SEDE REFERENTE
Giovedì 11 dicembre 2025. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.
La seduta comincia alle 9.05.
DL 159/2025: Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
C. 2736 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Tiziana NISINI, presidente e relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede referente il disegno di legge C. 2736, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, che consta di 24 articoli, osserva che l’articolo 1 autorizza l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria, alla revisione delle aliquote per l’oscillazione in bonus per andamento infortunistico – con esclusione dal riconoscimento delle medesime aliquote di oscillazione in bonus per i datori di lavoro che hanno riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – e dei contributi INAIL in agricoltura.
L’articolo 1-bis dispone che negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione se si tratta di somministrazione di lavoro.
L’articolo 2 modifica i requisiti per l’accesso alla Rete di lavoro agricolo di qualità, aggiungendo, come ulteriore condizione, l’assenza di condanne penali e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si riserva, inoltre, alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, una parte delle risorse dell’INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’articolo 3 reca disposizioni in materia di attività di vigilanza, di tessera di riconoscimento del lavoratore e di patente a crediti, con riferimento alle attività in regime di appalto e subappalto e a ulteriori attività a rischio più elevato. In particolare, si dispone: che l’Ispettorato nazionale del lavoro, al fine del rilascio dell’attestato per l’iscrizione alle liste di conformità, controlli in via prioritaria i datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto; nei cantieri edili sia in appalto che in subappalto, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (da individuare con apposito decreto ministeriale), l’obbligo per il datore di lavoro di dotare i propri dipendenti di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione; l’aumento da 6.000 a 12.000 euro della sanzione in caso di mancanza della patente a crediti; per le condotte che si realizzano successivamente al 1° gennaio 2026, la decurtazione di 5 crediti (6 nelle ipotesi di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, minori ecc.) si applica in tutti i casi di violazione delle norme sul lavoro irregolare, per singolo lavoratore, a prescindere dalla durata dell’illecito, e che le violazioni connesse al lavoro irregolare sono considerate con riferimento a ciascun lavoratore; l’obbligo per il committente di specificare le imprese che operano in regime di subappalto nella notifica preliminare che egli trasmette alla ASL prima dell’inizio dei lavori.
L’articolo 4 interviene al fine di rafforzare la capacità ispettiva dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Arma dei carabinieri. In particolare, autorizza l’INL, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere 300 unità di personale, elevando altresì a 10 (da 8) il numero massimo di posizioni dirigenziali di livello generale, nonché a 100 (in luogo di 94) quello delle posizioni dirigenziali di livello non generale. Inoltre, aumenta da 710 a 810 le unità del contingente dell’Arma dei carabinieri assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i servizi di vigilanza per l’applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull’assistenza sociale e autorizza l’assunzione delle suddette 100 unità di personale (51 dal 1° settembre 2026 e 49 dal 1° settembre 2027).
L’articolo 5 reca disposizioni concernenti la prevenzione e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, dispone che, dal 2026, l’INAIL trasferisca annualmente al Fondo occupazione e formazione 35 milioni di euro per il finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, tecnica superiore, universitari e di alta formazione artistica e di interventi di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo. Il medesimo Istituto è altresì chiamato a promuovere, nell’ambito del proprio bilancio, interventi di formazione in materia prevenzionale, attraverso l’impiego dei Fondi interprofessionali, interventi di sostegno per le PMI per l’acquisto di DPI e campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle istituzioni scolastiche.
Il medesimo articolo, inoltre, inserisce un rappresentante dell’INL tra i membri della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in tale caso il rappresentante è il direttore centrale dell’Ispettorato) e della Commissione per gli interpelli e modifica alcuni parametri della disciplina dei lavori in quota.
Inoltre, si demanda a un regolamento la definizione di norme specifiche per l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e si modifica la disciplina del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e della Commissione per gli interpelli.
L’articolo 6 attribuisce ad apposito accordo in sede di Conferenza Stato-regioni l’individuazione dei criteri e dei requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’articolo 7 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023 che si interpreta nel senso che l’ambito di applicazione dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei settori istruzione e formazione comprende anche gli infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione – o da altro domicilio dove si trovi lo studente – al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e a quelli occorsi nel tragitto inverso. Il medesimo articolo 7, inoltre, esclude che le convenzioni stipulate per i percorsi di formazione scuola-lavoro tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti possano prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio.
L’articolo 8 prevede l’erogazione annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, da parte dell’INAIL, di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali che hanno diritto alla rendita prevista dalla normativa vigente. L’importo delle borse di studio, esente da imposizioni fiscali, è compreso tra 3.000 a 7.000 euro (a seconda del ciclo di istruzione frequentato) ed è erogato fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per la percezione della suddetta rendita vitalizia.
L’articolo 9 dispone che l’assegno di incollocabilità sia erogabile non più fino a 65 anni, ma fino ad un’età non superiore ai limiti previsti per l’ammissione al beneficio del collocamento obbligatorio mirato, come adeguata periodicamente all’età pensionabile.
L’articolo 10 aggiorna i riferimenti normativi alle norme tecniche UNI cui devono conformarsi i modelli di organizzazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro e dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove convenzioni tra INAIL e UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l’elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate.
L’articolo 11 dispone che, come già previsto per le gestioni amministrate dall’INPS, dal 1° gennaio 2026 tutte le movimentazioni anticipazioni di cassa tra le gestioni dell’INAIL sono evidenziate mediante regolazione e non determinano oneri o utili.
L’articolo 12 autorizza l’INAIL, a decorrere dal 1° novembre 2025, alla stabilizzazione dei medici specialisti e degli infermieri già titolari, dal 1° novembre 2022, di contratti di lavoro subordinato a termine, di durata massima pari a 36 mesi, con il medesimo Istituto. La stabilizzazione è ammessa per i soggetti che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e che risultano in servizio alla data del 30 giugno 2025.
L’articolo 13 riconosce al personale dell’INL una somma forfetaria per le missioni ispettive e all’Istituto l’esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali. Inoltre, per le imprese costituite in forma societaria si dispone che l’obbligo di indicare il domicilio digitale non grava su tutti gli amministratori dell’impresa, come previsto finora, ma sull’amministratore unico o sull’amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del consiglio di amministrazione.
L’articolo 14 reca disposizioni relative al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) disponendo: dal 1° aprile 2026, l’obbligo per i datori di lavoro – al fine di fruire dei benefici contributivi – di pubblicare la disponibilità della relativa posizione di lavoro; dalla medesima data, la possibilità per i datori di lavori di utilizzare il SIISL in materia di comunicazioni obbligatorie; l’obbligo per le agenzie per il lavoro di pubblicare sul SIISL tutte le posizioni di lavoro che gestiscono; l’iscrizione sul SIISL dei lavoratori stranieri che – ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – hanno partecipato ad attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine. Il medesimo articolo 14 prevede altresì che il SIISL verifichi i dati autocertificati dal lavoratore che si iscrive alla piattaforma ed esponga gli esiti di tale verifica, mettendoli a disposizione del datore di lavoro che lo assume.
L’articolo 14-bis reca disposizioni volte a favorire l’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili, in particolare ampliando la tipologia dei soggetti presso i quali, sulla base di apposite convenzioni aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro, avviene l’inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori, nonché, per talune tra le citate convenzioni, elevando dal 10 al 60 per cento il limite percentuale entro cui i datori di lavoro possono coprire parte dei propri obblighi di legge per l’inserimento di lavoratori disabili e consentendo il distacco dei lavoratori così assunti presso altro soggetto al fine di realizzare la commessa di lavoro.
L’articolo 15 prevede l’adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di linee guida per l’identificazione e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti, demandando ad apposito decreto ministeriale l’individuazione dei criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale su tali eventi.
L’articolo 16 disciplina le modalità di ripartizione e la finalizzazione degli introiti derivanti dal pagamento delle somme che l’ASL e l’Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa, nonché le modalità di utilizzazione delle eventuali economie che si dovessero verificare in corso di anno. Inoltre, l’effettuazione dei controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro viene consentita a tutto il personale sanitario, e non solo quindi ai medici del lavoro, dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro.
L’articolo 17 reca disposizioni in merito ai controlli sanitari. In particolare: specifica che i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, fatta eccezione per quelli in fase preassuntiva, devono essere computati nell’orario di lavoro; aggiunge, tra gli obblighi del medico competente, quello volto alla promozione della prevenzione oncologica; rimette ad un decreto ministeriale la definizione dei requisiti delle strutture esterne pubbliche o private, convenzionate con l’imprenditore, presso le quali il medico competente può svolgere la propria opera come dipendente o collaboratore; include, tra la sorveglianza sanitaria, lo svolgimento di una visita medica al fine di verificare che il lavoratore non si trovi sotto effetto di alcool e di sostanze stupefacenti; dispone che gli organismi paritetici possono adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria da parte delle imprese fino a 10 addetti e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, mediante convenzioni con le ASL; prevede la possibilità di introdurre, nell’ambito della contrattazione collettiva, misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN.
L’articolo 18 introduce nel decreto legislativo n. 81 del 2008 che disciplina la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, una specifica disciplina relativa alle organizzazioni di volontariato della protezione civile. In ampia parte, sono lì trasposte disposizioni finora vigenti quali dettate da un decreto ministeriale del 2011.
L’articolo 19 prevede misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati dalle regioni e dalle province autonome, dal Dipartimento della protezione civile e dai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile nell’ambito degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico.
