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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

16 Giugno 2016
in Camera

INTERROGAZIONI
Giovedì 16 giugno 2016. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 9.20.

5-08748 Tinagli: Criticità emerse in ordine all’accoglimento della domanda di pensione di una lavoratrice in gravi condizioni di salute.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato

Irene TINAGLI (PD), pur ringraziando il sottosegretario per la sua risposta, rileva l’assurdità della situazione illustrata nel suo atto di sindacato ispettivo, osservando come sia preoccupante che, al di là delle competenze delle diverse amministrazioni pubbliche coinvolte, non si pervenga ad una interpretazione univoca della normativa vigente e non si riesca a trovare una soluzione che consenta l’accesso al pensionamento di una persona non più in grado di svolgere la sua attività lavorativa.

5-08841 Ciprini: Criteri adottati per l’elaborazione delle statistiche occupazionali con particolare riferimento al computo dei lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro accessorio.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato

Tiziana CIPRINI (M5S) ringrazia il sottosegretario per avere chiarito che, sulla base del sistema di calcolo utilizzato a livello europeo, l’utilizzo di un voucher nella settimana in cui si effettua la rilevazione statistica consente il conteggio di un nuovo occupato e, quindi, l’aumento del tasso di occupazione. Ricordando che il voucher non configura un’autonoma fattispecie contrattuale ma solo una modalità di pagamento della prestazione lavorativa, osserva che, a suo avviso, la metodologia di calcolo si presta a utilizzi strumentali, a fini propagandistici, anche se la realtà della situazione è stata smascherata dai dati più recenti dell’ISTAT, che, dimostrano che il Jobs Act ha provocato una bolla occupazionale, scoppiata al ridursi degli incentivi per le nuove assunzioni. A suo avviso, la propaganda della maggioranza e del Governo ha spacciato per un successo l’allargamento dell’area della precarietà occupazionale ed auspica, pertanto, la revisione della metodologia statistica adottata a livello europeo per la rilevazione dei dati relativi al mercato del lavoro.

Renata POLVERINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 16 giugno 2016.

Audizioni nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00952 Arlotti, n. 7-00995 Simonetti e n. 7-00998 Ciprini, in materia di iniziative per la modifica della disciplina della NASpI al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori stagionali. 
Rappresentanti delle organizzazioni sindacali FILCAMS – CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS e UGL.

L’audizione informale è stata svolta dalle 9.40 alle 10.20.

Rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane, Associazione italiana Confindustria alberghi, Assoturismo, Federalberghi, Federterme e Federturismo Confindustria.

L’audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.05.

Rappresentanti di FLAICA Uniti CUB.

L’audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.25.

SEDE REFERENTE
Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.30.
Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.
Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio. 
C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3818 Roccella e C. 3829 Invernizzi e 3872 Rampelli. 

