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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

31 Marzo 2026
in Senato

MERCOLEDÌ 1° APRILE 2026
392ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1825) Delega al Governo per l’adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera e revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale

(Esame e rinvio)

La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az), intervenendo anche a nome dei correlatori Satta e Ternullo, nota preliminarmente che il disegno di legge in titolo reca una disciplina di delega al Governo relativa alla riorganizzazione e al potenziamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera e alla revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale.

Passa quindi a sintetizzare i contenuti dell’articolato.

Il comma 1 dell’articolo 1 pone al 31 dicembre 2026 il termine per l’esercizio della delega, fatta salva la fattispecie di scorrimento del termine (nella misura di tre mesi) di cui al successivo comma 3.

I commi 2 e 3 dell’articolo 1 definiscono la procedura per l’esercizio della delega, mentre il comma 4 prevede la possibilità di adozione di successivi decreti legislativi integrativi e correttivi.

Nel successivo articolo 2 sono dettagliati i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega.

L’articolo 3 reca le disposizioni finanziarie relative alla disciplina di delega in esame, mentre l’articolo 4 specifica che le disposizioni della presente disciplina di delega e quelle dei relativi decreti legislativi sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

Il presidente ZAFFINI segnala l’opportunità di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni informali. Prospetta al riguardo la possibilità per ciascun Gruppo di proporre un massimo di due soggetti da audire entro le ore 12 del 3 aprile, mentre la Presidenza si riserva la valutazione circa ulteriori soggetti da convocare d’ufficio.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La senatrice CASTELLONE (M5S) chiede ragguagli in ordine al possibile abbinamento di altri disegni di legge, riguardanti materie affini.

Il presidente ZAFFINI fornisce le delucidazioni richieste.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di livelli essenziali di assistenza (n. 391)

(Parere al Ministro della salute, ai sensi dell’articolo 1, comma 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che non sarà possibile procedere in tempi utili all’audizione della Conferenza delle regioni, richiesta nella seduta precedente. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MAZZELLA (M5S) rileva il carattere specificamente tecnico dello schema di decreto in esame, mentre resta attuale la necessità di un adeguamento della disciplina dei livelli essenziali di assistenza in riferimento alle malattie rare, da effettuare in particolare tenendo conto delle più aggiornate classificazioni riconosciute a livello internazionale. Evidenzia che tale adeguamento è funzionale all’esigenza di evitare ritardi nell’ambito della ricerca e corrisponde alle aspettative delle associazioni rappresentative dei pazienti. Auspica inoltre la destinazione di nuove risorse, deplorando la radicata tendenza a contrastare l’investimento nel settore per ragioni di ordine meramente contabile.

Interviene brevemente il presidente ZAFFINI, richiamando la persistente esigenza di equilibrio in relazione alla sostenibilità finanziaria e alle necessità poste dal complesso delle patologie.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) si sofferma sull’importanza strategica delle risorse a disposizione dell’intervento sui LEA, posto che l’innovazione in tale ambito non è credibile in assenza di nuovi finanziamenti dedicati. Paventa l’accentuarsi delle disparità fra le diverse regioni, deputate all’impiego sui territori delle risorse messe a disposizione a livello centrale. Ribadisce pertanto la centralità del tema del complessivo finanziamento del sistema sanitario.

La senatrice CASTELLONE (M5S) segnala l’importanza dell’impegno della Commissione nella prospettiva della prossima manovra di bilancio, al fine di ottenere risorse adeguate al potenziamento della sanità, particolarmente in base all’individuazione oculata delle priorità di intervento.

Auspica quindi una riflessione sugli assetti attuali, la cui fragilità di fondo è riconducibile alla gestione regionale delle risorse destinate alla sanità, consistenti in trasferimenti dallo Stato. Reputa necessario un impegno a livello di Unione europea, teso a una nuova classificazione delle spese destinate alla prevenzione, le quali non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione del livello di disavanzo pubblico, in quanto costituiscono piuttosto forme di investimento, come reso evidente nei casi della prevenzione di forme di disabilità e delle terapie avanzate.