L’articolo 20 proroga fino al 31 dicembre 2025 il termine dello stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 29 ottobre 2023 e dal 2 novembre 2023, in diverse province toscane.
L’articolo 20-bis introduce una clausola di salvaguardia, prevedendo che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure di cui al provvedimento in esame compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
L’articolo 21 dispone che il decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l’esame preliminare del provvedimento e ricorda che, come stabilito dall’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella giornata di ieri, alle ore 13 di oggi scadrà il termine per la presentazione di proposte emendative.
Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 9.10.
SEDE REFERENTE
Giovedì 11 dicembre 2025. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.
La seduta comincia alle 20.05.
DL 159/2025: Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
C. 2736 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nell’odierna seduta antimeridiana.
Tiziana NISINI, presidente, avverte che sono state presentate 258 proposte emendative riferite al testo del decreto-legge.
In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell’articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all’esame della Camera.
Evidenzia che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall’articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all’oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull’istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall’intervento normativo.
Considerate le materie oggetto del presente provvedimento, anche alla luce delle modifiche apportate dal Senato, fa presente che sono state considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:
Carotenuto 2.02, che dispone che, ricorrendo determinate condizioni, l’assunzione dei lavoratori agricoli può essere effettuata nel medesimo giorno dell’invio della comunicazione obbligatoria;
Carotenuto 3.02, che reca misure per la tutela dei redditi dei lavoratori addetti alla consegna di beni per conto altrui;
Carotenuto 3.04, che istituisce un Fondo per far fronte, a decorrere dal 2026, alle integrazioni salariali per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa per eccezionali situazioni climatiche;
Scotto 4.6, che modifica il termine entro cui devono essere riconosciuti i trattamenti di integrazione salariale straordinari per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico affinché agli stessi trattamenti non si applichino taluni limiti previsti dalla normativa vigente;
Carotenuto 4.04, che istituisce il salario minimo legale;
Tucci 5.015, che dispone che il Ministro dell’istruzione introduce con proprio decreto l’insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo il relativo monte ore e le specifiche modalità organizzative delle scuole;
Scotto 17.01, che interviene in tema di rimozione dei materiali contenenti amianto in tutti gli edifici pubblici da parte degli enti locali;
Carotenuto 17.03, che modifica il codice di procedura civile in materia di giudizio volto ad ottenere un risarcimento per diffamazione a mezzo stampa;
Gribaudo 18.02, che reca misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori addetti alla consegna di beni per conto altrui;
Aiello 20.01 e 20.02, che intervengono in materia di sostegno al reddito ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi industriali complesse;
Aiello 20.03, che reca disposizioni in materia di CIGS per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria.
Segnala che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità è fissato alle 20.30 di oggi.
Rinvia, quindi, il seguito dell’esame del provvedimento alla successiva seduta già prevista per la giornata odierna.
La seduta termina alle 20.10.
SEDE REFERENTE
Giovedì 11 dicembre 2025. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI, indi del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il Viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.
La seduta comincia alle 21.05.
DL 159/2025: Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
C. 2736 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).
Tiziana NISINI, presidente e relatrice, segnala preliminarmente che nella precedente seduta odierna è stata espressa dalla presidenza la valutazione in ordine all’ammissibilità delle proposte emendative presentate e che non sono state presentate richieste di riesame avverso tale valutazione.
Avverte quindi che nella presente seduta si procederà all’esame delle proposte emendative presentate, ferma restando l’intesa tra i gruppi di concludere l’esame del provvedimento con il conferimento del mandato alla relatrice di riferire all’Assemblea, entro le ore 24 della giornata odierna.
Passando quindi, in qualità di relatrice, ad esprimere il parere sulle proposte emendative, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite al provvedimento in esame.
Il Viceministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Davide AIELLO (M5S), intervenendo sull’emendamento 1.8, a sua prima firma, esprime perplessità sulla circostanza che l’onorevole Nisini, relatrice sul provvedimento, presieda anche la seduta in occasione della quale sono votati gli emendamenti, dopo aver ella stessa espresso parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.
Tiziana NISINI, presidente e relatrice, fa presente che tale circostanza non è affatto eccezionale e dipende da un impedimento temporaneo del presidente Rizzetto, a fronte del quale è stato deciso di dare comunque avvio all’esame degli emendamenti.
Davide AIELLO (M5S) ribadisce che il cumulo delle qualifiche di presidente e relatrice è a suo avviso problematico. Ritiene che le proposte emendative, sulle quali è stato sbrigativamente espresso parere contrario, non siano state opportunamente valutate dalla relatrice e dal Governo.
Passando all’illustrazione della proposta emendativa 1.8, a sua prima firma, che interviene in materia di infortuni sul luogo di lavoro e di misure premiali per i datori di lavoro virtuosi, sottolinea che l’importanza di incentivare tali condotte virtuose non deve condurre a dimenticare che, spesso, i lavoratori non sono formati adeguatamente e secondo le prescrizioni normative. Rileva come ciò conduca anche a incidenti mortali sui luoghi di lavoro, evitabili se solo fosse stata predisposta un’adeguata formazione.
Ritiene, pertanto, che la violazione delle norme sulla formazione del lavoratore, da parte del datore di lavoro, sia grave e debba essere stigmatizzata e combattuta con adeguate sanzioni.
Chiede, concludendo, di rivalutare il parere contrario espresso sulla proposta emendativa 1.8, ai fini quanto meno di un accantonamento volto ad approfondirne il merito. Anticipa che tale richiesta deve intendersi come rivolta a tutte le proposte emendative a sua prima firma.
Lorenzo MALAGOLA (FDI), nell’ottica di un dialogo franco con le opposizioni in occasione dell’approvazione di un provvedimento importante per tutte le forze di maggioranza, e in particolare per il proprio gruppo, fa notare al collega Aiello che esiste già, e a suo avviso funziona bene, una misura che penalizza fortemente le imprese che non si attengono alle norme vigenti in materia di sicurezza e formazione dei lavoratori: la patente a punti.
Dario CAROTENUTO (M5S) risponde al collega Malagola affermando che la patente a punti, a suo avviso, non funziona affatto. Fa l’esempio dell’azienda Frigocaserta, dove si è registrata l’ultima morte sul lavoro dell’anno passato e la prima dell’anno corrente, la quale non ha subito alcun tipo di sanzione legata alla patente a punti.
Pur dando atto della valutazione positiva inizialmente espressa dal gruppo MoVimento 5 Stelle sulla misura in questione, qualora fosse stata inquadrata all’interno di un complessivo sistema di valutazione, constata come essa, per come attuata, si sia dimostrata del tutto inidonea a tutelare la sicurezza dei lavoratori, specialmente in alcuni settori come quello dell’edilizia.
Conclude rilevando come il provvedimento all’esame odierno della Commissione premi sì le aziende virtuose, ma senza prevedere adeguate sanzioni per quelle che violano le norme.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) sottoscrive, a nome del gruppo Partito Democratico, l’emendamento Aiello 1.8.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Aiello 1.8, Mari 1.1, Scotto 1.5, Mari 1.2 e Tucci 1.9.
Dario CAROTENUTO (M5S) illustra l’emendamento 1.11, a sua prima firma, associandosi alle considerazioni del collega Aiello circa l’assenza di sanzioni adeguate per i datori di lavoro che non rispettano le normative in materia di sicurezza, in particolare nel settore agricolo.
Chiede, pertanto, un ripensamento del parere contrario espresso sull’emendamento.
Francesco MARI (AVS) sottoscrive l’emendamento Carotenuto 1.11.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) sottoscrive, a nome del gruppo Partito Democratico, l’emendamento Carotenuto 1.11.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Carotenuto 1.11 e 1.10, Mari 1.3, Scotto 1.6 e Carotenuto 1.12.
Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull’emendamento Barzotti 1.13, esplicita la posizione del gruppo MoVimento 5 Stelle, che contesta l’approccio unicamente premiale per le aziende seguito dall’articolo 1 del decreto-legge. Ribadisce che è necessario prevedere sanzioni adeguate per le violazioni delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. Ricorda, a tale proposito, che nel 2024 le morti bianche sono state almeno una al giorno, per cui si può affermare che il lavoro uccide più della criminalità organizzata, in alcune regioni d’Italia.
Esprime altresì perplessità rispetto al fatto che il Governo ritiene di poter intervenire strutturalmente su tale tema senza, però, stanziare alcuna risorsa economica.
La Commissione respinge l’emendamento Barzotti 1.13.
Davide AIELLO (M5S) illustra l’emendamento 1.14, a sua prima firma, dicendosi molto preoccupato dalla clausola di invarianza finanziaria che il provvedimento reca, domandando alla maggioranza e al Governo con quali risorse si garantiscano le misure premiali predisposte.
Aggiunge che l’emendamento è volto all’espunzione della parola «gravi» dal testo, affinché tutte le violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, indipendentemente dalla loro gravità, conducano a sanzioni, evitando altresì che possano essere adottate decisioni difformi su casi analoghi.
La Commissione respinge l’emendamento Aiello 1.14.
Riccardo TUCCI (M5S) illustra l’emendamento 1.15, a sua prima firma, associandosi alle considerazioni testé svolte dai colleghi del proprio gruppo. Afferma che l’emendamento propone di aggiungere la parola «salute» alla parola «sicurezza» dal momento che esse sono concettualmente indissociabili, in materia di lavoro.
