COMITATO RISTRETTO
Giovedì 4 ottobre 2007.
Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.
C. 71 Volontè, C. 1841 Grimoldi, C. 1902 Bellillo, C. 2208 Satta, C. 2444 Zanotti.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.50 alle 10.35.
Giovedì 4 ottobre 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Rosa Rinaldi.
La seduta comincia alle 10.35.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
Atto n. 169.
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento rinviato nella seduta del 3 ottobre 2007.
Il sottosegretario Rosa RINALDI osserva che l’intervento normativo in questione è diretto a recepire la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2002 concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. La direttiva mira a disciplinare compiutamente tutti gli aspetti del tempo di lavoro nel settore dell’autotrasporto, definendo le prescrizioni minime da applicarsi in particolare con riferimento alla durata settimanale della prestazione lavorativa, ai periodi di riposo ed al lavoro notturno, al fine di assicurare tre obiettivi primari: l’interesse della sicurezza stradale, l’obiettivo della salute e della sicurezza delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, l’armonizzazione delle condizioni di concorrenza.
Precisa che lo schema di decreto legislativo in discussione recepisce i suddetti principi; in particolare, dopo aver delineato le finalità ed il campo di applicazione, fornisce le definizioni di orario di lavoro, tempi di disponibilità, posto di lavoro, lavoratore mobile, autotrasportatore autonomo, lavoro notturno e tempi di inattività. Sottolinea poi che l’aspetto critico della direttiva, che interessa in modo particolare il Ministero del lavoro, concerne la durata media della settimana lavorativa che deve essere di 48 ore settimanali calcolate su un periodo temporale di 4 mesi, estensibili a sei mesi solo per ragioni oggettive tecniche o riguardanti l’organizzazione dell’orario del lavoro: fermo restando il periodo medio, la durata massima della settimana lavorativa comunque non può eccedere le 60 ore. La durata settimanale della prestazione lavorativa va definita sommando tutte le ore di lavoro complessivamente effettuate con esclusione dei riposi. Il lavoratore è anche tenuto ad effettuare comunicazioni a ciascuno dei datori di lavoro relativamente alle ore lavorate per le altre imprese. Fa notare che la direttiva consente la deroga alle proprie disposizioni in sede di recepimento, ma, in tal caso, non è possibile estendere oltre i sei mesi il periodo di computo della durata media di 48 ore.
Evidenzia come la formulazione del testo in esame consenta di rispettare la direttiva comunitaria e, nel contempo, di rispondere alle esigenze organizzative delle parti sociali, preoccupate dal possibile impatto economico-sociale sul settore considerato. A tale proposito, fa presente che l’individuazione di un punto di equilibrio tra le due esigenze richiamate è stata complessa anche a causa della procedura di infrazione avviata nei confronti dell’Italia per mancato recepimento della direttiva 2002/15/CE. Richiama l’attenzione sul fatto che il recepimento dell’atto comunitario nell’ordinamento italiano avrebbe comportato una trasformazione dei lavoratori dipendenti in «padroncini», come peraltro evidenziato dagli stessi rappresentanti del settore. Alla luce di tale quadro, e considerata la distinzione operata dalla direttiva tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, ai quali la direttiva si applica dal 23 marzo 2009, è stato individuato il punto di sintesi nell’articolo 4 dello schema di decreto legislativo. Tale articolo prevede, infatti, la durata massima settimanale della prestazione di lavoro conformemente alla direttiva e, nel contempo, salvaguarda l’autonomia collettiva sempre nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; stabilisce, infatti, che sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, in presenza di ragioni tecniche, nonché di esigenze connesse con l’organizzazione del lavoro che oggettivamente comportano un diverso regime dell’orario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano una diversa durata massima e media dell’orario di lavoro.
Evidenzia, infine, come il diretto coinvolgimento del Ministero del lavoro nel recepimento della direttiva comunitaria abbia reso necessario svolgere numerosi incontri con le parti sociali. Tale impegno da parte del Ministero ha portato al raggiungimento di un ulteriore positivo risultato quale il rinnovo del biennio economico del CCNL del settore dei trasporti.
Conclude, auspicando che la Commissione si pronunci favorevolmente su un testo che, nel recepire l’atto comunitario, presenta disposizioni frutto di mediazione con le parti interessate.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.45.





























