AUDIZIONI INFORMALI
Giovedì 6 luglio 2023.
Audizione informale, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (Atto n. 49), di: Giorgio De Togni, presidente dell’Associazione italiana pallavolisti – AIP; Valeria Ghezzi, presidente dell’associazione nazionale esercenti funiviari – ANEF, in videoconferenza; Alberto Rigotto, direttore amministrativo dell’Udinese calcio; Francesco Maiorana, vicepresidente della Lega nazionale pallacanestro.
L’audizione è stata svolta dalle 14.30 alle 15.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 6 luglio 2023.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.
La seduta comincia alle 15.35.
DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025.
C. 1239 Governo.
(Seguito esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l’esame del provvedimento rinviato nella seduta del 4 luglio 2023.
Nazario PAGANO, presidente, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento. Ricorda altresì che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva e si è concluso il ciclo di audizioni programmato. Avverte quindi che nella presente seduta si procederà alla discussione generale.
Nessuno chiedendo di intervenire, nel constatare l’assenza di obiezioni alla conclusione già nella seduta odierna della discussione generale, dichiara concluso l’esame preliminare. Ricorda quindi che – come convenuto nella riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione delle proposte emendative al provvedimento in esame è fissato alle ore 12 di venerdì 7 luglio.
Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.40
AUDIZIONI
Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO. – Interviene il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.
La seduta comincia alle 14.
Audizione del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Atto n. 49.
(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l’audizione.
Andrea ABODI, Ministro per lo Sport e i giovani, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Marco PERISSA (FDI) e Mauro BERRUTO (PD-IDP).
Andrea ABODI, Ministro per lo sport e i giovani, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.
Walter RIZZETTO, presidente, ringrazia il Ministro Abodi per la relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 14.40.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 14.45.
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
Testo unificato C. 536 e abb.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Tiziana NISINI, relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni II (Giustizia) e XII (Affari sociali) il parere di competenza sul testo unificato – adottato come testo base nella seduta del 30 maggio 2023 – delle proposte di legge C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio, recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 4 articoli, soffermandosi in particolare sulle parti che attengono alle competenze della XI Commissione, fa presente che l’articolo 1 interviene a modificare la legge 29 maggio 2017, n. 71 (disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), ulteriormente precisando la definizione di bullismo e stabilendo, in particolare, al comma 1, lettera a), numero 1), che tale provvedimento è volto a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche, delle realtà degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e in capo ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombono gli obblighi di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l’uso. Oltre a norme sul servizio di sostegno psicologico e coordinamento pedagogico agli studenti e a disposizioni che contemplano campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno, tale articolo 1, al comma 1, lettera b), numero 1), prevede l’istituzione presso il medesimo Ministero dell’istruzione e del merito del tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, del Ministero dell’istruzione e del merito, del Ministero dell’interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del made in Italy nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche.
L’articolo 2 modifica l’articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, in materia di provvedimenti del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, intervenendo in tema di misure rieducative.
L’articolo 3 reca una delega al Governo per l’adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, al fine di affidare ad un testo governativo la disciplina di dettaglio nonché la definizione degli strumenti finanziari a sostegno delle iniziative ivi previste. Assume rilievo, in particolare, al comma 1, la lettera b), numero 2), che attribuisce al Governo il compito di integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all’uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia, altresì, previsto l’impegno, da parte delle famiglie e dell’istituto scolastico, a collaborare per consentire l’emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia. Si osserva, inoltre, che la lettera d) del medesimo comma 1 attribuisce al Governo il compito di prevedere il potenziamento del servizio per l’assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114», accessibile gratuitamente e attivo nell’intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l’organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata.
L’articolo 4 del testo unificato reca infine una clausola di invarianza finanziaria.
Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole sul provvedimento all’esame.
Davide AIELLO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 1038 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Silvio GIOVINE, relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla VI Commissione (Finanze) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1038, adottato come testo base dalla Commissione di merito nella seduta del 18 maggio 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. A tale provvedimento è abbinata anche la proposta di legge C. 75 Marattin.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 20 articoli collocati nell’ambito di 5 Titoli, si rileva che il Titolo I contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega (articoli 1-3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell’interpello (articolo 4). Il Titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi: il Capo I concerne le imposte sui redditi, l’Iva e l’IRAP (articoli 5-8) ed un articolo nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia (articolo 9). Il Capo II (articoli 10-12) concerne tutte le altre imposte indirette. Il Capo III invece contiene un unico articolo concernente la disciplina dei giochi (articolo 13). Il Titolo III attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell’imponibile, accertamento, riscossione e contenzioso (capo I, articoli 14-17) e le sanzioni (Capo II, articolo 18). Il Titolo IV contiene i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione (articolo 19). Il Titolo V contiene le disposizioni finanziarie (articolo 20).
Soffermandosi sulle norme attinenti alle competenze della XI Commissione, si fa presente che l’articolo 4, che reca Revisione dello statuto dei diritti del contribuente, prevede che nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo osserva altresì princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le cui disposizioni costituiscono princìpi generali dell’ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria, tra cui subordinare l’ammissibilità delle istanze di interpello al versamento di un contributo, da graduare in relazione a diversi fattori, quali la tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell’istanza, finalizzato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle agenzie fiscali.
