mercoledì, 29 Aprile 2026

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

Il Diario del Lavoro

Direttore responsabile: Massimo Mascini
Vicedirettrice: Nunzia Penelope
Comitato dei Garanti: Mimmo Carrieri, Innocenzo Cipolletta, Irene Tinagli, Tiziano Treu

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 2025
315ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(957) Deputato CONTE e altri. – Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione, approvato dalla Camera dei deputati

(956) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE Disposizioni in materia di salario minimo

(1237) MAGNI e altri.  Disposizioni per l’istituzione del salario minimo

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Intervenendo sul complesso degli emendamenti sottoscritti riferiti all’articolo 1, il senatore MAZZELLA (M5S) pone in evidenza l’intento di ripristinare i contenuti fondamentali della proposta di legge originaria presentata alla Camera dei deputati. Alla base di tale proposta vi era infatti la consapevolezza dell’attuale emergenza salariale, del tutto trascurata dal Governo. La maggioranza degli altri Stati europei ha invece provveduto a dotarsi di strumenti legislativi in materia di retribuzione minima.

L’introduzione del salario minimo, così come configurata negli emendamenti, determinerebbe benefici sostanziali per un numero elevato di lavoratori; si tradurrebbe pertanto in uno stimolo rilevante alla domanda interna e pertanto in un fattore di crescita. Le disposizioni proposte sono inoltre volte a fare salve le condizioni di maggior favore per i lavoratori disposte dai contratti collettivi nazionali. In mancanza, la retribuzione non potrebbe essere complessivamente inferiore a quella stabilita per mansioni equiparabili.

Risulta poi di notevole importanza prevedere l’istituzione di una Commissione per l’aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario. Tale aspetto non è peraltro contemplato nella formulazione del disegno di legge n. 957, il quale si caratterizza inoltre per subordinare l’esercizio delle deleghe legislative alla disponibilità delle coperture finanziarie.

Nell’illustrare gli emendamenti 2.2 e 2.3, la senatrice FURLAN (IV-C-RE) rileva le carenze del testo base in ordine al riconoscimento del ruolo delle parti sociali, particolarmente grave in quanto il legislatore dovrebbe prendere atto della necessaria titolarità delle rappresentanze in materia contrattuale. La tendenza a porre in secondo piano il ruolo dei soggetti rappresentativi è del resto decisamente dannosa, concorrendo al generale impoverimento del concetto di rappresentanza, con ripercussioni anche nella sfera politica.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) ha la parola per l’illustrazione dell’emendamento 2.1, volto alla soppressione dell’articolo 2, il quale è ritenuto dall’oratrice del tutto carente in rapporto agli obiettivi posti dalla direttiva in materia di retribuzione minima.

L’emendamento 4.1 è infine dato per illustrato.

Il presidente ZAFFINI dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1299) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GUIDI e altri.  Modifiche agli articoli 3 e 38 della Costituzione in materia di diritti delle persone con disabilità

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Intervenendo in discussione generale, il senatore MAZZELLA (M5S) manifesta il proprio favore nei confronti del disegno di legge in esame. La proposta ha infatti il merito di intervenire sulla Costituzione nel senso di individuare e promuovere un gruppo di persone, tra l’altro numeroso, così da apportare maggiori garanzie sul piano dell’effettività del principio di eguaglianza. Attualmente le persone con disabilità sono fortemente sottorappresentate negli organi elettivi, mentre le modifiche alla Costituzione proposte sono strumenti utili a stimolarne la partecipazione e l’autonomia.

A suo avviso, è peraltro opportuno procedere a ulteriori modifiche della Costituzione, così da estendere un analogo riconoscimento delle persone con disabilità a diversi ambiti della vita sociale.

La senatrice FURLAN (IV-C-RE) esprime apprezzamento rispetto al disegno di legge in titolo, particolarmente in relazione all’impostazione e alle finalità.

Il senatore ZULLO (FdI) interviene brevemente per ribadire il giudizio favorevole sulla proposta, specialmente in quanto idonea a rafforzare il principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione.

La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) giudica positivamente il disegno di legge in titolo e auspica che esso goda di un ampio sostegno da parte dei Gruppi parlamentari.

Ha quindi la parola il relatore SILVESTRO (FI-BP-PPE), il quale presenta una proposta di parere favorevole, che viene posta in votazione.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo, facendo presente che nell’ambito della propria parte politica dovrà comunque svolgersi un confronto debitamente approfondito.

Intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) preannuncia che non parteciperà alla votazione. La proposta in esame ha infatti il limite di tendere a un appiattimento della persona in ragione dell’identità prevalente. La rimozione del carattere molteplice dell’identità personale costituisce tuttavia un dato negativo nella dinamica delle relazioni interpersonali.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva infine la proposta di parere.

SULL’ITER DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1430 (PERMESSI PER LAVORATORI AFFETTI DA MALATTIA ONCOLOGICA, INVALIDANTE E CRONICA)

In risposta a una domanda della senatrice ZAMPA (PD-IDP), il presidente ZAFFINI specifica che il disegno di legge n. 1430 – già discusso in sede redigente e licenziato dalla Commissione – è calendarizzato in Aula per la prossima settimana e, allo stato attuale, non risultano richieste di trasferimento alla sede referente.

La seduta termina alle ore 10.

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 2025
14ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

ZAFFINI

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(65) PARRINI e FINA.  Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all’articolo 580 del codice penale

(104) BAZOLI e altri.  Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(124) Elisa PIRRO e altri.  Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico

(570) DE CRISTOFARO e altri.  Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(1083) PAROLI e altri.  Modifiche all’articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative

(1408) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE.  Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita

– e delle petizioni nn. 198, 667 e 1028 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ZAFFINI dichiara aperta la discussione generale sul testo unificato adottato quale testo base nella seduta precedente.

Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) esprime perplessità in riferimento alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal correlatore Zullo, relative all’apporto di volontari o a forme di raccolta fondi per eventuali procedure di morte medicalmente assistita al di fuori dell’ambito del Servizio sanitario nazionale. In base alla giurisprudenza della Corte costituzionale la morte medicalmente assistita è infatti riconducibile al complesso dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. La medesima giurisprudenza ha del resto definito la cornice entro la quale il legislatore può esercitare il proprio mandato nella piena legittimità costituzionale.

Non può, peraltro, essere trascurato l’elemento fondamentale che il ricorso alla morte medicalmente assistita riguarda persone in condizioni di fragilità estrema, rispetto alle quali è indispensabile garantire la parità nell’esercizio dei diritti riconosciuti, anche relativamente all’idoneità del medico chiamato a fornire la propria assistenza. Il legislatore dovrebbe dunque limitarsi al recepimento delle indicazioni della Corte costituzionale, per cui risulta inaccettabile la previsione, di cui all’articolo 2, dell’inserimento della persona in un percorso di cure palliative, impropriamente configurato, conseguentemente, come trattamento sanitario obbligatorio.

È positivo che il Comitato nazionale di valutazione non abbia nella sua denominazione alcun riferimento alla dimensione etica, in quanto tale organo è deputato a compiere valutazioni di natura clinica. Tuttavia è necessario garantire adeguati livelli di indipendenza e di qualificazione dei suoi componenti, tenendo anche in considerazione la necessità della presenza di competenze in materia psicologica e psichiatrica. È altresì necessario che, ai fini della valutazione dei singoli casi, il Comitato abbia la possibilità di un’effettiva interazione con la persona che ha presentato l’istanza di accesso alla morte medicalmente assistita.

Per il prosieguo dei lavori è infine auspicabile che prevalga un sentimento comune di rispetto per l’autodeterminazione e la dignità delle persone in condizioni di estrema sofferenza.

La senatrice CASTELLONE (M5S) formula l’auspicio di un clima collaborativo, necessario in particolare allo svolgimento di una trattazione serena e obiettiva degli emendamenti.

Quanto al contenuto del testo in esame, risultano eccessivamente restrittivi, rispetto a quanto già definito dalla Corte costituzionale, i requisiti dell’inserimento in un percorso di cure palliative – che non può in alcun modo costituire un obbligo – e del ricorso a trattamenti sostitutivi di funzioni vitali.

Inoltre, è inadeguata la previsione della nomina dei componenti del Comitato nazionale di valutazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, riguardante peraltro figure di cui non sono definiti i requisiti. Sarebbe invece preferibile garantire il coinvolgimento dell’ambiente medico-scientifico. Risulterebbe inoltre maggiormente adeguato disporre di comitati a livello locale, più idonei a rapportarsi con le singole persone, a loro volta posti in relazione con il Comitato nazionale.

Un ulteriore punto critico del testo unificato è rappresentato dall’esclusione della partecipazione del Servizio sanitario nazionale, che pure garantirebbe il miglior livello di sicurezza circa le competenze e i mezzi. Tale elemento pone infatti i medici chiamati a prestare la loro assistenza in una condizione di assenza della necessaria chiarezza.

In conclusione, segnala l’esigenza di un impegno condiviso che ponga al centro l’obiettivo del rispetto della dignità della persona sofferente, che dovrebbe contraddistinguere in particolare la sensibilità delle persone credenti.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) manifesta dissenso rispetto all’impostazione del testo unificato, che pare non tenere conto dell’imprescindibile punto di partenza costituito dalle pronunce della Corte costituzionale. In relazione al quadro ordinamentale già definito, il testo in esame comporta arretramenti rilevanti, quali la previsione dell’inserimento in percorsi di cure palliative. La stessa autodeterminazione dell’individuo è inoltre limitata dai vincoli riguardanti i tempi di presentazione di una nuova domanda di accesso alla morte medicalmente assistita, successivamente al primo rigetto, i quali appaiono irragionevolmente dilatati.

L’accentramento dei compiti di esame delle domande presso il Comitato nazionale di valutazione comporta a sua volta il rischio di un inaccettabile allungamento dei tempi delle procedure, per cui sarebbe consigliabile prevedere forme di articolazione su base territoriale. L’esclusione del coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale può inoltre dare luogo a fenomeni di privatizzazione delle prestazioni di morte medicalmente assistita favoriti dalle lacune della normativa.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) rileva, nonostante gli interventi svolti nella seduta di ieri, la perdurante vigenza del principio di laicità dello Stato. Pertanto, appare inopportuno utilizzare l’etica come appannaggio di credi religiosi, come pure è stato fatto in alcuni interventi che hanno utilizzato toni integralisti che definisce “escludenti”. In qualità di cittadina italiana, non battezzata, ritiene nondimeno di possedere un’etica e di doversi confrontare su un tema così delicato come il fine vita su un piano di uguaglianza rispetto a chi, invece, dichiara di professare una determinata religione. Infatti, come molti altri cittadini, si è trovata di fronte a condizioni di salute di persone a lei vicine che hanno fatto pensare loro di non avere più prospettive: in queste situazioni drammatiche, in cui si assistono persone che ritengono non più sussistenti le condizioni per vivere dignitosamente, è essenziale individuare le migliori modalità per stare al loro fianco. Lo Stato, e quindi il Parlamento, devono accompagnare questi percorsi nel rispetto del principio fondamentale di uguaglianza stabilito dall’articolo 3 della Costituzione. Richiamandosi integralmente all’intervento del senatore Bazoli, svolto nella seduta di ieri, in cui si elencavano le diverse criticità del testo unificato dei relatori, ritiene fondamentale concentrarsi sulle disposizioni del provvedimento che violano palesemente il citato principio di uguaglianza. Il primo aspetto riguarda l’inserimento in un percorso di cure palliative prescritto dal nuovo terzo comma dell’articolo 580 del codice penale introdotto dall’articolo 2: si pone infatti un vincolo rispetto al percorso di fine vita che il legislatore non è in grado di garantire, in quanto tutti i cittadini italiani – ed è un dato sotto gli occhi di tutti – non hanno la stessa disponibilità di percorsi palliativi nelle diverse regioni. Sollevare un problema di disparità non significa certo non credere nelle cure palliative ma soltanto dare evidenza ad un problema di parità di condizioni presente nel testo proposto dai relatori. Una seconda criticità riguarda il momento finale dell’iter, quando cioè il Comitato si sia espresso favorevolmente alla richiesta circa la sussistenza dei requisiti per l’esclusione della punibilità ai sensi del nuovo terzo comma dell’articolo 580. In questo momento il malato e chi lo assiste si trovano in una terra di nessuno, in quanto per espressa previsione del testo unificato, il Servizio sanitario nazionale è escluso da qualsiasi intervento nelle procedure di fine vita. È evidente che chi ha una maggiore disponibilità economica e maggiori relazioni troverà certamente un modo per accedere comunque ai percorsi senza intervento pubblico. Altri, che si trovano in diverse condizioni sociali, troveranno certamente una maggiore difficoltà, se non impossibilità, in spregio al dettato costituzionale che invece impone di “rimuovere gli ostacoli”. Affermare il divieto di intervento del Servizio sanitario nazionale determina certamente una diseguaglianza di trattamento, ma sembra anche segnalare una certa volontà punitiva di quella che è una libera scelta frutto del principio di autodeterminazione. Se il legislatore consente la scelta del fine vita, deve assicurare che questa scelta di autodeterminazione sia fatta con dignità e non può costruire condizioni di diseguaglianza tra cittadini. Ritiene che favorire un mercato privato sul fine vita rappresenti una violazione gravissima dell’etica: non si può pensare o sperare nell’intervento suppletivo delle associazioni di volontariato o di altri enti perché occorre garantire a tutti le stesse condizioni di scelta in questo percorso particolarmente delicato. Conclude infine ricordando che è dovere della Repubblica, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini; pertanto nel modificare il testo proposto dai relatori, è fondamentale farsi guidare da un rigoroso rispetto di quanto previsto dalla Carta costituzionale.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP), quanto ai profili del merito richiama integralmente le considerazioni svolte nella seduta di ieri, in sede di dichiarazione di voto sull’adozione del testo base. Per quanto riguarda il metodo di lavoro, invece, conferma la volontà di verificare fino alla fine se vi sia la possibilità di migliorare il testo proposto dai relatori. Chiede pertanto alla Presidenza un rinvio di ventiquattro ore del termine di presentazione degli emendamenti, anche al fine di verificare, in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, la possibilità di un rinvio della calendarizzazione in Aula per consentire un lavoro di tutti i Gruppi sul testo.