Ritiene, infatti, che tale aggiunta sia fondamentale per tutelare i lavoratori nei casi in cui, malgrado il rispetto da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza, non sia stato adeguatamente garantito il diritto alla salute sul posto di lavoro.
La Commissione respinge l’emendamento Tucci 1.15.
Dario CAROTENUTO (M5S) dichiara di sottoscrivere l’emendamento Scotto 1.7, identico all’emendamento Mari 1.4.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Scotto 1.7 e Mari 1.4.
Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull’emendamento Barzotti 2.7, rammenta che tale proposta emendativa incide sull’articolo 2 del decreto-legge in discussione che modifica la normativa concernente la Rete del lavoro agricolo di qualità e, analogamente alla disciplina recata dall’articolo 1 del medesimo decreto-legge, risponde ad una logica di carattere esclusivamente premiale, senza, invece, prevedere un sistema sanzionatorio adeguato rispetto a tutte quelle situazioni di contrasto rispetto alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ritiene, quindi, che possa ritenersi migliorativo della disposizione e, peraltro, privo di effetti finanziari negativi, prevedere che ai fini dell’adesione alla sopracitata Rete del lavoro agricolo di qualità sia necessario il possesso del documento unico di regolarità contributiva, assicurando, così, maggior rigore applicativo alla disciplina attualmente vigente in materia.
Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) dichiara di sottoscrivere l’emendamento Barzotti 2.7.
La Commissione respinge l’emendamento Barzotti 2.7.
Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) illustra l’emendamento a sua firma 2.5, che è volto ad integrare la Cabina di regia che sovrintende la Rete del lavoro agricolo di qualità prevedendo che al suo interno vi siedano anche un rappresentante del Ministero della giustizia nonché un rappresentantedel Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro. Sottolinea, al riguardo, come il parere contrario espresso dalla relatrice e dal Governo denoti la mancanza di volontà di valorizzare il ruolo di quei soggetti che, nel quadro attuale, svolgono un’importante azione di contrasto rispetto ai fenomeni del caporalato nel settore del lavoro agricolo. Richiama un articolo di stampa in cui si descrive una recente inchiesta portata avanti dal predetto Comando dell’Arma dei Carabinieri che ha portato alla luce le dinamiche di sfruttamento, minacce e intimidazioni cui erano sottoposti diversi lavoratori in ambito agricolo.
Reputa fondamentale che, quando si interviene in merito a tematiche di questo tenore, vi sia da parte della classe politica, e del Governo in particolare, la capacità di entrare nel merito delle questioni.
Evidenzia, pertanto, la necessità che il confronto relativo alla proposta emendativa in discussione tenga in debita considerazione la necessità di assicurare centralità al lavoro svolto da tale struttura specializzata dell’Arma dei Carabinieri, anche in armonia con il ruolo che, sul tema del contrasto ai fenomeni di sfruttamento lavorativo, svolge il Ministero della giustizia e rammenta, sul tema, come, anche nel corso della precedente attività sindacale dallo stesso svolta a fianco dei lavoratori del comparto agricolo, l’azione del predetto Comando si sia rivelata preziosa.
Ciò posto, ritiene incomprensibile il parere contrario espresso e si rivolge, pertanto, alla rappresentante del Governo affinché possa fornire ulteriori spiegazioni in merito alla logica sottesa alla contrarietà rispetto alla proposta emendativa in esame.
Marco SARRACINO (PD-IDP), nel sottoscrivere a nome del gruppo del Partito Democratico l’emendamento Soumahoro 2.5, ribadisce, altresì, le richieste avanzate dal collega in merito alla necessità che il Governo fornisca gli opportuni chiarimenti in ordine all’atteggiamento manifestato con riferimento alla suddetta proposta emendativa.
Nel ricordare come l’onorevole Malagola abbia, nel corso della seduta, manifestato la volontà di addivenire ad un confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione, apprezzando la disponibilità così manifestata, auspica che a tale apertura segua, nei fatti, un dialogo reale ed effettivo in merito alle tematiche su cui incide il decreto-legge in discussione. Reputa, pertanto, che l’emendamento in parola possa rappresentare un passo in avanti concreto nella lotta contro i fenomeni di sfruttamento del lavoro.
Carmela AURIEMMA (M5S), nel dichiarare di sottoscrivere l’emendamento Soumahoro 2.5, ritiene che tale proposta emendativa abbia un contenuto assolutamente condivisibile ove si consideri, peraltro, che, attualmente, nell’ambito della sopracitata Cabina di regia siedono esponenti che appaiono, a suo dire, meno in linea con il ruolo che tale organo riveste. Ritiene, pertanto, che l’introduzione di soggetti che svolgono compiti di carattere operativo in materia di tutela del lavoro possa contribuire in modo rilevante a migliorare l’efficacia dell’azione che svolta da tale struttura organo.
Dario CAROTENUTO (M5S) si associa alle richieste dei colleghi affinché il Governo dia conto delle ragioni sottese alla contrarietà espressa sull’emendamento Soumahoro 2.5, che dichiara di sottoscrivere a nome del gruppo del MoVimento 5 Stelle, sottolineando, peraltro, come, in assenza di proposte di modifica che vadano a migliorare il contenuto del provvedimento, quest’ultimo rischia di non avere una portata ed un’efficacia reale nel tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Segnala, al riguardo, come gli obiettivi che intende perseguire il decreto-legge in esame non possano essere raggiunti unicamente attraverso la previsione di misure premiali, ritenendo, invece, assolutamente imprescindibile la previsione di strumenti di contrasto rigorosi rispetto alle condotte di abuso e sfruttamento a danno dei lavoratori.
La Commissione respinge l’emendamento Soumahoro 2.5.
Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull’ordine dei lavori, sottolinea l’atteggiamento costruttivo che ha caratterizzato gli esponenti dell’opposizione che, peraltro, hanno inteso presentare proposte emendative al testo che entrano nel merito delle questioni oggetto del decreto-legge in esame.
Al riguardo evidenzia, tuttavia, come sarebbe stato auspicabile che il Governo presentasse il disegno di legge di conversione presso la Camera dei deputati, così da assicurare, in sede di prima lettura, un esame effettivo dei contenuti, con tempistiche adeguate e, in particolare, con la possibilità reale di poter addivenire all’approvazione di proposte emendative in grado di migliorare il testo.
Ciò posto, reputa che, in ragione dei tempi imposti per l’esame del provvedimento, non vi siano margini per un’interlocuzione seria.
Osserva, al riguardo, come la dinamica di monocameralismo di fatto che oramai ha caratterizzato l’iter di approvazione degli atti di iniziativa normativa più rilevanti sia una deriva dell’attuale sistema che dovrebbe costituire oggetto di una riflessione più approfondita, rammentando come la scelta in merito al sistema bicamerale della compagine parlamentare fu oggetto di discussione e confronto anche nel corso del lavori dell’Assemblea Costituente, laddove le posizioni del Partito Comunista, favorevole ad un assetto monocamerale, si dovettero misurare con quelle delle altre forze politiche, in particolare la Democrazia Cristiana, che riteneva un sistema bicamerale più idoneo a garantire maggiore riflessione nell’ambito del procedimento legislativo.
Denuncia, in conclusione, l’atteggiamento di sostanziale chiusura al confronto da parte della maggioranza e del Governo e ritiene, pertanto, che la partecipazione all’attuale dibattito sia, di fatto, solo una finzione cui il gruppo del Partito Democratico intende sottrarsi, ritenendo che il Governo con il suo comportamento stia umiliando il Parlamento.
Annuncia, pertanto, che il gruppo del Partito Democratico ritira le proposte emendative a firma dei propri esponenti e che lo stesso non parteciperà alla prosecuzione dei lavori e alla votazione del conferimento del mandato al relatore.
Dario CAROTENUTO (M5S) si dichiara esterrefatto per il comportamento tenuto dal Governo ritenendo che la totale assenza di disponibilità al confronto dimostri la volontà di non tenere in alcuna considerazione il ruolo centrale che dovrebbe rivestire il Parlamento nel sistema democratico.
Rileva, infatti, come la prassi, oramai consolidatasi nel sistema istituzionale italiano, di un monocameralismo di fatto in sede di esame parlamentare dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, non consenta al ramo del Parlamento chiamato ad esaminare i provvedimenti urgenti di iniziativa governativa in seconda lettura di svolgere una discussione approfondita sul merito delle questioni, stante la ristrettezza dei tempi residui disponibili per lo svolgimento di tale esame.
Ritiene, pertanto, che in mancanza di un serio cambio di passo circa l’atteggiamento della maggioranza e del Governo in ordine al confronto sui contenuti del decreto-legge in esame, il gruppo del MoVimento 5 Stelle, analogamente al gruppo del Partito Democratico, ritira gli emendamenti astenendosi dal partecipare alla prosecuzione dei lavori.
Francesco MARI (AVS) evidenzia come siano assolutamente non condivisibili finanche le premesse su cui si è inteso impostare il lavoro svolto fino ad ora. Evidenzia, infatti, che, per quanto le tematiche affrontate dal decreto-legge in esame potrebbero condurre ad un lavoro comune e alla condivisione di proposte che possano migliorare il quadro regolatorio in materia di tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, stigmatizza il fatto che proprio su tali tematiche, non si riesca a impostare un lavoro serio e costruttivo che tenga conto delle sensibilità e delle proposte delle diverse parti politiche impedendo, pertanto, che si possa lavorare utilmente su questioni di eccezionale rilevanza e che rivestono, a suo dire, carattere emergenziale.
