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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

22 Gennaio 2026
in Camera

SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 2753 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 gennaio scorso.

Silvio GIOVINE (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE
Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia previdenziale in favore delle madri lavoratrici e dei padri lavoratori, nonché dei caregiver familiari.
C. 79 Gebhard e C. 152 Serracchiani.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), relatore, fa presente che le proposte di legge C. 79 Gebhard e C. 152 Serracchiani recano disposizioni in materia previdenziale in favore delle madri lavoratrici, dei padri lavoratori, dei caregiver familiari e dei soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari.
Passando ad esaminare anzitutto i contenuti della proposta di legge C. 79, che reca specificamente disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile, fa presente che essa – che si compone di tre articoli – all’articolo 1 modifica il comma 40 dell’articolo 1 della legge n. 335 del 1995 (come modificato da ultimo dal comma 179 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025), di cui sostituisce integralmente la lettera c), in tema di riconoscimento dei periodi di accredito figurativo per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo. La novella, dunque, indipendentemente dall’assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell’evento della maternità, eleva da 4 a 12 mesi, fino ad un limite massimo esteso a cinque anni, per le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale, l’anticipo di età riconosciuto per ogni figlio rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia, sopprimendo il limite massimo attuale di 16 mesi complessivi previsto dalla normativa vigente in caso di quattro o più figli. Inoltre – in relazione alla possibilità per la lavoratrice di optare, in alternativa al predetto anticipo, per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente di trasformazione (il moltiplicatore di cui alla tabella A allegata alla predetta legge n. 335 del 1995) relativo all’età di accesso al trattamento pensionistico – viene esteso a cinque anni il limite massimo della maggiorazione di tale coefficiente, che dalla proposta di legge viene prevista nei termini di un anno per ogni figlio ai fini della determinazione del medesimo trattamento (viene soppressa dunque la previsione di un solo anno di maggiorazione in caso di uno o due figli, e di due anni di maggiorazione in caso di tre o più figli).
L’articolo 2, inserendo nell’ambito dell’articolo 8 della legge n. 155 del 1981 un nuovo comma dopo l’ottavo comma, estende anche alle lavoratrici dipendenti del settore privato la disciplina prevista per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico relativa all’accredito contributivo dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro (congedo parentale), al fine di integrare la differenza tra quanto percepito e l’intera retribuzione percepita dall’interessata prima dell’astensione facoltativa con una copertura figurativa.
Ricorda, in proposito, che i periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001, sono coperti da contribuzione figurativa (articolo 35 del decreto legislativo n. 151 del 2001), e non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa. I periodi di congedo parentale ulteriori (indennizzabili al 30 per cento della retribuzione in presenza di certe condizioni reddituali), compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
Osserva che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 151 del 2001, per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l’intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (che disciplina le modalità di determinazione del valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente sia nei casi in cui non risultino retribuzioni effettive sia nel caso in cui sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione). Tale disciplina, dunque, come detto, verrebbe estesa ora dalla proposta di legge in esame anche alle lavoratrici dipendenti del settore privato; la finalità sembrerebbe essere quella, dunque, di offrire una copertura piena anche per gli ulteriori periodi, compresi quelli non indennizzabili.
L’articolo 3, al fine di individuare la copertura finanziaria e provvedere ai maggiori oneri derivanti dal provvedimento in esame, rimette ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’aumento delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico previste dall’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nell’ottica di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
Passando ad esaminare il contenuto della proposta di legge C. 152 – che si compone di sei articoli e che reca disposizioni in materia previdenziale in favore delle madri lavoratrici e dei padri lavoratori, dei caregiver familiari e dei soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari – fa presente che essa, agli articoli 1 e 3, prevede una riduzione dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia e anticipata, anche per i lavoratori cosiddetti precoci.
Ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia, i requisiti anagrafici previsti dalla normativa vigente, fino al 2026 pari a 67 anni (ex articolo 24, comma 6, decreto-legge n. 201 del 2011), sono ridotti (articolo 1, comma 1, lettera a)): per le donne lavoratrici, di dodici mesi per ogni figlio nel limite massimo di ventiquattro mesi; per i genitori lavoratori, di un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale di cui hanno usufruito.
Ai fini dell’accesso alla pensione anticipata, anche dei lavoratori precoci, i requisiti di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente – pari, fino al 2026, a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne e a 41 anni per i lavoratori precoci che non svolgono attività usuranti (per i quali tale requisito rimarrà invariato anche dopo il 2026) (ex articolo 24, comma 10, decreto-legge n. 201 del 2011 e articolo 1, comma 199, legge n. 232 del 2016) sono ridotti (articolo 1, comma 1, lettera b), e articolo 3): per le donne lavoratrici, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di ventiquattro mesi; per i genitori lavoratori, di un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale di cui hanno usufruito.
La proposta di legge, poi, all’articolo 2, riduce anche i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso da parte delle lavoratrici dipendenti e autonome madri al pensionamento anticipato opzione donna (di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019). La riduzione è pari ad un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.
Fa presente in primo luogo che la possibilità di accedere a tale forma di pensionamento anticipato è rimasta in vigore sino al 2025 per le lavoratrici che avessero maturato i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2024 e, in secondo luogo, che la riduzione prevista dalla proposta di legge in esame era già prevista dal comma 1-bis del richiamato articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019.
L’articolo 4 riconosce ai caregiver familiari il diritto di accedere al pensionamento anticipato, senza penalizzazioni e con almeno 20 anni di attività come caregiver, alternativamente: al raggiungimento di trenta anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica; al compimento di 60 anni di età.
L’articolo 5 riduce da 5 a 3 anni il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto per l’accesso alle prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di inabilità erogate dal Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari (di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 565 del 1996).
L’articolo 6 dispone che agli oneri derivanti dalla proposta di legge in commento – che non vengono quantificati – si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004) e del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (di cui all’articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015).

Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che il Consiglio dei ministri ha approvato il 12 gennaio scorso un disegno di legge in tema di caregiver familiari, che, seppur di contenuto più organico, potrebbe presentare punti di contatto con le proposte di legge testé avviate dalla Commissione.

Valentina BARZOTTI (M5S) preannuncia che anche il suo gruppo è in procinto di presentare una proposta di legge sul tema in oggetto.

Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO
Mercoledì 21 gennaio 2026.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità.
C. 2 d’iniziativa popolare, C. 323 Orfini, C. 506 Gribaudo, C. 609 Scutellà, C. 802 Gebhard, C. 1107 Grimaldi, C. 1250 del Consiglio regionale del Veneto, C. 1904 Tenerini, C. 1924 Tenerini, C. 2039 Sportiello, C. 2208 Soumahoro e C. 2228 Schlein.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

SEDE REFERENTE
Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità.
C. 2 d’iniziativa popolare, C. 323 Orfini, C. 506 Gribaudo, C. 609 Scutellà, C. 802 Gebhard, C. 1107Pag. 159Grimaldi, C. 1250 del Consiglio regionale del Veneto, C. 1904 Tenerini, C. 1924 Tenerini, C. 2039 Sportiello, C. 2208 Soumahoro e C. 2228 Schlein.
(Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2025.

Walter RIZZETTO, presidente, avverte che nella seduta odierna si provvederà all’adozione del testo base e, conseguentemente, a stabilire le modalità di prosecuzione dell’iter del provvedimento, con particolare riferimento alle necessità di approfondimenti relativi agli oneri finanziari recati dal medesimo.
Chiede quindi all’onorevole Schifone, in qualità di relatrice, di fornire indicazioni circa l’individuazione della proposta di legge da adottare come testo base.

Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, ricorda che il Comitato ristretto testé svoltosi ha individuato quale testo base per il prosieguo dell’esame da sottoporre alla Commissione plenaria la proposta di legge C. 2228 Schlein, iscritto nel programma vigente dell’Assemblea in quota opposizione del gruppo PD-IDP. Pertanto propone alla Commissione di adottare come testo base la predetta proposta di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell’esame la proposta di legge C. 2228 Schlein.

Walter RIZZETTO, presidente, chiede alla relatrice di fornire indicazioni sulle modalità di prosecuzione dell’iter del provvedimento, con particolare riferimento alle necessità di approfondimenti relativi agli oneri finanziari recati dal medesimo.

Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, considerato che la proposta di legge C. 2228 Schlein, testé adottata come testo base, potrebbe recare un impatto finanziario non trascurabile che necessita di apposita quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria – anche per avere un quadro finanziario più chiaro ai fini della successiva fase emendativa – propone di richiedere al Governo la trasmissione della relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di quindici giorni.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), pur dichiarando di essere interessato a conoscere il contenuto della relazione tecnica, osserva come nel corso dell’esame di precedenti proposte di legge di opposizione sia stato seguito un iter differente, caratterizzato prima dalla fissazione del termine per la presentazione di proposte emendative, poi dall’esame di queste in Commissione e, solo infine, dalla richiesta al Governo di trasmissione della relazione tecnica.
Propone quindi alla Commissione di seguire, per il prosieguo dell’esame del provvedimento, quello stesso iter.

Gilda SPORTIELLO (M5S) dichiara di condividere le considerazioni dell’onorevole Scotto. La Commissione potrebbe infatti modificare il testo della proposta di legge adottata come testo base e, in un secondo momento, richiedere al Governo la trasmissione della relazione tecnica.
Preoccupata che il senso della proposta della relatrice sia quello di mettere le mani avanti su un provvedimento importante e non più rinviabile, sostiene come, al nocciolo della questione, vi sia un problema di priorità politiche, più che di coperture finanziarie.

Walter RIZZETTO, presidente, dichiara di non poter accogliere la proposta dell’onorevole Scotto. Nel caso infatti delle proposte di legge C. 153 e abbinate – concernenti i permessi per i lavoratori affetti da malattie oncologiche e invalidanti – in cui è stato seguito l’iter descritto dal collega, gli oneri finanziari ammontavano ad alcuni milioni di euro. Diversamente, nel caso delle proposte di legge C. 1254 e C. 1264, recanti riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l’erogazione rateale del medesimo trattamento, in cui gli oneri finanziari erano di entità molto più rilevante (poi stimati in circa tre miliardi di euro annui), è stata da subito richiesta la trasmissione della relazione tecnica.
A maggior ragione per il prosieguo dell’esame della proposta di legge C. 2228, che all’articolo 4 stima in tre miliardi di euro gli oneri finanziari, ritiene di dover richiedere in questa fase procedurale la trasmissione della relazione tecnica, sottolineando come vi sia altrimenti il rischio di vedere il provvedimento arenarsi successivamente presso la Commissione Bilancio o in Assemblea.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), pur comprendendo le ragioni espresse dal presidente, ribadisce come, a suo giudizio, la questione centrale sia di natura politica e rinnova la richiesta di fissare dapprima il termine per la presentazione di proposte emendative per discutere nel merito i temi oggetto del provvedimento.

