SEDE REFERENTE
Giovedì 30 luglio 2015.
Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 14.45.
Variazione nella composizione della Commissione.
Cesare DAMIANO, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Giovanni Palladino, al quale formula, a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro.
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche.
3002 Fedriga. 2958 Gnecchi e C. 2514 Fedriga, C. C.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame delle proposte di legge.
Cesare DAMIANO, presidente, 2014 del 2011. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. rileva preliminarmente che la Commissione avvia oggi l’esame delle proposte di legge C. 2514, a prima firma dell’onorevole Fedriga, C. 2958, a prima firma dell’onorevole Gnecchi, e C. 3002, a prima firma dell’onorevole Fedriga, volte a prevedere un ulteriore intervento volto ad estendere l’applicabilità delle disposizioni in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche, vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 147 del 2014. Per effetto dei ripetuti interventi del legislatore, quindi, la copertura previdenziale riguarda, a oggi, una platea complessiva di poco più di 170.000 lavoratori. Secondo il Svolgendo un breve intervento introduttivo, in sostituzione della relatrice, onorevole Incerti, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, segnala che le proposte prefigurano il settimo intervento di salvaguardia a favore dei lavoratori esodati, che farebbe seguito ai ripetuti interventi del legislatore, adottati già a ridosso della riforma previdenziale del 2011 e proseguiti fino all’adozione della recente legge n. report 147 del 2014. Le proposte di legge C. 2958 e C. 3002 in parte introducono nuove categorie di soggetti beneficiari, in parte incrementano il contingente di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, e in parte posticipano specifici termini temporali entro i quali già operano alcune salvaguardie. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa alla proposta di legge C. 2958, la necessità di tale intervento trae origine dal fatto che l’INPS ha stimato l’entità di tali categorie in «49.000 soggetti, suddivisi nelle varie categorie oggetto di salvaguardie precedenti e che meriterebbero di essere oggetto di ulteriori provvedimenti». Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi della Camera, per una più ampia disamina delle diverse categorie di lavoratori che dovrebbero essere interessati dalla salvaguardia, in questa fase di avvio della discussione, intende sottolineare che le proposte di legge in esame presentano misure abbastanza omogenee e, pertanto, vi sono le condizioni per lavorare proficuamente all’elaborazione di una proposta condivisa, che tenga conto delle diverse platee individuate dalle proposte di legge in esame. più aggiornato prodotto dall’INPS, che riepiloga la situazione al 13 luglio 2015, a fronte di una platea massima di 170.230 lavoratori salvaguardati, le certificazioni accolte sono pari a 114.317 e le pensioni liquidate ammontano a 78.334. Quanto al contenuto delle proposte di legge, in estrema sintesi segnala che la proposta di legge C. 2514 ripropone, con alcune differenze, il testo unificato approvato dall’XI Commissione della Camera dei deputati l’11 marzo 2014 in occasione dell’esame delle proposte C. 224 e abbinate, poi tradottosi nell’approvazione della cosiddetta «sesta salvaguardia», di cui alla legge n. 228 del 2012, nel quale confluiscono le eventuali economie accertate rispetto alle autorizzazioni di spesa previste per i precedenti interventi di salvaguardia. Risulta, in proposito, evidente l’esigenza di una proficua interlocuzione con il Governo al fine di acquisire i dati relativi alle economie determinatesi in sede di applicazione dei precedenti provvedimenti di salvaguardia. Rileva che la proposta di legge C. 2958 prevede altresì l’utilizzo delle economie di cui all’articolo 1, comma 709, della legge di stabilità per il 2015, derivanti dall’applicazione della disposizione del comma Per quanto riguarda la copertura finanziaria, segnala che l’articolo 4 della proposta di legge C. 2958 e l’articolo 5 della proposta C. 3002 fanno riferimento all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 235, della legge n. 201 del 2011. Al riguardo, segnala tuttavia che le procedure di monitoraggio sono previste dal comma 15 del medesimo articolo e che, in ogni caso, le eventuali economie accertate dovrebbero essere ricomprese tra quelle di cui al comma 235 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2013. La proposta di legge C. 3002 prevede, invece, che in caso di insufficienza di tali ultime risorse, si utilizzano gli stanziamenti relativi al fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge di stabilità 2015. Osserva che l’articolo 8 della proposta di legge C. 2514 prevede invece una diversa copertura, a valere su misure di razionalizzazione della spese, riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, nonché risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. 201 del 2011 non può in ogni caso eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto. Si richiama, inoltre, il monitoraggio di cui all’articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 707 del medesimo articolo 1, ai sensi del quale l’importo complessivo del trattamento pensionistico derivante dall’applicazione delle disposizioni dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge n.
Conclusivamente, secondo quanto già prospettato nella riunione di ieri dell’Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone di costituire già nella seduta odierna un comitato ristretto per la prosecuzione dell’esame delle proposte di legge, anche al fine di elaborare un testo unificato che sia il più possibile condiviso dai gruppi, in modo da poter avviare quanto prima una proficua interlocuzione con il Governo.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 14.55.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 14.55.
96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Modifiche all’articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n.
Nuovo testo C. 2799.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Titti DI SALVO (PD), relatrice96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. 2799, recante modifiche all’articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. , rileva preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla I Commissione sul nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 21 del 2014, che, nel procedere all’abolizione del finanziamento pubblico diretto, ha previsto un incremento dei compiti della medesima Commissione di garanzia. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96, nell’esercitare le funzioni ad essa attribuite, anche alla luce di quanto disposto dal decreto-legge n. Al riguardo, nel segnalare che il testo all’esame della nostra Commissione è frutto di una profonda revisione del contenuto della proposta di legge originaria, fa presente che essa trae origine delle difficoltà incontrate dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.
In proposito, ricorda che la Commissione è composta da cinque membri designati dai vertici delle tre massime magistrature, in particolare un membro è designato da parte del Primo Presidente della Corte di cassazione, un membro è designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre membri sono designati da parte del Presidente della Corte dei conti. Le designazioni sono ratificate dall’atto di nomina congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con il quale è altresì individuato, tra i componenti, il Presidente-coordinatore della Commissione. I membri della Commissione sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di Consigliere di Cassazione o equiparata. Il mandato dei membri della Commissione, che non percepiscono alcun compenso per l’attività prestata è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
Passando all’esame delle singole disposizioni del provvedimento, segnala che la lettera a) 96 del 2012, consente alla Commissione di garanzia di avvalersi, oltre che del del comma 1 dell’articolo 1, novellando l’articolo 9, comma 3, della legge n. personale di segreteria messo a disposizione dalle due Camere, di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione e di due unità, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell’attività di controllo contabile. Il suddetto personale è collocato fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficia del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell’incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza.
Segnala che la lettera b) 190 del 2012. In particolare, ricorda che il comma 68 dispone, come regola generale per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e per gli avvocati e i procuratori dello Stato, un limite di permanenza massima fuori ruolo di 10 anni, anche continuativi, nell’arco del loro servizio. 96 del 2012, specifica che, per la durata dell’incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza nel rispetto della disciplina di carattere generale in materia, recata dall’articolo 1, commi 66 e 68, della legge n. del comma 1 del medesimo articolo 1, sempre attraverso una novella alla legge n. 96 del 2012. In particolare, il comma 2 stabilisce che la verifica della conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse si effettui solo con riferimento ai rendiconti dei partiti politici riferiti agli esercizi successivi al 2014. Il comma 3 prevede, inoltre, che la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti rediga la relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge dei rendiconti nei limiti indicati dal comma 2, approvandola, per quanto riguarda i rendiconti riferiti all’esercizio 2013, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. Rileva che i commi 2 e 3 recano disposizioni di carattere transitorio in materia di effettuazione dei controlli sui rendiconti dei partiti e movimenti politici previsti dall’articolo 9, comma 5, della legge n. 13 del 2014, che hanno esteso ai partiti e ai movimenti politici le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale. In particolare, al primo periodo del comma 4 si detta una disposizione di interpretazione autentica al fine di chiarire che le disposizioni che, entro un preciso limite di spesa, hanno esteso ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà si intendono riferite anche alle articolazioni e alle sezioni dotate di autonomia legale e finanziaria. Il secondo periodo del medesimo comma esclude inoltre la necessità dell’iscrizione e della 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. Segnala, poi, che il comma 4 introduce limitati correttivi alle norme del decreto-legge n. 13 del 2014. 149 del 2013. Ai sensi del terzo periodo del comma 4, tale ultima disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. permanenza nel registro nazionale dei partiti politici ai fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali previsti dall’articolo 16 del decreto-legge n.
13 del 2014, al fine di sopprimere i residui riferimenti all’articolo 16 del medesimo decreto. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. In relazione a tali previsioni, al fine di una miglior coordinamento delle disposizioni vigenti, segnala l’opportunità di intervenire anche sul secondo periodo del comma 7 dell’articolo 4 del decreto-legge n.
Osserva, infine, che l’articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, rimarcando che da esso non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica.
Alla luce di quanto esposto, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento, segnalando con un’osservazione l’opportunità di apportare le indicate modifiche di coordinamento, connesse alle innovazioni introdotte dall’articolo 1, comma 4, primo periodo.
Davide BARUFFI (PD) 13 del 2014, che reca norme per l’abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti e movimenti politici. In particolare, con riferimento alle norme del comma 4 dell’articolo 1, che apportano correttivi alle disposizioni che hanno esteso ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà, osserva che è possibile, oltre che urgente, intervenire per risolvere le contraddizioni generate dall’entrata in vigore della nuova disciplina, in particolare, al fine di tutelare i lavoratori interessati. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. osserva che nella proposta di legge si coglie la volontà di porre rimedio alle difficoltà applicative che si stanno evidenziando, dopo l’approvazione del decreto-legge n.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
DL 78/15: Disposizioni urgenti di materia di enti territoriali.
C. 3262 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Valentina PARIS (PD), relatrice78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica. , rileva preliminarmente che la XI Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla V Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 giugno 2015, n.
Passa a illustrare, in estrema sintesi, il contenuto del decreto-legge, al quale il Senato ha apportato consistenti modifiche. In primo luogo, segnala che l’articolo 1, modificato dal Senato, reca la rideterminazione per gli anni 2015-2018 degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane, prevedendo, altresì, la concessione di maggiori spazi finanziari nonché l’attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto stesso. Il Senato ha introdotto l’articolo 1-bis231 del 2002, l’articolo 1- , che reca i criteri per la definizione del saldo di competenza 2015 ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici per le regioni che, nell’anno 2014, abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti inferiori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente di cui al decreto legislativo n.ter, in materia di predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle province e delle città metropolitane, l’articolo 1-quater, in materia di spese per investimenti delle regioni nell’anno 2015, e l’articolo 1quinquies, che reca disposizioni in materia di assetto proprietario del Parco di Monza.
126 del 2014. 118 del 2011, come integrato dal decreto legislativo n. Rileva che l’articolo 2, marginalmente modificato dal Senato, introduce disposizioni per consentire agli enti locali l’avvio a regime dell’armonizzazione contabile disciplinata dal decreto legislativo n.