Si osserva poi che l’articolo 5, che contiene i principi e i criteri direttivi in materia di IRPEF, dispone la revisione e la graduale riduzione dell’IRPEF, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica. Nel riordino delle agevolazioni si deve tenere conto delle relative finalità, tra cui viene indicata quella di favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età. Si prevede inoltre il graduale perseguimento della equità orizzontale attraverso, tra l’altro: l’applicazione della stessa area di esenzione fiscale e dello stesso carico impositivo IRPEF indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione; la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso; la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori; l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sui premi di produttività; l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l’anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Specifici principi sono previsti per i redditi agrari con l’obiettivo di favorire ed agevolare l’aggiornamento delle classi e qualità di coltura.
Per quanto concerne i redditi dei fabbricati, il disegno di legge indica la possibilità di estendere il regime della cedolare secca agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo. Diversi principi e criteri direttivi concernono i redditi di natura finanziaria rispetto ai quali si prevede la creazione di un’unica categoria reddituale (superando quindi la distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi), determinando il valore di tali redditi sulla base del principio di cassa e assicurando una più ampia possibilità di compensazione tra componenti positivi e negativi. Viene inoltre prevista l’ipotesi di tassazione sostitutiva di imposte sui redditi e relative addizionali applicabile ai redditi finanziari, e iniziative agevolative e di semplificazione con riferimento ai rendimenti finanziari delle forme previdenziali complementari e per gli enti previdenziali privati.
Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i principi e criteri direttivi prevedono la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall’imponibile salvaguardando specifiche finalità, tra cui la mobilità sostenibile, l’attuazione della previdenza complementare, l’incremento dell’efficienza energetica, dell’assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali.
Per quanto riguarda il lavoro autonomo, nell’ottica di semplificazione e razionalizzazione, si prevede, tra l’altro, la riduzione delle ritenute operate sui compensi, nel caso in cui ci si avvalga di dipendenti e collaboratori; la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.
Per quanto riguarda i redditi d’impresa, il disegno di legge prevede un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria, per favorire la neutralità tra i diversi sistemi di tassazione, mediante l’assimilazione al regime dell’imposta sul reddito delle società e l’assoggettamento ad aliquota proporzionale allineata a quella ordinaria dell’IRES. Si rileva inoltre che tra i principi e criteri direttivi si prevede il compito di adottare misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all’estero.
Si osserva quindi che l’articolo 6, comma 1, lettera a), prevede, tra i principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, la riduzione dell’aliquota dell’IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d’imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti. In alternativa alle disposizioni di cui alla lettera a), per le imprese che non intendono beneficiare della riduzione di cui alla citata lettera, si prevede la possibilità di fruire degli incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, eventualmente attraverso il potenziamento dell’ammortamento, nonché di quelli finalizzati alle nuove assunzioni anche attraverso una maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime.
Si rileva quindi che l’articolo 8, che stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive, indicando le priorità di attuazione dell’intervento, prevede che gli interventi normativi effettuati in attuazione di tale disposizione non devono generare aggravi di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.
L’articolo 14 contiene principi e criteri direttivi concernenti la revisione generale degli adempimenti tributari aventi ad oggetto l’introduzione di misure per la semplificazione degli obblighi dichiarativi e di versamento, anche tenendo conto dei periodi di riduzione dell’attività lavorativa (agosto e dicembre); interventi diretti a favorire l’accesso ai servizi dell’amministrazione finanziaria; misure dirette a rafforzare la posizione dei cittadini nel rapporto con l’amministrazione finanziaria ed interventi concernenti l’amministrazione finanziaria. Sono inoltre individuati due principi concernenti specificamente il riordino della disciplina delle cauzioni in materia di accisa e la revisione delle procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco.
Si osserva quindi che l’articolo 15, che indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell’attività di accertamento, prevede, tra i principi e criteri direttivi specifici, l’introduzione, in attuazione del principio di economicità dell’azione amministrativa, di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche. Tale articolo inoltre prevede per i soggetti di minore dimensione, l’introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, stabilendo l’irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.
Si osserva, inoltre, che l’articolo 16 reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, anche attraverso il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento, e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili.
Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole sul provvedimento all’esame.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che il provvedimento in esame peggiori il funzionamento del sistema fiscale, a danno delle frange più deboli della società e di coloro che hanno sempre pagato le tasse. Osserva, peraltro, che l’obiettivo della flat tax, perseguito con il presente provvedimento, si ponga in violazione del principio costituzionale della progressività del sistema tributario.
Davide AIELLO (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Antonio D’ALESSIO (A-IV-RE) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.20.
SEDE REFERENTE
Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione Nazario PAGANO. – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.
La seduta comincia alle 9.30
DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025.
C. 1239 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Nazario PAGANO, presidente, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento. In sostituzione dei relatori, onorevole Ziello, relatore per la I Commissione, e onorevole Tenerini, relatrice per la XI Commissione, impossibilitati a partecipare alla seduta odierna, procede all’illustrazione dei contenuti del provvedimento.
