(Dal Resoconto Sommario)
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 25 febbraio 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.
La seduta comincia alle 15.30.
Schema di decreto legislativo in materia di licenziamenti collettivi.
Atto n. 329.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda come sia stato sollecitato dai gruppi l’intervento di un rappresentante del Governo per illustrare le ragioni delle scelte compiute relativamente al testo in esame.
Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI ricorda come, nell’aprile 2001, la Commissione europea abbia espresso un parere motivato ai sensi dell’articolo 226, primo comma, del Trattato CE, nel quale affermava che «la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, non adottando le disposizioni che riguardano i datori di lavoro che nel quadro delle loro attività non perseguono fini lucrativi».
Con legge 23 luglio 1991, n. 223, recante: «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro», dopo le condanne della Corte di Giustizia del 1984 e del 1989 per mancato adempimento, è stata, tra l’altro, recepita la prima direttiva in materia di procedure di informazione e consultazione dei lavoratori in caso di licenziamento collettivo (75/129/CEE). Detta legge, però contempla testualmente la sola nozione di «imprenditore» – ovvero colui che esercita la propria attività economica organizzata perseguendo fini di lucro – mentre la direttiva del 1975, come quella del 1998 di pari oggetto, sono rivolte alla generale categoria «datore di lavoro», con ciò intendendosi anche coloro che esercitano la propria attività organizzata senza perseguire fini di lucro (associazioni sindacali, partiti politici, associazioni religiose, associazioni di assistenza e beneficenza eccetera).
Nel gennaio 2002, la Commissione europea ha proposto ricorso alla Corte di giustizia chiedendo l’accertamento di tale non corretto recepimento. Nel febbraio 2003, si è provveduto ad inserire nella legge comunitaria, all’articolo 20, la delega al Governo ad adottare entro 12 mesi un decreto legislativo per la completa attuazione della direttiva 98/59/CE «apportando alla legge 23 luglio 1991, n. 223 le modifiche necessarie per adeguarne l’ambito soggettivo di applicazione ai vincoli comunitari».
Nell’ottobre 2003, la Corte di giustizia ha statuito che «la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni necessarie relative ai datori di lavoro che nell’ambito delle loro attività non perseguono fini di lucro, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi».
In tale situazione, lo schema di decreto legislativo in esame, estendendo ai datori di lavoro non imprenditori le disposizioni della legge n. 223/91 con cui si è recepita la direttiva comunitaria sui licenziamenti collettivi, ovvero quelle concernenti le procedure di informazione e consultazione dei lavoratori e l’obbligo di notifica del progetto di licenziamento dà piena ed integrale esecuzione alla richiamata sentenza della Corte di giustizia. In risposta dunque alle osservazioni formulate in Commissione, fa presente, non contemplando la direttiva in questione alcuna disposizione in ordine alla concessione di ammortizzatori sociali né in ordine ad altre forme di tutela dei lavoratori, se non quelle connesse alle procedure di informazione e consultazione, che lo schema di decreto legislativo in esame è in linea con la normativa comunitaria laddove non prevede l’estensione ai lavoratori iscritti alle liste di mobilità anche del diritto a percepire l’indennità di cui all’articolo 7 della legge n. 223/91 e laddove stabilisce che non si applica ai lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori la tutela di cui all’articolo 18 della legge n. 300/70.
Segnala altresì che l’articolo 25, ottavo comma, della legge n. 223/91, alla cui stregua «le Commissioni regionali per l’impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all’iscrizione nelle liste di mobilità e alle liste di disoccupazione nel territorio», è stato escluso dalla predetta estensione ai datori di lavoro non imprenditori poiché sono state rispettivamente soppresse le commissioni regionali per l’impiego dall’articolo 5 e le commissioni circoscrizionali per l’impiego dall’articolo 6 della legge 23 dicembre 1997, n. 469 recante «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro».
Appare per converso opportuno inserire tra le norme la cui applicazione deve essere esclusa con riferimento ai datori di lavoro non imprenditori il successivo nono comma dell’articolo 25 della legge n. 223/91, alla cui stregua l’assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato dalle liste di mobilità dà diritto ad usufruire degli sgravi contributivi previsti per gli apprendisti (ovvero al quasi totale azzeramento degli oneri contributivi). Tale agevolazione non rientra infatti nella disciplina dei licenziamenti collettivi di cui alla direttiva comunitaria da recepirsi correttamente.
Emilio DELBONO (MARGH-U) evidenzia come il Governo debba mostrare disponibilità al confronto in sede parlamentare, assicurando la propria presenza alle sedute della Commissione ed acquisendo le risultanze del dibattito parlamentare.
Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI dichiara la propria disponibilità a partecipare alle sedute in cui la Commissione esaminerà gli schemi di decreto legislativo in materia di licenziamenti collettivi e di razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia previdenziale.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia previdenziale.
Atto n. 336.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta di ieri.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda come il relatore abbia richiesto il pronunciamento di un rappresentante del Governo con particolare riferimento all’articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame.
Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI dichiara che il Governo, con riferimento alla questione sollevata sull’articolo 4, ritiene preferibile che, in materia di coordinamento regionale dell’attività di vigilanza, lo stesso sia affidato alle direzioni regionali del lavoro «sentiti», e non di intesa con, i direttori regionali dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti previdenziali.
Precisa quindi, con riferimento all’articolo 8, come obiettivo dello schema in esame sia favorire, oltre che il rafforzamento delle funzioni di vigilanza e di repressione, anche una più significativa attività di promozione e prevenzione.
Emilio DELBONO (MARGH-U) sottolinea come sia inopportuno e senza precedenti l’affidamento di funzioni di promozione e prevenzione a personale ispettivo. Invita inoltre il Governo a fornire chiarimenti in ordine alle ragioni per cui, all’articolo 9, il diritto di interpello viene riconosciuto alle associazioni di categoria e agli ordini professionali, ma non ai singoli lavoratori. Infine, con riferimento all’articolo 8, comma 4, ritiene che la norma di delega non contenga previsioni che consentano alle direzioni provinciali del lavoro di indicare i criteri volti a uniformare l’azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro.
Elena Emma CORDONI (DS-U) evidenzia, con riferimento alle norme sulla conciliazione tra aziende e uffici ispettivi, come debba tenersi presente anche l’esigenza del rispetto dei diritti indisponibili dei lavoratori. Sottolinea inoltre come la razionalizzazione degli interventi ispettivi degli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti di previdenza, debba essere ispirata alla norma di delega con riferimento alla previsione dei livelli di vigilanza centrale, regionale e provinciale. Rileva infine come sussista il rischio di conflitti di competenza tra ispettori del lavoro ed ASL nell’ambito del coordinamento delle attività di vigilanza, con particolare riferimento agli aspetti inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, sottolinea, con riferimento all’articolo 19 dello schema di decreto legislativo, come sia necessario modificare la formula di abrogazione implicita delle norme incompatibili rendendo esplicite le norme abrogate.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.





