Osserva che l’articolo 3, anch’esso modificato marginalmente dal Senato, autorizza, a decorrere dal 2016, un’anticipazione annuale in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per fare fronte a carenze momentanee di liquidità. L’articolo inoltre reca disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015.
Segnala che illustrerà più dettagliatamente nel prosieguo della relazione l’articolo 4, che reca disposizioni in materia di personale, l’articolo 4-bis, introdotto dal Senato, che reca disposizioni per garantire la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali, e l’articolo 5, in materia di transito del personale appartenente al Corpo e ai servizi di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale, così come sostituito dal Senato, mentre rileva che l’articolo 5-bis85 del 2015, in corso di esame al Senato. , introdotto dal Senato, reca disposizioni per la proroga dell’impiego del personale militare appartenente alle Forze armate in compiti di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili. Segnala, a tale proposito, che il testo reca norme di contenuto analogo a quelle recate dall’articolo 1 del decreto-legge n.
Osserva che l’articolo 6, marginalmente modificato dal Senato, prevede anticipazioni di liquidità in favore di enti locali impegnati in operazioni di ripristino della legalità. Si tratta, in particolare, di enti commissariati in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o di enti il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di un anno alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Rileva che l’articolo 7 reca una serie di ulteriori disposizioni di diversa natura concernenti gli enti locali. Si prevedono, tra l’altro, norme in materia: di rinegoziazione dei mutui; di affidamento della gestione dell’accertamento e della riscossione della TARES; di destinazione di quota parte delle risorse derivanti dall’alienazione dell’originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali; di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243- bis 267 del 2000; di proroga dell’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, nonché di tassa sui rifiuti. Tra le modifiche introdotte dal Senato, segnala, in particolare, la previsione di una disciplina transitoria per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14 «ecotossico» (comma 9- del decreto legislativo n.ter), norme in favore del comune di Milano per il completamento di opere viarie (comma 9-quater), nonché norme per il rimborso delle somme corrispondenti alle spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per l’esercizio delle funzioni non fondamentali (comma 9-quinquies). Anticipa che dei successivi commi da 9-sexies a 9-quinquiesdecies, introdotti dal Senato, darà conto nel prosieguo della relazione, in quanto investono le competenze della Commissione. Segnala, infine che i commi da 9-sexiesdecies a 9-duodevices recano disposizioni in materia, rispettivamente, di contributi a favore del comune di Campione d’Italia, di revisione delle concessioni demaniali marittime e di proroga dell’utilizzazione delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e agricoltura.
Osserva poi che il Senato ha introdotto l’articolo 7-bis, in materia di assicurazione degli amministratori locali e di rimborso delle spese legali.
Il successivo articolo 8 prevede l’incremento di 2 miliardi nel 2015 del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili scaduti nel 2014 o fuori bilancio e l’erogazione di un ulteriore contributo di 530 milioni per il 2015 in favore degli enti territoriali. Segnala che il Senato ha introdotto i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater190 del 2014. Il Senato ha introdotto anche il comma 13- , che recano disposizioni per il completamento dell’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), previsto dalla legge n.bis, che reca norme in materia di pagamento della prima rata 2015 dell’imposta municipale propria sui terreni agricoli, nonché disposizioni che prevedono l’erogazione di un contributo di 80 milioni di euro nel 2015 per sopperire ad esigenze finanziarie straordinarie della città metropolitana di Milano e delle province e di un contributo di 30 milioni di euro nel 2015 alle province e alle città metropolitane per le esigenze relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con handicap fisici o sensoriali (commi da 13-ter a 13-quinquies). Sono inoltre previste disposizioni in materia di cause di ineleggibilità dei sindaci (comma 13-sexies) e di copertura degli oneri annuali per servizi pubblici di navigazione (comma 13-septies). Il Senato ha poi previsto, oltre all’erogazione di un contributo di 200 milioni di euro alla Regione siciliana, anche al fine di tenere conto del minor gettito IRPEF causato dalle modifiche della disciplina della riscossione (commi 13-octies e 13-novies), ulteriori disposizioni di carattere finanziario relative alla stessa Regione siciliana (commi 13-decies e 13-undecies190 del 2014 (comma 13- ), nonché l’erogazione di un contributo annuo alle regioni e alle province autonome per compensare le minori entrate IRAP, in conseguenza dell’applicazione dei commi 20 e 21 dell’articolo 1 della legge n.duodecies).
Segnala poi che il Senato ha introdotto l’articolo 8-bis, che reca disposizioni di carattere finanziario riguardanti la regione Valle d’Aosta.
68 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni L’articolo 9 reca disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità e università. In particolare, esso interviene, ai commi da 1 a 8, in materia di concorso delle regioni alla determinazione dei propri equilibri finanziari e di contributo delle medesime ai fini del risanamento della finanza pubblica; il successivo comma 9 modifica le disposizioni contenute in diversi articoli del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. standard nel settore sanitario. I commi 10 e 11, infine, intervengono in materia di università non statali che gestiscono policlinici universitari. Anche in questo caso, il Senato ha introdotto numerose modifiche, riguardanti, tra l’altro, il pagamento delle tasse automobilistiche (commi da 9-bis a 9-quater) nonché disposizioni riguardanti il Consorzio interuniversitario CINECA (commi da 11-bis a 11-quater).
Osserva che il Senato ha introdotto una serie di articoli volti a dare attuazione all’accordo raggiunto il 2 luglio 2015 tra lo Stato e le Regioni in materia di patto per la salute. In particolare, segnala gli articoli 9-bis, in materia di razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale, e 9-ter, in materia di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci, nonché l’articolo 9-quater, volto alla riduzione delle prestazioni inappropriate di assistenza specialistica ambulatoriale. Anticipa che dell’articolo 9-quinquies, in materia di contrattazione integrativa del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, darà conto nel prosieguo della relazione in maniera più approfondita. Anche i successivi articoli aggiuntivi introdotti dal Senato riguardano il Servizio sanitario nazionale. In particolare, segnala che l’articolo 9-sexies reca norme per il potenziamento del monitoraggio sull’acquisto di beni e servizi; l’articolo 9-septies ridetermina il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l’articolo 9-octies reca le clausole di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome, mentre l’articolo 9-novies reca disposizioni per il potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute. Segnalato che l’articolo 9-decies reca disposizioni relative a un programma straordinario in materia sanitaria per il Giubileo 2015-2016, fa presente, poi, che il successivo articolo 9-undecies reca disposizioni in ambito sanitario per favorire la tempestività dei pagamenti, mentre l’articolo 9-duodecies reca norme in materia di potenziamento dell’organico dell’AIFA. Segnala che l’articolo 10, marginalmente modificato dal Senato, interviene in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente e di carta di identità elettronica e che l’articolo 11, modificato dal Senato, reca disposizioni per rendere più rapidi e trasparenti i processi di ricostruzione relativi al sisma che ha colpito l’Abruzzo nel 2009, dettando specifiche disposizioni per i processi di ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili da parte dei privati. Si prevedono, inoltre, disposizioni per l’accelerazione e la razionalizzazione della ricostruzione di immobili pubblici danneggiati. Il Senato ha introdotto disposizioni in materia di rifiuti, emissioni industriali e bonifiche nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio. Osserva anche l’introduzione da parte del Senato dell’articolo 11-bis, in materia di economia legale, che reca disposizioni transitorie nelle more dall’attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
296, con le relative agevolazioni fiscali. Anche l’articolo 13, al quale il Senato ha apportato marginali modifiche, reca disposizioni in merito alle opere di ricostruzione connesse agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia ed Emilia Romagna. Ancora in relazione ai danni dovuti a passati eventi sismici o ad alluvioni, segnala che l’articolo 12, sostituito dal Senato, prevede che nell’intero territorio emiliano colpito dall’alluvione del 17 gennaio 2014, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, purché aventi «zone rosse» nei centri storici, sia istituita una zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n.
Segnala che il Senato ha introdotto l’articolo 13-bis, che reca l’istituzione di una zona franca nella regione Sardegna, l’articolo 13-ter, che reca misure per la città di Venezia, nonché l’articolo 13-quater, che proroga al 31 ottobre 2015 il termine di cantierabilità delle opere indicate dall’articolo 3, comma 2, lettere b) e c)164 del 2014. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. , del decreto-legge n.
Osserva che l’articolo 14 proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine – previsto dall’articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 – per l’eventuale attivazione della clausola di salvaguardia che prevede l’aumento dell’aliquota dell’accisa sui carburanti in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015. Ricorda che l’attivazione di tale clausola era stata prevista nel caso che le istituzioni europee non avessero convalidato le disposizioni in materia di reverse charge introdotte dalla legge di stabilità 2015 con riferimento alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari.
L’articolo 15, su cui preannuncia che si soffermerà nel prosieguo della relazione e modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di centri per l’impiego e l’articolo 16 prevede la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici delle procedure di gara per l’affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle predette procedure. Il Senato ha introdotto il comma 5-ter, che reca disposizioni per assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe, nonché ulteriori disposizioni in materia di tutela dei beni culturali, tra cui, nel quadro del progetto di un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti di cultura, segnala disposizioni in tema di trasferimento di personale a tempo indeterminato delle province, su cui preannuncia che si soffermerà in seguito.
Osserva, infine, che il Senato ha introdotto l’articolo 16-bis, che riguarda le fondazioni e le associazioni per la gestione dei beni del patrimonio mondiale dell’umanità (UNESCO), che ricadono nel territorio provinciale, l’articolo 16-ter, che prevede assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e l’articolo 16-quater, che reca disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori dei comuni della Regione Calabria.
L’articolo 17, infine, reca le disposizioni finali volte a consentire la tempestiva attuazione, sul piano finanziario, del provvedimento.
101 del 2013, per la proroga fino al 31 dicembre 2015 dei contratti di lavoro a tempo determinato, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2015 anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2014, alle medesime finalità e condizioni previsti, a condizione che venga garantito l’equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi. Passando alle disposizioni che più interessano la competenza della Commissione, segnala, in primo luogo che l’articolo 1, comma 7, ultimo periodo, introdotto nel corso dell’esame al Senato, consente alle province e città metropolitane, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge n. 56 del 2014, del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, previsto dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l’indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno e l’invio della relativa certificazione. Segnala poi che il comma 2 prevede che il personale delle Province che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si trovi in posizione di comando, distacco o usufruisca di altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione sia trasferito presso di essa. Il trasferimento è subordinato al consenso dell’interessato, alla capienza della dotazione organica dell’amministrazione ricevente, nonché alla presenza di risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. La norma prevede, inoltre, l’obbligo che sia garantita la sostenibilità finanziaria della spesa a regime. Il Senato, con il comma 2- Fa, poi, presente che, come anticipato, l’articolo 4 reca norme in materia di personale degli enti territoriali. In particolare, il comma 1 dispone la disapplicazione, al solo fine della ricollocazione del personale delle Province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. bis190 del 2014, che destina i , ha fatto salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento di funzioni relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, nel caso non sia possibile provvedere altrimenti. Tali assunzioni derogano quanto stabilito dall’articolo 1, comma 424, della legge n. budget assunzionali delle regioni e degli enti locali relativi agli anni 2015 e 2016 esclusivamente all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso di graduatorie già vigenti al 1o 90 del 2014, prevede la possibilità di utilizzare a tale fine anche gli eventuali residui delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, dirimendo un dubbio interpretativo sorto con riferimento alla disposizione che consente il suddetto cumulo per un arco temporale non superiore a 3 anni, senza specificare se successivi o precedenti. Il comma 4 reca disposizioni per il calcolo dei tempi medi di pagamento, utilizzati quali parametri per potere procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell’anno successivo da parte delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale. I commi 4- gennaio 2015 e delle unità soprannumerarie delle province destinatarie dei processi di mobilità. Osserva che il comma 3, con riferimento alla rimodulazione, a decorrere dal 2014, delle possibilità di assunzione concesse agli enti territoriali dal decreto-legge n.bis e 4-quater, introdotti dal Senato, recano disposizioni relative ai segretari comunali e provinciali.
