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Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

redazione
Dicembre07/ 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 6 dicembre 2021.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.

SEDE REFERENTE
Martedì 7 dicembre 2021. — Presidenza del presidente della VI Commissione Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l’economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
C. 3395 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l’esame del provvedimento.

Luigi MARATTINpresidente, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che le Commissioni svolgano votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
Rammenta inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 12 della giornata odierna. Si riserva quindi, d’intesa con la Presidente Mura, di convocare nel pomeriggio una seduta delle Commissioni riunite per la pronuncia dei giudizi di ammissibilità delle proposte emendative presentate.
Invita il deputato Baratto, relatore per la VI Commissione, e la deputata Polverini, relatrice per la XI Commissione, a illustrare il contenuto del provvedimento.

Raffaele BARATTO (CI), relatore per la VI Commissione, intervenendo da remoto, avverte che le Commissioni VI Finanze e XI Lavoro avviano oggi l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, avente ad oggetto Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Il decreto-legge, originariamente di 18 articoli, è stato ampiamente emendato in sede di esame parlamentare al Senato con l’aggiunta di ulteriori 30 articoli e diversi commi aggiuntivi. Le materie trattate sono molteplici con una prevalenza per le disposizioni aventi ad oggetto la materia fiscale e del lavoro.
Procedendo a una sintetica analisi dei contenuti, evidenzia che l’articolo 1, integralmente riformulato nel corso dell’esame presso il Senato, rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione – cosiddetti Rottamazione-ter e saldo e stralcio – prevedendo che entro il termine riunificato del 9 dicembre 2021 possano essere versate le rate in scadenza nel 2020 e nel 2021, senza incorrere nell’inefficacia della definizione.
L’articolo 1-bis proroga dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di non conformità alla disciplina relativa al quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Il comma 2 prevede che anche nel 2021 il versamento dell’imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) avvenga in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre del medesimo anno, e che sia effettuato direttamente allo Stato, il quale provvede successivamente a ripartirlo ai comuni aventi diritto.
L’articolo 2 estende il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, da 60 a 180 giorni. Tale termine, è applicabile agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate.
L’articolo 3 contiene norme applicabili alle rateizzazioni di somme iscritte a ruolo in corso all’inizio delle sospensioni della riscossione dovute all’emergenza COVID-19, ovvero ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 prevedendo alcuni benefici per i contribuenti (decadenza in caso di mancato pagamento di diciotto, anziché dieci, rate anche non consecutive; riammissione dei debitori, incorsi in decadenza al 22 ottobre 2021 ai medesimi piani; versamento delle somme contenute in ruoli sospesi ai sensi dei provvedimenti emergenziali entro il 31 ottobre 2021, in luogo del 30 settembre 2021).
L’articolo 3-bis è volto a stabilire l’inammissibilità dell’impugnazione degli estratti di ruolo nonché a circoscrivere i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata.
L’articolo 3-ter rimette nei termini i contribuenti per i versamenti, originariamente in scadenza tra l’8 marzo e il 18 maggio 2020, delle somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale (c.d. avvisi bonari), non eseguiti entro il 16 settembre 2020 (ovvero entro il 16 dicembre 2020 in caso di rateazione), come consentito dal cd. decreto Rilancio, prevedendo che tali versamenti possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza sanzioni e interessi.
L’articolo 3-quater prevede, in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, residenti nel territorio dello Stato, un differimento dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in scadenza nel corso del mese di dicembre 2021 che devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in nove rate mensili, a decorrere dal 31 marzo 2022.
L’articolo 4 rimodula, incrementandolo da 450 a 550 milioni di euro, il contributo erogato dall’Agenzia delle entrate all’ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, per il triennio 2020-2022, ai fini dello svolgimento delle funzioni del servizio nazionale di riscossione.
L’articolo 5, contiene diverse disposizioni di varia natura in massima parte attinenti, anche in tal caso alla materia fiscale.
In particolare i commi 1-4 disciplinano la destinazione e la gestione delle risorse previste per la copertura delle spese di gestione e l’attribuzione dei premi della lotteria dei corrispettivi. I commi 2-bis e 2-ter esentano, per i periodi di imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché per i rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato, dalla tassa sui rifiuti – TARI taluni immobili indicati nel Trattato fra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929, come, ad esempio, le basiliche maggiori romane.
Il comma 3-bis prevede una proroga di ulteriori 12 mesi della durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine dei porti nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri. Il comma 5, prevede che il credito d’imposta riconosciuto a talune imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, previsto dall’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Il comma 6 semplifica la procedura per l’affidamento all’Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate dalle amministrazioni locali, eliminando la necessità della delibera di affidamento da parte degli enti partecipanti prevista dalla norma previgente. Il comma 6-bis interviene sulla disciplina del cd. Patrimonio Destinato, estendendo al 30 giugno 2022 la possibilità di effettuare alcuni degli interventi previsti del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ampliando gli interventi di Patrimonio Destinato a condizioni di mercato, sia con riferimento ai soggetti, sia con riferimento alle tipologie di operazioni. I commi da 7 a 12 ed il comma 15 prevedono una procedura per il riversamento spontaneo, senza sanzioni e interessi, di crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati, individuando anche i casi in cui è vietato avvalersi di questa procedura (ad esempio nelle ipotesi di condotte fraudolente) Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta sarà necessario inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022. Il versamento dell’importo indicato nell’istanza può essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate di pari importo (una per anno, fino al 2024). La procedura si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto. Il comma 15 rinvia all’articolo 17 per la copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione dei commi in esame.
Il comma 12-bis differisce al 1° luglio 2022 l’operatività della disposizione secondo cui i commercianti al minuto, che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), possono assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri. Il comma 12-ter rinvia al 1° gennaio 2023 l’obbligo per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri. Il comma 12-quater proroga al 2022 il divieto di fatturazione elettronica previsto per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il comma 13 assoggetta alle disposizioni del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato, per la parte riferita agli aiuti di piccola entità e a sostegno dei costi fissi non coperti, alcune disposizioni di sostegno alle attività economiche contenute nei decreti-legge volti a far fronte all’emergenza COVID-19 (ad esempio il contributo a fondo perduto per le start-up previsto dal decreto-legge n. 41 del 2021, varie misure fiscali di agevolazione e razionalizzazione connesse all’emergenza da COVID-19 di cui all’articolo 5 del medesimo decreto-legge, ecc.).
Il comma 14-bis, modifica la disciplina che consente a Poste italiane, enti creditizi, finanziari e assicurativi di essere autorizzati a liquidare l’imposta di bollo in modo virtuale, specificando il perimetro dei soggetti inclusi nell’ambito di applicazione soggettivo della norma, aumentando la quota dell’imposta da versare annualmente dal settanta al cento per cento dell’imposta provvisoriamente liquidata in modo virtuale e posticipando i termini per la presentazione della dichiarazione su atti e documenti effettivamente emessi nell’anno precedente. Il comma 14-ter posticipa dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022, l’abolizione della comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere, cosiddetto esterometro. Il comma 14-quater aggiorna e converte in euro i valori monetari – attualmente espressi in lire – che determinano l’obbligo di tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino previsti dall’articolo 1 del regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996. Il comma 14-quinquies contiene una norma di interpretazione autentica della disciplina del canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, volte a chiarire il soggetto passivo tenuto al pagamento del canone e la misura del quantum dovuto, in specifiche ipotesi.
I commi 15-bis e 15-ter recepiscono la direttiva (UE) 2021/1159 per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia da COVID-19. I commi da 15-quater a 15-sexies, intervengono sulla disciplina dell’IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell’esercizio di impresa, o considerare in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse; ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell’imposizione IVA, inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, si prevede di applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000. Si precisa, infine, che tali disposizioni rilevano ai soli fini dell’IVA. Infine il comma 15-septies apporta numerose modifiche al Testo Unico delle accise, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995) in relazione alle imposte dovute sulle bevande alcoliche e sull’alcol etilico. Tali modifiche operano dal 1° gennaio 2022. Si tratta sostanzialmente di disposizioni volte a recepire nell’ordinamento nazionale la direttiva 2020/1151/UE, che ha apportato numerose modifiche al regime delle accise sugli alcolici, con particolare riferimento alla definizione di alcol denaturato e al relativo regime di circolazione; alle definizioni di «piccoli produttori indipendenti» di prodotti alcolici soggetti ad accisa; alle modalità di determinazione dell’accisa sulla birra; alla definizione di «vino spumante» e di «altre bevande fermentate».
L’articolo 5-bis modifica la disciplina relativa trasporto degli effetti e delle masserizie sostenute in occasione dei viaggi di trasferimento da e per sedi estere del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, al fine di coprire i maggiori oneri, aumenta la base imponibile relativa all’indennità di servizio all’estero – ISE.
L’articolo 5-ter chiarisce che sui dati forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati, non si effettua il controllo formale, mentre per quelli che risultano modificati l’Agenzia delle entrate procede a effettuarlo relativamente ai documenti che ne hanno determinato la modifica.
L’articolo 5-quater modifica la disciplina delle limitazioni all’utilizzo del contante, escludendo la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, ripristinando quella dettata dal comma 3 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, pari a 3.000 euro.
L’articolo 5-quinquies prevede che si applichi anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020) la norma (di cui all’articolo 180, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34) che attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, applicando la disciplina sanzionatoria ivi prevista.
L’articolo 5-sexies destina ai bed and breakfast a gestione familiare il fondo istituito a favore delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale previsto dall’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021.
L’articolo 5-septies specifica alcune condizioni per la non imponibilità IVA dei trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché dei trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile.
L’articolo 5-octies stabilisce che l’agente della riscossione provveda al pagamento delle somme dovute, a seguito di pronuncia di condanna, esclusivamente attraverso l’accredito sul conto corrente della controparte. La norma chiarisce altresì le modalità per la richiesta del pagamento nonché i termini per la notificazione del titolo esecutivo.
L’articolo 5-novies stabilisce che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili, possano trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti di pagamento e l’importo giornaliero delle transazioni, anche tramite il sistema PagoPA, ai fini della fruizione del credito di imposta loro riconosciuto dalle norme vigenti.
L’articolo 5-decies interviene sulle agevolazioni IMU per l’abitazione principale nell’ipotesi in cui i componenti del medesimo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi. Si chiarisce che in tal caso l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili siano in comuni diversi.
L’articolo 6 sostituisce la disciplina del patent box, che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, con un’agevolazione che maggiora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Come per il previgente patent box, la nuova disciplina è rivolta ai titolari di reddito d’impresa e secondo condizioni sostanzialmente analoghe. Ai beni immateriali agevolabili si aggiungono anche i marchi d’impresa. Per accedere all’agevolazione è prevista la sola procedura di autoliquidazione del beneficio (il contribuente deve conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria idonea documentazione che ne attesti la spettanza) e, rispetto all’originario patent box, non si contempla la procedura di ruling, che esita nella sottoscrizione di un accordo con l’Agenzia delle entrate. Le norme in esame regolano, infine, il regime transitorio applicabile e le condizioni, per i potenziali beneficiari, alle quali è possibile transitare nel nuovo regime.
L’articolo 7, commi 1 e 2, rifinanzia con complessivi 100 milioni di euro per l’anno 2021, il Fondo per l’incentivazione della mobilità a basse emissioni, per la concessione sia dei contributi c.d. ecobonus, per l’acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi (per 65 milioni di euro), che dei contributi per l’acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni superiori (10 milioni di euro), nonché per gli autoveicoli commerciali o speciali (20 milioni di euro), ed usati (5 milioni di euro).
Il comma 2-bis del medesimo articolo 7 prevede che la concessione dei contributi per la riqualificazione elettrica dei veicoli avvenga secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto col Ministero dello sviluppo economico.
L’articolo 7-bis infine modifica l’articolo 10 del Codice della strada, ripristinando in larga parte il testo anteriore al decreto-legge n. 121 del 2021, in materia di massa massima consentita nei trasporti su strada, cosiddetti trasporti eccezionali.

