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Home - Rubriche - Giurisprudenza del lavoro - La reintegrazione nel posto di lavoro consegue alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento anche se il lavoratore non l’ha richiesto in modo esplicito

La reintegrazione nel posto di lavoro consegue alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento anche se il lavoratore non l’ha richiesto in modo esplicito

di Biagio Cartillone
18 Marzo 2022
in Giurisprudenza del lavoro
Licenziamenti individuali: quella legge del ’66

Il nostro processo civile, ivi compreso quello del lavoro, ha due principi fondamentali che ne costituiscono l’architrave: il giudice non può procedere d’ufficio e non può andare al di là delle domande e delle eccezioni formulate dalle parti.

La recentissima sentenza della Corte Suprema di cassazione, che commentiamo, e sottoponiamo all’attenzione dei nostri lettori, trae origine da una controversia, promossa da un lavoratore nei confronti della sua datrice di lavoro, diretta a far dichiarare la illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo derivante dal mancato possesso da parte del lavoratore, di nazionalità macedone e operante come autotrasportatore, del certificato professionale necessario per la guida di veicoli adibiti a trasporto di merci pericolose. Il Tribunale di Lodi ha respinto la domanda del lavoratore rilevando non aveva dimostrato di possedere un titolo professionale idoneo all’esecuzione del tipo di trasporti eseguiti dalla datrice di lavoro né ha invocato la tipologia della tutela richiesta conseguente al recesso intimatogli (se in regime di stabilità reale oppure semplicemente di quella obbligatoria).

La Corte di Appello di Milano ha riformato la sentenza del Tribunale perché ha acquisito d’ufficio le necessarie informazioni dalla Motorizzazione Civile di Milano, che aveva confermato la validità, sul territorio dello Stato italiano, della certificazione conseguita dal lavoratore nella Repubblica di Macedonia, per il trasporto delle merci pericolose su strada. Conseguentemente ha annullato il licenziamento perché il lavoratore è risultato essere in possesso della idonea abilitazione alla guida.

La Corte di Appello di Milano, però, rilevando che il lavoratore nella causa avanti il Tribunale di Lodi non aveva “minimamente prospettato il campo della tutela – se reale o obbligatoria” ha condannato la datrice di lavoro al solo risarcimento del danno che ha fissato in 4 mensilità di retribuzione, senza disporre la reintegrazione nel posto di lavoro. Questa interpretazione della Corte di Appello di Milano trae origine dal contenuto delle conclusioni che il lavoratore aveva rassegnato nel suo atto difensivo, che erano state così formulate: “In punto di illegittimità del licenziamento: accertate dichiarata l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo e/o comunque la violazione dell’obbligo di repêchage, ed infine la vessatorietà e discriminazione alla base del recesso, dichiarare la nullità e/o di illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 25/11/2011 e condannare la società al conseguente risarcimento del danno”. Come si può ben vedere dalla domanda formulata dal lavoratore, non è stata chiesta esplicitamente la reintegrazione nel posto di lavoro ma la semplice condanna al “risarcimento del danno”.

Il lavoratore ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo, invece, il suo diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro nonostante quel contenuto delle sue conclusioni apparentemente limitato al solo risarcimento dei danni.

La Corte di Cassazione ha accolto la domanda del lavoratore di essere reintegrato nel posto di lavoro, con una ricca e articolata motivazione, che riportiamo di seguito: “

Questa Corte ha più volte affermato che, ai sensi dell’art. 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, il giudice che accerta l’inefficacia o l’illegittimità del licenziamento deve ordinare la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, anche in mancanza di una esplicita domanda in tal senso del lavoratore licenziato, atteso che la reintegrazione – salvo il caso di espressa rinuncia ad essa – è compresa, come effetto tipico della tutela reale prevista dalla norma suddetta, nella domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità od inefficacia del recesso del datore di lavoro…”

La sentenza in commento richiama il suo precedente, la sentenza n. 12944 del 2012, in cui si è ribadito che “l’effetto legale tipico della sentenza di annullamento del licenziamento illegittimo nel campo della tutela reale è […] la reintegrazione nel posto di lavoro”.