Osserva che il Senato ha introdotto l’articolo 4-bis37 del 2015, sono cont , che autorizza le Agenzie fiscali a indire concorsi pubblici per soli esami da espletare entro il 31 dicembre 2016, con contestuale annullamento di quelli ancora in corso, per la copertura delle vacanze di organico dei dirigenti. Fino all’assunzione dei vincitori dei concorsi per la dirigenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i dirigenti delle stessa agenzie possono delegare a funzionari della terza area le funzioni relative agli uffici e i connessi poteri di adozione degli atti. A fronte delle responsabilità loro delegate, ai funzionari in questione viene temporaneamente attribuita una posizione organizzativa. Le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all’espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio. Disposizioni analoghe, che mirano a fronteggiare anche gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n.181). enute nell’articolo 2 dello schema di decreto legislativo sulla riorganizzazione delle agenzie fiscali (Atto n.
Con riferimento all’articolo 5 che, come detto, reca disposizioni in materia di polizia provinciale, segnala, in primo luogo, nel testo sostituito dal Senato, il transito del personale appartenente al Corpo ed ai servizi di Polizia provinciale, circa 2.700 persone, come si legge nella relazione tecnica, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale. Anche in questo caso, sono previste delle condizionalità, consistenti, in particolare, nella capienza della dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese e alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. La norma, infine, vieta agli enti locali di procedere ad assunzioni per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, a pena di nullità, fino a quando il personale appartenente al Corpo ed ai servizi di polizia municipale non sia stato completamente assorbito. Rispetto al testo originario, il Senato ha previsto la riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa e del relativo personale degli enti di area vasta e delle città metropolitane con leggi regionali, nell’ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciale nonché il trasferimento ai comuni, singoli o associati, del personale non riallocato entro il 31 ottobre 2015.
Osserva poi che l’articolo 6, in materia di anticipazioni di liquidità in favore di enti commissariati in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, impegnati in operazioni di ripristino della legalità, autorizza, al comma 7, tali enti ad assumere fino a tre unità di personale a tempo determinato, in deroga ai vigenti limiti alle assunzioni di personale nella pubblica amministrazione e alle disposizioni sanzionatorie in materia di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti. Segnala poi, che il Senato ha introdotto il comma 9- sexies190 del 2014, mediante la proroga dal 30 settembre 2014 al 1 che aumenta le risorse destinate al finanziamento degli incentivi alle assunzioni, previsti dall’articolo 1, commi da 118 a 121, della legge n.o 183. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. gennaio 2015 del termine entro il quale non devono risultare impegnate le somme risorse del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
Segnala che il Senato, con i commi da 9-septies a 9-quinquiesdecies, ha disposto la soppressione del Fondo integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), con effetto dal 1o dicembre 2015. Da tale data, cessa ogni contribuzione al Fondo e non viene liquidata nessuna nuova prestazione. Dalla medesima data del 1o dicembre 2015, è istituita presso l’INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas, che subentra nei rapporti attivi e passivi del Fondo soppresso e al cui carico sono posti gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015. Per la copertura di tali oneri è stabilito un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, pari a 351.646 euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro per il 2017, 3.037.071 euro per il 2018, 1.831.941 euro per il 2019 e 110.145 euro per il 2020. Tale importo può essere rideterminato nel caso risulti insufficiente alla copertura degli oneri. A favore degli iscritti in servizio o in prosecuzione volontaria che, alla data del 30 novembre 2015, non maturino il diritto al trattamento pensionistico integrativo, è posto a carico dei datori di lavoro un importo pari all’1 per cento per ogni anno di iscrizione al Fondo, moltiplicato per l’imponibile previdenziale per il 2014, che può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato alla previdenza complementare.
Rileva poi che il Senato ha disposto, con l’articolo 9-quinquies, la riduzione, a decorrere dal 1o gennaio 2015, dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente del servizio sanitario nazionale, di un importo pari ai risparmi di trattamento accessorio derivanti dalla diminuzione delle strutture operata in attuazione dei processi di riorganizzazione finalizzati al rispetto degli standard ospedalieri.
Con riferimento all’articolo 9-duodecies, osserva che il Senato ha rideterminato il 630 unità la dotazione organica dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al fine di consentire il corretto esercizio delle funzioni ad essa attribuite e di adeguarne il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee. A tal fine, la norma autorizza l’AIFA a bandire procedure concorsuali in modo da garantire l’assunzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di non più di 80 unità per ciascun anno e a prorogare, nelle more dello svolgimento di tali procedure, ma non oltre il 31 dicembre 2017, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente.
177), attualmente all’esame delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato e rispetto al quale sarebbe auspicabile un coordinamento. Passa, quindi, a illustrare l’articolo 15, in materia di servizi per l’impiego, che reca alcune sovrapposizioni con quanto previsto dallo schema di decreto legislativo sul riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n.
Segnala, in primo luogo, che il comma 1 prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego, ai fini dell’erogazione delle politiche attive, mediante l’impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei. Ricorda, a tale proposito, che l’articolo 2 dello schema di decreto individua le tipologie di indirizzo generale in materia di politiche attive per il lavoro che sono riservate a decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Osserva che il successivo comma 2, analogamente all’articolo 11 del citato schema di decreto legislativo, introduce l’istituto della convenzione tra la regione o provincia autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive del lavoro. La disp osizione consente alle convenzioni di prevedere il concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l’impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti complessivi di 90 milioni di euro annui ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in 190, sopprimendo la previsione di un’anticipazione di risorse alle regioni per il temporaneo funzionamento dei servizi per l’impiego. Il Senato ha introdotto il comma 6- 236 del 1993. Segnala che tali risorse, ai sensi del comma 5, possono essere erogate, per il solo 2015, in via di anticipazione entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge alle regioni che ne facciano richiesta, a condizione che la convenzione sia stipulata entro il 30 settembre 2015. In caso contrario, è operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa e nella misura non utilizzata per la copertura di spese di personale dei centri per l’impiego. Il comma 6, per esigenze di coordinamento con le norme in esame, modifica l’articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. compiti di erogazione dei servizi in oggetto. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avvalersi del fondo di rotazione per il finanziamento della formazione professionale, di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n.bis, che – con una disposizione analoga a quella recata dall’articolo 1, comma 7, ultimo periodo – prevede la possibilità, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2014, per le province e le città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per l’esercizio dei servizi erogati dai centri per l’impiego e con scadenze entro il 31 dicembre 2016, nelle more dell’attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro.
Osserva che il Senato ha introdotto modifiche anche all’articolo 16, tra cui segnala, ai commi da 1-quater a 1-sexies, l’adozione di un piano di razionalizzazione degli archivi e delle altre strutture culturali delle province, in base al quale, entro il 31 ottobre 2015, le unità di personale nei profili professionali di funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario storico dell’arte e funzionario archeologo in servizio a tempo indeterminato presso le province possono essere trasferite alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita procedura di mobilità, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica, a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero non impegnate per l’inquadramento del personale del comparto scuola comandate presso il Ministero medesimo e, comunque, per un importo pari almeno a 2,5 milioni di euro annui.
Segnala infine che l’articolo 16- quater reca disposizioni per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di comuni della Calabria, prevedendo che le deroghe già previste, per i medesimi lavoratori, dall’articolo 1, comma 207, della legge di stabilità per il 2014 operino anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali e, a determinate condizioni, di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2014. Si prevede, inoltre, che la Calabria disponga con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e assicuri la compatibilità dell’intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.
Conclusivamente, formulando una proposta di parere favorevole, osserva che, rispetto agli incisivi interventi che si sono susseguiti nell’ultimo anno, il decreto-legge in esame appare fornire maggiori possibilità finanziarie a supporto delle azioni che si richiedono agli enti locali e, soprattutto, si fa carico di dare indicazioni sulla ricollocazione del personale delle province, nella fase di estrema incertezza normativa che attualmente le investe. Sottolinea che il decreto-legge in esame dimostra che, pur nella necessità di proseguire nelle riforme nella maniera più incisiva possibile, i lavoratori non sono dimenticati, assicurando che il Governo e la maggioranza si stanno adoperando affinché nessuno di coloro che anche indirettamente è toccato dal processo di riforma perda il proprio lavoro.
Claudio COMINARDI (M5S) illustra una proposta alternativa di parere attualmente all’esame delle Camere, nonché la riforma del Titolo V della Costituzione. ), sottoscritta dai componenti del suo gruppo, soffermandosi sulle maggiori criticità che, a suo avviso, caratterizzano il decreto-legge in esame. Fa riferimento, in particolare, ai pericoli di confusione dei ruoli e dei compiti conseguenti al trasferimento del personale della Polizia provinciale presso i comuni, previsto dall’articolo 5 e alla mancanza di un collegamento organico tra l’articolo 15, che dispone in materia di servizi per l’impiego, gli schemi di decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
Esprime, inoltre, perplessità in ordine alla copertura finanziaria prevista per le assunzioni di personale disposte dall’articolo 16- ter.
Davide BARUFFI (PD), condividendo la proposta di parere favorevole della relatrice, evidenzia gli aspetti positivi delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, con particolare riferimento a quelle volte a tutelare i dipendenti delle province. Osserva che, a causa delle disposizioni vigenti nonché della necessità di assorbire i lavoratori delle province, gli enti locali si trovano nell’impossibilità di assumere anche personale essenziale per l’esercizio di funzioni infungibili. A suo avviso, fino ad ora, le diverse istituzioni coinvolte, dal Governo alle Regioni, allo stesso Parlamento, non hanno individuato soluzioni soddisfacenti volte a porre fine alla situazione di incertezza dei dipendenti delle province, spesso costretti all’improduttività nonostante la loro alta professionalità. Anche esulando dalle competenze proprie della Commissione, reputa importante segnalare le norme in favore delle zone colpite da terremoti ed eventi alluvionali che, come nel caso dell’istituzione di zone franche, rispondono alle istanze delle istituzioni locali.
Valentina PARIS (PD), relatrice, intervenendo in risposta agli interventi dei colleghi Cominardi e Baruffi, precisa che è compito del legislatore accertare e provvedere alla correzione di eventuali effetti negativi dell’attività legislativa. Nota che, se si prevede che le Regioni debbano decidere sui soggetti tenuti ad assorbire ulteriore personale, è anche necessario che le Regioni stesse si facciano carico di fornire a tali soggetti le risorse per la copertura dei relativi costi. Nell’evidenziare come vi siano iniziative meritorie, come l’accantonamento in bilancio da parte della Regione Emilia Romagna di risorse finalizzate alla ricollocazione dei dipendenti delle province, sottolinea la disomogeneità del quadro esistente a livello nazionale, segnalando l’opportunità di un’iniziativa politica di tutte Regioni.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo M5S.
