COMITATO DEI NOVE
Giovedì 6 aprile 2017.
DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373-A Governo.
Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 6 aprile 2017.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.20.
INTERROGAZIONI
Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del vice presidente Walter RIZZETTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 15.40.
5-10880 Chimienti: Tutela di lavoratori impiegati nei servizi di pulizia in aziende ospedaliere e sanitarie della città di Torino.
La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Silvia CHIMIENTI (M5S), si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta della sottosegretaria, la quale dimostra che il Governo ha preso coscienza della gravità della situazione, che coinvolge i dipendenti impiegati nei servizi di pulizia nelle aziende ospedaliere e sanitarie di Torino e che mette a rischio anche la salute dei pazienti. Ricorda le proteste attuate dai circa settecento lavoratori coinvolti, che si sono visti ridurre, in media, da 1.150 euro a 800 euro lo stipendio mensile, se a tempo pieno, e da 800 a 650 euro al mese in caso di part time. Ritiene inaccettabili le conseguenze, sul piano lavorativo e su quello sociale, della corsa al ribasso dei costi di aggiudicazione degli appalti, soprattutto dopo che la Regione Piemonte ha sottoscritto, già dallo scorso anno, insieme alle organizzazioni sindacali, un protocollo sugli appalti, che prevede la corresponsione della giusta retribuzione e l’applicazione delle clausole sociali negli appalti regionali.
5-10729 Francesco Sanna: Iniziative per la tutela dei dipendenti della Fondazione Stefania Randazzo e dell’associazione AIAS Sardegna.
La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Francesco SANNA (PD), ringraziando la sottosegretaria che ha dato conto dell’approfondita analisi del problema da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sottolinea che, rispetto ai dati citati nella risposta, la situazione, nel frattempo, è ulteriormente peggiorata, essendo salite a dieci le mensilità non corrisposte ed essendo state adottate dalla Fondazione Stefania Randazzo e dall’associazione AIAS Sardegna vere e proprie azioni di rappresaglia nei confronti dei dipendenti che, del tutto legittimamente, come anche stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1251 del 2016, si sono avvalsi della facoltà prevista dall’articolo 1676 del codice civile, proponendo un’azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto.
Ritiene, invece, che debba essere approfondita la parte della risposta di competenza del Ministero dell’interno che, attraverso il prefetto, è competente, con riferimento alla Regione Sardegna, all’annullamento delle delibere adottate dagli enti in questione, viziate da finalità antisindacali e da violazioni di norme imperative o di ordine pubblico. Il potere del prefetto, ricorda, può spingersi, se ne ricorrono gli estremi, fino allo scioglimento dell’amministrazione e alla nomina di un commissario straordinario, qualora ciò si renda necessario per la salvaguardia degli scopi della Fondazione Stefania Randazzo e dell’associazione AIAS Sardegna. Auspica, pertanto, che – come prefigurato nella risposta resa – il Ministero continui a seguire con attenzione la vicenda ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza.
Walter RIZZETTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 16.05.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 8.45.
DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.
(Seguito dell’esame e conclusione).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2017.
Cesare DAMIANO, presidente, comunica che, con riferimento al provvedimento in esame, le Commissioni II (Giustizia), V (Bilancio), VIII (Ambiente), XII (Affari sociali) hanno espresso un parere favorevole. Il Comitato per la legislazione ha espresso un parere favorevole con una condizione, relativa all’esigenza di integrare i contenuti dell’articolo 1, comma 2, al fine di chiarire l’ultrattività delle disposizioni in materia di lavoro accessorio abrogate dal decreto, nonché un’osservazione, relativa alla verifica degli effetti del provvedimento sull’utilizzo dei voucher per il baby sitting. Fa presente, poi, che anche la I Commissione (Affari costituzionali), la X Commissione (Attività produttive) e la XIII Commissione (Agricoltura) hanno formulato un’osservazione con la quale si invita a valutare l’opportunità di chiarire l’ultrattività delle disposizioni in materia di lavoro accessorio abrogate dal decreto. Segnala, altresì, che la X Commissione (Attività produttive) ha formulato una ulteriore osservazione riferita all’opportunità di chiarire le modalità per la corresponsione dei voucher riguardanti l’acquisto di servizi di baby sitting.
Non essendoci interventi per dichiarazioni di voto, pone, quindi, in votazione la proposta di conferire alla deputata Patrizia Maestri il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, segnalando che i gruppi MoVimento 5 Stelle, Lega Nord e Autonomie e Fratelli d’Italia – Alleanza nazionale hanno comunicato la presentazione di proprie relazioni di minoranza.
La Commissione delibera di conferire alla deputata Patrizia Maestri il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento e di richiedere l’autorizzazione a riferire oralmente.
Cesare DAMIANO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l’esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 8.50.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 14.20.
DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale.
C. 4394 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto il suo intervento introduttivo e che, secondo quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 30 marzo scorso, l’espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite I e II avrà luogo nella seduta odierna.
Dà, quindi, la parola alla relatrice per l’illustrazione della sua proposta di parere.
Floriana CASELLATO (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere favorevole, soffermandosi in particolare sull’osservazione in esso contenuta.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha svolto il suo intervento introduttivo e che, secondo quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 30 marzo scorso, l’espressione del parere di competenza alla IX Commissione avrà luogo nella seduta odierna. Dà, quindi, la parola al relatore per l’illustrazione della sua proposta di parere.
Marco MICCOLI (PD), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.30.
RISOLUZIONI
Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 14.30.
7-01194 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali nello stabilimento Isolante K-Flex di Roncello (MB).
(Seguito della discussione e rinvio).
PIPPO
7–01226 Rizzetto, 7-01229 Airaudo e 7-01235 Martelli: Salvaguardia dei livelli occupazionali nello stabilimento Isolante K-Flex di Roncello (MB).
(Discussione congiunta e rinvio).
La Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-01194 Tripedi, rinviata nella seduta del 22 marzo 2017, e avvia la discussione congiunta delle risoluzioni 7-01226 Rizzetto, 7-01229 Airaudo e 7-01235 Martelli.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, successivamente alla seduta del 22 marzo scorso, nella quale era stata avviata la discussione della risoluzione 7-01194 Tripedi sono state presentate le risoluzioni 7-01226 Rizzetto, 7-01229 Airaudo e 7-01235 Martelli. Vertendo tali ultime risoluzioni sul medesimo argomento della risoluzione 7-01194, segnala che la loro discussione avverrà congiuntamente.
Fa presente, pertanto, che nella seduta odierna potrà avere luogo l’illustrazione delle risoluzioni, 7-01226 Rizzetto, 7-01229 Airaudo e 7-01235 Martelli, nonché l’eventuale svolgimento di interventi di carattere generale, mentre il parere del Governo sarà acquisito in una successiva seduta.
