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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

7 Maggio 2026
in Camera

SEDE CONSULTIVA
Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 11.30.

Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense.
C. 2629 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Tiziana NISINI, presidente, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla II Commissione (Giustizia) sul disegno di legge C. 2629, recante delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense, adottato come testo base, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell’esame in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge C. 594 D’Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751 D’Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis e C. 2633 Dori e la petizione n. 84.
Rileva che, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge C. 2629, l’intervento legislativo è «destinato a incidere in maniera rilevante sulla professione di avvocato» che, come testimoniato dalla flessione del numero degli iscritti negli albi e del numero complessivo degli studenti di giurisprudenza, ormai «si presenta poco attrattiva per molti giovani».
Passando ad illustrare l’articolato, fa presente che l’articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense.
In particolare, le lettere da a) a f) dell’articolo 2, comma 1, recano principi e criteri direttivi generali posti a tutela del ruolo dell’avvocato, nonché principi e criteri più specifici in materia di disciplina del segreto professionale, codice deontologico, assicurazione per responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, informazione alla collettività circa l’esercizio della professione, personalità dell’incarico anche se la professione è esercitata in ambito societario o associativo.
L’articolo 2, comma 1, lettere da g) a l), detta principi e criteri direttivi in materia di compenso dell’avvocato e delle modalità di svolgimento della professione forense, nell’ambito dell’esercizio della delega per la riforma dell’ordinamento forense.
Le lettere da m) a q) dell’articolo 2, comma 1, recano principi e criteri direttivi volti a disciplinare specifici aspetti della professione forense, quali la formazione e l’aggiornamento professionale, le specializzazioni forensi, l’istituzione e la tenuta di albi, elenchi e registri, l’incompatibilità con l’esercizio della professione, ed infine la disciplina degli avvocati degli uffici legali presso gli enti pubblici.
L’articolo 2, comma 1, lettere da r) a cc), detta principi e criteri direttivi per la disciplina degli ordini circondariali forensi, del Consiglio nazionale forense (CNF), del tirocinio e dell’accesso alla professione e del sistema disciplinare nell’ambito dell’esercizio della delega per la riforma dell’ordinamento forense.
L’articolo 2, comma 2, prevede che i decreti legislativi abroghino espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e quelle incompatibili, introducendo altresì le opportune disposizioni di coordinamento.
L’articolo 2, comma 3, dispone che i decreti legislativi per la riforma organica dell’ordinamento della professione prevedono che il potere regolamentare eventualmente affidato al Governo sia esercitato sentito il Consiglio nazionale forense.
L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole testé formulata.

La seduta termina alle 11.35.

SEDE REFERENTE
Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 11.35.