Annuncia, pertanto, a fronte dell’assoluta indisponibilità ad un dialogo serio e costruttivo da parte della maggioranza e del Governo, il ritiro delle proposte emendative anche da parte del gruppo parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra e dichiara quindi che il proprio gruppo non proseguirà nei lavori volti al conferimento del mandato al relatore.
Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) osserva come il fondamento imprescindibile della dialettica non possa che essere rappresentato da un lavoro di ascolto reciproco e di dialogo che sia volto al raggiungimento della verità, intesa quale definizione condivisa di una serie di azioni e soluzioni volte ad affrontare in modo costruttivo tematiche di eccezionale rilevanza quali quelle della lotta al caporalato, della tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro e della correlata necessità di interventi di prevenzione e formazione.
In mancanza di un confronto serio ritiene, quindi, impossibile poter assicurare risposte adeguate che vadano a incidere in senso migliorativo sui fenomeni cui si è fatto poc’anzi riferimento.
Critica, pertanto, le tempistiche d’esame che i parlamentari dell’opposizione sono costretti a subire e che finiscono per relegare la Camera dei deputati ad un ruolo essenzialmente formale nell’ambito dell’iter di approvazione del presente provvedimento, sottolineando, altresì, come in tale quadro risulti, tuttavia, impossibile provare a risolvere le annose problematiche che la Commissione si trova ad affrontare.
Nel ricordare come non vi sia stato alcun riscontro da parte della relatrice e del Governo in seguito alle reiterate richieste di fornire gli opportuni chiarimenti in merito alla contrarietà espressa all’emendamento a sua firma 2.5, rappresenta, quindi, l’impossibilità di partecipare ulteriormente ai lavori della Commissione volti all’esame del provvedimento ed annuncia il ritiro di tutti gli emendamenti presentati.
Carmela AURIEMMA (M5S) denuncia l’atteggiamento del Governo e della maggioranza sottolineando come non vi sia stata alcuna risposta a fronte delle numerose richieste di chiarimenti e di confronto nel merito delle proposte emendative presentate. Si rivolge, quindi, al presidente della Commissione al fine di avere delucidazioni in merito a quale sia l’effettiva volontà della maggioranza e del Governo circa l’andamento dei lavori, ritenendo che, a fronte di una effettiva indisponibilità al confronto, anche a fronte di proposte migliorative e prive di conseguenze sotto il profilo finanziario, il gruppo del MoVimento 5 Stelle conferma il ritiro delle proprie proposte emendative.
Walter RIZZETTO, presidente, pur comprendendo la ratio delle istanze provenienti dai gruppi dell’opposizione, ricorda che è il Governo che ha il compito di esprimere i pareri di competenza in ordine agli emendamenti presentati e sottolinea, in ogni caso, il ruolo di mediazione che è proprio del presidente di Commissione. Rammenta, altresì, come si stia approssimando la data entro la quale il Parlamento è tenuto a convertire il decreto-legge, pena la decadenza dello stesso, e ricorda, altresì, come nel corso dei prossimi giorni i lavori della Camera saranno concentrati nell’esame del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, attualmente all’esame del Senato della Repubblica.
Ritiene, pertanto, che, ove effettivamente il decreto-legge in discussione fosse stato presentato in prima lettura alla Camera, ciò avrebbe rappresentato l’occasione per un proficuo lavoro di approfondimento e confronto su tematiche di assoluta rilevanza.
Reputa, peraltro, apprezzabili le tematiche sollevate dall’emendamento Soumahoro 2.5, osservando, tuttavia, al riguardo, come l’integrazione della Cabina di regia che sovrintende la Rete del lavoro agricolo di qualità così come proposta dall’emendamento in parola possa, invero, determinare il rischio di ingenerare una figura ibrida sotto il profilo normativo. Sottolinea, comunque, come la ratio sottesa a tale proposta potrebbe ben rappresentare un punto di partenza per ulteriori iniziative normative che tengano in debita considerazione il quadro normativo vigente in materia di strumenti volti alla tutela del lavoro nei diversi settori. Fa presente, pertanto, che il contenuto delle istanze che i diversi gruppi politici, sia di maggioranza sia di opposizione, non potranno veicolare attraverso la presentazione di proposte emendative potranno essere oggetto di ordini del giorno presentati nel corso dell’esame in Assemblea.
Manifesta, in conclusione, la massima disponibilità ad aprire futuri spazi di confronto in merito alle tematiche cui si è fatto riferimento nel corso del dibattito e, nel dichiarare di comprendere la scelta dei gruppi parlamentari di opposizione in ordine alla prosecuzione dei lavori, prende atto che il confronto non può che trasferirsi all’esame del provvedimento in Assemblea.
Nel ricordare, in conclusione, come l’aula che costituisce la sede dei lavori della Commissione sia intitolata proprio alle vittime del lavoro, ritiene che il confronto che potrà svolgersi nel prosieguo della legislatura in Commissione sarà in grado di condurre significativi miglioramenti in merito alle tematiche discusse.
Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), intervenendo sull’ordine dei lavori, ringrazia il Presidente per la risposta, e sottolinea di non aver mai condiviso l’approccio lombrosiano sulla tematica del contrasto al fenomeno del caporalato in agricoltura.
Sostiene che il fattore tecnico-temporale, richiamato dal Presidente, involge in realtà anche la più delicata tematica della responsabilità politica del Governo.
Walter RIZZETTO, presidente, comprende la posizione del collega Soumahoro, ma sostiene che la presenza diretta delle forze dell’ordine in un organismo composto anche da imprese agricole e rappresentanze dei lavoratori, paradossalmente, potrebbe scoraggiare la collaborazione su temi aziendali e criticità del settore.
Suggerisce quindi la revisione dell’emendamento a firma Soumahoro e la sua eventuale trasposizione all’interno di un ordine del giorno da presentare in Assemblea.
Prende atto, quindi, del ritiro di tutti gli emendamenti dell’opposizione non ancora posti in votazione.
Avverte poi che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, II, VII, VIII, XII e XIII, che sono in distribuzione. Le Commissioni IV, X, XIV e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato, per le vie brevi, che non esprimeranno il parere di rispettiva competenza, mentre il Comitato per la legislazione e la V Commissione esprimeranno il parere all’Assemblea.
Pone dunque in votazione il mandato alla relatrice, onorevole Nisini, a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge C. 2736, nel testo approvato dal Senato della Repubblica.
La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l’autorizzazione a riferire oralmente.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte, infine, che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per la discussione in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei rappresentanti dei gruppi.
La seduta termina alle 22.20.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 10 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 14.05.
Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.
C. 2511 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Chiara TENERINI (FI-PPE), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2511, recante disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell’esame in sede referente. Il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica, consta di sedici articoli – suddivisi in tre capi – e muove lungo due principali direttrici: da un lato, la rivisitazione della valutazione della performance individuale ed organizzativa; dall’altro, la progressione di carriera e l’accesso alla dirigenza.
In particolare, il capo I introduce, agli articoli da 1 a 10, modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; prevede inoltre, all’articolo 11, una delega al Governo per la revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione della performance. Il capo II reca modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Infine, il capo III, composto da un unico articolo, reca le clausole di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, in relazione agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, faccio presente che l’articolo 1, novellando attraverso l’aggiunta di tre commi l’articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2009, prospetta una riconfigurazione del sistema della valutazione della performance del pubblico impiego. Nello specifico, la nuova configurazione fa perno sulla valorizzazione delle capacità manageriali dei dirigenti; sulla promozione della formazione, ai fini della valutazione del personale dirigenziale e non dirigenziale; sul superamento della valutazione gerarchica e unidirezionale, mediante sia la progressiva partecipazione di una pluralità di soggetti, interni o esterni all’organizzazione, sia un più stretto collegamento tra obiettivi individuali e collettivi. Si prevede che, in particolare, la partecipazione dei soggetti esterni avvenga in modo graduale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, e tenendo conto della dimensione dell’amministrazione e del grado di complessità dell’organizzazione di lavoro.
L’articolo 2, novellando l’articolo 2 del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2009, aggiunge, alle finalità già previste nel sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti pubblici, il perseguimento di un coinvolgimento del personale e di un suo senso di appartenenza. Viene inoltre previsto che la valutazione debba articolarsi: in una parte di «obiettivi» e in una parte di «caratteristiche trasversali»; in una parte di valutazione collegiale di dirigenti e, ove possibile e con riguardo alla mera performance organizzativa, in una parte di valutazione degli utenti esterni.
Le modalità di svolgimento di siffatta valutazione ed i criteri per assicurarne l’obiettività sono demandati a successivo regolamento del Ministro per la pubblica amministrazione.
L’articolo 3, novellando l’articolo 3 del decreto legislativo n. 150 del 2009, prevede che il trattamento retributivo legato alla performance sia progressivo e strettamente corrispondente in termini percentuali alla valutazione conseguita. Viene stabilito, inoltre, che in ciascun ufficio dirigenziale generale (o di livello corrispondente) non possano essere attribuiti «punteggi apicali» in misura superiore al 30 per cento delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica, né che il riconoscimento delle «eccellenze» possa superare la misura del 20 per cento delle valutazioni apicali. Infine, si prevede che eventuali accertate economie di spesa, dovute a riduzione della retribuzione legata alla performance del personale dirigenziale, sono destinate ad un incremento delle risorse per la retribuzione della performance del personale non dirigenziale.