Dà, quindi, la parola ai presentatori dei richiamati atti di indirizzo ai fini della loro illustrazione.
Marialuisa GNECCHI (PD) preannuncia che anche il gruppo del Partito Democratico ha presentato nelle ultime ore una risoluzione sul medesimo argomento, a prima firma della collega Tinagli, e chiede che anche questa possa essere discussa congiuntamente alle risoluzioni oggi all’esame.
Walter RIZZETTO (FdI-AN), rinunciando all’illustrazione della risoluzione a sua firma 7-01226, chiede che la discussione congiunta delle risoluzioni possa essere conclusa nel più breve tempo possibile.
Davide TRIPIEDI (M5S), esprimendo la propria soddisfazione per essere riuscito a porre all’attenzione dei colleghi e del Governo la grave situazione dei lavoratori dello stabilimento Isolante K-Flex di Roncello, auspica che le risoluzioni presentate possano essere approvate celermente, anche in un testo unificato, che indichi l’unitarietà delle posizioni nell’ambito della Commissione.
Giovanna MARTELLI (MDP) rinuncia all’illustrazione della risoluzione a sua prima firma 7-01235, esprimendo l’auspicio di un esame rapido e costruttivo, che conduca all’approvazione di un testo unificato delle risoluzioni in discussione.
Giorgio AIRAUDO (SI-SEL-POS), rinunciando all’illustrazione della risoluzione a sua prima firma 7-01229, invita i colleghi e la rappresentante del Governo ad attivarsi per una rapida conclusione della discussione congiunta delle risoluzioni, al fine di non approvare un atto di indirizzo superato dall’evolvere della situazione.
Davide TRIPIEDI (M5S), segnalando che nei prossimi giorni si svolgerà un incontro presso la Regione Lombardia per discutere della situazione dello stabilimento K-Flex, concorda sull’esigenza di una rapida approvazione degli atti di indirizzo in discussione.
Irene TINAGLI (PD), anticipando i contenuti dell’atto di indirizzo, a sua prima firma, in corso di pubblicazione, evidenzia che la sua risoluzione, oltre ad affrontare le questioni affrontate dalle risoluzioni già presentate sull’argomento, si sofferma in particolare sul comportamento predatorio dell’azienda, che ha usufruito di contributi pubblici senza mantenere gli impegni assunti all’atto della loro concessione.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 14.40.
schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici.
Atto n. 406.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto legislativo.
Cesare DAMIANO, presidente, dà la parola alla relatrice per lo svolgimento del suo intervento introduttivo sul provvedimento.
Alessia ROTTA (PD), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione dell’articolo 2, commi 4 e 5, lettera a), della legge n. 198 del 2016, con cui il Governo è stato delegato, tra l’altro, a disporre l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti, al fine di rendere l’accesso ai prepensionamenti per tali soggetti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico.
Quanto agli aspetti procedurali dell’esercizio della delega, ricorda preliminarmente che essi sono disciplinati dal medesimo comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 198 del 2016, ai sensi del quale il decreto delegato è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Il successivo comma 6, inoltre, dispone che il decreto legislativo è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il comma 8 prevede l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Segnala, in proposito, che il termine per l’esercizio della delega scade il 15 maggio 2017, in una data anteriore a quella prevista per l’espressione del parere da parte della Commissione.
Il medesimo comma 8 prevede, infine, il meccanismo del cosiddetto «doppio parere», sulla base del quale, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Su tali osservazioni, le Commissioni competenti per materia possono esprimersi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione.
Passando al contenuto del provvedimento, ricorda che, nell’esercizio della delega, la lettera a) del comma 5 indica, quale criterio e principio direttivo che il Governo è tenuto ad osservare, l’incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti. Dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Fa presente che l’articolo 1 dello schema di decreto, introducendo, al comma 1, l’articolo 25-bis nel decreto legislativo n. 148 del 2015, prevede l’estensione al settore dell’editoria della disciplina generale della cassa integrazione guadagni straordinaria, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Lo schema di decreto, su tale punto, individua, al capoverso 1, quali destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampe a diffusione nazionale, i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai quali si applica la disciplina generale recata dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, in materia di contribuzione per le integrazioni salariali.
Sulla base del successivo capoverso 2, ai giornalisti così individuati è richiesto il possesso del requisito di un’anzianità di effettivo lavoro, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione, come previsto in via generale dall’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il capoverso 3 individua le causali per la concessione del trattamento di CIGS: riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi; crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o del ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche non continuativi; contratto di solidarietà. Il successivo capoverso 4 limita a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, la durata massima complessiva, per ciascuna unità produttiva, del trattamento di CIGS, in linea con la disciplina di carattere generale. Attualmente, non sono previsti limiti alla concessione di trattamenti di integrazione salariale.
Al riguardo, osserva che la disposizione mantiene la possibilità del riconoscimento del trattamento anche per i casi di cessazione dell’attività aziendale o di un ramo di essa, anche in costanza di fallimento, in linea con quanto previsto dall’articolo 35 della legge n. 416 del 1981 e dal decreto ministeriale n. 47385 del 2009.
Per quanto attiene la misura del trattamento, il capoverso 5, nel rinviare all’articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2015, conferma l’applicazione ai giornalisti della disciplina generale, così come anche per quanto riguarda la contribuzione figurativa, in relazione alla quale il capoverso 6 rinvia all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
Per il finanziamento dei trattamenti, il capoverso dispone, per i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa, il versamento del contributo ordinario previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015, pari allo 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui lo 0,60 per cento a carico dell’impresa e lo 0,30 per cento a carico del lavoratore, nonché del contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, pari, nella misura minima, al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale è dovuto il contributo addizionale, di cui al citato articolo 5. Nella relazione tecnica si evidenzia che per quanto riguarda i giornalisti si stima un maggior gettito annuo di circa 900.000 euro, che determinerà un miglioramento del saldo netto delle gestioni dell’INPGI.
Fa presente che i successivi capoversi disciplinano, rispettivamente, le modalità di pagamento del trattamento e la fase di consultazione sindacale e la procedura di concessione del trattamento, mentre il capoverso 10 rimette a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri per il riconoscimento delle causali della riorganizzazione aziendale e della crisi aziendale, con particolare riferimento all’andamento negativo o involutivo dei dati di bilancio nel biennio antecedente alla domanda di integrazione, delle modalità di applicazione della nuova disciplina e della durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro ai fini dell’opzione per l’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia. Come evidenziato nella relazione tecnica, tali criteri determineranno una tendenziale riduzione delle fattispecie in cui si potrà richiedere l’integrazione salariale straordinaria.