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale.
C. 2911 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Tiziana NISINI, presidente e relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede referente il disegno di legge C. 2911, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, che si compone di 19 articoli, osserva che, come affermato dalla relazione illustrativa, il Capo I (articoli da 1 a 6) disciplina un pacchetto di incentivi contributivi finalizzati a promuovere l’occupazione stabile nel settore privato, orientando le scelte datoriali verso assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato.
In particolare, l’articolo 1 introduce, per il 2026, una nuova disciplina dell’esonero contributivo totale riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono donne in situazioni di svantaggio (cosiddetto bonus donne), ampliando, attraverso la modifica di alcuni presupposti per il riconoscimento, la platea dei beneficiari rispetto alla normativa finora vigente per la medesima annualità relativamente ad analogo bonus, disciplina che viene conseguentemente abrogata dall’articolo 5. L’esonero in oggetto viene riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, per un periodo massimo di 24 o 12 mesi, a seconda della lunghezza del periodo di disoccupazione e del tipo di svantaggio in cui si trova la donna, e, entro determinati limiti di spesa, nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile, aumentato a 800 euro se la lavoratrice è residente nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. Inoltre, fermo restando il rispetto dei princìpi generali di fruizione degli incentivi posti dalla normativa vigente, il riconoscimento di tale esonero è subordinato alle condizioni che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, che il datore di lavoro nei sei mesi precedenti l’assunzione non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi e che il trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non sia inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’articolo 2 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nell’anno 2026, di soggetti di età inferiore a 35 anni e rientranti in determinate fattispecie, a condizione, in ogni caso, che l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto (definito dal comma 6); i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale (comma 1). Tale beneficio è posto in via sostitutiva di un esonero contributivo previsto per le assunzioni, entro il 30 aprile 2026, di soggetti di età inferiore a 35 anni; le norme che avevano esteso tale beneficio alle assunzioni effettuate nei primi quattro mesi del 2026 sono abrogate dal successivo articolo 5. La durata massima del beneficio di cui al presente articolo 2 è di ventiquattro o dodici mesi, a seconda di alcune condizioni soggettive del lavoratore (commi 1, 2 e 4). L’esonero contributivo previdenziale – che non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL – è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore interessato, ovvero di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria (commi 1 e 3); il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse finanziarie stanziate dal comma 9. Sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato (comma 2).
L’articolo 3 prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni rientranti in determinate fattispecie, effettuate nell’anno 2026 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria (corrispondenti all’ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica); tale previsione è posta in via sostitutiva, per l’anno in corso, di un beneficio previsto, con riferimento ad assunzioni effettuate entro il 30 aprile 2026, per fattispecie parzialmente analoghe; le disposizioni relative a tale beneficio sono abrogate, con effetto relativo alle assunzioni effettuate nell’anno in corso, dal successivo articolo 5. L’esonero in esame è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione (comma 2); i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riguardare personale non dirigenziale e comportare un incremento occupazionale netto (definito dal comma 5); ai fini del riconoscimento dell’esonero in esame, come disposto dal comma 3, i lavoratori, alla data dell’assunzione, devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età ed essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi (quest’ultima condizione non si applica nel caso specifico di cui al comma 4); il comma 3 precisa inoltre che il beneficio non concerne i rapporti di apprendistato e quelli di lavoro domestico; l’esonero – che non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL – è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore interessato. Il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite di spesa di cui al comma 8.
L’articolo 4 riconosce un esonero contributivo totale – per un periodo massimo di ventiquattro mesi e, entro determinati limiti della spesa, nel limite massimo di importo di 500 euro mensili – in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, trasformano senza soluzione di continuità i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato per personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni, mai occupato stabilmente in precedenza. Fermo restando il rispetto dei princìpi generali di fruizione degli incentivi posti dalla normativa vigente, il riconoscimento di tale esonero è subordinato alle condizioni che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, che il datore di lavoro nei sei mesi precedenti l’assunzione non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi e che il trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non sia inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’articolo 5, come detto, reca l’abrogazione delle disposizioni precedentemente vigenti riguardanti il bonus donne ed il bonus ZES.
L’articolo 6 prevede il riconoscimento di un esonero – a favore delle aziende in possesso di certificazioni utili a dimostrare l’adozione di misure a sostegno della natalità e alle esigenze di cura – del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, al fine di promuovere la conciliazione tra famiglia e lavoro. Tale esonero – determinato in misura non superiore all’1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda – è riparametrato e applicato mensilmente con apposito decreto interministeriale (comma 1). Con tale decreto sono stabilite inoltre le modalità di attuazione di quanto sopra previsto (comma 2). L’esonero è riconosciuto nel limite di 7 milioni di euro per il 2026 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 (comma 3). L’INPS provvede a monitorare gli effetti finanziari relativi all’attuazione della disposizione in esame (comma 4). Viene, infine, previsto che le aziende in possesso delle sopracitate certificazioni beneficiano, altresì, delle attività di promozione di competenza dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) (comma 5).