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che nella seduta del 5 maggio 2016, la I Commissione ha avviato l’esame in sede referente delle proposte di legge C. 1037 Giammanco e C. 2705 Vezzali e che nella medesima seduta il gruppo FI-PdL ha avanzato la richiesta di valutare le modalità atte ad assicurare una trattazione contestuale di tutti i provvedimenti vertenti sul medesimo argomento, assegnati a Commissioni diverse. 
Nella riunione del 17 maggio 2016, l’Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite I e XI ha convenuto di chiedere
alla Presidente della Camera, ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del Regolamento, di consentire che le Commissioni possano deliberare in comune sui provvedimenti vertenti sulla materia della video sorveglianza e conseguentemente, di modificare l’assegnazione delle proposte di legge C. 1037 Giammanco, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo e C. 3629 De Girolamo, assegnandole in sede referente alle Commissioni riunite I e XI. In quella sede si è altresì convenuto che tale richiesta di esame congiunto è da intendersi estesa anche alle ulteriori proposte di legge vertenti su analoga materia nel frattempo assegnate alla Commissione I e alla Commissione XI.
Alla luce di tale richiesta, in data 23 maggio 2016 sono state assegnate alle Commissioni riunite I e XI le proposte di legge C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo e C. 3629 De Girolamo, C. 3818 Roccella e C. 3829 Invernizzi.
Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL), relatrice per la I Commissione, osserva che le proposte di legge C. 3597, C. 3629, C. 3818 e C. 3829, come le proposte C. 1037 e 2705 precedentemente presentate, prevedono l’introduzione di un sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito interno per garantire la sicurezza in alcune strutture pubbliche e private, quali gli asili nido, le scuole dell’infanzia o le strutture socio-assistenziali, che ospitano categorie di soggetti particolarmente vulnerabili come bambini piccolissimi, anziani e disabili. Le proposte di legge C. 261 e C. 2647 intervengono più nello specifico in materia di lavoro, prevedendo norme in materia di requisiti di idoneità psico-attitudinale del personale educativo degli asili-nido. Su tale versante lavoristico interviene anche la richiamata proposta di legge C. 3629. Da notare, inoltre, che la proposta di legge C. 3597 interviene in materia penale, modificando il codice penale, al fine di prevedere un aumento delle pene per i maltrattamenti ai familiari e conviventi. La già citata proposta di legge C. 3818 prevede inoltre l’istituzione del Garante comunale dell’infanzia vulnerabile. 
Nel rinviare all’intervento del relatore per la XI Commissione, che illustrerà più nel dettaglio il contenuto di tutte le richiamate proposte, fa presente che si soffermerà sui profili di carattere generale nell’ambito dei quali appare utile inquadrare il contenuto di tali provvedimenti, soprattutto per quanto attiene agli aspetti connessi alla sicurezza degli operatori del settore e al rispetto della 
privacy. 
Ricorda, in via preliminare, per quanto riguarda gli interventi normativi in materia di videosorveglianza, che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza non trova nel codice della privacy una regolamentazione specifica: l’articolo 134 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si limita, infatti, a chiedere al Garante per la protezione dei dati personali di farsi promotore di codici di deontologia e di buona condotta. 
In assenza di previsioni legislative, il Garante ha dunque emanato una serie di provvedimenti generali, l’ultimo dei quali in data 8 aprile 2010, per delineare presupposti e modalità del trattamento di dati personali acquisiti tramite strumenti elettronici di rilevamento di immagini. In primo luogo, il Garante ha riconosciuto la liceità della videosorveglianza, purché ciò non determini un’ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati e purché: il trattamento dei dati sia fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente (per i soggetti pubblici, lo svolgimento di funzioni istituzionali; per i soggetti privati e gli enti pubblici economici ad esempio l’adempimento ad un obbligo di legge); ciascun sistema informativo ed il relativo programma informatico vengano conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi e purché – questo punto definito molto importante – l’attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di proporzionalità
nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione, nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. 
Il Garante detta quindi prescrizioni per quanto riguarda l’informativa (gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata), la verifica preliminare del Garante, la designazione degli incaricati del trattamento e la durata dell’eventuale conservazione delle immagini. 
Per quanto concerne i profili relativi alla tutela della riservatezza dei lavoratori, occorre tuttavia tenere conto di quanto previsto dall’articolo 4 della legge n.300 del 1970 (Statuto dei lavoratori). Tale disposizione prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Una soluzione simile è già diventata realtà, per esempio, presso il Centro di smistamento di Poste Italiane di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, dove le telecamere criptate a circuito chiuso sono state installate con l’autorizzazione del Ministero del lavoro. 
Le informazioni raccolte attraverso il controllo a distanza dei lavoratori sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nonché nel rispetto della normativa vigente sulla tutela della 
privacy (di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 
Le proposte di legge in esame devono, quindi, evidentemente essere inquadrate nell’ambito della disciplina dello Statuto dei lavoratori sulla tutela della riservatezza degli stessi e dei principi enucleati dal Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento all’introduzione di un sistema di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia e nelle strutture socio-assistenziali per i soggetti deboli. 
In particolare, sul tema della videosorveglianza negli asili nido, il Garante ha richiamato il parere espresso nel 2009 dal «Gruppo di lavoro articolo 29» (organo consultivo indipendente dell’UE per la tutela dei dati personali e della vita privata, istituito in virtù dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE), che ha ammesso la videosorveglianza nei soli casi in cui l’installazione risulti effettivamente necessaria e proporzionata, e la posizione della Commissione europea, espressa in occasione di un’interrogazione parlamentare formulata proprio in relazione alla tematica dell’installazione di sistemi di videosorveglianza presso gli asili nido (P-6536/2009). In tale occasione, la Commissione europea ha precisato che «l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la protezione e la sicurezza dei bambini nei centri per l’infanzia, negli asili nido e nelle scuole può essere un interesse legittimo, purché siano rispettati i principi della protezione dei dati, come i principi di necessità e proporzionalità stabiliti a livello nazionale ed europeo e fermo restando il monitoraggio delle competenti autorità di controllo nazionali della protezione dei dati». Il Garante ha quindi affermato che, in assenza di previsioni espresse, occorre dunque operare un bilanciamento tra valori fondamentali. Ne consegue che la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza presso gli asili nido deve essere valutata tenendo presenti i principi generali posti dal Codice della privacy, segnatamente, di
necessità, proporzionalità, finalità e correttezza del trattamento (articoli 3 e 11 del codice). 
Sul piano generale, rileva che le proposte di legge in questione si prefiggono, innanzitutto, di aprire la strada alla possibilità di garantire uno strumento di tutela per i soggetti più deboli, per le loro famiglie e financo per gli operatori delle strutture sopracitate. La videosorveglianza potrebbe anche non diventare un obbligo di legge ma è necessario sia, almeno, lasciata la libera facoltà di utilizzarla a questo genere di istituti e che le strutture pubbliche siano, in qualche modo, supportate dallo Stato qualora intendano dotarsene. Segnala, inoltre, che già oggi molte strutture che operano nell’ambito privato, con il benestare di tutti i soggetti coinvolti, si sono dotate di sistemi di telecamere a circuito chiuso. 
Sottolinea, inoltre, che quanto previsto dalle proposte in esame non intende prefigurare, in alcun modo, una forma controllo a distanza dei lavoratori e non è lesivo della 
privacy dei soggetti coinvolti. Esiste, infatti, una tecnologia avanzata, di cui è disponibile ampia documentazione, che consente, mediante telecamere criptate, di registrare e conservare per un periodo di tempo circoscritto immagini visionabili, solo dopo formale denuncia e autorizzazione da parte del giudice, esclusivamente dalle forze dell’ordine. Come ulteriore forma di tutela, è altresì necessario l’abbinamento di due codici numerici per la visione delle registrazioni visive, custoditi separatamente (uno presso la struttura interessata e l’altro presso un ente terzo certificatore del tutto indipendente). In questo modo sarebbe possibile trovare un equilibrio tra il diritto alla privacy e il dovere di fornire uno strumento di tutela ai soggetti più vulnerabili, osservando i principi di proporzionalità e necessità. L’obiettivo, infatti, è solo quello di tutelare soggetti indifesi che non sono in grado di difendersi dagli abusi, e nella stragrande maggioranza dei casi nemmeno di denunciarli, semplicemente tramite un sistema di telecamere criptate e a circuito chiuso, le cui registrazioni sarebbero visionabili solo dalle forze dell’ordine dietro denuncia. 
Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, osserva che l’installazione di impianti di videosorveglianza per finalità di sicurezza appare riconducibile alla materia «ordine pubblico e sicurezza», rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, anche con riguardo alle possibili forme di coordinamento con le Regioni (articoli 117, secondo comma, lettera 
h), e 118, terzo comma, della Costituzione). 
Viene altresì in rilievo la materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera 
l)). Le proposte di legge incidono altresì su profili attinenti alle materie «istruzione» e «tutela della salute», di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni e « politiche sociali «, ascritta alla competenza residuale regionale. 
Si rileva, infine, la materia «ordinamento penale» attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera 
l), della Costituzione.

