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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

23 Settembre 2026
in Senato

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2026
447ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REDIGENTE

(483) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell’innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 16 settembre.

Il presidente ZAFFINI dà conto del parere non ostativo sugli emendamenti approvati trasmesso dalla 1a Commissione. Informa inoltre che sono stati presentati la proposta Tit.1 del relatore e l’ordine del giorno G/483/2/10 (pubblicati in allegato), derivante dalla trasformazione dell’emendamento 3.0.1.

La proposta Tit.1 e l’ordine del giorno G/483/2/10 sono quindi dati per illustrati.

Ha la parola il sottosegretario GEMMATO, il quale esprime parere favorevole sulla proposta Tit.1, che viene posta in votazione.

Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo, osservando come la proposta di nuova formulazione del titolo appaia coerente con i contenuti del provvedimento derivanti dalle votazioni precedentemente svolte, che hanno alterato profondamente l’impianto originario.

Nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, la senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) rileva che la nuova formulazione posta ai voti è adeguata al complesso delle soluzioni normative individuate in base a una logica di evoluzione continua mirata all’aumento delle capacità di prevenzione, tenuto conto della compatibilità con le esigenze di bilancio. Evidenzia che il provvedimento in discussione rappresenta una prima tappa di un percorso finalizzato al progressivo aumento delle capacità di intervento del sistema sanitario nell’ambito delle malattie oculari. Esprime infine apprezzamento nei confronti dell’atteggiamento delle forze di opposizione.

La Commissione approva la proposta Tit.1.

Si passa all’esame degli ordini del giorno.

Il relatore SATTA (FdI) esprime parere contrario sull’ordine del giorno G/483/1/10.

Il parere del GOVERNO è conforme.

L’ordine del giorno G/483/1/10 è quindi posto in votazione, risultando respinto.

Il relatore SATTA (FdI) ha la parola sull’ordine del giorno G/483/2/10, per il quale propone una riformulazione.

Il sottosegretario GEMMATO si esprime conformemente.

La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) accetta di riformulare l’ordine del giorno G/483/2/10 in un testo 2 (pubblicato in allegato), in base a quanto proposto dal relatore.

L’ordine del giorno G/483/2/10 (testo 2) è quindi accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il presidente ZAFFINI avverte che si passa direttamente alla votazione del mandato al relatore, essendo gli emendamenti approvati di carattere soppressivo o interamente sostitutivo di articoli.

La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) osserva che il disegno di legge in discussione rivestiva notevole importanza nei confronti di un settore della sanità caratterizzato da sofferenze diffuse, tali da rendere urgente l’intervento del legislatore, con particolare riguardo al tema della prevenzione. Rileva che l’impianto originario risulta essere fortemente ridimensionato, anche relativamente all’ammontare delle risorse rese disponibili. Ritiene che la complessiva insufficienza dell’impegno finanziario non impedisca tuttavia di individuare nel testo del disegno di legge, così come modificato, un’innovazione comunque positiva. In conclusione dichiara, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo interviene il senatore MAZZELLA (M5S), che, riconosciuto l’impegno del relatore, esprime rammarico per la mancanza di previsioni in ordine all’auspicabile coordinamento da realizzare fra le reti europee e italiane per le malattie rare. Reputa che il risultato ottenuto non sia pertanto del tutto soddisfacente e non costituisca una soluzione al complesso delle questioni reali nell’ambito delle patologie oculari. Più in generale, richiama l’attenzione sull’obiettivo fondamentale consistente nell’assicurare un’equità effettiva tra le regioni, da conseguire necessariamente attraverso una diversa distribuzione delle risorse destinate alla sanità.

Riguardo alle osservazioni di carattere generale precedentemente espresse interviene brevemente il presidente ZAFFINI, facendo presente l’impegno dell’attuale Governo sul piano del sostegno finanziario alla sanità, che ha posto rimedio alla diminuzione degli stanziamenti precedentemente disposta.

La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) fa presente la delicatezza dell’impegno volto al potenziamento del sistema sanitario in un contesto connotato da particolari criticità. Peraltro, considera centrale il fattore della prevenzione anche riguardo all’obiettivo di conseguire risparmi. Ritiene che con il provvedimento in esame siano poste le premesse per successivi potenziamenti del settore, nel rispetto delle peculiari esigenze di ciascuna regione.

Preannuncia infine il voto favorevole del proprio Gruppo.

Nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, la senatrice FURLAN (IV-CR) lamenta la chiusura della maggioranza nei confronti degli emendamenti presentati dalle forze di opposizione. Dà atto peraltro dell’impegno del relatore, che ha consentito il conseguimento di un risultato comunque positivo.

Il senatore ZULLO (FdI) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Dopo aver espresso a sua volta apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dal relatore, pone in evidenza l’attenzione costantemente dedicata dal Governo al potenziamento del Servizio sanitario nazionale, pur in un quadro di oggettiva difficoltà finanziaria. Auspica quindi la massima collaborazione fra le diverse forze politiche allo scopo di conseguire l’obiettivo del miglioramento delle capacità di risposta ai bisogni della popolazione.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

Il presidente ZAFFINI rileva che la deliberazione è stata unanime.

Il relatore SATTA (FdI) rivolge un ringraziamento al rappresentante del Governo e alla senatrice Cantù, prima firmataria del disegno di legge n. 483, rallegrandosi per il risultato conseguito, consistente in una possibilità concreta di migliorare le capacità di intervento e di cura. Esprime inoltre soddisfazione per l’unanimità della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (n. 433)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MANCINI (FdI) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), specificando di avere tenuto conto, nella redazione del testo, dei contributi acquisiti nel corso dell’istruttoria. Richiama inoltre l’obiettivo di conciliare l’evoluzione della normativa europea con le specificità del sistema nazionale.

La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) presenta uno schema di parere alternativo, di tenore contrario (pubblicato in allegato), sottoscritto dai rappresentanti dei Gruppi di opposizione.

Intervenendo sull’ordine dei lavori, la senatrice FURLAN (IV-CR) rimarca l’apporto di tutti i Gruppi di opposizione relativamente allo schema di parere alternativo. Auspica peraltro che la relatrice tenga conto dei suoi contenuti al fine di individuare un testo che possa trovare il consenso di tutta la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente ZAFFINI comunica che, nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 535 (Garante anziani) è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione, al pari dell’ulteriore documentazione che sarà eventualmente consegnata in relazione a tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL’ATTO DI GOVERNO N. 433

