Riunione n. 128
MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2026
Presidenza della Vice Presidente
Orario: dalle ore 9,05 alle ore 10
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI: FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE, FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN E PATTO PER UN NUOVO WELFARE SULLA NON AUTOSUFFICIENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 535 (ISTITUZIONE DELL’AUTORITA’ GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE ANZIANE)
MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 2026
446ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 13,40.
IN SEDE REFERENTE
(1953) Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia, approvato dalla Camera dei deputati
– e petizioni nn. 597, 1286 e 1389 ad esso attinenti
(Seguito e conclusione dell’esame)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 settembre.
Il presidente ZAFFINI avverte che riprenderà la trattazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all’articolo 2.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 2 a 4 e agli ordini del giorno presentati dai senatori appartenenti ai Gruppi di opposizione.
La relatrice LEONARDI (FdI) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 2.
Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme.
È posto in votazione l’emendamento 2.1, che risulta respinto.
Gli emendamenti identici 2.2, 2.3 e 2.4 sono posti in votazione congiunta e respinti.
Successivamente la Commissione respinge l’emendamento 2.5.
Posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli emendamenti identici 2.6 e 2.7.
In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 2.8, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13.
Successivamente gli emendamenti identici 2.14 e 2.16, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.
La Commissione respinge quindi l’emendamento 2.17.
Gli emendamenti identici 2.19 e 2.20, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.
Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.21, 2.22 e 2.23.
Gli emendamenti identici 2.24, 2.25 e 2.26, posti congiuntamente in votazione, vengono respinti.
In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.27, 2.28 e 2.29.
Sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 2.30 e 2.35, che risultano respinti.
Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.31, 2.32, 2.33 e 2.36.
Gli emendamenti identici 2.37 e 2.38, messi ai voti congiuntamente, sono respinti.
Gli emendamenti identici 2.39 e 2.40, posti in votazione congiunta, sono respinti.
Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.41 e 2.42.
Gli emendamenti identici 2.44 e 2.45 sono posti congiuntamente in votazione e respinti.
Sono quindi posti congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 2.46, 2.47 e 2.48, che risultano respinti.
In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.53.
Sono quindi posti congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 2.54 e 2.55, i quali sono respinti.
Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.56, 2.57, 2.58 e 2.59.
Gli emendamenti identici 2.61, 2.62 e 2.63 sono posti congiuntamente in votazione e respinti.
In esito a successive e distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 2.64, 2.65, 2.66 e 2.67.
Gli emendamenti identici 2.68, 2.69 e 2.70 sono messi in votazione congiunta e respinti.
Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti identici 2.71 e 2.72 risultano respinti.
Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.73, 2.74 e 2.76.
Gli emendamenti identici 2.77 e 2.78 vengono posti congiuntamente in votazione, risultando respinti.
Posti congiuntamente in votazione, sono successivamente respinti gli emendamenti identici 2.79, 2.80 e 2.81.
In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 2.82, 2.83, 2.84, 2.85 e 2.89.
Gli emendamenti identici 2.91, 2.92 e 2.93 sono posti congiuntamente in votazione e respinti.
Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 2.94, 2.99, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.110, e 2.111.
Gli emendamenti identici 2.112 e 2.114 sono posti congiuntamente in votazione e respinti.
Dopo che la Commissione ha respinto l’emendamento 2.115 sono posti in votazione congiunta e respinti gli emendamenti 2.116 e 2.118.
Gli emendamenti identici 2.120, 2.121 e 2.122 sono posti congiuntamente in votazione, risultando respinti.
Posti congiuntamente in votazione, sono poi respinti gli emendamenti 2.123, 2.124 e 2.126.
Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.127 e 2.128.
La relatrice LEONARDI (FdI) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 3.
Il parere della rappresentante del GOVERNO è conforme.
In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11.
La relatrice LEONARDI (FdI) e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 4.
Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16.
Si passa quindi alla trattazione degli ordini del giorno, dati per illustrati.
Sull’ordine del giorno G/1953/1/10 il parere della relatrice LEONARDI (FdI) è contrario.
Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme.
L’ordine del giorno G/1953/1/10 è quindi posto in votazione e respinto.
L’ordine del giorno G/1953/2/10, sul quale è contrario il parere della relatrice LEONARDI (FdI) e del GOVERNO, è posto in votazione e respinto.
La relatrice LEONARDI (FdI) propone una riformulazione dell’ordine del giorno G/1953/3/10.