Antonio BOCCUZZI (PD), relatore per la XI Commissione, rinviando per l’inquadramento sistematico delle proposte alla relazione già svolta dalla collega Giammanco, intende dare sinteticamente conto dei contenuti delle proposte di legge all’esame delle Commissioni riunite. 
In proposito, osserva in primo luogo che la proposta di legge C. 261, a firma del deputato Fucci, reca un unico articolo che dispone, in particolare, una delega al Governo per l’elaborazione dei criteri guida sia per l’introduzione, nelle procedure di reclutamento del personale degli asili nido, di 
test psicoattitudinali volti ad accertare la capacità dei candidati sia per l’effettuazione di verifiche periodiche della professionalità e del mantenimento delle capacità psicoattitudinali del personale. 
Con riferimento alla proposta di legge C. 1037, a prima firma della collega Giammanco, rileva che l’articolo 1 dispone
l’obbligo dell’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso all’interno degli asili nido e delle scuole per l’infanzia, pubblici e privati, la cui gestione è affidata ai comuni, titolari del potere autorizzatorio e di garanzia di tutela della riservatezza. Il successivo articolo 2 prevede anche per tutte le strutture socio-assistenziali, pubbliche e private, per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio l’obbligo di dotarsi di un sistema di vigilanza a circuito chiuso. 
Passa, quindi, alla proposta di legge C. 2647, a prima firma della collega De Girolamo, che, all’articolo 1 dispone che, ai fini dell’accesso ai ruoli delle graduatorie del personale docente delle scuole dell’infanzia e primarie, è necessario il possesso di specifici requisiti di idoneità psico-attitudinale al servizio, la cui costanza è verificata con cadenza quinquennale. L’articolo 2 dispone che anche per il personale degli asili nido sia obbligatoria la verifica e la valutazione di specifici requisiti in sede di concorso e, successivamente, con cadenza quinquennale. L’obbligo del possesso dei requisiti è esteso ai docenti degli istituti paritari dal successivo articolo 3. 
La proposta di legge C. 2705, a prima firma della deputata Vezzali, prevede, agli articoli 1 e 2, l’obbligo dell’installazione di un sistema di telecamere a circuito chiuso, rispettivamente, per gli asili nido e le scuole dell’infanzia e per le strutture socio-sanitarie assistenziali per anziani, per disabili e per minori in condizione di disagio, pubbliche, convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e non convenzionate. L’articolo 3 disciplina le competenze dei comuni e delle aziende sanitarie locali in ordine all’installazione e alla gestione dei sistemi di videosorveglianza. L’articolo 4, infine, disciplina le modalità di utilizzo dei sistemi all’interno degli edifici scolastici. 
Rileva, inoltre, che la proposta di legge C. 3597, presentata dal deputato Minardo, prevede, all’articolo 1, l’obbligo per gli asili nido e le scuole dell’infanzia, pubblici e privati, di dotarsi di un sistema di telecamere a circuito chiuso, gestito, per gli istituti pubblici, dai comuni e tale da garantire il diritto alla riservatezza dei bambini. L’articolo 2, modificando il codice penale, dispone un inasprimento delle pene per i maltrattamenti contro familiari e conviventi. 
Per quanto riguarda la proposta di legge C. 3629, anch’essa presentata dalla deputata De Girolamo, osserva che l’articolo 1 prevede l’obbligo dell’installazione di un sistema di videosorveglianza all’interno degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, pubblici e privati, la cui gestione è affidata al personale della struttura o a personale comunale. L’articolo 2 prevede il medesimo obbligo in capo alle strutture socio-assistenziali pubbliche e private per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio. Il successivo articolo 3 subordina al possesso di specifici requisiti psicoattitudinali l’accesso ai ruoli delle graduatorie del personale docente delle scuole dell’infanzia e primarie e ne prevede la verifica quinquennale. Il possesso di idonei requisiti psicoattitudinali è richiesto anche, sulla base dell’articolo 4, al personale degli asili nido, sottoposti anch’essi a verifiche successive a carattere quinquennale. L’articolo 5, infine, prevede l’obbligo di sottoporsi a specifiche verifiche di idoneità psicoattitudinale per il personale sanitario che opera all’interno delle strutture socio-assistenziali pubbliche e private per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio. 
Rileva che la proposta di legge C. 3818, presentata dalla deputata Roccella, dispone, all’articolo 1, l’obbligo per gli asili nido, le scuole dell’infanzia e le strutture ricreative, pubbliche e private, destinate, in via prevalente, all’educazione e allo svolgimento di attività ricreative di minori in età prescolare, di dotarsi di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso degli ambienti interni ed esterni. L’articolo 2 prevede la nomina da parte di ciascun comune del Garante comunale dell’infanzia vulnerabile, composto da personale comunale in proporzione al numero di strutture da sottoporre a controllo. Il Garante, che ha il compito di controllare a distanza le strutture, con sistema telematico
di campionatura casuale, qualora riscontri anomalie nel trattamento dei minori, procede alla segnalazione immediata agli organi di polizia competenti territorialmente e al sindaco del comune. L’articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria della proposta di legge. 
Passa, infine, alla proposta di legge C. 3829, a prima firma del collega Invernizzi, che prevede, all’articolo 1, l’obbligo per gli asili nido e le scuole per l’infanzia, pubblici e privati, e per le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, private e pubbliche, di dotarsi di un sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso. Il medesimo articolo 1 dispone l’istituzione, presso il Ministero dell’interno, del Fondo per la videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia e presso le strutture socio-assistenziali, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2016, per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza, e di 1 milioni di euro a decorrere dal 2017, per la loro manutenzione. L’articolo 2 rinvia ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la disciplina del funzionamento del Fondo e l’individuazione di criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse. L’articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria della proposta di legge. 
Alla luce di questa breve rassegna, osserva che le proposte di legge all’esame delle Commissioni si muovono prevalentemente lungo due direttrici, in taluni casi combinate tra loro: quella della previsione di verifiche preventive e periodiche di carattere psicoattitudinale e quella della introduzione di sistemi di videosorveglianza. Nel prosieguo dell’esame potranno quindi essere meglio valutati i contenuti di un intervento su questi temi anche tenendo conto degli elementi di informazione e di analisi che verranno raccolti nell’ambito del ciclo di audizioni che sarà svolto dalle Commissioni.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 15 giugno 2016.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.


SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 15.20.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. 
Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 e C. 2284. 
(Parere alla Commissioni riunite V e VIII). 
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno 2016.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, come convenuto nell’ambito dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l’espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite V e VIII avrà luogo nella seduta odierna.

Floriana CASELLATO (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE
Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 15.25.
Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.
 
C. 3651 Venittelli. 
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2016.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, V, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul testo della proposta di legge in esame, come risultante a seguito dell’esame degli emendamenti. 
Considerati gli orientamenti emersi in Commissione nel corso dell’esame del provvedimento in ordine al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la relativa richiesta, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall’articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Floriana CASELLATO (PD), relatrice, esprime l’auspicio che i deputati e i gruppi richiedano il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa e che il Governo esprima quanto prima il proprio assenso al riguardo, in modo da consentire un celere completamento dell’iter del provvedimento, che dà finalmente risposta alle istanze da tempo avanzate dalle imprese soggette all’obbligo di restituire gli aiuti di Stato percepiti.

Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l’esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 15 giugno 2016.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA
Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.45.
Variazione nella composizione della Commissione.

Cesare DAMIANO, presidente, comunica che è tornato a fare parte della Commissione il deputato Prataviera, al quale formula, a nome di tutti i colleghi, un augurio di buon lavoro.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana eBioversity International relativo alla sede centrale dell’organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l’Agenzia spaziale europea sulle strutture dell’Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandumd’intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all’uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. 
C. 3764 Governo, approvato dal Senato.
 