Il presidente ZAFFINI, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in replica, il relatore ZULLO (FdI) riconosce il pregio dei contributi forniti dal dibattito. Fa quindi presente che il provvedimento in esame non può, per sua natura, comportare l’impiego di ulteriori risorse, pur essendo la questione di notevole interesse, come già testimoniato dalle osservazioni recate dal parere recentemente approvato dalla Commissione sullo schema di DPCM in materia di LEA, che già prevedeva un intervento finanziario di notevole portata. Auspica in proposito che il Governo destini la massima considerazione nei confronti delle osservazioni della Commissione.

Segnala quindi l’inevitabilità del ritardo normativo rispetto all’evoluzione scientifica nella materia delle malattie rare. Evidenzia inoltre la rilevanza strategica del controllo riguardo alla qualità della spesa sanitaria, per cui risulta necessaria l’individuazione di strumenti di monitoraggio idonei, posto che le difficoltà circa l’effettiva garanzia dei livelli delle prestazioni nei territori derivano dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

Presenta infine uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che richiama, oltre al parere favorevole già espresso dalla Conferenza Stato-regioni, quanto precedentemente deliberato dalla Commissione in materia di aggiornamento dei LEA.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, il senatore MAZZELLA (M5S) pone in evidenza l’onestà intellettuale del relatore, di cui è apprezzabile il richiamo a un rinnovato impegno del Governo circa l’adeguamento delle risorse a disposizione del sistema sanitario.

La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) rileva la priorità da accordare al monitoraggio circa l’efficienza dell’impiego delle risorse, determinante allo scopo di garantire l’uniformità dei livelli di assistenza e imperniato sull’imprescindibile rispetto del principio di responsabilità. Preannuncia infine il voto favorevole della propria parte politica.

Espresso apprezzamento per l’impegno profuso dal relatore, il senatore SATTA (FdI) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS), dopo aver riconosciuto la serietà dell’impegno del relatore, dichiara a nome del suo Gruppo voto di astensione.

La senatrice FURLAN (IV-C-RE) preannuncia il voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 13,30 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 391

La 10a Commissione permanente, esaminato l’atto in titolo,

preso atto del parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

richiamato il proprio parere favorevole con osservazioni sull’atto del Governo n. 370 (Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario),

esprime parere favorevole.

MERCOLEDÌ 1° APRILE 2026
9ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (n. 390)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Esame e rinvio)

Intervenendo anche a nome del correlatore Satta, il relatore per la 3a Commissione DE ROSA (FI-BP-PPE) riferisce che lo schema di regolamento in esame reca disposizioni applicative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro volte a considerare, in concreto, le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri.

L’articolo 1 reca disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione alle particolari funzioni svolte dalle Forze armate, introducendo modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare volte ridefinire gli ambiti delle attività e dei luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e la ripartizione della competenza sull’emanazione di direttive e sul coordinamento in materia di antinfortunistica e di prevenzione in ragione della specificità delle funzioni delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa del Ministero della difesa. La funzione dell’intervento è quella di ridefinire, sulla scorta di evidenze oggettive, le modalità di applicazione della normativa antinfortunistica alle Forze armate in tutti i casi in cui assetti operativi delle stesse siano impiegati, in territorio nazionale e all’estero, in attività operative, emergenziali o addestrative. In particolare, l’intervento ha lo specifico obiettivo di escludere dalla qualificazione di luoghi di lavoro le aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali ovvero addestrative, comprese le unità navali, in territorio nazionale e all’estero, con l’impiego di assetti operativi delle Forze armate a condizione del rispetto di espresse disposizioni tecnico-militari a tutela della salute e della sicurezza.

L’articolo 2 stabilisce che dall’attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il relatore per la 10ª Commissione SATTA (FdI) propone, d’intesa col correlatore, lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali.

Il presidente ZAFFINI propone di fissare il termine per le richieste di audizione, nel numero massimo una per Gruppo, alle ore 12 di domani, giovedì 2 aprile.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,50.

MARTEDÌ 31 MARZO 2026
391ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di livelli essenziali di assistenza (n. 391)

(Parere al Ministro della salute, ai sensi dell’articolo 1, comma 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Esame e rinvio)

Il presidente ZAFFINI informa che sullo schema di decreto ministeriale in titolo la Conferenza Stato-regioni ha già espresso un parere favorevole. Soggiunge che la Commissione è chiamata a esprimersi entro il prossimo lunedì 13 aprile.