La seduta termina alle 15.30.
ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza della presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 15.30.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.
176. Atto n.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2015.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.
177. Atto n.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2015.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.
178. Atto n.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2015.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
179. Atto n.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2015.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.35.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 30 luglio 2015.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.
INTERROGAZIONI
Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 14.25.
5-05905 Lombardi: Tutela dei livelli occupazionali nell’ambito dell’affidamento dell’appalto di global servicescolastico di Roma Capitale.
La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Roberta LOMBARDI (M5S) si dichiara non soddisfatta della risposta della sottosegretaria, in primo luogo perché non si comprende per quale motivo l’assistenza ai bambini che frequentano le scuole comunali non possa rientrare tra le attività istituzionali propriamente comunali. A suo avviso, pertanto, non sussisterebbero ostacoli all’internalizzazione nella società AMA dell’appalto di global service scolastico di Roma Capitale. Tale opzione sarebbe peraltro sostenuta anche dalla raccolta di 3.500 firme di cittadini romani e comporterebbe un miglioramento della qualità del servizio e un risparmio per il comune quantificabile in circa 10 milioni di euro. In secondo luogo, si dichiara insoddisfatta anche perché dal capitolato di appalto emerge che, se applicata, la clausola di cui all’articolo 4, che prevede il passaggio del personale esecutivo nella società che si aggiudica l’appalto, provocherebbe l’esubero di circa 2.500 lavoratori. A tale proposito, fa anche presente che il bando di gara per l’affidamento dell’appalto di global servicescolastico rischia di mettere in crisi anche le imprese aderenti a Confindustria, Legacoop e ad altre associazioni datoriali, in quanto verrebbero penalizzate rispetto ad aziende che non hanno alcun obbligo di riassunzione del personale proveniente dalla azienda cedente. Si dichiara, conclusivamente, convinta che solo con un’occupazione di qualità, compresa quella relativa all’igiene e alla sicurezza didattica, si possa garantire la cosiddetta buona scuola e quindi ogni forma di liberalizzazione, opportunamente comparata con la modalità di gestione in house, in termini di efficacia, efficienza ed economicità.
92 del 2012. 5-06027 Tinagli: Monitoraggio degli effetti degli incentivi per le nuove assunzioni di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n.
La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato .
Irene TINAGLI (PD), ringraziando la sottosegretaria per la risposta, sottolinea l’importanza di acquisire dati il più possibile disaggregati, che possano indicare nel dettaglio, ad esempio, in quale categorie di soggetti svantaggiati, in quali fasce di età, per quali settori economici e quali tipologie di attività gli incentivi sono maggiormente efficaci, al fine della migliore l’utilizzazione delle risorse pubbliche.
Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.40.
ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 14.40.
Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio.
COM(2014)910 final.
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1o luglio 2014-31 dicembre 2015).
10948/1/14.
Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2015.
Doc. LXXXVII-bis, 3. n.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell’esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l’esame congiunto dei documenti, rinviato nella seduta del 28 luglio 2015.
Irene TINAGLI (PD), relatrice, illustra la propria proposta di parere, soffermandosi in particolare sulle osservazioni in essa contenute. Fa riferimento, in primo luogo, all’opportunità di sfruttare l’attuale occasione di revisione della Strategia Europa 2020 per aggiornare gli obiettivi, divenuti irrealistici alla luce degli effetti della crisi economico finanziaria, e per definire strumenti maggiormente efficaci. Sottolinea anche l’importanza di sostenere il dossier 190 del 2014. relativo alla riforma del sistema EURES, arrivato in fase di avanzato esame presso le istituzioni europee, per la circolazione e la condivisione delle informazioni relative alla domanda e all’offerta di lavoro, in relazione alle competenze e alle qualifiche. Parimenti, reputa importante il sostegno all’attuazione del piano di investimenti strategici presentato dalla Commissione, soprattutto per fare in modo che vengano selezionati i progetti con il migliore impatto in termini di occupazione. Dal punto di vista nazionale, sottolinea la necessità di proseguire nelle riforme strutturali ed auspica la riduzione degli oneri fiscali e contributivi sul costo del lavoro nonché la stabilizzazione degli incentivi all’occupazione stabile, introdotti dall’articolo 1, comma 118, della legge n.
nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.50.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza della presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 14.50.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.
176. Atto n.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2015.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.
177. Atto n.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2015.
Silvia CHIMIENTI (M5S) sottolinea preliminarmente l’importanza del ruolo dei servizi per l’impiego nell’ambito delle politiche attive del mercato del lavoro, messo in luce anche nella strategia europea per l’occupazione. Rileva in proposito che i servizi per l’impiego in questi anni hanno subìto un profondo processo di modernizzazione che ha portato al mutamento del concetto di collocamento, che non costituisce più una funzione pubblica, ma un vero e proprio servizio, in quanto tale finalizzato a sostenere le iniziative di politica attiva del lavoro e di promozione della occupazione in generale. A fronte delle modifiche intervenute, dalla cosiddetta «legge Biagi» alla «riforma Fornero», che hanno condotto, da un lato, al superamento del principio del monopolio pubblico nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e, dall’altro, a un significativo grado di decentramento amministrativo, istituzionale e normativo del sistema di collocamento, non si è registrato tuttavia un apprezzabile miglioramento del mercato del lavoro, anche in ragione delle scarsità di risorse economiche dedicate alle politiche attive; dall’assenza di un reddito di cittadinanza; dalla mancata definizione di adeguati livelli essenziali delle prestazioni, da sempre di competenza del livello centrale; dal mancato investimento nel monitoraggio e valutazione delle performance dei servizi per il lavoro, affidandone la conduzione a un soggetto pubblico 183 del 2014 necessitavano di un corposo intervento di politiche attive del lavoro, che consentissero a disoccupati di essere presi in carico da un sistema di politiche attive che li coinvolgesse efficacemente in nuove occupazioni. Sottolinea che lo schema di decreto si fonda su tre linee direttrici, che riguardano la di ricerca, in grado di garantire terzietà e autorevolezza del processo valutativo; dalla mancata costruzione di una dorsale informativa in grado di porre in trasparenza tutta l’offerta dei servizi di politica attiva, gli esiti in termini occupazionali, la qualità dell’occupazione e il rapporto tra costi e benefici. Per tali ragioni, la qualità dei servizi offerti dai centri per l’impiego italiani è nel complesso ampiamente insoddisfacente, nonostante alcune positive eccezioni, collocate in particolari aree del Paese, come dimostrato dai dati ISTAT. Osserva, in particolare che le difficoltà dei centri per l’impiego sono riconducibili alla grave carenza di personale, a un quadro di competenze normative e amministrative disarticolato, strutturato su tre livelli – Stato, regioni e Province – e, soprattutto, segnato dalla mancanza di un soggetto a livello nazionale con funzioni di coordinamento dell’intero sistema, alla scarsa interoperabilità degli uffici, alla mancanza di un efficace raccordo con gli altri operatori pubblici (scuola, università) e privati (agenzie per il lavoro e sistema della bilateralità). Osserva che la Commissione europea ha richiesto all’Italia un impegno mirato al miglioramento di tali realtà e che le modifiche alle disposizioni sui licenziamenti introdotte fin dalla legge delega n. governance pubblica dell’ANPAL; la collaborazione tra pubblico e privato nella fornitura dei servizi al lavoro e, infine, l’introduzione di un nuovo strumento di politica attiva, l’assegno di ricollocazione.
Rileva quindi diverse criticità nello schema di decreto, in primo luogo, sotto il profilo di costituzionalità. Fa riferimento, in particolare, agli articoli 1 e 2, in materia di gestione del ruolo politico e di organizzazione delle politiche attive e dei relativi servizi per il lavoro sul territorio, che, nel attuale quadro di incertezza istituzionale, potrebbero dare luogo a contenziosi. A suo avviso, inoltre, sarebbe opportuno affidare allo Stato la definizione e la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive per il lavoro sul territorio nazionale allo Stato, intesi non come prestazioni minime ma come elementi di omogeneità della prestazione sul territorio e di integrazione delle competenze tra livello centrale e livelli territoriali.
In relazione agli articoli da 4 a 9, riguardanti la costituzione dell’ANPAL, osserva che l’istituzione dell’ennesima agenzia, la cui effettiva utilità è tutta da verificare, sembra contraddire le finalità di ridurre gli appesantimenti burocratici, come previsto dalla legge delega. In ogni caso, auspica la piena valorizzazione delle professionalità presenti in ISFOL, la definizione di un percorso di riqualificazione professionale che coinvolga anche i dipendenti dei centri per l’impiego, l’apertura di un tavolo di confronto anche con le categorie interessate per fissare quanto meno un crono-programma finalizzato prevalentemente, in questa prima fase, alla salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità dei lavoratori coinvolti, il rilancio dell’ente pubblico di Ricerca ISFOL, quale soggetto terzo in grado di garantire alla stessa Agenzia, studi, ricerche, valutazioni e monitoraggi delle politiche e degli strumenti, attraverso cui le stesse si attuano. Stigmatizza, infine, la mancanza di risorse finanziarie aggiuntive a disposizione dell’ANPAL ostacolo insormontabile per lo sviluppo di politiche attive efficaci, prefigurando il rischio di pregiudicare già sul nascere la ricostruzione dei servizi all’impiego.
Osserva poi che la progressiva privatizzazione della gestione dell’offerta di servizi di politica attiva del lavoro, senza la previsione di un contestuale rafforzamento della componente pubblica dei centri per l’impiego, determinerà un inesorabile arretramento dello Stato a favore dei privati su un tema e su una funzione che non può essere condizionata dalla asimmetrica logica del mero profitto.
Critica anche la previsione, per la definizione dei servizi, di specifiche convenzioni con le Regioni e le province autonome, in quanto, prefigurando un sistema di decentramento flessibile, appare essere finalizzata al mantenimento in capo agli enti territoriali delle risorse e degli strumenti impegnati, pregiudicando lo sforzo di omogeneizzazione del territorio nazionale e di vera definizione e totale rispetto almeno dei livelli essenziali delle prestazioni. Auspica inoltre una definizione più dettagliata delle questioni inerenti l’accreditamento, osservando che sarebbe opportuno prevedere un unico sistema di accreditamento e non diversi sistemi a livello nazionale e regionale e diversificati tra le Regioni stesse.
In relazione all’articolo 15, ritiene che andrebbe salvaguardata la natura privatistica dei fondi interprofessionali per la formazione continua, escludendoli dalla disciplina relativa ad obblighi e divieti a carico dei soggetti che a qualsiasi titolo beneficiano di contributi pubblici per lo svolgimento di attività formativa.
Con riferimento alla disciplina relativa ai centri per l’impiego, recata dal Titolo II dello schema in esame, mette in luce una serie di criticità riguardanti, ad esempio, il mancato investimento statale nei servizi pubblici per l’impiego, il mancato potenziamento di risorse umane ed economiche, l’assenza della previsione di una distribuzione che tenga in considerazione i territori più svantaggiati e le relative dotazioni infrastrutturali. A suo avviso, invece, sarebbe importante che i Centri per l’impiego potessero usufruire della possibilità di incentivare le assunzioni dopo un percorso fatto con il lavoratore e di risorse dedicate all’orientamento scolastico e professionale.