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali;

considerato che il provvedimento è predisposto in base alla delega di cui agli articoli 1 e 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91, e che il termine di recepimento fissato dall’articolo 29 della direttiva scade il 2 dicembre 2026;

considerato che la direttiva impone agli Stati membri di promuovere il ruolo delle parti sociali e l’esercizio del diritto alla contrattazione collettiva nel lavoro mediante piattaforme digitali (articolo 25) e di garantire l’effettiva partecipazione delle parti sociali alla sua attuazione (articolo 29, paragrafo 3), e che appare pertanto necessario valorizzare le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le procedure di consultazione, anche in materia di gestione algoritmica;

considerato che le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è richiesta l’iscrizione in appositi albi sono caratterizzate da autonomia tecnica, intellettuale e deontologica garantita dalla legge, dall’esame di Stato di cui all’articolo 33, quinto comma, della Costituzione e da un sistema di vigilanza e responsabilità disciplinare facente capo agli ordini e ai collegi, e che per tale ragione l’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015 esclude le relative collaborazioni dall’estensione della disciplina del lavoro subordinato;

ritenuto che, per tali professioni, lo strumento presuntivo di cui all’articolo 5 dello schema non risulti adeguato alle caratteristiche della prestazione, ferma restando la possibilità di accertare in concreto la natura subordinata del rapporto in base alle effettive modalità di svolgimento della prestazione, e che debba comunque essere assicurata l’applicazione di tutte le altre garanzie previste dalla direttiva e dallo schema, in particolare in materia di gestione algoritmica, trasparenza, supervisione e riesame umano, protezione dei dati personali, canali di comunicazione e tutela contro i trattamenti sfavorevoli;

visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

viste le osservazioni favorevoli con rilievi formulate dalla 4ª Commissione permanente e le osservazioni favorevoli formulate dalla 8ª Commissione permanente;

preso atto dei contributi scritti pervenuti nel corso dell’istruttoria;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Quanto alle finalità, ambito di applicazione e definizioni:

– in riferimento all’articolo 1, comma 1, si valuti l’opportunità di precisare che la finalità di favorire una crescita equa e sostenibile delle piattaforme digitali è perseguita nel rispetto degli obiettivi di tutela delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, in coerenza con il considerando 14 della direttiva;

– si valuti l’opportunità di introdurre, dopo l’articolo 2, una disposizione volta a dare attuazione all’articolo 25 della direttiva, che, nel rispetto dell’autonomia delle parti sociali, promuova il ruolo delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle rispettive rappresentanze sindacali aziendali e unitarie, valorizzando la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 quale sede primaria di regolazione delle condizioni economiche e normative e di attuazione dei diritti in materia di gestione algoritmica, anche con riferimento alle persone che svolgono la prestazione in forma genuinamente autonoma, in coerenza con il capo V-bis del medesimo decreto legislativo;

– in riferimento all’articolo 3, comma 1, lettera d), si valuti l’opportunità di integrare la definizione di «lavoratore delle piattaforme digitali» con il riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in conformità all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva;

– in riferimento all’articolo 3, comma 2, si valuti l’opportunità di precisare, in coerenza con il considerando 20 della direttiva, che non costituiscono piattaforme di lavoro digitali i soggetti, anche sotto forma di piattaforme on line, che forniscono semplicemente i mezzi con cui i prestatori di servizi possono raggiungere l’utente finale, senza ulteriore coinvolgimento della piattaforma, ad esempio pubblicando offerte o richieste di servizi o aggregando e mostrando i prestatori di servizi disponibili in un’area specifica, o gestendo prenotazioni, pagamenti o adempimenti amministrativi, ovvero fornendo meri strumenti gestionali, di scambio documentale o di fatturazione, senza svolgere un ruolo significativo nell’abbinamento tra domanda di servizi e offerta di lavoro.

Quanto alla presunzione legale e alla qualificazione del rapporto:

– in riferimento all’articolo 5, commi 1 e 2, si valuti l’opportunità di sopprimere, al comma 1, le parole «ed organizzazione» e, al comma 2, le parole «l’organizzazione del lavoro da parte delle piattaforme digitali», considerato che l’organizzazione del lavoro costituisce requisito della definizione di piattaforma di lavoro digitale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 3), ed elemento costitutivo delle collaborazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, sicché il suo utilizzo quale indice presuntivo determinerebbe un effetto circolare e sovrapposizioni applicative;

– in riferimento all’articolo 5, in alternativa al punto precedente, si valuti l’opportunità di un coordinamento con l’articolo 12 del decreto-legge n. 62 del 2026, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge del 25 giugno 2026, n. 112, al fine di evitare un doppio regime di presunzione, eventualmente mediante una disciplina unitaria applicabile a tutte le piattaforme di lavoro digitali tramite il rinvio al suddetto articolo 12, comma 3;

– in riferimento all’articolo 5, si valuti l’opportunità di prevedere che la presunzione legale di cui al comma 1 non si applichi ai rapporti aventi a oggetto l’esercizio di professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione in appositi albi professionali, in coerenza con la ratio dell’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, precisando in ogni caso che: resta ferma la possibilità di accertare in sede giudiziaria o amministrativa la natura subordinata del rapporto sulla base delle concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione attribuita dalle parti e tenendo conto dell’utilizzo dei sistemi automatizzati, in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva; l’esclusione non opera nei confronti di soggetti che, pur iscritti in albi, svolgano mediante la piattaforma attività diverse da quelle proprie della professione;

– in riferimento all’articolo 5, comma 4, si valuti l’opportunità di precisare che il potere di iniziativa dei rappresentanti a cui i lavoratori delle piattaforme digitali conferiscono mandato si riferisca alla sola istanza di certificazione del contratto di lavoro;

– in riferimento all’articolo 5, comma 5, occorrerebbe prevedere che la presunzione si applichi al periodo «che decorre da» tale data, anziché al periodo «successivo», in conformità all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva.

Quanto a gestione algoritmica, informazione e consultazione:

– in riferimento all’articolo 6, comma 1, lettera d), si valuti l’opportunità di riferire il divieto al trattamento di dati personali «per prevedere» l’esercizio di diritti fondamentali; alla lettera f), di precisare, in coerenza con il considerando 41, che resta consentita, ove lecita ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, la verifica biometrica dell’identità mediante confronto con i dati forniti dalla medesima persona;

– in riferimento all’articolo 8, comma 3, si valuti l’opportunità di prevedere, in conformità all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva, che le informazioni siano fornite alle persone in forma concisa al più tardi il primo giorno di lavoro, prima dell’introduzione di modifiche che incidono sulle condizioni o sull’organizzazione del lavoro e in qualsiasi momento su richiesta, ferma restando l’informazione completa e dettagliata su richiesta; al comma 8 occorre correggere il rinvio al comma 6 con quello al comma 7;

– in riferimento all’articolo 10, commi 1 e 11, si valuti l’opportunità di consentire che la spiegazione, resa tramite la persona di contatto, sia fornita anche in forma orale, in conformità all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva, e di coordinare le due disposizioni; al comma 2, di chiarire se l’obbligo di designare la persona di contatto gravi anche sull’intermediario; al comma 4, di valutare l’introduzione di una sanzione per il mancato rispetto del termine; al comma 5, di precisare che il riesame è umano e di correggere il rinvio alle «decisioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4», riferendolo ai commi 1 e 4;

– in riferimento all’articolo 13, comma 1, si valuti l’opportunità di prevedere che, in assenza di rappresentanti dei lavoratori, le informazioni e la consultazione siano rivolte, oltre che ai lavoratori direttamente, anche alle organizzazioni sindacali territoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Quanto alla salute e sicurezza e ai canali di segnalazione:

– in riferimento all’articolo 11, si valuti l’opportunità di chiarire che alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali si applicano tutte le normative in materia di sicurezza sul lavoro già vigenti nel nostro ordinamento;

– in riferimento all’articolo 12, si valuti l’opportunità di riferire le misure di prevenzione e i canali di segnalazione a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali.