Ha quindi la parola il relatore ZULLO (FdI), il quale osserva che lo schema di decreto del Ministro della salute in esame prevede alcune modifiche e integrazioni alla disciplina (posta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017) di individuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), i quali definiscono le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa.

Passa quindi a illustrare l’articolato.

L’articolo 1, oltre a indicare l’oggetto del provvedimento e a porre una cornice di natura redazionale rispetto agli articoli successivi e agli allegati ai medesimi, reca, mediante l’allegato 1, alcune novelle al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017. In particolare: la novella all’articolo 11 estende con riferimento agli assistiti laringectomizzati e a quelli affetti da malattie rare la qualificazione come LEA delle prestazioni comportanti l’erogazione di alcuni dispositivi medici monouso ed esplicita, in via generale, che tale qualificazione si applica solo nei casi in cui i dispositivi monouso siano specificamente destinati alle patologie o condizioni dell’assistito; la novella all’articolo 14 specifica che la qualificazione come LEA, per i soggetti affetti da celiachia, dell’erogazione dei prodotti senza glutine concerne gli alimenti specificamente formulati per i celiaci e compresi nel registro ministeriale dei prodotti destinati ad un’alimentazione particolare; la novella all’articolo 17 concerne i LEA inerenti agli ausili nell’ambito dell’assistenza protesica; si stabilisce che, per gli ausili di serie erogati a tariffa e che richiedono la messa in opera da parte di un tecnico abilitato, la tariffa è comprensiva delle eventuali prestazioni necessarie per l’adattamento e la personalizzazione; sempre con riferimento all’assistenza protesica, con le novelle all’articolo 18 si estendono agli ausili di serie rientranti nelle suddette condizioni alcune disposizioni sul rinnovo dell’ausilio stabilite per quelli su misura e si sostituiscono i termini “menomazione” e “menomazioni” con il termine “disabilità”; la novella all’articolo 27 inserisce il riferimento esplicito all’assistenza domiciliare nell’ambito dell’assistenza garantita dal Servizio sanitario nazionale alle persone con disabilità complesse; la novella all’articolo 33 riformula due disposizioni sui limiti di durata dei trattamenti terapeutico-riabilitativi, erogati in forma di assistenza residenziale, in favore di persone con disturbi mentali, ponendo in termini di riferimento di base – e non più in termini tassativi – la durata massima della proroga del trattamento; analogamente, la novella al successivo articolo 35 pone in termini di riferimento di base – e non più in termini tassativi – la durata massima di alcuni trattamenti, specialistici o pedagogico-riabilitativi, previsti nell’ambito dei LEA relativi all’assistenza socio-sanitaria residenziale o semiresidenziale per le persone con dipendenze patologiche; la novella al successivo articolo 38 specifica che i LEA relativi al regime di ricovero ordinario ospedaliero ricomprendono anche gli interventi riabilitativi immediati.

L’articolo 2 inserisce l’atrofia muscolare spinale (SMA) nell’ambito delle malattie oggetto del programma di screening neonatale esteso.

Il successivo articolo 3, con i relativi allegati, reca alcune modifiche tecniche alla disciplina sui LEA relativa ai dispositivi medici monouso; le modifiche concernono in particolare alcune denominazioni, descrizioni, note e modalità di erogazione.

L’articolo 4 e il relativo allegato recano alcune modifiche: al nomenclatore relativo alle prestazioni garantite nell’ambito dell’assistenza specialistica ambulatoriale; all’elenco, connesso al suddetto nomenclatore, delle note e delle corrispondenti condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza prescrittiva. Le modifiche in esame – oltre a concernere alcune descrizioni, note, condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza e alcuni codici – prevedono: l’inserimento di nuove prestazioni, indicate nell’allegato B, foglio B1; l’eliminazione di alcune prestazioni, indicate nel foglio B5 del medesimo allegato; una ridefinizione, operata nel successivo foglio B8, dei pacchetti di radioterapia; alcune variazioni nelle associazioni tra prestazione e branca specialistica.