Ritenendo inaccettabile che una parte significativa e qualificata degli operatori dei servizi per l’impiego siano lavoratori precari, reputa indispensabile individuare modalità e risorse per la loro assunzione stabile.
Sull’articolo 18, a suo avviso andrebbe attuato un significativo investimento statale nel monitoraggio e nella valutazione della qualità dei servizi per il lavoro offerti dai servizi per l’impiego, affidandone la valutazione a un soggetto pubblico di ricerca, in grado di garantire terzietà e autorevolezza nel processo valutativo.
In relazione all’articolo 23, osserva preliminarmente che l’assegno di ricollocazione dovrebbe essere garantito a tutti i lavoratori entro i primi tre mesi di disoccupazione, indipendentemente dalla durata del periodo in questione, ma critica l’esiguità degli stanziamenti, pari 60 milioni di euro, sufficienti per circa 20 mila persone, a fronte di oltre 3,4 milioni di disoccupati.
Auspica poi l’abrogazione dell’articolo 24, che la riduzione dal 50 per cento al 20 per cento della misura del contributo mensile, spettante al datore di lavoro che assume, senza esserne tenuto, a tempo pieno ed indeterminato un lavoratore che fruisca del trattamento NASpI, destinando la rimanente quota del 30 per cento al Fondo per le politiche attive del lavoro al fine di finanziare l’assegno di ricollocazione. A suo avviso, la norma incide negativamente su una misura che favorisce la diretta ricollocazione dei lavoratori presso le imprese a fronte di un assegno per la ricollocazione che, al contrario, è una misura che coinvolge gli intermediari e non direttamente le imprese.
Giudica positivamente la previsione dell’articolo 32 che introduce incentivi all’assunzione per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, quali strumenti utili per favorire la diffusione di un reale sistema di alternanza scuola lavoro e auspica la stabilizzazione dello sgravio contributivo totale per le assunzioni di apprendisti in aziende fino a nove dipendenti, attualmente riconosciuto per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2016.
Critica, infine, l’impianto dello schema di decreto che appare escludere la platea del lavoro autonomo e della piccola impresa.
Conclude, quindi, sottolineando che lo schema di decreto risulta insoddisfacente riguardo alla costituzione di una solida struttura informativa pubblica capace di rendere trasparente e monitorabile l’intera offerta dei servizi di politica attiva, con riferimento agli esiti in termini occupazionali, alla qualità dell’occupazione e al rapporto tra costi e benefici, nonché a un significativo incremento di risorse da destinare ai servizi pubblici per l’impiego, in modo da rendere finalmente efficace il sistema nazionale di politiche attive. Per tali motivi, preannuncia un orientamento contrario del proprio gruppo sullo schema di decreto in esame.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.
178. Atto n.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2015.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
179. Atto n.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2015.
Claudio COMINARDI (M5S) sottolinea preliminarmente che la crisi economica in atto ha reso evidenti le debolezze dell’attuale sistema degli ammortizzatori sociali, che, pur attuando il principio enunciato dall’articolo 38, comma 2, della Costituzione, risulta, sotto molteplici aspetti, iniquo, come risulta dai dati ISTAT. Infatti, a fronte di una platea di lavoratori potenzialmente interessati a forme di integrazione salariale di circa 9,8 milioni di lavoratori dipendenti, nel 2013, anno di maggiore contrazione per l’economia italiana, sono state interessate all’utilizzo di forme di integrazione salariale, circa 440 mila posizioni lavorative dipendenti, corrispondenti al 4 per cento delle posizioni dipendenti totali, suddivise tra lavoratori coinvolti nella CIG ordinaria (121 mila), CIG straordinaria (122 mila), CIG in deroga (119 mila) e in contratti di solidarietà (78 mila). Passa quindi a evidenziare le maggiori criticità dello schema di decreto, osservando che, se da un lato viene significativamente migliorato il sistema di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione, con l’estensione a 24 mesi della durata massima della NASpI e la messa a regime dell’ASDI, dall’altro lato la maggiore spesa connessa a tali miglioramenti è finanziata anche con la riduzione delle durate complessive dei trattamenti di cassa integrazione. Con particolare riferimento a NASpI e ASDI, è critico sulla limitazione delle erogazioni ai lavoratori per i quali siano stati versati unicamente contributi figurativi, ovvero nei casi di interruzione o riduzione dell’attività lavorativa che danno luogo all’erogazione della cassa integrazione guadagni, a contratti di solidarietà, ma anche all’indennità di disoccupazione e di mobilità. A suo avviso, inoltre, la salvaguardia per il 2015 delle prestazioni NASpI per i lavoratori del turismo dovrebbe essere estesa ai lavoratori stagionali di tutti gli altri settori. Per tale ultima categoria di lavoratori, inoltre, il sistema di calcolo dell’indennità, cui si unisce la progressiva riduzione con il passare del tempo, risulta penalizzante. A suo avviso, inoltre, sarebbe opportuno utilizzare quale parametro reddituale per la prosecuzione dell’ASDI non l’assegno sociale, pari a 5.800 euro annui, bensì il livello di povertà relativa, fissato dall’ISTAT a 7.200 euro annui. Un altro punto meritevole di critica è, a suo avviso, l’utilizzo dei risparmi derivanti dalla riduzione delle durate complessive dei trattamenti di cassa integrazione a copertura parziale degli oneri relativi alla NASpI e all’ASDI. Auspica, pertanto, l’introduzione di uno strumento davvero universale, quale il reddito minimo di cittadinanza che avrebbe anche il vantaggio di raggiungere strati della popolazione attualmente privi di qualsiasi tutela reddituale.
92 del 2012. A suo avviso, inoltre, il mancato riferimento, nell’articolo 21, ai contratti di solidarietà espansivi, induce a temere che il Governo sia intenzionato a sopprimere tale istituto. Inoltre, la volontà, sottesa allo schema di decreto, di riportare integralmente nell’alveo delle integrazioni salariali straordinarie i contratti di solidarietà difensivi dimostrerebbe la volontà del Governo di eliminare la distinzione tra le due tipologie di intervento. In tal modo, pertanto, i contratti di solidarietà non rappresenteranno più un’alternativa alle altre tipologie di intervento ma saranno sostanzialmente equiparati CIGS e, come per la CIGS, l’integrazione salariale sarà sottoposta ai tetti massimi mensili e, infine, gravata dal citato contributo addizionale. Ritiene pertanto preferibile creare delle reali condizioni di vantaggio per incentivare il ricorso al contratto di solidarietà, differenziandolo dagli altri istituti straordinari sia dal punto di vista del costo per le imprese sia dal punto di vista delle indennità da erogare ai lavoratori, prevedendo semmai interventi di modernizzazione dell’istituto in parola, al fine di favorire la crescita occupazionale e il ricambio generazionale. Passando quindi all’esame delle norme relative al contratto di solidarietà, osserva che sarebbe preferibile mantenere il limite attuale di durata, in quanto maggiormente rispondente alle esigenze delle aziende e a quelle del contenimento dei costi, a causa del ricorso oculato che queste ne farebbero. A suo avviso, inoltre, andrebbe eliminato o, almeno, fortemente ridotto, il contributo addizionale previsto per tale istituto e si dovrebbe intervenire sui massimali, secondo lo schema già adottato dalla legge n.
Venendo quindi alla disciplina della Cassa integrazione guadagni, osserva che il parziale allargamento della platea di beneficiari comporta, a suo avviso, in realtà un peggioramento generalizzato della quantità e della qualità delle prestazioni. Stigmatizza il fatto che finora siano stati distribuiti ampi finanziamenti alle aziende, senza prevedere meccanismi di premialità a favore di quelle che non ricorrono alla delocalizzazione degli impianti. Infatti, l’integrazione salariale ordinaria può essere richiesta senza che l’impresa si impegni a decidere provvedimenti, investimenti, strategie e innovazioni per affrontare la crisi. Appare inoltre eticamente inaccettabile che il datore di lavoro, che non rispetti la dotazione della cassa integrazione, possa incorrere in una modesta sanzione, mentre i lavoratori sono estromessi dal mercato del lavoro. I lavoratori sono costretti ad accettare misure per così dire aleatorie, quali la CIGS e gli altri ammortizzatori sociali, laddove preferirebbero beneficiare di uno strumento universale, quale il reddito di cittadinanza. Quanto agli interventi correttivi, auspica, in primo luogo, un costante monitoraggio dell’andamento delle gestioni, anche al fine rivedere ulteriormente le aliquote contributive o, in subordine, prevedere – come sostenuto da più parti – l’istituzione di un fondo di riserva che intervenga nella gestione delle situazioni di crisi aziendali di più difficile soluzione. In secondo luogo, suggerisce l’introduzione di strumenti innovativi di supporto alla crisi, quali, ad esempio, sgravi fiscali, finanziamenti di sinergie con strutture locali, finanziamento di piani formativi ad hoc per la riqualificazione, per favorire l’innovazione anche delle piccole aziende sotto i quindici dipendenti, e dei professionisti. Ritiene, inoltre, necessario prevedere la deducibilità, per i lavoratori autonomi e i piccoli imprenditori, delle spese per formazione e per investimenti in innovazione e sviluppo del networking, così come anche l’inserimento, tra le causali della CIGS, della ristrutturazione aziendale.
Con riguardo alla disciplina sui fondi di solidarietà non condivide la previsione in base alla quale, per le prestazioni erogate da tali fondi, la contribuzione figurativa è posta a carico del fondo stesso e, quindi, dei datori di lavoro e dei lavoratori, determinando una disparità fra aziende e lavoratori soggetti alla normativa CIGS, per i quali la contribuzione figurativa è a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali e, quindi, dello Stato. Critica anche la previsione della limitazione dell’entità della prestazione erogata entro la misura di quattro volte la contribuzione effettivamente versata, contraria, a suo avviso, allo spirito con cui sono stati istituiti i fondi di solidarietà e alle finalità mutualistiche che debbono caratterizzare tutti gli interventi di sostegno al reddito. Tale impostazione, tra l’altro, impedirebbe alle piccole imprese di raggiungere un accantonamento sufficiente per l’erogazione di una prestazione di integrazione del reddito. A suo avviso, sarebbe pertanto necessario prevedere l’erogazione di risorse pubbliche, a integrazione di quelle private, almeno per i Fondi che abbiano esteso la platea dei beneficiari oltre i limiti previsti dallo schema di decreto in esame e introdurre l’obbligo della condizionalità dell’utilizzo dei fondi per le aziende con più di cinque dipendenti, per evitare che i finanziamenti siano privi di prospettiva.
