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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

2 Maggio 2019
in Camera

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 2 maggio 2019.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 30 aprile 2019. — Presidenza del presidente della VII Commissione, Luigi GALLO.
La seduta comincia alle 10.30.
Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo. 

Audizione di rappresentanti dell’INPS e dell’ISTAT. 
(Svolgimento e conclusione).
Luigi GALLO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la diretta web-tv. Introduce quindi l’audizione.
Ferdinando MONTALDI, Dirigente della Direzione centrale entrate e recupero crediti dell’INPS, e Vittoria BURATTA, Direttore della Direzione centrale per le statistiche sociali e il censimento della popolazione dell’ISTAT, svolgono relazioni sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati 
Carlo FATUZZO (FI), Debora SERRACCHIANI (PD), Alessandra CARBONARO (M5S), Michele NITTI (M5S), Davide TRIPIEDI (M5S), Antonio VISCOMI (PD) e Carla CANTONE (PD).
Luigi GALLO, presidente, dopo aver invitato gli auditi a far pervenire per iscritto le risposte ai quesiti posti, unitamente alle loro eventuali considerazioni ulteriori, dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 11.55.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO
Martedì 30 aprile 2019. — Presidenza del presidente della VII Commissione, Luigi GALLO.
La seduta comincia alle 12.
Sulla pubblicità dei lavori.
Luigi GALLO, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. 
Atto n. 79. 

