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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

22 Ottobre 2009
in Senato

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2007

97ª Seduta 


 


Presidenza del Presidente


TREU 


            

            La seduta inizia alle ore 15,05.


 


 


IN SEDE REFERENTE 


 


(1515) BOBBA ed altri.  –  Norme per la promozione del welfare familiare e generazionale  


(1544) VALPIANA ed altri.  –  Istituzione del reddito minimo di cittadinanza per i bambini e le bambine  


(1576) LIVI BACCI ed altri.  –  Istituzione del Fondo per i neonati e dotazione di capitale per i Giovani  


(1306) BURANI PROCACCINI ed altri.  –  Legge quadro sulla famiglia  


(1633) PISANU ed altri.  –  Disposizioni in materia di libertà’ economica della famiglia


(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1306 e 1633, congiunzione con i disegni di legge nn. 1515, 1544 e 1576 e rinvio. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1515, 1544 e 1576,  congiunzione con i disegni di legge nn. 1306 e 1633 e rinvio)  


 


           


Il presidente TREU avverte che con lettera del 17 ottobre 2007 il Presidente del Senato ha deferito alla Commissione i disegni di legge n. 1303 e n. 1633, già assegnati alla 1a Commissione permanente, per ragioni di connessione con i disegni di legge n. 1515, n. 1544 e n. 1576, il cui esame congiunto è già stato avviato dalla Commissione in sede referente. Ricorda che non è stato possibile iniziare l’esame dei predetti disegni di legge prima della seduta odierna, poiché la nuova assegnazione è intervenuta  nel periodo compreso tra la data di deferimento del disegno di legge finanziaria e quella della votazione finale da parte dell’Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, avvenuta la scorsa settimana: durante tale periodo, infatti. ai sensi dell’articolo 126, comma 11 del Regolamento, è vietato iscrivere all’ordine del giorno delle Commissioni e dell’Assemblea disegni di legge comportanti variazioni di spesa o di entrata.


 


Introduce quindi l’esame congiunto il relatore alla Commissione ROILO(Ulivo), il quale ricorda preliminarmente che il disegno di legge quadro sulla famiglia, di iniziativa della senatrice Burani Procaccini e di altri senatori, partendo da alcune premesse di carattere generali sulla famiglia come «cellula primigenia» della società e sul suo rapporto con le istituzioni pubbliche, si richiama al dettato dell’articolo 29 della Costituzione, per delineare una articolata normativa volta ad assicurare al nucleo familiare e ai suoi singoli componenti, una serie di diritti fondamentali.


La relazione posta in premessa al disegno di legge individua inoltre nella scarsità di mezzi e di servizi messi a disposizione dallo Stato alle famiglie o alle giovani coppie che aspirano al matrimonio uno dei motivi principali della bassissima percentuale di natalità e del crescente numero delle convivenze di fatto e di separazioni coniugali. In relazione a tale situazione, il disegno di legge intende predisporre un intervento di sostegno economico per la famiglia, da parte dello Stato, tale da rimuovere ogni ostacolo che ne impedisce il pieno sviluppo e la funzionalità sociale, e da garantire i diritti di ogni singola persona, sia essa uomo, donna, bambino, secondo princìpi di uguaglianza e pari dignità sociale. In particolare, l’articolo 1, nell’indicare le finalità del provvedimento, richiama le principali norme costituzionali in materia, nonché i princìpi contenuti in dichiarazioni e trattati internazionali, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.


L’articolo 2, nel dettare i princìpi generali della normativa, impegna lo Stato a favorire la creazione e l’incremento di adeguati servizi pubblici rivolti a supporto dei bisogni dei membri della famiglia, anche in collaborazione con le regioni, le province ed i comuni, mentre l’articolo 3 definisce i princìpi per la legislazione regionale,  tra i quali il relatore segnala quelli relativi al sostegno del valore sociale della maternità e della paternità coscienti e responsabili, alla realizzazione di forme di intervento, anche di tipo economico, volte a garantire alle donne un sostegno morale e materiale nell’affrontare la maternità dentro e fuori il matrimonio, alla garanzia del diritto alla salute di ogni componente della famiglia e alla promozione di una cultura di sostegno delle relazioni familiari e dell’associazionismo, nonché di  iniziative pubbliche e private di assistenza sociale, anche di tipo domiciliare, in favore di soggetti vittime di maltrattamenti, abusi e violenza psicofisica in ambito familiare, con particolare attenzione ai bambini e alle donne.