L’articolo 5 e i relativi allegati recano alcune modifiche alle disposizioni sui LEA inerenti agli ausili nell’ambito dell’assistenza protesica. Le novelle consistono nell’adeguamento alle formulazioni della disciplina dell’Unione europea, nella modifica di alcune denominazioni, descrizioni, note e modalità di erogazione e di alcuni codici, nell’inserimento di nuovi ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato, nell’eliminazione di alcuni ausili su misura e di alcuni ausili di serie pronti per l’uso.

L’articolo 6, con il relativo allegato, sostituisce, formalmente per intero, l’elenco dei DRG qualificati come ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria e per i quali le regioni e le province autonome devono adottare adeguate misure di incentivo al ricorso al ricovero diurno e di disincentivo dei ricoveri inappropriati.

L’articolo 7 e il relativo allegato modificano l’elenco delle malattie rare per le quali si riconosce l’esenzione dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria. Le modifiche in esame – oltre a concernere alcuni esempi, sinonimi, denominazioni o spostamenti di malattie in altro gruppo (all’interno dell’elenco in oggetto) – prevedono l’inserimento di nuovi gruppi e/o malattie, indicati nel foglio R1 dell’allegato R dello schema.

L’articolo 8 e il relativo allegato modificano l’elenco delle malattie croniche e invalidanti per le quali si riconosce l’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza sanitaria individuate dal medesimo elenco. Le modifiche – oltre a concernere alcune denominazioni di malattie, condizioni e descrizioni delle prestazioni – inserisce nuove prestazioni, indicate nel foglio D3 dell’allegato D dello schema, e ne sopprime altre, indicate nel foglio D4.

L’articolo 9 e il relativo allegato sostituiscono, formalmente per intero, il testo dell’allegato relativo ai LEA nell’ambito dell’assistenza termale. Al riguardo, la relazione illustrativa dello schema indica che le modifiche introducono “migliori specifiche senza incrementare l’elenco delle patologie né l’elenco delle prestazioni termali” e che tali modifiche “contribuiscono a razionalizzare la precedente versione dell’allegato” e “consentono di avviare il percorso di dematerializzazione delle prescrizioni in ambito termale, senza oneri aggiuntivi” per il Servizio sanitario nazionale.

L’articolo 10 e il relativo allegato modificano le disposizioni sulle prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica escluse dalla partecipazione al costo; le modifiche concernono le prestazioni inerenti al terzo trimestre della gravidanza.

L’articolo 11 reca la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

L’articolo 12 dispone in ordine all’entrata in vigore.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) fa presente la possibilità di impatti diversificati del provvedimento in esame, a livello qualitativo, nelle regioni. Suggerisce pertanto di procedere all’audizione della Conferenza Stato-regioni.

Il presidente ZAFFINI si riserva di valutare la programmazione dell’audizione richiesta, compatibilmente con il termine per la conclusione dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (n. 387)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Esame e rinvio)

Nel dare conto del termine per l’espressione del parere (27 aprile), il presidente ZAFFINI specifica che l’atto del Governo in titolo è comunque assegnato con riserva, in mancanza dei prescritti documenti a corredo dell’atto medesimo: intesa in sede di Conferenza unificata e parere del Consiglio di Stato.

La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) nota che le novelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema in esame integrano le norme generali sulle funzioni del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, specificando che esso: è preposto anche alla verifica che in tutte le strutture e tutti i programmi destinati alle persone con disabilità sia estranea ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso; opera nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali quale uno dei soggetti nazionali per la prevenzione della tortura e degli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

La novella di cui alla successiva lettera b) rimodula lievemente i contingenti di personale non dirigenziale dell’Ufficio del Garante e incrementa da otto a quindici unità il limite massimo di esperti di cui può avvalersi il medesimo Ufficio.

La novella di cui al numero 1) della lettera c) prevede che le pubbliche amministrazioni e i concessionari debbano richiedere al Garante il parere sugli schemi di regolamento o di provvedimento amministrativo di carattere generale relativi a pubblici servizi che abbiano incidenza diretta e immediata sui diritti delle persone con disabilità.