Renata POLVERINI (FI), relatrice per la XI Commissione, per quanto attiene alle disposizioni di competenza della XI Commissione, segnala che l’articolo 8 reca disposizioni in materia di trattamenti di malattia per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori fragili. In primo luogo, la disposizione modifica l’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 ed estende al 31 dicembre 2021 l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (la cosiddetta quarantena precauzionale) e la sua esclusione dal computo del periodo di comporto. La norma, inoltre, estende alla medesima data l’equiparazione al ricovero ospedaliero delle assenze dal servizio dei lavoratori pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità, che non possono effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile. È quindi incrementato da 396 milioni di euro a 976,7 milioni di euro il limite di spesa, relativo al 2021, entro il quale sono riconosciuti, a carico dell’INPS, i trattamenti relativi alla quarantena precauzionale e al periodo di assenza dal servizio per i lavoratori fragili, con priorità agli eventi cronologicamente anteriori, non indennizzati per esaurimento delle risorse disponibili. Secondo l’interpretazione seguita dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto la disposizione dovrebbe trovare applicazione anche per gli eventi che si sono verificati nel 2020 e che erano rimasti privi delle tutele in oggetto per raggiungimento del limite relativo a tale anno. Il messaggio dell’INPS n. 4027 del 18 novembre 2021 fa, invece, riferimento alle sole domande relative a periodi ricadenti nel corso del 2021. Al riguardo, ricorda che la Commissione lavoro aveva segnalato l’urgenza di un intervento su tali tematiche, in particolare in occasione dell’espressione del parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. Infine, la norma dispone l’erogazione ai datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, esclusi i datori di lavoro domestico e dei datori non assoggettati a contribuzioni previdenziali presso l’INPS, di un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS nel periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l’anno 2021 con priorità agli eventi cronologicamente anteriori.
L’articolo 9, reintroducendo una previsione che ha avuto vigenza dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021, dispone, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità per il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di quattordici anni, alternativamente all’altro genitore, di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Tale beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori genitori di figli disabili, indipendentemente dalla loro età. Il congedo in esame è fruibile in forma oraria o giornaliera. Nei periodi di astensione dal lavoro ai lavoratori sono riconosciute un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa. Si prevede altresì la possibilità di convertire nell’astensione disciplinata ai sensi dell’articolo in esame con diritto all’indennità dei congedi eventualmente già fruiti nell’anno scolastico 2021/2022, che non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. La norma riconosce il diritto di astenersi dal lavoro, senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, ai genitori di figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni (comma 4). Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’INPS, il comma 6 introduce uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. L’indennità è altresì riconosciuta ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. I benefici previsti dall’articolo in esame sono corrisposti entro il limite di spesa di 28,7 milioni di euro per l’anno 2021. La norma, infine, reca una specifica autorizzazione di spesa di 7,6 milioni di euro per l’anno 2021, per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici in esame.
L’articolo 9-bis modifica la disciplina relativa al Fondo per i genitori lavoratori separati o divorziati non in grado, a causa della crisi economica legata alla pandemia, di adempiere al regolare versamento dell’assegno di mantenimento, introdotto dall’articolo 12-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, prevedendo parametri più precisi e requisiti più stringenti per l’accesso al beneficio.
L’articolo 10 prevede la possibilità di prorogare, per una durata complessiva di dodici mesi, il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa in amministrazione straordinaria, nel limite di 63,5 milioni di euro per l’anno 2022. La fruizione può proseguire anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario, in deroga al principio stabilito per i trattamenti suddetti concessi in relazione ai casi di amministrazione straordinaria, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022. I commi 2 e 3 dispongono, rispettivamente, l’incremento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di 212,2 milioni di euro per l’anno 2022 destinati all’integrazione del trattamento in esame e la copertura dei relativi oneri.
Sempre in materia di integrazioni salariali, l’articolo 11, al comma 1, aumenta di ulteriori tredici settimane il periodo massimo di fruizione dell’assegno ordinario e della cassa integrazione salariale in deroga nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l’anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. Per tali periodi non è dovuto il contributo addizionale. Il comma 2 aumenta di ulteriori nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 il periodo massimo di trattamento ordinario di integrazione salariale fruibile dai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l’anno 2021. Anche in questo caso, non è dovuto il contributo addizionale. Il comma 3 precisa che i trattamenti autorizzati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 sono concessi ai datori di lavoro che abbiano esaurito la fruizione dei periodi autorizzati, rispettivamente, dal decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, e dal decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021. I commi 4, 5 e 6 disciplinano le procedure per la presentazione delle domande e delle modalità di pagamento da parte dell’INPS e dei Fondi bilaterali. Ai sensi dei commi 7 e 8, ai datori di lavoro che beneficiano dei trattamenti autorizzati ai sensi dell’articolo in esame sono preclusi l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure già avviate, tranne nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. I commi da 9 a 11 recano disposizioni finanziarie. In particolare, il comma 9 dispone l’aumento di 80 milioni di euro nel 2021 del limite di spesa relativo alla concessione di trattamenti di cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 nel settore tessile; tale limite di spesa è ulteriormente incrementato per il 2021 di ulteriori 100 milioni di euro dal comma 9-bis; il comma 10, al contrario, riduce il limite di spesa relativo alla concessione, fino al 31 dicembre 2021, di ulteriori periodi di integrazione salariale straordinaria, alla luce dell’effettivo numero di domande presentate; analogamente, per le medesime ragioni, il comma 11 riduce il limite di minori entrate contributive, rispettivamente per il 2021 e il 2022, posto per i benefici contributivi inerenti all’istituto del contratto di rioccupazione. Il comma 12 reca le disposizioni di copertura.
I commi 13 e 14 dispongono il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza per l’anno 2021, per un importo di 200 milioni di euro. Come si legge nella relazione tecnica, le maggiori risorse sono destinate alla copertura delle esigenze emerse sulla base dell’attività di monitoraggio.
Il comma 15, modificando il quinto periodo del comma 1 dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 2015, differisce dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022 il limite di applicazione della previsione che, con riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro, esclude l’applicazione dei limiti di durata complessiva della missione o delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato.
I commi 16 e 17 dispongono la proroga fino al 31 dicembre 2021 dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, già beneficiari nel 2020 della stessa indennità, che abbiano cessato nel 2020 di fruire del trattamento NASpI e abbiano già richiesto l’indennità nel 2020.
L’articolo 11-bis dispone il differimento al 31 dicembre 2021 dei termini, già scaduti, per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma prevede, inoltre, che l’INPS provveda al monitoraggio degli oneri al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro nel 2021.
L’articolo 11-ter prevede la possibilità di destinare le risorse del Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive al Fondo nuove competenze, costituito presso l’ANPAL per le finalità di sostegno alla ripresa economica delle imprese nell’ambito dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale. In relazione a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, si prevede la riformulazione delle disposizioni istitutive del programma nazionale «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL).
In materia di pubblico impiego, l’articolo 12, modificando l’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, conferma l’estensione agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 la previsione che subordina il passaggio diretto del personale ad altre amministrazioni al previo assenso dell’amministrazione di appartenenza facendo comunque salva, nel rispetto della suddetta condizione, la possibilità di applicazione dell’istituto. Parimenti, si fa salva la possibilità della mobilità in ingresso da parte degli enti locali. Tali previsioni sono state introdotte al fine di meglio precisare la portata delle disposizioni introdotte in materia dal decreto-legge n. 80 del 2021. Il comma 1-bis, disponendo l’applicazione, fino al 31 dicembre 2026, del comma 5-bis dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, prevede l’obbligatorietà dei collocamenti fuori ruolo del personale dipendente da amministrazioni pubbliche presso altre amministrazioni pubbliche titolari di interventi previsti nel PNRR o nel Piano nazionale per gli investimenti complementari. Tali provvedimenti, inoltre, devono essere adottati anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai singoli ordinamenti.
L’articolo 12-bis estende alle strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, la disposizione transitoria che prevede la possibilità, già riconosciuta agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione presso le medesime strutture e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate.
L’articolo 12-ter, con una norma di interpretazione autentica dell’articolo 13 della n. 118 del 1971, chiarisce che, ai fini del cumulo tra reddito di lavoro e assegno di invalidità civile, il requisito dell’inattività lavorativa si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall’eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito previsto per il riconoscimento dell’assegno mensile. L’intervento normativo è volto a superare l’indirizzo interpretativo seguito da una pluralità di sentenze della Corte di Cassazione e recepito, da ultimo, dall’INPS, secondo il quale, ai fini del riconoscimento del trattamento in esame, l’inattività lavorativa deve essere totale.
L’articolo 12-quater autorizza l’Accademia nazionale dei Lincei a bandire, per il biennio 2022-2023, procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione di cinque unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica.
L’articolo 12-quinquies prevede la qualificazione come start-up a vocazione sociale delle imprese, residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell’inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico. La retribuzione di tali lavoratori, che non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, è costituita da una parte fissa, che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La norma prevede, inoltre, la sospensione, per il periodo della prestazione lavorativa, dell’erogazione dell’assegno o pensione di invalidità, ove percepiti. Con riferimento ai datori di lavoro, la norma dispone l’esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP degli utili di esercizio derivanti dall’attività di impresa della start-up a vocazione sociale, per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività, e la concessione di un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’articolo 13 reca disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e, in particolare, il comma 1 modifica il decreto legislativo n. 81 del 2008, in primo luogo, intervenendo sul sistema istituzionale, con le lettere a), bc) e d). Infatti, la lettera a), modificando l’articolo 7 del decreto legislativo, dispone che il comitato regionale di coordinamento si riunisca almeno due volte l’anno e possa essere convocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La lettera b) interviene sulla disciplina del Sistema informativo nazionale di prevenzione (SINP), di cui all’articolo 8 del decreto legislativo, al fine di rafforzarne il ruolo nella programmazione e nella valutazione delle attività di vigilanza e prevedendo l’obbligo per gli organi di vigilanza di alimentare un’apposita sezione dedicata alle sanzioni irrogate. Si prevede, poi, che al Sistema prendano parte anche il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’INPS e l’Ispettorato nazionale del lavoro, consentendo ulteriori integrazioni della composizione con successivi decreti. La norma, inoltre, specifica ulteriormente le competenze dell’INAIL nella gestione tecnica ed informatica del SINP e dispone che l’Istituto renda disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni e alle malattie professionali denunciati. Si precede, poi, la ridefinizione, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) e si consente alle parti sociali di consultare periodicamente tutti i flussi del Sistema informativo.
La lettera c), modificando l’articolo 13 del decreto legislativo, in materia di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, affianca alle Aziende sanitarie locali l’Ispettorato nazionale del lavoro nella funzione di vigilanza, prevedendo che ASL e INL promuovano e coordinino sul piano operativo le attività di vigilanza esercitate dai diversi organi competenti. Si prevede, inoltre, che l’Ispettorato nazionale del lavoro presenti, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, ai fini della sua successiva trasmissione alle Camere.
La lettera d), sostituendo l’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008, rispetto alla normativa previgente, in primo luogo prevede che la sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’INL abbia luogo qualora si verifichi che il 10 per cento dei lavoratori è impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero presti lavoro retribuito con ritenuta d’acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine, riducendo la precedente soglia del 20 per cento. Con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali, si richiede inoltre che l’avvio della loro attività sia oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro. Ugualmente, ai fini della sospensione, si elimina la necessità della reiterazione delle gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro quale presupposto del provvedimento di sospensione. La norma, modificando la normativa previgente, dispone, inoltre, la possibilità per l’INL di accompagnare il provvedimento di sospensione con specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Per tutto il periodo di sospensione, l’impresa non può contrattare con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti alle quali si applica il Codice dei contratti pubblici. Da ultimo, con una norma di tutela per i lavoratori, si prevede che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dagli effetti dei provvedimenti di sospensione.
I poteri relativi alla emanazione di provvedimenti di sospensione spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali per le materie di propria competenza, mentre i provvedimenti da parte del personale ispettivo dell’INL sono adottati nell’immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
La sospensione per le ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa.
Avverso i provvedimenti adottati per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
La norma conferma la competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di prevenzione degli incendi.
Si aggiornano, poi, i presupposti della revoca del provvedimento di sospensione, comprendendo la regolarizzazione dei lavoratori anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza, la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I, l’aumento dell’ammontare delle somme aggiuntive da pagare in relazione ai lavoratori impiegati irregolarmente e la rimodulazione di quelle relative alle violazioni elencate nell’Allegato I. Il Senato ha inserito tra le violazioni di cui all’Allegato I la mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto. Una parte degli introiti di tali sanzioni sono destinati ad integrare il bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro o l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.