Walter RIZZETTO, presidente, dichiara come non si possa fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative in pendenza della richiesta di trasmissione della relazione tecnica. Prospetta piuttosto la fissazione del predetto termine dopo l’effettiva trasmissione della relazione tecnica.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) fa presente, in primo luogo, di non avere dubbi circa il contenuto della relazione tecnica del Governo, che a suo giudizio rileverà l’insufficienza delle coperture finanziarie con riferimento alle risorse disponibili. A quel punto si domanda se, a fronte di eventuali modifiche apportate nel prosieguo dell’esame in Commissione, si debba poi richiedere una nuova relazione tecnica al Governo.
In secondo luogo, osservando come, ad ogni modo, la Ragioneria generale di Stato si pronuncerà sul testo che perverrà in Assemblea, si chiede per quale ragione richiedere un confronto preventivo.
In terzo luogo, pone la questione dei tempi di esame della proposta di legge, che doveva approdare in Assemblea nel mese di gennaio, secondo il programma dei lavori, e che, verosimilmente, non vi giungerà neppure alla fine di febbraio. Al riguardo, per rendere il più possibile celere l’esame del provvedimento, propone di fissare da subito un termine per la presentazione di proposte emendative che tenga conto del termine – di quindici giorni – indicato al Governo per la trasmissione della relazione tecnica.

Walter RIZZETTO, presidente, rileva come non sia opportuno fissare il termine per la presentazione di emendamenti in questa fase. Al contempo assicura che si farà parte attiva con il Ministero dell’economia delle finanze per sollecitare la trasmissione della relazione tecnica entro il termine fissato.

Gilda SPORTIELLO (M5S), accogliendo con favore la proposta dell’onorevole Scotto, ritiene che sia la Commissione Lavoro – e nel complesso il Parlamento –, e non il Governo, a dover tracciare il perimetro dell’intervento normativo in questione, di prioritaria importanza per il Paese.

Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che comunque, laddove la relazione tecnica non dovesse essere trasmessa in tempi congrui, in una successiva riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si potrebbe poi convenire sulla prosecuzione dell’iter del provvedimento.
Replicando invece all’onorevole Sportiello sul tema dell’autonomia del Parlamento, osserva come non sia stata sollevata tale questione in relazione alle proposte di legge C. 1254 e C. 1264.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) rileva come l’esame delle proposte di legge da ultimo citate, seguendo l’iter poc’anzi proposto dalla relatrice, abbia subìto un significativo rallentamento. Temendo che la proposta di legge C. 2228 possa avere la stessa sorte, rinnova la sua proposta iniziale di seguire il «modello» d’esame delle proposte Di legge C. 153 e abbinate, dove si è raggiunto un punto di equilibrio tra la maggioranza e l’opposizione.

Walter RIZZETTO, presidente, sottolinea come, in quel caso, il confronto con la Ragioneria dello Stato vertesse su una cifra pari a circa 30 milioni di euro, mentre nel caso del provvedimento in esame i relativi oneri sono stimati – dagli stessi firmatari – in tre miliardi di euro annui.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) chiede di ridurre a dieci giorni il termine per la trasmissione della relazione tecnica.

Walter RIZZETTO, presidente, dichiara di non intendere accedere alla richiesta dell’onorevole Gribaudo, che non considera realistico, ma si impegna a sollecitare il Ministero e la Ragioneria generale dello Stato affinché il termine di quindici giorni venga rispettato.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta della relatrice. In particolare, contesta l’organizzazione dei lavori della Commissione prospettata dalla relatrice e dal presidente, temendo che la proposta di legge C. 2228 vada incontro ad un iter di esame troppo lungo. Al riguardo, chiede, da un lato, che sia fatto rispettare il termine di quindici giorni e, dall’altro, che sia fissato per la settimana successiva il termine per la presentazione di proposte emendative.

Walter RIZZETTO, presidente, ritiene che l’eventuale inclusione del provvedimento nel calendario dei lavori di Assemblea per il mese di febbraio possa rappresentare un ulteriore fattore di sollecitazione per l’Esecutivo ai fini della trasmissione della relazione tecnica.

Gilda SPORTIELLO (M5S) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta della relatrice, preoccupata dai possibili ritardi nell’esame del provvedimento, di cui la maggioranza si dovrà assumere la responsabilità politica.

La Commissione approva la proposta della relatrice di richiedere al Governo la trasmissione della relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di quindici giorni.

Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO
Mercoledì 21 gennaio 2026.

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l’erogazione rateale del medesimo trattamento.
C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 21 gennaio 2026.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

 

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