Fa presente, poi, che il successivo capoverso 11 dispone l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui ai Capi I e III del Titolo I del decreto legislativo n. 81 del 2015.
Infine, il comma 2 dell’articolo 1 in esame prevede l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 25-bis, introdotto dal precedente comma 1, ai trattamenti di integrazione salariale richiesti decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini del calcolo della durata massima, i trattamenti richiesti prima di tale termine si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale termine.
Passa quindi a illustrare il Capo II del provvedimento, che, con l’articolo 2 introduce disposizioni in materia di esodo e prepensionamento. In proposito, segnala che, mentre i numeri 1) e 2) del comma 1, lettera a), recano norme di mero coordinamento con la novella di cui al precedente articolo 1, comma 1, e come tali riguardano sia i lavoratori poligrafici sia i giornalisti, le restanti disposizioni dell’articolo 2 concernono specificamente i giornalisti. In particolare, riguardo a questi ultimi, nella normativa vigente, i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati possono riguardare i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in base ad accordi recepiti presso il medesimo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, nell’àmbito dei soggetti ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale. Ai fini in esame, i piani di ristrutturazione o riorganizzazione devono prevedere la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con l’attuazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un’assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti; tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.
La pensione anticipata può essere liquidata ai soggetti che abbiano almeno 58 anni di età e 18 anni di anzianità contributiva. Per quelli che abbiano compiuto i 60 anni di età, inoltre, l’anzianità contributiva è maggiorata, ai fini del calcolo della misura del trattamento, di un periodo non superiore alla differenza fra i 65 anni di età e l’età anagrafica raggiunta.
Fa presente che la novella di cui al comma 1, lettera a), numero 3), e alla lettera b) eleva i requisiti per l’accesso al pensionamento anticipato, aumentando il limite minimo contributivo da 18 a 25 anni e sostituendo il requisito anagrafico di 58 anni con la condizione di un’età inferiore al massimo di 5 anni rispetto al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell’INPGI relativo ai giornalisti professionisti dipendenti. La novella conferma la maggiorazione, ai fini del calcolo della misura del trattamento, dell’anzianità contributiva, nella misura pari alla differenza tra l’età anagrafica posseduta e il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia nel suddetto regime INPGI. In merito, si sopprime la condizione, posta dalla disciplina vigente ai fini del beneficio della maggiorazione, del possesso di un’età pari ad almeno 60 anni. Segnala che la novella prevede, inoltre, che il suddetto requisito contributivo di 25 anni sia progressivamente adeguato, in base agli incrementi della speranza di vita, secondo il meccanismo generale di adeguamento dei requisiti pensionistici. Il comma 2 fa salve le norme vigenti sui piani di assunzione di personale giornalistico, ai fini della concessione dei prepensionamenti, e sul divieto di instaurazione di rapporti di lavoro, da parte del gruppo editoriale, con i giornalisti già dipendenti dal medesimo che abbiano optato per il prepensionamento. Ricorda, inoltre, che il comma 1, capoverso 10, del precedente articolo 1 demanda al decreto ministeriale ivi previsto anche la definizione della durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, ai fini dell’opzione, in luogo del trattamento straordinario di integrazione salariale e in presenza degli altri relativi presupposti, per la pensione anticipata di vecchiaia.
L’articolo 3 infine reca una norma di abrogazione e una novella di mero coordinamento, in conseguenza dell’intervento normativo di cui all’articolo 1. L’abrogazione concerne, in particolare, l’attuale disciplina specifica sul trattamento straordinario per le imprese editrici, che viene abrogata decorsi tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Giorgio AIRAUDO (SI-SEL-POS), premettendo di affrontare questioni che esulano dal contenuto del provvedimento in esame, segnala le difficoltà nelle quali versa l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI, che hanno condotto anche a una indagine della magistratura. In particolare, ricorda che è in atto una dismissione del patrimonio immobiliare dell’INPGI, che costituisce la garanzia delle prestazioni nei confronti degli iscritti, allo scopo di risollevare la situazione finanziaria dell’Istituto e teme che, una volta completata la dismissione, si possa prospettare la confluenza dell’INPGI nell’INPS, il quale sarebbe così costretto a ripianarne i debiti mediante i contributi degli altri lavoratori. Ritiene, pertanto, che si prospetti un serio problema di equità e giustizia che la Commissione dovrebbe affrontare, per evitare che si vengano a creare problematiche simili a quella che ha riguardato in passato altri enti di previdenza.
A suo avviso, sarebbe necessario che la rappresentante del Governo fornisca indicazioni in ordine agli intendimenti dell’Esecutivo su questa materia.
Cesare DAMIANO, presidente, condividendo le argomentazioni dell’onorevole Airaudo, ricorda che più volte le gestioni previdenziali sostitutive dell’INPS hanno difeso la propria autonomia fintanto che erano in attivo, sollecitando poi la confluenza in questo Istituto nel momento in cui sono sopraggiunte difficoltà finanziarie. Sottolinea infatti come all’equilibrio dell’INPS contribuiscano prevalentemente i lavoratori dipendenti, la cui gestione previdenziale presenta un saldo attivo.
Con specifico riferimento al regime previdenziale dei giornalisti, segnala come il loro trattamento, a cominciare dai coefficienti di trasformazione, sia notevolmente migliore rispetto a quello degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ne ritiene pertanto necessaria una revisione in direzione di un riallineamento con la disciplina di carattere generale.
Marialuisa GNECCHI (PD) chiede che le questioni emerse nella discussione testé svolta possano essere affrontate nel corso di un’audizione di rappresentanti dell’INPGI, da svolgere quanto prima.
Ricorda, infatti, le molte criticità derivanti dalla costituzione di una gestione separata nell’ambito dell’INPGI, la cosiddetta INPGI-2 per i giornalisti con contratto di collaborazione, che determina evidenti problemi per la frammentazione delle carriere contributive, alla quale potrà porsi finalmente rimedio grazie alle disposizioni introdotte nella legge di bilancio 2017 in materia di cumulo gratuito dei periodi di contribuzione.
Ricorda, altresì, che la platea degli iscritti all’INPGI si è allargata in considerazione della previsione secondo cui il personale impiegato in attività di lavoro nell’ambito degli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni è tenuto all’iscrizione all’INPGI. Fa inoltre presente che l’INPGI, proprio per poter meglio far fronte alle difficoltà evidenziate dal collega Airaudo, auspica l’introduzione di analogo obbligo di iscrizione anche ai dipendenti del settore privato.
