statale e delle amministrazioni pubbliche, segnalo che l’articolo 5-septies modifica le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 90 del 2016 relative al contenuto delle tabelle di raccordo che accompagnano il Conto riassuntivo del Tesoro. L’articolo 5-octies introduce nella legge di contabilità e finanza pubblica disposizioni volte a limitare l’apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e gestione di versamenti a favore del bilancio statale, prevedendo che essa sia consentita solo se prevista per legge o autorizzata dalla Ragioneria generale dello Stato, su motivata e documentata richiesta dell’amministrazione competente. Tali disposizioni sostituiscono quelle attualmente previste nell’articolo 346 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Il successivo articolo 5-novies precisa che le comunicazioni telematiche relative a operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore un’amministrazione pubblica avvengano in formato elaborabile, mentre l’articolo 5-deciesproroga di un anno, al 31 dicembre 2017, il termine per l’esercizio della delega per l’adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. L’articolo 6, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento.
Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole che richiama nelle premesse le considerazioni formulate nel corso della sua relazione.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016.
Emendamento C. 3821 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamento e conclusione – Parere contrario).
La Commissione inizia l’esame dell’emendamento trasmesso dalla XIV Commissione.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso l’emendamento Vignali 30.1 al disegno di legge Atto Camera n. 3821, approvato dal Senato, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016.
Segnala che tale emendamento è stato presentato direttamente presso la XIV Commissione e, investendo ambiti di competenza della XI Commissione, è stato trasmesso alla Commissione per acquisirne il parere. In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell’esame dell’emendamento medesimo.
Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Albanella, perché illustri il contenuto dell’emendamento e formuli la sua proposta di parere.
Luisella ALBANELLA (PD), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sull’emendamento 30.1, presentato dal deputato Vignali. Ricorda brevemente che l’articolo in questione, con l’intento di sanare il caso EU Pilot 7622/15/EMPL, introduce disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito del subentro di un nuovo appaltatore. In particolare, esso riformula il comma 3 dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, il quale attualmente stabilisce che l’acquisizione, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore ed in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, del personale già impiegato nell’appalto non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda. Con la novella si specifica, invece, che l’esclusione della fattispecie del trasferimento di azienda o di parte d’azienda non è automatica, ma è subordinata alla sussistenza di elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa e alla condizione che il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa.
Segnala che l’emendamento in esame è volto a inserire il rinvio a criteri individuati dai contratti collettivi nazionali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 o da un decreto del Ministero del lavoro da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, quali parametri di riferimento per l’accertamento dell’eventuale discontinuità dell’impresa, escludendo, in tali casi, la riassunzione del personale.
A suo avviso, tale modifica non appare opportuna, in quanto le modifiche introdotte non sembrano migliorare il testo della norma approvato dal Senato, che presenta elementi di certezza tali da consentire la chiusura della procedura aperta dalla Commissione, introducendo un richiamo alla contrattazione collettiva che non sembra la sede adeguata a definire i parametri per verificare la sussistenza di una discontinuità di impresa. Sembra, peraltro, importante assicurare una rapida approvazione del provvedimento in modo da consentire una celere definizione delle procedure di infrazione e dei casi EU-Pilot aperti a livello europeo, mentre l’approvazione di una modifica comporterebbe il ritorno del disegno di legge al Senato per una nuova lettura.
Per tali motivi, pertanto, propone di esprimere parere contrario sull’emendamento Vignali 30.1.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione
C. 3892 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite II e VI).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte preliminarmente che l’espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite II e VI, secondo quanto stabilito nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 15 giugno, avrà luogo nella seduta di giovedì 23 giugno.
Titti DI SALVO (PD), relatrice, rilevato preliminarmente che il decreto-legge, che nel testo originario constava di tredici articoli, è stato ampiamente modificato nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato, segnala in primo luogo che, al Capo I, recante misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti, l’articolo 1 introduce la disciplina di una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata «pegno mobiliare non possessorio», che gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire per garantire i crediti concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa. Diversamente che nel pegno, il debitore non perde il possesso del bene mobile che ne è oggetto, ma la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell’iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato.
L’articolo 2, modificando il decreto legislativo n. 385 del 1993, disciplina il finanziamento alle imprese garantito da un trasferimento, sospensivamente condizionato, di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari. In particolare, la norma dispone che, in caso di inadempimento del debito, nell’ambito di un contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, si possa prevedere trasferimento della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare, dell’imprenditore o di un terzo, in favore del creditore o di una società controllata o collegata che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari. Segnalato che il contratto non si applica alle prime case, osserva che l’inadempimento si configura qualora il mancato pagamento si protragga per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate mensili o di una rata di durate superiore o dalla scadenza del rimborso, qualora non sia prevista la restituzione rateale. Il periodo sale a 12 mesi qualora sia già stato rimborsato l’85 per cento del debito.
