SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 13.50.
Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l’adozione di tributi destinati al suo finanziamento.
Nuovo testo C. 2212.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 marzo 2016.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto che l’espressione del parere di competenza alla VIII Commissione abbia luogo nella seduta odierna.
Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere favorevole, richiamando, in particolare, l’importanza dell’individuazione, all’articolo 7, di un minimo vitale garantito quale diritto fondamentale di ciascun individuo sia della previsione, nonché della previsione, all’articolo 11, di obblighi in capo allo Stato e agli enti locali di assicurare la massima trasparenza e partecipazione ai processi decisionali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 13.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 23 marzo 2016.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.
SEDE REFERENTE
Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 10.40.
Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori edili e per i lavoratori che svolgono lavori in altezza.
C. 2494 Tripiedi, C. 3204 Albanella e C. 3600 Damiano.
(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3204 Albanella).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2016.
Renata POLVERINI, presidente 3600. 67, concernenti l’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori che svolgono attività in altezza, assegnato alla Commissione il 14 ottobre 2015, che verte su materia identica alla proposta Atto Camera n. 2494, è stato altresì disposto l’abbinamento, ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento, della proposta di legge Albanella C. 3204, recante modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 3600 alla proposta di legge Atto Camera n. , avverte che, come anticipato nell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 17 marzo, a seguito dell’abbinamento dell’Atto Camera n.
La Commissione prende atto.
Davide TRIPIEDI (M5S), relatore, segnala preliminarmente che la proposta di 374, aveva considerato tali attività come particolarmente usuranti, ai fini pensionistici, mentre il successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella 374, che qualifica come «lavori in altezza» quelli svolti su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall’addetto alla costruzione di camini e dal copritetto. Come ricordato nella seduta del 16 marzo scorso, il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 67 del 2011 anche ai lavoratori in altezza, identificati tramite il richiamo alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 67 del 2011 anche ai lavoratori in altezza. La proposta di legge oggi abbinata prevede, infatti, l’estensione dei benefici previdenziali di cui al decreto legislativo n. 2494, opera un analogo ampliamento della sfera di applicazione della disciplina del decreto legislativo n. 3600, infatti, oltre ad estendere i benefici previdenziali connessi allo svolgimento di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti anche ai lavoratori edili, riprendendo con alcune limitazioni le previsioni contenute nell’Atto Camera n. 3600, in ragione della sua stretta connessione con i contenuti di tale ultima proposta. L’Atto Camera n. 2494 e n. 3204, a prima firma della collega Albanella, viene oggi abbinata alle proposte di legge Atto Camera n. legge Atto Camera n. Gazzetta Ufficiale 67. 208 del 4 settembre 1999, aveva escluso tali lavori dalle mansioni particolarmente usuranti, esclusione poi confermata dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. n.
Nella relazione illustrativa si sottolinea come gli operatori con mansioni di elettrodottista siano sottoposti a uno stress psico-fisico particolarmente intenso continuativo e protratto, in relazione allo svolgimento in altezza di lavori di manutenzione e di ripristino delle linee ad alta tensione in tutto il territorio nazionale, su sostegni di linee aeree ad alta tensione che superano anche i 60 metri di altezza. Si evidenzia, infatti, che l’elettrodottista svolge tutte le attività sui sostegni, ancorato mediante una cintura di sicurezza, in qualsiasi condizione climatica, per tutto il tempo necessario alla lavorazione, in qualsiasi ora del giorno, in qualsiasi stagione dell’anno e con qualsiasi condizione atmosferica. Dal punto di vista fisico, si osserva che il passaggio del corpo da una temperatura a un’altra è causa di contrazioni muscolari che possono degenerare in patologie più gravi ed essere concausa di infortuni. Si richiama, inoltre, la presenza di campi magnetici per tutti i periodi delle ispezioni.
67 del 2011 riguardante l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, inserendo in questa categoria anche i lavoratori in altezza, al fine di anticiparne l’età di pensionamento Per quanto attiene al testo della proposta, composto di due articoli, segnala che l’articolo 1 modifica il decreto legislativo n.
L’articolo 2 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’estensione della platea dei beneficiari, disponendo che ad essi si provveda a valere sulle risorse dell’apposito Fondo per i lavori usuranti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f247 del 2007. La disposizione prevedendo anche uno specifico monitoraggio di eventuali scostamenti negli oneri rispetto alle risorse disponibili, ai fini dell’adozione delle conseguenti iniziative legislative.), della legge n.
Ribadisce, infine, l’auspicio che si possa arrivare in breve tempo ad una positiva conclusione dell’esame delle proposte di legge, che dia finalmente una risposta a lavoratori addetti a mansioni che non si conciliano con i requisiti previsti in via generale per l’accesso al pensionamento.