Alessia ROTTA (PD), relatrice, nel concordare sull’opportunità di svolgere un’audizione di rappresentanti dell’INPGI, segnala tuttavia l’esigenza che lo svolgimento di tale audizione non rallenti eccessivamente l’esame dell’atto del Governo in oggetto, ribadendo che il termine per l’esercizio della relativa delega scade il 15 maggio 2017.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
SEDE REFERENTE
Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 9.20.
DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2017.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che sono state presentate oltre 120 proposte emendative riferite al testo del decreto-legge (vedi allegato).
Quanto all’ammissibilità di tali proposte, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell’articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all’esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall’articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all’oggetto del provvedimento.
Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull’istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall’intervento normativo».
La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa legislatura. In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardati le droghe, ha evidenziato come «ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso», determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione.
Nella precedente sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell’articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga di termini, introdotto nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l’innesto nell’iter di conversione dell’ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d’urgenza e potere di conversione». La Corte ha, quindi, precisato che «se tale legame viene interrotto, la violazione dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l’uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge».
Segnala, inoltre, che il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha poi inviato un’ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l’ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali». Ricorda, altresì, che il Presidente della Repubblica, in una missiva inviata ai Presidenti delle Camere il 27 dicembre 2013, ha richiamato la necessità di verificare con il massimo rigore l’ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.
In tale contesto, la presidenza è pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le richiamate disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
Alla luce dei criteri dianzi esposti, l’oggetto dell’intervento normativo deve identificarsi nella disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio e della responsabilità solidale tra committenti, appaltatori e subappaltatori negli appalti. In particolare, possono ricondursi all’oggetto del decreto le disposizioni volte a reintrodurre una disciplina del lavoro accessorio, anche in termini innovativi rispetto alla normativa oggetto di abrogazione, mentre devono ritenersi inammissibili le proposte volte a modificare la disciplina di altre tipologie contrattuali esistenti.
Devono, quindi, ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative:
Ciprini 1.89, il quale prevede che, nelle more della definizione di una nuova disciplina legislativa del lavoro accessorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto disciplini uno specifico contratto per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente;
Rubinato 1.30 e Rostellato 1.88, i quali, nelle more di una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro di carattere occasionale, modificano la normativa relativa al contratto di lavoro intermittente, con un intervento che, nel caso dell’emendamento Rostellato 1.88, si applica fino al 31 dicembre 2017;
Mucci 1.09, che disciplina l’istituto del voucher Garanzia giovani;
Lupi 1.011, che modifica la disciplina del contratto di lavoro intermittente;
Leva 2.01, che estende la durata degli interventi di integrazione salariale straordinaria in favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa.
Fa presente, infine, che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità è fissato alle ore 11 e 30 della giornata odierna.
Marialuisa GNECCHI (PD) osserva che l’INPS con un proprio comunicato ha opportunamente chiarito che l’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio non ha comportato il venir meno dell’erogazione dei voucher per servizi di baby sitting sulla base della specifica disciplina contenuta nella legge n. 92 del 2012, successivamente estesa e prorogata. Auspica che tale informazione sia portata a conoscenza degli interessati con la massima chiarezza, considerando anche che, in un primo momento, vi era stato un orientamento di segno contrario.
Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del decreto alla seduta convocata alle ore 12.30.
La seduta termina alle 9.30.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 4 aprile 2017.
Audizioni nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (atto n. 393).
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali ANAAO ASSOMED, CIMO, AAROI-EMAC, FVM, FASSID, CISL MEDICI, FESMED, ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI.
L’audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.05.
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CSE, CGS, USAE, USB, CISAL, CIDA, CODIRP, COSMED, CONFEDIR.
L’audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 12.20.
SEDE REFERENTE
Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 12.40.
DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nell’odierna seduta antimeridiana.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che la Commissione, nella seduta odierna, passerà all’esame delle proposte emendative presentate al disegno di legge Atto Camera n. 4373, di conversione del decreto-legge n. 25 del 2017, recante disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
Con riferimento alle valutazioni in ordine all’ammissibilità delle proposte emendative presentate, fa presente che, a seguito di un nuovo esame, conseguente alle richieste formulate in tal senso, possono ritenersi ammissibili le proposte Ciprini 1.89, Rubinato 1.30, Rostellato 1.88, che, pur recando misure non direttamente riferibili all’oggetto del decreto, possono tuttavia ritenersi attinenti alla specifica problematica affrontata dal provvedimento e alla sua ratio dominante, intervenendo sulla disciplina del lavoro intermittente, al fine di rendere più agevole il ricorso a tale tipologia contrattuale, che, analogamente al lavoro accessorio si applica a prestazioni prive di carattere di continuità, anche in relazione all’abrogazione da parte del decreto in esame delle disposizioni che disciplinano il lavoro accessorio. Conseguentemente, deve ritenersi ammissibile anche l’articolo aggiuntivo Lupi 1.011, che interviene anch’esso sulla disciplina del lavoro intermittente. Parimenti, ritiene possa considerarsi ammissibile l’articolo aggiuntivo Mucci 1.09, che introduce una nuova disciplina dei voucher per Garanzia giovani, recando una disciplina di prestazioni lavorative di limitata portata economica, regolate attraverso modalità analoghe a quelle previste per il lavoro accessorio.
Fa presente, inoltre, che gli emendamenti Boccadutri 1.24, Rostellato 1.44, Baruffi 1.39, Rubinato 1.30 e Rostellato 1.88 sono stati ritirati dai presentatori prima dell’inizio della seduta.
Non essendovi interventi sul complesso degli emendamenti, avverte che la Commissione passerà all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 1 del decreto-legge.
Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Patrizia Maestri, per l’espressione dei pareri su tali proposte emendative.
Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate all’articolo 1, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, segnalando in particolare che si impone una sollecita approvazione del provvedimento, in modo da consentire che anche l’esame da parte del Senato si concluda in tempi ragionevoli e tali da evitare la celebrazione dei referendum.
Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme alla relatrice, concordando con le medesime motivazioni da lei addotte.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che si passerà all’esame e alle votazioni delle proposte emendative presentate all’articolo 1.
Quindi, constata l’assenza dei presentatori delle proposte emendative Catalano 01.01 e 01.02, Palese 1.33 e Catalano 1.67: si intende che vi abbiano rinunciato.
Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.1, soppressivo dell’articolo 1 del decreto-legge, dichiara di non condividere le motivazioni alla base dei pareri espressi dalla relatrice, dal momento che il tema dell’abolizione dell’istituto del lavoro accessorio non può essere liquidato così semplicisticamente, avendo suscitato un grande dibattito nella società civile e nel mondo produttivo.