Sul piano delle politiche fiscali – prosegue il relatore -, il disegno di legge dispone, all’articolo 4, che i soggetti passivi dell’imposta appartenenti ad un nucleo familiare possano congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione mediante il criterio del quoziente familiare, ai sensi delle disposizioni recate dal medesimo articolo. L’opzione ha durata annuale ed è irrevocabile, può essere esercitata da ciascuno dei soggetti interessati o in qualità di contribuente o in qualità diversa da contribuente e la sua efficacia è subordinata al verificarsi di una serie di  condizioni, puntualmente indicate nel testo.


L’articolo 5 pone l’affermazione del principio della sussidiarietà orizzontale in ambito sociale, come premessa per la valorizzazione da parte dello Stato dell’associazionismo familiare; in base a tale principio, sono gestite dal servizio pubblico le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall’autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui svolgono la propria attività; in particolare, il comma 4 istituisce, presso il Ministero delle politiche per la famiglia, il registro nazionale delle associazioni familiari.


L’articolo 6 detta norme per l’assistenza in famiglia di malati, anziani e disabili, prevedendo l’istituzione,  presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo di 260 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, mentre l’articolo 7 istituisce, sempre presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo di 250 milioni di euro per la copertura delle spese sostenute e documentate per l’attuazione del diritto allo studio e all’istruzione, con la possibilità di erogare contributi in favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e non statali, sulla base di determinati requisiti attinenti al reddito e al numero dei componenti della famiglia.


Con l’articolo 8 è istituita una carta di credito familiare per la concessione di agevolazioni subordinate alla condizione familiare ed economica dei beneficiari, destinata a soddisfare le esigenze di carattere abitativo, lavorativo, economico e sociale delle famiglie, mentre l’articolo 9 reca le disposizioni di carattere finanziario, a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione della nuova disciplina.


Un diverso approccio, incentrato esclusivamente sui profili fiscali, presenta invece il disegno di legge n. 1633, recante disposizioni in materia di libertà economica della famiglia, d’iniziativa del senatore Pisanu e di altri senatori. Partendo da premessa analoghe a quelle del disegno di legge n. 1306, e guardando con particolare preoccupazione agli effetti economici e sociali della diminuzione delle nascite e del conseguente invecchiamento della popolazione, il disegno di legge prospetta un ruolo attivo del fisco nella creazione di nuove famiglie e nella promozione della natalità, attraverso il riconoscimento dei costi derivanti dal mantenimento dei figli e degli oneri derivanti dai doveri che i coniugi si assumono con la celebrazione del matrimonio.


 La relazione che accompagna il disegno di legge – prosegue il relatore – osserva che attualmente il sistema italiano, nel  prevedere una combinazione di detrazioni dalle imposte e di assegni familiari, pur offrendo un aiuto apprezzabile alle famiglie, non è riuscito ad arrestare il declino demografico a causa della sua limitatezza economica; con riferimento al sistema del quoziente familiare, la stessa relazione – in questo differenziandosi dal disegno di legge n. 1306 – ne eccepisce la difficile applicabilità, specialmente nel contesto della legislazione fiscale italiana e considera più praticabile la deduzione dall’imponibile di una percentuale del reddito di uno o di entrambi i coniugi, nel caso dispongano di reddito tutti e due. La percentuale aumenterebbe nel caso di figli a carico.