Sulla base del successivo articolo 3, è istituito presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro è accessibile dalla Banca d’Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva. Segnala, quindi, che l’articolo 4 reca disposizioni in materia di esecuzione forzata, volte all’accelerazione delle procedure, anche attraverso l’introduzione di modifiche al codice di procedura civile, e che l’articolo 5 estende al curatore, al commissario e al liquidatore giudiziale la facoltà di accesso con modalità telematiche ai dati relativi a soggetti che risultano debitori di procedure concorsuali.
Rileva che il Senato ha introdotto l’articolo 5-bis, che reca una nuova disciplina in materia di elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati. Essa prevede, in particolare, l’istituzione, presso ogni tribunale, di un elenco dei professionisti, in possesso di determinati requisiti e soggetti all’obbligo di formazione periodica, che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati. Alla tenuta dell’elenco, all’esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all’adozione dei provvedimenti di cancellazione dall’elenco provvede una Commissione, istituita, ai sensi del medesimo articolo 5-bis, presso ciascuna Corte di appello i cui componenti, in carica per tre anni, non percepiscono alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese. La norma prevede, inoltre, l’elaborazione, da parte della Scuola superiore della magistratura, di linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento.
Segnala che l’articolo 6 è volto a velocizzare le procedure fallimentari, attraverso l’introduzione di modifiche alla legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942, mentre il successivo articolo 7 dispone l’acquisizione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze della Società per la Gestione di Attività S.G.A. Spa, costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. La norma dispone, inoltre, che, successivamente all’acquisizione, la Società potrà estendere la sua operatività, acquistando e gestendo crediti e altre attività finanziarie anche da soggetti diversi dal Banco di Napoli.
Passa, quindi, al Capo II, che reca misure in favore degli investitori in banche in liquidazione. In particolare, l’articolo 8 reca le definizioni ricorrenti nel testo degli articoli successivi, mentre l’articolo 9 prevede che gli investitori, in possesso di un patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro o con un reddito complessivo ai fini IRPEF inferiore, nel 2014, a 35.000 euro, che abbiano acquistato, entro il 12 giugno 2014, strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell’Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e che li detenevano alla data della risoluzione delle banche medesime, in alternativa alla procedura arbitrale, possano chiedere al Fondo di solidarietà per l’erogazione di prestazioni in favore degli investitori, istituito dall’articolo 1, comma 855, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), l’erogazione di un indennizzo forfetario pari all’ottanta per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e delle spese connessi all’operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri. Limitatamente agli strumenti finanziari acquistati oltre il 12 giugno 2014 gli investitori possono accedere alla procedura arbitrale, anche laddove abbiamo fatto istanza per l’erogazione dell’indennizzo forfettario in relazione agli strumenti acquistati in data anteriore al 12 giugno 2014. Segnala, infine, che l’articolo 10 reca modifiche alla legge di stabilità 2016, volte a dettare una disciplina transitoria e a disporre le necessarie abrogazioni.
Osserva che al Capo III, recante ulteriori disposizioni di carattere finanziario, l’articolo 11, con l’intento di superare i rilievi espressi dalla Commissione europea, introduce modifiche alla disciplina delle attività per imposte anticipate (DTA- Deferred Tax Assets). Segnala che le maggiori entrate fiscali derivanti dal nuovo regime sono destinate al Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione ed al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Rileva che l’articolo 12 è la disposizione che maggiormente investe la competenza della XI Commissione in quanto introduce una deroga, per gli anni 2016 e 2017, con riferimento al personale del credito, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. In particolare, la norma, non modificata dal Senato, consente ai lavoratori del settore del credito di accedere alle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo qualora manchino sette anni alla maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, superando il limite di cinque anni previsto dalla legislazione vigente. In pratica, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, la norma è finalizzata a prolungare la durata massima delle prestazioni del Fondo di solidarietà di tale settore dagli attuali 60 ad 84 mesi, limitatamente agli anni 2016 e 2017.
Ricorda che, in base alla disciplina legislativa di cui al titolo II del decreto legislativo n. 148 del 2015, i fondi bilaterali, istituiti presso l’INPS per i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale hanno, in via obbligatoria, la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro (nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste per gli istituti generali dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale) e, in via facoltativa, le ulteriori finalità di assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; di prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; di contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.
Segnala, poi, che il Senato ha introdotto l’articolo 12-bis, che modifica la disciplina della cessione dei crediti di impresa pecuniari verso corrispettivo, recata dalla legge n. 52 del 1991.
Fa presente, infine, che il Capo IV reca, all’articolo 13, la copertura finanziaria del decreto-legge e, all’articolo 14, le disposizioni relative alla sua entrata in vigore.
Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere che tenga conto anche degli esiti del dibattito in Commissione.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata per giovedì 23 giugno.
La seduta termina alle 14.05.