Conclude auspicando una maggiore valorizzazione di strumenti, quali il contratto di solidarietà espansiva o l’istituzione di un fondo di solidarietà per il prepensionamento, che possano incentivare la cosiddetta staffetta generazionale. Con riferimento più puntuale al testo dello schema in esame, chiede l’introduzione di meccanismi di premialità che leghino la concessione dei benefici all’impegno dell’impresa ad assumersi il rischio e l’impegno della ripresa, escludendo, ad esempio, il ricorso alla delocalizzazione degli impianti. All’articolo 21, inoltre, auspica un chiarimento in merito al rischio di sovrapposizione tra le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelle del Ministero per lo sviluppo economico. Infine, pur apprezzando l’ampliamento della tipologia delle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, avrebbe preferito l’estensione diretta di tutti gli istituti di tutela del reddito, per porre fine al dualismo che vede, da una parte, un sistema di welfare pubblico e, dall’altra, un altro interamente finanziato da imprese e lavoratori. Per tali motivi, preannuncia l’orientamento contrario del proprio gruppo sullo schema di decreto in esame.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 29 luglio 2015.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.50.
ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 14.05.
Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio COM(2014)910 final.
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1o luglio 2014-31 dicembre 2015) 10948/1/14.
Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2015.
Doc. LXXXVII-bis, 3. n.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l’esame congiunto dei documenti.
Irene TINAGLI (PD), relatrice, segnala preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla XIV Commissione sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2015; sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 – Un nuovo inizio, nonché sul Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea per il periodo 1o luglio 2014 – 31 dicembre 2015.
234 del 2012 e reca l’indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende perseguire a livello europeo nell’anno, per poi rendicontare – entro il 28 giugno dell’anno successivo – circa l’attività effettivamente svolta. Si tratta, nella fattispecie, di un’occasione importante per il Governo italiano, in quanto la relazione è stata presentata alla fine del semestre di presidenza italiana dell’Unione europea e successivamente al rinnovo delle Istituzioni dell’Unione europea. È pertanto l’occasione per fare il punto di quanto fatto e dare conto di quanto il Governo intende fare nelle prospettiva di breve termine. In particolare, facendo un bilancio del semestre di presidenza italiana, il Governo rivendica l’impegno alla promozione di un graduale mutamento dell’indirizzo politico dell’Unione europea, affiancando gli obiettivi della crescita e dell’occupazione alle esigenze del consolidamento fiscale. Rileva, a tale proposito, che un segnale importante è costituito dal cosiddetto Piano Juncker, che prevede il finanziamento di progetti di investimento fino ad un ammontare di 315 miliardi di euro nel periodo 2015-2017 e in relazione al quale l’Italia si è impegnata nel negoziato per l’adozione dei necessari strumenti legislativi, in vista dell’avvio dei progetti da finanziare, individuati dalla BEI e dalla Commissione. Ricorda che altri temi significativi su cui il Governo ha segnalato il frutto del proprio impegno a livello unionale sono la flessibilità di bilancio, tradotta in una specifica comunicazione della Commissione europea, la ripresa del dibattito sul futuro della Ricorda che la Relazione programmatica, presentata a marzo 2015, è stata redatta ai sensi dell’articolo 13 della legge n. governance economica europea, la riflessione sulla revisione della strategia Europa 2020 per la crescita, la competitività e l’occupazione.
Segnala che, tra i migliori risultati del semestre italiano di presidenza dell’Unione europea, il Governo rivendica la riaffermazione del primato della politica e dei diritti fondamentali. A tale riguardo, la relazione ricorda l’impegno assunto dagli Stati membri, di un dibattito annuale in sede di Consiglio sui temi della legalità e dei diritti fondamentali, nonché per il rafforzamento del ruolo dell’Unione europea nella gestione integrata delle frontiere esterne e nella lotta contro l’immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani, con il lancio della operazione di sorveglianza congiunta «Tritone» di cui tuttavia chiede il rafforzamento e l’ulteriore sviluppo. Gli altri risultati significativi raggiunti grazie anche all’impegno dell’Italia sono l’accordo sul Pacchetto Clima-Energia 2030, che consentirà all’Europa di svolgere un ruolo guida nella Conferenza di Parigi di dicembre 2015, l’accordo, dopo anni di stallo, sugli OGM, che consentirà agli Stati membri una maggiore flessibilità per mantenere le proprie specificità nazionali e locali.
Con riferimento alle aree di maggiore interesse per la XI Commissione, dopo avere preliminarmente dato conto dell’impegno del Governo italiano nella promozione del coordinamento delle politiche economiche e della governance234 del 2012, che impegna le amministrazioni pubbliche a tutelare e a valorizzare le professionalità degli esperti nazionali distaccati presso l’Unione europea, il cui compito dovrà dell’euro, per il loro riflesso sulla crescita e l’occupazione, segnala che la relazione indica che, nell’ambito del processo di riforma delle amministrazioni pubbliche e della semplificazione, il Governo intende impegnarsi nel corso del 2015 nella promozione della mobilità europea dei dipendenti pubblici. In particolare, si intende promuovere l’attuazione del regolamento adottato ai sensi dell’articolo 21 della legge n. essere considerato strategico soprattutto in vista della migliore partecipazione della pubblica amministrazione italiana al processo di integrazione europea. Il Governo, inoltre, preannuncia incontri tra le amministrazioni pubbliche italiane per la valorizzazione del servizio all’estero, sia durante il suo espletamento, sia dopo il ritorno del dipendente nella propria amministrazione.
Passa quindi a illustrare il contenuto del capitolo 3 della relazione, specificamente dedicato al tema dell’occupazione. Gli obiettivi principali del Governo nel 2015 sono la riforma del mercato del lavoro, il rafforzamento delle politiche attive, con particolare riguardo ai giovani e agli investimenti nel capitale umano, la promozione della sicurezza, della protezione sociale e della tutela delle condizioni di lavoro e, infine, il contrasto della povertà, dell’esclusione sociale e di ogni forma di discriminazione.
Rileva che al primo punto del programma del Governo c’è l’implementazione del programma Garanzia giovani, con l’accelerazione delle attività di competenza delle Istituzioni coinvolte e lo sviluppo dei rapporti già avviati con le principali associazioni datoriali e con alcune grandi imprese. Il Governo, inoltre, si propone di rafforzare la collaborazione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con l’attivazione di uno specifico programma finalizzato all’intervento sui giovani usciti dal circuito scolastico.
Per il potenziamento del capitale umano, segnala che il Governo si propone, tra l’altro, di implementare e monitorare il Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020), di avviare il nuovo programma Erasmus+, di proseguire il lavoro di finalizzazione degli obiettivi di breve periodo (2015-2017) relativi alla rilevanza del mercato del lavoro rispetto ai percorsi di istruzione e formazione professionale e allo sviluppo delle competenze, nell’ambito del processo di Copenaghen sulla cooperazione europea rafforzata in materia di Istruzione e Formazione Professionale (IFP).
183 del 2014. 2014/67/UE). Con riferimento al tema delle pari opportunità, il Governo rivendica il suo impegno in Parlamento, che ha portato, tra l’altro, alla recente approvazione dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega recata dalla legge n. Segnala quindi che, in tema di tutela delle condizioni di lavoro, ad avviso del Governo le principali questioni da affrontare nel corso del 2015 riguardano il diritto del lavoro, le pari opportunità e la salute e la sicurezza sul lavoro. Con riferimento al primo punto, rileva che la relazione preannuncia l’impegno del Governo nel negoziato per la revisione della direttiva 2003/88/CE in materia di orario di lavoro e per l’adozione della direttiva sull’orario di lavoro dei marittimi. Il Governo, inoltre, procederà agli adempimenti per il recepimento della direttiva sul distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (n.
Osserva, poi, che il Governo intende proseguire nel suo impegno per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali, attraverso attività promozionali individuate come azioni prioritarie per una vera e propria strategia nazionale. Rileva inoltre che il Governo intende dedicarsi al contrasto dell’uso distorto del distacco transnazionale, nell’ambito del sempre più diffuso ricorso a forme fittizie o irregolari di esternalizzazione. Infine, dopo avere accennato alle discussioni che si potranno tenere nell’ambito del Forum di riflessione, nato sotto la Presidenza italiana per facilitare la conoscenza dei diritti derivanti dalla normativa dell’Unione, il Governo precisa di aspettarsi nel corso del 2015 i primi risultati del progetto europeo di scambi telematici sulla sicurezza sociale, nel quale l’Italia ha assunto una posizione di leadership.
Infine, riferendosi al tema della protezione sociale, segnala che la Relazione preannuncia il sostegno del Governo all’ampliamento del ruolo del Comitato di protezione sociale, anche con l’obiettivo di superare il dualismo tra dimensione sociale e dimensione finanziaria, nonché la promozione di una riflessione sulla possibilità di adattare gli indicatori sociali al mutato scenario macroeconomico, nell’ambito della revisione della Strategia Europa 2020.
Si sofferma quindi sul tema della formazione e rileva che tra i punti sui quali il Governo preannuncia il suo impegno vi sono anche il miglioramento della qualità del sistema di istruzione e formazione, l’integrazione del sistema con il mercato del lavoro, il miglioramento dell’offerta formativa e il rientro dall’estero di alte professionalità scientifiche e tecnologiche.
Passa, quindi, a illustrare il contenuto del Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio che, come si legge nell’introduzione, è il frutto della riflessione non solo della Commissione neo eletta, ma anche, diversamente dal passato, del contributo del Parlamento europeo e del Consiglio. Osserva a tale proposito che il Governo italiano rivendica il merito di tale nuova impostazione volta a promuovere la collaborazione tra le Istituzioni nel processo di elaborazione dei rispettivi programmi di lavoro. L’obiettivo ultimo è la sostituzione dei programmi settoriali (della Presidenza di turno, del Trio delle presidenze, della Commissione e del Parlamento europeo) con un «Programma dell’Unione europea». Il programma si impernia su dieci priorità, la prima delle quali è il rilancio dell’occupazione, della crescita e degli investimenti.
Segnala che il Programma si articola in ventitré nuove iniziative che la Commissione si è impegnata a realizzare nel 2015, oltre che in ottanta proposte che intende ritirare o modificare, tra cui, per l’interesse che riveste per la XI Commissione, ricorda il già segnalato Piano Juncker, che, nelle intenzioni della Commissione, dovrebbe liberare nell’economia reale investimenti pubblici e privati per almeno 315 miliardi di euro nei prossimi tre anni, con ricadute positive sull’occupazione e sulla crescita economica.
Osserva inoltre che la Commissione preannuncia anche la presentazione, nel corso del 2015, di un pacchetto di misure per contribuire a rilanciare l’integrazione nel mercato del lavoro e a sviluppare le competenze. Il pacchetto comprenderà misure volte a proseguire l’attuazione dell’iniziativa per l’occupazione giovanile, una proposta di raccomandazione del Consiglio sull’integrazione dei disoccupati di lunga durata e misure per promuovere lo sviluppo delle competenze. Sottolinea, poi, che i campi nei quali la Commissione intende concentrarsi per la promozione di nuova occupazione sono le ecoindustrie e l’ecoinnovazione, che rappresentano attualmente un terzo del mercato globale per le tecnologie verdi, con un valore di un trilione di euro, che dovrebbe raddoppiare entro il 2020. Infine, la Commissione intende impegnarsi nel miglioramento e nell’aggiornamento della strategia Europa 2020, traendo insegnamenti dai primi quattro anni di attuazione e utilizzandola efficacemente come strategia post-crisi per rilanciare la crescita e l’occupazione in Europa.