Segnala pertanto che l’articolo 1, comma 1, autorizza – fino al 31 dicembre 2026 – il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ed il Dipartimento per le politiche della famiglia a coprire i posti dirigenziali aggiuntivi loro assegnati dal decreto-legge n. 44 del 2023, secondo le modalità previste dalle norme vigenti ma in deroga ai limiti quantitativi previsti a legislazione vigente, che varrebbero per la Presidenza del Consiglio (entro la quale i due Dipartimenti sono collocati). Si tratta, come previsto dal citato decreto-legge n. 44 del 2023, di 1 unità di dirigente di prima fascia e di 1 unità di dirigente di seconda fascia al Dipartimento per l’informazione e l’editoria e di 1 unità di dirigente di seconda fascia al Dipartimento per le politiche della famiglia. Il comma 2 dell’articolo 1 detta disposizioni in materia di svolgimento, da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica istituita dall’articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 (convertito, con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68), il cui comma 10 viene sostituito dal testo in esame. In particolare, il numero di esperti o consulenti di cui si può avvalere il Dipartimento viene ridotto da tre a due, da inserirsi nell’ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento, che, pertanto, è riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i criteri di designazione e le modalità di selezione delle professionalità richieste. È inoltre innalzato il compenso a tali soggetti riconosciuto fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 (a fronte dei 50.000 euro previsti dal testo previgente) e soppressa la previsione in base alla quale il compenso è definito dal provvedimento di nomina. È altresì soppressa la previsione (introdotta dal Senato in sede di conversione del citato decreto-legge n. 39 del 2023) secondo cui il Dipartimento può avvalersi altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, di ulteriori soggetti. Il comma 3 dell’articolo 1 aggiunge un nuovo comma 801-bis all’articolo 1 della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), che riproduce una norma in parte analoga prevista dall’originario disegno di legge di bilancio, poi soppressa nel corso dell’esame parlamentare di quest’ultimo. Tale nuovo comma attribuisce, sia alla Cabina di regia per il coordinamento dei procedimenti di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sia al Commissario previsto per il caso in cui la Cabina di regia non riesca a concludere le proprie attività nei termini stabiliti, la facoltà di avvalersi – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – del Nucleo PNRR Stato-Regioni. Il comma 4 dell’articolo 1 opera un intervento di interpretazione autentica dell’articolo 42, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124 («Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»). Ricordo a tale proposito che il citato articolo 42 della legge n. 124 del 2007 detta la disciplina delle classifiche di segretezza che «sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali». Le classifiche attribuibili sono ordinate secondo i quattro livelli di «segretissimo, segreto, riservatissimo e riservato». Il comma 5 dell’articolo 42 prevede il meccanismo della declassificazione automatica, stabilendo che «la classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica». Come anticipato, su tale comma interviene l’interpretazione autentica del comma 4 dell’articolo 1 del decreto in esame, prevedendo che, in caso di apposizione della classifica di segretezza di «riservato», la disposizione del comma 5 dell’articolo 42 della legge n. 124 del 2007 è interpretata nel senso di ritenere cessato ogni vincolo di classifica una volta che siano decorsi cinque anni dalla data della relativa apposizione. Il comma 5 dell’articolo 1 (modificando l’articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204) proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i Ministeri possono adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario – stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) – che invece prevede regolamenti governativi di delegificazione. Il termine del 30 giugno 2023 resta invariato solo per la riorganizzazione degli uffici dirigenziali preposti al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L’articolo 2, al comma 1, consente che le pubbliche amministrazioni, al fine di potenziare la propria organizzazione, assumano, tramite procedure concorsuali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità. Le assunzioni in oggetto sono previste sia a tempo indeterminato sia a termine; quanto alle procedure concorsuali, esse devono essere conformi ai princìpi in materia di concorsi (per il reclutamento di personale pubblico) di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché devono essere adeguate alla tipologia della professionalità da reclutare e comprensive di una valutazione dei titoli che tenga conto dell’anzianità di servizio. Il comma 2 specifica che le assunzioni sono consentite nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e che dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’articolo 3, ai commi da 1 a 14, al fine di garantire l’efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all’utilizzo delle risorse europee e all’effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni esercitate dall’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL). Tale trasferimento opera a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, da adottare entro il 30 ottobre 2023. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data l’ANPAL viene soppressa. Sono trasferite anche le relative risorse strumentali, finanziarie ed umane – ad eccezione del personale del comparto ricerca che viene trasferito all’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) – nonché la titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali. Anche a seguito del suddetto trasferimento di funzioni, viene altresì modificata la disciplina relativa all’articolazione in dipartimenti e alle aree funzionali di competenza del Ministero. Si prevede, inoltre, la possibilità per il medesimo Ministero di avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati. Infine, si dispone che, a decorrere dalla data di soppressione di ANPAL, la società ANPAL Servizi S.p.a. assume la denominazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. di cui vengono disciplinate le funzioni e la composizione. I commi 15 e 16 dell’articolo 3, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevedono, a decorrere dal 1° luglio 2023, una rimodulazione delle posizioni dirigenziali dell’Ispettorato nazionale del lavoro prevedendo un elevamento del numero delle posizioni dirigenziali di livello generale – numero già stabilito in quattro ed ora elevato fino a un massimo di otto – e una riduzione delle posizioni dirigenziali di livello non generale da novantaquattro a ottantasei. Viene modificata la procedura per la determinazione del riparto della dotazione organica del medesimo Ispettorato e della connessa articolazione organizzativa dell’ente; il limite massimo della medesima dotazione viene ridefinito in 7.846 unità, con una riduzione (rispetto al limite già vigente) di 4 unità, conseguente alla suddetta rimodulazione delle posizioni dirigenziali.