Alla lettera dbis) il Senato ha inserito tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente quello di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza e la possibilità di stabilire l’emolumento spettante in sede di contrattazione collettiva. La lettera dter) dettaglia le competenze dei preposti a vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale. La lettera d-quater) prevede l’obbligo dei datori di lavoro appaltatori e subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
La lettera d-quinquies) prevede l’adozione da pare della Conferenza Stato-Regioni di un Accordo che accorpi e modifichi gli Accordi attuativi del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di formazione, individuando, in particolare, durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, nonché modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria. La norma prevede, inoltre, una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico dei datori di lavoro in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
In ordine alla consultazione e alla partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, la lettera e), modificando l’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dispone l’istituzione del repertorio degli organismi paritetici, che hanno il compito di fornire annualmente all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL una serie di dati, che sono utilizzati al fine di definire criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL.
La lettera e-bis) riapre i termini per la definizione delle modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità, dei criteri di riparto delle risorse tra le finalità nonché del relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e per la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo.
Le lettere e-ter) ed e-quater) modificano la disciplina sanzionatoria riguardante i datori di lavoro e i dirigenti.
La lettera e-quinquies) dispone che le norme di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, relative all’uso dei dispositivi di protezione individuali, operative fino alla adozione di un nuovo decreto che dovrà individuare i criteri per l’individuazione e l’uso dei sistemi di protezione individuale, debbano intendersi aggiornate con le edizioni delle norme UNI più recenti.
La lettera e-sexies) prevede che la notifica preliminare, trasmessa dal committente o dal responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei sia trasmessa alla cassa edile territorialmente competente per i soggetti destinatari.
Con riferimento ai cantieri temporanei o mobili, la lettera f), integrando l’articolo 99 del decreto legislativo, dispone l’istituzione presso l’INL di un’apposita banca dati delle notifiche preliminari trasmesse dal committente o dal responsabile dei lavori, ferma l’interoperabilità con le banche dati esistenti.
La lettera g), infine, sostituisce l’Allegato I, che reca l’elenco delle fattispecie di violazione rilevanti ai fini dell’adozione dei provvedimenti di sospensione nonché l’aggiornamento delle somme aggiuntive da corrispondere.
Il comma 1-bis interviene in ordine alla destinazione delle somme derivanti dall’attività di vigilanza e contrasto del lavoro irregolare.
In relazione alle nuove competenze in materia di programmazione dell’attività di vigilanza, di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo in esame, il comma 2 autorizza l’INL a bandire una procedura concorsuale e ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità. Contestualmente, i commi 3, 4 e 5 autorizzano l’Arma dei carabinieri ad assumere 90 unità di personale destinate ad aumentare il contingente per la tutela del lavoro.
Il comma 6 reca le disposizioni di copertura degli oneri recati dall’articolo in esame.
Anche l’articolo 13-bis integra il decreto legislativo n. 81 del 2008, prevedendo una specifica disciplina per le istituzioni scolastiche. In particolare, si segnala l’esclusione dei dirigenti di tali istituzioni da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Si prevede, inoltre, l’obbligo delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione dell’immobile di provvedere agli interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e agli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi di tali istituzioni. I dirigenti, qualora rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Si prevede, poi, la competenza esclusiva delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli immobili sedi di istituzioni scolastiche alla valutazione dei rischi strutturali degli edifici e all’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione. Si segnala che su tali tematiche, nel corso della XVII legislatura, le Commissioni riunite VII e XI, a conclusione di un approfondito ciclo di audizioni, avevano predisposto un testo unificato (C. 3830 e C. 3963), il cui esame non è stato concluso a causa della fine della legislatura e i cui contenuti sono in parte ripresi nel testo in esame.
L’articolo 14, al comma 1, dispone l’erogazione, a decorrere dal 2021, di un contributo finanziario addizionale a favore della Repubblica di San Marino per garantire la continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A. Il comma 2 reca un’autorizzazione di spesa per fare fronte agli adempimenti della presidenza italiana del Consiglio d’Europa nel 2021-2022. Il comma 3 reca la copertura finanziaria dei precedenti commi 1 e 2.
Rilevo che il comma 4 dell’articolo 14 pone in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente e dispone la conseguente autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro nel 2021. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è volta a concludere la procedura di liquidazione coatta dell’Istituto, a seguito della quale i dipendenti sono transitati nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche, senza ancora avere percepito il trattamento di fine rapporto loro dovuto. Pertanto, l’autorizzazione di spesa è destinata, prioritariamente, a soddisfare i creditori privilegiati, in particolare quelli che vantano crediti di lavoro.
Il comma 5, integrando il decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell’ordinamento militare, modifica la disciplina dell’assistenza spirituale nelle Forze armate, introdotta dalla legge n. 70 del 2021, intervenendo sulla disciplina delle promozioni, delle immissioni in ruolo e degli avanzamenti dei cappellani militari.
Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2021 del termine di esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono il possesso del green pass, con riferimento ai soggetti in possesso dell’analogo documento rilasciato dalle autorità competenti della Repubblica di San Marino. L’esenzione è riconosciuta nelle more dell’adozione della circolare del Ministero della salute che definisca, per i soggetti in esame, le modalità di vaccinazione contro il COVID-19, in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA).
L’articolo 15 reca, ai commi 1 e 2, la proroga dell’operazione «Strade sicure» e della conseguente integrazione delle unità di personale militare coinvolte. Con riferimento allo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, tenutosi a Roma il 30 e il 31 ottobre, i commi 3 e 4 aumentano il contingente di personale delle Forze armate destinato al potenziamento dei dispositivi di sicurezza e il comma 5 autorizza l’impiego di assetti aeronavali della Difesa per assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea. Il comma 6 reca la copertura finanziaria degli oneri dell’articolo in esame.
L’articolo 15-bis prevede la possibilità per gli enti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza obbligatoria di adottare iniziative assistenziali in favore dei propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai ministri competenti, nel rispetto dell’equilibrio tecnico finanziario.
L’articolo 16, ai commi 1, 2 e 3, dispone l’incremento dei finanziamenti per il 2021 destinati, rispettivamente, al Gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale, a Ferrovie dello Stato italiane Spa e al Corpo delle capitanerie di porto. Il comma 3-bis prevede la possibilità per le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, di utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari banditi anche da altre pubbliche amministrazioni mediante scorrimento.
I commi 4, 5 e 6 attribuiscono alle regioni a statuto speciale Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, per il 2021, la somma complessiva di 200 milioni di euro, somma già stanziata dalla legge di bilancio 2021 con la finalità di procedere alla revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e suddette regioni. Il comma 7 attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente 90 e 100 milioni di euro per l’anno 2021, a titolo di liquidazione in via definitiva delle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022. Il comma 8 subordina l’attribuzione delle suddette risorse alla effettiva sottoscrizione di accordi bilaterali tra il Governo e ciascuna autonomia. Il comma 8-bis attribuisce ai comuni della Regione siciliana un contributo nel limite massimo di 150 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, la cui disciplina è dettata dai successivi commi 8-ter e 8-quater. Il comma 8-quinquies riconosce un contributo di 150 milioni di euro per l’anno 2021 ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana che presentino particolari condizioni di disavanzo. Il comma 8-septies prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, da destinare a Regioni e province autonome quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all’emergenza rappresentate da tali enti nell’anno in corso. Il comma 8-octies reca una disposizione di interpretazione autentica delle norme dell’articolo 29 del decreto-legge n. 73, del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, relative ai contributi per la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, mentre il comma 8-novies introduce disposizioni finanziarie e contabili riguardanti l’erogazione dei servizi assistenziali da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 9 dispone l’aumento delle risorse disponibili 2021 per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale. Il comma 10 dispone l’assegnazione di un contributo ai comuni interessati dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, che dispongono l’obbligo di restituzione a tali enti di somme corrispondenti a riduzioni illegittimamente operate a valere sulle risorse assegnate a titolo di Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l’anno 2015. Il comma 10-bis reca disposizioni relative all’utilizzo da parte dei comuni di frontiera per gli anni 2020 e 2021 delle somme loro spettanti a titolo di compensazione finanziaria, consentendone l’utilizzo, nel limite massimo del 50 per cento di ciascuna annualità, anche per spese di parte corrente. I commi 11 e 11-bis, infine, recano la copertura finanziaria degli oneri dell’articolo in esame.
L’articolo 16-bis reca, ai commi da 1 a 6, disposizioni finalizzate alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime amministrazioni. Tali disposizioni sono volte ad agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e razionalizzare gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato. A tale fine si prevede la convocazione, da parte dell’Agenzia del demanio, di una conferenza di servizi per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo da parte degli organi preposti e l’approvazione da parte dell’Agenzia stessa. L’Agenzia può inoltre procedere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei relativi lavori, attraverso il cosiddetto appalto integrato, anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Allo scopo di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, il comma 7 dispone l’incremento del 50 per cento del valore iniziale degli importi e dei quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione, i cui termini di durata contrattuale non siano ancora spirati, realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, PC e licenze software. Da ultimo si inserisce l’Agenzia del demanio nell’elenco delle stazioni appaltanti e si prevede che essa possa operare utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici.
Con riferimento al Corpo della Guardia di finanza, l’articolo 16-ter stabilisce che i proventi delle ritenute a favore del «fondo massa» destinato al pagamento della specifica indennità agli ufficiali di tale Corpo, siano impiegati, per la parte eccedente, in acquisti di titoli del debito pubblico od in altri investimenti; l’articolo 16-quater – con una norma che si applica fino al termine dell’anno 2030 – consente agli esperti trasferiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di assumere più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni, di essere reimpiegati nel territorio nazionale al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all’estero o di essere trasferiti presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni. Il servizio prestato dagli ufficiali della Guardia di finanza negli incarichi in esame è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell’avanzamento al grado superiore.
L’articolo 16-quinquies dispone l’istituzione presso l’INAIL dell’Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, rinviando a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, l’individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione.
L’articolo 16-sexies dispone la disapplicazione della riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e degli enti nazionali di previdenza e assistenza stipulati dalla data di entrata in vigore delle disposizioni e fino al 31 dicembre 2023, in presenza delle condizioni espressamente indicate dalla norma. La norma, inoltre, prevede che, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente. Si ricorda che tale società, interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ha per oggetto principale l’acquisto e la gestione con finalità di realizzo, secondo criteri di economicità, di crediti e rapporti originati da banche, da società appartenenti a gruppi bancari e da intermediari finanziari anche se non appartenenti a un gruppo bancario.
L’articolo 16-septies introduce misure per il risanamento del Servizio sanitario della Regione Calabria. In particolare, il comma 1 autorizza l’Agenas ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Tale personale, come disposto dal comma 2, lettera a), è assegnato, fino al 31 dicembre 2024, a supporto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. Il comma 2, lettera b), autorizza ciascuno degli enti del servizio sanitario della medesima regione ad assumere con contratto di lavoro subordinato a termine, di durata non superiore a trentasei mesi, un contingente fino a cinque unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria D, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso. Il comma 2, lettera c), prevede la collaborazione della Guardia di finanza, fino al 31 dicembre 2024, con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso relativo al pagamento delle fatture. Il comma 2, lettera d), autorizza la regione a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a trentasei mesi, una unità dirigenziale e di quattro unità di personale non dirigenziali da inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva pubblica, al fine di garantire la piena operatività della Gestione sanitaria accentrata del relativo Servizio sanitario regionale. Il comma 2, lettera e), introduce disposizioni contabili riguardanti il computo delle somme relative alla mobilità sanitaria interregionale. Il comma 2, lettera f), autorizza, nell’ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il comma 2, lettera g) esclude fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di azioni esecutive nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria. Sulla base del comma 3, le disposizioni introdotte dall’articolo in esame continuano ad applicarsi anche qualora, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria.
L’articolo 16-octies reca norme finalizzate ad assicurare l’avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei territori delle città di Bergamo e Brescia, in considerazione dell’attribuzione del titolo di Capitale della cultura italiana per l’anno 2023.
All’articolo 17, che reca le disposizioni finanziarie e di copertura del decreto-legge, si segnalano, in particolare, il comma 1, che incrementa di 6 miliardi di euro annui, a decorrere dal 2022, il Fondo per l’assegno universale e servizi alla famiglia, contestualmente riducendo il Fondo per l’attuazione della delega fiscale, e il comma 2, che incrementa per il 2021 il fondo istituito per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
L’articolo 18, infine, disciplina l’entrata in vigore del decreto-legge.