Quanto a trasparenza, tutele e disposizioni finali:

– negli articoli 15, comma 1, e 16, comma 3, occorre, sul piano formale, correggere la locuzione «dei dati personal» e ridefinire il rinvio «ai sensi dei commi 1 e»; all’articolo 16, comma 2, si valuti di riferire il divieto di monitoraggio anche al committente;

– in riferimento all’articolo 23, comma 1, si valuti l’opportunità di precisare, alla lettera a), che alle collaborazioni con le piattaforme digitali continua ad applicarsi l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, e in particolare l’esclusione di cui alla lettera b) per le professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione in albi;

– in riferimento all’articolo 24, comma 1, lettera b), si verifichi la correttezza del rinvio agli obblighi informativi previsti dall’«articolo 10», che appaiono contenuti nell’articolo 8;

– con riferimento alle prestazioni rese da professionisti iscritti in albi mediante piattaforme digitali, si invita il Governo a sollecitare, nell’ambito del riesame della direttiva previsto dall’articolo 30, una specifica valutazione della posizione delle professioni regolamentate.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI SANDRA ZAMPA, MAZZELLA, ANNAMARIA FURLAN, MAGNI, SUSANNA LINA GIULIA CAMUSSO, MARIA DOMENICA CASTELLONE, AURORA FLORIDIA, BARBARA GUIDOLIN E YLENIA ZAMBITO SULL’ATTO DI GOVERNO N. 433

La 10ª Commissione – Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale premesso che:

il lavoro mediante piattaforme digitali si è affermato, nell’ultimo decennio, come uno dei terreni più controversi delle trasformazioni del mercato del lavoro contemporaneo, segnato da una diffusa erronea qualificazione dei rapporti contrattuali, da una gestione algoritmica opaca e pervasiva e da condizioni di lavoro spesso incompatibili con la dignità e la sicurezza della persona;

recenti indagini della magistratura – tra cui quelle della Procura di Milano, sfociate nel controllo giudiziario di primarie piattaforme di food delivery per ipotesi di caporalato, e sfruttamento lavorativo su larga scala che si concretizzavano in paghe inferiori ai 4 euro l’ora- e le ripetute mobilitazioni dei rider registrate in numerose città italiane, anche in occasione delle recenti ondate di calore durante le quali essi non dispongono di alcuna tutela economica nei periodi in cui le ordinanze anche permettono loro di sospendere l’attività, confermano la natura sistemica, e non episodica, delle criticità del settore;

l’assenza nel nostro ordinamento di tutele in caso di sospensione dell’attività quando necessitata per preservare la salute dei lavoratori e la mancanza di un salario minimo legale, nonostante le proposte depositate in Parlamento, espone molti lavoratori delle piattaforme, specie quelli non dipendenti, alla possibilità di condizioni di lavoro caratterizzate da paghe insufficienti, sfruttamento, rischi per la salute e la sicurezza;

recenti casi, culminati addirittura con la possibilità di un evento di sfruttamento del lavoro minorile, sollevano con urgenza il problema della responsabilità delle piattaforme in relazione al comportamento dei diversi attori coinvolti nella filiera;

secondo l’indagine promossa da Nidil Cgil nel 2024, oltre l’85 per cento dei rider italiani risulta inquadrato con contratti di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale, a fronte di condizioni operative – controllo continuativo, assegnazione algoritmica degli incarichi, sistemi di rating reputazionale – che presentano indici manifesti di etero-organizzazione, se non di vera e propria subordinazione;

la direttiva (UE) 2024/2831 introduce un quadro europeo fondato su tre assi principali: la presunzione relativa di subordinazione, con inversione dell’onere della prova a carico della piattaforma; la trasparenza e la supervisione umana sulla gestione algoritmica; la promozione della partecipazione delle parti sociali nell’attuazione della disciplina;

l’articolo 4, paragrafo 5, della medesima direttiva sancisce una clausola di non regresso, per effetto della quale il recepimento non può in alcun caso tradursi in una riduzione delle tutele già riconosciute dall’ordinamento nazionale e dalla giurisprudenza consolidata, ivi compresa quella inaugurata dalla sentenza della Corte di cassazione n. 1663 del 2020 in tema di collaborazioni etero-organizzate;

in data 12 giugno 2026 è stata altresì adottata la Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 193 sul lavoro dignitoso nell’economia delle piattaforme, che estende a tutti i lavoratori delle piattaforme, inclusi gli autonomi, un nucleo di diritti fondamentali indipendenti dalla qualificazione contrattuale; questo perché uno dei maggiori problemi che devono affrontare le persone che lavorano tramite piattaforme è la persistente classificazione errata della loro situazione lavorativa: l’articolo 9 della Convenzione sancisce infatti il principio del “primato dei fatti”, imponendo che ogni Stato membro adotti “misure adeguate per garantire la corretta classificazione dei lavoratori delle piattaforme digitali in relazione all’esistenza o meno di un rapporto di lavoro, basandosi principalmente sugli elementi di fatto relativi allo svolgimento dell’attività lavorativa, alla retribuzione o al pagamento del lavoratore della piattaforma digitale, e tenendo conto delle specificità del lavoro svolto tramite piattaforme digitali”; particolare attenzione e’ prestata all’intensità con cui può manifestarsi il potere direttivo, di controllo e disciplinare esercitato mediante un algoritmo;

con il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112 (cosiddetto decreto «Primo maggio»), in sede di conversione è stata depotenziata la formulazione originaria della presunzione di subordinazione, eliminando ogni riferimento ai sistemi algoritmici e ai poteri di organizzazione, direzione, controllo, valutazione, limitazione dell’accesso al lavoro e determinazione unilaterale del compenso, in favore di un più generico richiamo a fatti che indicano direzione e controllo, salva prova contraria;

il Governo, pur disponendo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91, della facoltà di affidare al dialogo con le parti sociali il compito di dare attuazione, in tutto o in parte, alla direttiva mediante accordi collettivi, non si è avvalso di tale opzione, come lamentato dalle stesse organizzazioni che hanno sottolineato l’assenza di un confronto preventivo con le parti sociali sull’elaborazione dello schema, in contrasto con il metodo partecipativo richiesto dalla direttiva medesima, con conseguente pregiudizio delle prerogative di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici delle piattaforme digitali;

nel corso delle audizioni svolte sull’atto in esame, la generalità degli auditi di estrazione sindacale ma anche buona parte dell’Accademia ha espresso una valutazione critica del recepimento, giudicato eccessivamente prudente, frammentario e in alcuni punti meno protettivo rispetto al diritto interno già vigente;

rilevato che, con riferimento al merito del provvedimento:

