Il potere di veto nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni da parte del governo è previsto solo “nel caso in cui il soggetto acquirente sia originario di un Paese extra-europeo”. Lo stabilisce il decreto legge sulla golden share approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Per i settori della difesa e della sicurezza nazionale, invece, il veto può essere esercitato in ogni caso in cui l’impresa acquirente sia un soggetto diverso dallo Stato o da enti pubblici italiani.
“Con queste nuove norme – si legge nel comunicato diffuso da palazzo Chigi – il governo mira anche a chiudere la procedura d’infrazione aperta nel 2009 dalla Commissione europea, in relazione alle disposizioni di cui alla legislazione attualmente vigente in Italia. Disposizioni che oggi, sono oggetto di un ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea deciso dalla Commissione europea lo scorso mese di novembre 2011”.
In particolare il decreto dispone che l’Esecutivo abbia poteri di intervento per tutelare interessi strategici. Nel settore della difesa e della sicurezza sono previsti tre poteri speciali: “L’imposizione di specifiche condizioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale; il veto all’adozione di delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione di un’impresa che svolge la predetta attività, aventi ad oggetto modifiche all’assetto societario, al mutamento dell’oggetto sociale, allo scioglimento delle società, alle cessioni di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o l’assunzione di vincoli che ne condizionino l’impiego; l’opposizione all’acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un’impresa che svolge attività di rilevanza strategica nel sistema della difesa e della sicurezza nazionale, da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, o da enti pubblici italiani, qualora l’acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale”.
Per quanto riguarda invece i settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni “è prevista anzitutto una notifica al governo delle delibere adottate da una società che abbia per effetto modifiche della titolarità, la fusione o la scissione. E’ poi prevista la possibilità per l’esecuitvo di sottoporre a specifiche condizioni delibere, atti o operazioni che diano luogo ad una situazione di eccezionale minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti”. In questi settori il potere di veto può essere esercitato rispetto a soggetti extra Ue se esistono due presupposti supplementari: “La presenza di legami tra gli operatori coinvolti e organizzazioni criminali o con soggetti o enti ad esse collegati; l’intervento sulla società deve essere idoneo a garantire la continuità degli approvvigionamenti; il mantenimento, la sicurezza e l’operatività delle reti e degli impianti; il libero accesso al mercato”. (LF)
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