Tuttavia, se da un punto di vista strettamente politico può comprendere la posizione della relatrice, non altrettanto capisce la posizione del Governo, che è ben consapevole di avere creato notevoli problemi con l’adozione del decreto-legge che, tuttavia, non possono essere superati da prese di posizione, quali i comunicati stampa, che non hanno alcun valore normativo e che non sono in grado, per questo, di dare una cornice legislativa alla fase transitoria che, a suo avviso, potrà dare luogo a numerosi contenziosi. Il decreto-legge ha creato problemi anche con riferimento alla fruizione del contributo per il servizio di baby sitting, remunerato attraverso i buoni orari. Alla luce di tutto questo, a suo parere, è necessario che il Parlamento si riappropri delle proprie prerogative, ripristinando la disciplina sul lavoro accessorio, almeno con riferimento alla fase transitoria.
Walter RIZZETTO (FdI-AN), intervenendo sul suo emendamento 1.38 e riallacciandosi a quanto testé affermato dal collega Simonetti, osserva come sia del tutto fuori luogo l’entusiasmo mediatico manifestato dal Governo all’indomani dell’adozione del decreto-legge che, non solo crea problemi al mondo produttivo, ma va anche contro l’indirizzo espresso dalla Commissione, che si era pronunciata per mantenimento dell’istituto del lavoro accessorio, pur con le modifiche necessarie ad evitarne gli abusi.
Rileva, inoltre, che, nonostante gli annunci, il Governo non si è ancora pronunciato su come intenda intervenire per disciplinare la materia, ora che gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 sono stati abrogati. E a questa «stagnazione» normativa, stigmatizzata anche dalla segretaria generale della CGIL, si aggiunge l’estrema confusione dei ruoli tra il Governo e l’INPS nonché all’interno della stessa maggioranza, la cui componente di Alleanza Popolare, anziché esprimere la propria posizione in Parlamento, incontrerà a breve il presidente del Consiglio dei ministri proprio sul problema dei voucher. Lo stesso ministro Alfano sembra disallineato rispetto al Governo di cui fa parte, quando assicura la tempestiva adozione di una nuova disciplina che scongiuri il vuoto normativo venutosi a creare con l’adozione del decreto-legge. Infine, osserva che l’abolizione dell’istituto del lavoro accessorio comporterà la perdita di circa cinquantamila occasioni di lavoro per i giovani, secondo una stima fornita dalle associazioni di categoria, compromettendo un quadro del mercato del lavoro che, come risulta dai più recenti dati ISTAT, è ancora fragile e caratterizzato da posizioni di carattere precario. In questo difficile contesto, l’istituto del lavoro accessorio, pur non essendo risolutivo, avrebbe potuto continuare a contribuire, se opportunamente riformato, ad assorbire parzialmente la disoccupazione, specialmente quella giovanile. A suo parere, anche parte della maggioranza condivide la sua convinzione, come dimostrano alcune delle proposte emendative presentate, anche se successivamente ritirate. Tornando al contenuto del suo emendamento, soppressivo dell’articolo 1 del decreto-legge, osserva che il ripristino dell’istituto del lavoro accessorio darebbe soddisfazione alle esigenze manifestate da più parti della società civile e dal mondo produttivo, a cui la sua parte politica intende dare voce insieme agli altri gruppi di opposizione.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Simonetti 1.1 e Rizzetto 1.38, nonché gli emendamenti Ciprini 1.35 e Zanetti 1.40 e 1.41.
Cesare DAMIANO, presidente, constata l’assenza della presentatrice degli emendamenti Polverini 1.93 e 1.92: si intende che vi abbia rinunciato.
Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.23, osserva che la totale abrogazione dell’istituto del lavoro accessorio comporta notevoli difficoltà in molti settori lavorativi per la mancanza di una tipologia contrattuale sovrapponibile. Pertanto, come già da lui affermato, è preferibile modificare l’attuale disciplina del lavoro accessorio allo scopo di evitarne gli abusi, dal momento che si tratta di un istituto condiviso da più parti politiche. A suo avviso, sarebbe opportuno tornare allo spirito originario dell’istituto, introdotto dal decreto legislativo n. 276 del 2003, come previsto, appunto, dal suo emendamento.
La Commissione respinge l’emendamento Simonetti 1.23.
Cesare DAMIANO, presidente, constata l’assenza dei presentatori degli emendamenti Mucci 1.27 e 1.29: si intende che vi abbiano rinunciato.
Walter RIZZETTO (FdI-AN), intervenendo sul suo emendamento 1.31, osserva che esso riprende le istanze emerse nel corso del dibattito in Commissione sulle proposte di legge in tema di lavoro accessorio, con particolare riferimento alla necessità di garantire la continuità dell’utilizzo dei voucher nell’ambito delle collaborazioni domestiche, tema sul quale tutti i gruppi avevano trovato un accordo. La mancanza, infatti, di uno strumento di tale natura mette in grave difficoltà le famiglie che non possono fare ricorso a nessuna tipologia contrattuale con caratteristiche simili. Inoltre, il suo emendamento intende rafforzare i controlli sull’utilizzo dei voucher estendendo l’obbligo di comunicazione preventiva anche all’INPS, oltre che all’Ispettorato del lavoro. La mancanza di uno strumento agile e poco costoso per fare fronte a esigenze occasionali di prestazioni di lavoro comporterà, a suo giudizio, l’aumento del ricorso al lavoro nero e irregolare da parte delle famiglie e delle piccole imprese.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rizzetto 1.31 e Baldassarre 1.87.
Cesare DAMIANO, presidente, constata l’assenza dei presentatori dell’emendamento Altieri 1.34: si intende che vi abbiano rinunciato.
Walter RIZZETTO (FdI-AN), intervenendo sul suo emendamento 1.45, osserva che esso è volto a circoscrivere il lavoro occasionale a prestazioni di lavoro accessorio che non danno luogo a più di dieci giornate di attività lavorativa nel corso dell’anno solare e a introdurre il divieto per le organizzazioni sindacali di ricorrere a tale tipologia di contratto. Trova, infatti, che sia un controsenso che l’organizzazione sindacale promotrice del referendum abrogativo dell’istituto del lavoro accessorio abbia fatto ampiamente ricorso proprio a tale tipologia contrattuale.
La Commissione respinge l’emendamento Rizzetto 1.45.
Cesare DAMIANO, presidente, constata l’assenza dei presentatori degli emendamenti Catalano 1.49, 1.53, 1.55,1.58, 1.51, 1.47, 1.57, 1.60, 1.52, 1.48, 1.50, 1.54, 1.46, 1.56, 1.59 e 1.68: si intende che vi abbiano rinunciato.
Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.5, osserva che esso, prevedendo la possibilità di continuare a utilizzare i voucher per tutto l’anno in corso, è volto a dare la possibilità al Governo di intervenire normativamente in materia, cercando di individuare una soluzione che tenga conto anche delle posizioni espresse dal Parlamento.