Ambito di applicazione soggettivo (articoli 2, 3 e 4)

lo schema, pur dichiarando all’articolo 2 un ambito di applicazione esteso a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, a prescindere dalla qualificazione contrattuale, riserva poi in concreto porzioni rilevanti delle tutele – segnatamente quelle in tema di salute e sicurezza (articolo 11) e di informazione e consultazione (articolo 13) – ai soli «lavoratori», determinando un cortocircuito fra un perimetro soggettivo dichiaratamente generale e una tutela sostanziale di fatto residuale per i lavoratori autonomi ed etero-organizzati, che pure costituiscono la maggioranza dei prestatori attivi nel settore;

tale limitazione soggettiva contrasta con l’impianto della direttiva, che intende assicurare un nucleo di tutele – in particolare in materia di dati personali, salute e sicurezza, informazione e consultazione – a tutte le persone che svolgono lavoro mediante piattaforma, indipendentemente dalla qualificazione formale del rapporto come subordinato, autonomo o collaborazione, e con la clausola di non regresso di cui all’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva;

l’articolo 4 dello schema, in tema di intermediari, si limita a un rinvio generico alla disciplina dell’appalto e della somministrazione, senza sancire la responsabilità solidale tra intermediari e piattaforme digitali per i crediti retributivi, i compensi e il risarcimento del danno, lasciando prive di adeguato rimedio le condotte elusive poste in essere attraverso catene di intermediazione tra il datore di lavoro formale e il soggetto che esercita l’effettivo potere organizzativo algoritmico;

Presunzione legale di subordinazione (articolo 5) e misure di sostegno

il criterio delle «direttive specifiche» relative ai contenuti, alle modalità e ai tempi di svolgimento della prestazione, individuato dall’articolo 5, comma 2, dello schema quale indicatore di direzione e controllo, riproduce un paradigma di etero-direzione di stampo industriale non idoneo a intercettare le forme di controllo esercitate dalle piattaforme mediante l’architettura del software, la procedimentalizzazione dell’attività e le tecniche di sollecitazione comportamentale (c.d. nudging), con il rischio concreto di svuotare la presunzione della sua portata effettiva, rendendola sovrapponibile alla nozione di subordinazione che dovrebbe agevolare a dimostrare;

il riferimento ai «tempi di svolgimento» della prestazione consente altresì alle piattaforme di continuare a schermarsi dietro la flessibilità formale dell’orario per eludere la presunzione, riproponendo un modello già rivelatosi inefficace nel comparto del food delivery; sarebbe stato preferibile ancorare la presunzione a indici più aderenti alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, quali l’inserimento nell’organizzazione produttiva della piattaforma, la dipendenza organizzativa, la determinazione unilaterale del compenso e l’assenza di una reale capacità di operare sul libero mercato;

lo schema ha omesso di recepire l’articolo 6 della direttiva, che impone agli Stati membri un quadro organico di misure di sostegno alla presunzione – orientamenti pratici, procedure e cooperazione fra le autorità competenti, controlli e ispezioni mirate, formazione specialistica del personale ispettivo sulla gestione algoritmica -, limitandosi a una generica disciplina di cooperazione amministrativa fra le autorità (articolo 19), priva di attribuzione di compiti specifici e di risorse dedicate;

lo schema non riconosce all’autorità competente il potere di attivare d’ufficio l’accertamento della corretta qualificazione occupazionale in presenza di elementi che ne facciano sospettare l’errata classificazione, come invece richiesto dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva, demandando l’iniziativa alla sola persona interessata o ai suoi rappresentanti e scaricando quindi su persone spesso in condizioni di vulnerabilità un’azione che ha tempi e costi non sempre affrontabili, anziché potenziare un serivizio ispettivo che sia più incisivo e che possa giungere a provvedimenti di riqualificazione anche collettiva;

permane irrisolto il mancato coordinamento tra la presunzione legale di cui all’articolo 5 dello schema e quella, di formulazione più restrittiva, di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 62 del 2026, con conseguente convivenza di due regimi presuntivi differenziati per fenomeni analoghi, in pregiudizio della certezza del diritto;

Gestione algoritmica, trasparenza e supervisione umana (articoli 6, 7, 8, 9, 10)

l’introduzione e la modifica dei sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati restano subordinate ai soli obblighi informativi previsti dagli articoli 8 e 13, senza che sia prevista, coerentemente con la natura fortemente invasiva di tali strumenti, la necessità di un accordo con le rappresentanze sindacali ovvero, in mancanza, di un’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, sul modello delle garanzie procedurali già previste dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori per gli strumenti di controllo a distanza;

il divieto di trattamento dei dati personali di cui all’articolo 6, comma 1, dello schema, pur ampio, non include espressamente le informazioni relative alla situazione socio-economica e allo stato di bisogno materiale dei prestatori, la cui inferenza algoritmica alimenta pratiche di tariffazione dinamica al ribasso particolarmente pregiudizievoli per i lavoratori più vulnerabili;

l’articolo 9, comma 7, dello schema, pur riservando a un essere umano le decisioni più gravose per il rapporto, non pone a carico della piattaforma l’onere di provare l’effettiva sussistenza della supervisione umana, onere che dovrebbe invece gravare su di essa in quanto unica detentrice delle informazioni rilevanti;

permane indefinito, all’articolo 9, comma 1, il concetto di «partecipazione» dei rappresentanti dei lavoratori alla valutazione d’impatto delle decisioni automatizzate, senza che ne siano specificate le modalità né la condivisione della documentazione sottostante, con il rischio di ridurla a un adempimento meramente formale;

lo schema non individua un criterio funzionale per identificare il «singolo sistema» di monitoraggio o decisionale automatizzato ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 9, lasciando alle piattaforme la possibilità di qualificare l’intero apparato applicativo come un’unica architettura monolitica, con conseguente riduzione dell’effettiva esposizione sanzionatoria;

risulta soppresso, rispetto alla direttiva, il divieto – previsto dall’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/2831 – di utilizzare i sistemi di gestione algoritmica in modo da esercitare una pressione indebita sui lavoratori o da mettere altrimenti a rischio la loro salute fisica e mentale: si tratta di un’omissione grave, suscettibile di esporre i prestatori più vulnerabili, in particolare quelli formalmente autonomi, a un’intensificazione incontrollata dei ritmi di lavoro, anche quando originata da quella tendenza chiamata da diverse ricerche self-exploitation o auto-sfruttamento nella quale i lavoratori, specie i più fragili, interiorizzano obiettivi e forme di controllo e finiscono per governare autonomamente il proprio comportamento secondo le esigenze della piattaforma; in questo contesto il mancato divieto esplicito di includere le informazioni relative alla situazione socio-economica e allo stato di bisogno materiale dei prestatori risulta ancora più pericoloso;