Il comma 1 dell’articolo 4 – attraverso numerose novelle al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – dispone una riorganizzazione dell’area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa basata sulla separazione degli incarichi e delle attribuzioni del Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell’unica figura del Segretario generale. Al Direttore nazionale degli armamenti, posto a capo della Direzione nazionale degli armamenti, sono devolute le attribuzioni connesse a innovazione e ricerca tecnologica, alla politica industriale nazionale e internazionale di settore e al procurement degli armamenti, oltre ad altre attribuzioni finora poste in capo al Segretario generale, a cui restano le funzioni di coordinamento dell’azione amministrativa, istruttoria per l’elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordinamento e vigilanza degli uffici e delle attività del Ministero. Sia l’incarico di Segretario generale della difesa sia quello di Direttore nazionale degli armamenti possono essere assegnati, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a dirigenti civili di prima fascia ovvero a ufficiali in servizio permanente delle Forze armate, aventi il grado di generale di corpo d’armata o corrispondente; se uno dei due riveste la qualifica dirigenziale civile, l’altro deve essere un generale. Il Segretario generale e il Direttore nazionale degli armamenti sono coadiuvati rispettivamente da un Vice segretario generale e da un Vice direttore nazionale degli armamenti, che svolgono anche funzioni vicarie in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica. Tale previsione non comporta, secondo la relazione illustrativa, incrementi di organico dirigenziale in quanto la legislazione previgente già prevede due vice segretari generali, uno civile e l’altro militare. Il comma 2 dell’articolo 4 dispone che le disposizioni di adeguamento dell’organizzazione del Ministero della difesa sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024. Ai sensi del comma 3, nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riorganizzazione, il Segretario generale della difesa mantiene anche l’incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere le relative funzioni.
L’articolo 5 modifica l’articolo 1, comma 297, della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) che stabilisce l’assegnazione degli incrementi del fondo per il finanziamento ordinario delle università destinati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo. Rispetto alla previgente disciplina le innovazioni normative: si specifica il carattere annuale dell’incremento di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 destinati a tale finalità; si elimina il riferimento al criterio «delle specifiche attività svolte» con riguardo alla finalizzazione delle risorse; si elimina anche l’espressa previsione che affidava al decreto di ripartizione del fondo l’individuazione dei criteri di riparto delle risorse incrementali tra le singole istituzioni, nonché dei princìpi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo; si introduce il riferimento al fatto che le singole università provvedono all’assegnazione del 50 per cento delle risorse (e non della totalità delle risorse come previsto nel testo previgente) al personale tecnico-amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale (anziché dal decreto di riparto del fondo per il finanziamento ordinario delle università, come previsto nel testo previgente); s’introduce anche l’espressa previsione per cui il restante 50 per cento è destinato all’integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell’ambito del contratto collettivo nazionale.
L’articolo 6 incrementa il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute, istituito ai sensi dell’articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle funzioni centrali 2016-2018, destinato alla corresponsione del trattamento accessorio al personale non dirigenziale. L’aumento di risorse, stabilito «in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia», è pari ad euro 2.500.000 per l’anno 2023 e ad euro 2.963.996 annui a decorrere dall’anno 2024, di cui viene disposta la relativa copertura finanziaria.
L’articolo 7 dispone l’estinzione, dal 1° luglio 2023, della società Siciliana Servizi di Emergenza S.p.A. – SISE integralmente partecipata dall’ESACRI – Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese. Le attività, passività e giudizi pendenti, attivi e passivi, vengono conseguentemente trasferiti all’ESACRI. La disposizione prevede un apposito bilancio di liquidazione delle attività e passività oggetto del trasferimento ad ESACRI, che gli organi della società partecipata da estinguere sono tenuti a redigere e a pubblicare presso il registro delle imprese entro la predetta data del 1° luglio. Il trasferimento determina anche l’estinzione delle obbligazioni intercorrenti tra ESACRI e la SISE, con conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti. Il trasferimento non è soggetto ad alcuna tassa, imposta o tributo.
L’articolo 8 dispone alcune modifiche alla disciplina vigente in materia di riparto delle risorse già stanziate per garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali. In particolare, il comma 1 prevede l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto di riparto delle risorse, ammettendo al finanziamento tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria. Il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 463, della legge di bilancio 2020, chiarendo che le risorse ivi previste siano ripartite, secondo le modalità individuate con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a decorrere dal 2020, tra tutte le regioni e le province autonome, anche in questo caso in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.
L’articolo 9 aumenta la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una posizione di dirigente generale, autorizzando e coprendo le relative spese.
L’articolo 10 permette al personale trasferito all’Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA e già inquadrato presso l’amministrazione di provenienza con qualifica di funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento di attività di verifica e di autorizzazione, di essere inquadrato nell’area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima, della medesima Agenzia.
L’articolo 11 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa svolgere controlli a campione sulle istanze di accesso alle risorse del fondo previsto dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 per fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. La misura si rende necessaria per consentire di accelerare le procedure amministrative per la concessione dei contributi alle imprese volti a compensare le stesse dagli eccezionali costi sofferti a causa del cosiddetto «caro materiali».