(Parere alla III Commissione). 
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dall’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l’espressione del parere di competenza alla III Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Giorgio PICCOLO (PD), relatore, rileva preliminarmente che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla III Commissione sul disegno di legge Atto Camera n. 3764, recante ratifica ed esecuzione di quattro Trattati. In particolare, sono oggetto di ratifica i seguenti accordi: l’Accordo del 2015 tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell’organizzazione; l’Accordo del 2012 tra la Repubblica italiana e l’Agenzia spaziale europea sulle strutture dell’Agenzia spaziale europea in Italia; un emendamento del 2015 all’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status delloStaff College del Sistema delle Nazioni unite in Italia; il Protocollo di emendamento del 2015 riferito al Memorandum d’intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all’uso da parte delle Nazioni unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative. Ricorda che il Senato, approvando il disegno di legge in prima lettura, ha modificato la clausola di copertura finanziaria, recata dall’articolo 3 del disegno di legge di ratifica, al fine di aggiornarne la decorrenza all’esercizio 2016. Quanto al contenuto del provvedimento, il disegno di legge è volto alla ratifica di quattro Accordi di sede tra l’Italia e altrettante Organizzazioni internazionali presenti sul territorio nazionale, mirati ad aggiornare Accordi già stipulati, con riferimento alle mutate esigenze odierne. 
Fa presente che, come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge originario (Atto Senato n. 2028), si tratta di importanti Istituzioni con sede in varie città italiane (Roma e provincia, Torino e Brindisi) che operano nei settori della ricerca scientifica, della formazione del personale internazionale di alto livello e delle operazioni per il mantenimento della pace. 
Passando alla prima intesa di cui si propone la ratifica, l’Accordo tra la Repubblica italiana e
Bioversity International relativo alla sede centrale dell’organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015, osserva che Bioversity International, fondata nel 1974, dal 1994 organismo indipendente, e dal 2001 con sede centrale a Maccarese, in provincia di Roma, opera nel settore della tutela della biodiversità in agricoltura per la promozione della sicurezza alimentare e rafforza il polo romano delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare, interagendo efficacemente con FAO, IFAD e numerosi altri autorevoli centri accademici e di ricerca italiani. Segnala, inoltre, che, in base all’attuale Accordo di sede, Bioversity non gode, a differenza di FAO, IFAD, WFP e altre organizzazioni internazionali basate in Italia, di un contributo fisso da parte del Governo italiano che ne possa garantire l’operatività istituzionale e che, pertanto, la revisione dell’Accordo in titolo mira ad assicurare maggiore stabilità finanziaria a tale organizzazione internazionale, consolidandone la sua presenza in Italia. 
Passando al contenuto dell’Accordo, che consta di diciannove articoli, rileva che l’articolo I reca le definizioni ricorrenti nel testo, l’articolo II riguarda la sede centrale e la sua inviolabilità, mentre l’articolo III garantisce la protezione della stessa. Osserva che, sulla base dell’articolo IV, il Governo italiano si impegna ad assicurare alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari e che gli articoli V e VI riconoscono all’Organizzazione, rispettivamente, l’immunità giurisdizionale e la personalità giuridica internazionale. I successivi articoli VII e VIII riguardano, rispettivamente, le comunicazioni dell’Organizzazione e specifiche agevolazioni finanziarie. Con riferimento alle competenze della Commissione lavoro, segnala che sulla base dell’articolo IX, l’Organizzazione è tenuta a garantire al personale un’adeguata copertura previdenziale e sanitaria, autonomamente
oppure ricorrendo alle coperture assicurate dallo Stato italiano o da un altro Stato. L’articolo X, inoltre, garantisce libertà di transito e di soggiorno nel territorio italiano per il personale dell’Organizzazione, i loro familiari, il personale domestico nonché per i partecipanti ai programmi dell’Organizzazione e i visitatori. Rileva che l’articolo XI reca la previsione di agevolazioni fiscali per i beni e le attività dell’Organizzazione, mentre l’articolo XII disciplina i privilegi e le immunità riconosciuti ai suoi funzionari, tra i quali ricorda, in particolare, l’esenzione, per coloro che non siano cittadini italiani e non siano residenti permanenti, da ogni forma di imposta diretta su salari, emolumenti, indennità, pensioni ed altri assegni pagati dall’Organizzazione. Rileva, poi, che l’articolo XIII disciplina i privilegi e le immunità dei componenti del Consiglio Direttivo dell’Organizzazione, il cui scopo, come chiarito dall’articolo XIV, è l’interesse dell’Organizzazione e non il vantaggio personale degli interessati. Sulla base dell’articolo XV, le misure dell’Accordo non dovranno essere di ostacolo all’adozione di misure di sicurezza o dei controlli ritenuti necessari dalle Autorità italiane. Segnala che l’articolo XVI introduce un contributo annuo di 2,5 milioni di euro a carico dello Stato italiano, a titolo di rimborso di costi fissi di locazione e di amministrazione della sede centrale. La norma prevede, inoltre, la riduzione del contributo nel caso in cui l’Italia metta a disposizione dell’Organizzazione un adeguato immobile demaniale. Osserva, infine, che gli articoli XVII e XVIII contengono misure relative, rispettivamente, alla risoluzione delle controversie e all’arbitrato e che l’articolo XIX reca le disposizioni finali. 
Fa presente, poi, che l’Accordo tra l’Italia e l’Agenzia spaziale europea (ESA), fatto a Roma il 12 luglio 2012, e lo Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015, sono volti definire i termini della concessione dei terreni e delle strutture per l’espansione e funzionamento della sede dell’
