Il giudice penale può intervenire sulle condizioni di sfruttamento dei rider e imporre alla piattaforma di adeguare le retribuzioni, ma non può stabilire d’ufficio che tutti i fattorini debbano essere assunti come lavoratori subordinati. È questo il principio affermato dal gip del Tribunale di Milano Roberto Crepaldi, che ha respinto la richiesta del pm Paolo Storari di imporre a Glovo-Foodinho l’assunzione a tempo indeterminato e subordinata di tutti i rider.
La decisione arriva nell’ambito dell’inchiesta che ha portato, da febbraio, Foodinho-Glovo sotto controllo giudiziario per l’ipotesi di caporalato. Attraverso questa misura vengono monitorati gli interventi messi in campo dalla società per superare condizioni retributive considerate incompatibili con il diritto a un’esistenza libera e dignitosa sancito dall’articolo 36 della Costituzione.
Proprio sul terreno delle retribuzioni l’intervento penale resta pienamente in campo. Gli impegni assunti dalla società prevedono il passaggio della paga da 10 a 14 euro l’ora e da 2,50 a 3 euro per ogni consegna. Il controllo giudiziario, secondo il gip, deve essere concentrato sulla verifica che queste misure siano effettivamente sufficienti a garantire livelli retributivi adeguati e a rimuovere le condizioni di sfruttamento.
Diverso è invece il problema della natura del rapporto di lavoro. Storari aveva chiesto di far scattare per tutti i rider la subordinazione sulla base del decreto Primo Maggio varato dal governo Meloni, che ha introdotto nuovi obblighi di trasparenza sugli algoritmi e una presunzione relativa di subordinazione quando ricorrono elementi di direzione e controllo esercitati attraverso sistemi algoritmici. Ma per il gip, la questione non rientra nel perimetro dell’intervento cautelare penale.
Nel provvedimento, Crepaldi sottolinea che l’incisività della misura giudiziaria nei confronti dell’impresa deve essere limitata «allo stretto necessario» per raggiungere l’obiettivo di assicurare ai lavoratori una retribuzione conforme ai principi costituzionali. La qualificazione del rapporto, osserva il giudice, «prescinde dalla qualificazione del rapporto stesso» e può essere affrontata «con separato contenzioso davanti al giudice del lavoro».
A pesare sulla decisione c’è anche l’impatto che una trasformazione generalizzata dei rapporti avrebbe sull’organizzazione del lavoro. Il passaggio alla subordinazione non sarebbe infatti neutro né per l’impresa né per i rider e comporterebbe un cambiamento delle regole relative, tra l’altro, a orari, turnazioni e monocommittenza. Per questo, secondo il gip, serve una valutazione prudente e legata alle concrete modalità con cui viene svolta l’attività, anche perché nel settore non esiste una posizione univoca neppure tra le parti sociali e convivono modelli contrattuali differenti.
La pronuncia, dunque, tiene distinti due piani. Da una parte c’è la necessità di intervenire sulle condizioni economiche del lavoro quando le paghe risultino incompatibili con la tutela costituzionale della dignità del lavoratore. Dall’altra c’è la qualificazione giuridica del rapporto, che resta affidata al giudice del lavoro e richiede, secondo il gip, di considerare le caratteristiche concrete delle singole prestazioni, senza una trasformazione automatica e indistinta di tutti i rider in dipendenti.
Glovo ha accolto con favore il provvedimento, sottolineando che la decisione esclude una qualificazione generalizzata dei rapporti e richiama la necessità di valutarne concretamente modalità e caratteristiche. La società ha inoltre ricordato le misure già adottate per migliorare condizioni economiche e tutele dei rider e ha fatto sapere che proseguirà nelle sedi competenti il confronto tra le parti sociali sul rinnovo della contrattazione collettiva di settore. Confermata anche la collaborazione con l’amministratore giudiziario e con le autorità sul percorso relativo a remunerazione, sicurezza e compliance.
Secondo il coordinatore nazionale della UILTemp, Carmelo Prestileo, la decisione del gip lascia invece “forti perplessità”. Per il sindacalista, infatti, la verifica delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro “non può essere separata dalla qualificazione del rapporto che determina l’orario, le tutele applicabili e il trattamento economico previsto dai Ccnl sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative”, sottolineando che “nel lavoro subordinato la reperibilità, quando limita significativamente la possibilità di svolgere altre attività, può essere considerata orario di lavoro”.
Per queste ragioni, ha aggiunto Prestileo, “non proseguiremo il tavolo con Assodelivery e Conftrasporto per un contratto nazionale rivolto esclusivamente ai rider autonomi, rivendicando per queste lavoratrici e lavoratori il riconoscimento di un rapporto di lavoro dipendente”. Una posizione che la UILTemp ritiene coerente con la Direttiva europea sul lavoro mediante piattaforme, che stabilisce la presunzione legale di subordinazione per contrastare le false autonomie. Ma non solo: “La stessa direttiva, infatti – ha rimarcato il coordinatore nazionale della UILTemp – prevedeva anche, nel percorso di recepimento, un preventivo ed effettivo coinvolgimento delle parti sociali che però è mancato, nonostante le ripetute sollecitazioni della nostra Organizzazione”.
“Continuiamo, quindi – ha concluso Prestileo – a rivendicare che la qualificazione del rapporto di lavoro e la contrattazione collettiva rappresentativa restino essenziali per garantire ai rider diritti e tutele effettivi”.
NIdiL Cgil, in una nota, insiste invece sulla necessità di intervenire sul modello di organizzazione del lavoro delle piattaforme, sostenendo che “va cambiato un modello nel quale le piattaforme organizzano e controllano il lavoro continuando a scaricare sulle lavoratrici e sui lavoratori rischi e costi propri dell’impresa”. Il sindacato ribadisce quindi “la necessità di riconoscere la natura subordinata almeno di quanti svolgono con continuità e assiduità il lavoro dei rider di Glovo”, sostenendo che il punto non sia tanto la possibilità di scegliere quando collegarsi o di lavorare per più piattaforme, quanto “chi, una volta che si decide di lavorare, organizza concretamente quella prestazione”.
Secondo NIdiL, tra le criticità del settore ci sono “compensi determinati unilateralmente, cottimo, organizzazione del lavoro e monitoraggio attraverso gli algoritmi”, elementi che il sindacato indica alla base delle proprie rivendicazioni. NIdiL richiama inoltre le pronunce della magistratura che negli ultimi anni, anche in vertenze sostenute dalla Cgil, hanno riconosciuto la natura subordinata o comunque etero-organizzata del rapporto dei rider.
Sul recepimento della direttiva europea, infine, il sindacato chiede un intervento più netto: il testo proposto dal governo, sostiene NIdiL, dovrebbe introdurre “una presunzione di subordinazione, partendo dalle concrete modalità di organizzazione, direzione e controllo della prestazione, anche quando esercitate attraverso sistemi algoritmici”, così da agevolare il lavoratore nella richiesta di riqualificazione del rapporto.




