L’articolo 12 detta disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura. In particolare, il comma 1 incrementa la dotazione organica del Ministero della cultura di 100 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell’ambito dell’area delle elevate professionalità, al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del medesimo Ministero e garantire l’efficacia delle relative azioni. A tali fini autorizza il Ministero della cultura ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 100 unità di tale personale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite le procedure comparative per le progressioni fra le aree funzionali non dirigenziali in cui sono inquadrati i dipendenti pubblici e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il comma 2 reca la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari, sia quelli relativi alle assunzioni che quelli relativi alla gestione delle procedure concorsuali.
L’articolo 13 reca disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia per rafforzare le competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. In particolare, il comma 1 interviene sull’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 al fine di derogare, per l’assunzione degli addetti all’ufficio per il processo e del personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, al procedimento ordinario per l’assunzione del personale non dirigenziale della pubblica amministrazione previsto dall’articolo 35-quater del testo unico del pubblico impiego. La relazione illustrativa chiarisce che questo intervento è opportuno al fine di dirimere il possibile dubbio interpretativo conseguente all’entrata in vigore dell’articolo 35-quater che, ancorché di carattere generale rispetto alla disciplina di cui all’articolo 14 del decreto-legge del 2021, è entrato in vigore successivamente (per effetto del decreto-legge n. 36 del 2022). Il comma 2 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere 70 unità di personale di livello dirigenziale non generale disponendo che una quota non inferiore al 50 per cento sia ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche. La disposizione precisa inoltre che una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui sia riservata al personale appartenente ai ruoli dell’amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di studio previsti e con almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale e che una quota non superiore al 15 per cento dei posti residui al predetto personale che abbia ricoperto o ricopra incarichi dirigenziali di livello non generale per almeno un triennio con valutazione positiva. Il comma 3 reca le conseguenti autorizzazioni di spesa e la relativa copertura. Il comma 4 prevede l’istituzione a decorrere dal 1° luglio 2023 di un posto di funzionario dirigenziale di livello generale nell’ambito dell’Ufficio di gabinetto del Ministro della giustizia, con compiti di studio e analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. Il comma 5 individua le professionalità delle quali potrà avvalersi il citato direttore generale e il comma 6 reca le autorizzazioni di spesa per l’attuazione del comma 4 e la relativa copertura. Il comma 7 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio.
L’articolo 14 reca disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria. In particolare, il comma 1 prevede la corresponsione, a decorrere dal 1° settembre 2023 e nelle more del recepimento degli accordi sindacali, di un’indennità annua lorda aggiuntiva, differenziata in base alla rilevanza dell’ufficio diretto, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli dei dipartimenti dell’amministrazione penitenziaria e per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. L’indennità aggiuntiva lorda è corrisposta ai dirigenti di istituto penitenziario e ai dirigenti di esecuzione penale esterna. Il comma 2 autorizza il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia ad assumere, nel triennio 2023-2025, un contingente massimo di 7 unità di personale dirigenziale non generale, per la copertura dei posti vacanti, attraverso scorrimento di graduatorie di concorsi indetti nel 2020. Il comma 3 reca le autorizzazioni di spesa per l’attuazione del comma 1. Il comma 4 prevede l’incremento di 30 unità della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario; conseguentemente, il comma 5 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere nel triennio 2023-2025 un corrispondente contingente di personale – in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali – bandendo procedure concorsuali nonché mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi. Il successivo comma 6 reca le autorizzazioni di spesa e il comma 7 provvede alla copertura. Il comma 8 prevede l’incremento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 1 unità di dirigente generale penitenziario. La relazione illustrativa specifica che tale incremento è funzionale all’istituzione – cui si provvederà con la modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia – di un autonomo provveditorato regionale, ove far confluire 16 istituti penitenziari delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, che attualmente rientrano nelle competenze territoriali, eccessivamente ampie, degli attuali provveditorati dell’Emilia Romagna-Marche e del Lazio – Abruzzo e Molise. Il comma 9 reca le autorizzazioni di spesa per l’attuazione del comma 8 mentre il comma 10 provvede alla relativa copertura. Il comma 11 rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l’adeguamento delle tabelle delle dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario.
L’articolo 15 reca disposizioni in materia di modalità di svolgimento dei concorsi per magistrati ordinari, finalizzate – come esplicitato nella relazione illustrativa – a garantire il celere svolgimento del concorso per magistrati ordinari al fine di colmare le elevate scoperture di organico del personale di magistratura. In particolare, il comma 1 novella l’articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006, relativo alla composizione della commissione esaminatrice, per integrarne la composizione con la previsione di componenti supplenti e per consentire, nel caso di un elevato numero di elaborati scritti, che la commissione si articoli in più sottocommissioni. Il comma 2 modifica l’articolo 6 del citato decreto legislativo, riguardante la disciplina dei lavori della commissione esaminatrice, per velocizzare le procedure di correzione degli elaborati scritti e di svolgimento delle prove orali. Il comma 3 prevede, infine, la copertura finanziaria.