Si associa la rappresentante del GOVERNO.
La riformulazione proposta è accolta dalla senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az), la quale rimarca tuttavia l’importanza dei temi posti dalla formulazione originaria, con particolare riguardo ai programmi di servizio civile presso le strutture sanitarie e assistenziali, sui quali si riserva di richiamare l’attenzione nel prosieguo dell’iter.
L’ordine del giorno G/1953/3/10 (testo 2) – pubblicato in allegato – è quindi accolto dal GOVERNO.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) accetta la riformulazione dell’ordine del giorno G/1953/4/10 proposta dalla relatrice LEONARDI (FdI) e dalla rappresentante del GOVERNO.
Quest’ultima accoglie quindi l’ordine del giorno G/1953/4/10 (testo 2), pubblicato in allegato.
La relatrice LEONARDI (FdI) e il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprimono parere contrario sull’ordine del giorno G/1953/5/10, che, posto in votazione, è respinto.
Con il parere contrario della relatrice LEONARDI (FdI) e del GOVERNO, viene posto in votazione e respinto l’ordine del giorno G/1953/6/10.
La relatrice LEONARDI (FdI) esprime parere contrario sull’ordine del giorno G/1953/7/10.
Il parere del GOVERNO è conforme.
Posto in votazione, l’ordine del giorno G/1953/7/10 è respinto.
Successivamente, con il parere contrario della relatrice LEONARDI (FdI) e del GOVERNO, è posto in votazione e respinto l’ordine del giorno G/1953/8/10.
Il parere della relatrice LEONARDI (FdI) sull’ordine del giorno G/1953/9/10 è favorevole.
L’ordine del giorno G/1953/9/10 è accolto dalla rappresentante del GOVERNO.
La relatrice LEONARDI (FdI) propone una riformulazione dell’ordine del giorno G/1953/10/10.
Si associa la rappresentante del GOVERNO.
L’ordine del giorno G/1953/10/10 è fatto proprio dal senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE), che accetta la riformulazione proposta.
L’ordine del giorno G/1953/10/10 (testo 2) – pubblicato in allegato – è quindi accolto dal GOVERNO.
Il presidente ZAFFINI pone quindi in votazione il conferimento del mandato alla relatrice.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) dichiara il voto di astensione a nome del proprio Gruppo.
La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice Leonardi a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge esaminato, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (n. 433)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 16 settembre.
Il presidente ZAFFINI constata la mancanza di ulteriori richieste di intervento in discussione generale. Dichiara quindi chiusa tale fase procedurale.
Ha quindi la parola la senatrice ZAMPA (PD-IDP), la quale preannuncia la presentazione di una proposta di parere a firma dei commissari appartenenti ai Gruppi di opposizione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,15.
ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1953
G/1953/3/10 (testo 2)
Cantù, Murelli, Minasi, Pucciarelli, Testor, Paganella, Pirovano
Il Senato in sede di esame del disegno di legge n. 1953, recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia, premesso che:
l’articolo 2 del disegno di legge in esame reca una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi in materia di servizio civile universale, al fine di razionalizzare la disciplina vigente nonché valorizzare e certificare le competenze acquisite dagli operatori volontari, assicurandone la piena integrazione nel sistema nazionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;
il disegno di legge reca altresì una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione, riordino e riassetto delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale e riconoscendo il ruolo degli stessi;
il Servizio civile universale rappresenta uno dei principali strumenti di partecipazione dei giovani alla vita della comunità nazionale, favorendo la crescita personale, l’acquisizione di competenze civiche e professionali e la promozione della solidarietà sociale attraverso un’esperienza in diversi settori quali in particolare assistenza socio-sanitaria, protezione civile, tutela dell’ambiente, del patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico, sport e settore agricolo;
il servizio civile, più in generale, ha l’obiettivo di educare i giovani alla promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, nonché alla promozione e tutela dei diritti umani, alla cooperazione allo sviluppo, alla promozione della cultura italiana all’estero e al sostegno alle comunità di italiani all’estero;
il servizio civile è un percorso, un’esperienza, non una politica attiva per il lavoro finalizzata a mettere in contatto imprese e lavoratori, né un’attività lavorativa a basso costo o priva di retribuzione;
considerato che:
esperienze di volontariato e di servizio civile in contesti sanitari possono costituire inoltre un’importante occasione di orientamento formativo e professionale per i giovani, favorendo la conoscenza delle professioni sanitarie e socio-sanitarie e contribuendo ad avvicinare nuove generazioni a percorsi di studio e di lavoro oggi particolarmente necessari per rispondere alla crescente carenza di personale del settore;
il Servizio civile universale rappresenta altresì uno strumento qualificato di cooperazione internazionale, capace di promuovere la solidarietà, il dialogo tra i popoli e la presenza dell’Italia nei contesti di maggiore fragilità;