European Space Research Institute (ESRIN) nel territorio italiano, precisamente a Frascati, in provincia di Roma. L’Accordo consta di ventotto articoli e reca, all’articolo 1, facente parte, insieme all’articolo 2, della Parte I, le definizioni ricorrenti nell’Accordo. Tra queste segnala, in particolare, quelle relative al «personale dirigente», ovvero il personale appartenente al grado A4 e superiori, in base alla classificazione dell’ESA; al «membro del personale», ovvero il dipendente dell’Agenzia; agli «esperti», ovvero gli esperti esterni chiamati dall’Agenzia ad assolvere a funzioni di collegamento o missioni. Rileva che, sulla base dell’articolo 2, l’Accordo in esame intende definire i requisiti necessari all’insediamento e al funzionamento della sede dell’Agenzia sul territorio italiano, allo scopo di integrare e dare effetto alle disposizioni dell’Allegato I alla Convenzione e consentire all’Agenzia di svolgere efficacemente le sue attività. Alla Parte II, relativa alla sede e all’attività dell’Agenzia, l’articolo 3 reca disposizioni riguardanti la sede dell’ESRIN, prevedendo, in particolare, che, con riferimento ai contratti di superficie con cui l’Italia ha concesso all’ESRIN un terreno per lo svolgimento delle proprie attività ufficiali, di cui all’Allegato 1, lettere a) e b) del presente Accordo, l’Agenzia verserà all’Italia un canone annuale di 1 euro. Sulla base del successivo articolo 4, l’Italia si impegna ad agevolare il potenziale di espansione della sede dell’Agenzia sul proprio territorio, anche applicando le menzionate condizioni agevolative alle eventuali nuove sedi o agli ampliamenti di quella esistente. L’articolo 5 regola i diritti relativi all’uso del terreno, da utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività ufficiali dell’Agenzia. Segnala che, sulla base del comma 2, l’Italia si impegna ad adottare ogni necessario provvedimento per agevolare lo sviluppo e il funzionamento dell’ESRIN, mediante l’adozione di opere considerate di interesse nazionale. Con l’articolo 6 l’Italia si impegna a concedere rapidamente e a titolo gratuito tutte le autorizzazioni di cui l’Agenzia potrebbe avere bisogno per le sue attività. L’articolo 7 reca disposizioni per agevolare il funzionamento della sede, prevedendo, tra l’altro, che l’Italia effettuerà a sue spese il lavoro di preparazione del terreno e fornirà tutti i servizi necessari per l’utilizzo della sede da parte dell’Agenzia alle medesime condizioni assicurate alle amministrazioni italiane e alle missioni diplomatiche. L’articolo 8 disciplina il regime delle telecomunicazioni della sede dell’Agenzia e gli articoli 9 e 10 dettano disposizioni relative all’inviolabilità, rispettivamente, della sede e della corrispondenza e degli archivi. Osserva che l’articolo 11 reca la previsione di agevolazioni fiscali per i beni, gli atti e le utenze della sede dell’Agenzia, mentre l’articolo 12 detta disposizioni relative all’importazione e all’esportazione di prodotti e materiali dell’Agenzia e l’articolo 13, infine, reca la disciplina fiscale da applicare ai veicoli acquistati e importati dall’Agenzia. 
Segnala, in particolare, la Parte III dell’Accordo, di maggiore interesse per la Commissione in quanto relativa al personale dell’Agenzia. In questo contesto, l’articolo 14, dopo avere stabilito che tale personale gode dei privilegi e delle immunità previsti dall’Allegato I, dispone, tra l’altro, che essi, i loro familiari e il personale di servizio, non hanno bisogno né del permesso di lavoro né del permesso di soggiorno e non sono assoggettati alle disposizioni in materia di restrizione dell’immigrazione e immatricolazione. Si prevede, inoltre, che i loro familiari, su richiesta dell’ESRIN, possano esercitare un’attività lavorativa nel territorio italiano; in tale caso, il datore di lavoro potrà assumerli assoggettandoli alla legge italiana ed ad essi sarà applicata la legislazione italiana per quanto attiene al regime fiscale, di previdenza sociale e del lavoro, mentre non saranno applicabili i privilegi e le immunità previste dal presente Accordo. L’articolo 15 reca la disciplina applicabile al Direttore generale dell’Agenzia, al Capo dell’ESRIN e al personale dirigente, prevedendo per i primi due l’applicazione dei privilegi e delle immunità riconosciute al capo di una missione diplomatica accreditata in Italia. Al personale dirigente, non di nazionalità italiana né residente permanente in Italia, sono invece applicati i privilegi e le immunità riconosciute agli agenti diplomatici in missione in Italia. Rileva che l’articolo 16 riguarda la previdenza sociale. In particolare, sulla base di tale norma, l’Agenzia, il suo Direttore Generale e i membri del personale sono esenti da qualsiasi contributo obbligatorio agli enti previdenziali italiani, dal momento che l’Agenzia medesima si è dotata di un proprio sistema di previdenza sociale. Tale esenzione non si applica ai familiari che esercitino un’attività lavorativa all’esterno dell’Agenzia o un’attività autonoma e possano beneficiare delle prestazioni di previdenza sociale previste dalla legislazione italiana. La norma prevede anche la possibilità che i membri del personale versino contributi volontari agli enti previdenziali italiani e beneficino delle conseguenti prestazioni. Sulla base del medesimo articolo 16, è possibile stipulare accordi complementari per consentire al Direttore Generale e al personale dell’Agenzia di accedere alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale italiano. Il successivo articolo 17 dispone l’esenzione dall’imposta sul reddito degli stipendi e degli emolumenti versati dall’Agenzia, di cui l’Italia terrà conto solo ai fini del calcolo dell’indice di imposta da applicare al reddito proveniente da altre fonti. Segnala che, con l’articolo 18, il Governo, riconoscendo l’importanza della presenza presso la sede dell’ESRIN di esperti e di rappresentanti degli Stati membri, ne garantisce la libera entrata e uscita dal territorio italiano. 
I successivi articoli 19 e 20 recano disposizioni che riguardano, rispettivamente, la patente di guida dei membri del personale in servizio presso l’Agenzia, i loro familiari e il personale di servizio, e l’entrata, l’uscita e il soggiorno in Italia dei rappresentanti degli Stati membri, del personale, dei familiari e del personale di servizio, degli esperti, dei tirocinanti e di chiunque sia invitato dall’Agenzia per scopi ufficiali. Rileva che della Parte IV,