La novella di cui al successivo numero 2) prevede che il Garante collabori con gli organismi indipendenti internazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

La novella di cui alla lettera d) integra la disciplina sulle competenze del Garante concernenti le barriere all’accesso agli edifici pubblici e aperti al pubblico e a quelli privati che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico; la novella specifica che, nel caso di mancato rispetto, da parte dell’amministrazione competente, di un cronoprogramma per la rimozione delle barriere eventualmente proposto dal Garante, quest’ultimo può presentare ricorso al giudice amministrativo secondo la disciplina ridefinita dalla novella di cui alla successiva lettera e), anche al fine di chiedere la nomina di un commissario ad acta.

La lettera e) modifica la disciplina sulla legittimazione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ad agire in giudizio.

L’articolo 2 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

In risposta a un quesito della senatrice ZAMPA (PD-IDP), la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) conferma la finalità di un complessivo potenziamento dell’Autorità Garante alla base del provvedimento in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe e che abroga i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 (COM(2025) 747 definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il presidente ZAFFINI informa che sulla proposta di regolamento in esame è pervenuta dal Ministero dell’interno una scheda tecnica. Invita quindi la relatrice Murelli a darne conto.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) riferisce che la scheda tecnica predisposta dal Dipartimento della pubblica sicurezza è incentrata sulle conseguenze della riduzione da quattro a tre delle categorie di sostanze oggetto della disciplina sui precursori delle droghe. I principali rilievi riguardano la nuova Categoria 2, che comprenderebbe tutti i precursori con usi leciti noti attualmente inclusi nelle categorie 2, 3 e 4. Le sostanze classificate nella nuova Categoria 2 sarebbero sottoposte a controllo solamente in caso di importazione/esportazione da/verso Paesi terzi, essendo superata la previsione vigente di controlli all’interno dell’Unione europea.

In particolare, l’eliminazione dei controlli in ambito UE riguarderebbe 13 sostanze sulle 36 inserite nelle tabelle dell’ONU. Tale configurazione è ritenuta in contrasto con gli obblighi di controllo assunti singolarmente dagli Stati membri dell’UE all’atto della sottoscrizione della Convenzione ONU del 1988 sulle sostanze psicotrope, che vincola i Paesi aderenti a porre sotto controllo tutte le sostanze contenute nelle Tabelle ONU I e II.

Pertanto, secondo quanto affermato nella scheda tecnica, la totale liberalizzazione della movimentazione nel territorio unionale delle sostanze chimiche più comunemente utilizzate nella produzione clandestina di droghe – inserite nella futura Categoria 2 – frustrerebbe l’efficacia del perseguito snellimento delle procedure alla base della proposta di regolamento e comporterebbe al contempo rischi dovuti alla possibile ridotta tracciabilità all’interno dell’Unione europea.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(949) ZULLO e altri. – Delega al Governo per la definizione delle tecniche di sperimentazione della procreazione medicalmente assistita attraverso la sostituzione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale

(1052) MAZZELLA e altri. – Delega al Governo per la definizione delle tecniche di sperimentazione della procreazione medicalmente assistita attraverso la donazione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il presidente ZAFFINI avverte che si può procedere all’illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge numero 949, riservandosi la pronuncia sulla proponibilità degli stessi.

La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) suggerisce di rinviare l’illustrazione degli emendamenti a una prossima seduta, in considerazione dell’assenza del senatore Mazzella, primo firmatario del disegno di legge numero 1052, nonché presentatore di diverse proposte emendative.

Il senatore ZULLO (FdI) si esprime favorevolmente rispetto alla proposta.

Il presidente ZAFFINI, nessun altro chiedendo di intervenire, dispone quindi il rinvio del seguito dell’esame congiunto.

La seduta termina alle ore 15,50

Riunione n. 107
MARTEDÌ 31 MARZO 2026

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Orario: dalle ore 12,15 alle ore 13,20

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI FARMINDUSTRIA, DELLA FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI FAMIGLIA (FIMMG), DELLA FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI (FIMP), DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI TECNOLOGIE E LEGISLAZIONE FARMACEUTICA (SITELF), DI AVIS E DELL’EUROPEAN ASSOCIATION OF E-PHARMACIES (EAEP) SUL DDL N. 1786 (DELEGA IN MATERIA FARMACEUTICA)

 

redazione

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