La Commissione respinge l’emendamento Simonetti 1.5.
Cesare DAMIANO, presidente, constata l’assenza dei presentatori degli emendamenti Catalano 1.69, Mucci 1.65, Gebhard 1.25, Catalano 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.86 e 1.85: si intende che vi abbiano rinunciato.
La Commissione respinge l’emendamento Ciprini 1.89.
Cesare DAMIANO, presidente, constata l’assenza del presentatore dell’emendamento Catalano 1.70: si intende che vi abbia rinunciato.
Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.4, osserva esso è volto a garantire il ricorso ai voucher fino al 31 dicembre 2017, dal momento che la mancanza di una cornice normativa che disciplina la fase transitoria è suscettibile di limitare il diritto costituzionale di agire in giudizio in difesa dei propri diritti e interessi legittimi.
Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), intervenendo sul suo emendamento 1.43, osserva che esso è volto a permettere l’acquisto dei voucher fino al 31 dicembre 2017.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanetti 1.43, nonché Simonetti 1.4 e 1.3.
Cesare DAMIANO, presidente, constata l’assenza del presentatore dell’emendamento Catalano 1.71: si intende che vi abbia rinunciato.
La Commissione respinge l’emendamento Simonetti 1.2.
Cesare DAMIANO, presidente, constata l’assenza dei presentatori degli emendamenti Lupi 1.26 e Catalano 1.72: si intende che vi abbiano rinunciato.
Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), intervenendo sul suo emendamento 1.42, osserva che esso è volto a permettere l’uso dei voucher fino al 31 dicembre 2018 nel quadro della previgente normativa, comprensiva anche della disciplina sulla tracciabilità.
La Commissione respinge l’emendamento Zanetti 1.42.
Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.6 evidenzia che i chiarimenti forniti dall’INPS non fugano i dubbi sulla residua possibilità di utilizzo dei voucher per servizi di baby sitting. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di voler fornire ulteriori indicazioni al riguardo.
Il sottosegretario Luigi BOBBA ricorda che nel 2012 si è introdotto un contributo a favore delle madri lavoratrici per il pagamento della retta degli asili nido consentendo la possibilità, in alternativa, di avvalersi di destinare il contributo alla remunerazione di servizi di baby sitting, che, sulla base della normativa secondaria, ha luogo mediante l’utilizzo dei voucher. Pertanto, per l’INPS, il ricorso a tale modalità di pagamento non è frutto di una scelta, come può essere per le famiglie che si avvalgono dei servizi di collaborazione domestica, ma di un obbligo di legge. In ogni caso, assicura che, per tutto l’anno in corso, la normativa su tali contributi alle madri lavoratrici non subirà variazioni.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 1.6 e 1.7.
Walter RIZZETTO (FdI-AN), sottoscrivendo l’emendamento Simonetti 1.8, osserva che si tratta di una proposta di buon senso volta a permettere l’utilizzo dei voucher per l’anno in corso nel settore agricolo. Coglie l’occasione per chiedere al Governo di anticipare le sue intenzioni circa gli strumenti che intende introdurre, in sostituzione dell’istituto del lavoro accessorio, per venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle piccole aziende agricole.
La Commissione respinge l’emendamento Simonetti 1.8.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che il Governo ha assicurato il suo intervento proprio per rispondere alle istanze delle famiglie.
Il sottosegretario Luigi BOBBA, a conferma di quanto testé affermato dal presidente, preannuncia la prossima adozione di uno specifico intervento normativo in materia.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16.
Cesare DAMIANO, presidente, constata l’assenza dei presentatori degli emendamenti Gebhard 1.36, Mucci 1.66 e 1.28, nonché Schullian 1.37: si intende che vi abbiano rinunciato.
La Commissione respinge l’emendamento Rizzetto 1.32.
Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.17, osserva che esso è volto, come anche gli altri da lui presentati al comma 2, a permettere l’utilizzo dei voucher nei piccoli lavori domestici, in attesa di un nuovo intervento normativo.
A suo parere, il Governo sarebbe in questo modo obbligato a prendere una posizione esplicita e netta e il Parlamento, costretto finora a confermare quanto già deciso, avrebbe l’occasione di riappropriarsi della sua funzione legislativa.
Marialuisa GNECCHI (PD) dissente da quanti affermano che l’abolizione dell’istituto del lavoro accessorio comporterà di per sé un aumento del ricorso al lavoro nero o irregolare. Esistono, infatti, fattispecie contrattuali diverse di carattere autonomo o subordinato, come il lavoro domestico, cui anche le famiglie possono ricorrere. L’unica attività occasionale che necessiterebbe di una propria regolamentazione è quella dell’insegnamento supplementare. Infine, osserva che non si può non considerare positivamente l’abolizione di un istituto che dà luogo ad accrediti contributivi ridotti al 13 per cento, in luogo del 33 per cento: è necessario, infatti, evitare la previsione di istituti che contribuiscono alla liquidazione di pensioni di importo estremamente basso.
Davide TRIPIEDI (M5S) osserva che con l’abolizione dell’istituto del lavoro accessorio si pone fine all’abuso che ne hanno fatto le imprese, che vi hanno fatto ricorso per la remunerazione di prestazioni di lavoro ordinario. Si dichiara consapevole dei vantaggi derivanti dal ricorso ai buoni lavoro, specialmente per famiglie e piccole imprese, sottolineando la necessità di limitare i carichi burocratici connessi all’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22, nonché l’articolo aggiuntivo Zanetti 1.025.
Cesare DAMIANO, presidente, constata l’assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Catalano 1.010, 1.07, 1.019, 1.015, 1.05, 1.017, 1.013, 1.021, 1.04, 1.06, 1.014, 1.018, 1.020, 1.016, 1.08 e Mucci 1.09: si intende che vi abbiano rinunciato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ciprini 1.01 e 1.02.
Cesare DAMIANO, presidente, constata l’assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Palese
1.03, Latronico 1.012 e Lupi 1.011: si intende che vi abbiano rinunciato.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che si passerà all’esame delle proposte emendative presentate all’articolo 2 del decreto-legge. Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Maestri, per l’espressione del parere.
Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate all’articolo 2, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.
Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello della relatrice.
Cesare DAMIANO, presidente, constata l’assenza dei presentatori degli emendamenti Palese 2.5 e Brunetta 2.10: si intende che vi abbiano rinunciato.
La Commissione respinge l’emendamento Simonetti 2.9.
Cesare DAMIANO, presidente, constata l’assenza dei presentatori degli emendamenti Pizzolante 2.4 e 2.3: si intende che vi abbiano rinunciato.
La Commissione respinge l’emendamento Simonetti 2.7.