in numerosi Paesi extraeuropei operano enti italiani, organizzazioni del Terzo settore, missioni umanitarie e imprese italiane che, nell’ambito di programmi di cooperazione e responsabilità sociale, hanno contribuito alla realizzazione o al sostegno di ospedali, ambulatori, centri sanitari e altre strutture destinate all’assistenza delle popolazioni locali, nelle quali possono svilupparsi percorsi di Servizio civile universale coerenti con le finalità solidaristiche della normativa vigente;
impegna il Governo:
nell’ambito di programmi e progetti di servizio civile universale anche in quelli all’estero di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 40/2017, a impiegare gli operatori volontari esclusivamente in attività di accoglienza, ascolto, monitoraggi e supporto relazionale ed emotivo alle persone assistite e ai loro familiari, senza contaminazione alcuna con attività lavorative e competenziali esclusivamente proprie delle professioni sanitarie, socio-sanitarie e tecnico-amministrative, favorendo in particolare percorsi formativi e di orientamento che possano avvicinare i giovani alle professioni sanitarie e socio-sanitarie in innovazione, ricerca e tecnologia, contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione, protezione e cura delle vulnerabilità sociali ed economiche, della solidarietà e dell’umanizzazione dell’assistenza, anche in considerazione del crescente fabbisogno di risorse umane qualificate e motivate eticamente nell’assistenza territoriale e ospedaliera.
G/1953/4/10 (testo 2)
Aurora Floridia, Patton, Furlan, Mazzella, Guidolin, Camusso, Spagnolli, Magni, Zampa
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1953, recante «Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia», premesso che:
– il disegno di legge in esame conferisce al Governo, all’articolo 2, una delega per la revisione e la razionalizzazione delle procedure in materia di servizio civile universale;
– il servizio civile universale trae origine dall’esperienza dell’obiezione di coscienza e costituisce uno strumento di partecipazione civica, solidarietà e difesa non armata e nonviolenta della Patria;
– l’articolo 52, primo comma, della Costituzione qualifica la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino e deve essere letto congiuntamente agli articoli 2, 4, secondo comma, e 11 della Costituzione, relativi ai doveri di solidarietà, al concorso al progresso materiale e spirituale della società e al ripudio della guerra;
– l’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, e il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, individuano nella difesa non armata della Patria, nella promozione della pace, della non violenza e dei valori fondativi della Repubblica le finalità proprie del servizio civile universale;
– la Corte costituzionale, con le sentt. n. 164 del 1985, n. 228 del 2004 e n. 119 del 2015, ha chiarito che il dovere costituzionale di difesa della Patria non si esaurisce nella difesa militare e può essere adempiuto anche mediante attività volontarie di impegno sociale non armato, solidarietà e cooperazione;
considerato che:
– la semplificazione delle procedure e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari non devono alterare la natura del servizio civile universale, trasformandolo in una misura di inserimento lavorativo o in uno strumento sostitutivo del personale degli enti;
– la certificazione delle competenze deve valorizzare, oltre alle capacità tecniche, le competenze civiche, sociali, relazionali e ambientali maturate nello svolgimento del servizio;
– il primo Piano d’azione nazionale “Giovani, pace e sicurezza 2026-2029”, adottato in attuazione della risoluzione n. 2250 del 2015 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, riconosce il ruolo delle giovani generazioni nella prevenzione dei conflitti, nella costruzione della pace e nella ricostruzione delle comunità;
– i Corpi civili di pace e i programmi operanti nei settori della tutela ambientale, della protezione civile, della cooperazione, della promozione dei diritti umani e della mediazione dei conflitti rappresentano strumenti concreti di difesa civile non armata e nonviolenta;
impegna il Governo
– a valutare l’opportunità, in sede di esercizio della delega di cui all’articolo 2, di preservare espressamente la natura del servizio civile universale quale istituto volontario di difesa non armata e nonviolenta della Patria, mantenendone l’autonomia, le finalità costituzionali e il legame storico e culturale con l’obiezione di coscienza;
– tenuto conto dei limiti di finanza pubblica e previa individuazione di risorse aggiuntive da destinare al Fondo SCU, a promuovere, nell’ambito della programmazione del servizio civile universale, programmi e progetti specificamente dedicati alla prevenzione e alla gestione nonviolenta dei conflitti, alla tutela dei diritti umani, alla protezione delle comunità dai rischi ambientali e climatici, alla cooperazione internazionale e all’attuazione del Piano d’azione nazionale “Giovani, pace e sicurezza 2026-2029”;
– a garantire che i sistemi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze valorizzino le competenze civiche, sociali, relazionali e ambientali, rafforzando al contempo le attività di controllo affinché gli operatori volontari non siano impiegati in sostituzione del personale dipendente o per sopperire a carenze strutturali degli enti;
– ad assicurare, nella predisposizione dei decreti legislativi e degli atti di programmazione, il coinvolgimento effettivo dei soggetti istituzionali previsti;
– a proseguire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nella definizione di una programmazione pluriennale delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, tale da assicurare continuità ai contingenti, adeguata distribuzione territoriale dei progetti e sostenibilità organizzativa per gli enti senza scopo di lucro.