Marialuisa GNECCHI (PD) sottolinea che le proposte di legge all’ordine del giorno mirano ad ampliare la platea dei soggetti che hanno diritto all’accesso anticipato al pensionamento in relazione allo svolgimento di attività usuranti, evitando in questo modo che le risorse del Fondo per i lavori usuranti, di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f247 del ), della legge n. 2007, siano utilizzate per scopi diversi, come avvenuto in passato. L’esperienza ha dimostrato, inoltre, che per la copertura degli oneri per interventi di natura previdenziale sono spesso appostate risorse ingenti che, nell’applicazione delle disposizioni, si dimostrano eccessive e, pertanto, la parte inutilizzata si perde, andando in economia. Rileva poi l’importanza degli interventi attualmente all’esame della Commissione, che si basano, in particolare, sulla considerazione della ridotta aspettativa di vita degli edili rispetto alla generalità dei lavoratori e sottolinea che quello del riconoscimento di aspettative di vita diverse è un problema più generale, che interessa, per esempio, anche alcune attività del pubblico impiego. Il recente drammatico incidente stradale in Catalogna, in cui per un colpo di sonno di un autista sessantatreenne hanno perso la vita tredici studentesse universitarie partecipanti al programma Erasmus, dimostra la necessità di intensificare i controlli e introdurre speciali regole pensionistiche per i lavoratori che svolgono attività particolarmente faticose, tra le quali ricorda, ad esempio, quella di macchinisti dei treni, più volte richiamati in Commissione. Ricorda che l’INPS non fornisce i dati sull’aspettativa di vita suddivisi per categorie di lavoratori, pur essendo informazioni piuttosto facili da ricavare dalle basi dati in possesso dell’Istituto. Auspica, pertanto, che la discussione delle proposte di legge in esame possa essere l’occasione di una approfondita discussione su questi temi.
Renata POLVERINI, presidente, nel dichiarare la propria partecipazione al lutto delle famiglie delle studentesse coinvolte nell’incidente di Barcellona, osserva che, nonostante la normativa preveda l’obbligo che a bordo dei pullman vi siano due autisti, spesso, nella realtà, ve ne è uno solo. La ragione, a suo parere, è essenzialmente economica, dal momento che le compagnie di trasporti devono fronteggiare la concorrenza agguerrita delle compagnie aeree, che, ormai, praticano prezzi accessibili, soprattutto per le famiglie. Il trasporto su strada è preferito soltanto da chi non si può permettere spese troppo alte, come gli studenti e gli anziani. A suo parere, anche l’assenza del bigliettaio, non più previsto a bordo, ha contribuito a ridurre ulteriormente i margini di sicurezza, non soltanto sugli autobus ma anche sui treni, come dimostra il grave episodio di ieri del ferimento di una ragazza a bordo di un treno locale in Lombardia. Si associa, pertanto, all’auspicio formulato dalla collega Gnecchi, di una riflessione più ampia sul tema della sicurezza, in relazione all’esercizio di determinate attività lavorative particolarmente usuranti.
Silvia CHIMIENTI (M5S) interviene per esprimere la partecipazione del suo gruppo al lutto delle famiglie delle studentesse morte in Spagna e per associarsi alle considerazioni svolte dalle colleghe Gnecchi e Polverini sulla necessità di individuare quanto prima standard di sicurezza più elevati per l’esercizio delle attività particolarmente esposte a fatica e stress.
Il sottosegretario Massimo CASSANO, riconoscendo che anche l’incidente in Spagna dimostra la necessità di interventi legislativi che garantiscano la sicurezza nei trasporti, specialmente nelle lunghe tratte, assicura la massima disponibilità del proprio Ministero ad impegnarsi su tale tema, che coinvolge tuttavia anche le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.50.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.
La seduta comincia alle 10.55.
Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l’adozione di tributi destinati al suo finanziamento.
Nuovo testo C. 2212.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Renata POLVERINI, presidente2212, recante principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l’adozione di tributi destinati al suo finanziamento, avrà luogo nella seduta di domani, 23 marzo 2016. , avverte che l’espressione del parere di competenza alla VIII Commissione sul nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n.
Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice, nel segnalare preliminarmente che il provvedimento consta di tredici articoli e che esso investe solo marginalmente le competenze della XI Commissione, rileva che l’articolo 1 individua l’obiettivo dell’intervento legislativo, che è quello di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell’acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio. L’articolo 2 reca i principi generali su cui si basa la proposta di legge, tra i quali segnala, in particolare, la definizione dell’acqua quale bene naturale e diritto umano universale. La norma, inoltre, richiamandosi alla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 luglio 2010, definisce il diritto all’acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. Ricorda anche che, sulla base del medesimo articolo 2, tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di efficienza, di solidarietà, responsabilità e sostenibilità.