Salute e sicurezza, canali di segnalazione, informazione e consultazione (articoli 11, 12, 13)

la già rilevata limitazione soggettiva degli obblighi di valutazione dei rischi (articolo 11) e delle prerogative di informazione e consultazione (articolo 13) ai soli lavoratori subordinati risulta incoerente con l’ambito di applicazione generale dichiarato dall’articolo 2 dello schema;

all’articolo 11 dello schema di decreto, relativo a “salute e sicurezza”, inoltre, sarebbe stato necessario prevedere che, nella valutazione dei rischi dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati, siano considerati non solo i rischi di infortuni sul lavoro ma anche le malattie professionali”e che si tenga conto almeno dei fattori trasversali come l’età, il genere e le fragilità; mancano, altresì, strumenti organici per garantire protezione in caso di malattia, maternità, infortunio, sospensione dell’account, indisponibilità temporanea della piattaforma, eventi climatici estremi, improvvisa cessazione del servizio, riduzione algoritmica delle opportunità di lavoro;

l’articolo 12 dello schema, in tema di canali di segnalazione per la prevenzione di violenze e molestie, non prevede alcuna sanzione per l’inosservanza dell’obbligo di istituzione di tali canali, a differenza di quanto avviene, con sanzione amministrativa pecuniaria fino a 18.000 euro, per l’analogo obbligo relativo ai canali di comunicazione tra lavoratori di cui all’articolo 16;

l’articolo 13, comma 1, dello schema di decreto pone a carico delle piattaforme e degli intermediari l’obbligo di consultare e comunicare per iscritto ai rappresentanti dei lavoratori o, in loro assenza, direttamente ai lavoratori, le informazioni relative all’introduzione o alla modifica sostanziale di sistemi di monitoraggio o decisionali automatizzati; sarebbe stato necessario invece, in caso di assenza di rappresentanti interni, prevedere la trasmissione delle informazioni alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come anche l’esercizio dei diritti di consultazione;

inoltre, la soglia dimensionale di duecentocinquanta lavoratori, prevista dall’articolo 13, comma 2, quale condizione per porre a carico della piattaforma le spese per l’assistenza di un esperto sindacale, appare sproporzionata rispetto alla realtà produttiva italiana e finisce per privare la quasi totalità dei prestatori del supporto tecnico necessario a comprendere la complessità dei sistemi algoritmici; risulta altresì problematica la rimessione alla contrattazione collettiva o all’accordo con la piattaforma della determinazione della frequenza del ricorso all’esperto, in un settore ancora scarsamente strutturato sotto il profilo delle relazioni industriali;

non viene specificato né esplicitato il contenuto delle informazioni da fornire alle persone che lavorano attraverso il sistema della piattaforma; si ritiene necessario che esse comprendano esplicitamente le conseguenze, dirette come indirette, ad esempio se vengono usati sistemi di ranking, del rifiuto a svolgere una task, della prestazione che non rispetti i criteri di efficienza previsti o delle recensioni negative dei clienti;

Trasparenza del lavoro, accesso alle informazioni e accesso alle prove (articolo 14 e articolo 21 della direttiva)

la limitazione, di cui all’articolo 14, comma 1, lettere a) e c), dello schema, degli obblighi di comunicazione ai soli prestatori che svolgono lavoro «in modo non occasionale» riproduce una nozione indeterminata, suscettibile di essere utilizzata dalle piattaforme per sottrarre larga parte della propria base occupazionale agli obblighi di trasparenza statistica e informativa;

manca, con riferimento alle informazioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c), un espresso riferimento al tempo di connessione o di messa a disposizione sulla piattaforma, indipendentemente dall’esecuzione della singola prestazione, dato essenziale per contrastare la sistematica sottrazione alla retribuzione dei tempi di attesa che caratterizza, in particolare, il comparto del food delivery;

lo schema non reca alcuna disposizione corrispondente all’articolo 21 della direttiva, che attribuisce agli organi giurisdizionali e alle autorità competenti il potere di ordinare alla piattaforma l’esibizione delle prove pertinenti detenute o controllate dalla stessa, con adeguate garanzie di riservatezza; tale lacuna rischia di vanificare, sul piano probatorio, l’effettività delle tutele sostanziali introdotte, anche a fronte del sistematico rifiuto delle piattaforme di adempiere agli ordini di esibizione giudiziali oggi riscontrato nella prassi;

Sanzioni e rimedi (articoli 24 e 27 della direttiva)

non è prevista alcuna fattispecie sanzionatoria autonoma per l’ipotesi in cui la piattaforma rifiuti di conformarsi a una decisione giudiziale o amministrativa che accerti la corretta situazione occupazionale del prestatore, come richiesto dall’articolo 24, paragrafo 6, della direttiva;

lo schema non dà infine attuazione all’articolo 27 della direttiva, che impone agli Stati membri di assicurare, tramite un’adeguata attività di divulgazione pubblica curata dal Ministero del lavoro, la piena conoscibilità delle nuove tutele da parte dei lavoratori, delle piccole e medie piattaforme e della collettività;

Promozione della contrattazione collettiva (articolo 25 della direttiva)

lo schema non dà attuazione a quanto previsto dalla direttiva in tema di promozione della contrattazione collettiva e del dialogo sociale nel lavoro mediante piattaforme digitali; l’articolo 25, che chiede espressamente agli Stati membri di “promuovere il ruolo delle parti sociali e incoraggiare l’esercizio del diritto alla contrattazione collettiva nel lavoro mediante piattaforme”, avrebbe richiesto l’introduzione di uno specifico articolo nello schema di decreto che facesse diretto riferimento al ruolo essenziale che essa svolge per garantire i diritti nella gestione algoritmica;

più in generale, lo schema non tratta adeguatamente la questione della dimensione collettiva del lavoro tramite piattaforme, che la direttiva non considera come un fenomeno esclusivamente individuale, anche perche’ quando l’algoritmo diventa uno strumento di organizzazione del lavoro il solo rapporto individuale non permette di influire su molte delle questioni più rilevanti; lo schema di decreto non sembra attribuire alla contrattazione collettiva un ruolo paragonabile alla centralità che essa assume nella direttiva;

il decreto avrebbe dovuto valorizzare maggiormente il ruolo delle organizzazioni sindacali, riconoscendo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative non soltanto come destinatarie di informazioni, ma come soggetti della governance della gestione algoritmica; il ruolo delle parti sociali è invece ridotto ai soli, e talvolta meramente formali, obblighi di informazione e consultazione di cui all’articolo 13;

sarebbe stato necessario rafforzare nell’ambito dell’intero schema di decreto il ruolo delle organizzazioni e rappresentanze sindacali, valorizzando il ruolo dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, demandando a tali contratti la disciplina dei trattamenti economici e normativi, dei tempi di disponibilità e degli aspetti connessi all’utilizzo dei sistemi di gestione algoritmica;

sarebbe inoltre necessario garantire nelle successive fasi attuative (linee guida, decreti attuativi), il pieno e preventivo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, colmando il deficit di confronto registrato nella fase di predisposizione dello schema;

sarebbe infine da valutare l’opportunità di introdurre nello schema un richiamo all’articolo 28 della direttiva in materia di modalità applicative delle disposizioni su informazione e consultazione, per adattarle alle specificità settoriali, nonché alle procedure partecipative della legge 15 maggio 2025, n. 76;