G/1953/10/10 (testo 2)
Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia”, premesso che:
il disegno di legge in esame reca deleghe al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi, concernenti la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani; per la razionalizzazione delle procedure relative al servizio civile universale;
l’articolo 3 prevede, per la Carta giovani nazionale (CGN), una disciplina sostitutiva di quella attuale;
l’articolo 4 istituisce, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Osservatorio permanente per le politiche per i giovani e un Comitato tecnico-scientifico, mentre gli articoli 5 e 6 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica e la clausola di salvaguardia delle autonomie territoriali speciali;
sarebbero necessarie modifiche più incisive per contribuire all’efficacia concreta delle politiche giovanili, in particolare integrando il riferimento alla dimensione “nazionale” con quella “territoriale”;
si rende necessario integrare:
1) i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell’articolo 1 con il riferimento alla necessità di introdurre misure specifiche destinate alle aree interne finalizzate alla riduzione del divario territoriale e garantire l’accesso universale alle infrastrutture digitali, quale presupposto essenziale per l’inclusione, oltre che promuovere interventi di educazione alla cittadinanza digitale, al fine di rendere effettiva e diffusa la partecipazione nei contesti online;
2) integrare i principi e criteri direttivi di cui al comma 1, lettera b) dell’articolo 1 con il riferimento alla necessità di includere espressamente, tra i soggetti destinatari dei processi di consultazione, i partecipanti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) di cui alle Linee Guida approvate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 774 del 4 settembre 2019;
occorre ribadire espressamente e con chiarezza le finalità del servizio civile universale, così come definite dalla normativa vigente (articolo 8 legge n. 106/2016 e articolo 2 decreto legislativo n. 40/2017), per evitare un progressivo slittamento verso politiche esclusivamente orientate ai giovani o alla formazione al lavoro: il servizio civile universale deve rimanere uno strumento di difesa non armata e nonviolenta della patria, di promozione dei valori costituzionali e di cittadinanza attiva;
sarebbe, altresì, opportuno:
1) preservare l’impianto collaborativo che coinvolge Stato, Regioni, Province autonome, enti accreditati e rappresentanze degli operatori volontari, quale elemento essenziale per l’efficacia, la qualità e la capillarità degli interventi secondo un modello che ha rappresentato negli anni uno dei principali fattori di successo del sistema;
2) garantire il mantenimento dell’autonomia del Fondo Nazionale del Servizio Civile quale elemento imprescindibile per la stabilità e il funzionamento del servizio civile universale, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica;
3) preservare il ruolo della Consulta Nazionale del Servizio Civile di cui all’articolo 10 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, quale sede di confronto, consultazione e dei principali attori del sistema;
4) considerare il vincolo dell’assenza di scopo di lucro per gli enti iscritti all’Albo del servizio civile universale, al fine di evitare l’ingresso di soggetti lucrativi e preservare la natura solidaristica dell’istituto, come da articolo 3 legge n. 64/2001, impegna il Governo:
a valutare la possibilità, in sede di redazione dei decreti legislativi attuativi, di tenere conto di quanto in premessa.



