Marco OSNATO (FDI), intervenendo da remoto, prende atto con rammarico della rassegnazione manifestata dai colleghi nel non voler nemmeno affrontare l’esame del provvedimento assegnato alle Commissioni, ciò che testimonia l’imbarazzante sudditanza delle forze di maggioranza nei confronti del Governo in carica.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), intervenendo da remoto, coglie l’occasione rappresentata dalla presenza dei componenti di due Commissioni parlamentari per segnalare che lo scorso 9 settembre è stato approvato in Assemblea, all’unanimità, un ordine del giorno riguardante la riapertura della rottamazione-ter e la rottamazione-quater. Sebbene sia conscio del fatto che gli ordini del giorno, che pure dovrebbero impegnare il Governo, raramente producono risultati concreti, intende richiamare l’attenzione dei colleghi sull’esigenza di impegnarsi su una questione di estrema importanza per tanti cittadini, soprattutto in una situazione di grave difficoltà quale è quella attuale. Rammenta gli ottimi risultati sinora ottenuti dalle misure in questione, introdotte su forte impulso del gruppo della Lega e del Vice Ministro Massimo Garavaglia all’epoca del Governo Conte I, evidenziando come il decreto-legge fiscale in esame si limiti invece a prorogare di nove giorni, sino al 9 dicembre 2021, le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio delle cartelle, con una misura che, per la sua limitatezza, non può certo considerarsi di buon senso, né a favore dei contribuenti.
Informa infine che il suo gruppo ha depositato sul punto alcune proposte emendative al disegno di legge di bilancio per l’anno 2022 ed auspica che i colleghi vogliano adoperarsi per l’attuazione dell’ordine del giorno, ritenendo che intervenire rappresenti un vero e proprio obbligo morale.