Il presidente ZAFFINI conferma che per lui rappresenta un valore assoluto concludere i lavori delle Commissioni riunite con l’approvazione del mandato ai relatori. La collettività si interroga su questo tema, importante e al contempo così difficile per il coinvolgimento di valori fondamentali. Se tutti i Gruppi condividono l’obiettivo di affrontare la discussione in Assemblea con un testo su cui è stato conferito il mandato a riferire favorevolmente, e se i Gruppi intendono concentrarsi sul merito del provvedimento e non presentare emendamenti meramente ostruzionistici, certamente si potrà valutare la possibilità di un breve rinvio del termine. In ogni caso, laddove la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non dovesse rinviare la calendarizzazione, in qualità di Presidente riferirà in Aula sull’andamento dei lavori, in relazione al disegno di legge n. 104. Chiede quindi ai relatori di avere una loro indicazione.

Il relatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) ritiene che si possa certamente aderire alla richiesta del senatore Bazoli.

Il relatore ZULLO (FdI) si rimette alle decisioni delle Commissioni circa il rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti. Con riferimento all’intervista citata nell’intervento del senatore Scalfarotto, precisa che nel sistema attuale di assistenza vi è certamente una differenza tra cittadini – in alcuni settori – in relazione alle disponibilità economiche. Sono infatti integralmente o parzialmente a carico dei singoli i farmaci in fascia C, il contributo di inserimento nelle RSA o il trasporto dei pazienti oncologici. Tuttavia, lo Stato, proprio nell’ottica di rimuovere gli ostacoli alle diseguaglianze, dispone di normative speciali come ad esempio la legge n. 328 del 2000, che intervengono per assicurare assistenza alle persone in difficoltà, anche attraverso contributi di natura finanziaria disponibili per questi casi. Ribadisce infine che la filosofia alla base del testo unificato proposto dai relatori è certamente rappresentata dall’articolo 1, che fissa i principi dell’indisponibilità e dell’inviolabilità della vita, nonché della tutela della stessa; gli articoli successivi rappresentano una conseguenza dell’applicazione di questi principi al tema in discussione.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, propone di accogliere la proposta di rinviare di ventiquattro ore il termine di presentazione degli emendamenti al testo unificato dei relatori, adottato come testo base.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2025
314ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MAZZELLA

indi del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(957) Deputato CONTE e altri. – Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione, approvato dalla Camera dei deputati

(956) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE- Disposizioni in materia di salario minimo

(1237) MAGNI e altri.  Disposizioni per l’istituzione del salario minimo

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 giugno.

Il presidente MAZZELLA ricapitola brevemente l’andamento dell’iter e avverte che si procederà all’illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 957.

Ha quindi la parola la senatrice CAMUSSO (PD-IDP), la quale si sofferma sull’emendamento 1.2, richiamando la finalità fondamentale del ripristino delle disposizioni recate dalla proposta legislativa originaria presentata alla Camera dei deputati. Questa scaturiva dalla consapevolezza dell’esigenza di affrontare la questione del lavoro povero, fenomeno in constante crescita e tale da avere ripercussioni negative, oltre che sulle condizioni dei lavoratori, sulle prospettive di sviluppo dell’economia nazionale. Risulta pertanto urgente l’introduzione del salario minimo legale, il quale non deve essere inteso in contrapposizione alla contrattazione collettiva. L’indispensabile sostegno alla contrattazione collettiva necessita piuttosto del contrasto al fenomeno dei contratti pirata e nella complessiva tutela dei lavoratori riguardo la legalità e la corretta applicazione dei contratti collettivi.

Intervenendo sull’emendamento 1.1, la senatrice GUIDOLIN (M5S) ribadisce l’opportunità di procedere all’introduzione della retribuzione minima legale, già alla base dell’originaria proposta legislativa. In quanto rimedio al dumping contrattuale, le disposizioni recate dall’emendamento costituiscono una risposta concreta al bisogno di maggiori tutele del lavoro dipendente.

La senatrice FURLAN (IV-C-RE) illustra il complesso degli emendamenti a propria prima firma riferiti all’articolo 1, rilevando in particolare la finalità di garantire la centralità del requisito della rappresentatività delle organizzazioni sindacali. Alla luce di tale criterio i sindacati confederali CGIL, CISL e UIL costituiscono l’autentica rappresentanza del lavoro in Italia e valorizzarne l’apporto costituisce il rimedio essenziale contro la diffusione dei contratti pirata.

Richiama quindi l’attenzione sull’emendamento 1.11, volto alla soppressione di una disposizione mirata alla reintroduzione, del tutto inaccettabile, delle gabbie salariali. L’emendamento 1.13 è invece teso alla soppressione di una disposizione in materia di contrasto all’evasione fiscale, tuttavia riferita, in maniera immotivata e discriminatoria, al solo ambito della cooperazione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nell’ambito dell’esame dell’atto comunitario n. COM(2025) 102 definitivo (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell’approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l’accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,15.

Riunione n. 81
MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2025

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 10

(sospensione dalle ore 9,28 alle ore 9,30)

AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA SANDRA GALLINA, DIRETTRICE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE DELL’UNIONE EUROPEA, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, E DI RAPPRESENTANTI DI AIFA, FARMINDUSTRIA, FEDERCHIMICA-ASCHIMFARMA E EGUALIA SULL’ATTO COMUNITARIO COM(2025) 102 DEFINITIVO (QUADRO VOLTO A RAFFORZARE LA DISPONIBILITA’ E LA SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI MEDICINALI CRITICI)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2025
13ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

ZAFFINI

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 8,10.

IN SEDE REFERENTE

(65) PARRINI e FINA.  Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all’articolo 580 del codice penale

(104) BAZOLI e altri.  Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(124) Elisa PIRRO e altri.  Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico

(570) DE CRISTOFARO e altri.  Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(1083) PAROLI e altri.  Modifiche all’articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative

(1408) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE.  Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita

– e delle petizioni nn. 198, 667 e 1028 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 65, 104, 124, 570 e 1083, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 1408, e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 dicembre 2024.

Il presidente ZAFFINI comunica che è stato assegnato alle Commissioni riunite, in sede referente, il disegno di legge A.S. n. 1408, recante disposizioni in materia di morte medicalmente assistita. Propone di dare per illustrato il predetto disegno di legge, nonché di abbinarlo ai disegni di legge concernenti la stessa materia, già connessi e in corso di esame (Atti Senato nn. 65-104-124-570-1083), ai fini della trattazione congiunta.

Convengono le Commissioni riunite.

Il presidente ZAFFINI dà atto che nella riunione di ieri del comitato ristretto, istituito per la predisposizione del testo unificato per i disegni di legge in esame congiunto, i relatori hanno presentato una proposta di testo unificato, la quale non ha conseguito un consenso unanime.

Invita quindi i relatori a illustrare la loro proposta di testo unificato alle Commissioni riunite.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore per la Commissione giustizia, nell’illustrare lo schema di testo unificato proposto dai relatori, si sofferma in particolare sull’articolo 1, che contiene le norme di principio a cui si ispira l’intero disegno di legge, sottolineando l’importanza del comma 2 volto a definirne i confini applicativi. L’articolo 2, accogliendo i criteri indicati dalle sentenze della Corte costituzionale, inserisce un terzo comma all’articolo 580 del codice penale introducendo delle esimenti: si è quindi scelto di intervenire in questi termini per non introdurre un diritto all’assistenza al suicidio. Si sofferma infine sui contenuti dell’articolo 3, volto a incentivare le regioni all’utilizzo generalizzato delle cure palliative.

Il relatore per la 10ª Commissione ZULLO (FdI) fa presente, in primo luogo, l’impegno profuso nella redazione della proposta di testo unificato, inteso a operare una sintesi delle diverse sensibilità.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni del testo proposto concernenti le cure palliative. Queste hanno grande rilevanza alla luce della finalità fondamentale di prevenire il verificarsi di situazioni di abbandono che inevitabilmente condizionerebbero le scelte delle persone interessate.

Inoltre, la previsione dell’istituzione del Comitato nazionale di valutazione è necessaria allo scopo di garantire l’irrinunciabile uniformità di valutazione a livello nazionale. Si è poi tenuto conto dell’estraneità del suicidio assistito alle finalità proprie del Servizio sanitario nazionale, peraltro in assenza del diritto alla morte nell’ordinamento.

Il presidente ZAFFINI avverte che si passa ora alla votazione della proposta di adottare come testo base, per il seguito dell’esame, lo schema di testo unificato predisposto dai relatori, testé illustrato. Ricorda che dopo la votazione, che sarà preceduta dalle eventuali dichiarazioni di voto, ci sarà la possibilità di intervenire sia in discussione generale sia nella successiva fase di esame degli emendamenti. Richiama l’attenzione sui limiti di durata degli interventi per dichiarazione di voto.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) prende atto della decisione della maggioranza di adottare quale testo base per il prosieguo della discussione sui disegni di legge sul fine vita un testo che giudica insoddisfacente. In relazione all’articolo 2 ritiene che i criteri di non punibilità stabiliti inseriti nell’articolo 580 del codice penale siano più restrittivi di quelli indicati nelle sentenze della Corte costituzionale. Tali criteri non sono stati colti nella loro pienezza e possono determinare situazioni paradossali. In particolare, l’articolo 2 inserisce tra i requisiti per l’applicazione dell’esimente il fatto che la persona sia “tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali”; diversamente, le sentenze della Corte costituzionale hanno sempre fatto riferimento a trattamenti di sostegno vitale. Questa diversità di criterio può comportare situazionali paradossali rispetto al quadro normativo attuale alla luce delle sentenze della Corte. Peraltro, anche il tema delle cure palliative è inserito nel testo in un modo che può dar adito a interpretazioni discutibili soprattutto nelle regioni dove la possibilità di poterle effettuare non sempre è garantita. Come già sottolineato più volte anche durante i lavori del Comitato ristretto, esprime grande insoddisfazione anche in relazione all’articolo 4, che disciplina la composizione e i compiti del Comitato nazionale di valutazione chiamato a vagliare le richieste di suicidio assistito. Ritiene al riguardo che la composizione debba essere sottratta a qualunque orientamento di carattere politico. Inoltre anche il numero dei membri è inadeguato a svolgere un compito così complesso, dal momento che non dovrebbe trattarsi semplicemente di un esame burocratico e cartolare delle richieste, ma dovrebbe potersi svolgere anche una valutazione e un accertamento personale su ogni singolo caso, proprio a tutela dei richiedenti al fine di accertarne le reali intenzioni. Esprime inoltre perplessità sui tempi della decisione del Comitato che a suo parere sono troppo lunghi e trova del tutto arbitrario che in caso di parere negativo sulla prima istanza debba passare un tempo così lungo – sei mesi – per poterne proporre una nuova. Da ultimo, ritiene del tutto sbagliata l’esclusione del servizio sanitario nazionale da procedure di questa natura. Ciò rappresenta una falla clamorosa del provvedimento che, escludendo il soggetto pubblico, apre ad un’area grigia a cui le persone vengono esposte una volta che abbiano preso la decisione di accedere al suicidio assistito. Peraltro, le sentenze della Corte costituzionale prefigurano come essenziale l’intervento del servizio sanitario nazionale proprio come cornice di garanzia per lo svolgimento di procedure che riguardano appunto il diritto alla vita. Inoltre, tale soggetto ha un ruolo fondamentale non solo per la verifica dei requisiti ma anche per la messa a disposizione di macchinari specifici utilizzati da persone che, pur pienamente capaci di intendere e di volere, risultano immobilizzate e pertanto impossibilitate sia ad esprimere il loro consenso, sia ad autosomministrarsi le sostanze necessarie al fine vita. Pur esprimendo il dissenso del suo Gruppo sull’adozione di questo testo base auspica tuttavia che i temi richiamati nel suo intervento possano essere trattati in fase emendativa nella libertà di coscienza di ciascuno.

La senatrice CASTELLONE (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, rilevando in primo luogo che il testo in votazione non costituisce una sintesi fra diversi disegni di legge, né è frutto del lavoro collegiale del comitato ristretto. Esso è piuttosto la mera proposta dei relatori.

Le previsioni di cui all’articolo 2 risultano restrittive rispetto alla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale quanto alle circostanze che escludono la punibilità per i casi di suicidio assistito, posto che la disposizione prevede l’inserimento in percorsi di cure palliative. La disposizione contiene inoltre il riferimento ai trattamenti sostitutivi delle funzioni vitali, che a loro volta costituiscono una fattispecie particolare rispetto a quella più ampia dei trattamenti di sostegno.

È inoltre criticabile la prevista composizione del Comitato nazionale di valutazione, in ragione della potestà di designazione dei componenti attribuita al solo Presidente del Consiglio dei ministri, oltretutto in assenza di specificazioni in merito alle competenze delle figure professionali citate. A tale riguardo sarebbe stato preferibile prevedere l’apporto dei ministeri maggiormente coinvolti per area di competenza, delle società scientifiche e dell’associazionismo rappresentativo dei cittadini e dei pazienti.

Non risulta poi comprensibile l’esclusione dell’apporto del Servizio sanitario nazionale nelle procedure per la morte medicalmente assistita, posto che, come attestato dal caso dell’interruzione volontaria di gravidanza, le sue competenze non sono limitate all’erogazione di cure per il contrasto alle patologie. Il pieno coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale dovrebbe invece essere opportunamente previsto e disciplinato, anche garantendo la facoltà dell’obiezione di coscienza, tenuto conto che esso per definizione dispone dei farmaci necessari al suicidio medicalmente assistito, comuni all’ambito delle cure palliative.

In conclusione, il testo proposto risente dell’approccio ideologico sul quale è basato, al punto di trascurare la priorità da accordare alla definizione di un quadro giuridico sufficientemente chiaro.

Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) dichiara di condividere pienamente gli interventi del senatore Bazoli e della senatrice Castellone, sottoscrivendo tutte le loro critiche al testo. Aggiunge che peraltro l’articolato tradisce il titolo del testo unificato – che cita espressamente la sentenza n. 242 del 2019 – in quanto l’articolo 2 è in realtà un arretramento rispetto al contesto normativo che le sentenze della Corte costituzionale hanno determinato. Come già sottolineato, infatti, i trattamenti sostitutivi di funzioni vitali rappresentano uno strumento più restrittivo rispetto all’indicazione fornita dalla Corte costituzionale di trattamenti di sostegno vitale. Al riguardo, c’è da chiedersi quale sarebbe la posizione con l’approvazione del nuovo testo, per esempio, per coloro che hanno assistito alcune persone che in Toscana sono ricorse al fine vita sulla base della legislazione regionale, impugnata dal Governo davanti la Corte costituzionale ma non sospesa. Nell’analizzare l’impatto del testo unificato sull’attuale situazione normativa, occorre certamente tenere conto del caso che ha dato origine alla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, relativo all’aiuto al suicidio dato al dj Fabo, tretraplegico e non vedente che è stato aiutato nel suo proposito di morire. Esprime poi forti perplessità proprio sulla norma contenuta nell’articolo 1 del provvedimento che afferma il principio dell’indisponibilità del diritto alla vita. Al riguardo, fa presente che l’ordinamento non punisce il tentato suicidio, smentendo nei fatti questa affermazione di principio. Infine, con riguardo alla dignità delle persone malate che decidono di intraprendere il percorso del fine vita, fa presente che i medici, al contrario di quanto affermato dai relatori, non hanno solo il dovere di curare le persone ma anche di assisterle. Nel caso di malattie incurabili, ad esempio, l’assistenza del Servizio sanitario nazionale è affermata nei fatti; analogamente, nei casi di cui alla legge 194 del 1978, il medico assiste la paziente nella procedura pur non trattandosi di una cura. Ritiene infine che la norma sul Servizio sanitario nazionale debba per tutte queste ragioni, e anche per quelle sottolineate nei precedenti interventi, essere rivista. Quanto alle modalità, il sostegno al suicidio dovrebbe essere affidato solo a medici dotati di specifiche competenze, analogamente a quanto già accade con la disciplina della legge n. 194. Esprime infine a nome del suo Gruppo il voto contrario all’adozione del testo unificato dei relatori quale testo base.

Nel preannunciare il voto contrario della propria parte politica, il senatore MAGNI (Misto-AVS) esprime delusione rispetto agli esiti dei lavori del comitato ristretto, osservando innanzitutto che il testo in votazione non tiene pienamente conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale non contempla il requisito dell’inserimento in un percorso di cure palliative. Il medesimo testo risulta inadeguato relativamente alla finalità di garantire certezza circa la concreta attuazione della volontà della persona. Piuttosto le pronunce della Corte costituzionale dovrebbero essere intese come base per un ampliamento dei diritti individuali, nella prospettiva di un pieno coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale, il quale costituisce un presidio imprescindibile a tutela della qualità dell’assistenza e della qualificazione del personale.

La senatrice GELMINI (Cd’I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) interviene per annunciare il voto favorevole del suo Gruppo all’adozione del testo base proposto dai relatori in quanto esso rappresenta una mediazione importante su un tema di carattere squisitamente etico che, proprio per questa ragione – e lo afferma da convinta autonomista – deve avere una cornice di carattere nazionale e non può essere lasciato all’autonomia delle singole regioni. Il tema peraltro non va politicizzato in senso ideologico-partitico ma va affrontato sul piano delle convinzioni, anche di carattere religioso, che connotano più in generale i principi relativi al diritto alla vita. Da cattolica ritiene fermamente che il diritto alla vita non rientri fra i diritti disponibili. Ritiene pertanto che i principi introdotti con l’articolo 1 siano indispensabili a chiarire che con il provvedimento in esame non si intende in alcun modo liberalizzare né l’eutanasia né il suicidio assistito. Dichiara conseguentemente di apprezzare il carattere restrittivo del testo, che è rispettoso dei valori fondamentali in cui vi è anche un’implicazione religiosa: questo testo difende, conserva, e prova a preservare la vocazione del Servizio sanitario nazionale a difendere la vita. Giudica dunque condivisibile che il testo escluda l’obbligo di intervenire del Servizio sanitario nazionale nel procedimento di morte assistita. Ferme restando queste determinazioni di principio, il testo può certamente essere ulteriormente migliorato, ad esempio sotto il profilo della composizione del Comitato nazionale di valutazione.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo, il senatore BERRINO (FdI) ritiene l’articolo 1 meritevole di particolare apprezzamento in quanto rispettoso del comune patrimonio di civiltà, il quale contempla il carattere fondamentale del diritto alla vita. Costituisce un altro elemento qualificante l’insieme delle previsioni volte a favorire il ricorso alle cure palliative, che necessariamente devono essere assicurate alle persone in stato di sofferenza. Risulta inoltre opportuno tenere conto che sulla materia il Parlamento non può rinunciare alla propria piena potestà legislativa, per cui è improprio postulare la sussistenza di particolari vincoli determinati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE) ringrazia per il lavoro di sintesi i relatori che, nel rispetto della funzione parlamentare in senso più alto, hanno raccolto l’indicazione proveniente dalla Corte costituzionale ad intervenire. In questo contesto, sia nelle sentenze della Corte sia nel testo proposto dai relatori, ritiene fondamentale riaffermare la difesa della vita come valore assoluto, anche rispetto all’attività del Servizio sanitario nazionale. Pur consapevole della difficoltà di elaborare, in particolare su un tema così delicato e complesso, un testo condiviso da tutti, in conformità al mandato ricevuto dalle Commissioni riunite, i relatori hanno formulato una proposta che, come accade in democrazia, rappresenta la base per un successivo esame. Se è vero che ci sono questioni imprescindibili – ad esempio il Servizio sanitario nazionale non può certamente dispensare la morte ma soltanto prenderne atto – alcuni aspetti potranno certamente essere oggetto di emendamenti. Rileva infine l’opportunità di mantenere il Comitato di valutazione come organismo nazionale al fine di assicurare uniformità su una materia di particolare delicatezza.

Il vice ministro SISTO dichiara il proprio apprezzamento, sotto il profilo del metodo, per il lavoro di approfondimento e sintesi svolto dai relatori e dalle Commissioni riunite. Nel condividere le osservazioni avanzate dal senatore Berrino, rileva che le sentenze della Corte Costituzionale possono certamente fornire indicazioni e spunti, lasciando tuttavia il Parlamento libero di intervenire in qualità di legislatore. In linea generale, ritiene importante che finalmente si sia posta la base per una discussione seria sul tema in sede parlamentare.

Non essendovi altre richieste di intervento, le Commissioni riunite approvano, a maggioranza, la proposta di adozione del testo unificato predisposto dai relatori quale testo base per il prosieguo dell’esame (pubblicato in allegato).

Il presidente ZAFFINI avverte che i relatori si intendono autorizzati ad apportare al testo unificato le correzioni di forma eventualmente necessarie.

Propone altresì di porre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, da riferire al testo base appena adottato, alle ore 11 di martedì 8 luglio.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il presidente ZAFFINI si riserva di convocare un’ulteriore seduta delle Commissioni riunite per il pomeriggio di domani, finalizzata allo svolgimento della discussione generale.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 65, 104, 124, 570, 1083 E 1408 (Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita)

  1. 65, 104,124, 570, 1083, 1408, Petizioni nn. 198, 667, 1028

 

NT1

I Relatori

Modifica all’articolo 580 del codice penale e ulteriori disposizioni esecutive della sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019

Articolo 1

(Inviolabilità e indisponibilità del diritto alla vita)

  1. Il diritto alla vita è diritto fondamentale della persona in quanto presupposto di tutti i diritti riconosciuti dall’ordinamento. La Repubblica assicura la tutela della vita di ogni persona senza distinzioni in relazione all’età o alle condizioni di salute o ad ogni altra condizione personale e sociale.
  2. Sono nulli gli atti civili e amministrativi contrari alle finalità del presente articolo e non rientranti nelle tassative disposizioni della presente legge.

Articolo 2

(Modifica all’articolo 580 del codice penale)

  1. All’articolo 580 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“Non è punibile chi agevola l’esecuzione del proposito di cui al presente articolo, formatosi in modo libero, autonomo e consapevole, di una persona maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, ma pienamente capace di intendere e di volere, le cui condizioni siano state accertate dal Comitato nazionale di valutazione di cui all’articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833″.

Articolo 3

(Modifiche all’articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore)

  1. All’articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a)al comma 4-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole: “al fine di raggiungere, entro l’anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata” sono aggiunte le seguenti: “e di garantire l’integrale utilizzo, per le finalità di cui alla presente legge, delle somme di cui all’articolo 12, comma 2”;

2) al secondo periodo, dopo le parole: “all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali” è inserita la seguente: “(AGENAS)”;

3)  dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Eventuali residui delle somme di cui all’articolo 12, comma 2, non utilizzati per le finalità di cui alla presente legge, sono in ogni caso restituiti allo Stato e non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge”.

  1. b)dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

4-ter. L’AGENAS istituisce un osservatorio per l’esame dei piani di cui al comma 4-bis e, sulla base delle valutazioni dello stesso, invia una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, nonché ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nella quale indica anche le regioni che non hanno presentato il piano di potenziamento delle cure palliative, anche pediatriche, domiciliari e per ogni patologia, ai sensi del comma 4-bis, nonché le regioni che non hanno conseguito gli obiettivi assunti negli omologhi piani relativi all’anno precedente.

4-quater. Nel caso di omessa presentazione del piano di cui al comma 4-bis, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione dell’AGENAS, il Governo, con delibera assunta ai sensi dell’articolo 1, comma 569, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nomina un commissario ad acta sino al raggiungimento dello standard di cui al presente articolo. Qualora la regione non abbia ottenuto gli obiettivi di potenziamento delle cure palliative fissati nel piano presentato per l’anno precedente, come rilevato dall’osservatorio di cui al comma 4-ter, il Ministro della salute assegna un termine non superiore a sei mesi per il raggiungimento degli stessi e il Governo procede ai sensi del periodo precedente qualora l’AGENAS accerti il perdurante inadempimento.

4-quinquies. Alle attività di cui ai commi 4-ter e 4-quater si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Articolo 4

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833)

  1. Alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a)dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

“Art. 9-bis. – (Comitato nazionale di valutazione) – 1. Il Comitato nazionale di valutazione è organo competente a rilasciare, su richiesta dell’interessato, parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l’esclusione della punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale.

  1. Il Comitato nazionale di valutazione è formato da sette componenti, di cui un giurista, scelto fra i professori universitari di materie giuridiche o gli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, un bioeticista, un medico specialista in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, un medico specialista in psichiatra, uno psicologo e un infermiere. I componenti del Comitato nazionale di valutazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale nomina fra essi il presidente, il vice-presidente e il segretario. I componenti del Comitato nazionale di valutazione durano in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo per due sole volte anche non consecutive. L’ufficio di componente del Comitato nazionale di valutazione è gratuito.
  2. Ricevuta da parte dell’interessato, dotato di capacità d’agire ai sensi dell’articolo 2 del codice civile, la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, il Comitato nazionale di valutazione acquisisce agli atti il parere non vincolante di un medico specialista della patologia di cui soffre il richiedente. Ove la richiesta preveda modalità di esecuzione comportanti l’assunzione di farmaci off label, il Comitato nazionale di valutazione acquisisce il parere non vincolante del Centro di coordinamento nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Il Comitato nazionale di valutazione si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogati di trenta giorni in caso di richiesta di ciascuno dei pareri di cui ai periodi precedenti. Il termine di rilascio del parere da parte del Comitato nazionale di valutazione può essere prorogato, di trenta giorni, in caso di motivate esigenze. Non si applicano gli articoli 2, 16 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, né gli articoli 4 e 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219. Ai fini dell’adempimento delle proprie funzioni, disciplinate dal presente articolo, il Comitato nazionale di valutazione si avvale delle strutture del Ministero della salute – Dipartimento per l’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
  3. La richiesta di cui al comma 3 può essere ritirata in ogni momento dall’interessato.
  4. In caso di accertamento dell’insussistenza dei requisiti di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, la richiesta di cui al comma 3 del presente articolo può essere reiterata nei soli casi in cui è dimostrata dall’interessato l’intervenuta sussistenza dei requisiti medesimi e comunque non prima di centottanta giorni.
  5. Il parere rilasciato dal Comitato nazionale di valutazione è valutato dall’autorità giudiziaria ai fini della non punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale”.
  6. b) all’articolo 25 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Ferme restando le competenze del Comitato nazionale di valutazione di cui all’articolo 9-bis della presente legge in materia di verifica della sussistenza o insussistenza dei requisiti di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, il personale in servizio, le strumentazioni e i famaci di cui dispone a qualsiasi titolo il Servizio sanitario nazionale non possono essere impiegati al fine dell’agevolazione dell’esecuzione del proposito di cui al medesimo articolo 580 del codice penale”.

313ª Seduta
Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1511) Susanna Donatella CAMPIONE e altri.  Disposizioni per l’eliminazione di barriere architettoniche negli immobili da adibire a case rifugio

(Discussione e rinvio)

Il presidente ZAFFINI (FdI) riferisce sul disegno di legge in esame, il quale stabilisce il principio che gli immobili da adibire a case rifugio devono essere privi di barriere architettoniche che impediscano o ostacolino l’accesso delle donne, nonché dei loro figli, con limitata mobilità. La proposta reca, al riguardo, una copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dall’applicazione del suddetto principio si provveda, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sul Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza. A quest’ultimo riguardo, ricorda che l’intesa sancita il 14 settembre 2022 in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali prevede, all’articolo 14, che il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali, ciascuno secondo le proprie competenze, si impegnino a: predisporre adeguate coperture finanziarie e ad assegnarle con continuità e tempestività affinché i centri antiviolenza e le case rifugio siano in condizione di operare sulla base dei requisiti previsti dalla medesima intesa; garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla suddetta intesa nei loro atti e nella ripartizione delle risorse; definire congiuntamente gli indicatori per la governance e il monitoraggio dell’attuazione della stessa intesa.

Le case rifugio, secondo la definizione operata dall’articolo 8 della suddetta intesa, “sono strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto, che ospitano a titolo gratuito” le donne e i loro figli minori, “che si trovano in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale”; tali strutture devono garantire protezione ai suddetti soggetti indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, nonché dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte; le case rifugio sono strutture dedicate a bassa intensità assistenziale, soggette ad autorizzazione al funzionamento secondo le procedure previste dalle normative regionali, e si articolano nelle seguenti tre tipologie, in relazione al livello di rischio ed alla fase del percorso di fuoriuscita: per la pronta emergenza; per la protezione delle donne e di eventuali loro figli; per l’accompagnamento verso la semiautonomia.

Infine, il disegno di legge in esame fa riferimento alle finalità di promuovere l’attuazione dei princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e di assicurare l’omogeneità dei requisiti strutturali degli edifici, degli spazi e dei servizi pubblici.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MAZZELLA (M5S) esprime forte dissenso nei confronti dell’iniziativa legislativa in titolo. Non è infatti possibile cogliere l’effettiva utilità della proposta a fronte della legislazione in materia di eliminazione delle barriere architettoniche stratificatasi negli scorsi decenni, la quale pone già vincoli precisi in materia, anche relativamente agli edifici privati aperti al pubblico, nonché alle strutture di interesse sociale. Particolare perplessità desta inoltre la disposizione di cui all’articolo 2, riguardante la copertura degli oneri, a valere sulle risorse destinate alle case rifugio.