L’articolo 4, che novella l’articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009, prevede – ponendo un termine – che lo svolgimento delle fasi del ciclo di gestione della performance relative alla definizione e assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché alla connessione tra gli obiettivi e le risorse, si svolgano entro la fine del primo trimestre di ogni anno.
L’articolo 5, modificando il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo in menzione, prevede che gli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione della performance siano: improntati al maggior grado di oggettività; correlati alla disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie; determinati in numero tale cogliere le effettive priorità in termini di risultati attesi per il miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione.
L’articolo 6, modificando l’articolo 6 del citato decreto legislativo, trasferisce la competenza del monitoraggio ai titolari della valutazione e ricomprende in tale competenza altresì la diretta valutazione dell’esigenza di interventi correttivi. Viene così espunta la previsione di una segnalazione di tali esigenze all’organo di indirizzo politico amministrativo.
L’articolo 7 interviene sulle modalità e sui soggetti coinvolti nell’adozione e nell’implementazione del sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti e dei dirigenti pubblici. In particolare, il comma 1, lettera a), numero 1, modificando il comma 1 del dell’articolo 7 del richiamato decreto legislativo, precisa che le amministrazioni pubbliche ogni anno valutano coerentemente con il sistema di misurazione e valutazione in uso la performance organizzativa, che prende in considerazione i risultati prodotti da un soggetto nel suo insieme e/o dalle singole articolazioni della sua struttura, e individuale dei dipendenti (dirigenti e personale non dirigente) che tiene conto, invece, del raggiungimento di specifici obiettivi e del contributo del singolo alla performance organizzativa. La lettera a), numero 2, elimina, al medesimo comma, il carattere vincolante del parere dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) previsto per l’adozione e l’aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione della performance al quale provvedono le pubbliche amministrazioni. La lettera b), numero 1, sostituendo il comma 2 del citato articolo 7, dispone che all’OIV non competa più la misurazione e la valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso ma la sola formulazione di una proposta non vincolante in ordine a tale misurazione e valutazione. Inoltre viene specificato il carattere non vincolante della proposta dell’OIV all’organo di indirizzo politico relativa alla valutazione annuale dei dirigenti di vertice di cui all’articolo 14, comma 4, lettera e), del medesimo decreto legislativo.
L’articolo 8, prevedendo un’integrazione all’articolo 8 del decreto legislativo più volte richiamato, precisa che l’attuazione delle politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività, concernente il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa, siano conseguiti attraverso il miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi resi agli utenti.
L’articolo 9, intervenendo sull’articolo 9 dello stesso decreto legislativo, inserisce ulteriori parametri di misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità. Tra questi la capacità di superare schemi consolidati, la capacità realizzativa, la capacità di cooperazione, la capacità di assolvere a incarichi che prevedono obiettivi di particolare complessità.
L’articolo 10, novellando l’articolo 12 del decreto legislativo in menzione, inserisce, tra i soggetti coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche, i collegi dei dirigenti e gli utenti esterni di riferimento.
L’articolo 11 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV), finalizzata al rafforzamento dell’indipendenza e della terzietà del controllo. A tal fine si prevede, in particolare, la possibilità di ricorrere anche ad organismi esterni di valutazione e si interviene sulla configurazione degli OIV. Per quanto riguarda i compiti dell’OIV i principi e criteri direttivi di delega includono l’obbligo di trasmettere annualmente rapporti sintetici al Dipartimento della funzione pubblica e la partecipazione dei componenti dell’organismo, senza diritto di voto, alle commissioni di valutazione. Deve inoltre essere garantito il mantenimento dell’autonomia regolamentare e organizzativa degli enti locali.
L’articolo 12, al comma 1, prevede – mediante un complesso di novelle relative all’articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni – la disciplina sull’accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia, disciplina concernente le amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo) e gli enti pubblici non economici nazionali. Con riferimento a tali modifiche, si rileva – in via di sintesi – che le quote percentuali per le diverse tipologie di accesso al ruolo dirigenziale vengono ora determinate in misura fissa, mentre la disciplina vigente prevede, a livello legislativo, misure percentuali minime e massime, demandando, nell’ambito di esse, a disposizioni di rango secondario la determinazione puntuale di alcune quote. Per quanto concerne le suddette tipologie di accesso si confermano, in primo luogo, quella del corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione – al quale viene destinata la quota fissa del 50 per cento di posti disponibili, misura che nella disciplina di rango legislativo vigente è posta invece in termini di percentuale minima – e quelle del concorso indetto dalle singole amministrazioni e del concorso unico (per queste due tipologie le novelle stabiliscono la quota complessiva fissa del 20 per cento di posti disponibili). In secondo luogo, viene modificata la tipologia di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia riservata al personale non dirigenziale (denominata adesso procedura di sviluppo di carriera del personale non dirigenziale) in servizio a tempo indeterminato presso l’amministrazione medesima. Vengono, nello specifico, modificati i requisiti di ammissione: è ora necessario aver maturato, complessivamente, almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato nell’area dei funzionari o almeno due anni di servizio a tempo indeterminato nell’area del personale di elevata qualificazione ed essere in possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso alla dirigenza. Inoltre, la nuova disciplina delle procedure sviluppo di carriera prevede l’introduzione di una fase di valutazione successiva al conferimento di un incarico dirigenziale temporaneo e precedente all’eventuale inserimento nel ruolo dirigenziale. Si noti che per questa tipologia di accesso le novelle destinano la quota fissa del 30 per cento di posti disponibili, misura che nella disciplina vigente, invece, è posta in termini di percentuale minima e si commisura ai soli posti residui rispetto a quelli destinati al summenzionato corso-concorso. Le novelle in menzione, inoltre, sopprimono la previsione di una quota da destinare al personale che sia in servizio a tempo indeterminato e che ricopra o abbia ricoperto incarichi dirigenziali senza appartenere a ruoli dirigenziali.
La procedura di sviluppo di carriera del personale non dirigenziale, così novellata, si articola in due fasi: una prima fase consistente nell’individuazione – mediante una valutazione comparativa, basata anche sugli esiti di una prova, scritta e orale – dei soggetti ai quali conferire un incarico dirigenziale (non generale) temporaneo; una seconda fase, costituita dall’osservazione e dalla valutazione, per un periodo complessivo di almeno quattro anni, dello svolgimento del suddetto incarico dirigenziale temporaneo. In caso di mancato rinnovo dell’incarico temporaneo o di esito negativo della valutazione finale, la relativa posizione dirigenziale viene resa disponibile per una nuova procedura di sviluppo di carriera.
Viene prevista, inoltre, una revisione della disciplina della formazione dirigenziale inerente al corso-concorso, mentre si sopprime la previsione di una formazione antecedente al conferimento del primo incarico dirigenziale per i vincitori degli altri concorsi summenzionati (concorsi indetti dalle singole amministrazioni o concorsi unici).
Il successivo comma 2 dell’articolo 12 demanda a un regolamento governativo la revisione delle norme regolamentari vigenti, al fine di adeguarle alle novelle introdotte dal comma 1; tale previsione si unisce alla novella operata dalla lettera d) del comma 1, la quale individua profili specifici oggetto di rinvio, per la disciplina di dettaglio, a norme di regolamento governativo.
L’articolo 13, novellando l’articolo 28-bis del decreto legislativo in menzione, modifica le modalità di accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia, introducendo, per il 50 per cento dei posti disponibili, la possibilità di accesso per i dirigenti di seconda fascia dopo almeno 5 anni di servizio nel ruolo dirigenziale anziché dopo aver ricoperto per 5 anni incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali. Viene previsto che l’inserimento nei ruoli della dirigenza di prima fascia consegue all’esito favorevole di una procedura selettiva e comparativa – ma senza svolgimento di prova scritta e orale – e dell’osservazione e valutazione di un incarico dirigenziale generale conferito temporaneamente.
L’articolo 14, novellando l’articolo 19 del decreto legislativo sopra richiamato, introduce la relazione annuale dirigenziale in cui indicare il personale ritenuto idoneo ad assumere funzioni di dirigente. Specifica, inoltre, per gli enti locali, che gli incarichi dirigenziali a termine hanno una durata non superiore a quella del mandato del sindaco in carica al momento del conferimento. Infine, rende applicabile alle regioni e agli enti locali, secondo i rispettivi ordinamenti, la disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni e sull’arrotondamento del quoziente derivante dalle percentuali da applicare sul conferimento degli incarichi.
L’articolo 15 abroga la possibilità di transito dalla seconda alla prima fascia prevista dall’articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei dirigenti di seconda fascia che hanno già ricoperto per un minimo di cinque anni incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti alla prima fascia. Tale possibilità viene mantenuta, in via transitoria, per coloro che abbiano maturato almeno ventiquattro mesi nello svolgimento di un incarico dirigenziale di livello generale.
Infine, l’articolo 16 reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.
Arturo SCOTTO (PD-IDP), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo, interviene, preliminarmente, facendo osservare come risulti singolare che il presente provvedimento non sia esaminato in sede referente, a Commissioni riunite, anche dalla Commissione lavoro pubblico e privato.
Ricorda che si tratta di una riforma che incide sulle carriere del personale dirigenziale e non dirigenziale nella pubblica amministrazione, prevedendo meccanismi di progressione che, nella sostanza, vengono rimessi alla discrezionalità dei dirigenti, senza alcuna verifica democratica o oggettiva.