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
Le Commissioni iniziano l’esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.
Alessandra CARBONARO (M5S), relatrice per la VII Commissione, premette che l’articolo 2, comma 7, lett. e) della legge n. 508 del 1999, prevede che con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano disciplinate, tra l’altro, le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale. Lo schema di regolamento in esame, predisposto in attuazione di quanto previsto dal suddetto articolo 2, comma 7, lett. e), disciplina pertanto le procedure di reclutamento presso le Istituzioni dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM). In particolare, prevede che ogni Istituzione adotti la programmazione triennale del reclutamento di personale docente e tecnico amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, con la possibilità di aggiornamenti annuali. Specifica che la sua relazione tratta le disposizioni recate dagli articoli da 1 a 4 dello schema di regolamento, composto da 8 articoli e che i restanti 4 articoli saranno illustrati dalla collega De Lorenzo dell’XI Commissione. 
Riferisce, quindi, che l’articolo 1 reca l’elenco delle finalità del provvedimento. Passando, quindi, subito al contenuto dell’articolo 2, segnalo che il comma 1 prevede che ogni Istituzione AFAM, nel rispetto della propria dotazione organica ed entro i limiti delle risorse disponibili, predisponga un piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato. In base al comma 2, la competenza per l’approvazione del piano spetta al consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio accademico. Il piano deve essere approvato entro il mese di dicembre di ogni anno per il triennio successivo e può essere aggiornato annualmente – previo esperimento, entro il mese di aprile, delle procedure di mobilità – in sede di approvazione del bilancio consuntivo, comunque entro il mese di maggio, o in sede di approvazione del successivo bilancio di previsione, nonché, nel caso di adeguamenti ad eventuali modifiche della normativa statale, in ogni tempo. Il comma 3 reca i criteri cui deve conformarsi la programmazione del personale. Inoltre, sempre il comma 3, stabilisce (a invarianza di costo complessivo della dotazione organica) che i posti in organico vacanti del personale docente possono essere convertiti in posti in organico del personale tecnico-amministrativo, e viceversa, nel rispetto di un rapporto fra personale tecnico-amministrativo e personale docente non superiore a 0,5. L’eventuale conversione deve essere motivata in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all’offerta formativa (lett. 
a)); le cattedre di un settore artistico-disciplinare possono essere convertite in cattedre di altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. Tale possibilità è consentita nel limite annuo del 30 per cento delle cattedre che risultano vacanti all’inizio dell’anno accademico successivo a quello in cui è stata approvata la programmazione triennale, con arrotondamento all’unità superiore (lett. b)). In base al comma 4, le assunzioni di docenti presenti nelle diverse tipologie di graduatorie nazionali non possono superare il limite del 50 per cento delle assunzioni di docenti effettuate all’esito delle nuove procedure di reclutamento bandite dalle Istituzioni in base a quanto indicato dall’articolo 4. In base al comma 5, per i docenti presenti nelle graduatorie nazionali pregresse, la proposta di assunzione a tempo indeterminato da parte di una Istituzione AFAM deve essere accettata entro 15 giorni. In ogni caso, la presa di servizio avviene all’inizio dell’anno accademico successivo. Nel caso di accettazione, il docente è cancellato dalla graduatoria nazionale di riferimento per il relativo settore artistico-disciplinare. Nel caso di rinuncia, o di decorrenza del termine senza accettazione, il docente decade dalla graduatoria nazionale solo con riferimento all’Istituzione che ha proposto l’assunzione. 
L’articolo 3 disciplina la collaborazione fra Istituzioni AFAM, sia per la programmazione di procedure di reclutamento comuni, sia per l’utilizzo congiunto del personale, che deve avvenire previo assenso degli interessati e previa definizione delle modalità di ripartizione dell’impegno annuo degli stessi. Ai fini indicati, le Istituzioni stipulano specifiche convenzioni. 
L’articolo 4, che riguarda le procedure di reclutamento per l’assunzione di docenti a tempo indeterminato, detta i principi generali della disciplina, rimettendo la definizione della procedura di dettaglio alle singole Istituzioni AFAM, che vi provvedono con proprio regolamento. In particolare, si prevede il ricorso a procedure di selezione pubblica per titoli ed esami, cui possono partecipare soggetti in possesso, almeno, di laurea o di diploma accademico di I livello, e che le procedure sono distinte per settore artistico-disciplinare. Il medesimo articolo 4 dispone altresì in materia di commissioni esaminatrici che devono essere composte da tre membri esterni all’Istituzione e di valutazione dei candidati.