Illustra, quindi, il contenuto del Programma di diciotto mesi del Consiglio per il periodo 1o luglio 2014-31 dicembre 2015, presentato nel giugno 2014 ed elaborato dalle tre Presidenze in carica nel periodo, quelle italiana e lettone, ormai concluse, e quella lussemburghese. Segnala sinteticamente che consta di due parti, la prima delle quali reca il quadro strategico con obiettivi di lungo termine e la seconda, che più ci interessa, contiene il quadro operativo che individua le questioni che si prevede di trattare nell’arco dei diciotto mesi. Come per il Programma della Commissione, anche quello del Consiglio è stato elaborato in stretta collaborazione tra le Istituzioni europee.
Rileva preliminarmente che il quadro strategico individua tra le priorità d’azione la creazione di posti di lavoro e la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Il Consiglio, pertanto, si propone di porre l’accento su mobilità, dialogo sociale, creazione di posti di lavoro di qualità, riforma strutturale dei mercati del lavoro e investimenti in capitale umano attraverso l’istruzione e la formazione professionale. In tale quadro, il Consiglio prevede di prestare particolare attenzione all’emancipazione e all’occupabilità dei giovani nonché alla piena attuazione delle iniziative in corso per contrastare la disoccupazione giovanile, in particolare attraverso i sistemi di garanzia per i giovani, l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile e altri finanziamenti del Fondo sociale europeo. Il Consiglio ha inoltre intenzione di concentrarsi sul monitoraggio della protezione sociale e dello sviluppo di politiche di protezione sociale, sui finanziamenti, sull’efficacia e sull’efficienza della protezione sociale, sulla questione dell’assistenza di lungo periodo nonché sull’adeguatezza delle pensioni.
Per quanto riguarda, invece, il programma operativo, sottolinea che l’elaborazione degli obiettivi da parte delle tre presidenze parte dal presupposto del miglioramento del quadro macroeconomico, frutto di una sia pur modesta ripresa, nel quale tuttavia persiste un alto tasso di disoccupazione che, specialmente sul versante dell’occupazione giovanile, stenta ad essere riassorbito e costituisce un notevole freno alla crescita nel breve periodo per l’indebolimento della domanda. Come si legge nel Programma, nel complesso l’eredità della crisi scoppiata nel 2008 è costituita da una crescita fragile, dalla scarsità di posti di lavoro, spesso di bassa qualità, e da un maggior numero di persone esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale. Anzi, da questo punto di vista, gli indicatori mostrano come la situazione non stia migliorando ma in alcuni Stati membri stia addirittura peggiorando.
Venendo a un maggior dettaglio, segnala che il Programma operativo assegna un ruolo di primo piano, nel quadro del semestre europeo e dell’attuazione della Strategia Europa 2020, al Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori (EPSCO) e ai relativi comitati sussidiari (il Comitato per l’occupazione – EMCO – e il Comitato per la protezione sociale – CPS). Questi organi hanno il compito di verificare l’attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese e forniscono la loro opinione sui progetti di proposte della Commissione riguardanti le raccomandazioni. Tuttavia, ad avviso delle tre presidenze, vi è un margine per l’intensificazione della partecipazione del Consiglio EPSCO al processo del semestre europeo e alla revisione intermedia della Strategia Europa 2020, concentrandosi sugli aspetti occupazionali e sociali.
Altro punto su cui nel periodo di riferimento si sta concentrando l’azione del Consiglio è l’esame del ruolo dei servizi pubblici per l’impiego (SPI) e l’elaborazione di orientamenti comuni per fornire indicazioni agli Stati membri per l’elaborazione e l’attuazione delle rispettive politiche occupazionali. Con riferimento al primo punto, ricorda che è attualmente all’esame delle istituzioni europee la proposta di regolamento per la creazione di una rete europea di servizi per l’impiego (EURES), esaminata dal Consiglio, da ultimo, nel dicembre 2014, e su cui ha espresso una valutazione positiva anche la XI Commissione. Quanto agli orientamenti comuni sull’occupazione, ricorda che la proposta di decisione del Consiglio relativa al 2015 è stata approvata in prima lettura dal Parlamento europeo lo scorso 8 luglio.
Segnala poi che, nel corso del periodo, dovrebbero continuare i lavori sulla dimensione sociale dell’Unione economica e monetaria, con particolare riferimento al quadro di valutazione degli indicatori occupazionali e sociali, da integrare negli attuali strumenti, in modo da permettere in maniera stabile il monitoraggio dei risultati delle politiche in materia di occupazione e di protezione sociale.
Quanto ai temi più puntuali, le tre presidenze hanno stabilito di dedicarsi in modo particolare alla mobilità, al dialogo sociale, alla creazione di posti di lavoro di qualità, alla riforma strutturale dei mercati del lavoro nonché all’investimento nel capitale umano, conformemente alle indicazioni del Consiglio europeo. Segnala che, vista la gravità della situazione, si indicano come prioritarie le iniziative volte a ridurre la disoccupazione giovanile, con riferimento, in particolare, al programma Garanzia giovani, alla Iniziativa per l’occupazione giovanile, nonché ai finanziamenti del FSE. Le tre presidenze, inoltre, intendono dedicarsi anche ai gruppi maggiormente vulnerabili, ovvero alle donne, ai lavoratori anziani e ai disoccupati di lunga durata, mediante un approccio integrato che garantisca un loro inserimento sostenibile nel mercato del lavoro.
Osserva, inoltre, che le tre presidenze intendono portare avanti il monitoraggio dell’applicazione della comunicazione sulla dimensione sociale dell’Unione economica e monetaria, presentata dalla Commissione nell’ottobre 2013, alla luce del processo di revisione della Strategia Europa 2020. In particolare, le tre presidenze intendono porre l’accento sul rafforzamento del dialogo sociale a livello di Stati membri e dell’Unione europea, quale componente fondamentale del modello sociale europeo ed elemento necessario per la competitività di tutte le economie dell’Unione stessa.
Segnala che il Programma indica anche argomenti specifici da affrontare nel corso del periodo di riferimento. In primo luogo, ricorda le questioni in materia di politica sociale e il monitoraggio dell’applicazione del pacchetto sugli investimenti sociali, presentato dalla Commissione nel febbraio 2013. Ancora nel quadro della revisione della Strategia Europa 2020, le tre presidenze si propongono di approfondire la tematica degli indicatori per la povertà e l’esclusione sociale, al fine di quantificare i progressi compiuti dagli Stati membri e sostenere le future iniziative della Commissione per prevenire e ridurre il problema della mancanza di una fissa dimora. Le tre presidenze intendono concentrarsi anche sul monitoraggio della protezione sociale e sullo sviluppo delle relative politiche, sui finanziamenti, sull’efficacia e sull’efficienza della protezione sociale, sulla questione dell’assistenza di lungo periodo nell’Unione europea nonché sull’adeguatezza delle pensioni. È prevista, inoltre, l’elaborazione di una serie di principi guida in materia di governancesociale, basandosi sulle rafforzate decisioni relative alla governance economica, al fine di conciliare meglio obiettivi politici diversi ma altrettanto importanti.
Osserva che, per quanto riguarda il diritto del lavoro, il Programma fa riferimento a dossier ormai in stato di avanzato esame o discussione (la mobilità dei lavoratori, la rete EURES, la revisione dei regolamenti 883/2004 e 987/2009, relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la piattaforma per il lavoro sommerso, su cui si è espressa anche la XI Commissione, l’orario di lavoro nel trasporto per le vie navigabili interne, l’informazione e la consultazione dei lavoratori e la proposta di direttiva sui marittimi).
Segnala poi che sulla sicurezza e salute sul lavoro, le tre presidenze intendono adoperarsi per l’individuazione di strategie comuni per aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro, per ridurre il numero di infortuni e mettere in atto soluzioni condivise a livello europeo. Ricorda, a tale proposito, che nel giugno 2014 la Commissione europea ha presentato il quadro strategico dell’Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020. Il programma fa riferimento anche all’impegno nella modifica della direttiva riguardante la salute sul lavoro delle gestanti e delle puerpere (congedo di maternità) ma, a tale proposito segnala che la proposta di direttiva risulta tra le proposte che la Commissione intende ritirare, pur essendo già stata votata in prima lettura dal Parlamento europeo nel 2010.
Rileva poi l’impegno delle tre presidenze sulla parità di genere, intendendo queste garantire il rispetto degli impegni indicati nel Patto europeo 2011-2020, tenendo conto del quadro fornito dalla strategia della Commissione per la parità tra uomini e donne (2010-2015).
Tra le questioni particolarmente rilevanti su cui le tre presidenze intendono intervenire segnala anche il divario pensionistico, gli stereotipi di genere, il rapporto tra donne e tecnologia e il ruolo delle donne nei processi decisionali. Le tre presidenze assicurano, inoltre, il loro impegno nel coordinamento dell’Unione europea in seno alla sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne, tenutasi nel marzo di quest’anno, nonché nel riesame dell’attuazione della piattaforma di Pechino a vent’anni dalla sua adozione.
Con riferimento alla dimensione esterna delle politiche occupazionali e sociali dell’Unione europea, segnala l’impegno delle tre presidenze a sostenere azioni da intraprendere nell’ambito dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), del G20, del partenariato euromediterraneo e dell’ASEM (Asia-Europe Meeting).
Osserva, infine, che, in tema di istruzione e formazione, le tre presidenze intendono impegnarsi in vista dell’adozione di una relazione comune nell’ambito del quadro strategico Istruzione e formazione 2020 ET 2020 per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione. Ricorda che, nell’ambito del Consiglio Istruzione, gioventù, cultura e sport dello scorso 8-9 maggio, i ministri hanno affrontato il tema in preparazione della valutazione intermedia e della relazione congiunta 2015, come anticipato dalla relazione in esame.
Ricorda inoltre che le tre presidenze intendono porre particolare attenzione al tema dell’integrazione tra i sistemi d’istruzione e formazione e il mercato del lavoro tramite il miglioramento dei percorsi di apprendimento basati sul lavoro, quali, ad esempio, l’apprendistato e i tirocini), puntando anche all’ottimizzazione dei sistemi di riconoscimento delle abilità e delle competenze acquisite nonché alla promozione della mobilità nazionale e transnazionale.
Alla luce di quanto illustrato, auspica che per il futuro la Presidenza della Camera si adoperi per la sollecita calendarizzazione dell’esame di tali documenti, al fine di favorirne la tempestiva discussione quando essi ancora dispiegano a pieno la loro portata programmatica. Riconosce tuttavia che molti dei temi di maggior valore approfonditi nei programmi per il 2015, quali, ad esempio, la mobilità dei lavoratori, la riforma dei mercati del lavoro, la promozione degli investimenti, quale volano per la crescita e l’occupazione, il contrasto alla disoccupazione giovanile, con l’implementazione del programma Garanzia giovani, la valorizzazione della rete EURES, avranno sicuramente riflessi anche sugli anni futuri non esaurendo la loro portata nell’anno in corso.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame congiunto dei documenti alla seduta convocata per la giornata di domani.
La seduta termina alle 14.20.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 14.20.
DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.
C. 3249 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Antimo CESARO (SCpI), relatore99 del 2015, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. 3249, di conversione del decreto-legge n. , rileva preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge Atto Camera n.