Sottolinea, a tal proposito, come ciò possa comportare il concreto rischio di configurare la pubblica amministrazione quale strumento meramente subordinato alla politica. Ritiene, inoltre, molto discutibile che tale assetto venga introdotto a valle di quattro decreti-legge in materia di pubblica amministrazione, nei quali – anziché pensare al miglioramento delle performance della pubblica amministrazione – il Governo e la maggioranza hanno con essi approvato principalmente norme volte ad ampliare gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.
Evidenzia, infine, che il provvedimento in esame rappresenta un disegno di legge che affronta un tema di grande importanza, rispetto al quale la Commissione oggi può esprimere soltanto un parere, ribadendo pertanto il voto contrario del proprio gruppo.
Francesco MARI (AVS), annunciando il voto contrario del proprio gruppo, fa presente che il provvedimento in esame, a suo giudizio, determina una ulteriore verticalizzazione dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione. Ritiene che tale assetto non produrrà alcun effetto positivo, ma comporterà soltanto una maggiore subordinazione delle carriere dirigenziali a un sistema sottoposto al controllo della politica.
Osserva che la direzione intrapresa dal provvedimento è opposta a quella che dovrebbe caratterizzare una pubblica amministrazione realmente autonoma. Sottolinea come in realtà si tratti di un passo indietro, presentato come un intervento di modernizzazione e di valorizzazione del merito, che verosimilmente ricondurrà le progressioni di carriera a dinamiche politiche, con ricadute negative anche sull’efficacia complessiva dell’azione amministrativa.
Dario CAROTENUTO (M5S) interviene, associandosi alle considerazioni dei colleghi, per annunciare il voto contrario del suo gruppo.
Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) annuncia il suo voto contrario.
Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.
Disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
C. 2336 Nazario Pagano e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Lorenzo MALAGOLA (FDI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla I Commissione (Affari costituzionali) sulla proposta di legge C. 2336 Nazario Pagano, recante disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell’esame in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge C. 308 Francesco Silvestri, C. 983 De Monte, C. 1700 Zanella, C. 1894 Gruppioni e C. 2283 Ciani.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, fa presente l’articolo 1 individua l’oggetto dell’intervento legislativo nella disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi nell’osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà e integrità verso di esse.
L’articolo 2 reca una serie di definizioni, tra cui anche quella di «decisori pubblici», presso i quali i rappresentanti di interessi svolgono l’attività di relazione oggetto di disciplina da parte dell’intervento normativo. In particolare per «decisori pubblici» si intendono: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province, i sindaci e i consiglieri delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni capoluogo di regione; i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni capoluogo di regione; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice degli enti pubblici statali, regionali e locali.
Un’altra definizione riguarda i «rappresentanti di interessi», intesi come i soggetti che svolgono un’attività di rappresentanza di interessi di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, al fine di promuovere o di contrastare l’avvio di processi decisionali pubblici o di contribuire ai processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono, in base a mandato o a contratto di lavoro subordinato, per conto dell’organizzazione di appartenenza l’attività di rappresentanza di interessi nell’ambito o per conto di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l’attività di rappresentanza di interessi, ivi comprese le organizzazioni senza scopo di lucro.
Sono invece identificati come «portatori di interessi», i soggetti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento dell’attività di rappresentanza di interessi.
Ai sensi dell’articolo 3, dall’ambito di applicazione della normativa in materia di rappresentanza di interessi sono escluse alcune categorie di soggetti e attività. In particolare, le disposizioni recate dal provvedimento in oggetto non si applicano, tra l’altro, ai giornalisti e funzionari pubblici e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali.
L’articolo 4 prevede l’istituzione presso il CNEL di un registro dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi. I soggetti che intendono svolgere l’attività di rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro qualora l’attività sia svolta professionalmente, in maniera continuativa e non meramente occasionale. Si provvede all’individuazione di una serie di categorie di persone che non possono iscriversi al registro, tra cui: i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni; il personale di livello non dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti da pubbliche amministrazioni; i dirigenti dei partiti o movimenti politici; i decisori pubblici, come definiti dal provvedimento.
L’articolo 5 istituisce una agenda degli incontri tra decisori pubblici e rappresentanti di interessi iscritti al registro, disciplinandone le modalità di aggiornamento e i contenuti.
L’articolo 6 dispone che l’organismo competente comunichi ai decisori pubblici l’inserimento delle informazioni sugli incontri che li riguardino. Tali soggetti hanno infatti diritto di presentare al Comitato di sorveglianza istituito presso il CNEL un’istanza di opposizione alla pubblicazione delle informazioni che ritengono anche parzialmente non veritiere. Nelle more della decisione l’inserimento delle informazioni rimane sospeso. I decisori pubblici possono presentare comunque istanza di rimozione a seguito della pubblicazione.
L’articolo 7 prevede l’adozione, da parte del Comitato di sorveglianza istituito presso il CNEL, di un Codice deontologico dei rappresentanti di interessi.
L’articolo 8 istituisce presso il CNEL il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, che svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. Il Comitato di sorveglianza, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dal CNEL
Gli articoli 9 e 10 individuano rispettivamente i diritti e gli obblighi dei rappresentanti di interessi iscritti nel Registro, mentre l’articolo 11 reca una disciplina sanzionatoria, modulando diversamente le singole fattispecie sanzionabili, per il rappresentante di interessi che violi le disposizioni del presente provvedimento o gli obblighi previsti dal codice deontologico, o che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto.
L’articolo 12 reca le disposizioni finali, prevedendo la clausola di invarianza finanziaria e l’istituzione da parte dell’ISTAT di uno specifico codice ATECO per l’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Legge annuale sulle piccole e medie imprese.
C. 2673 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Tiziana NISINI (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla X Commissione (Attività produttive) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2673, approvato dal Senato, recante Legge annuale sulle piccole e medie imprese.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, in relazione agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l’articolo 2 modifica la destinazione del fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, precisando che le operazioni di salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nell’apposito registro devono riguardare imprese che abbiano più di venti dipendenti. Si aggiunge poi che il predetto fondo può essere finalizzato anche all’acquisizione delle predette imprese se effettuata da parte di imprese a loro volta titolari di marchi storici iscritte nel medesimo registro che operino in settore omogeneo a quello dell’impresa acquirente.
L’articolo 3 ha ad oggetto le modalità con cui affluiscono nel Fondo per la crescita sostenibile, per un importo fino a 100 milioni di euro, le risorse messe a disposizione per interventi di riconversione e di riqualificazione produttiva in determinate aree industriali interessate da crisi non complesse, per sostenere programmi di sviluppo proposti dalle PMI nella filiera della moda, anche con riferimento alle aggregazioni di imprese.
L’articolo 6 introduce una disciplina transitoria – per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori – che attribuisce al lavoratore dipendente a tempo indeterminato di datori di lavoro privati che occupano fino a 50 dipendenti la facoltà di trasformare da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro se in possesso di anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata (da liquidarsi quindi con il sistema di calcolo misto o con quello contributivo se il lavoratore con anzianità ante 1996 ha esercitato la relativa opzione). L’esercizio di tale facoltà – possibile fino alla prima data utile di decorrenza della pensione – si accompagna alla concessione, fino al 31 dicembre 2027 o alla data di effettivo pensionamento se anteriore ed entro determinati limiti di spesa, di determinati benefici quali l’integrazione dei versamenti contributivi, la copertura pensionistica figurativa (a carico della finanza pubblica) e un esonero contributivo. Il riconoscimento di tali benefici al lavoratore è subordinato alla contestuale assunzione a tempo pieno e indeterminato, anche agevolata, di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario.
Il comma 1 dell’articolo 10 reca una serie di novelle alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La novella di cui alla lettera a) integra la disciplina sui modelli di organizzazione e di gestione, in materia di sicurezza sul lavoro, idonei a escludere la cosiddetta responsabilità amministrativa dell’impresa (o comunque del soggetto diverso dalla persona fisica), connessa ad alcuni reati; si prevedono l’elaborazione, da parte dell’INAIL, di modelli semplificati per le micro, piccole e medie imprese e il supporto dell’INAIL alle stesse imprese nell’attuazione di tali modelli. La novella di cui al numero 1) della successiva lettera b) include i periodi di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale – relativi a riduzione o a sospensione dell’attività lavorativa – tra le fattispecie alle quali consegue un obbligo di erogazione ai lavoratori di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. La novella di cui al successivo comma 2 concerne gli effetti della mancata partecipazione, da parte di lavoratori che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale, a corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. La novella di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 prevede che l’addestramento specifico (ove previsto) dei lavoratori possa essere effettuato anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.
Il comma 3 dell’articolo 10 prevede che i datori di lavoro agricolo e i lavoratori autonomi agricoli possano provvedere in via diretta all’iscrizione all’INPS – nonché alle eventuali successive comunicazioni, relative alle modifiche o alla cessazione dell’attività –, anziché tramite il sistema di comunicazione unica al registro delle imprese. Si demanda all’INPS la definizione delle misure di attuazione del presente comma.
L’articolo 11 concerne la disciplina della sicurezza sul lavoro nell’ambito dell’istituto del lavoro agile, con riferimento alle prestazioni svolte in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. Il comma 1, lettera a), specifica che l’adempimento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo, già vigente, di consegna al lavoratore interessato e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione in oggetto del rapporto di lavoro costituisce l’adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza applicabili alla medesima modalità, ivi compresi quelli inerenti all’utilizzo dei videoterminali. La successiva lettera b) introduce una sanzione penale per il caso di mancato adempimento del suddetto obbligo di informativa annua.