Cesare DAMIANO, presidente, constata l’assenza dei presentatori degli emendamenti Pizzolante 2.1 e 2.2, nonché Prataviera 2.6: si intende che vi abbiano rinunciato.
La Commissione respinge l’emendamento Simonetti 2.8.
Davide TRIPIEDI (M5S), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 2.02, osserva che esso, traendo spunto da una vicenda che ha interessato un appalto concesso dalla società Metropolitane milanesi, intende garantire al lavoratore e al committente la regolarità dei pagamenti dell’appaltatore. Con la disciplina introdotta dall’articolo aggiuntivo, infatti, si intende evitare che l’appaltatore, formalmente in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, non paghi lo stipendio dei lavoratori.
La Commissione respinge l’articolo aggiuntivo Tripiedi 2.02.
Cesare DAMIANO, presidente, essendosi concluso l’esame delle proposte emendative presentate, fa presente che la seduta per il voto sul conferimento del mandato al relatore avrà luogo alle ore 8 e 45 di domani, mercoledì 5 aprile 2017, una volta acquisiti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.
Rinvia, quindi, il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.05.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 14.05.
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 30 marzo scorso, l’espressione del parere di competenza alla IX Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 5 aprile 2017. Dà, quindi, la parola al relatore per la sua relazione introduttiva.
Marco MICCOLI (PD) ricorda preliminarmente che la XI Commissione ha già esaminato il provvedimento, esprimendo un parere favorevole nella seduta dell’8 settembre 2016. Successivamente, il 19 ottobre 2016, l’Assemblea, su proposta del presidente della IX Commissione, ha deliberato di rinviare il provvedimento in Commissione, essenzialmente al fine di poter acquisire le necessarie indicazioni in ordine ai suoi profili di carattere finanziario, in assenza delle quali la Commissione bilancio non aveva potuto esprimere il proprio parere. Nell’esame seguito al rinvio da parte dell’Assemblea, il testo della Commissione è stato, quindi, oggetto di modifiche che ne hanno mantenuto sostanzialmente inalterato l’impianto.
Segnala, in particolare, che all’articolo 2 sono stati rivisti le definizioni di «via verde ciclabile», «sentiero ciclabile o percorso natura», «strade senza traffico», «strade a basso traffico» e «strade 30», nonché i parametri per l’identificazione delle ciclovie. All’articolo 6, si è inoltre stabilito che il Piano regionale della mobilità ciclistica, ivi previsto, sia approvato con cadenza triennale, anziché annuale, mentre sono state oggetto di un’integrale riscrittura le disposizioni di carattere finanziario, ora concentrate nell’articolo 12 del provvedimento. In particolare, si stabilisce che, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore del provvedimento, alla copertura degli oneri derivanti dalla sua applicazione sia destinata una quota delle risorse del fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituto dall’articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017, nell’ambito delle somme destinate a trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie. Per la realizzazione della rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» si provvede anche a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2015, n. 302, come integrata dalla legge di bilancio 2017, finalizzata allo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche. All’attuazione della legge possono essere destinate anche risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ove prevedano misure rientranti nell’ambito di applicazione della medesima legge, risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci, proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni ed altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica. Da ultimo si è prevista, all’articolo 15, la presentazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di una relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge.
Conclusivamente, considerato che le modifiche introdotte non incidono su materie di competenza della nostra Commissione, ritiene che vi siano le condizioni per confermare le valutazioni già formulate sul provvedimento ed esprimere su di esso un parere favorevole.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.
DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale.
C. 4394 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 30 marzo scorso, l’espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite I e II avrà luogo nella seduta di domani, 5 aprile 2017. Dà, quindi, la parola alla relatrice per la sua relazione introduttiva.
Floriana CASELLATO (PD), relatrice, dopo aver rilevato preliminarmente che il provvedimento consta, nel testo approvato dal Senato, di ventiquattro articoli, segnala che l’articolo 1 prevede l’istituzione di sezioni specializzate, presso ogni tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. L’istituzione delle nuove sezioni dovrà essere attuata nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di organico. Fa presente che l’articolo 2, comma 1, disciplina la composizione delle sezioni specializzate. In base al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura, con propria delibera, da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, provvede all’organizzazione delle sezioni specializzate, anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria. Segnala che l’articolo 3 individua la competenza per materia delle sezioni specializzate, che saranno competenti per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno in favore di cittadini dell’Unione europea e di loro familiari, in materia di allontanamento di cittadini dell’Unione europea e loro familiari, nonché per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, per quelle in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, per quelle aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale. Le sezioni specializzate sono competenti anche per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia, nonché, come aggiunto dal Senato, in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana. Il successivo articolo 4 individua la competenza per territorio delle sezioni specializzate, mentre l’articolo 5, non emendato dal Senato, attribuisce ai Presidenti delle sezioni specializzate le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale.
Fa presente che l’articolo 6, comma 1, lettere da a) ad e), introduce modalità più celeri in materia di notificazione degli atti al richiedente protezione internazionale e di verbalizzazione dei colloqui presso la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, mentre le lettere f) e g) disciplinano il procedimento da seguire per l’impugnazione dei provvedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo per tali controversie l’applicazione del rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale. La lettera 0-a), introdotta dal Senato, disciplina il procedimento per l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale.
Ricorda che l’articolo 7, a seguito dell’istituzione delle nuove sezioni specializzate, modifica il decreto legislativo n. 150 del 2011 che, nella scorsa legislatura, ha ridotto e semplificato i procedimenti civili di cognizione prevedendo l’applicazione del rito sommario di cognizione a tutte le controversie in materia di immigrazione e di riconoscimento della protezione internazionale.
Osserva, poi, che l’articolo 8 reca modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015, recante norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedura ai fini del suo riconoscimento o revoca, di attuazione delle due direttive dell’Unione europea n. 33 e n. 32 del 2013.
In particolare, per quanto di competenza della Commissione, fa presente che assume rilievo quanto previsto dalla lettera d), che introduce nel decreto legislativo n. 142 del 2015 il nuovo articolo 22-bis, relativo alla partecipazione dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali. La disposizione, nel far rinvio alla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili, individua nel prefetto, d’intesa con i comuni e con le regioni e le province autonome, il soggetto promotore di tal tipo di attività, anche con la stipula di protocolli di intesa con i comuni, con le regioni e le province autonome e con le organizzazioni del terzo settore. L’impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali si svolge «nel quadro delle disposizioni normative vigenti».