L’articolo 16 interviene in materia di trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura. Il comma 1, in particolare, modificando l’articolo 1 del decreto legislativo n. 26 del 2006, istitutivo della Scuola, precisa che, in attesa di specifica disposizione contrattuale, il trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura, è costituito da una indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente, e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all’esito del processo di valutazione della performance individuale; tale indennità sostituisce gli emolumenti attualmente previsti ad eccezione dei buoni pasto. È rimessa ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Scuola, l’individuazione dei criteri, delle misure nonché delle modalità di erogazione della predetta indennità. Il comma 2 reca la conseguente copertura finanziaria. Il comma 3, infine, per assicurare il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, istituisce nello stato di previsione del predetto Ministero un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
L’articolo 17 differisce dal 30 giugno 2023 al 15 gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dalla cosiddetta riforma Cartabia del processo penale – di cui al decreto legislativo n. 150 del 2022 – in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale. Viene dunque posticipata l’applicazione del rito camerale non partecipato previsto dalla riforma, in via generale, per i giudizi d’appello e di cassazione. Alle impugnazioni proposte entro il 15 gennaio 2024 continuerà ad applicarsi la disciplina emergenziale – introdotta per contenere gli effetti dell’epidemia di COVID-19 – prevista dal decreto-legge n. 137 del 2020. Tale disciplina prevede che la trattazione dei ricorsi per Cassazione avvenga in camera di consiglio, con modalità da remoto, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale e che la trattazione dei giudizi di appello, al di fuori dei casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, si svolga anch’essa in camera di consiglio e con modalità da remoto, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o l’imputato manifesti la volontà di comparire. In entrambi i casi la deliberazione in camera di consiglio ha luogo da remoto.
L’articolo 18 prevede una serie di misure riguardanti la giustizia tributaria. In particolare, il comma 1 dispone una rimodulazione del piano di assunzione di 576 magistrati tributari presso le Corti di giustizia tributaria previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022: rispetto al piano originario, che prevedeva l’immissione in servizio di 100 unità nell’anno 2023 e di 68 unità negli anni successivi, dal 2024 al 2030, il decreto-legge stabilisce una diversa programmazione delle immissioni in servizio. Nel 2024 è prevista infatti l’immissione in servizio, oltre ai 68 magistrati già previsti, anche delle restanti unità non assunte nel 2023 (in base ai dati riportati nella relazione tecnica, nel 2023 sarebbero stati assunti 34 magistrati, per cui residuerebbero ulteriori 66 unità da assumere nel prossimo anno); in ciascuno degli anni 2026 e 2029 saranno immessi in servizio 204 magistrati. Il comma 2 modifica alcune norme del decreto legislativo n. 545 del 1992, recante l’ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria, introdotti o interamente sostituiti dalla legge di riforma nel 2022, al fine – secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa – di rendere le procedure di selezione per l’accesso alla magistratura tributaria maggiormente coerenti con il profilo professionale richiesto. In particolare sono modificate le disposizioni relative alle modalità di presentazione della domanda, alle prove concorsuali, alla composizione della commissione di esame, alle modalità di valutazione delle prove e alla nomina dei magistrati che hanno superato il concorso. Il comma 3 dispone la copertura finanziaria della rimodulazione delle assunzioni prevista dal comma 1.
Con riferimento agli ulteriori articoli (da 19 a 44) del decreto-legge in esame, si rileva in primo luogo che l’articolo 19 reca modifiche alla disciplina del Comitato ETS finalizzate a mutare la composizione e i criteri di nomina dei componenti della Segreteria tecnica dedicata all’istruttoria per stesura degli atti deliberativi del Comitato stesso. Ricordo che tale comitato rappresenta l’Autorità nazionale competente per l’attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE (c.d. direttiva Emission Trading System – ETS), in materia di riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e di promozione di investimenti a favore di basse emissioni di carbonio.
L’articolo 20 reca disposizioni diverse in materia di personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR.
In particolare, modifica, in primo luogo, la disciplina in materia di reclutamento del personale docente delle scuole.
L’articolo novella poi l’articolo 47, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022, che nel testo vigente dispone l’integrazione con i candidati idonei di due tipologie di graduatorie: quelle concernenti i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, da bandirsi a regime con frequenza annuale, nel limite dei posti messi a concorso; quelle riguardanti le procedure concorsuali straordinarie per le classi di concorso e tipologie di posto funzionali – sempre nei limiti dei posti messi a concorso – alle immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022, in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il PNRR circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche (STEM). Si opera su due versanti: viene prorogata la validità delle due tipologie di graduatorie sino al loro esaurimento; nello stesso momento, si circoscrive temporalmente (per il futuro) la portata della disposizione originaria dell’articolo 47, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022, laddove, da un lato, stabilisce che a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, le medesime graduatorie integrate sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR; dall’altro lato, precisa ulteriormente che la previsione che dispone l’integrazione delle graduatorie non si applica ai concorsi che saranno banditi successivamente alla data di entrata in vigore di tale novella.
La disposizione provvede anche a modificare la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie.
Si prevede altresì che con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito (MIM), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (MEF), siano determinati i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal MIM per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d’aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabiliti dal Piano medesimo.
La disposizione interviene anche in materia di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, al fine di rimodulare la percentuale di posti assegnabili, rispettivamente, mediante la procedura ordinaria e mediante la procedura straordinaria.
L’articolo 21 incrementa di 2 posizioni dirigenziali di livello generale e di 8 posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale la vigente dotazione organica del Ministero dell’istruzione e del merito (MIM). Il medesimo dicastero è autorizzato, poi, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell’Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021.