Lucia ALBANO (FDI) condivide quanto testé segnalato dal collega Gusmeroli, ricordando che l’ordine del giorno in questione era stato proposto proprio dal gruppo di Fratelli d’Italia al fine di affrontare il problema assai sentito della liquidità delle imprese. Deve purtroppo rilevare come nel decreto-legge in esame non solamente non vi è una significativa proroga dei termini di notifica delle cartelle esattoriali, ma anzi si limita fortemente la possibilità di impugnare estratti di ruolo e cartelle di pagamento, con una misura che indebolisce i contribuenti e che sta mettendo in allarme il mondo delle imprese e dei professionisti. Preannuncia da parte del suo gruppo la presentazione di una proposta emendativa per rivedere una misura che giudica illegittima.

Marco OSNATO (FDI), intervenendo da remoto, prende atto del fatto che il collega Gusmeroli è spesso fonte di ottime idee, purtroppo regolarmente affossate dall’azione del Governo. Ricorda bene l’ordine del giorno presentato dal suo gruppo lo scorso 9 settembre e condiviso da tutti i gruppi parlamentari, che pure è rimasto lettera morta. Si deve allora prendere atto del fatto che il Parlamento non ha più alcun ruolo, se il Governo si può permettere di non dare seguito ad una indicazione così chiara e unanime. Si tratta di una vicenda mortificante, così come mortificante appare lo sterile rituale che la maggioranza si appresta a compiere nelle Commissioni Finanze e Lavoro, ratificando un decreto-legge in materia fiscale senza neppure averlo esaminato.

Luigi MARATTINpresidente, non può che ribadire, come già fatto in precedenti occasioni, che il sistema del bicameralismo perfetto non funziona più e necessità di una profonda revisione, sulla quale invita tutte forze politiche ad impegnarsi. Nel frattempo, nel rispetto della Costituzione e dei regolamenti parlamentari, le Commissioni sono chiamate a concludere l’esame del provvedimento in tempo utile per la sua discussione da parte dell’Assemblea.

Marco OSNATO (FDI), intervenendo da remoto, osserva che il Presidente avrebbe ragione se solo l’Esecutivo in carica avesse una legittimazione popolare, espressa attraverso libere elezioni, che invece non possiede affatto. Il Governo determina delle scelte che non sono espressione della volontà dei cittadini e che la maggioranza a sua volta impone in Parlamento, calpestando così la democrazia.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA precisa, con riferimento ai temi del posticipo e differimento dei debiti in essere, che il Governo nel decreto-legge in esame ha inteso dare seguito, traducendole in disposizioni, alle risoluzioni in materia di riscossione approvate dalle Commissioni Finanze della Camera e Finanze e Tesoro del Senato, lo scorso mese di ottobre.
In particolare, nei primi articoli del provvedimento, si è ripreso il termine di 150 giorni, poi ampliato dal Senato a 180, per il pagamento delle cartelle, si è prevista una remissione in termini e un posticipo dei pagamenti della rottamazione-ter e si è anche intervenuti per la rateizzazione di altri debiti in essere. Il vincolo che si è avuto nel definire i diversi interventi è costituito dal fatto che il decreto fiscale, per sua natura, ricorre alle risorse dell’anno 2021. Perciò anche lo slittamento dei termini della rottamazione-ter di soli 9 giorni, richiamato criticamente nel corso del dibattito, come è certo comprensibile, rappresenta il massimo che è stato possibile ottenere rispetto alle limitate risorse a disposizione.
Segnala, in ogni caso, come proprio su questi temi la discussione sia aperta in sede di esame del disegno di legge di bilancio per il 2022.