Il Capo II (articoli da 7 a 11), come indicato dalla relazione illustrativa, definisce la cornice sostanziale e procedurale del «salario giusto» quale parametro di adeguatezza retributiva, individuando nella contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative lo strumento centrale per la determinazione del trattamento economico complessivo, in coerenza con i principi dell’articolo 36 della Costituzione.
In particolare, i commi da 1 a 4 dell’articolo 7 prevedono che, nel settore privato (ambito così specificato dal successivo articolo 18), il trattamento economico complessivo del lavoratore dipendente non possa essere inferiore a quello definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; al fine dell’applicazione di tale parametro, si fa riferimento, per l’individuazione delle suddette organizzazioni comparativamente più rappresentative, al settore e alla categoria produttivi di riferimento, in rapporto all’attività principale o prevalente esercitata dal datore di lavoro e alla dimensione e alla natura giuridica di quest’ultimo, e, per i settori non coperti da contrattazione collettiva, al settore (coperto da contratto collettivo) maggiormente connesso all’attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro, tenuto conto della dimensione e della natura giuridica del medesimo. Il successivo comma 5 stabilisce che l’accesso ai benefici previsti dal presente decreto è subordinato alla condizione che il trattamento economico individuale corrisposto non sia inferiore a quello determinato in base ai criteri suddetti. Il comma 6 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le posizioni di lavoro disponibili pubblicate sulla piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) devono recare l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal datore di lavoro recante il codice alfanumerico unico attribuito dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) ai sensi dell’articolo 16-quater del decreto-legge n. 76 del 2020 e la retribuzione ricollegata alla qualifica e al livello contrattuale, corrispondente alla mansione cui è adibito il lavoratore. Il comma 7 reca, con riferimento all’attuazione del presente articolo, la clausola di invarianza finanziaria.
L’articolo 8 prevede un’attività di raccolta e condivisione di dati in materia retributiva, nonché di elaborazione di appositi indicatori e analisi periodiche in tale ambito; l’attività è svolta in collaborazione tra il CNEL, l’INPS, l’ISTAT, l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e altri soggetti, individuati con il decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 2. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria con riferimento alle disposizioni contenute nel presente articolo.
Il comma 1 dell’articolo 9 prevede che la Commissione dell’informazione del CNEL elabori con cadenza almeno annuale, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rapporto nazionale sulle retribuzioni (nel settore privato), che deve anche essere trasmesso alle Camere. I successivi commi 2 e 3 prevedono l’istituzione di un archivio amministrativo, relativo ai contratti collettivi di lavoro (del settore privato) aziendali e territoriali, facente parte integrante dell’archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro (già curato dal medesimo CNEL). Il comma 4 prevede che il CNEL estragga dai contratti collettivi di lavoro depositati il trattamento economico complessivo ivi contemplato, inserendo i relativi dati nel suddetto archivio nazionale. Il comma 5 reca, con riferimento all’attuazione del presente articolo, la clausola di invarianza finanziaria.
L’articolo 10 reca una disciplina specifica per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro scaduti. Il comma 1 prevede che, al fine di favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro alle rispettive scadenze naturali e di assicurare continuità alla tutela economica dei lavoratori, le parti stipulanti, nell’esercizio della propria autonomia, disciplinino, in sede di rinnovo, le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura economica del periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo quale riferimento la data di scadenza naturale del contratto previgente. In caso di mancato rinnovo entro 12 mesi dalla naturale scadenza, è previsto – a titolo di anticipazione forfettaria dell’incremento retributivo – un adeguamento forfettario delle retribuzioni collegato all’IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato), pari al 30 per cento annuo del predetto indice (comma 2), fatta salva l’ipotesi di diverse pattuizioni contrattuali; tale forma di adeguamento ex lege è esclusa dal successivo comma 3 per i settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi. Il comma 4, sempre al fine di incentivare il tempestivo rinnovo contrattuale, stabilisce che il contributo di assistenza contrattuale non può essere riconosciuto decorsi 12 mesi dalla scadenza naturale del contratto collettivo. Il comma 5 precisa che le disposizioni in esame trovano applicazione con riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro che scadono dopo l’entrata in vigore del decreto-legge, mentre, per i contratti già scaduti, si applicano solamente a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Il comma 1 dell’articolo 11 prevede che l’indicazione del codice alfanumerico unico del contratto collettivo nazionale di lavoro rientri tra le informazioni obbligatorie che il datore di lavoro è tenuto a rendere al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Il successivo comma 2 prevede che la medesima indicazione debba essere presente nei prospetti di paga dei lavoratori dipendenti privati (diversi dai dirigenti). Il comma 3 prevede che il codice alfanumerico unico, relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, sia utilizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dall’INPS, dal CNEL e dagli altri enti competenti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, anche mediante interoperabilità delle banche dati disponibili, ai fini del monitoraggio dell’effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dell’individuazione di eventuali scostamenti dei trattamenti economici e normativi applicati nonché ai fini delle elaborazioni, delle raccolte e delle pubblicazioni di cui al precedente articolo 8. Il comma 4 prevede che le risultanze del monitoraggio di cui al presente articolo siano utilizzate per la programmazione dell’attività di vigilanza, per l’analisi dei fenomeni di dumping contrattuale e retributivo e, nei casi previsti dalla legge, per la verifica dei presupposti per l’accesso a benefici normativi, contributivi o economici. Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all’articolo in oggetto.