L’articolo 22 dispone che, fino al 31 dicembre 2027, il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, previsti nella dotazione organica del Ministero dell’interno, a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, possa avvenire in deroga al limite percentuale stabilito all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, comunque, nel limite massimo di due ulteriori unità.
L’articolo 23 istituisce l’Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno. Ambito di attività di questo Ispettorato è lo svolgimento in forma coordinata dei compiti in materia di: assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari; attività dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro; approvvigionamento di beni, servizi e lavori; monitoraggio e gestione delle risorse delle Direzioni Centrali ed Uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli altri uffici dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale; supporto strumentale per soddisfare le esigenze generali del Ministero dell’interno.
L’articolo 24, al fine di rafforzare la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, per un quinquennio a decorrere dall’anno 2023, destina al Ministero dell’interno una quota pari al 30 per cento delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, resesi disponibili al termine di ogni esercizio.
La disposizione prevede altresì che sia fornito un supporto di risorse umane di livello non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenenti all’Area funzionari, alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.
Sempre al fine di supportare le province interessate dai fenomeni alluvionali intervenuti a far data dal 1° maggio scorso, viene autorizzato l’acquisto di strumenti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile.
Si autorizza inoltre la spesa di euro 376.920 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle medesime province.
L’articolo prevede infine che il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero di un Paese terzo per motivi di studio possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori del sistema delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato definite con il decreto flussi annuale.
L’articolo 25 prevede la definitiva confluenza in un’apposita sezione ad esaurimento dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno del personale dirigenziale e non dirigenziale delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (Ages) e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL), che è attualmente inquadrato nell’elenco allegato al ruolo del personale civile dell’interno.
L’articolo 26 reca un duplice ordine di previsioni, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Da un lato, istituisce (presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) due uffici di livello dirigenziale generale, preposti, rispettivamente, all’attività ispettiva e agli affari legali (assegnato ad un prefetto) ed alla sicurezza sul lavoro nonché salute fisica del personale (assegnato ad un dirigente generale del Corpo). Dall’altro, abbrevia – a cinque settimane – la durata del corso di formazione per l’accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto (per la procedura concorsuale con decorrenza dal 1° gennaio 2022) nonché dei corsi di formazione per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra.
L’articolo 27 reca la disciplina relativa all’incremento dell’attuale dotazione organica dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di ulteriori n. 100 unità di personale non dirigente, attraverso procedure di mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni.
L’articolo 28 modifica le modalità (da superamento di prova selettiva a procedura concorsuale con una riserva del 50 per cento dei posti) attraverso le quali le amministrazioni comunali della regione Calabria sono autorizzate ad inquadrare nelle relative piante organiche i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga; specifica poi che la possibilità di assumere giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, riconosciuta a determinate amministrazioni, deve avvenire nel rispetto di procedure concorsuali, conformi ai relativi princìpi.
Il medesimo articolo reca poi previsioni concernenti il personale proveniente da società a controllo pubblico in avvalimento presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Tale personale viene ad essere ricompreso nella riserva di posti, tra quelli messi a concorso per l’assunzione di personale non dirigenziale. Si prevede che per esso non applichi il vigente termine del 31 dicembre 2023, ai fini dell’inquadramento in ruolo.
L’articolo 29 prevede un potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per garantire l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana.
L’articolo 30 interviene sulle attività svolte da Agecontrol S.p.A., società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel settore dei controlli e del contrasto alle frodi di carattere agro-alimentare.
L’articolo 31 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 5 milioni di euro per l’anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO (Livestock Environment Opendata), che ha come obiettivo principale quello di racchiudere in un’unica banca dati digitale tutte le informazioni relative al comparto zootecnico per fornire informazioni accessibili ad allevatori, studiosi, ricercatori, operatori del settore e professionisti.
L’articolo 32 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 18 milioni di euro per l’anno 2024 per consentire la completa realizzazione della Carta dell’uso dei Suoli.
L’articolo 33 allunga da uno a due anni il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, per le società sportive professionistiche. Introduce poi una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta di società sportive professionistiche, differenziandone il trattamento tributario secondo la natura del corrispettivo.
La disposizione reca poi un rifinanziamento del Fondo per l’esonero dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo.
L’articolo 34 dispone che il CONI, le Federazioni sportive Nazionali e le Discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l’obiettivo che le penalizzazioni che hanno l’effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nonché di favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l’iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione.
L’articolo 35 modifica l’articolo 5-quaterdecies del decreto-legge n. 162 del 2022, escludendo che le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati dilettantistici possano, fino al 31 dicembre 2025, continuare ad essere trattate attraverso la disciplina speciale dettata durante il periodo dell’emergenza epidemiologica.
L’articolo 36, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, stabilisce che le società sportive professionistiche sono sottoposte a controlli secondo modalità e principi approvati dal CONI. Tale norma riproduce sostanzialmente il contenuto dell’articolo 12 della legge n. 91 del 1981 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, abrogata a decorrere dall’1 luglio 2023.
L’articolo 37 rende applicabile anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.