Luigi MARATTINpresidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 dicembre 2021. — Presidenza del presidente della VI Commissione Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l’economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 16.35.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
C. 3395 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell’esame e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Luigi MARATTINpresidente, avverte che sono state presentate 87 proposte emendative riferite al decreto-legge in esame, che saranno allegate al resoconto della seduta odierna.
In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell’articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all’esame della Camera.
Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall’articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all’oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull’istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall’intervento normativo.
La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle recenti sentenze della Corte Costituzionale e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.
In tale contesto ricorda in particolare che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che «l’inserimento di norme eterogenee rispetto all’oggetto o alla finalità del decreto-legge, determina la violazione dell’articolo 77, secondo comma, Cost.».
Alla luce di tali criteri, sono state considerate inammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto attinenti a materie non oggetto in alcun modo dell’intervento legislativo:

Osnato 7.03, che estende l’ambito applicativo del contributo, riconosciuto dal decreto-legge n. 121 del 2021, a titolo di rimborso delle spese per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto;

Frassinetti 13.10, che introduce specifiche indennità in favore del personale scolastico che svolge l’attività lavorativa in presenza;

Bucalo 13.9, che prevede per tutto il personale scolastico che svolge l’attività lavorativa in presenza, l’effettuazione periodica di tamponi antigenici rapidi;

Albano 13.8, che consente ai dirigenti scolastici di derogare transitoriamente, in aree interessate da eventi sismici, al numero minimo e massimo di alunni per classe attualmente previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, al fine di garantire l’attività didattica in presenza;

Bucalo 13.6, che prevede la revisione dei parametri per la definizione del rapporto tra alunni e docenti e personale ATA;

Frassinetti 13.7, che definisce i parametri per la trasformazione, per due anni scolastici consecutivi, dei posti di sostegno in organico di diritto;

Osnato 13.02, che dispone che il rilascio della certificazione verde COVID-19 sia in ogni caso previsto a seguito di tampone rapido anche salivare effettuato in forma gratuita;

Osnato 13.03, che reca i principi fondamentali della disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro;

Osnato 13.04, che disciplina l’assegnazione a istituzioni scolastiche statali e paritarie di risorse da destinare al miglioramento della qualità dell’aria nelle aule scolastiche.

Rileva che vi sono solo nove proposte emendative inammissibili sul totale di quelle presentate e che la Presidenza delle Commissioni riunite, nel giudizio espresso, ha tenuto in considerazione le complessive finalità del provvedimento, anche al fine di consentire un ampio dibattito.
Avverte che eventuali richieste di riesame delle valutazioni di ammissibilità dovranno pervenire alla Presidenza delle Commissioni riunite entro le ore 10 di giovedì 9 dicembre 2021.
Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame alla seduta già convocata per la giornata di giovedì 9 dicembre prossimo.

La seduta termina alle 16.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 9 dicembre 2021.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della presidente della XI Commissione Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare.
C. 1063 Ungaro e C. 2202 De Lorenzo.
(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l’esame delle proposte di legge in oggetto.

Massimo UNGARO (IV), relatore per la XI Commissione, sottolinea preliminarmente che le proposte di legge sono volte a fornire un quadro di riferimento generale per i tirocini curriculari, dato l’attuale vuoto normativo, che ha permesso che di tale istituto si abusasse per finalità estranee alla formazione dei giovani. Rileva che si tratta di uno strumento estremamente utile, che avvicina i giovani ai percorsi di orientamento, preliminari e propedeutici all’accesso al mercato del lavoro. Sottolinea, quindi, la necessità di eliminare qualsiasi spazio per utilizzi impropri di tali percorsi formativi, che vedono i giovani impegnati, per esempio, in mansioni inutili o ripetitive, senza l’affiancamento del tutor, e usati come manodopera a basso costo.

Manuel TUZI (M5S) relatore per la VII Commissione, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per una completa ricostruzione del quadro della normativa che allo stato disciplina la materia e per una più analitica descrizione dei contenuti delle proposte di legge, in questa sede ricorda che le disposizioni normative alle quali attualmente si fa riferimento per i tirocini curricolari sono costituite in primo luogo dall’articolo 18 della legge n. 196 del 1997, che, tuttavia, ha previsto tirocini pratici e stage a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico, senza usare le locuzioni «curricolare» ed «extracurricolare», e dal regolamento conseguentemente emanato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 142 del 1998. A loro volta, le istituzioni formative possono emanare regolamenti per disciplinarne l’attivazione e il funzionamento. Per quanto qui più interessa, il citato articolo 18 della legge n. 196 del 1997 ha previsto che le iniziative possono essere promosse, fra gli altri, da università, istituzioni scolastiche, statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, centri pubblici di formazione o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione per le attività di formazione professionale. Le iniziative, che potranno realizzarsi presso datori pubblici o privati, devono realizzarsi nell’ambito di progetti di orientamento e di formazione e deve essere garantito un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività. I rapporti, che non costituiscono rapporti di lavoro, possono avere una durata non superiore a 12 mesi, ovvero 24 mesi in caso di soggetti con disabilità e, in relazione alle attività svolte, danno titolo al riconoscimento di crediti formativi. La disciplina di maggior dettaglio è riportata nel decreto interministeriale n. 142 del 1998, che, tra l’altro, indica i limiti per il numero di tirocinanti che possono essere ospitati, che è pari a uno nelle aziende con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, a due contemporaneamente per le aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove e al 10 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato per le aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato. Quanto alla durata, si prevede che i tirocini formativi e di orientamento abbiano le seguenti durate massime: 4 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria; 6 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti degli istituti professionali, di corsi di formazione professionale, o studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei 18 mesi successivi al completamento della formazione; 12 mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, nonché scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi; 12 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate; 24 mesi nel caso di soggetti portatori di handicap. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati per ciascuna tipologia.
In questo contesto con circolare n. 24 del 12 settembre 2011 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, confermando il proprio indirizzo già espresso nel 2007, ha precisato che per tirocini curriculari devono intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. In particolare, sono identificati come tirocini curricolari quelli promossi da una università e istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, da una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, da un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la regione o la provincia. Tali tirocini devono avere come destinatari studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso e devono svolgersi all’interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.

