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Tav, in caso di stop penali per un massimo di 1,7 miliardi

redazione
Febbraio12/ 2019

Le penali da pagare nel caso di uno stop alla Tav Torino-Lione sarebbero, nella peggiore delle ipotesi di circa 1,703 miliardi di euro. Lo si evince dalla Relazione tecnico-giudica sull’opera che accompagna l’Analisi costi-benefici resa pubblica oggi.

In pratica tale somma si ottiene considerando una serie di componenti: la prima riguarda il fatto che a titolo di risarcimento per lo scioglimento di contratti in corso per servizi d’ingegneria e lavori si può ipotizzare fino a un massimo del 30% dell’ammontare dell’importo della parte di utile ancora da conseguire al momento dello scioglimento dei contratti, ovvero il 30% di circa 1,3 miliardi, per cui 390 milioni di penale.

In più bisogna considerare, a titolo di risarcimento o “penalità” esplicitamente previste dal Grant Agreement, le quali si verificano solo nell’ipotesi in cui lo scioglimento venisse giudicato alla stregua di una violazione dell’accordo per colpa grave. La somma dovuta sarebbe tra il 2 e il 10% e quindi tale somma si aggirerebbe tra un minimo di 16 milioni a un massimo di 81 milioni.

Poi, nell’eventualità, considerata nello scenario peggiore, della rivalsa relativa alla parte di costi sostenuti dalla Francia per la parte delle indagini, la somma ammonta a circa 400 milioni; tuttavia, essendo tale cifra l’equivalente dell’intera somma utilizzata, è lecito ipotizzare che la pretesa risarcitoria legittima difficilmente raggiungerebbe l`intero ammontare.

Oltre a ciò, i fondi già versati dall’Unione europea che potrebbero essere richiesti in restituzione ammontano alla data odierna a 535 milioni di euro, di cui 404 erogati sulla base delle decisioni adottate nel periodo 2001-2015 e 131 a valere sul Grant Agreement; anche in questo caso tale cifra rappresenta il massimo ipotizzabile in relazione a tutte le variabili da considerare.

Infine, per ciò che riguarda, le somme non ancora ricevute in base al Grant Agreement 297 milioni di euro circa costituiscono la quota spettante alla Francia non ancora erogata; in relazione alla sua mancata percezione potrebbero essere avanzate pretese risarcitorie: anche in questo caso la somma indicata costituisce il limite massimo, difficilmente raggiungibile in considerazione del fatto che esse non costituirebbero la contropartita di opere realizzate per le quali sarebbe ipotizzabile un costo.

TN

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