La recente vicenda dell’indagine della magistratura, su alcune società di food delivery, ha scoperchiato un vaso di pandora che sarebbe giusto non richiudere, fino a quando tutti gli aspetti della questione non vengano seriamente affrontati, al di là della superficiale indignazione dei media per la modesta paga oraria.
La stessa magistratura parla di sfruttamento soprattutto per il fatto che la paga mensile si attesterebbe sotto la soglia di povertà, in presenza di uno sfruttamento disumano.
La questione è davvero seria ma non è posta nei giusti termini.
Mi permetto di evidenziare quelli che a mio parere dovrebbero essere i nodi da affrontare, evitando le solite scorciatoie emozionali.
Primo: di che rapporto di lavoro si tratta? subordinato o libera attività? Mi sembra che qui la magistratura, timidamente, non si sia ancora pronunciata con nettezza. E’ infatti vero che la definizione di lavoro subordinato, in senso giuridico stretto, soggiace ad una serie di condizioni molto precise, a mio parere fin troppo tecniche “Summum ius, summa iniuriua” dicevano i padri del diritto.
In questa attività mi pare incontestabile un dato di fatto fondamentale, il lavoratore può solo lavorare per quel determinato committente (alias datore di lavoro), nessuno può decidere di lavorare contemporaneamente per piu committenti (la durata del rapporto è insignificante: un ora, un giorno, una settimana, il lavoratore può solo distribuire per quell’azienda di delivery in quell’arco temporale, quello è quindi un lavoratore subordinato, in tutto e per tutto, sottoposto alle direttive indicate dal suo “datore di lavoro”.
La modalità di prestazione, i tempi di consegna, le modalità di recapito (algoritmo), non sono una variabile che il “lavoratore autonomo” può modificare o determinare in proprio (non si tratta solo di una obbligazione a fare ma, soprattutto, una obbligazione su come fare la prestazione).
Quindi mi sembra acclarato che questo tipo di attività non può che essere svolta, stando cosi l’organizzazione del lavoro, in modalità di lavoro subordinato.
In secondo luogo, la tariffa per lo svolgimento di tale attività, i tempi di lavoro, le modalità della prestazione non possono che essere regolati da un contratto collettivo sottoscritto tra le parti (se queste fanno il loro mestiere).
Su questo punto è bene essere chiari, anche fissando una retribuzione oraria superiore al salario minimo (per un lavoro non proprio qualificato) se questo viene svolto part-time, e rimane l’unica attività svolta, certamente non arriverà alla retribuzione minima sufficiente prevista dall’art. 36 cost.
Piccolo inciso, se i Costituenti avessero voluto che fosse la legge ad indicare quale avrebbe dovuto essere la misura della retribuzione minima suffciente, l’avrebbero scritto, come peraltro hanno fatto per l’art. 39, l’art. 46 e l’art. 40 sul diritto di sciopero della Costituzione. Non penso che i Costituenti si fossero distratti in quell’occasione.
In ogni caso sul tema del “giusto compenso per la prestazione svolta” rimango ostinatamente abbarbicato alla convinzione che debba essere la contrattazione collettiva (se i soggetti non scappano dal loro dovere) a decide nel merito.
Arriviamo infine al vituperato “algoritmo” che tanto agita le anime sensibili dei media.
Scusate ma pensate forse che le tabelle di cottimo fossero più “umane”? eppure ci sono stati fior di sindacalisti (qualcuno ha lavorato anche all’ufficio tempi e metodi in aziende importanti) che sapevano far di conto e negoziavano con perizia, coraggio e competenza le modalità di calcolo dei diversi sistemi di cottimo.
Penso che la contrattazione collettiva abbia tutto il diritto di riprendere il controllo di questi temi, a partire dalla negoziazione sugli algoritmi, e trasformare l’attività lavorativa “sempre vecchia” del trasporto di merce nella “new economy” in una attività dignitosa e sostenibile.
Infine una piccola cattiveria: lo sapevate che negli USA i camerieri hanno paghe da fame anche perché c’è l’obbligo della mancia quando andate al ristorante? Sarebbe meglio uscire da queste consuetudini medioevali, anche se esentasse.
Luigi Marelli


