Il Capo III (articoli da 12 a 15), come affermato nella relazione illustrativa, interviene, al fine di garantire un quadro più certo di tutele e contrastare così il caporalato digitale, sul lavoro intermediato da piattaforme digitali (con particolare riferimento ai cosiddetti rider), settore nel quale l’organizzazione della prestazione e la determinazione dei compensi possono essere influenzate da sistemi automatizzati o algoritmici, con potenziali asimmetrie informative e rischi di sfruttamento.
In particolare, l’articolo 12, ai commi 1 e 2, interviene a disciplinare la qualificazione del rapporto di lavoro intermediato mediante piattaforme digitali, attribuendo rilievo, a tal fine, alle concrete modalità di svolgimento della prestazione – indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti – e indicando gli elementi di controllo o eterodirezione, esercitati anche per il tramite di sistemi automatizzati o algoritmici, da tenere conto nell’ambito di tale qualificazione. Il comma 3 stabilisce una presunzione relativa di rapporto di lavoro subordinato laddove emergano indici di controllo o di eterodirezione esercitati, anche mediante gestione algoritmica.
L’articolo 13, comma 1, intervenendo ad integrare la disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro privati, nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, rimette ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti INAIL, INL e INPS, l’individuazione degli indicatori di rischio e dei dati che le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a comunicare, stabilendosi in ogni caso l’obbligo delle medesime piattaforme di registrare e conservare per almeno 5 anni i dati relativi agli accessi, alle assegnazioni, ai rifiuti, ai tempi e ai corrispettivi, rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorità ispettive. Si disciplina, inoltre, la messa a disposizione di tali indicatori e dati all’INAIL, all’INL e all’INPS in vista dell’esercizio delle attività di vigilanza e controllo, prevedendo che gli esiti di tali attività siano condivisi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in vista dell’aggiornamento degli indicatori di rischio. Si prevede infine che siano comunicate all’Autorità europea del lavoro (European Labour Authority) le violazioni commesse dai committenti che si avvalgono di piattaforme digitali per l’intermediazione del lavoro. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria con riferimento all’articolo in esame.
L’articolo 14, comma 1, disciplina gli obblighi di informazione delle piattaforme digitali nei confronti del lavoratore relativamente all’utilizzo dei sistemi automatizzati o algoritmici che incidono sul rapporto di lavoro e sull’accesso alla piattaforma, prevedendo, al comma 2, il diritto del lavoratore di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile della decisione automatizzata, nonché il suo riesame mediante intervento umano. Si prevede, infine, al comma 3, la messa a disposizione di tali informazioni alle autorità competenti, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.
L’articolo 15, al comma 1, modifica la disciplina previgente prevista specificatamente per i rider, disciplinando l’accesso del lavoratore alla piattaforma digitale in condizioni di sicurezza, tramite SPID, CIE o CNS, con credenziali personali, e assoggettando i committenti all’obbligo di elaborazione e consegna del libro unico del lavoro. Si prevedono inoltre obblighi formativi di base a carico di tali lavoratori, nonché la previsione di sanzioni in caso di inadempimento a carico dei committenti che si avvalgono delle prestazioni di un lavoratore segnalato per non aver svolto la formazione. Il comma 2, infine, estende ai lavoratori subordinati che operano mediante piattaforme digitali la disciplina che qualifica come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (le cosiddette mance) nei settori della ristorazione e delle attività ricettive, assoggettandole a tassazione sostitutiva.
L’articolo 16 (di cui consta il Capo IV) consente ai datori di lavoro privati tenuti, dal 1° gennaio 2026 – per effetto della disposizione di cui all’articolo 1, comma 203, della legge n. 199 del 2025 – a versare gli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti al Fondo tesoreria gestito dall’INPS, il versamento delle relative somme entro il 16 luglio 2026, per i periodi di paga di competenza del primo semestre dell’anno in corso, senza l’applicazione di sanzioni o interessi.
Il Capo V (articoli da 17 a 19) reca disposizioni transitorie e finali e l’entrata in vigore.
L’articolo 17 provvede alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 6, oneri pari complessivamente a 160,9 milioni di euro per l’anno 2026, 411,9 milioni per l’anno 2027 e 250,7 milioni per l’anno 2028.
I commi 1 e 2 dell’articolo 18 definiscono l’ambito generale di applicazione delle norme di cui al presente decreto, stabilendo che esse si applicano ai rapporti di lavoro subordinato privato, con conseguente esclusione – esplicitata dal comma 2 – dei rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Il comma 3 reca la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali territoriali. Il comma 4 specifica che restano salve le prerogative costituzionalmente garantite alle parti sociali.
L’articolo 19 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è quindi entrato in vigore il 1° maggio scorso.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), nel preannunciare che il suo gruppo politico presenterà delle proposte emendative al decreto-legge in esame, auspica che si possa assistere a una discussione costruttiva tra le diverse forze politiche.
Pur esprimendo apprezzamento per alcuni contenuti del decreto, ne rileva dei limiti attinenti a diversi aspetti, tra i quali segnala la mancata definizione del trattamento economico complessivo e delle sue specifiche componenti.
Un aspetto ritenuto positivo è, invece, il riferimento ai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, che rappresenta un passo in avanti rispetto alla legge delega in materia di retribuzione dei lavoratori, a cui non è stato dato seguito.
Quanto alle misure in favore dei cosiddetti rider, relativamente al lavoro intermediato da piattaforme digitali, e per quanto riguarda le norme sull’indennità di vacanza contrattuale nel settore privato, ritiene come le disposizioni recate dal decreto risultino incomplete e molto migliorabili.
Rileva, quindi, che la Commissione si trova ad esaminare il decreto-legge in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale in concomitanza alla proposta di legge C. 2179 d’iniziativa popolare, recante disposizioni per l’istituzione del salario minimo. In proposito afferma come non si possa parlare di salario giusto senza stabilire tassativamente mediante lo strumento legislativo quali siano i minimi salariali, motivo per cui il suo gruppo politico intende portare avanti una battaglia in tale direzione.