Il senatore ZULLO (FdI) auspica una riflessione serena sul provvedimento, il quale rispecchia una sensibilità specifica, meritevole di rispetto e attenzione, anche per quanto concerne l’insufficienza delle agevolazioni mirate all’abbattimento delle barriere architettoniche.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) fa presente la mancanza di analoga attenzione nei confronti delle sensibilità di cui sono espressione i disegni di legge presentati dalle forze di opposizione. E’ inoltre da tenere presente, per quanto riguarda i contenuti del provvedimento in titolo, la necessità di evitare distorsioni nell’impiego delle risorse già destinate all’attività dei case rifugio grazie all’impegno dei Gruppi di opposizione in sede di approvazione della legge di bilancio.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) fa presente la priorità da accordare all’attuazione della legislazione vigente rispetto all’introduzione di ulteriori misure legislative di dubbia efficacia.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) rileva come le misure in discussione vengano finanziate a valere sulle risorse già previste per la creazione delle case rifugio.

La senatrice FURLAN (IV-C-RE) considera apprezzabili le intenzioni alla base del disegno di legge n. 1511. L’iniziativa dovrebbe tuttavia essere accompagnata da sufficiente chiarezza in ordine all’effettiva volontà di porre a disposizione le risorse aggiuntive rispetto a quelle, insufficienti, attualmente disponibili per la finalità dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1483) Deputato PELLA.  Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità, approvato dalla Camera dei deputati

(1074) ZULLO e altri.  Disposizioni per il riconoscimento dell’obesità come malattia cronica e strategie di prevenzione, contrasto e presa in carico del paziente

(1510) Daniela SBROLLINI.  Disposizioni in materia di prevenzione e cura dell’obesità

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1483 e 1074, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1510, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 giugno.

Il presidente ZAFFINI comunica che alla scadenza del termine sono stati presentati 56 emendamenti e due ordini del giorno al disegno di legge n. 1483, testo base, pubblicati in allegato.

Il relatore SATTA (FdI) ha quindi la parola per illustrare il disegno di legge n. 1510. L’articolo 1 dispone l’incremento di 10 milioni di euro annui del fondo per la prevenzione e la cura dell’obesità.

Criteri e modalità di funzionamento del fondo, nonché gli ambiti di progetto ammissibili al finanziamento sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentito il Ministro dell’istruzione e del merito.

L’articolo 2 autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui per finanziare campagne informative a livello regionale finalizzate a promuovere la conoscenza dei rischi derivanti dai disturbi della nutrizione e dai regimi di alimentazione non salubri, a favorire l’informazione dei benefici derivanti dall’attività fisica e a promuovere le iniziative e i percorsi terapeutici e assistenziali organizzati nell’ambito dei piani regionali e provinciali. I criteri di ripartizione delle risorse e le modalità di impiego delle medesime sono definiti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il successivo articolo 3 dispone in ordine alla copertura finanziaria.

Constatata l’affinità della materia, il PRESIDENTE propone la congiunzione del disegno di legge n. 1510 con i disegni di legge nn. 1483 e 1074.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1531) Deputato CIOCCHETTI e altri.  Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore ZAFFINI (FdI) rileva che, in base all’articolo 1, la Repubblica riconosce il primo sabato di maggio di ogni anno quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione di tale malattia e di promuovere iniziative per la diagnosi precoce a favore dei soggetti maggiormente esposti ai fattori di rischio.

Viene poi previsto che, in occasione della Giornata anzidetta, lo Stato, le regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e gli enti del Terzo settore possano organizzare attività di sensibilizzazione e di screening per la prevenzione del melanoma. È infine precisato che la Giornata in questione non determina effetti civili ai sensi della legge n. 260 del 1949, e dunque è da ritenersi, ai predetti effetti, non festiva.

L’articolo 2 attribuisce al Ministero della salute la facoltà di realizzare campagne di informazione e divulgazione scientifica volte a sensibilizzare la popolazione generale sull’importanza della prevenzione primaria e secondaria del melanoma, a tal fine avvalendosi di divulgatori scientifici, degli enti del Terzo settore e delle associazioni impegnate nella prevenzione del melanoma.

È previsto, altresì, che il Ministero dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della salute, possa promuovere, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, la diffusione di buone norme di prevenzione primaria, come l’autoesame della cute, per ridurre i fattori di rischio.

Ai sensi del successivo articolo 3, le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere e realizzare campagne di screening per la prevenzione del melanoma destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio. Tra questi ultimi, in particolare, vengono menzionati la familiarità di primo grado per il melanoma, il fototipo basso, la residenza in territori climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose, il lavoro foto-esposto e la residenza in zone marittime dove l’indice universale di radiazione ultravioletta solare è più alto.

L’articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MAZZELLA (M5S) invita a prendere in considerazione le preoccupazioni degli specialisti in relazione a nuove tecniche di tatuaggio, tali da impedire la corretta mappatura dei nei. In generale, l’iniziativa in discussione può comunque essere accolta favorevolmente in ragione della possibilità che questa aiuti una positiva sensibilizzazione della popolazione, con particolare riguardo alla componente giovanile.

La senatrice CASTELLONE (M5S) si sofferma sulla necessità di un complessivo rilancio della prevenzione delle patologie oncologiche, a fronte del consistente arretramento avvenuto negli ultimi anni. Risulta a tal proposito indispensabile un impegno comune, che contempli in primo luogo un incremento degli investimenti e il maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) esprime dubbi sull’efficacia delle misure proposte, rammentando che il successo delle campagne di prevenzione è in buona parte basato sull’effettività dell’impegno delle Regioni. Un’attenzione adeguata deve essere inoltre dedicata a mettere a punto modalità comunicative mirate per i diversi segmenti della popolazione.

Il presidente relatore ZAFFINI (FdI) rimarca l’importanza del disegno di legge, particolarmente a fronte della necessità di una maggiore consapevolezza della popolazione riguardo alle modalità corrette di esposizione ai raggi solari e alla conseguente protezione. Tale fattore riveste un ruolo fondamentale a fronte dell’aumento dell’incidenza della patologia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(989) ZULLO e altri.  Misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana dell’11 giugno.

Il presidente ZAFFINI comunica che alla scadenza del termine sono stati presentati 125 emendamenti e 3 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1299) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GUIDI e altri.  Modifiche agli articoli 3 e 38 della Costituzione in materia di diritti delle persone con disabilità

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Facendo riferimento alle acquisizioni della psicolinguistica, il senatore GUIDI (Cd’I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) pone in evidenza l’opportunità del proposto adeguamento lessicale della Costituzione. L’uso appropriato del linguaggio costituisce infatti un fattore determinante nell’acquisizione dell’identità personale e conseguentemente della riconoscibilità di numerose persone.

Il PRESIDENTE ritiene di rinviare il seguito della trattazione, precisando che la discussione generale resta aperta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice LEONARDI (FdI) segnala anzitutto l’articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), il quale interviene sull’articolo 18 della legge n. 240 del 2010, riguardante i criteri di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia da parte degli atenei. La disposizione vigente, in base alla quale la pubblicità della procedura deve comprendere l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, è integrata dalla previsione secondo la quale per l’area medica devono essere indicate le specifiche esigenze clinico-assistenziali.

Il successivo numero 5) specifica che il dipartimento universitario può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico; nelle procedure relative all’area medica, qualora il bando indichi specifiche esigenze clinico-assistenziali, il dipartimento può determinare l’ambito tematico sul quale svolgere il seminario.

Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, l’articolo 2 dispone che sia consentito, con l’assenso dell’interessato e delle università coinvolte, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, unitamente alle risorse a copertura degli oneri stipendiali e alle conseguenti facoltà assunzionali.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

  1. 1483

 

G/1483/1/10

MurelliCantùMinasi

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1483 recante disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità;

premesso che:

l’obesità è una patologia complessa e multifattoriale, determinata da una pluralità di fattori come lo stile di vita, fattori sociali, ambientali psicologici ma anche genetici ed endocrino-metabolici e pertanto necessita di un approccio multidisciplinare che coinvolge diverse strutture e competenze sanitarie sul territorio come i Medici di Medicina Generale, gli specialisti della nutrizione, endocrinologi, farmacisti, psicologi per coniugare prevenzione, diagnosi e trattamento, in un quadro integrato che tenga conto delle dimensioni cliniche, sociali e psicologiche dei pazienti;

il Piano nazionale della Cronicità (PNC) è un documento strategico volto ad identificare le patologie croniche prioritarie per il Paese e che nasce dall’esigenza di armonizzare a livello nazionale le attività nell’ambito delle patologie croniche, proponendo un documento, condiviso con le Regioni, che individui un disegno strategico comune inteso a promuovere interventi basati sulla unitarietà di approccio, centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza;

nell’aprile 2022 il Ministero della Salute ha ricostituito la Cabina di regia incaricata di aggiornare il Piano Nazionale Cronicità (PNC) e di seguirne l’attuazione. A luglio 2024, il Piano è stato aggiornato includendo l’obesità tra le patologie prioritarie, con l’indicazione di interventi specifici e obiettivi per la gestione territoriale dei pazienti, tra cui la definizione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e il monitoraggio della loro applicazione su base regionale;

il PDTA rappresenta uno strumento essenziale per garantire un’organizzazione omogenea delle cure sul territorio. Consente di definire ruoli, competenze e strutture lungo tutto il percorso assistenziale, facilitando interventi tempestivi nella prevenzione, diagnosi e accesso ai trattamenti;

attualmente solo alcune Regioni hanno adottato un PDTA specificatamente per la prevenzione e la cura dell’obesità, mentre risulta assente un modello nazionale che definisca uno standard omogeneo ed equo;

l’introduzione di uno standard omogeneo e la sua concreta implementazione a livello regionale risultano fondamentali per migliorare l’efficacia delle cure, evitare discontinuità assistenziali e garantire un accesso equo, limitando le complicanze e i costi sociali e sanitari connessi;

il Piano Nazionale Cronicità (PNC) nel luglio 2024 è stato ufficialmente trasmesso dal Ministero della Salute alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, non avendo ad oggi ancora finalizzato l’intesa, limita l’attuazione di misure come lo sviluppo e l’implementazione del PDTA;

la Commissione Salute delle Regioni in una informativa indirizzata al Ministero della Salute ha evidenziato la necessità di prevedere risorse economiche attualmente non programmate per poter raggiungere gli obiettivi prefissati, soprattutto in virtù del fatto che ad altri piani nazionali, come quello oncologico 2023-2027 e quello per le malattie rare 2023-2026, sono stati previsti finanziamenti specifici per supportare le Regioni nella fase attuativa

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di definire un modello di Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per l’obesità in raccordo con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), facilitandone l’implementazione regionale e una gestione equa e tempestiva dei pazienti sul territorio e, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, valutare l’opportunità di destinare risorse economiche per l’implementazione efficace degli obiettivi previsti nel Piano Nazionale Cronicità.

G/1483/2/10

ZampaCamussoZambito

Il Senato, premesso che:

l’obesità rappresenta ad oggi una delle principali emergenze sanitarie a livello globale, con un impatto crescente non solo nei Paesi ad alto reddito ma anche in quelli a basso e medio reddito. Inoltre, essa è una sfida complessa che va oltre l’aspetto individuale, in quanto influenza profondamente la salute pubblica, i sistemi sanitari e l’economia del nostro Paese;

l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) la identifica tra i principali fattori di rischio per gravi patologie croniche, al pari di tabagismo, alcol, sedentarietà e ipertensione. Secondo i dati più recenti dell’OMS stessa 800 milioni di persone convivono oggi con l’obesità e, secondo le proiezioni, il numero salirà a 1,9 miliardi entro il 2035, con un costo economico stimato di oltre 4.300 miliardi di dollari;

in Italia, la situazione è altrettanto critica: infatti, secondo l’Italian Barometer Obesity Report 2024, l’11,8 per cento degli adulti è obeso e il 36,1 per cento in sovrappeso, con una crescita costante nel tempo. Particolarmente preoccupante è la diffusione dell’obesità tra i più giovani, di cui quasi il 10 per cento nella fascia degli 8-9 anni è obeso, e il fenomeno risulta essere in aumento soprattutto nelle aree economicamente più svantaggiate del Paese;

a livello economico, l’obesità comporta per l’Italia un onere annuo di 13,34 miliardi di euro, di cui quasi 8 miliardi in spesa sanitaria diretta e oltre 5 miliardi in perdita di produttività, colpendo in particolare la fascia in età lavorativa (18-64 anni);

la lotta all’obesità rappresenta una priorità sanitaria assoluta, in quanto associata a oltre 200 complicazioni mediche, tra cui numerose forme di tumore, patologie cardiovascolari, diabete mellito di tipo 2 e patologie respiratorie croniche, con effetti significativi sulla morbilità e sulla mortalità della popolazione. In particolare, l’obesità grave è correlata a una riduzione dell’aspettativa di vita e a un aumento del tasso di mortalità, indipendentemente da fattori quali l’età anagrafica, la regione geografica di residenza, il livello di istruzione o l’abitudine al fumo;

l’obesità è una patologia complessa e multifattoriale, che non può essere affrontata con soluzioni frammentarie. Richiede invece un approccio multidisciplinare, capace di coniugare prevenzione, diagnosi e trattamento, in un quadro integrato che tenga conto delle dimensioni cliniche, sociali ed economiche del problema. Tuttavia, ad oggi, non esistono Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) omogenei su scala nazionale;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di istituire delle linee guida nazionali per la redazione dei Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) per l’obesità, con l’obiettivo di uniformare i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali su tutto il territorio nazionale e di fornire una soluzione strategica per garantire equità nell’accesso alle cure e omogeneità nella gestione dei pazienti.

Art. 1

1.1

ZampaCamussoZambito

Al comma 1, dopo le parole: «e di cura dell’obesità» inserire le seguenti: «nonché dei disturbi del comportamento alimentare,».

Conseguentementeall’articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di dare piena e completa attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 687, della legge n. 234 del 2021, il Ministro della salute con proprio decreto, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua le modalità attuative affinché le prestazioni inerenti i disturbi del comportamento alimentare siano inserite in un’area apposita dei livelli essenziali d’assistenza.».