Al riguardo, segnala che il decreto, già approvato senza modifiche dall’altro ramo del Parlamento, intende assicurare, per il periodo che va dal 27 giugno al 30 settembre 2015, la partecipazione di personale militare all’operazione dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. In proposito, ricorda che, a seguito delle richieste dell’Italia di un intervento volto a fronteggiare la situazione di crisi nel Mediterraneo, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, il 18 maggio 2015, la decisione PESC/2015/778, relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED). Come indicato espressamente nell’articolo 1 della richiamata decisione, l’operazione si pone l’obiettivo di contribuire a smantellare il modello di business delle reti del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale attraverso misure sistematiche per individuare, fermare e mettere fuori uso imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti, in conformità del diritto internazionale applicabile.
Segnala che l’articolo 2 della decisione, nell’indicare il mandato dell’operazione, dispone che essa sia condotta per fasi successive: in una prima fase, l’operazione EUNAVFOR MED sostiene l’individuazione e il monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la raccolta d’informazioni e il pattugliamento in alto mare conformemente al diritto internazionale; in una seconda fase, essa procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dal diritto internazionale applicabile, nonché, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o al consenso dello Stato costiero interessato, nelle acque territoriali e interne di tale Stato. Nella terza fase, infine, sempre in conformità con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o con il consenso dello Stato costiero interessato, potranno essere adottate tutte le misure necessarie nei confronti delle imbarcazioni e relativi mezzi sospettati di essere usati per il traffico e la tratta di esseri umani, nel territorio di tale Stato, anche eliminandoli o rendendoli inutilizzabili.
Passando al contenuto del provvedimento, nel segnalare che il decreto-legge si compone di due articoli, fa presente che il comma 1 dell’articolo 1 reca l’autorizzazione di spesa per la partecipazione di personale militare all’operazione, mentre il comma 2 indica le disposizioni da applicare all’operazione stessa, rifacendosi a quelle costantemente richiamate dai più recenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali. In particolare, la lettera a) richiama le disposizioni applicabili in materia di personale, la lettera b) contiene il rinvio alle disposizioni in materia penale, mentre la lettera c) reca i riferimenti alle norme applicabili in materia contabile.
Per quanto attiene alle norme in materia di personale, segnala che le disposizioni richiamate si riferiscono, in particolare: alla corresponsione al personale che partecipa all’operazione del compenso forfettario di impiego e della retribuzione per lavoro straordinario in deroga ai vigenti limiti di carattere generale; alla possibilità di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata; al trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio, nonché ai casi di infermità contratta in servizio. Si richiamano inoltre le norme che prevedono la disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, nei casi di assenza di adeguate utenze telefoniche per uso privato, nonché quelle volte a favorire la partecipazione da parte dei militari coinvolti nella missione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa.
Segnala poi che l’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore del provvedimento, stabilendo che esso entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Preso atto che il provvedimento richiama per la missione EUNAVFOR MED le norme in materia di trattamento economico, giuridico, assicurativo e pensionistico del personale militare partecipante alle missioni internazionali contenute nei più recenti provvedimenti legislativi di proroga delle missioni stesse, propone di esprimere parere favorevole sul decreto in esame.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.25.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza della presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 14.25.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.
176. Atto n.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2015.
Tiziana CIPRINI (M5S), intendendo soffermarsi sulla problematica dell’abuso nell’utilizzo dei contratti part time nel settore dell’edilizia, fa presente che si tratta di un fenomeno assai diffuso nei cantieri per mascherare rapporti di lavoro che, in realtà, sono a tempo pieno. Propone pertanto di ripristinare l’attuale rinvio ai contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore edile per la previsione di specifiche modalità di utilizzo di tale tipo di contratto. Infatti, attualmente, l’individuazione del limite del 3 per cento di contratti part time rispetto al totale degli assunti rende più facili i controlli degli ispettori nelle verifiche nei cantieri e permetterebbe anche analoghe verifiche d’ufficio, attraverso la consultazione delle banche dati.
68 del 1999. Ciò renderebbe ancora più grave una situazione già stigmatizzata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che nel 2013 ha condannato l’Italia per non avere reso effettivo il diritto al lavoro dei soggetti disabili. Anche i meccanismi di riserva previsti negli articoli 3 e 4 dello schema di decreto non appaiono, a suo avviso, validi per la creazione di nuova occupazione, dal momento che i disabili già assunti sono compresi nella quota di riserva. 68 del 1999 non ha funzionato correttamente ma sottolinea il rischio che il passaggio alla chiamata nominativa quale strumento preferenziale, laddove la disciplina attuale le riserva il 60 per cento del totale delle assunzioni, ne faciliti un uso distorto da parte delle aziende. Analoga critica rivolge allo strumento dell’assunzione diretta. In particolare, esprime il timore che, attraverso una preferenza di fatto per i disabili meno gravi, si svuoti il principio del collocamento mirato, alla base della legge n. Passando quindi al tema della disabilità, riconosce che la disciplina recata dalla legge n.
300 del 1970 fissava un divieto generale, l’articolo in esame legittima l’uso degli strumenti di controllo, eliminando la necessità di un preventivo accordo con le organizzazioni sindacali nei casi di strumenti di lavoro e per quelli di registrazione delle presenze. Sottolinea che, grazie al nuovo terzo comma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, sarà possibile per il datore di lavoro non solo verificare l’uso che i dipendenti faranno degli strumenti messi a loro disposizione ma anche seguirne i movimenti, utilizzando i dati informativi anche a fini disciplinari. Infine con riferimento al tema dei controlli a distanza di cui all’articolo 23, osserva che il Governo ha operato un ribaltamento della prospettiva rispetto alla disciplina vigente. Infatti, laddove l’articolo 4 della legge n.
Matteo DALL’OSSO (M5S) definisce inconcepibile l’idea della chiamata nominativa e dell’assunzione diretta, che costringono i lavoratori disabili a preoccuparsi di avere contatti diretti con le aziende allo scopo di farsi conoscere dai datori di lavoro. Ritiene pertanto preferibile valorizzare l’assunzione attraverso le apposite graduatorie. Auspica, inoltre, l’introduzione di sgravi contributivi per i datori di lavoro, proporzionali alla percentuale di disabilità dei lavoratori assunti, in modo da incentivare l’assunzione dei lavoratori con disabilità maggiori.
Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice, assicura che alcune delle osservazioni della collega Ciprini sono oggetto anche della sua riflessione, ai fini della formulazione della proposta di parere, riferendosi in primo luogo al problema dell’abuso del part time 68 del 1999. Ribadisce, infine, che lo schema non prevede il superamento della graduatoria per le chiamate numeriche, che rimane lo strumento utilizzabile in caso di mancato rispetto degli obblighi di assunzione da parte del datore di lavoro. 68 del 1999 partisse dal principio della collocazione della «persona giusta al posto giusto», le statistiche dimostrano che l’impianto non ha funzionato. Come si legge nella relazione al Parlamento sull’applicazione della legge, negli anni 2012-2013 sono stati 1.111 i disabili assunti con chiamata numerica, attingendo cioè dalle graduatorie, mentre sono stati 7.594 i disabili assunti con chiamata nominativa. Sono stati inoltre circa 8.000 i disabili assunti grazie all’impegno sul territorio delle Commissioni tripartite e delle associazioni sindacali e datoriali. Invita inoltre i colleghi a prendere atto che nel corso del tempo si sono susseguiti provvedimenti che, anche indirettamente, favoriscono l’inserimento lavorativo dignitoso dei soggetti disabili, ricordando, in particolare, il disegno di legge sul terzo settore, ora all’esame del Senato, e la proposta di legge sull’agricoltura sociale, sul quale la Commissione ha espresso parere favorevole proprio la scorsa settimana. In questo contesto, si dichiara d’accordo su alcune delle perplessità espresse dai colleghi sull’assunzione diretta, ritenendo tuttavia necessario sottolineare che il ricorso alla chiamata nominativa presenta caratteristiche assai diverse, in quanto tale chiamata postula comunque l’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 8 della legge n. nel settore dell’edilizia e al tema dei controlli a distanza, di cui all’articolo 23 dello schema di decreto. Soffermandosi in particolare sul tema della disabilità, invita i colleghi a riconoscere i molti aspetti positivi ed innovativi dello schema di decreto in esame. Infatti, sebbene la legge n.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.
177. Atto n.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2015.
Tiziana CIPRINI (M5S) 4 del 2013, in materia di professioni non organizzate, agli articoli 6, 8, 12, 18 e 23 dello schema nonché il riferimento ai lavoratori autonomi a basso reddito, tra i disoccupati parziali di cui all’articolo 19, comma 4, lettera 22 del 2015. Nello schema di decreto in esame appare a suo avviso opportuno inserire previsioni in favore di tali categorie di lavoratori, con particolare riferimento agli incentivi all’autoimpiego e alla formazione. Appare opportuno, inoltre, inserire il riferimento alle categorie professionali, di cui alla legge n. stigmatizza l’insufficiente attenzione riservata nell’ambito del provvedimento ai lavoratori autonomi e ai piccoli imprenditori, come già accaduto nelle misure in tema di NASpI e DIS-COLL contenute nel decreto legislativo n. a).
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.
178. Atto n.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2015.
Tiziana CIPRINI (M5S) 124 del 2004, per la raccolta delle informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonché delle informazioni e degli approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di fo dichiara la contrarietà del suo gruppo alla costituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro alle dipendenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La finalità dichiarata della razionalizzazione, consistente nella riduzione di sovrapposizioni e di duplicazioni delle visite ispettive, che vanno a discapito delle aziende, è smentita dai dati, che dimostrano che tale fenomeno ha carattere residuale. Più opportuno sarebbe, a suo avviso, l’utilizzo delle banche dati esistenti, con particolare riferimento a quella prevista, ma mai attivata, dall’articolo 10 del decreto legislativo n.rmazione permanente del personale ispettivo. Ribadisce, infine, che, attraverso la condivisione delle informazioni presenti nelle banche dati, sarebbe possibile programmare in modo mirato le visite ispettive presso le singole aziende. Con l’istituzione dell’Ispettorato, invece, il Governo appare rinunciare alla proficua attività di recupero crediti, portata avanti in questi anni dall’INPS e dall’INAIL, allo scopo di favorire il settore delle cooperative, di cui il ministro Poletti è un illustre esponente, che si caratterizza per la presenza di rilevanti elusioni della normativa lavoristica.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
179. Atto n.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2015.
Tiziana CIPRINI (M5S) auspica l’estensione ad altre categorie di lavoratori stagionali della disciplina transitoria in materia di NASpI, recata dall’articolo 42, comma 4, dello schema in esame con riferimento unicamente al settore del turismo.
Patrizia MAESTRI (PD), relatrice22 del 2015. 94 del 2015, relativa alle previsioni in materia di NASpI di cui al decreto legislativo n. , assicura alla collega Ciprini e a tutta la Commissione che, tra i punti in corso di approfondimento ai fini della formulazione della proposta di parere, vi è anche l’estensione a tutti i lavoratori stagionali della richiamata disciplina transitoria in materia di NASpI, nonché di una revisione di quanto previsto dalla circolare INPS n.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.


