relativa al coordinamento, fa parte solo l’articolo 21, che disciplina la composizione del Comitato Consultivo Congiunto e gli impegni dell’Italia per favorire l’attività dell’Agenzia. Infine, la Parte V reca le disposizioni finali. In particolare, l’articolo 22 disciplina le modalità di utilizzo dei privilegi e delle immunità previsti dall’Accordo, mentre l’articolo 23 solleva l’Italia da qualsiasi responsabilità giuridica nazionale o internazionale in ordine all’attività dell’Agenzia sul suo territorio. L’articolo 24 disciplina l’entrata in vigore e la durata dell’Accordo; l’articolo 25 prevede la possibilità di emendare l’Accordo medesimo; l’articolo 26 disciplina i casi di cessazione anticipata dell’Accordo, i cui effetti sono regolati sulla base del successivo articolo 27 e, infine, l’articolo 28 prevede il ricorso all’arbitrato per la soluzione delle controversie relative all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo. Rileva, quindi, che allegati all’Accordo sono l’Allegato I, che descrive il terreno messo a disposizione dell’ESRIN; l’Allegato II, che descrive le prestazioni dei servizi che l’Italia si impegna di fornire in relazione alla sede dell’ESRIN; lo scambio di Note, che chiarisce la portata verbale di alcuni termini dell’Accordo. 
Passando all’Accordo tra la Repubblica italiana e le Nazioni unite sullo 
status dello Staff College del Sistema delle Nazioni unite in Italia, ricorda che lo United Nations System Staff College (UNSSC) è un organismo deputato all’organizzazione e realizzazione di corsi di formazione per il personale dell’ONU e degli Stati membri nei settori dello sviluppo sociale, pace e sicurezza, diritti umani e diritto umanitario, e della gestione interna del sistema dell’ONU. Come si legge nella relazione illustrativa, l’UNSSC, presente in Italia a Torino nell’area in cui ha la sede il Centro di formazione professionale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), coopera con le amministrazioni italiane, in particolare con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con università statali e private e altri enti nazionali per gli obiettivi indicati, offrendo la propria esperienza di soggetto formatore e conoscitore delle problematiche mondiali dibattute nel sistema ONU. In particolare, l’Emendamento all’Accordo consta di un unico articolo che prevede il versamento allo Staff College da parte dell’Italia di un contributo annuo di 500.000 euro. Tale contributo potrà eventualmente essere integrato mediante il versamento di contributi volontari addizionali, nel rispetto delle disponibilità finanziarie. 
Passa, infine, al Protocollo di emendamento del 
Memorandum d’intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni unite relativo all’uso da parte delle Nazioni unite di locali d’installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. Esso si inquadra nella strategia presentata dal Segretario Generale dell’ONU, Ban Ki-moon, nel 2010, per il supporto logistico, cosiddetto «Global Field Support Strategy», che prevede un accentramento e una standardizzazione nella gestione delle attività di supporto logistico, con l’obiettivo di migliorare gli aspetti logistici delle missioni ONU. Come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, l’ONU ha iniziato a uniformare i pacchetti logistici per le varie operazioni di pace e a centralizzare le attività di procurement, concentrando nella base logistica delle Nazioni unite di Brindisi la gestione di importanti servizi a sostegno delle operazioni di pace, di assistenza umanitaria e delle missioni politiche speciali. L’aumento delle attività svolte dalla base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi, che svolge un ruolo chiave come centro di comunicazioni satellitari delle Nazioni unite, di addestramento professionale e di supporto tecnico ai mezzi impegnati nei collegamenti con le missioni di pace, rende necessario, ad avviso del Governo, l’adattamento del Memorandum di Intesa del 1994 recato dal Protocollo in esame. 
Esso, all’articolo I, reca una correzione testuale ricorrente nel 
Memorandum di Intesa. L’articolo II riguarda i privilegi e le immunità goduti dai beni e dal personale delle Nazioni Unite. Il successivo articolo III prevede il rimborso al Governo italiano delle spese straordinarie direttamente imputabili all’utilizzo delle installazioni militari. Segnala che l’articolo IV interviene in materia di imposte, dazi, divieti e restrizioni, prevedendo l’esenzione dall’IVA su acquisti rilevanti effettuati dall’ONU. L’articolo V interviene in materia di inviolabilità dei locali ad uso esclusivo dell’ONU, mentre l’articolo VI disciplina le agevolazioni in materia di comunicazioni e l’articolo VII introduce modifiche alla disciplina della sicurezza del personale delle Nazioni Unite. Rileva che l’articolo VIII riguarda la materia dei viaggi e dei trasporti e che l’articolo IX, in materia di privilegi e immunità, prevede, tra l’altro, la possibilità dei coniugi e dei parenti a carico del personale dell’ONU, residenti in Italia, di trovare impiego in Italia, senza che a loro si applichino i privilegi e le immunità disposte dal Memorandum di intesa. Essi saranno soggetti alla legge italiana per quanto riguarda le tasse, la sicurezza sociale e il lavoro. L’articolo X disciplina il contenuto del documento identificativo, mentre gli articoli XI e XII recano le disposizioni finali riguardanti, rispettivamente, il Memorandum di intesa e il Protocollo in esame. Segnala, infine che allegato al Protocollo è il testo del Memorandum, modificato dal Protocollo medesimo. 
Il disegno di legge di ratifica, infine, consta dell’articolo 1, riguardante l’autorizzazione alla ratifica degli Accordi, dell’articolo 2, recante l’ordine di esecuzione degli Accordi medesimi, dell’articolo 3, che dispone la copertura finanziaria degli Accordi, e, dell’articolo 4 che disciplina l’entrata in vigore del provvedimento. 
Nel complesso, valutato il contenuto degli accordi e la loro limitata incidenza su materie di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.
La Commissione approva la proposta del relatore.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. 
Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 e C. 2284. 
(Parere alla Commissioni riunite V e VIII). 
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che l’espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite V e VIII avrà luogo nella seduta di domani, secondo quanto stabilito dall’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 9 giugno. 
Dà quindi la parola alla relatrice per il suo intervento introduttivo.