L’articolo 38 prevede l’esclusione per le assunzioni di personale a tempo determinato, effettuate dalla Fondazione «Milano-Cortina 2026», dall’applicazione dei limiti previsti sulla durata, il rinnovo e il numero complessivo di assunzioni dei medesimi contratti. Si stabilisce, inoltre, l’iscrizione di diritto della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l’ANAC.
L’articolo 39 prevede che, al fine di consentire l’organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», a decorrere dall’esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d’Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile (di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78), per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Stabilisce poi che, al fine di accelerare tali procedure di reclutamento, i suddetti comuni possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I relativi contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026.
L’articolo 40 integra la composizione del tavolo tecnico incaricato della mappatura delle concessioni demaniali, aggiungendovi il Ministro per lo sport e i giovani.
L’articolo 41 introduce una modifica della disciplina del cosiddetto vincolo sportivo – costituito dalle forme di limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta –. La modifica concerne l’area del dilettantismo; si prevede la possibilità che – in deroga al divieto di vincolo sportivo – gli ordinamenti interni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate contemplino (a prescindere dalla sussistenza di un contratto di lavoro) una forma di tesseramento comprensiva di un vincolo per una durata massima di due anni.
L’articolo 42 riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati. Tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023.
L’articolo 43 autorizza la spesa di 7.630.000 euro per l’anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede, per la realizzazione, da parte di quest’ultima, di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all’ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025. Si dispone che tali investimenti sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l’Italia, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni fra le Parti. Si provvede alla copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale.
La disposizione stabilisce altresì che la società «Giubileo 2025» è iscritta di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati.
L’articolo 44 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 23 giugno 2023.
Arturo SCOTTO (PD-IDP), dopo aver stigmatizzato l’assenza dei relatori su un provvedimento così importante, esprime, a nome del gruppo del Partito Democratico, profonda insoddisfazione in relazione al testo in esame sia per ragioni di metodo sia di merito. Ritiene sia sbagliato adottare provvedimenti d’urgenza dal contenuto eterogeneo che intervengono ad ampio spettro su materie di grande delicatezza, ad esempio quelle riguardanti i settori della giustizia, della difesa e delle politiche attive del lavoro, attraverso vere e proprie riforme ordinamentali e di carattere organizzativo, richiamando, ad esempio, la norma recata dall’articolo 3 volta a sopprimere l’ANPAL. Lamentando una organizzazione dei tempi che limita la discussione, come dimostra la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti molto ristretto, riducendo la dialettica tra maggioranza e opposizione, chiede alla presidenza di farsi garante presso il Governo delle prerogative delle Commissioni riunite, assicurando un confronto serio e approfondito tra i gruppi.
La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel preannunciare che il suo ruolo si farà più attivo nelle fasi successive dell’esame del provvedimento, assicura all’onorevole Scotto che da parte sua vi sarà un atteggiamento di grande apertura nei confronti delle proposte che le opposizioni indicheranno come prioritarie. Nel preannunciare che a questo scopo si terranno riunioni informali con gli esponenti dell’opposizione, si permette di aggiungere che alcune delle disposizioni del provvedimento in esame si sono rese necessarie in conseguenza della decisione del Governo di non presentare ulteriori proposte emendative, o di ritirare alcune di quelle già presentate, al decreto-legge sul rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, come preannunciato informalmente, è stato necessario completare l’intervento del Governo con misure che, anche per rispetto al lavoro dei parlamentari, non sono state introdotte nel citato decreto-legge. Ribadisce in conclusione con grande sincerità il proprio impegno a prendere in considerazione le richieste che saranno ritenute prioritarie dai deputati, anche dell’opposizione.
Arturo SCOTTO (PD-IDP), pur riconoscendo alla sottosegretaria Siracusano di aver tenuto un atteggiamento equilibrato e rispettoso delle opposizioni, nel corso del precedente esame avente ad oggetto il provvedimento d’urgenza in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, fa notare che l’esame del provvedimento in titolo non è iniziato nel modo migliore, come testimoniato dall’assenza dei relatori. Richiamando ancora gli interventi normativi in materia di giustizia e di organizzazione del Ministero della difesa, evidenzia che il testo reca norme che intervengono in numerosi ambiti settoriali, che avrebbero dovuto giustificare, piuttosto, provvedimenti ad hoc, da sottoporre quindi ad un esame puntuale, in sede referente, delle rispettive Commissioni competenti. Si augura, in conclusione, che tale eterogeneità dei contenuti non preluda ad altri interventi nel corso dell’esame da parte del Governo e della maggioranza, manifestando sin da ora la contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame.
Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 9.40.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione Nazario PAGANO.
Audizioni informali, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1239, di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025».
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.
L’audizione si è svolta dalle 10.05 alle 10.50.
Audizione di rappresentanti di CISAL, GILDA, ANIEF e FLP.
L’audizione si è svolta dalle 10.55 alle 11.20.
Audizione di rappresentanti della Confederazione autonoma dei Dirigenti, quadri ed alte professionalità (CONFEDIR).
L’audizione si è svolta dalle 11.35 alle 11.45.
Audizione di rappresentanti della Scuola Nazionale dell’amministrazione (SNA).
L’audizione si è svolta dalle 11.45 alle 11.55.
Audizione di rappresentanti dell’Osservatorio del Mercato dei Capitali italiani ed esteri e dell’Associazione Nazionale Costruttori edili (ANCE).
L’audizione si è svolta dalle 12 alle 12.15.