Secondo i proponenti, il sistema proposto consentirebbe un consistente alleggerimento fiscale in favore di tutte la famiglie: l’onere finanziario, come riconosce la relazione, è piuttosto rilevante, ma sarebbe giustificato anche in relazione all’esigenza di innalzare la quota della spesa destinata alla famiglia, oggi pari, in Italia, al 3,8 per cento della spesa sociale, cioè meno della metà della media europea.


Entrando più nel dettaglio dell’articolato, il relatore si sofferma sull’articolo 1, che novella integralmente l’articolo 12 – sulle deduzioni per il sostegno del nucleo familiare – del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilendo, al capoverso 1, che dal reddito complessivo sia dedotto il 10 per cento dell’ammontare totale, qualora uno solo dei coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, svolga attività lavorativa, ovvero in qualsiasi caso in cui l’altro coniuge non possieda un reddito complessivo lordo superiore a 3.000 euro. Il capoverso 2 del novellato articolo 12 prevede invece che l’imponibile lordo dell’imposta sia ridotto del 4 per cento per ciascuno dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nel caso in cui entrambi svolgano attività lavorativa a qualsiasi titolo. I benefici in questione vengono tuttavia graduati in funzione del reddito, mentre il capoverso 3 stabilisce che sull’imponibile lordo sia operata una riduzione del 10 per cento per ciascun figlio (del 15 per cento nel caso siano disabili), compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, fino ad un importo complessivo massimo, comprensivo delle deduzioni di cui ai commi 1 e 2, non superiore al 50 per cento del reddito imponibile.


Il relatore segnala, inoltre, al capoverso 7, l’inserimento, all’articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, della lettera e-bis), con cui si stabilisce che la detraibilità dal reddito imponibile spetti anche per le spese per l’acquisto di libri di testo scolastici e di materiale scolastico sostenute per i figli minorenni in misura non superiore a 500 euro per ciascun figlio; e della lettera e-ter) che prevede la detraibilità delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 1.500 euro.


Inoltre, con la modifica all’articolo 10 – sugli oneri deducibili – del citato Testo unico,  l’aggiunta al comma 1 della lettera l-quinquies) dispone che, per i canoni di locazione corrisposti dai conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale del nucleo familiare, sia riconosciuta una deduzione, graduata in base al reddito del conduttore, con l’eccezione dei contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati.


L’articolo 2 reca invece misure di sostegno dei nuclei familiari composti da soggetti fiscalmente incapienti, stabilendo, al comma 1, che ai soggetti, componenti di nuclei familiari composti almeno dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati e che in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi presentino un importo di imposta netta inferiore a 100 euro ovvero siano esentati dalla presentazione della dichiarazione, sia concesso un contributo speciale annuale per il sostentamento della famiglia. Al comma 2, si stabilisce che il citato contributo non possa superare l’importo di 2.000 euro annui per ciascun componente della famiglia e sia commisurato all’importo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta per l’acquisto di beni destinati al sostentamento del nucleo familiare come dimostrata dalla documentazione fiscale relativa all’acquisto dei beni stessi. Al comma 3, si prevede che l’agevolazione per il sostentamento del nucleo familiare non sia cumulabile con il regime fiscale di cui all’articolo 1 della legge. Al comma 4, è previsto che il Ministro dell’economia e delle finanze definisca con apposito decreto le modalità attuative dell’agevolazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 2.


L’articolo 3 prevede l’esenzione dell’unica abitazione principale del nucleo familiare ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), mentre l’articolo 4 reca norme concernenti l’istituzione del fondo capitale per lo sviluppo del patrimonio abitativo delle famiglie e la cessazione della partecipazione statale alla società Sviluppo Italia S.p.a, utilizzando il medesimo importo per il finanziamento del fondo. A detto fondo è attribuita la finalità di concedere contributi straordinari per la costruzione e l’acquisto di unità immobiliari a favore dei nuclei familiari.


   L’articolo 5 reca le norme di copertura finanziaria e di coordinamento finanziario stabilendo che, ai maggiori oneri e alle minori entrate di cui agli articoli 1, 2 e 3, si provveda mediante gli effetti finanziari previsti nel medesimo articolo 5, nel quale sono contemplate alcune misure di risparmio.