Floriana CASELLATO (PD), relatrice, rilevato preliminarmente che il nuovo testo unificato consta di sedici articoli, segnala che esso, come esplicitato dall’articolo 1, è volto alla promozione e al sostegno dello sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, nonché alla tutela e alla valorizzazione del loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. Il medesimo articolo individua le caratteristiche dei piccoli comuni, i quali, oltre ad avere una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, devono presentare specifiche caratteristiche territoriali, sociali o economiche, affidando a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri il compito di individuare l’elenco dei piccoli comuni. 
Al fine di perseguire le finalità del provvedimento, sulla base dell’articolo 2, lo Stato, le regioni, le città metropolitane,
le province, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere nei piccoli comuni l’efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all’ambiente, alla protezione civile, all’istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali, mediante l’istituzione di centri multifunzionali per la fornitura di una pluralità di servizi, in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato ed associazionismo culturale. 
Osserva che l’articolo 3 dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, di un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive. Ai fini dell’accesso al finanziamento del fondo, tra i criteri di selezione dei progetti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri segnala, in particolare, il miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento e, soprattutto, l’impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali. A tale riguardo, pur condividendo l’intento della norma di incentivare alla fusione i piccoli comuni, osserva che sarebbe stato preferibile, a suo avviso, riservare l’accesso ai finanziamenti unicamente ai comuni con meno di 5.000 abitanti, proprio per la limitatezza delle risorse. In ogni caso, sarà opportuno attendere l’emanazione del decreto di ripartizione dei finanziamenti per verificare i criteri scelti per l’individuazione dei criteri di accesso ai benefici. 
Rileva che, sulla base dell’articolo 4, i piccoli comuni, possono realizzare, in zone di particolare pregio all’interno del perimetro dei centri storici, interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana. Con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i comuni possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, intesi quali strutture ricettive ricavate dal recupero e dal restauro conservativo degli immobili inutilizzati e in stato di degrado. Osserva che in alcune regioni gli interventi in esame sono stati già realizzati attraverso l’approvazione dei Piani di assetto territoriale (PAT) e che, pertanto, la disposizione appare volta ad incentivare le azioni di recupero nei territori nei quali non si è ancora proceduto in tal senso. Il successivo articolo 5 prevede la possibilità per i piccoli comuni di adottare specifiche misure volte all’acquisizione e alla riqualificazione di terreni ed edifici al fine di contrastarne l’abbandono. Con la stessa finalità, sulla base dell’articolo 6, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere della società ANAS Spa ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero per destinarle, anche attraverso l’istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali. La norma prevede anche la possibilità per i piccoli comuni di acquisire il sedime ferroviario dismesso, da utilizzare principalmente come piste ciclabili. L’articolo 7 prevede la possibilità per i piccoli comuni, anche in forma associata, di stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose per la
salvaguardia ed il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. 
Rileva che l’articolo 8 prevede la realizzazione di misure per estendere le reti a connessione veloce e ultraveloce alle aree dei piccoli comuni, nelle quali non sussiste un interesse da parte degli operatori a realizzare reti a connessione veloce e ultraveloce, e per favorirne l’accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di 
e-government. Il successivo articolo 9 reca misure per garantire nei piccoli comuni i servizi postali e di pagamento, anche attraverso la stipula di convenzioni, d’intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali, nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale. 
Osserva che l’articolo 10 prevede la possibilità per i piccoli comuni, anche allo scopo di incentivare una maggiore sostenibilità ambientale, di promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, favorendone l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, e che l’articolo 11 prevede misure di favore per gli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta in aree pubbliche dei prodotti provenienti da filiera corta, secondo condizioni disciplinate dal successivo articolo 12. 
Segnala che gli articoli 13 e 14 recano disposizioni applicabili ai comuni montani, allo scopo di favorirne lo sviluppo e garantire l’erogazione dei servizi, con particolare riferimento ai trasporti e all’istruzione. In particolare, l’articolo 14 prevede la predisposizione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di un piano per l’istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all’informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione. Al riguardo, ricorda che presso le Commissioni riunite VII e XI è ancora in corso l’esame della proposta di legge Atto Camera n. 353, recante disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica. 
Infine, rileva che l’articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria e che l’articolo 16 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
Conclusivamente, rileva che il testo unificato reca disposizioni incidenti marginalmente sulle materie di competenza della Commissione. A suo avviso, si potrebbe valutare, in ogni caso, se indicare nel parere possibili correttivi per gli aspetti di competenza della Commissione.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata per domani.
La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 14 giugno 2016.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.


ATTI DEL GOVERNO
Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente della XII Commissione Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.10.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.
 
Atto n. 298. 
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
Le Commissioni proseguono l’esame dello schema di decreto legislativo all’ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 maggio 2016.

Mario MARAZZITI, presidente, comunica che la presidenza della Camera ha trasmesso alla Commissione il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso lo scorso 26 maggio 2016. 
Pertanto, le Commissioni, nella seduta odierna, potranno proseguire l’esame e votare il parere sullo schema di decreto legislativo.
Nessuno chiedendo di intervenire, invita i relatori ad illustrare la proposta di parere.
Elisa MARIANO (PD), relatrice per la XII Commissione, illustra, anche a nome del relatore per la XI Commissione, onorevole Boccuzzi, la proposta di parere che hanno predisposto .
Maria AMATO (PD) preannuncia un voto favorevole sulla proposta di parere.
Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.
La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA
Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE
Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). 
C. 3594 Governo.

redazione

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