Coordinamento con la disciplina generale su protezione dei dati, controllo a distanza e intelligenza artificiale

lo schema non introduce una clausola di coordinamento esplicito tra i divieti di trattamento dei dati personali previsti dall’articolo 6 e i principi generali di liceità, necessità, minimizzazione e responsabilizzazione di cui agli articoli 5, 6 e 9 del regolamento (UE) 2016/679, con conseguente incertezza interpretativa sul rapporto tra disciplina speciale e disciplina generale;

manca un espresso raccordo tra gli obblighi di trasparenza sui sistemi automatizzati e le garanzie procedurali già previste dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di controllo a distanza dei lavoratori, e dagli articoli 113 e 114 del codice in materia di protezione dei dati personali;

considerato altresì che le carenze sopra evidenziate sono state confermate, nella sostanza, dalle audizioni svolte, nel corso delle quali gli auditi di estrazione sindacale e accademica hanno unanimemente segnalato la natura eccessivamente prudente e frammentaria del recepimento, mentre le uniche istanze favorevoli a un ulteriore ridimensionamento delle tutele sono provenute dalle associazioni datoriali del settore, le cui richieste – ove accolte – risulterebbero in aperto contrasto con la clausola di non regresso di cui all’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva;

ritenuto, per tutte le ragioni sopra esposte, che lo schema di decreto legislativo in esame, pur recependo il nucleo essenziale della direttiva (UE) 2024/2831, ne attui in modo insufficiente le finalità di tutela sostanziale dei lavoratori e delle lavoratrici delle piattaforme digitali, ne limiti indebitamente l’ambito soggettivo di applicazione delle tutele più rilevanti, ometta di recepire istituti essenziali quali le misure di sostegno alla presunzione legale, il divieto di pressione algoritmica indebita, l’accesso alle prove e la promozione della contrattazione collettiva, e sia stato elaborato senza un adeguato confronto preventivo con le parti sociali,

esprime

PARERE CONTRARIO

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 483

G/483/2/10 (testo 2)

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan, Mazzella

La 10a Commissione,

     premesso che:

          l’allungamento progressivo della vita media e l’invecchiamento della popolazione comportano un aumento della prevalenza di malattie della senescenza, come la degenerazione maculare;

          ad essere colpiti da maculopatie sono ogni anno circa 63.000 persone, con un impatto economico rilevante sul Servizio sanitario nazionale (il costo stimato è di circa 60.000 euro per paziente) e soprattutto sulla qualità della vita dei pazienti;

          le persone affette lamentano la diagnosi tardiva, la mancata personalizzazione delle cure, la discontinuità e soprattutto lunghe liste di attesa per l’accesso alle cure;

          per dare una risposta ai pazienti maculopatici, garantendo loro il diritto alla prevenzione e l’accesso uniforme a cure personalizzate ed innovative, occorre inserire le maculopatie nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA),

     impegna il Governo:

          a  valutare l’opportunita di adottare le iniziative necessarie per l’inserimento delle maculopatie degenerative nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

G/483/2/10 (già em. 3.0.1)

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan, Mazzella

La 10a Commissione,

     premesso che:

          l’allungamento progressivo della vita media e l’invecchiamento della popolazione comportano un aumento della prevalenza di malattie della senescenza, come la degenerazione maculare;

          ad essere colpiti da maculopatie sono ogni anno circa 63.000 persone, con un impatto economico rilevante sul Servizio sanitario nazionale (il costo stimato è di circa 60.000 euro per paziente) e soprattutto sulla qualità della vita dei pazienti;

          le persone affette lamentano la diagnosi tardiva, la mancata personalizzazione delle cure, la discontinuità e soprattutto lunghe liste di attesa per l’accesso alle cure;

          per dare una risposta ai pazienti maculopatici, garantendo loro il diritto alla prevenzione e l’accesso uniforme a cure personalizzate ed innovative, occorre inserire le maculopatie nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA),

     impegna il Governo:

          ad adottare le iniziative necessarie per l’inserimento delle maculopatie degenerative nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Tit.1

Il Relatore

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

          «Disposizioni per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile».

Riunione n. 128
MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2026

Presidenza della Vice Presidente

CANTU’

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 10

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI: FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE, FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN E PATTO PER UN NUOVO WELFARE SULLA NON AUTOSUFFICIENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 535 (ISTITUZIONE DELL’AUTORITA’ GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE ANZIANE)

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 2026
446ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(1953) Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia, approvato dalla Camera dei deputati

– e petizioni nn. 597, 1286 e 1389 ad esso attinenti

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 settembre.

Il presidente ZAFFINI avverte che riprenderà la trattazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all’articolo 2.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 2 a 4 e agli ordini del giorno presentati dai senatori appartenenti ai Gruppi di opposizione.

La relatrice LEONARDI (FdI) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 2.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme.

È posto in votazione l’emendamento 2.1, che risulta respinto.

Gli emendamenti identici 2.2, 2.3 e 2.4 sono posti in votazione congiunta e respinti.

Successivamente la Commissione respinge l’emendamento 2.5.

Posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli emendamenti identici 2.6 e 2.7.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 2.8, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13.

Successivamente gli emendamenti identici 2.14 e 2.16, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

La Commissione respinge quindi l’emendamento 2.17.

Gli emendamenti identici 2.19 e 2.20, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.21, 2.22 e 2.23.

Gli emendamenti identici 2.24, 2.25 e 2.26, posti congiuntamente in votazione, vengono respinti.

In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.27, 2.28 e 2.29.

Sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 2.30 e 2.35, che risultano respinti.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.31, 2.32, 2.33 e 2.36.

Gli emendamenti identici 2.37 e 2.38, messi ai voti congiuntamente, sono respinti.

Gli emendamenti identici 2.39 e 2.40, posti in votazione congiunta, sono respinti.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.41 e 2.42.

Gli emendamenti identici 2.44 e 2.45 sono posti congiuntamente in votazione e respinti.

Sono quindi posti congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 2.46, 2.47 e 2.48, che risultano respinti.

In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.53.

Sono quindi posti congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 2.54 e 2.55, i quali sono respinti.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.56, 2.57, 2.58 e 2.59.

Gli emendamenti identici 2.61, 2.62 e 2.63 sono posti congiuntamente in votazione e respinti.

In esito a successive e distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 2.64, 2.65, 2.66 e 2.67.

Gli emendamenti identici 2.68, 2.69 e 2.70 sono messi in votazione congiunta e respinti.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti identici 2.71 e 2.72 risultano respinti.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.73, 2.74 e 2.76.

Gli emendamenti identici 2.77 e 2.78 vengono posti congiuntamente in votazione, risultando respinti.

Posti congiuntamente in votazione, sono successivamente respinti gli emendamenti identici 2.79, 2.80 e 2.81.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 2.82, 2.83, 2.84, 2.85 e 2.89.

Gli emendamenti identici 2.91, 2.92 e 2.93 sono posti congiuntamente in votazione e respinti.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 2.94, 2.99, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.110, e 2.111.

Gli emendamenti identici 2.112 e 2.114 sono posti congiuntamente in votazione e respinti.