Davide AIELLO (M5S) preannuncia che il suo gruppo politico presenterà degli emendamenti riferiti al decreto in esame, ritenuto lontano, dal punto di vista contenutistico, rispetto alle iniziative legislative intraprese negli ultimi anni, tra le quali segnala la proposta per l’introduzione di un salario minimo legale volto a garantire un trattamento retributivo dignitoso ai lavoratori.
Quanto al salario giusto, individuato quale parametro di adeguatezza retributiva, e alla scelta di rimettere alla contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative la determinazione del trattamento economico complessivo, segnala che molti contratti, già in vigenza, recano trattamenti inferiori ad una soglia dignitosa e come non si possa più prescindere dalla definizione di un salario minimo legale, da assumere tassativamente quale parametro di partenza per la retribuzione dei lavoratori. Rileva, quindi, con riferimento al tema salariale, la distanza politica del suo gruppo rispetto al testo proposto dal Governo.
Quanto alle misure introdotte a tutela dei rider, pur ritenendole migliorative rispetto alla situazione vigente, sostiene che appaiono insufficienti a contrastare lo sfruttamento di tali lavoratori; in proposito, comunica che alcune delle proposte emendative del suo gruppo saranno proprio indirizzate a implementare le tutele per i predetti lavoratori.
Formula, infine, l’auspicio di un atteggiamento costruttivo da parte delle forze di maggioranza al fine di migliorare la qualità della vita dei lavoratori italiani, atteso che affrontare in maniera efficace la questione salariale potrà consentire, altresì, il rilancio dell’economia del Paese.