Massimo UNGARO (IV), relatore per la XI Commissione, entrando nel merito, rileva che la proposta C. 1063 a sua prima firma, all’articolo 1 reca le disposizioni generali applicabili ai tirocini curriculari.
In primo luogo, la norma identifica come soggetti promotori di tali tirocini, finalizzati all’orientamento e alla formazione professionale, le università o gli istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, le istituzioni scolastiche che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e i centri di formazione professionale post-diploma o post-universitario operanti in regime di convenzione con la regione o con la provincia competenti per territorio. Tali soggetti possono promuovere l’attivazione di tirocini, in favore degli studenti, da svolgere presso i soggetti ospitanti, individuati in aziende, enti della pubblica amministrazione, studi professionali, fondazioni o associazioni ovvero altri datori di lavoro con personalità giuridica. Il tirocinio deve essere svolto durante il periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi, e deve riguardare studenti maggiorenni e studenti universitari, compresi gli studenti iscritti a master universitari o a corsi di dottorato nonché gli studenti di istituti professionali e di corsi di formazione post-diploma iscritti al corso di studi e di formazione nel cui ambito il tirocinio è attivato. Il comma 3 dispone in ordine agli obblighi del soggetto ospitante, del tirocinante e del soggetto promotore. Il primo deve assegnare al tirocinante mansioni coerenti con le finalità di orientamento e di formazione indicate nel piano formativo individuale, in affiancamento a un lavoratore qualificato o specializzato, al quale è attribuita la funzione di tutor; il tirocinante deve svolgere i compiti a lui assegnati secondo le direttive ricevute e con la diligenza esigibile; infine, sul soggetto promotore grava l’obbligo assicurativo, salvo che se ne faccia carico il soggetto ospitante. La norma prevede, inoltre, la corresponsione al tirocinante di un’indennità, il cui dettaglio è rinviato al successivo articolo 4.
L’articolo 2 prevede l’avvio dei tirocini curriculari sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, a cui è allegato il piano formativo. Le convenzioni hanno una durata massima non superiore a 36 mesi e contengono – oltre all’indicazione della propria durata e decorrenza – indicazioni relative a obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante, modalità di attivazione dei tirocini, valutazione e attestazione degli apprendimenti, monitoraggio. La norma prevede, inoltre, la collaborazione tra tutor del soggetto promotore e tutor del soggetto ospitante, i cui requisiti sono analiticamente dettagliati. La norma vieta espressamente l’impegno dei tirocinanti in sostituzione di lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti, per giustificato motivo oggettivo o nell’ambito di licenziamenti collettivi, oppure qualora siano in atto procedure di cassa integrazione guadagni o di mobilità. Ugualmente, i tirocinanti non possono essere utilizzati in ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante, in sostituzione di lavoratori subordinati nei periodi di maggiore attività produttiva oppure di sospensione o di riduzione dell’attività produttiva o di personale assente per malattia, maternità, ferie o sciopero.
Come disposto dall’articolo 3, la durata del tirocinio curriculare non può essere superiore a tre mesi, per un totale di 480 ore, quando ha per oggetto mansioni prevalentemente manuali o meramente esecutive, oppure ripetitive e a basso contenuto intellettuale, o a sei mesi, per un totale di 960 ore, quando ha per oggetto mansioni di concetto. Il tirocinio curricolare può essere oggetto di rinnovo o di proroga unicamente nel rispetto dei suddetti limiti di durata.
Un’ulteriore fattispecie per la quale è prevista una durata massima è costituita dal tirocinio curricolare istituito in favore di uno studente affetto da una menomazione fisica, psichica o sensoriale, oppure in condizioni sociali disagiate, assistito da un centro di riabilitazione per disabili o di assistenza sociale. In tale caso, la durata massima, comprese eventuali proroghe, è stabilita in 12 mesi, per un totale di 1.920 ore, a fronte dei 24 mesi allo stato previsti dal decreto interministeriale n. 142 del 1998.
L’impegno orario settimanale deve essere indicato nel piano formativo individuale e coincide di norma con l’orario di lavoro a tempo pieno, ma può essere concordato un tirocinio curricolare a tempo parziale per un numero di ore settimanali inferiore, in ogni caso pari almeno a 20 ore. L’importo dell’indennità è parametrato all’orario svolto.
La norma vieta al soggetto ospitante di chiedere al tirocinante di recuperare le assenze, di giustificare le malattie, nonché di negare il permesso di assentarsi per assolvere a impegni relativi al suo corso di studi.
Segnala che il tirocinio curricolare non può essere svolto, neanche parzialmente, nelle ore notturne o nei giorni festivi e può essere interrotto per l’avvio contestuale del tirocinio extra-curriculare nel caso di conseguimento del titolo di studio.
In relazione all’indennità da corrispondere obbligatoriamente ai tirocinanti, l’articolo 4 prevede un importo lordo mensile minimo pari a 350 euro, adeguato ogni tre anni in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’Istituto nazionale di statistica e considerato, ai fini fiscali, reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente. L’indennità, la cui fruizione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione, non è dovuta per la partecipazione a tirocini curricolari di durata uguale o inferiore a un mese, per un totale di 160 ore. Tuttavia, nel caso di proroga di un tirocinio curricolare con durata iniziale inferiore a 160 ore, l’indennità spetta al tirocinante per tutte le ore svolte. L’onere della corresponsione dell’indennità può essere assunto, in tutto o in parte, anche da un soggetto terzo. La norma prevede, inoltre, la possibilità di parametrare l’importo dell’indennità mensile alle ore di tirocinio effettivamente svolte, stabilendo che, nel caso in cui la partecipazione del tirocinante al tirocinio curricolare sia inferiore all’80 per delle ore mensili previste, sia possibile una riduzione proporzionale dell’importo dell’indennità, fermo restando l’importo minimo di 175 euro mensili. Qualora l’impegno orario previsto nel piano formativo individuale sia inferiore a 30 ore settimanali, l’importo minimo dell’indennità mensile è pari a 260 euro. Si prevede, anche, la sospensione dell’indennità durante i periodi di non effettuazione del tirocinio curricolare a causa di maternità, malattia o infortunio.
L’articolo 5 introduce i parametri per la determinazione del numero massimo di tirocini attivabili da parte del soggetto ospitante. In particolare, il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini, curricolari ed extracurricolari, secondo i seguenti limiti: i soggetti ospitanti senza dipendenti o con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato possono attivare un tirocinio; i soggetti ospitanti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato compreso tra 6 e 20 possono ospitare non più di due tirocinanti, mentre i soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato possono ospitare un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10 per cento del numero complessivo di dipendenti.
L’articolo 6 prevede la comunicazione obbligatoria al Servizio competente del Centro per l’impiego, da parte del soggetto ospitante, dei tirocini curricolari con durata uguale o superiore a 160 ore. Si prevede, altresì, che i tirocinanti siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile verso terzi mediante la stipulazione di una polizza con una compagnia assicuratrice.
L’articolo 7, con una disposizione da aggiornare in ragione della nuova articolazione del Governo, prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provveda a monitorare lo svolgimento dei tirocini curricolari, mentre l’articolo 8 dispone in materia di vigilanza, di controllo e di sanzioni. In tale ambito si segnala la disposizione secondo cui il tirocinio curricolare protratto oltre i termini di legge è considerato contratto di apprendistato, mentre il tirocinio curricolare istituito senza la nomina e l’assistenza effettiva del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante è considerato lavoro subordinato. L’articolo 9, infine, reca le disposizioni finali e di coordinamento, prevedendo, in particolare, l’abrogazione del regolamento di cui al decreto interministeriale n. 142 del 1998.
Analogamente a quanto previsto dall’articolo 6 della proposta di legge C. 1063, la proposta di legge C. 2202 De Lorenzo prevede, all’articolo 1, l’estensione ai tirocini curriculari della disciplina delle comunicazioni obbligatorie a carico dei datori di lavoro, già prevista per i tirocini extra curriculari. La comunicazione deve indicare, tra l’altro, l’importo dell’indennità mensile di partecipazione, per tutta la durata del tirocinio curriculare.
L’articolo 2 dispone l’obbligo di un atto scritto per le eventuali proroghe del tirocinio curriculare, che devono essere motivate e, in ogni caso, non possano protrarsi per più di tre mesi.
In conclusione, ricorda che molte forze politiche si sono più volte pronunciate sulla necessità di stroncare il fenomeno dell’abuso del ricorso agli stage e ritiene che questa sia l’occasione giusta per rimettere l’Italia al passo con le più avanzate economie europee, con soluzioni che non gravano sulla finanza pubblica.

Romina MURA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente della XI Commissione Romina MURA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
C. 3395 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).

Le Commissioni riunite riprendono l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana del 7 dicembre 2021.

Romina MURApresidente, fa presente che sono pervenute tre richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità comunicate nella seduta dello scorso 6 dicembre. Al riguardo, la Presidenza ritiene di dover confermare le valutazioni già espresse, considerando che le proposte emendative Albano 13.8, Bucalo 13.9 e Osnato 13.04 non possono considerarsi strettamente attinenti alle materie oggetto del decreto-legge in esame.
Ricorda che l’Assemblea esaminerà il provvedimento a decorrere dal prossimo lunedì 13 dicembre 2021 e che nella seduta odierna le Commissioni, pertanto, procederanno all’esame delle proposte emendative presentate.
Chiede, quindi, all’onorevole Baratto, relatore per la VI Commissione, di esprimere i pareri di competenza sulle proposte emendative presentate.

Raffaele BARATTO (CI), relatore per la VI Commissione, anche a nome della collega Polverini, relatrice per la XI Commissione, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello del relatore.

Romina MURA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che le Commissioni passeranno alla votazione delle proposte emendative, a partire da quelle presentate all’articolo 1 del decreto-legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Osnato 1.1 e 1.2, Bellucci 1.3, Lucaselli 1.5, Giovanni Russo 1.7, Albano 1.6 e Butti 1.4, nonché gli articoli aggiuntivi Mollicone 1.02, 1.01, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09 e 1.010.

Le Commissioni respingono, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Lucaselli 2.1 e Giovanni Russo 2.2, l’articolo aggiuntivo Lucaselli 2.01, nonché gli emendamenti Albano 3.3 e Osnato 3.1 e 3.2.

Lucia ALBANO (FdI) raccomanda l’approvazione dell’emendamento a sua prima firma 3-bis.1, identico all’emendamento Corda 3-bis.2, con il quale si chiede la soppressione dell’articolo 3-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato della Repubblica.
Ricorda che il citato articolo 3-bis dispone l’inammissibilità dell’impugnazione degli estratti di ruolo e che attualmente circa il 40 per cento del contenzioso con l’Agenzia delle entrate viene avviato tramite questo tipo di impugnazione. Sottolinea pertanto come il divieto introdotto comprima i diritti dei contribuenti, considerati colpevoli dal Fisco sino a prova contraria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Albano 3-bis.1 e Corda 3-bis.2, l’articolo aggiuntivo Corda 3-quater.01, nonché l’emendamento Osnato 5.2.