1.2

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Al comma 1, dopo le parole: «la tutela della salute» inserire le seguenti: «mediante la tempestiva presa in carico da parte di équipe multidisciplinari»

1.3

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, dopo le parole: «la tutela della salute», aggiungere le seguenti: «mediante la tempestiva presa in carico da parte di équipe multidisciplinari».

1.4

ZampaCamussoZambito

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché la loro presa in carico globale e multidisciplinare.».

1.5

PellegrinoZullo

Al comma 1, dopo le parole: «affetti da obesità» aggiungere le seguenti: «, promuovendo un approccio multidisciplinare e integrato alla gestione della patologia».

1.6

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni per potenziare le politiche nazionali di contrasto dell’obesità e del sovrappeso, in conformità con gli obiettivi dei piani d’azione promossi dall’Organizzazione mondiale della sanità e dall’Unione europea, perseguendo un approccio intersettoriale e multidisciplinare, con interventi coordinati dei differenti livelli istituzionali, per prevenirne l’insorgenza, assicurare la precoce presa in carico dei soggetti a rischio o ancora allo stadio iniziale, per rallentarne la progressione e per garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità.»

1.7

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L’obesità è una malattia cronica di interesse sociale, progressiva e recidivante».

1.8

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, correlata ad altre patologie di interesse sociale,».

1.9

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Al comma 2, dopo la parola: «malattia» inserire le seguenti: «cronica di interesse sociale,».

1.10

Zullo

Al comma 2, sostituire le parole: «progressiva e recidivante» con le seguenti: «cronica, sociale e invalidante tendenzialmente progressiva e recidivante».

1.11

ZambitoZampaCamusso

Al comma 2, sostituire le parole: «progressiva e recidivante» con le seguenti: «cronica di interesse sociale».

Art. 2

2.1

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2

(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)

  1. L’obesità è riconosciuta come malattia cronica di interesse sociale e, al fine di garantire e assicurare l’equità e l’accesso alle cure, è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie e per la fornitura gratuita dei presìdi diagnostici e terapeutici ad essa correlati e alle relative complicanze accertate.
    2. Per l’accertamento della patologia cronica è necessaria la certificazione medica anche ai fini del riconoscimento, a seconda del grado di gravità e della concorrenza con altre malattie ed alterazioni funzionali, dell’invalidità civile e della disabilità.
    3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i criteri oggettivi e omogenei per l’identificazione delle condizioni cliniche correlate alla obesità ai fini del suo inserimento tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, nonché ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile e della disabilità.
    4. L’obesità priva di complicanze invalidanti non costituisce elemento ostativo all’idoneità fisica per l’iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado e per l’accesso alle attività lavorative e sportive.»

2.2

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2

(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)

  1. L’obesità è riconosciuta come malattia cronica di interesse sociale e, al fine di garantire e assicurare l’equità e l’accesso alle cure, è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie e per la fornitura gratuita dei presìdi diagnostici e terapeutici ad essa correlati e alle relative complicanze accertate. Per l’accertamento della patologia cronica è necessaria la certificazione medica anche ai fini del riconoscimento, a seconda del grado di gravità e della concorrenza con altre malattie ed alterazioni funzionali, dell’invalidità civile e della disabilità.»

2.3

ZambitoZampaCamusso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2

(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)

  1. Al fine di garantire e assicurare l’equità e l’accesso alle cure a tutti coloro che sono affetti da obesità, il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con la procedura prevista dall’articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a inserire nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, gli interventi correlati alla cura dell’obesità e dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.».

2.4

MagniDe CristofaroCucchi

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2

(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire e assicurare l’equità e l’accesso alle cure, nonché l’assistenza ai soggetti affetti da obesità, si provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), ai sensi dell’articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per garantire la fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici, necessari ai pazienti affetti da obesità.»

2.5

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, prima delle parole: «Al fine», inserire le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

2.6

Zullo

Al comma 1, alla fine del periodo aggiungere il seguente: «, con diritto all’esenzione della partecipazione alla spesa per le comorbidità ricomprese nell’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 12 gennaio 2017.».

2.7

PellegrinoZullo

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A questo scopo, il Ministro della Salute, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, ad aggiornare e dettagliare le prestazioni specifiche e i percorsi di cura dedicati all’obesità all’interno dei LEA, garantendo un approccio completo e multidisciplinare.»

2.8

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute individua i criteri oggettivi e omogenei per l’identificazione delle condizioni cliniche correlate alla obesità ai fini del suo inserimento tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, nonché ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile e della disabilità».

2.0.1

Zullo

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Inserimento dell’obesità nel Piano nazionale della cronicità)

  1. Ai fini della prevenzione e della cura della patologia, lo Stato inserisce l’obesità nel Piano nazionale della cronicità, di cui all’accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell’ambito dei rispettivi piani sanitari, nel rispetto del Piano nazionale della cronicità, ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare l’obesità.»

Art. 3

3.1

ZampaCamussoZambito

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Ai fini della prevenzione e della cura, il Ministero della salute inserisce l’obesità nel Piano nazionale della cronicità e ne aggiorna la pubblicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
01-bis. Al paziente a cui è stata riconosciuta l’obesità tramite certificazione medica è redatto un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) di riferimento per il trattamento integrato dell’obesità secondo le linee guida aggiornate ed in vigore con l’obiettivo di fornire uno strumento che permetta di migliorare l’operatività di tutti i professionisti sanitari coinvolti nella presa in carico del paziente obeso.».

3.2

PirroMazzellaCastelloneGuidolin

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, predispone un Piano nazionale triennale per la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso, con particolare attenzione all’obesità infantile, di seguito denominato «Piano». Il Piano parte integrante e trasversale del Piano nazionale della cronicità nonché del Piano della prevenzione vigenti ed include gli interventi di cui al comma.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono, in conformità al Piano, ogni idonea iniziativa diretta a prevenire e a contrastare l’obesità, soprattutto infantile, e il sovrappeso.

1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.3

MagniDe CristofaroCucchi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il contrasto all’obesità con una dotazione di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.»

Conseguentemente,

1) al comma 2:

  1. a) sostituire l’alinea con il seguente:«Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse alle regioni ai fini dell’adozione di iniziative rivolte:»;
  2. b) dopo la letterai), aggiungere la seguente:

«i-bis) alla formazione e aggiornamento sul tema degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell’obesità;»;

2) sopprimere il comma 3;

3) sostituire la rubrica dell’articolo con la seguente: «(Fondo per il contrasto all’obesità)»;

4) all’articolo 6:

  1. a) al comma 1:

1) premettere il seguente:

«01. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

2) sostituire le parole: «degli articoli 3, commi 1 e 3 e 5, comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l’anno 2025, a 1,3 milioni di euro per l’anno 2026 e a 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027», con le seguenti: «dell’articolo 5, comma 1»;

  1. b) al comma 2, sostituire le parole:«comma 1», con le seguenti: «commi 01 e 1».

3.4

PellegrinoZullo

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) alla letteraa), dopo le parole: «persone con obesità» aggiungere le seguenti: «attraverso l’implementazione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) specifici e multidisciplinari»;
  2. b)alla lettera d), dopo le parole: «e sportivo-ricreative» aggiungere le seguenti: «promuovendo altresì azioni di contrasto allo stigma e alla discriminazione legate alla condizione di obesità»;
  3. c) dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) al sostegno e alla promozione della ricerca scientifica in ambito epidemiologico, clinico e terapeutico sull’obesità, inclusi nuovi approcci diagnostici e terapeutici, e al trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica clinica.»

3.5

PellegrinoZullo

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «scarse qualità nutrizionali» aggiungere le seguenti: «, nonché alla limitazione anche dei cibi che procurano l’infiammazione dell’apparato digerente e la disbiosi intestinale»

3.6

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Al comma 2, dopo lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) a incentivare e agevolare l’accesso alle pratiche sportive e motorie per tutti i cittadini, secondo il principio dello sport di cittadinanza;»

3.7

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Al comma 2, dopo lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) a incentivare e agevolare l’introduzione di programmi alimentari equilibrati nelle mense scolastiche e aziendali;».

3.8

ZambitoZampaCamusso

Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: «extracurriculari» con la seguente: «curriculari».

3.9

ZambitoZampaCamusso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il programma nazionale di cui al comma 1 definisce, per quanto concerne l’ambito di cura e presa in carico del paziente, le seguenti azioni prioritarie:

  1. a)la garanzia del pieno accesso alle cure e ai servizi psicologici, chirurgici, endoscopici, nonché ai trattamenti nutrizionali e farmaceutici;
  2. b)l’istituzione di reti regionali per l’assistenza alla persona con obesità e la loro integrazione con i centri per la chirurgia bariatrica e la gastroplastica endoscopica, le farmacie territoriali, le case e gli ospedali di comunità, anche in coordinamento con i servizi di assistenza domiciliare e di sanità digitale;
  3. c)il potenziamento e l’attivazione di maggiori strutture territoriali, con particolare attenzione alle aree periferiche, al fine di assicurare una presa in carico multisistemica e multidisciplinare del paziente, anche in affiancamento alla terapia farmacologica e nella fase post-intervento, secondo i percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali (PDTA);
  4. d)la garanzia, una volta definiti i PDTA, dell’accesso ai trattamenti avanzati, compresa la gastroplastica endoscopica, con valorizzazione dei centri di eccellenza e con previsione di un budget dedicato alle terapie avanzate.».

3.0.1

PirroMazzellaCastelloneGuidolin

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per il contrasto dell’obesità e per la promozione e la valorizzazione di stili di vita attivi)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per il contrasto dell’obesità e per la promozione e la valorizzazione di stili di vita attivi, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Il Fondo è destinato a:
  2. a)progetti degli enti locali per promuovere e diffondere la pratica dell’esercizio fisico nonché le proposte di gioco e di movimento negli spazi verdi comunali;
  3. b)programmi di formazione motoria e sportiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado volti al miglioramento delle competenze motorie e degli stili di vita degli studenti;
  4. c)progetti multidisciplinari di educazione alimentare e di promozione di stili di vita sani, promossi delle aziende sanitarie locali con il coinvolgimento attivo degli insegnanti, degli studenti e dei genitori;
  5. d)contributi dei comuni alle famiglie in stato di disagio sociale o economico per l’iscrizione dei figli minori ad attività sportive.
  6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, di accertamento e di verifica della sussistenza dei requisiti prescritti per la loro concessione nonché di riparto dei medesimi contributi.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.0.2

ZampaCamussoZambito

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per il contrasto dell’obesità)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per il contrasto dell’obesità, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Il Fondo è destinato al cofinanziamento di:
  2. a)interventi relativi alla cura dell’obesità inseriti nei piani regionali della cronicità;
  3. b)progetti degli enti locali anche in collaborazione con le aziende sanitarie territoriali per promuovere la prevenzione dell’obesità;
  4. c)programmi per diffondere la pratica della attività motoria amatoriale nelle palestre e negli spazi verdi comunali;
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.3

PirroMazzellaCastelloneGuidolin

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incremento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione dell’alimentazione)

  1. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione di cui all’articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è finanziato con un importo pari a 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 4

4.1

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, dopo le parole: «È istituito», aggiungere le seguenti: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

4.2

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce la composizione dell’Osservatorio, assicurando la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell’istruzione e del merito nonché delle società scientifiche maggiormente rappresentative in materia di nutrizione e di alimentazione.

  1. L’Osservatorio contribuisce alla stesura del Programma di cui all’articolo 3, verifica l’attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti nel Programma stesso da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. L’Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

4.3

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce la composizione dell’Osservatorio, assicurando la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell’istruzione e del merito nonché delle società scientifiche maggiormente rappresentative in materia di nutrizione e di alimentazione.»

4.4

PellegrinoZullo

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole:«e dell’alimentazione» inserire le seguenti:«e di rappresentanti delle associazioni nazionali di pazienti affetti da obesità»;
    b) al comma 3, dopo le parole: «e delle province autonome» inserire le seguenti: «elabora linee guida e raccomandazioni per la diagnosi e la cura dell’obesità basate sull’evidenza scientifica».

4.5

Spagnolli

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «Vengono altresì individuate quali componenti dell’OSO due persone di genere diverso scelte tra coloro che hanno perso almeno il 20 per cento del proprio peso nel corso dell’ultimo decennio. Ai suddetti viene riconosciuto un rimborso spese finanziato con il fondo di cui all’articolo 3, comma 3.»

4.6

DurnwalderUnterbergerPatton

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e delle province autonome».

4.7

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «compiti di monitoraggio», aggiungere le seguenti: «dell’attuazione delle iniziative per la prevenzione e la cura dell’obesità di cui all’articolo 3, comma 2, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano,».

4.8

ZambitoZampaCamusso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. L’Osservatorio traccia i dati epidemiologici al fine di orientare la programmazione sanitaria sulla base del dato epidemiologico e del bisogno stimato.
3-ter. L’Osservatorio promuove la condivisione di buone pratiche e di conoscenze tra gli attori coinvolti nei percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali (PDTA) sull’obesità, anche attraverso la costituzione di un Gruppo di lavoro incaricato dell’attuazione, della rendicontazione, del monitoraggio e delle eventuali azioni correttive relative ai PDTA.».

4.9

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 4, dopo le parole: «acquisiti dall’OSO», aggiungere le seguenti: «sulle eventuali criticità riscontrate nell’attuazione del Programma nazionale per la prevenzione e la cura dell’obesità di cui all’articolo 3».

4.0.1

Zullo

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Screening della popolazione nelle farmacie)

  1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i servizi per la diagnosi e gli screening della popolazione per l’obesità sono inseriti tra i servizi erogati dalle farmacie, in via sperimentale, al fine di individuare i soggetti patologici attraverso la misurazione dell’indice di massa corporea e di prevenire l’insorgenza della patologia.
  2. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l’identificazione e il trattamento dei soggetti obesi sono inseriti tra gli obiettivi definiti dall’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.».

4.0.2

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Linee guida per l’individuazione degli alimenti e delle bevande sconsigliati)

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta specifiche linee guida per disincentivare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e nelle aziende pubbliche e private la somministrazione di alimenti e di bevande contenenti alte percentuali di acidi grassi saturi, di acidi grassi trans, di zuccheri semplici aggiunti, di sodio, di nitriti e di nitrati, nonché con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 individuano in modo dettagliato la composizione degli alimenti e delle bevande sconsigliati ai sensi del medesimo comma 1 e sono soggette ad aggiornamento annuale.

Art. 4-ter.