 In considerazione della connessione dei temi affrontati nei disegni di legge illustrati con quelli contenuti nei disegni di legge n. 1515, 1544 e 1576, la cui trattazione in Commissione è già stata avviata, il relatore propone di procedere congiuntamente nell’esame in sede referente. Osserva però che il disegno di legge n. 1633 affronta esclusivamente temi di carattere fiscale, che rientrano nella sfera di competenza della Commissione finanze e tesoro. Peraltro, presso tale Commissione è pendente l’esame di quattro disegni di legge, n. 32, 843, 1129, 1309 e 1333, che hanno per oggetto proprio le materie attinenti al regime fiscale delle famiglie. Per tali motivi, sembrerebbe opportuno un approfondimento della questione, d’intesa con i proponenti del disegno di legge n. 1633 e, se del caso, con la Presidenza della 6a  Commissione permanente.


 


Il PRESIDENTE , nel convenire con la proposta di abbinamento, fa presente che sottoporrà ai proponenti del disegno di legge n. 1633 e, se del caso, al Presidente della 6a Commissione permanente, le condivisibili considerazioni svolte da ultimo dal relatore Roilo.


Avverte pertanto che, fatti salvi ulteriori approfondimenti, l’esame dei disegni di legge n. 1303 e n. 1633 procederà congiuntamente con l’esame dei disegni di legge n. 1515,  n. 1544 e n. 1576.


 


Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.


 


 Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


 


 


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  


 


      Il PRESIDENTE avverte che a seguito delle decisioni adottate dall’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici, riunitosi il 13 novembre per la programmazione dei lavori, il ciclo di audizioni informali sull’attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 avrà inizio domani, mercoledì 21 novembre, alle ore 12,30 con l’audizione dei rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal, Confsal e Cub e proseguirà nella stessa giornata, alle ore 16, con l’audizione di rappresentanti di Usae, Cida, Confedir, Cna, Confartigianato, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti.


 


 


La seduta termina alle ore 15,20.



 


MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2007


98ª Seduta 


 


Presidenza del Presidente


TREU 



            La seduta inizia alle ore 14.


 


 


IN SEDE REFERENTE 


(132) EUFEMI e POLI.  –  Norme generali contro la violenza psicologica  


(405) COSTA.  –  Norme per contrastare il fenomeno del mobbing  


(471) TOFANI.  –  Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro  


(584) RIPAMONTI.  –  Norme per contrastare la violenza o la persecuzione psicologica nell’ambito dell’attività lavorativa (mobbing)  


(657) NIEDDU ed altri.  –  Tutela dei lavoratori da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ ambito dell’ attivita’ lavorativa  


(939) TURIGLIATTO ed altri.  –  Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro  


(1796) DI SIENA ed altri.  –  Norme a tutela dei lavoratori dalle violenze morali e dalle persecuzioni professionali sul luogo di lavoro  


(1834) BENVENUTO.  –  Disposizioni a tutela dei lavoratori privati e pubblici dalla violenza e dalla persecuzione psicologica ( mobbing )


– e petizioni nn. 257 e 450 ad essi attinenti


(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1796 e 1834 e congiunzione con i disegni di legge nn. 132, 405, 471, 584, 657 e 939. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 132, 405, 471, 584, 657, 939 e delle petizioni nn. 257 e 450 ad essi attinenti e congiunzione con i disegni di legge nn. 1796 e 1834 e rinvio.) 


 


Introduce l’esame congiunto il relatore alla Commissione TIBALDI (IU-Verdi-Com), il quale fa preliminarmente presente che ai disegni di legge n. 132 e connessi, in materia di tutela dei lavoratori dagli atti di violenza e persecuzione morale o psicologica, già all’esame della Commissione, che ha costituito un Comitato ristretto incaricato della redazione di una proposta di testo unificato, si sono aggiunti altri due disegni di legge, sulla medesima materia, n. 1796, di iniziativa del senatore Di Siena e di altri senatori,  e n. 1834, d’iniziativa del senatore Benvenuto.