Passa, quindi, all’articolo 3, che detta i princìpi relativi alla tutela e alla pianificazione a livello di distretto idrografico, definito come dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque. In particolare, rileva che il comma 2 attribuisce alle regioni il compito di individuare gli enti di governo di ambiti ottimali, sulla base dei princìpi dell’unità del bacino o del sub-bacino idrografico, a cui è affidato il compito dell’organizzazione del servizio idrico integrato. Osserva, inoltre, che, sulla base del comma 4, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d’azienda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera hhh) 11, recante la delega relativa al codice degli appalti. della legge 28 gennaio 2016, n.
Segnala che il successivo articolo 4, che reca i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato, definisce quest’ultimo un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività, il cui affidamento è disciplinato dall’articolo 149- bis 152. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
Osserva che, sulla base dell’articolo 5, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale, mentre l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico esercita le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici a essa trasferite, nonché assicura la costituzione di una banca dati sul servizio idrico integrato, che elabora congiuntamente i dati dei sistemi informativi delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autorità di bacino distrettuale.
L’articolo 6 individua le fonti di finanziamento del servizio idrico integrato, identificate nella tariffa di cui all’articolo 164, nonché in risorse comunitarie appositamente destinate agli enti di governo dell’ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 152, in risorse nazionali, comprese quelle del Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dall’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 102, prevede che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua misure per favorire la diffusione della tele-lettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all’erogazione del quantitativo minimo vitale. Rileva che, sulla base dell’articolo 7, è assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l’erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità. Il quantitativo da garantire è individuato in un valore fino a 50 litri giornalieri per persona. La norma dispone, inoltre, che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisca i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti ai quali i gestori non possono sospendere l’erogazione dell’acqua per morosità, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L’articolo 8, modificando l’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
Segnala che l’articolo 9 prevede che i comuni, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, incentivino gli esercizi commerciali a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano, mentre l’articolo 10 introduce l’obbligo per i gestori del servizio idrico integrato di comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati dell’anno precedente risultanti dal loro bilancio consuntivo relativi agli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell’acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché ai dati relativi al livello di copertura di tali settori.
Osserva che, sulla base dell’articolo 11, che costituisce la norma più direttamente riferibile agli ambiti di competenza della XI Commissione, lo Stato e gli enti locali sono tenuti a garantire massima trasparenza e adeguati strumenti di coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale, introducendo forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. In particolare, le regioni sono tenute a definire le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato. La norma, inoltre, definisce gli obblighi di pubblicità in capo ai soggetti pubblici gestori del servizio idrico integrato.
Rileva che l’articolo 12, dispone l’istituzione, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale, del Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale e delle comunità locali dei Paesi partner. Il Fondo sostituisce l’attuale Fondo di solidarietà, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell’accesso all’acqua a livello universale. Per il finanziamento del Fondo, oltre al contributo per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico, già previsto a legislazione vigente, che passa da 0,5 centesimi a un centesimo di euro, si introduce un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell’Autorità dell’energia elettrica, del gas e del servizio idrico.
Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata per domani, mercoledì 23 marzo 2016.
La seduta termina alle 11.05.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 22 marzo 2016.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.45.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 11.45.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
280. Atto n.
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2016.
Cesare DAMIANO, presidente, ricordato che il termine per l’espressione del parere sullo schema scade il 31 marzo 2016, cede la parola al relatore.
Antonio BOCCUZZI (PD), relatore, illustra la sua proposta di parere, soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni, che riguardano, tra l’altro, l’opportunità di prevedere l’individuazione, nell’ambito delle strategie per il miglioramento dei servizi, anche obiettivi riferiti alla piattaforma informatica dell’attività ispettiva anche con la previsione del ricorso a software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione e a software libero o a codice sorgente aperto, nonché, con riferimento al personale dell’Ispettorato, l’opportunità di prevedere che l’Ispettorato, in qualità di datore di lavoro, effettui la valutazione dei rischi e dello stress lavoro-correlato per i propri lavoratori e garantisca che lo svolgimento della loro attività lavorativa abbia luogo con modalità flessibili e semplificate, anche con riferimento agli strumenti di tracciabilità e controllo della presenza in servizio, tenendo conto delle peculiarità delle attività svolte.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 11.55.
AVVERTENZA
Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:
COMITATO RISTRETTO
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.
C. 1253-A Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnecchi, C. 1842 Airaudo e C. 1896 Tripiedi.