Tiziana NISINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

AUDIZIONI INFORMALI
Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 2179 d’iniziativa popolare, recante disposizioni per l’istituzione del salario minimo.

L’audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 13.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tiziana NISINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

5-05353 Laus: Iniziative volte a ripristinare la cassa integrazione fino al 31 dicembre 2026 per i lavoratori dello stabilimento Primotecs di Avigliana (Torino).

Arturo SCOTTO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, rinuncia ad illustrare l’interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), replicando, ringrazia il sottosegretario e apprezza l’apertura dimostrata in ordine all’accoglimento dell’istanza del sindacato. In proposito, ritiene incomprensibile la cassa integrazione per il breve periodo prospettato e, pertanto, chiede al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di dare un impulso vero alla risoluzione della crisi.
Rispetto al progetto di deindustrializzazione che mette a rischio circa 158 posti di lavoro, sottolinea come i lavoratori interessati non possano correre il pericolo di essere licenziati.
Rileva, inoltre, che per l’area di crisi complessa in oggetto sia necessario un intervento più assertivo da parte del citato Ministero, che possa garantire l’attivazione degli ammortizzatori sociali necessari ad evitare una crisi pericolosa per un territorio già, in passato, interessato da situazioni analoghe.
Dichiara, infine, che il suo gruppo politico continuerà a monitorare la vicenda, facendosi promotore di un’ulteriore richiesta di chiarimento da parte del Governo.

5-05354 Mari: Iniziative volte a garantire una effettiva personalizzazione dei percorsi formativi connessi alla NASpI, evitando attività formative non coerenti con il livello di qualificazione dei beneficiari.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo in videoconferenza, in qualità di cofirmataria, illustra l’interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, dichiara che potrebbe essere soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo solo se quanto rappresentato, in tema di politiche attive del lavoro, corrispondesse alla realtà.
Rileva come, a suo giudizio, la decadenza dalla NASpI, per chi non abbia partecipato a percorsi di orientamento, formazione e riqualificazione professionale, rappresenti una sorta di ricatto nella misura in cui le condizioni di svolgimento dei predetti percorsi risultano mortificanti per i beneficiari della misura di sostegno al reddito.
Confida, pertanto, in una verifica da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche alla luce delle risorse pubbliche stanziate, sulla reale utilità dei corsi erogati, che dovrebbero rappresentare un’opportunità per i lavoratori altamente qualificati, mentre rischiano invece di rivelarsi poco efficaci se non addirittura controproducenti ai fini del loro reinserimento lavorativo.

5-05355 Carotenuto: Iniziative volte a riconoscere e rafforzare, sotto il profilo previdenziale e pensionistico, mediante lo strumento della contribuzione figurativa, il ruolo dei caregiver familiari.

Davide AIELLO (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l’interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.

Davide AIELLO (M5S), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta fornita, afferma che l’attuale sistema di tutele a favore dei caregiver familiari risulta frammentario e inefficiente, rilevando un approccio timido da parte del Governo.
Sostiene, in particolare, che valorizzare esclusivamente il ruolo dei caregiver familiari conviventi sia un limite molto significativo in danno dei numerosi caregiver che, invece, non coabitano con l’assistito.
Contesta, poi, che sia necessario documentare un’assistenza di almeno 91 ore settimanali per il riconoscimento quale caregiver, rilevando in proposito che tale attività viene prestata strutturalmente senza limiti di orario.
Auspica, infine, una riforma organica e strutturale che non preveda l’erogazione di bonus una tantum ma il riconoscimento di una figura con diritti soggettivi chiari ed esigibili.