Rina DE LORENZO (M5S), relatrice per la XI Commissione, riallacciandosi all’illustrazione della collega Carbonaro, relatrice per la VII Commissione, rileva che l’articolo 5 dello schema di regolamento in esame disciplina la procedura per il reclutamento a tempo determinato del personale docente, attraverso la previsione, che rappresenta una novità rispetto alla disciplina vigente, del ricorso a contratti di insegnamento annuali, rinnovabili solo per altri due anni accademici, qualora non sia possibile ricorrere a personale docente di ruolo e a condizione che sia rispettato il limite delle dotazioni organiche. I contratti sono stipulati, prioritariamente, con i docenti iscritti nelle graduatorie vigenti, che, se esaurite, perdono efficacia, come previsto dai commi 1 e 2. Il comma 3 introduce disposizioni per il reclutamento dei docenti in caso di esaurimento delle graduatorie. In particolare, si prevede che le procedure di selezione siano per titoli e prova didattica, ovvero, per le peculiarità dell’insegnamento, e a seguito di motivata decisione del consiglio di amministrazione, esclusivamente per titoli. Inoltre, la norma detta disposizioni relative alla deliberazione del bando di reclutamento, alla composizione della commissione giudicatrice, ai requisiti richiesti ai candidati, alle modalità di valutazione dei concorrenti. 
Rileva, quindi, che l’articolo 6 prevede la possibilità per le Istituzioni di conferire incarichi di insegnamento, senza vincoli di subordinazione, per specifici moduli didattici, a professionisti ed esperti di riconosciuta competenza ed esperienza, qualora non sia possibile ricorrere a docenti di ruolo con contratto a tempo determinato. Tali incarichi, il cui impegno annuale
non può essere superiore al 70 per cento dell’impegno orario annuo previsto dal CCNL per il personale di ruolo, sono conferiti sulla base di contratti d’opera (articolo 2222 del codice civile), che non determinano vincolo di subordinazione nei confronti del committente. 
L’articolo 7 disciplina le modalità di reclutamento del personale tecnico-amministrativo, sulla base di criteri di oggettività e trasparenza e di procedure selettive che rispettino i principi di efficacia, efficienza, economicità e celerità. La norma, quindi, rinvia alla disciplina vigente in materia di pubblico impiego, relativamente ai requisiti per la partecipazione alle procedure concorsuali e ai criteri per la formazione delle commissioni giudicatrici. Si prevede anche la possibilità per le Istituzioni di attribuire incarichi senza vincolo di subordinazione nei casi in cui non si possa fare fronte alle esigenze con personale di ruolo a tempo determinato. Gli importi massimi dei compensi per il conferimento degli incarichi devono essere definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per la cui emanazione non è previsto un termine. 
L’articolo 8, infine, reca le disposizioni transitorie e finali nonché le abrogazioni delle disposizioni divenute incompatibili con la nuova disciplina. Segnala, in particolare, la tabella 1 allegata, che reca i criteri di quantificazione degli indici di costo medio equivalente delle qualifiche del personale a tempo indeterminato e determinato, nonché le disposizioni da applicarsi agli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), in ragione delle loro specificità organizzative e didattiche.
Michele NITTI (M5S), dopo aver sottolineato il ritardo con cui viene adottato il regolamento in esame, rileva le diverse criticità della legge n. 508 del 1999, emerse nel corso dei vent’anni della sua applicazione, che però, a suo avviso, il regolamento non risolve, con particolare riferimento al vulnus principale della legge n. 508, ovvero la collocazione del sistema AFAM all’interno del sistema universitario piuttosto che di quello scolastico. Evidenzia, poi, che a rendere improcrastinabile il regolamento in esame è stata la recente decisione del Consiglio di Stato che ha affermato l’obbligo di emanarlo. A suo avviso, esso potrebbe rappresentare una occasione di trasformazione e rilancio del comparto, ma non in assenza degli altri regolamenti previsti dalla stessa legge n. 508. Si riferisce a quelli relativi alle «procedure, tempi e modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica», previsti dallo stesso articolo 2 della legge n. 508, senza i quali la riforma rimane inattuata. Ritiene, quindi, che si sia in presenza di un rimedio parziale, ma necessario. 
Prendendo atto dell’urgenza che ha infine spinto all’adozione del provvedimento, ne sottolinea alcuni aspetti problematici. In primo luogo, ritiene necessario prevedere un canale di reclutamento assimilabile e ispirato ai medesimi principi di qualificazione didattica previsti per docenti universitari. Si riferisce all’abilitazione scientifica nazionale che, in questo caso, potrebbe definirsi abilitazione artistica nazionale, una sorta di prerequisito necessario per l’acquisizione degli incarichi di docenza. Ritenendo, inoltre, troppo stringente la composizione delle Commissioni prevista dal regolamento, suggerisce di semplificare i requisiti richiesti, anche in merito alle incompatibilità, e di contemplare la possibilità di allargare la composizione delle Commissioni ad alcuni membri interni. Dopo aver evidenziato l’opportunità che le procedure di scelta della sede restino in capo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fino all’esaurimento delle graduatorie nazionali, al fine di evitare sperequazioni con altri docenti già assunti dalle medesime graduatorie nazionali, rileva la necessità di prevedere figure non assimilabili alla docenza (di I e II fascia) e più vicine ed utili alle funzioni di ricerca e 
mentoring. Si riferisce, in particolare, ai «pianisti accompagnatori». Sottolinea, infine, che le disposizioni del regolamento sembrerebbero riferite alle sole istituzioni statali. Auspica quindi una rivisitazione del testo (secondo il principio del soft law) e la possibilità di effettuare un monitoraggio delle prime fasi di applicazione, in attesa di una sollecita ricostituzione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale.
Luigi GALLO, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.15.

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