La Cassazione aggiunge che “Le Sezioni Unite, intervenute con la sentenza n. 141 del 2006, a dirimere il contrasto creatosi in tema di riparto dell’onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l’invalidità, hanno statuito che “fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l’attività e, sul piano processuale, dell’azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo, mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro” (v. in senso conforme Cass. n. 12907 del 2017; n. 9867 del 2017).  In ossequio a tale principio, si è affermato che, a fronte di una formulazione alternativa del dipendente, di richiesta di applicazione della tutela reale o obbligatoria, era onere del datore di lavoro, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di seconde cure, provare il requisito dimensionale dell’impresa (v. Cass. n. 12907 del 2017).  Coerentemente a tale impostazione, si è esclusa la configurabilità del vizio di ultra petizione nella pronuncia del giudice del merito che, di fronte alla domanda del lavoratore illegittimamente licenziato, dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori, di riassunzione al lavoro entro tre giorni oppure di risarcimento del danno ex art 8 legge 15 luglio 1966 n 604, ha accolto l’istanza di reintegra in servizio in base all’art 18 della legge n 300 del 1970, il quale esclude la possibilità, per il datore di lavoro, di scegliere fra la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno (v. Cass. n. 1654 del 1980). 42. In definitiva, una volta qualificata la domanda proposta dal lavoratore come diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento e al suo annullamento, il giudice non può esimersi dall’applicare la tutela legale prevista dall’art. 18, l. n. 300 del 1970, a meno che non sia allegata e dimostrata, con onere a carico di parte datoriale, l’assenza del necessario requisito dimensionale e salvo l’esercizio del diritto di opzione, riconosciuto dalla medesima disposizione.  Non si pone pertanto un problema di interpretazione della domanda giudiziale, correttamente inquadrata dai giudici di merito come volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento e al suo conseguente annullamento, bensì di violazione di legge nella individuazione della tutela applicabile, avendo la Corte di merito negato la tutela di cui all’art. 18, l. n. 300 del 1970, nel testo applicabile ratione temporis, unicamente per la mancanza di una esplicita domanda di reintegra.  A fronte della domanda del lavoratore, di risarcimento del danno quale conseguenza dell’annullamento del licenziamento illegittimo, il giudice, che accerti l’illegittimità, deve applicare la tutela di cui all’art. 18, l. n. 300 del 1970, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, a meno che non sia allegato e dimostrato, con onere a carico della parte datoriale, il fatto impeditivo della reintegra, cioè l’assenza del necessario requisito occupazionale, e salvo l’esercizio del diritto di opzione del lavoratore per l’indennità sostitutiva della reintegra.”

La Cassazione ha concluso così affermando che la Corte di Appello di Milano con “ La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi esposti ed anzi, con motivazione perplessa e nella quale non è possibile cogliere i passaggi logici a sostegno del decisum, ha ritenuto applicabile la tutela di cui all’art. 8, l. n. 604 del 1966, senza avere previamente accertato l’inesistenza del requisito occupazionale rilevante ai fini dell’art. 18 cit., oppure l’inapplicabilità, per altre cause, della tutela reintegratoria.” Sentenza Corte di Cassazione, sezione lavoro, presidente Raimondi numero 8053, pubblicata l’11 marzo 2022.

Per chiarezza e a commento finale della sentenza, bisogna ricordare che nella controversia si è discusso di un licenziamento intimato nel 2011, ben prima dell’entrata in vigore della legge Fornero del 2012 che ha modificato il contenuto dell’Art.18 dello statuto die lavoratori sulla reintegrazione nel posto di lavoro e ben prima, ancora, della riforma del Jobs act del governo Renzi del 2015 che ha introdotto la sola tutela risarcitoria lasciando la reintegrazione per i soli casi di nullità del licenziamento o di totale insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento.

Biagio Cartillone

Biagio Cartillone

Biagio Cartillone

Avvocato, Giuslavorista del Foro di Milano - www.biagiocartillone.it

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