Lucia ALBANO (FdI), in relazione all’emendamento a sua prima firma 5.7, chiarisce che si intende concedere una sanatoria nei confronti dei soggetti che hanno indebitamente fruito dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Si tratta infatti di un periodo di imposta anteriore all’interpretazione autentica di cui all’articolo 1, comma 72, della legge n. 145 del 2018.
Raccomanda quindi l’approvazione dell’emendamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Albano 5.7, Mollicone 5.8, Osnato 5.4, 5.3 e 5.5, nonché Zucconi 5.9, 5.10 e 5.11.

Walter RIZZETTO (FdI) chiede l’accantonamento del suo emendamento 5.1, volto a sopprimere le disposizioni in materia di regime IVA delle associazioni. Sottolinea come si tratti di un arretramento rispetto alla disciplina introdotta con la legge di bilancio 2021, che il Governo ha introdotto nel decreto-legge in esame per evitare l’apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, ma che danneggerebbe enormemente soprattutto gli enti del Terzo settore. Questi, pur non generando utili, saranno costretti a sobbarcarsi ulteriori costi, anche burocratici, nonostante il meritevole lavoro che hanno svolto durante la pandemia e che continuano a svolgere, sopperendo alle mancanze dello Stato. Sottolinea che sulla necessità di evitare di applicare il regime dell’IVA a tali associazioni si sono espressi sia rappresentanti del Governo, da ultima la Ministra Stefani, sia rappresentanti delle forze della maggioranza. Il suo emendamento rappresenta, dunque, l’occasione di dare un segnale di buon senso al Paese e ritiene che su di esso possano convergere tutti i gruppi, anche facendolo proprio.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) evidenzia come anche il gruppo del Partito Democratico sia consapevole dell’esigenza di superare le disposizioni dei commi da 15-bis a 15-sexies dell’articolo 5. Sottolinea, tuttavia, come sia allo stato impossibile approvare emendamenti al decreto-legge, in quanto un nuovo esame da parte del Senato della Repubblica metterebbe a rischio la conversione di un provvedimento, che contiene importanti misure relative all’anno 2021 che devono assolutamente essere approvate entro la fine dell’anno.
Preannuncia poi l’intenzione del proprio gruppo di presentare un ordine del giorno in proposito e auspica che la questione venga risolta in tempi brevi o mediante un intervento sul disegno di legge di bilancio per il 2022, in corso di esame presso il Senato, o in un altro provvedimento di prossima approvazione.

Il sottosegretario Federico FRENI sottolinea che la contrarietà espressa dal Governo sull’emendamento Rizzetto 5.1 non riguarda il merito della proposta, che anzi è oggetto di riflessione, ma la necessità di non compromettere la conversione del decreto-legge, prossimo alla scadenza. Assicura l’impegno del Governo a trovare una soluzione ragionevole nel primo provvedimento utile, a partire dal disegno di legge di bilancio, attualmente all’esame del Senato.

Raffaele BARATTO (CI), relatore per la VI Commissione, pur concordando sulla considerevole rilevanza della questione affrontata dall’emendamento Rizzetto 5.1 e sull’assoluta necessità di un intervento, conferma il parere contrario dei relatori sulla proposta emendativa e si dichiara contrario al suo accantonamento.

Walter RIZZETTO (FdI), pur comprendendo le motivazioni addotte dal sottosegretario e dai colleghi, ritiene che sia giunta l’ora di cambiare l’attuale modus operandi, in base al quale il Governo spoglia sistematicamente il Parlamento del suo ruolo di legislatore, attraverso la posizione della questione di fiducia su tutti i suoi provvedimenti. Evidenzia, altresì, che su proposte di buon senso come quella in discussione, il Governo, per avere l’ultima parola, preferisce rinviare a provvedimenti successivi. Ritiene sconfortante, infine, constatare che anche i suoi colleghi, fuori dai Palazzi, manifestano opinioni diverse da quelle che esprimono, attraverso i loro voti, all’interno delle Camere.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), a nome del gruppo Movimento 5 Stelle, esprime soddisfazione per l’impegno assunto dal Governo di trovare una soluzione al problema affrontato dell’emendamento Rizzetto 5.1.
Ritiene che l’imminente scadenza del decreto-legge in esame renda impossibile provvedere immediatamente, ma si ritiene sicuro che il Governo introdurrà una disposizione specifica nel primo provvedimento utile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni respingono l’emendamento Rizzetto 5.1.

Flora FRATE (Misto), intervenendo sull’emendamento Martino 5.12, si associa alle considerazioni dei colleghi e ritiene che l’assoggettamento al regime dell’IVA sia insostenibile per gli enti del Terzo settore.
L’eliminazione di tale previsione risponderebbe anche a ragioni di coerenza, in quanto il PNRR valorizza le associazioni del Terzo settore e del volontariato e sarebbe assurdo ostacolarne l’azione con disposizioni come quella all’esame.
Invita, pertanto, a trovare soluzioni alternative, ugualmente utili a ridurre l’evasione dell’IVA, e ricorda che sostenere gli enti del Terzo settore significa sostenere i giovani, l’inclusione sociale e la cultura.

Paolo ZANGRILLO (FI), dopo averlo scritto, ritira l’emendamento Martino 5.12, che affronta la medesima problematica dell’emendamento Rizzetto 5.1, testé respinto dalle Commissioni. Si augura che alle parole del sottosegretario, che ha molto apprezzato, seguano presto i fatti, allo scopo di evitare sicuri aggravi agli enti del Terzo settore.

Carmela BUCALO (FdI) raccomanda l’approvazione del suo emendamento 5.6, volto estendere il regime IVA agevolato all’acquisto di camper da parte di persone con disabilità. Si tratta, infatti, di un modo per garantire a tali cittadini la possibilità di vivere una vita normale, al pari delle persone normodotate.

Laura CAVANDOLI (LEGA) segnala che l’Assemblea nella seduta odierna, nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante Delega al Governo in materia di disabilità (C. 3347-A), ha approvato un ordine del giorno che affronta la questione segnalata dalla collega Bucalo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l’emendamento Bucalo 5.6, gli articoli aggiuntivi Osnato 5.01, 5.02 e 5.03, Butti 5.04, Bellucci 5.05 e 5.06, gli emendamenti Osnato 6.1, Mollicone 6.2, gli articoli aggiuntivi Osnato 6.01 e Prisco 6.02, gli articoli aggiuntivi Osnato 7.01, 7.02, 7.04, 7.05 e 7.06, gli emendamenti Bellucci 8.1, Bellucci 9.7, Bucalo 9.4, Caiata 9.2, Bucalo 9.5, Varchi 9.3, Bucalo 9.6, Osnato 9.1 e Osnato 11.1, gli articoli aggiuntivi Osnato 12.01, Bucalo 12-quinquies.01 e 12-quinquies.02, Frassinetti 12-quinquies.04 e 12-quinquies.03 e Bucalo 12-quinquies.05, gli emendamenti Butti 13.5, Osnato 13.1, 13.2 e 13.4, gli articoli aggiuntivi Osnato 13.01, Bellucci 13.06 e 13.05, Bucalo 13-bis.01, nonché gli emendamenti Osnato 16.2 e 16.1.

Romina MURApresidente, essendosi concluse le votazioni sulle proposte emendative presentate al provvedimento, sospende brevemente la seduta per permettere alle Commissioni di acquisire i pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia.

La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.20.

Romina MURA, presidente, Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XII e XIV e del Comitato per la legislazione. Fa presente, inoltre, che la V Commissione (Bilancio) esprimerà il proprio parere direttamente all’Assemblea, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali non esprimerà il parere di propria competenza.

Raffaele BARATTO (CI), relatore per la VI Commissione, ringrazia i colleghi per il lavoro svolto ai fini dell’approvazione del provvedimento, che fornisce risposte per fronteggiare le ricadute economiche della pandemia, e auspica che si possano rapidamente correggere le criticità segnalate, sulle quali non è stato possibile intervenire in questa sede.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, le Commissioni deliberano di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all’Assemblea nonché di essere autorizzati a riferire oralmente in Assemblea.

Romina MURA, presidente, avverte che le presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove per l’esame in Assemblea sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.25.

 

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