(Divieto di distribuzione automatica)

  1. È vietata la somministrazione, effettuata mediante distributori automatici collocati in luoghi pubblici e nelle scuole pubbliche secondarie di primo e di secondo grado, di alimenti e bevande contenenti un elevato apporto totale di acidi grassi saturi, di acidi grassi trans, di zuccheri semplici aggiunti, di sodio, di nitriti, di nitrati e di altre sostanze in vario modo utilizzate, individuati ai sensi dell’articolo 4-bis.

Art. 4-quater.

(Divieto di pubblicità televisiva)

  1. Nelle reti televisive pubbliche e private è vietata la pubblicità degli alimenti e delle bevande sconsigliati, individuati ai sensi dell’articolo 4-bis, nel corso di trasmissioni televisive rivolte ai minori e nelle fasce orarie destinate al consumo dei pasti.».

4.0.3

ZambitoZampaCamusso

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Divieto di somministrazione mediante distributori automatici di alimenti e bevande contenenti sostanze dannose nelle scuole di ogni ordine e grado)

  1. È vietata la somministrazione, effettuata mediante distributori automatici collocati nelle scuole di ogni ordine e grado, di alimenti e bevande contenenti un elevato apporto totale di acidi grassi saturi, di acidi grassi trans, di zuccheri semplici aggiunti, di sodio, di nitriti, di nitrati e di altre sostanze in vario modo utilizzate, individuate ai sensi del comma 2.
  2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto individua l’elenco degli alimenti e delle bevande dannose di cui al comma 1.».

4.0.4

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Etichettatura)

  1. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di garantire la correttezza e l’immediatezza delle informazioni presenti nelle etichette dei prodotti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce un sistema di etichettatura che permetta di individuare in modo chiaro la salubrità di un prodotto, attraverso una scala cromatica che indichi il rapporto tra la qualità nutrizionale complessiva dell’alimento e il suo valore energetico, nonché la presenza all’interno del prodotto, in rapporto al rispettivo fabbisogno giornaliero, dei seguenti macronutrienti: proteine, carboidrati, zuccheri aggiunti, acidi grassi mono e polinsaturi e sali liberi.»

4.0.5

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile agli alimenti e alle bevande sconsigliati)

  1. Alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c)è inserita la seguente:

«c-bis) alimenti e bevande contenenti un elevato apporto totale di acidi grassi saturi, di acidi grassi trans, di zuccheri semplici aggiunti, di sodio, di nitriti, di nitrati e di altre sostanze in vario modo utilizzate, individuati nelle linee guida predisposte dal Ministero della salute».

4.0.6

ZampaCamussoZambito

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Detraibilità delle spese per le attività sportive)

  1. All’articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “per un importo non superiore a 210 euro” sono sostituite dalle seguenti: “per un importo non superiore a 800 euro” e le parole: “, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni,” sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.7

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Detraibilità delle spese per le attività sportive)

  1. All’articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “per un importo non superiore a 210 euro” sono sostituite dalle seguenti: “per un importo non superiore a 800 euro” e le parole: “, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni,” sono soppresse.»

4.0.8

ZambitoZampaCamusso

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile all’iscrizione alle attività sportive)

  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

“1-novies) l’iscrizione annuale e l’abbonamento a palestre, associazioni sportive, piscine e altre strutture e impianti sportivi.”».

4.0.9

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile all’iscrizione alle attività sportive)

  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

“1-novies) l’iscrizione annuale e l’abbonamento a palestre, associazioni sportive, piscine e altre strutture e impianti sportivi”».

4.0.10

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Deducibilità dei costi per l’istituzione di impianti sportivi aziendali)

  1. All’articolo 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a)al comma 1, le parole: “volontariamente sostenute” sono soppresse;
  3. b)dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Le spese relative all’acquisto, alla costruzione e all’arredo di impianti sportivi aziendali nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti stessi e delle relative strutture, messi a disposizione anche a titolo gratuito dei dipendenti, sono integralmente deducibili”.

  1. All’articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Le spese relative all’acquisto, alla costruzione e all’arredo di impianti sportivi aziendali nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti stessi e delle relative strutture, messi a disposizione anche a titolo gratuito dei dipendenti, sono integralmente deducibili”».

Art. 5

5.1

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di informazione», aggiungere le seguenti: «periodiche e uniformi sul territorio nazionale».

5.2

PellegrinoZullo

Al comma 1, dopo le parole: «lotta contro la sedentarietà,» inserire le seguenti: «ed anche a contrastare i falsi miti e la disinformazione in materia di salute e benessere, con particolare attenzione agli aspetti psicologici e sociali legati all’obesità,»

5.3

ZampaCamussoZambito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell’ambito delle iniziative di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono, nel rispetto dell’autonomia scolastica e nel quadro delle indicazioni nazionali e linee guida specifiche per i diversi gradi di istruzione in materia di educazione e promozione della salute, iniziative sull’importanza di una appropriata alimentazione per prevenire l’obesità ed i disturbi ad essa correlati.».

5.4

ZampaCamussoZambito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e d’intesa con il Ministero della salute, dedica adeguati spazi ai temi connessi all’obesità e ai disturbi del comportamento alimentare, nonché alle relative conseguenze sulla salute nell’ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.».

5.0.1

SbrolliniFurlan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

 (Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione e la cura dell’obesità)

  1. Al fine di finanziare interventi in materia di prevenzione e cura dell’obesità, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è incrementato di 10 milioni di euro annui.
  2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa in Conferenza unificata, sentito il Ministro dell’istruzione e del merito, sono definiti le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo, nonché gli ambiti di progetto finanziabili.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

  1. 989

 

G/989/1/10

CantùMurelliMinasi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 989, recante misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale;

premesso che:

l’articolo 3 del disegno di legge 989 disciplina il Piano per l’applicazione e la diffusione della medicina di genere che integra il piano sanitario nazionale e i piani sanitari regionali e va, inoltre, ad attribuire all’Osservatorio sulla medicina di genere, di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, la funzione di monitorare l’attuazione delle azioni di promozione, applicazione e sostegno alla medicina di genere previste nel Piano per l’applicazione e la diffusione della medicina di genere;

i disturbi mentali e più in generale le vulnerabilità in materia di salute mentale hanno un impatto determinante nel contesto sociale, economico ed ambientale;

secondo i dati forniti dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nel suo focus «Fare i conti con la salute mentale», la depressione grave, il disturbo bipolare, la schizofrenia e le altre malattie mentali gravi riducono la speranza di vita in media di vent’anni rispetto alla popolazione generale, in modo analogo alle malattie croniche come le malattie cardiovascolari;

nel nostro Paese quanto a stime sulle prevalenze si può ragionevolmente ed autorevolmente affermare che il 2,3 per cento della popolazione ha una severa malattia mentale (Ruggeri, M., Leese, M., Thornicroft, G., Bisoffi, G., & Tansella, M. (2000). Definition and prevalence of severe and persistent mental illness. The British Journal of Psychiatry, 177(2), 149-155.) e un ulteriore 10 per cento risulta affetto da una forma più comune, tenuto conto della prevalenza non solo dell’ansia e della depressione, ma anche delle ossessioni e disturbi alimentari, come sostiene lo European Study on the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD);

le problematiche relative al disagio mentale sono spesso collegate alle dipendenze patologiche da sostanze e ad altre psico-patologie ad esse correlate, ovvero alla condizione di subordinazione del benessere psicofisico di un individuo all’assunzione più o meno regolare di una sostanza esogena, con specifici effetti farmacologici, prevalentemente psicotropi, talora dannosi per il sistema nervoso o l’organismo nel suo insieme;

una proporzione consistente degli adulti con malattia mentale l’ha sviluppata prima dei 15 anni, per cui l’identificazione e il trattamento precoci possono contribuire anche a ridurre i costi;

tra le malattie mentali, a livello globale, le demenze sono la seconda causa di disabilità tra la popolazione di età superiore ai settant’anni, con una stima di almeno un milione di persone affette da demenza in Italia. Entro il 2030 la demenza è destinata a diventare il 50 per cento più comune nei Paesi ad alto reddito e l’80 per cento più comune nei Paesi a basso e medio reddito. È la principale causa di più rapida crescita delle disabilità a livello mondiale e il costo per la società – già stimato in 645 miliardi di dollari USA – è destinato a crescere ulteriormente;

secondo un recente sondaggio internazionale condotto tra bambini e adulti dall’UNICEF e da Gallup in ventuno Paesi, una media di un giovane su cinque tra i quindici e i ventiquattro anni dichiara di sentirsi spesso depresso o di avere poco interesse nello svolgimento di attività;

le problematiche di salute mentale diagnosticate, tra cui disturbo da deficit di attenzione-iperattività (ADHD), ansia, autismo, disturbo bipolare, disturbo della condotta, depressione, disturbi alimentari, disabilità intellettiva e schizofrenia, possono danneggiare significativamente la salute dei bambini e dei giovani, l’istruzione, i risultati nella vita e la capacità di guadagno;

sotto il profilo prettamente statistico nel nostro Paese sono ben 17 milioni le persone che risultano aver sofferto di un disturbo mentale. Di questi, quasi 3 milioni con sintomi depressivi e ben 2 milioni donne, mentre 1 milione e 300.000 persone con diagnosi di depressione maggiore;

inoltre, in termini di disagio mentale è importante tenere in considerazione la fase gestazionale della donna agendo in prevenzione e supporto proattivo nel prepartum, invero questo periodo è caratterizzato da una molteplicità di cambiamenti sia per il singolo, a livello intrapsichico e del proprio ruolo a livello familiare e sociale, sia per la coppia a livello affettivo relazionale, e quindi durante la gravidanza e nel post partum possono manifestarsi disagi diversi come malessere, stress, fatica e forme differenti di depressione. Tali gravi sintomi psichiatrici nel periodo perinatale se non intercettati e supportati possono anche portare delle complicanze nella fase gestazionale e durante il parto, e impattare sulla salute psichiatrica nell’immediato post partum nonché avere delle notevoli ripercussioni sullo sviluppo del neonato;

i costi sanitari e sociali diretti e indiretti della malattia mentale, secondo le statistiche dell’OCSE, possono superare il 4 per cento del Prodotto Interno Lordo. I costi indiretti includono le spese mediche dovute a una maggiore necessità di assistenza sanitaria e i costi per servizi sociosanitari come l’assistenza a lungo termine. La salute mentale inoltre può far lievitare il costo dei trattamenti per altre patologie;

il genere rappresenta una variabile importante sia nell’espressione che nel trattamento dei disturbi psichiatrici: in primo luogo, e` ampiamente condivisa nell’area della salute mentale una differente epidemiologia dei disturbi psichiatrici tra i generi; in special modo sembra che i disturbi di panico, i disturbi fobici, i disturbi d’ansia generalizzata, i disturbi di somatizzazione e i disturbi alimentari siano tutti piu` comuni nelle donne rispetto agli uomini, cosi` come i disturbi depressivi e la distimia; la letteratura scientifica focalizzata per esempio sulle differenze di genere nei disturbi borderline di personalita`, evidenzia significative differenze nell’espressione dei sintomi nell’ambito dei BPD, dando contezza in particolare, che i maschi con disturbo borderline di personalita` (BPD) tendono a mostrare maggiore aggressivita` e impulsivita` (sintomi esternalizzanti) e maggiori probabilita` di abuso concomitante di sostanze, mentre le femmine manifestano piu` frequentemente sintomi internalizzanti quali instabilita` affettiva, comportamenti suicidari o autolesionistici e relazioni instabili;

in ragione delle chiare differenze nella prevalenza dei disturbi psichiatrici, si rende necessario sostenere percorsi e promuovere modelli per l’analisi, la valutazione, il monitoraggio e controllo su come il genere influenzi la risposta al trattamento, gli effetti collaterali ai farmaci e il percorso di recupero, coniugando prevenzione e appropriatezza per il migliore impiego delle risorse date e, allo scopo, l’Osservatorio di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, potrebbe essere rafforzato così come valorizzando il coinvolgimento e la supervisione tecnico-scientifica dei Centri di riferimento per la Medicina di Genere e le Scienze Comportamentali e la Salute Mentale dell’Istituto Superiore di Sanità per l’implementazione di progetti prototipali a livello territoriale e l’evoluzione sperimentale di progetti regionali in corso;

nell’ambito del riconoscimento e della valorizzazione delle differenze di genere al fine dell’erogazione delle cure appropriate, evitando le disuguaglianze di genere nei servizi sanitari al fine di garantire alle persone la cura migliore, con una significativa razionalizzazione della spesa, è sicuramente centrale la considerazione del comparto della salute mentale, nel quadro di una più ampia strategia di sviluppo evolutivo del sistema di prevenzione, protezione e tutela della salute mentale dalla preadolescenza all’età geriatrica su cui si rinvengono delle iniziative legislative che si è inteso promuovere e che sono in trattazione in 10ª Commissione del Senato della Repubblica, individuando altresì gli opportuni interventi dedicati al tema della salute mentale e prevedendo il riordino e il potenziamento della rete di offerta dei servizi di prevenzione e cura sulla base della direttrice dei princìpi cardine dell’equi-accessibilità, dell’universalità e della sostenibilità con un sistema di tracciabilità degli impieghi e degli esiti in una visione sistemica che tenga conto di indicatori di analisi e valutazione in relazione alle differenze di genere sia in termini di prevenzione predittiva che di appropriatezza degli interventi non escludenti possibili marcatori biologici, fattori ambientali di rischio e di verifica di congruenza nella risposta ai trattamenti,

impegna il Governo:

a rafforzare il ruolo dell’Osservatorio sulla medicina di genere di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, con l’apporto tecnico-scientifico dei Centri di riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità, prevedendo anche sul versante dello studio l’elaborazione di soluzioni di analisi, valutazione e controllo per la diagnosi precoce dei disturbi mentali in relazione alle specificità di genere, attraverso lo svolgimento di monitoraggi sull’appropriatezza, la valutazione e il controllo delle terapie psichiatriche e riabilitative, del supporto tecnico per la definizione dei protocolli terapeutici, dei progetti di cura territoriali e dei programmi mirati all’inclusione sociale, al fine di intervenire nella prevenzione dei disturbi mentali e migliorare la risposta ai trattamenti da parte dei pazienti affetti dalle relative condizioni patologiche in relazione alle differenze di genere;

a sostenere, all’interno del Piano per l’applicazione e la diffusione della medicina di genere, misure atte a favorire l’implementazione di modelli integrati ed armonici per l’area della salute mentale degli adulti e dei minori e delle dipendenze patologiche, che perseguano obiettivi di potenziamento della presa in carico assertiva e proattiva, mediante lo sviluppo di interventi domiciliari e di prossimità, l’implementazione dei progetti integrati di rete, l’organizzazione di appropriate risposte alle urgenze e gestione della cronicità in stretta e sinergica integrazione tra i vari livelli di presa in carico e cura, garantendo un percorso volto al recupero della soggettività e alla responsabilizzazione della persona all’uopo promuovendo anche l’implementazione di progetti prototipali a livello territoriale e l’evoluzione sperimentale dei progetti regionali in corso, valorizzando il coinvolgimento e la supervisione tecnico-scientifica dei Centri di riferimento per la Medicina di Genere e le Scienze Comportamentali e la Salute Mentale dell’Istituto Superiore di Sanità, in tema di prevenzione e cura e reinserimento in punto di analisi e valutazione dei trattamenti e esiti;

a promuovere, all’interno del Piano per l’applicazione e la diffusione della medicina di genere, l’introduzione di disposizioni volte a potenziare quanti-qualitativamente la rete di offerta accreditata e a contratto tenuto conto delle differenze di genere in tema di salute fisica e mentale in linea con un sistema di tracciabilità degli impieghi e degli esiti che tenga conto anche di best practice e progetti sperimentali per la valutazione delle attività erogate, in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza, valorizzando le strutture accreditate specializzate per le diverse tipologie di disturbi ed esito al fine di garantire trattamenti pienamente rispettosi della dignità umana e ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili.