5-05356 Nisini: Iniziative volte ad attivare ammortizzatori sociali straordinari o in deroga per tutte le imprese del settore della gioielleria italiana e in particolare del distretto aretino.

Tiziana NISINI, presidente, illustra l’interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.

Tiziana NISINI, presidente, replicando, nel ringraziare, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario, rilevando come quest’ultima abbia opportunamente esteso l’attenzione non solo al tema occupazionale ma anche alla salvaguardia del patrimonio dell’artigianato specializzato, un patrimonio, attualmente in difficoltà, che rischia di andare perso.
Ricorda che garantire i livelli occupazionali significa altresì preservare l’economia della provincia aretina e del settore manifatturiero dei gioielli e tutelare un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale.
Rispetto all’attuale momento di incertezza economica, che rende difficile la programmazione delle attività aziendali e delle esportazioni, confida in un sostegno da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per traghettare il comparto verso una situazione di maggiore stabilità, in grado di rivitalizzare il ciclo produttivo.

Tiziana NISINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 6 maggio 2026.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.40 alle 20.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 672 del 29 aprile 2026, sono apportate le seguenti modifiche:

a pagina 244, nella prima colonna, alla riga cinquantaduesima, alla seconda colonna, alle righe terza, decima, sedicesima, ventiduesima, venticinquesima, ventinovesima, trentacinquesima, quarantaduesima, nonché a pagina 245, alla prima riga, le parole: «allegato 4» sono sostituite dalle seguenti: «allegato 5»;

a pagina 256 è inserito, in fine, dopo l’allegato 4, il seguente allegato:

ALLEGATO 5

Disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro. C. 2554 CNEL.

RIFORMULAZIONI PROPOSTE DAL RELATORE

ART. 1.

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) adottare misure finalizzate al contemperamento dei tempi di vita e di lavoro.

1.27 (Nuova formulazione). Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) adottare misure finalizzate ad incentivare l’uso degli strumenti di welfare integrativo previsti nei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

1.28 (Nuova formulazione). Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare l’effettiva e sostanziale applicazione dei princìpi della presente legge, le iniziative di cui al comma 2 sono adottate e attuate sulla base di criteri oggettivi e verificabili, definiti dalla contrattazione collettiva di cui al comma 3, con particolare riferimento agli aspetti del benessere lavorativo, della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

1.31 (Nuova formulazione). Tenerini.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative aggiungere le seguenti: a livello nazionale.

1.33 (Nuova formulazione). Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare riferimento alle persone con disabilità, garantendo l’accomodamento ragionevole previsto dalla normativa vigente.

1.36 (Nuova formulazione). Carotenuto, Tucci, Aiello, Barzotti.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) welfare integrativo.

1.37 (Nuova formulazione). Carotenuto, Tucci, Aiello, Barzotti.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

*1.38 (Nuova formulazione). Carotenuto, Tucci, Aiello, Barzotti.

*1.39 (Nuova formulazione). Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le iniziative di cui alla presente legge sono adottate su base volontaria. Le imprese che vi aderiscono possono accedere in via prioritaria, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli strumenti di incentivazione del welfare aziendale e alle altre misure di agevolazione già previste dalla normativa vigente.

1.45 (Nuova formulazione). Tenerini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui alla presente legge, il monitoraggio dei contratti collettivi è assicurato attraverso l’integrazione tra le banche di dati in uso presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, fermo restando l’obbligo di deposito telematico previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

1.49 (Nuova formulazione). Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) misure di valorizzazione economica e di welfare aziendale, collegate ai risultati organizzativi e produttivi conseguiti.

1.02 (Nuova formulazione). Tenerini.

redazione

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