L’articolo 12 inserisce anche le piattaforme mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto tra le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica ai fini di sicurezza. Si dispone altresì che la verifica di tali attrezzature avvenga con cadenza triennale.
L’articolo 26 prevede l’istituzione di un regime di certificazione unica di conformità delle filiere produttive della moda, applicabile alle società capofila, ai fornitori di filiera e ai subfornitori di filiera, con il fine di favorire la crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile delle filiere, garantirne la tracciabilità e prevenire la violazione delle disposizioni in materia di tutela del lavoro.
L’articolo 28 disciplina quindi l’istituto della certificazione unica di conformità delle filiere della moda. In particolare, il comma 1 stabilisce i requisiti per l’ottenimento della certificazione da parte della filiera, tra cui si segnalano i seguenti: l’impresa capofila o le imprese di filiera non devono essere state destinatarie, negli ultimi 3 anni, di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale di importo complessivamente superiore al 4 per cento del fatturato annuale; l’impresa capofila e le imprese di filiera devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
L’articolo 29 introduce un sistema di oneri a carico delle società capofila e delle imprese della filiera della moda. Il comma 1 stabilisce gli obblighi delle società capofila, tra cui l’aggiornamento di un’anagrafica dei fornitori, l’adozione di linee guida nazionali, l’inserimento di specifiche clausole contrattuali per garantire la legalità lungo tutta la filiera, l’acquisizione di documentazione obbligatoria dai fornitori e il suo aggiornamento periodico. Il comma 2 impone alle società capofila l’adozione di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 relativo alla responsabilità degli enti, finalizzato a prevenire determinati reati. Il comma 3 prevede obblighi minimi contrattuali per le imprese di filiera nei confronti dei subfornitori, imponendo determinati contenuti dei contratti, clausole di risoluzione per inadempimento, misure correttive e l’applicazione dei CCNL e contratti territoriali di settore, a garanzia della legalità e dei diritti dei lavoratori.
L’articolo 30 consente alle imprese della filiera moda e alla società capofila, in possesso della certificazione unica di conformità, di utilizzare la dizione «Filiera della moda certificata» a fini promozionali, qualificando come pratica commerciale scorretta l’utilizzo abusivo o ingannevole della dizione stessa. La società capofila può inoltre beneficiare degli effetti escludenti della disciplina sulla responsabilità degli enti, ove adotti un modello organizzativo finalizzato all’ottenimento della certificazione unica di conformità.
L’articolo 31, al comma 1, estende ai comuni con popolazione superiore a 20.000 fino a 30.000 abitanti l’ambito di applicazione del regime opzionale per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno. Il comma 2 interviene sui compiti della segreteria tecnica, presso il Ministero delle imprese e del made Italy, che svolge compiti di supporto del Comitato interministeriale per l’attrazione degli investimenti esteri, anche in relazione alle finalità dell’apposito fondo dedicato a tale ambito di attività. La disposizione in esame include tra i compiti della suddetta segreteria tecnica il riferimento alla valorizzazione e alla promozione dell’attrattività dei territori per i lavoratori stranieri, dipendenti o autonomi, che lavorano da remoto. Il comma 3 prevede la composizione del Comitato con il compito di coordinamento dell’attività in materia di attrazione degli investimenti esteri sia integrata con un rappresentante del Ministero del turismo.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) intervenendo, osserva come il provvedimento in esame, che avrebbe dovuto riguardare norme di semplificazione per le piccole e medie imprese, sia stato ampiamente emendato in sede di esame parlamentare al punto da estenderne radicalmente il perimetro di intervento. A tal proposito, si dichiara piacevolmente sorpreso per il fatto che il Governo abbia finalmente consentito al Parlamento di intervenire con proposte emendative su un provvedimento di iniziativa governativa, pur facendo presente che – a suo avviso – ciò sia stato concesso solo con riguardo alle proposte emendative peggiori, con il rischio peraltro che un provvedimento così eterogeneamente emendato produca una normativa frammentata e non omogenea.
Sul merito del provvedimento, evidenzia la contraddizione di una maggioranza che mentre proclama di voler contrastare le politiche di sfruttamento – spesso affrontate dalla magistratura in funzione di supplenza dinanzi alle carenze del Governo – introduce un colpo di spugna sulla responsabilità dei committenti lungo la filiera della moda. Ricorda, in proposito, i gravi episodi emersi in aziende come TOD’S, dove prodotti venduti a più di quattrocento euro ciascuno venivano realizzati da lavoratori pagati a circa due o tre euro l’ora. Richiama, inoltre, i recentissimi casi, scoperti grazie alle indagini della magistratura, che hanno coinvolto marchi come Missoni, Adidas e Dolce & Gabbana, con opifici irregolari gestiti da terzi che imponevano turni massacranti e condizioni degradanti, e con lavoratori che addirittura vivevano nei luoghi di produzione.
Osserva pertanto che, a fronte di tali vicende, è stata presentata anche una risoluzione sul distretto della moda di Prato, a firma del presidente Rizzetto e dell’onorevole Varchi, in relazione alle gravi situazioni di sfruttamento lavorativo nel relativo distretto tessile. Ritenendo che la risoluzione vada nel senso di tenere alta l’attenzione sulle problematiche legate al settore della moda, giudica incomprensibile come, parallelamente, il provvedimento in esame escluda la responsabilità delle imprese lungo la filiera degli appalti, consentendo loro di sottrarsi a tale responsabilità con una semplice autocertificazione.
Esemplifica affermando che, con questa impostazione, un’azienda come TOD’S potrebbe continuare a vendere prodotti ad alto costo autocertificando di non sapere che l’azienda subappaltatrice, che produce i suoi marchi, applichi condizioni degradanti ai suoi lavoratori. Ritiene che un simile approccio sia pericoloso, ribadendo che sul tema non si possa legiferare in modo frammentato in quanto ciò finisce per produrre gravi conseguenze sul piano del rispetto della legalità e della piena tutela dei diritti.
Aggiunge, infine, che – da quanto sembrerebbe emergere dai lavori parlamentari – nella giornata odierna il Senato dovrebbe approvare, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di sicurezza sul lavoro, col quale, pur prevedendo assunzioni di nuovi ispettori del lavoro, si continua a scivolare su norme che incidono negativamente sulla qualità e sulla sicurezza del lavoro.
Conclude, ribadendo come il provvedimento abbia cambiato la sua originaria natura, facendo presente come, essendo state introdotte disposizioni di competenza della Commissione Lavoro, sarebbe stato opportuno che questo venisse discusso in sede referente presso la presente Commissione. Annuncia, quindi, il voto fortemente contrario del proprio gruppo.
Francesco MARI (AVS) annuncia il voto contrario del proprio gruppo, richiamandosi alle considerazioni già esposte dal collega Scotto. Sottolinea che il cosiddetto «emendamento salva sfruttamento» rivela un elemento molto significativo, facendo presente che quando si parla di filiera della moda, occorre ricordare che il sistema produttivo italiano è esso stesso una filiera, il cui fulcro è il made in Italy e i suoi marchi più rilevanti.
Osserva che non intervenire sulla sicurezza del lavoro nella parte terminale della filiera produttiva rappresenta un grave errore, che può perfino apparire come una scelta consapevole. A suo avviso, vi è il rischio che, pur esistendo strumenti legislativi di contrasto allo sfruttamento, si scelga di non renderli realmente efficaci, finendo per tutelare un sistema in cui persistono alti livelli di sfruttamento, pratiche assimilabili al caporalato e condizioni che possono essere definite come forme di schiavitù, anche nel settore dell’alta moda.
Evidenzia che, se non si interviene proprio nei punti in cui lo sfruttamento è massimo – caratterizzati da bassissime retribuzioni, condizioni insicure e irregolarità diffuse – non sarà mai possibile migliorare davvero la qualità del lavoro nel nostro Paese.
Ribadisce che Parlamento e Governo dovrebbero agire con decisione sui nodi più critici della filiera produttiva; al contrario, il provvedimento in esame appare volto a tutelare proprio quelle aree in cui le condizioni dei lavoratori sono più fragili e vulnerabili.
Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), intervenendo con riferimento all’articolo 6 del provvedimento in esame, si dichiara convinto dell’utilità dell’iniziativa in esso contenuta, definita «staffetta generazionale», facendo presente di avere appreso, leggendo un articolo ne Il Sole 24 Ore, che anche il Ministro Urso si era espresso favorevolmente. Si dichiara, tuttavia, non soddisfatto per le risorse stanziate, che ritiene insufficienti.
Osserva di essere sorpreso, a proposito dell’articolo in menzione, per il fatto che questo ricalchi quasi testualmente il contenuto di una proposta di legge a sua prima firma. Ricorda, dunque, al presidente e ai colleghi che in passato, sia quando egli ricopriva l’incarico di rappresentante del suo gruppo in Commissione sia quando questo incarico è stato successivamente ricoperto dall’onorevole Scotto, di aver più volte chiesto, inutilmente, l’inserimento nel calendario dei lavori della Commissione di tale provvedimento.
Afferma, tuttavia, di esserne soddisfatto che il Governo abbia riconosciuto la bontà del contenuto della sua proposta di legge, pur ammettendo – con una nota di ironia – che tale circostanza gli suscita un certo «turbamento». Sottolinea, tornando sul provvedimento in esame, che in spirito di laica coerenza, quando un’iniziativa contiene degli aspetti che si giudicano positivi, come nel caso in esame, occorre riconoscerlo.