G/989/2/10

CantùMurelliMinasi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 989, recante misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale,

premesso che:

è noto che differenze biologiche e socio-culturali tra generi incidono su diagnosi, esiti e risposta ai trattamenti (farmacologici, psicologici, riabilitativi);

il disegno di legge AS 989 punta a integrare queste dimensioni all’interno dei percorsi clinici, della ricerca, della formazione e delle strategie di comunicazione in linea con l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale previsto dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3;

le differenze di genere nella salute mentale sono ben documentate e influenzano in modo significativo sia la manifestazione clinica sia i percorsi di prevenzione e trattamento. Nonostante le robuste evidenze scientifiche, sono ancora scarse le conoscenze sui possibili fattori ambientali di rischio, gli indicatori precoci e l’efficacia dei piani terapeutici in relazione alle differenze di genere nella maggioranza dei disturbi mentali;

introdurre la prospettiva di genere nell’ambito della salute mentale significa favorire e supportare approcci terapeutici riabilitativi personalizzati già implementati con successo nell’area delle fragilità che consideri le caratteristiche specifiche di ogni singola persona (genere, età, condizione socioeconomica, etc.) nella totalità degli interventi terapeutici messi in atto, nell’ottica del recovery, dell’appropriatezza e dell’ottimizzazione di risorse per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

la medicina di genere consentendo una valutazione più precisa dei bisogni clinici, riconoscendo le differenze tra donne e uomini nella prevalenza, sintomatologia e risposta ai trattamenti dei disturbi mentali può evitare diagnosi errate o tardive, ridurre trattamenti inefficaci diminuendo il numero di pazienti in trattamento cronico e ottimizzando l’uso delle risorse disponibili e migliorando, così, l’aderenza terapeutica. In particolare, la valutazione degli esiti dei piani di trattamento che hanno spesso una durata estesa nel tempo è un processo fondamentale per misurare l’efficacia degli interventi terapeutici e per guidare le decisioni cliniche future. Comprendere quali caratteristiche del paziente, del disturbo e del trattamento sono associate a risultati positivi o negativi può portare allo sviluppo di indicatori predittivi di esito molto importanti per la programmazione dei servizi;

impegna il Governo:

a sostenere attività relative a percorsi di prevenzione e trattamento con prospettiva di genere, anche al fine di identificare i fattori che influenzano il successo dei piani di prevenzione e trattamento e fornire dati fondamentali per la programmazione dei servizi (anche di salute mentale) in termini di gestione più efficiente della domanda, diminuzione della pressione sulle strutture e, di conseguenza, riduzione delle liste d’attesa in particolare secondo le seguenti direttrici:

  1. prevenzione primaria:

interventi scolastici e comunitari mirati a promuovere competenze emotive e relazionali, con attenzione a:

–  riconoscere e accogliere l’espressività emotiva delle bambine (per evitare l’invisibilizzazione del disagio interno);

– favorire modelli di gestione della rabbia e delle emozioni nei bambini maschi, per prevenire l’esternalizzazione disfunzionale;

  1. prevenzione secondaria:

– screening precoce nei servizi di neuropsichiatria infantile e consultori, con strumenti validati per identificare segnali precoci di disregolazione emotiva e relazionale;

– formazione dei professionisti per evitare bias diagnostici di genere;

  1. piano terapeutico assistenziale:

– piano di cura personalizzato: elaborazione di un percorso integrato e flessibile, che tenga conto del genere in relazione a farmacoterapia, psicoterapia e supporto psicosociale;

– valutazione degli esiti attraverso strumenti standardizzati che permettono di misurare la gravità dei sintomi, il livello di funzionamento, e la qualità della vita in diversi ambiti, per individuare aree di miglioramento e massimizzare i benefici per il paziente,

valorizzando l’Osservatorio Nazionale dedicato alla Medicina di Genere di cui all’articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 anche attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato alla salute mentale con l’obiettivo di promuovere e monitorare attività volte alla prevenzione genere-specifica delle malattie mentali sul territorio Nazionale.

G/989/3/10

MurelliCantùMinasi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 989, recante misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale;

premesso che:

migliorare le condizioni di salute della donna è obiettivo prioritario del nostro Servizio Sanitario Nazionale, in quanto elemento fondante per migliorare le condizioni di salute generali della popolazione;

i flussi mestruali abbondanti, o sanguinamenti uterini anomali (AUB), sono definiti dalla Federazione Internazionale di Ginecologia e Ostetricia (FIGO) come sanguinamento dal corpo uterino di durata, volume, frequenza e/o regolarità anormali. Può manifestarsi in forma cronica, se persiste da oltre sei mesi, oppure acuta, quando si verifica un episodio di sanguinamento abbondante che richiede un intervento immediato.

il flusso mestruale abbondante è tra le condizioni maggiormente impattanti sulla qualità di vita delle donne. Questa condizione può presentarsi sia in età riproduttiva sia in post-menopausa. Nelle donne in età fertile, questa condizione ha una prevalenza stimata tra il 10% e il 30%, con un significativo impatto sulla qualità della vita e rilevanti costi sanitari e sociali. Anche in post-menopausa è una condizione frequente, con una prevalenza tra l’1% e il 10%, e rappresenta il 5% delle visite ginecologiche specialistiche;

si tratta di una manifestazione clinica che può essere il potenziale segno di patologie ginecologiche sottostanti, sia benigne come i fibromi uterini che rappresentano la causa più frequente di sanguinamento, che maligne, o disordini sistemici, con un impatto significativo sulla qualità della vita della donna. Nonostante la frequenza del disturbo, la gestione dei sanguinamenti uterini anomali risulta non equo, con percorsi clinici variabili ed un utilizzo non sempre efficiente delle risorse;

l’isterectomia è una pratica chirurgica risolutiva del problema che consiste però nella rimozione – parziale o totale – dell’utero della paziente, con conseguenze severe sull’integrità fisica e psicologica della donna;

secondo il “Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero (Dati SDO 2021)”, pubblicato l’8 febbraio 2024 dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, gli “Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne (senza cc)” rappresentano il settimo DRG per numerosità di dimissioni in Regime Ordinario in Italia (82.505);

secondo il Programma Nazionale Esiti (PNE) dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), in Italia, nel 2023, sono stati effettuati circa 59.000 interventi di isterectomia, con forti variabilità tra regioni, sollevando preoccupazioni circa l’elevata inappropriatezza di tali interventi, specialmente per le patologie uterine benigne;

la gestione del flusso mestruale abbondante deve mirare alla riduzione del sanguinamento ed al miglioramento della qualità della vita della paziente. In Italia le linee guida sul trattamento delle condizioni ginecologiche che si manifestano con sintomi di pertinenza ginecologica come l’AUB sono redatte dalla Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) e dell’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI). Tuttavia, non esistono linee guida nazionali sul trattamento di questa condizione e ad oggi non sono state inserite all’interno del Sistema Nazionale Linee Guida del Ministero della Salute;

la terapia farmacologica è considerata la prima linea del trattamento del sanguinamento uterino anomalo di causa non strutturale, con l’obiettivo di ridurre il flusso mestruale, diminuendo così la morbilità e migliorando la qualità della vita della paziente;

qualora questo trattamento non risultasse efficace, è necessario considerare le opzioni chirurgiche disponibili che includono l’ablazione endometriale e l’isterectomia;

dopo aver individuato la causa dei flussi mestruali abbondanti, la decisione terapeutica deve tener conto non solo dell’efficacia e del profilo di sicurezza dei trattamenti disponibili, ma anche della preferenza della paziente stessa, del desiderio di prole, delle comorbidità e dei costi della gestione a lungo termine;

le procedure mininvasive diagnostiche e terapeutiche in ginecologia consentono un minore impatto sulle pazienti e vantaggi per la programmazione sanitaria;

tra queste, l’ablazione endometriale è una tecnica chirurgica utile in caso di eccessivo ed anomalo sanguinamento uterino e consiste nella distruzione dell’endometrio, il tessuto che riveste l’interno dell’utero;

le tecniche di ablazione endometriale di seconda generazione, riconosciute dalla letteratura scientifica, presentano un tasso di successo superiore al 90% e costituiscono un’opzione moderna che preserva l’integrità dell’utero, riducendo così l’impatto psicologico e fisico sulle pazienti;

un maggiore ricorso all’ablazione endometriale e alle tecniche alternative per la gestione dell’AUB richiede non solo un aggiornamento delle competenze mediche, ma anche un’informazione adeguata e capillare rivolta alle donne che soffrono di sanguinamento uterino anomalo, affinché possano conoscere e valutare tutte le opzioni disponibili per il trattamento della loro condizione, comprese quello meno invasive;

impegna il Governo:

– A promuovere una campagna informativa a livello nazionale, mirata a sensibilizzare e informare le donne che soffrono di flussi mestruali abbondanti sulle opzioni terapeutiche disponibili, con particolare attenzione alle tecniche mininvasive, quale alternativa efficace e conservativa all’isterectomia;

– A organizzare programmi di formazione e aggiornamento specifici per il personale medico e sanitario, con l’obiettivo di diffondere le competenze relative alle tecniche di ablazione endometriale di seconda generazione, così da garantire un approccio terapeutico moderno e rispettoso delle esigenze delle pazienti;

– Ad avviare i lavori per la costituzione, presso il Ministero della Salute, di un tavolo tecnico con esperti del settore, associazioni di pazienti e rappresentanti delle società scientifiche per definire indirizzi e raccomandazioni nazionali sul trattamento dei flussi mestruali abbondanti;

– A incentivare le strutture sanitarie ad adottare tecniche chirurgiche mininvasive garantendo così un miglioramento nella qualità delle cure e un’ottimizzazione delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 1

1.1

MurelliCantùMinasi

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, dopo le parole:«definite dalle caratteristiche biologiche» inserire le seguenti: «, dalle funzioni riproduttive o dalla vulnerabilità di genere»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«del Servizio Sanitario Nazionale» con le seguenti: «, garantendo la qualità e l’appropriatezza nonché l’accesso alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale».

1.2

SbrolliniFurlan

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, dopo le parole:«definite dalle caratteristiche biologiche» inserire le seguenti: «, dalle funzioni riproduttive o dalla vulnerabilità di genere»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«del Servizio Sanitario Nazionale» con le seguenti: «, garantendo la qualità e l’appropriatezza nonché l’accesso alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale».

1.3

ZampaCamussoZambito

Al comma 1, dopo le parole: «e delle differenze di genere» inserire le seguenti: «, nonché delle condizioni di disabilità e degli effetti prodotti dall’intersezione genere-disabilità sullo stato di salute».

1.4

GuidolinCastelloneMazzellaPirro

Al comma 1, dopo le parole: «e delle differenze di genere», inserire le seguenti: «, nonché delle condizioni di disabilità e degli effetti prodotti dall’intersezione genere disabilità sullo stato di salute,»

1.5

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, dopo le parole: «delle differenze di genere», inserire le seguenti: «, nonché delle condizioni di disabilità e degli effetti prodotti dall’intersezione genere disabilità sullo stato di salute».

1.6

Furlan

Al comma 1, dopo le parole: «e delle differenze di genere» inserire le seguenti: «, nonché delle condizioni di disabilità e degli effetti prodotti dall’intersezione genere disabilità sullo stato di salute».

1.7

GuidiVersace

Al comma 1, dopo le parole: «di ogni persona» inserire le seguenti: «nonché delle condizioni di disabilità e degli effetti prodotti dall’intersezione genere disabilità sullo stato di salute».

1.0.1

SbrolliniFurlan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Facoltà di redazione dei piani terapeutici da parte di medici specialisti collocati in quiescenza)

  1. Al fine di garantire la continuità assistenziale e il tempestivo accesso alle prestazioni sanitarie, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi, in via straordinaria e temporanea, di medici specialisti collocati in quiescenza, autorizzandoli alla redazione, all’aggiornamento e al rinnovo dei piani terapeutici e dei piani di cura, limitatamente alle discipline specialistiche per le quali risultino in possesso di comprovata esperienza e titoli abilitanti.
  2. L’attività di cui al comma 1 può essere svolta anche in modalità telematica, ivi comprese le modalità di telemedicina, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, nonché delle linee guida nazionali in materia di appropriatezza prescrittiva e continuità assistenziale.
  3. L’autorizzazione di cui al comma 1 avviene mediante apposita convenzione o incarico libero-professionale a titolo oneroso o volontario, stipulati secondo le procedure previste dalla normativa vigente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo, con particolare riguardo all’accreditamento, all’aggiornamento professionale e alle garanzie di tracciabilità e controllo dei piani terapeutici redatti.»

Art. 2

2.1

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Al comma 1, dopo le parole: «aree mediche» inserire le seguenti: «incluse le unità operative coinvolte nelle malattie rare».

2.2

Zullo

Al comma 1, dopo le parole: «scienze umane» aggiungere le seguenti: «, le scienze fisiche e ingegneristiche».

2.3

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) sostituire le parole:«derivanti dal genere», con le seguenti: «derivanti dal sesso e dal genere»;
  2. b) dopo le parole: «scienze umane», inserire le seguenti: «, fisiche e ingegneristiche».