Dopo che la Commissione ha respinto l’emendamento 2.115 sono posti in votazione congiunta e respinti gli emendamenti 2.116 e 2.118.

Gli emendamenti identici 2.120, 2.121 e 2.122 sono posti congiuntamente in votazione, risultando respinti.

Posti congiuntamente in votazione, sono poi respinti gli emendamenti 2.123, 2.124 e 2.126.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.127 e 2.128.

La relatrice LEONARDI (FdI) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 3.

Il parere della rappresentante del GOVERNO è conforme.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11.

La relatrice LEONARDI (FdI) e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 4.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16.

Si passa quindi alla trattazione degli ordini del giorno, dati per illustrati.

Sull’ordine del giorno G/1953/1/10 il parere della relatrice LEONARDI (FdI) è contrario.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme.

L’ordine del giorno G/1953/1/10 è quindi posto in votazione e respinto.

L’ordine del giorno G/1953/2/10, sul quale è contrario il parere della relatrice LEONARDI (FdI) e del GOVERNO, è posto in votazione e respinto.

La relatrice LEONARDI (FdI) propone una riformulazione dell’ordine del giorno G/1953/3/10.

Si associa la rappresentante del GOVERNO.

La riformulazione proposta è accolta dalla senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az), la quale rimarca tuttavia l’importanza dei temi posti dalla formulazione originaria, con particolare riguardo ai programmi di servizio civile presso le strutture sanitarie e assistenziali, sui quali si riserva di richiamare l’attenzione nel prosieguo dell’iter.

L’ordine del giorno G/1953/3/10 (testo 2) – pubblicato in allegato – è quindi accolto dal GOVERNO.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) accetta la riformulazione dell’ordine del giorno G/1953/4/10 proposta dalla relatrice LEONARDI (FdI) e dalla rappresentante del GOVERNO.

Quest’ultima accoglie quindi l’ordine del giorno G/1953/4/10 (testo 2), pubblicato in allegato.

La relatrice LEONARDI (FdI) e il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprimono parere contrario sull’ordine del giorno G/1953/5/10, che, posto in votazione, è respinto.

Con il parere contrario della relatrice LEONARDI (FdI) e del GOVERNO, viene posto in votazione e respinto l’ordine del giorno G/1953/6/10.

La relatrice LEONARDI (FdI) esprime parere contrario sull’ordine del giorno G/1953/7/10.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Posto in votazione, l’ordine del giorno G/1953/7/10 è respinto.

Successivamente, con il parere contrario della relatrice LEONARDI (FdI) e del GOVERNO, è posto in votazione e respinto l’ordine del giorno G/1953/8/10.

Il parere della relatrice LEONARDI (FdI) sull’ordine del giorno G/1953/9/10 è favorevole.

L’ordine del giorno G/1953/9/10 è accolto dalla rappresentante del GOVERNO.

La relatrice LEONARDI (FdI) propone una riformulazione dell’ordine del giorno G/1953/10/10.

Si associa la rappresentante del GOVERNO.

L’ordine del giorno G/1953/10/10 è fatto proprio dal senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE), che accetta la riformulazione proposta.

L’ordine del giorno G/1953/10/10 (testo 2) – pubblicato in allegato – è quindi accolto dal GOVERNO.

Il presidente ZAFFINI pone quindi in votazione il conferimento del mandato alla relatrice.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) dichiara il voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice Leonardi a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge esaminato, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (n. 433)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 16 settembre.

Il presidente ZAFFINI constata la mancanza di ulteriori richieste di intervento in discussione generale. Dichiara quindi chiusa tale fase procedurale.

Ha quindi la parola la senatrice ZAMPA (PD-IDP), la quale preannuncia la presentazione di una proposta di parere a firma dei commissari appartenenti ai Gruppi di opposizione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1953

G/1953/3/10 (testo 2)

Cantù, Murelli, Minasi, Pucciarelli, Testor, Paganella, Pirovano

Il Senato in sede di esame del disegno di legge n. 1953, recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia, premesso che:

l’articolo 2 del disegno di legge in esame reca una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi in materia di servizio civile universale, al fine di razionalizzare la disciplina vigente nonché valorizzare e certificare le competenze acquisite dagli operatori volontari, assicurandone la piena integrazione nel sistema nazionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;

il disegno di legge reca altresì una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione, riordino e riassetto delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale e riconoscendo il ruolo degli stessi;

il Servizio civile universale rappresenta uno dei principali strumenti di partecipazione dei giovani alla vita della comunità nazionale, favorendo la crescita personale, l’acquisizione di competenze civiche e professionali e la promozione della solidarietà sociale attraverso un’esperienza in diversi settori quali in particolare assistenza socio-sanitaria, protezione civile, tutela dell’ambiente, del patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico, sport e settore agricolo;

il servizio civile, più in generale, ha l’obiettivo di educare i giovani alla promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, nonché alla promozione e tutela dei diritti umani, alla cooperazione allo sviluppo, alla promozione della cultura italiana all’estero e al sostegno alle comunità di italiani all’estero;

il servizio civile è un percorso, un’esperienza, non una politica attiva per il lavoro finalizzata a mettere in contatto imprese e lavoratori, né un’attività lavorativa a basso costo o priva di retribuzione;

considerato che:

esperienze di volontariato e di servizio civile in contesti sanitari possono costituire inoltre un’importante occasione di orientamento formativo e professionale per i giovani, favorendo la conoscenza delle professioni sanitarie e socio-sanitarie e contribuendo ad avvicinare nuove generazioni a percorsi di studio e di lavoro oggi particolarmente necessari per rispondere alla crescente carenza di personale del settore;

il Servizio civile universale rappresenta altresì uno strumento qualificato di cooperazione internazionale, capace di promuovere la solidarietà, il dialogo tra i popoli e la presenza dell’Italia nei contesti di maggiore fragilità;

in numerosi Paesi extraeuropei operano enti italiani, organizzazioni del Terzo settore, missioni umanitarie e imprese italiane che, nell’ambito di programmi di cooperazione e responsabilità sociale, hanno contribuito alla realizzazione o al sostegno di ospedali, ambulatori, centri sanitari e altre strutture destinate all’assistenza delle popolazioni locali, nelle quali possono svilupparsi percorsi di Servizio civile universale coerenti con le finalità solidaristiche della normativa vigente;

impegna il Governo:

nell’ambito di programmi e progetti di servizio civile universale anche in quelli all’estero di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 40/2017, a impiegare gli operatori volontari esclusivamente in attività di accoglienza, ascolto, monitoraggi e supporto relazionale ed emotivo alle persone assistite e ai loro familiari, senza contaminazione alcuna con attività lavorative e competenziali esclusivamente proprie delle professioni sanitarie, socio-sanitarie e tecnico-amministrative, favorendo in particolare percorsi formativi e di orientamento che possano avvicinare i giovani alle professioni sanitarie e socio-sanitarie in innovazione, ricerca e tecnologia, contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione, protezione e cura delle vulnerabilità sociali ed economiche, della solidarietà e dell’umanizzazione dell’assistenza, anche in considerazione del crescente fabbisogno di risorse umane qualificate e motivate eticamente nell’assistenza territoriale e ospedaliera.

