Uno dei temi più delicati del sistema penalistico attuale è rappresentato dalla responsabilità penale del datore di lavoro per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione della normativa antinfortunistica di cui al D.Lgs. 81/2008, dalla quale può derivare, altresì, una contestazione nei confronti dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
La valutazione della responsabilità datoriale richiede un costante bilanciamento tra l’esigenza di assicurare un’effettiva tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e il rispetto del principio costituzionale di colpevolezza, al fine di evitare indebite forme di responsabilità oggettiva fondate sulla mera verificazione materiale dell’evento.
I confini di tale bilanciamento, non sempre nitidamente tracciati, sono stati progressivamente delineati dalla giurisprudenza, la quale ha definito in via ermeneutica i presupposti, la struttura e, soprattutto, i limiti della colpa datoriale.
In tale prospettiva è interessante approfondire l’iter logico – giuridico elaborato dal Tribunale di Potenza (Tribunale Potenza, Sez. Penale, 17 marzo 2025, n. 15) che, richiamando un precedente orientamento della Corte di Cassazione, individua nell’art. 2087 c.c. la norma generale sulla quale si fonda la responsabilità del datore di lavoro, definito quale “debitore dell’obbligo di sicurezza”. In particolare, la disposizione richiamata impone all’imprenditore l’adozione di tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, risultino necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro. Il datore di lavoro deve dunque vigilare sul rispetto dei presidi antinfortunistici e sullo svolgimento delle prestazioni lavorative in condizioni di sicurezza, ottemperando agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Da tali premesse consegue il riconoscimento di una posizione di garanzia in capo al datore di lavoro nei confronti dei propri lavoratori e la possibile configurabilità di una responsabilità penale per fatto omissivo, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., nei casi in cui lo stesso non abbia adempiuto gli obblighi ad esso spettanti.
In tali casi, ai fini della sussistenza della responsabilità del datore di lavoro si richiede, in primo luogo, l’accertamento della causalità omissiva, ovvero del nesso causale tra la condotta omessa e l’evento prodotto. Tale accertamento è condotto attraverso un giudizio c.d. controfattuale, volto a verificare se l’evento si sarebbe comunque prodotto anche nell’ipotesi in cui fosse stata posta in essere la condotta doverosa. All’esito di tale valutazione, il nesso causale può dirsi configurato qualora risulti che, ove il datore di lavoro avesse posto in essere la condotta pretesa, l’evento non si sarebbe realizzato o si sarebbe verificato con minore probabilità.
La sola sussistenza del nesso causale è, tuttavia, di per sé, elemento insufficiente ai fini dell’affermazione di una responsabilità penale in capo al datore di lavoro, in quanto è necessario accertare anche l’elemento psicologico, in virtù del principio di colpevolezza enucleato nell’art. 27, comma 1 della Costituzione.
La condotta deve infatti essere imputabile, quantomeno, a titolo di colpa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 43 c.p., la quale può dirsi addebitabile nei casi in cui l’evento si verifichi a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Pertanto, la colpa presuppone la violazione di una regola cautelare (generica o specifica) e richiede che l’evento dannoso concretizzi il rischio che la stessa mirava a prevenire.
Inoltre, il soggetto agente può essere ritenuto rimproverabile soltanto qualora l’evento risulti prevedibile ed evitabile secondo il parametro dell’agente modello.
Pertanto, se l’evento non era prevedibile, non può configurarsi alcuna responsabilità in capo al datore di lavoro, in quanto la mera violazione di una regola cautelare non è, di per sé, idonea a integrare un addebito a titolo di colpa.
Allo stesso tempo, la giurisprudenza ha definito i limiti della responsabilità datoriale nei casi in cui l’evento si sia realizzato per causa sopravvenuta, ovvero in presenza di un comportamento del lavoratore, del tutto imprevedibile o inopinabile, che presenti caratteri di eccezionalità, abnormità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative impartite.
L’esclusione della responsabilità del datore di lavoro non opera, tuttavia, nei casi in cui l’evento sia stato originato dall’assenza o inidoneità delle misure di prevenzione predisposte. In tali casi, infatti, l’eventuale imprudenza del lavoratore non vale ad escludere la responsabilità del garante.
Per tale motivo, risulta essenziale predisporre un’adeguata organizzazione aziendale e idonee misure di prevenzione atte a neutralizzare la verificazione di tali rischi, che possono determinare responsabilità in capo al datore di lavoro e alla società. Quest’ultima potrebbe infatti rispondere a titolo di responsabilità amministrativa dipendente dai reati presupposto previsti dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001. A tali fini, assume pertanto rilevanza la predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, aventi efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti.
Silvia Iannuzzo


