In base alle definizioni poste, entrambi i disegni di legge assumono come ambito di applicazione le varie tipologie di rapporto di lavoro, pubblico e privato, e si riferiscono agli atti di carattere persecutorio compiuti dal datore, committente, utilizzatore o da altri lavoratori, di grado superiore, uguale o inferiore a quello della vittima; manca, almeno letteralmente, il riferimento esplicito ai colleghi di grado inferiore del disegno di legge n. 1834.


Riguardo alle norme di tutela, si rileva, in particolare, che, mentre solo il disegno di legge n. 1796, all’articolo 4, comma 2, commina sanzioni amministrative pecuniarie per il caso di inottemperanza a provvedimenti del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entrambi i disegni di legge contemplano la possibilità, per il lavoratore oggetto di comportamenti persecutori, di agire in giudizio, per chiedere il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali. 


In particolare – prosegue il relatore -, l’articolo 5 del disegno di legge n. 1796 prevede la possibilità di un procedimento sommario, da definirsi con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, al quale, naturalmente, può seguire, in via di opposizione, il procedimento di cognizione ordinario. Inoltre, sia il decreto sia la sentenza, qualora ravvisino la sussistenza degli atti di violenza o persecuzione morale o psicologica, devono determinare in via equitativa la misura della riparazione pecuniaria per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prescrizioni contenute, rispettivamente, nel medesimo decreto o sentenza.


Il disegno di legge n. 1834, invece, fa riferimento esclusivo, all’articolo 6, al procedimento ordinario di cognizione, come definito dalla disciplina del processo del lavoro.


Entrambi i provvedimenti in titolo, inoltre,  prevedono l’annullabilità degli atti, inerenti al rapporto di lavoro e che costituiscano forme di violenza o persecuzione morale o psicologica, rispettivamente all’articolo 5, comma 3, del disegno di legge n. 1796 e all’articolo 6, comma 2, del disegno di legge n. 1834. Il disegno di legge  n. 1796  inserisce poi in tale fattispecie anche il caso delle dimissioni del lavoratore, determinate da comportamenti persecutori.


Un altro elemento comune dei due disegni di legge riguarda –  all’articolo 6 del disegno di legge n. 1796 e all’articolo 7 del disegno di legge n. 1834 – la possibilità che il giudice attivi, su richiesta della parte interessata, forme di pubblicità della sentenza nell’àmbito dei lavoratori interessati al caso. Nel disegno di legge n. 1834, la previsione concerne soltanto i casi di condanna e non anche quelli di rigetto.


Il disegno di legge n. 1834, all’articolo 5, fa altresì riferimento alla responsabilità disciplinare, mentre, al riguardo, sembrerebbe che l’altro disegno di legge riservi implicitamente l’eventuale definizione della materia alle fonti interne, regolamentari o contrattuali.


I due disegni di legge recano varie norme intese alla prevenzione ed all’informazione circa il fenomeno in esame nei luoghi di lavoro, nonché all’accertamento, nei medesimi luoghi, degli eventuali comportamenti in oggetto e all’adozione delle conseguenti misure. Inoltre, l’articolo 4 del disegno di legge n. 1834 prevede che le regioni possano istituire o far ricorso a centri regionali per la diagnosi e la terapia dei disturbi correlabili alle forme di violenza o persecuzione suddette.


In conclusione il relatore, considerata la sostanziale identità della materia trattata nei disegni di legge n. 1796 e n. 1834 con quella oggetto dei disegni di legge n. 132 e connessi, propone che la trattazione di tali disegni di legge in sede referente prosegua congiuntamente e che il Comitato ristretto già istituito dalla Commissione prenda in considerazione, ai fini della predisposizione di uno schema di testo unificato, anche le iniziative legislative che sono state illustrate nel corso della seduta odierna.


 


La Commissione conviene con la proposta del relatore.


 


Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


 


 


La seduta termina alle ore 14,20.


 

redazione

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