G/1953/4/10 (testo 2)

Aurora Floridia, Patton, Furlan, Mazzella, Guidolin, Camusso, Spagnolli, Magni, Zampa

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1953, recante «Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia», premesso che:

– il disegno di legge in esame conferisce al Governo, all’articolo 2, una delega per la revisione e la razionalizzazione delle procedure in materia di servizio civile universale;

– il servizio civile universale trae origine dall’esperienza dell’obiezione di coscienza e costituisce uno strumento di partecipazione civica, solidarietà e difesa non armata e nonviolenta della Patria;

– l’articolo 52, primo comma, della Costituzione qualifica la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino e deve essere letto congiuntamente agli articoli 2, 4, secondo comma, e 11 della Costituzione, relativi ai doveri di solidarietà, al concorso al progresso materiale e spirituale della società e al ripudio della guerra;

– l’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, e il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, individuano nella difesa non armata della Patria, nella promozione della pace, della non violenza e dei valori fondativi della Repubblica le finalità proprie del servizio civile universale;

– la Corte costituzionale, con le sentt. n. 164 del 1985, n. 228 del 2004 e n. 119 del 2015, ha chiarito che il dovere costituzionale di difesa della Patria non si esaurisce nella difesa militare e può essere adempiuto anche mediante attività volontarie di impegno sociale non armato, solidarietà e cooperazione;

considerato che:

– la semplificazione delle procedure e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari non devono alterare la natura del servizio civile universale, trasformandolo in una misura di inserimento lavorativo o in uno strumento sostitutivo del personale degli enti;

– la certificazione delle competenze deve valorizzare, oltre alle capacità tecniche, le competenze civiche, sociali, relazionali e ambientali maturate nello svolgimento del servizio;

– il primo Piano d’azione nazionale “Giovani, pace e sicurezza 2026-2029”, adottato in attuazione della risoluzione n. 2250 del 2015 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, riconosce il ruolo delle giovani generazioni nella prevenzione dei conflitti, nella costruzione della pace e nella ricostruzione delle comunità;

– i Corpi civili di pace e i programmi operanti nei settori della tutela ambientale, della protezione civile, della cooperazione, della promozione dei diritti umani e della mediazione dei conflitti rappresentano strumenti concreti di difesa civile non armata e nonviolenta;

impegna il Governo

–  a valutare l’opportunità, in sede di esercizio della delega di cui all’articolo 2, di preservare espressamente la natura del servizio civile universale quale istituto volontario di difesa non armata e nonviolenta della Patria, mantenendone l’autonomia, le finalità costituzionali e il legame storico e culturale con l’obiezione di coscienza;

–  tenuto conto dei limiti di finanza pubblica e previa individuazione di risorse aggiuntive da destinare al Fondo SCU, a promuovere, nell’ambito della programmazione del servizio civile universale, programmi e progetti specificamente dedicati alla prevenzione e alla gestione nonviolenta dei conflitti, alla tutela dei diritti umani, alla protezione delle comunità dai rischi ambientali e climatici, alla cooperazione internazionale e all’attuazione del Piano d’azione nazionale “Giovani, pace e sicurezza 2026-2029”;

– a garantire che i sistemi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze valorizzino le competenze civiche, sociali, relazionali e ambientali, rafforzando al contempo le attività di controllo affinché gli operatori volontari non siano impiegati in sostituzione del personale dipendente o per sopperire a carenze strutturali degli enti;

– ad assicurare, nella predisposizione dei decreti legislativi e degli atti di programmazione, il coinvolgimento effettivo dei soggetti istituzionali previsti;

–  a proseguire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nella definizione di una programmazione pluriennale delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, tale da assicurare continuità ai contingenti, adeguata distribuzione territoriale dei progetti e sostenibilità organizzativa per gli enti senza scopo di lucro.

G/1953/10/10 (testo 2)

Ternullo, Craxi, Silvestro

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia”, premesso che:

il disegno di legge in esame reca deleghe al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi, concernenti la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani; per la razionalizzazione delle procedure relative al servizio civile universale;

l’articolo 3 prevede, per la Carta giovani nazionale (CGN), una disciplina sostitutiva di quella attuale;

l’articolo 4 istituisce, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Osservatorio permanente per le politiche per i giovani e un Comitato tecnico-scientifico, mentre gli articoli 5 e 6 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica e la clausola di salvaguardia delle autonomie territoriali speciali;

sarebbero necessarie modifiche più incisive per contribuire all’efficacia concreta delle politiche giovanili, in particolare integrando il riferimento alla dimensione “nazionale” con quella “territoriale”;

si rende necessario integrare:

1) i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell’articolo 1 con il riferimento alla necessità di introdurre misure specifiche destinate alle aree interne finalizzate alla riduzione del divario territoriale e garantire l’accesso universale alle infrastrutture digitali, quale presupposto essenziale per l’inclusione, oltre che promuovere interventi di educazione alla cittadinanza digitale, al fine di rendere effettiva e diffusa la partecipazione nei contesti online;

2) integrare i principi e criteri direttivi di cui al comma 1, lettera b) dell’articolo 1 con il riferimento alla necessità di includere espressamente, tra i soggetti destinatari dei processi di consultazione, i partecipanti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) di cui alle Linee Guida approvate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 774 del 4 settembre 2019;

occorre ribadire espressamente e con chiarezza le finalità del servizio civile universale, così come definite dalla normativa vigente (articolo 8 legge n. 106/2016 e articolo 2 decreto legislativo n. 40/2017), per evitare un progressivo slittamento verso politiche esclusivamente orientate ai giovani o alla formazione al lavoro: il servizio civile universale deve rimanere uno strumento di difesa non armata e nonviolenta della patria, di promozione dei valori costituzionali e di cittadinanza attiva;

sarebbe, altresì, opportuno:

1) preservare l’impianto collaborativo che coinvolge Stato, Regioni, Province autonome, enti accreditati e rappresentanze degli operatori volontari, quale elemento essenziale per l’efficacia, la qualità e la capillarità degli interventi secondo un modello che ha rappresentato negli anni uno dei principali fattori di successo del sistema;

2) garantire il mantenimento dell’autonomia del Fondo Nazionale del Servizio Civile quale elemento imprescindibile per la stabilità e il funzionamento del servizio civile universale, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica;

3) preservare il ruolo della Consulta Nazionale del Servizio Civile di cui all’articolo 10 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, quale sede di confronto, consultazione e dei principali attori del sistema;

4) considerare il vincolo dell’assenza di scopo di lucro per gli enti iscritti all’Albo del servizio civile universale, al fine di evitare l’ingresso di soggetti lucrativi e preservare la natura solidaristica dell’istituto, come da articolo 3 legge n. 64/2001, impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in sede di redazione dei decreti legislativi attuativi, di tenere conto di quanto in premessa.

redazione

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