Si chiede, infine, quale destino si intenda riservare alla proposta di legge originaria a sua prima firma. Conclude rivolgendosi al presidente per sapere se possa esservi la possibilità di valorizzare nel corso dell’iter parlamentare del presente provvedimento la sua iniziale proposta di legge, riconoscendo quantomeno il contributo da lui apportato.
Walter RIZZETTO, presidente, auspica che il collega Laus si esprima votando in senso favorevole alla proposta di parere formulata dalla relatrice, considerato che il testo contiene formulazioni identiche a quelle presenti nella proposta di legge a sua prima firma.
Osserva che, ove possibile, il provvedimento avrebbe dovuto essere abbinato presso il Senato, nell’ipotesi in cui presso tale ramo sia stata presentata una proposta analoga a quella del collega Luas. Fa presente che avvierà opportuni contatti e informerà gli organi competenti per verificare come sia potuto avvenire tale ipotesi di appropriazione del testo del collega Laus, che definisce ironicamente di «frode normativa». Osserva comunque che, nella prassi, qualora esista una proposta di contenuto analogo, l’abbinamento avviene normalmente d’ufficio, soprattutto quando le due iniziative vertono su identica materia. Suppone, pertanto, che al Senato non vi fosse una proposta simile da poter essere abbinata.
Aggiunge che, a prescindere da ciò, in sede di Ufficio di presidenza della Commissione si potrà valutare l’opportunità di inserire nella programmazione dei lavori della Commissione il testo del collega Laus, essendo del tutto legittimo richiedere una calendarizzazione dell’esame della predetta proposta anche se il tema è già trattato in altro provvedimento normativo.
Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), intervenendo, afferma che sta ancora elaborando il proprio orientamento di voto, descrivendo il processo come una formazione progressiva della sua «volizione interna». Osserva che la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, essendo il sistema di bicameralismo perfetto, godono di piena autonomia, di conseguenza ciò non obbliga un deputato che presenti una proposta di legge a richiederne la presentazione da parte di un collega senatore presso l’altro ramo del Parlamento. Aggiunge, inoltre, che – a suo avviso – nessun parlamentare può realisticamente monitorare, nel dettaglio, tutte le iniziative legislative pendenti in un ramo del Parlamento, figurarsi in entrambi. Pertanto, rileva che le proposte analoghe depositate dovrebbero essere oggetto di segnalazione, ai fini dell’abbinamento, da parte degli uffici.
Tornando sul merito del provvedimento, precisa di condividere lo spirito dell’articolo 6 del testo in esame, ritenendolo giusto e indispensabile, al di là di ogni appartenenza politica. Evidenzia che, a suo avviso, chi non intenda confrontarsi seriamente con il tema dell’articolo in questione, ovvero quello della cosiddetta «staffetta generazionale», non abbia piena consapevolezza delle esigenze del mondo del lavoro.
Sottolinea che, sul tema, il vero problema risieda nella scarsità delle risorse disponibili, facendo presente, pertanto, che l’obiettivo debba essere quello di individuare una soluzione praticabile in tal senso che consenta al provvedimento di proseguire il proprio iter, tornando eventualmente in terza lettura al Senato.
Si chiede se sia normale ignorare una necessità così rilevante e conclude dichiarandosi di porsi in una posizione di attesa, rispetto alle soluzioni procedurali che potranno essere assunte in merito alla valorizzazione della proposta di legge a sua prima firma vertente sul medesimo oggetto dell’articolo richiamato.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) interviene per chiedere, tenuto conto delle considerazioni emerse negli interventi del collega Laus, di rinviare il voto sul provvedimento in esame, soluzione che ritiene percorribile in quanto il provvedimento, non essendo un disegno di legge di conversione di un decreto-legge in scadenza, può e deve essere oggetto di un lavoro più approfondito.
Ritiene che ci si trovi di fronte a un’operazione di natura manipolatoria, che definisce come un vero e proprio «furto di identità», affermando – con tono critico, ma con una nota di ironia – che il Ministero del made in Italy sembra in questo caso essersi comportarsi come un «Ministero del Made in China», poiché ha finito per copiare proposte avanzate da altri parlamentari.
Si domanda, retoricamente, chi risarcirà il collega Laus di tale appropriazione indebita, facendo presente che qualora egli decidesse di votare in senso difforme a quello del proprio gruppo rimarrà intatta, nei suoi confronti, la fraternità.
Conclude aggiungendo a tal proposito che accanto alla parola «fraternità» dovrebbe sempre essere ricordata anche la parola «libertà», come anticipa farà presente nel suo intervento in occasione dell’audizione odierna del Presidente del Cnel, Renato Brunetta, in relazione alla proposta di legge sulla valorizzazione della fraternità nei luoghi di lavoro.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda al collega Scotto che il provvedimento in esame è già inserito nel presente calendario dei lavori dell’Assemblea e la Commissione deve pertanto esprimere il parere di competenza.
Mostrando comprensione con il collega Laus per la vicenda relativa al contenuto della proposta a sua prima firma, confluita ad insaputa del proponente nell’articolo 6 del provvedimento in esame, rileva che se da un lato tale circostanza può in lui generare un certo senso di irritazione, dall’altro deve recargli anche una certa soddisfazione, in quanto ciò testimonia come le buone idee, anche se provengono dall’opposizione, vengono recepite dal Governo; inoltre, aggiunge, che questo risultato può essere legittimamente rivendicato dal collega Laus.
Rispondendo alle considerazioni espresse dal collega Laus nel suo ultimo intervento, fa presente che, se da un lato è vero che non è possibile conoscere tutte le iniziative legislative in corso, dall’altro è altrettanto vero che ogni settimana l’Ufficio di presidenza della Commissione programma i lavori della settimana successiva e che in tale sede – osserva – i rappresentanti dell’opposizione avrebbero potuto richiamare l’attenzione sulla proposta del collega Laus, consentendo una riflessione preventiva. Ciò avrebbe, eventualmente, potuto portare anche a considerare l’opportunità di integrare il parere, con osservazioni coerenti con lo spirito della proposta del collega Laus. Sottolinea, inoltre, come nella vicenda in esame, entrambi – maggioranza e opposizione – si trovino a essere vittime dello stesso «dramma»: il collega Laus si è sentito defraudato, mentre egli stesso, come presidente, spesso partecipa alle riunioni dell’Ufficio di presidenza senza avere la possibilità di programmare i lavori alla presenza dei componenti dell’opposizione.
Rivolge quindi un invito a partecipare con maggiore continuità ai lavori dell’Ufficio di presidenza, ribadendo che in tale sede può essere richiesta una calendarizzazione del provvedimento e suggerendo che possano essere avanzate eventuali iniziative integrative.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.
Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali.
C. 1311 Bonetti.
(Parere alle Commissioni VII e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Immacolata ZURZOLO (FDI), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali) il parere di competenza sulla proposta di legge C. 1311 Bonetti, che, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente, ha assunto il nuovo titolo «Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali».
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, fa presente che l’articolo 1 dispone che il provvedimento definisce i princìpi generali per l’istituzione di attività educative e ricreative formali e non formali, mentre l’articolo 2 reca una delega al Governo finalizzata a promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori.
L’articolo 3 reca disposizioni volte a promuovere l’utilizzazione di spazi negli edifici scolastici per le attività educative e ricreative non formali.
L’articolo 4 infine istituisce il tavolo tecnico per le attività di educazione non formale.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 14.45.
COMITATO RISTRETTO
Mercoledì 10 dicembre 2025.
Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l’erogazione rateale del medesimo trattamento.
C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco.
Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 10 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
Audizione informale di rappresentanti dell’Ordine dei consulenti del lavoro, di Confcommercio professioni e di CoLAP, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 2261 CNEL e C. 2626 Gribaudo, recanti disposizioni in materia di welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale e misure per il consolidamento delle prestazioni di welfare.
L’audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.15.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 10 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
Audizione informale del presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, Renato Brunetta, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 2554 CNEL, recante disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro.
L’audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 16.50.
Audizione informale di rappresentanti della Fondazione Gruppo Lupi ETS, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 2554 CNEL, recante disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro.
L’audizione informale è stata svolta dalle 16.50 alle 17.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 10 dicembre 2025.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 17 alle 17.10.
AVVERTENZA
Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato svolto:
COMITATO RISTRETTO
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità.
C. 2 d’iniziativa popolare, C. 323 Orfini, C. 506 Gribaudo, C. 609 Scutellà, C. 802 Gebhard, C. 1107 Grimaldi, C. 1250 del Consiglio regionale del Veneto, C. 1904 Tenerini, C. 1924 Tenerini, C. 2208 Soumahoro e C. 2228 Schlein.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 10 dicembre 2025. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 14.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.
Atto n. 322.
(Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
Le Commissioni proseguono l’esame dello schema di decreto all’ordine del giorno, rinviato nella seduta di mercoledì 22 ottobre 2025.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che sono pervenuti dal Governo il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 23 ottobre 2025 e il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 27 novembre 2025. Pertanto, avendo il Governo provveduto a integrare la richiesta di parere, già assegnata con riserva dal Presidente della Camera, le Commissioni XI e XII sono nelle condizioni di procedere all’espressione del prescritto parere.
Avverte, altresì, che la V Commissione (Bilancio) ha espresso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi dell’articolo 96-ter del Regolamento.
Fa presente che i relatori hanno formulato una proposta di parere, che è stata già anticipata per le vie brevi ai componenti delle Commissioni riunite.
Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.
La seduta termina alle 14.05.