Per quanto riguarda le organizzazioni del terzo settore, sembra potersi desumere l’applicabilità della normativa in materia di volontariato, attualmente disciplinata dalla legge quadro n. 266 del 1991 e in riferimento alla quale la legge n. 106 del 2016 ha conferito una delega di riforma, al momento aperta. Segnalo, inoltre, che l’articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ha previsto la possibilità di utilizzare i lavoratori titolari di strumenti di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro, per lo svolgimento di attività a fini di pubblica utilità, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche, nel territorio del comune di residenza. In relazione a ciò, le regioni e le province autonome stipulano, con le medesime amministrazioni, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione-quadro predisposta dall’ANPAL, che possono prevedere che le suddette attività siano svolte da specifiche categorie di lavoratori disoccupati. L’utilizzo non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.
Osserva che l’articolo 9 reca alcune modifiche al testo unico per l’immigrazione, introducendo modalità di annotazione dello status di protezione internazionale sul permesso di soggiorno di lungo periodo nell’Unione europea per i titolari di protezione internazionale rilasciata da uno Stato diverso da quello che ha rilasciato il permesso di soggiorno e rendendo possibile l’allontanamento dello straniero con permesso di soggiorno dell’Unione europea per soggiornanti di lungo periodo e titolare di protezione internazionale verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, ovvero verso altro Stato non appartenente all’Unione europea, in presenza di motivi di sicurezza dello Stato o di ordine e sicurezza pubblica.
Fa presente che l’articolo 10 interviene sulla disciplina del procedimento per la convalida del provvedimento di allontanamento di cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari, sottoposti a procedimento penale modificando l’articolo 20-ter del decreto legislativo n. 30 del 2007.
L’articolo 11 attribuisce al Consiglio superiore della magistratura il compito di predisporre un piano straordinario di applicazioni extra distrettuali, in deroga alle disposizioni in materia di applicazione dei magistrati, attribuendo il diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni, oltre alla misura del 50 per cento dell’indennità spettante in caso di trasferimento d’ufficio.
Segnala che l’articolo 12, che rappresenta la disposizione che maggiormente incide sulle materia di competenza della Commissione, autorizza il Ministero dell’interno ad assumere fino a 250 unità di personale a tempo indeterminato per il biennio 2017-2018, da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo. La necessità di aumentare le risorse umane degli uffici delle Commissioni richiamate deriva dagli impegni connessi all’eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e con la finalità – specificata nel corso dell’esame al Senato – di far fronte alle esigenze di servizio per accelerare la fase dei colloqui. La disposizione autorizza l’assunzione, mediante procedure concorsuali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente ed anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, di personale «altamente qualificato per l’esercizio di funzioni di carattere specialistico», da ascrivere all’Area III dell’amministrazione civile dell’interno. Nel corso dell’esame al Senato è stato inoltre introdotto un comma 1-bis che assegna al Ministero dell’interno il termine del 31 dicembre 2018 per predisporre il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero. Nel medesimo termine del 31 dicembre 2018, il Ministero dell’interno deve predisporre la previsione delle cessazioni di personale in servizio finalizzata alla verifica dei tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie e procedere al riassorbimento entro l’anno successivo.
Fa presente che l’articolo 13 autorizza il Ministero della giustizia ad avviare, in deroga alle disposizioni limitative del turn over, procedure concorsuali nel biennio 2017-2018, anche mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità. La norma autorizza l’assunzione di un massimo di 60 unità nell’ambito dell’attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, da inquadrare nell’Area III. La finalità della norma è quella di supportare gli interventi educativi, i programmi di inserimento lavorativo, per il miglioramento del trattamento dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale. Inoltre si intende dare piena attuazione alle nuove funzioni e compiti assegnati al summenzionato Dipartimento. Nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione in Senato è stato inserito il comma 3-bis che interviene sulla composizione e sull’attività delle commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami, al fine di assicurare più rapidità alle specifiche procedure assunzionali presso il Ministero della giustizia.
L’articolo 14 prevede l’incremento di 20 unità per le sedi in Africa del contingente di personale a contratto impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari, per le accresciute esigenze connesse al potenziamento della rete nel continente africano, derivanti anche dall’emergenza migratoria; il medesimo articolo reca anche l’autorizzazione di spesa. È previsto, inoltre, un incremento di spesa per l’invio nel continente africano di personale dell’Arma dei Carabinieri per i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari.
Osserva che l’articolo 15 inserisce un nuovo comma 6-bis all’articolo 4 del testo unico sull’immigrazione, riguardante l’inserimento di alcuni particolari tipologie di informazioni nel Sistema di informazione Schengen, mentre l’articolo 16 prevede l’applicazione del rito abbreviato nei giudizi avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo. L’articolo 17 introduce disposizioni in materia di identificazione degli stranieri soccorsi in operazioni di salvataggio in mare o rintracciati come irregolari in occasione dell’attraversamento della frontiera.
L’articolo 18 stabilisce che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno è tenuto ad assicurare la gestione e il monitoraggio, attraverso strumenti informatici, dei procedimenti amministrativi in materia di ingresso e soggiorno irregolare, anche attraverso l’attivazione di un Sistema Informativo Automatizzato – SIA, che dovrà essere interconnesso con i centri e i sistemi ivi indicati assicurando altresì lo scambio di informazioni tempestivo con il sistema di gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione dello stesso Ministero dell’interno. Il comma 3 attribuisce alla competenza della procura distrettuale le indagini per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a tutte le forme aggravate di traffico organizzato di migranti.
Sottolinea che l’articolo 19 interviene con la finalità di rafforzare l’effettività delle espulsioni e di potenziare una rete di centri di permanenza per i rimpatri. In questo ambito, il comma 5, con la finalità di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la gestione di tali centri e di quelli per l’accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo, specifica che al personale civile e militare della Croce rossa italiana (CRI) e, quindi, dell’Ente, assunto da altre amministrazioni, continua a essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi.
Fa presente che l’articolo 19-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede che le disposizioni del decreto-legge non si applicano ai minori stranieri non accompagnati, mentre l’articolo 20 pone in capo al Governo la presentazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del decreto-legge, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti.
Osserva, poi, che l’articolo 21 disciplina l’applicazione delle disposizioni del decreto-legge ai procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, fissando al 17 agosto 2017 l’entrata in vigore della riforma per quanto concerne il giudice competente e i nuovi procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale e immigrazione.
Rileva che l’articolo 21-bis, introdotto dal Senato nel corso dell’esame in sede referente, proroga al 15 dicembre 2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa. La norma demanda, poi, a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità e i termini per effettuare gli adempimenti tributari diversi dai versamenti. Segnalato che l’articolo 22 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento, fa presente che l’articolo 23 disciplina l’entrata in vigore del provvedimento, che ha luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nel complesso, esprime una valutazione favorevole sul provvedimento, riservandosi di predisporre una proposta di parere in vista della seduta convocata per domani.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.
La seduta termina alle 14.20.