Lo smart working – o lavoro agile – è regolamentato in 26 contratti collettivi nazionali di lavoro e in 177 accordi aziendali. Lo segnala Unimpresa che ha partecipato alla riunione dell’Osservatorio lavoro agile al ministero del Lavoro. Dall’analisi dei contratti collettivi e dei contratti di secondo livello emerge inoltre che il lavoro agile è configurato anche come metro di misura valutativo nel welfare aziendale e che gli argomenti principali connessi sono il diritto alla disconnessione, la privacy, ‘orario di lavoro e la retribuzione.
Secondo quanto emerso durante la riunione dell’Osservatorio, argomenti come orario di lavoro e retribuzione vanno definiti nell’ambito della contrattazione nazionale e aziendale, mentre i temi afferenti alla privacy sono già ampiamente regolamentati in ambito aziendale. Quanto al controllo da remoto del lavoratore, è stato ritenuto opportuno un ulteriore approfondimento in relazione al rispetto della legge 300 del 1970 (articolo 4) e comunque l`Osservatorio si propone di predisporre un regolamento generale con indicazioni oggettive.
“Il lavoro agile è prima di tutto un cambiamento culturale nel mondo del lavoro e, come spesso avviene, si verificano casi di aziende che spingono per l’utilizzo di tale strumento, mentre altre, invece, appaiono più riflessive e meno propense a sfruttare questa opzione”, commenta il consigliere nazionale di Unimpresa e responsabile delle relazioni industriali, Marco Pepe, membro dell’Osservatorio lavoro agile.
“Una situazione tipicamente italiana, a “macchia di leopardo”. Da rilevare, inoltre che non di rado sono proprio le figure che ricoprono ruoli di responsabilità a rallentare l’introduzione e l’utilizzo di questo strumento lavoro. Quest’ultimo, interessante atteggiamento – aggiunge Pepe – è dovuto spesso ad una perdita dei riferimenti tipici nell’ambito dell’organizzazione del lavoro. Nelle imprese più piccole, poi, il lavoro agile viene sfruttato per lo più come un mezzo per ridurre i costi e le spese vive, tra le quali le locazioni degli uffici, i servizi e altre spese correlate” .
e.m.