2.4

MinasiMurelliCantù

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «della diagnosi, della cura e della riabilitazione,», aggiungere le seguenti: «promuovendo il ricorso a tecnologie innovative;»

2.5

MurelliCantùMinasi

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «definire» inserire le seguenti: «e aggiornare sulla base delle evidenze scientifiche».

2.6

SbrolliniFurlan

Alla lettera c), dopo la parola: «definire» aggiungere le seguenti: «e aggiornare sulla base delle evidenze scientifiche».

2.7

GuidolinCastelloneMazzellaPirro

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) assicurare, in coerenza con i Livelli Essenziali delle Prestazioni, l’equità di genere e la piena accessibilità per le persone con disabilità in tutti i percorsi sanitari.»

2.8

CamussoZampaZambito

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) assicurare, in coerenza con i Livelli Essenziali delle Prestazioni, l’equità di genere e la piena accessibilità per le persone con disabilità in tutti i percorsi sanitari.».

2.9

Furlan

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) assicurare, in coerenza con i Livelli Essenziali delle Prestazioni, l’equità di genere e la piena accessibilità per le persone con disabilità in tutti i percorsi sanitari».

2.10

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) assicurare, in coerenza con i Livelli Essenziali delle Prestazioni, l’equità di genere e la piena accessibilità per le persone con disabilità in tutti i percorsi sanitari.».

2.11

GuidiVersace

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) assicurare, in coerenza con i Livelli Essenziali delle Prestazioni, l’equità di genere e la piena accessibilità per le persone con disabilità in tutti i percorsi sanitari».

2.12

GuidiVersace

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell’ambito delle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale, i consultori familiari, pubblici e accreditati, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, sono riconosciuti quali presidi sociosanitari fondamentali per l’attuazione della medicina di genere. Le Regioni e le Province autonome, nei propri atti di programmazione, ne promuovono il coinvolgimento attivo nelle attività di prevenzione, informazione, presa in carico integrata e raccolta dati disaggregati per sesso e disabilità».

Art. 3

3.1

MinasiMurelliCantù

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito della rete sanitaria territoriale, promuovono l’istituzione di Dipartimenti dedicati alla salute della donna e alla salute dell’uomo, con funzioni di coordinamento, prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie specifiche di genere, garantendo percorsi assistenziali personalizzati.»

3.2

MagniDe CristofaroCucchi

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Fermi restando tutti i compiti attribuiti all’Osservatorio dedicato alla medicina di genere dall’articolo 3 del decreto istitutivo del 22 settembre 2020, l’Osservatorio, supportato dalla Rete italiana della medicina di genere, di cui all’ articolo 4 della presente legge, si può avvalere dell’apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).»

3.3

Furlan

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermi restando tutti i compiti attribuiti all’Osservatorio dedicato alla medicina di genere dall’articolo 3 del decreto istitutivo del 22 settembre 2020, l’Osservatorio, supportato dalla Rete italiana della medicina di genere di cui al successivo articolo 4, si può avvalere dell’apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).»

3.4

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2.  Fermi restando tutti i compiti attribuiti all’Osservatorio dedicato alla medicina di genere dall’articolo 3 del decreto del Ministro della salute del 22 settembre 2020, l’Osservatorio, supportato dalla Rete italiana della medicina di genere di cui al successivo articolo 4, si può avvalere dell’apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).».

3.5

ScurriaZullo

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L’Osservatorio prevede la presenza dei Referenti IRCCS per la medicina di genere della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e si avvale dell’apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e della Rete italiana della medicina di genere, di cui all’articolo 4.»

3.6

Zullo

Al comma 2, sostituire le parole: «L’Osservatorio si avvale dell’apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)», con le seguenti: «L’Osservatorio prevede la presenza dei rappresentanti dei Referenti IRCCS per la medicina di genere, delle Università, dei Consorzi interuniversitari con competenze specifiche nel campo della medicina di genere e si avvale dell’apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS).»

3.7

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «L’Osservatorio si avvale», fino alla parola: «(AGENAS)», con le seguenti: «L’Osservatorio prevede la presenza dei Referenti IRCCS per la medicina di genere della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e si avvale dell’apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)».

3.8

ZampaCamussoZambito

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di un tavolo costituito», inserire le seguenti: «da un rappresentante dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, e».

3.9

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di un tavolo costituito», inserire le seguenti: «da un rappresentante Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, e».

3.10

Furlan

Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «di un tavolo costituito» inserire le seguenti: «da un rappresentante Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 e »

3.11

GuidolinCastelloneMazzellaPirro

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di un tavolo costituito» inserire le seguenti: «da un rappresentante Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 e».

3.12

GuidiVersace

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «e della ricerca (ANVUR)» inserire le seguenti: «da un rappresentante Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui al decreto legislativo n. 20 del 2024 e».

3.13

RussoZullo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle more del processo di integrazione di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze e in coerenza con i principi della medicina di genere, di cui all’articolo 2, comma 1 della presente legge, avviano le azioni necessarie al fine di garantire e assicurare l’applicazione di modelli di presa in carico della cronicità e l’accesso ai trattamenti farmacologici, con particolare riferimento alle fasi caratteristiche del ciclo di vita femminile quali pubertà, età fertile, gravidanza e menopausa.».

3.0.1

ZulloRusso

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accesso tempestivo e appropriato a trattamenti farmacologici per le donne in età fertile)

  1. Nelle more del processo di integrazione di cui all’articolo 3, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze e in coerenza con i principi della medicina di genere, di cui all’articolo 2, comma 1 della presente legge, e al fine di consentire una adeguata pianificazione familiare e contrastare il fenomeno della denatalità, avviano le azioni necessarie per garantire alle donne in età fertile l’accesso tempestivo e appropriato a trattamenti farmacologici che, per le loro caratteristiche molecolari, presentano un profilo di sicurezza compatibile con la gravidanza, con particolare riferimento all’assenza di trasmissione transplacentare.».

Art. 4

4.1

Furlan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) le Associazioni di tutela delle persone con disabilità e dei caregiver familiari comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

4.2

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «FISM», inserire le seguenti: «, nonché i rappresentanti delle Società Scientifiche che da oltre dieci anni hanno costituito gruppi di lavoro sul genere, con attività certificata da pubblicazioni scientifiche internazionali».

4.3

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, le Federazioni e Consigli nazionali delle professioni sanitarie nonché le associazioni maggiormente rappresentative della medicina di genere».

4.4

ZampaCamussoZambito

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) il Centro strategico universitario di studi sulla medicina di genere, al fine di per ottemperare alle indicazioni previste dal decreto interministeriale istitutivo del Piano formativo nazionale per la medicina di genere, di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 2028, n. 3,»

4.5

Zullo

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il Gruppo tecnico dei responsabili regionali per la programmazione e l’attuazione delle attività di diffusione della MdG (GTRMdG), di cui all’articolo 5, comma 2.».

4.6

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il Gruppo tecnico dei responsabili regionali per la programmazione delle attività di diffusione e applicazione della MdG, di cui all’articolo 5.»

4.7

Furlan

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) Gruppo tecnico dei responsabili regionali per la programmazione delle attività di diffusione e applicazione della MdG, di cui all’articolo 5, comma 2.»

4.8

Zullo

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) il gruppo tecnico dei Referenti IRCCS per la medicina di genere presso il Ministero della Salute e il Presidente della Conferenza dei Presidi delle facoltà di Medicina e Chirurgia e delle Professioni Sanitarie».

4.9

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, dopo la lettera.d), inserire la seguente:

«d-bis) il gruppo tecnico dei Referenti IRCCS per la medicina di genere presso il Ministero della Salute»;

  1. b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché le Associazioni e Fondazioni private impegnate nello sviluppo e nella diffusione della medicina di genere.»

4.10

ScurriaZullo

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) il gruppo tecnico dei Referenti IRCCS per la medicina di genere presso il Ministero della Salute.»

4.11

SbrolliniFurlan

Al comma 1dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) le associazioni di pazienti individuate sulla base di comprovate competenze scientifiche in materia di medicina di genere.»

4.12

MurelliCantùMinasi

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) le associazioni di pazienti individuate sulla base di comprovate competenze scientifiche in materia di medicina di genere.».

4.13

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Rete ha la finalità di promuovere la ricerca scientifica e la formazione dei professionisti sanitari nell’ambito della MdG e di avviare idonee iniziative di informazione nei confronti dell’utenza attraverso specifici programmi formativi, con il supporto dell’Osservatorio dedicato alla medicina di genere di cui all’articolo 3 comma 2.»

4.14

MagniDe CristofaroCucchi

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La Rete ha la finalità di promuovere la ricerca scientifica e la formazione di medici e operatori sanitari nell’ambito della MdG e di avviare idonee iniziative di informazione nei confronti dell’utenza attraverso specifici programmi formativi, con il supporto dell’Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere, di cui all’articolo 3, comma 2, della presente legge.»

4.15

Furlan

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Rete ha la finalità di promuovere la ricerca scientifica e la formazione di medici e operatori sanitari nell’ambito della MdG e di avviare idonee iniziative di informazione nei confronti dell’utenza attraverso specifici programmi formativi, con il supporto dell’Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere di cui all’articolo 3, comma 2.»

4.16

Zullo

Al comma 2 sostituire le parole: «di sviluppare» con le seguenti: «di promuovere», e dopo le parole: «specifici programmi formativi», inserire le seguenti: «con il supporto dell’Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere di cui all’articolo 3 comma 2».

4.17

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Al comma 2, sostituire le parole: «di medici e operatori» con le seguenti: «dei professionisti».

4.18

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La Rete predispone un progetto pilota, a livello nazionale, incentrato sull’applicazione dei principi della MdG, con particolare riferimento alle malattie rare, coinvolgendo più aree mediche e terapeutiche.».

4.19

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Al comma 3, dopo le parole: «delle società scientifiche» inserire le seguenti: «e delle associazioni tecnico-scientifiche».

4.20

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Al comma 3, dopo le parole: «delle società scientifiche» inserire le seguenti: «e delle associazioni pazienti».

4.21

CamussoZampaZambito

Al comma 3, dopo le parole: «società scientifiche», inserire le seguenti: «, nonché delle Associazioni di tutela delle persone con disabilità e dei caregiver familiari comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

4.22

GuidolinCastelloneMazzellaPirro

Al comma 3, dopo le parole: «società scientifiche» inserire le seguenti: «, delle Associazioni di tutela delle persone con disabilità e dei caregiver familiari comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,».

4.23

GuidiVersace

Al comma 3, dopo le parole: «società scientifiche» inserire le seguenti: «le associazioni di tutela delle persone con disabilità e dei caregiver familiari comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

4.24

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 3, dopo le parole: «società scientifiche», inserire le seguenti: «, le Associazioni di tutela delle persone con disabilità e dei Caregiver Familiari comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,».

4.25

Zullo

Al comma 3 inserire, in fine, le seguenti parole: «, nonché Associazioni e Fondazioni private impegnate nello sviluppo e nella diffusione della medicina di genere.»

4.26

MeloniNicita

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La Rete assicura, nei territori insulari, una specifica rappresentanza finalizzata a rilevare e valutare le criticità sanitarie relative alla diffusione della MdG riconducibili alla condizione di insularità.».

4.27

ZampaCamussoZambito

Al comma 4, dopo le parole: «le modalità» inserire le seguenti: «e i criteri».

Art. 5

5.1

DurnwalderUnterbergerPatton

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
  2. b) al comma 4, sopprimere le parole: «e provincia autonoma» e, conseguentemente, sopprimere la letterac);
  3. c) al comma 5, sostituire le parole:«di almeno tre», con le seguenti: «di almeno uno».

5.2

MeloniNicita

All’articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, letterab), aggiungere, in fine, le seguenti parole «anche tenuto conto delle specificità derivanti dalla condizione di insularità;»;
  2. b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le linee strategiche e i documenti attuativi di cui al comma 3 devono tenere conto delle specificità derivanti dalla condizione di insularità.».

5.3

SbrolliniFurlan

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1dopo la letterac), inserire le seguenti:

«c-bis) promozione delle raccomandazioni e dei documenti utili alla definizione di specifici Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA);

c-ter) promozione di soluzioni innovative finalizzate al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 e in linea con quanto stabilito dal Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di genere di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2018 n. 3.»

  1. b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. nello svolgimento della sua attività, il Gruppo tecnico deve avvalersi dei contributi dei rappresentanti delle associazioni di pazienti, individuate sulla base di comprovate competenze scientifiche in materia di medicina di genere.»

5.4

MurelliCantùMinasi

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, dopo la letterac), inserire le seguenti:

«c-bis) promozione delle raccomandazioni e dei documenti utili alla definizione di specifici Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA);

c-ter) promozione di soluzioni innovative finalizzate al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 e in linea con quanto stabilito dal Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di genere di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2018 n. 3.»

  1. b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nello svolgimento della sua attività, il Gruppo tecnico deve avvalersi dei contributi dei rappresentanti delle associazioni di pazienti, individuate sulla base di comprovate competenze scientifiche in materia di medicina di genere.»

5.5

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Al comma 4, dopo le parole: «sono individuati» inserire le seguenti: «rispettando l’equilibrio di genere,»

5.6

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Al comma 4, sostituire le parole: «tra gli operatori sanitari» con le seguenti: «rispettando l’equilibrio di genere, i professionisti sanitari».

5.7

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Al comma 4, sostituire le parole: «gli operatori sanitari» con le seguenti: «i professionisti sanitari».

5.8

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e associazioni tecnico-scientifiche;»

5.9

Furlan

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ciascun Gruppo tecnico redige annualmente, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un documento tecnico delle attività svolte nell’anno precedente facendo riferimento ad indicatori di processo e di esito che attestino la rilevanza dei risultati ottenuti. Il documento è trasmesso da ciascun responsabile regionale alle commissioni consiliari competenti per materia della regione di appartenenza, all’Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere per la successiva trasmissione al Ministro della salute»

5.10

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Al comma 6, sostituire le parole: «alla Rete e al Ministro della salute» con le seguenti: «e all’Osservatorio dedicato alla Medicina di genere per la successiva trasmissione al Ministro della salute.»

5.11

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Al comma 6, dopo le parole: «alla Rete» inserire le seguenti: «, all’Osservatorio sulla medicina di genere»

Art. 6

6.1

DurnwalderUnterbergerPatton

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

6.2

GuidiVersace

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le Regioni, nel recepire il regolamento di cui al comma 1, adottano standard di accessibilità dei percorsi diagnostico-terapeutici, ivi compresi quelli digitali, in conformità al decreto legislativo n. 82 del2022 e alla norma EN 301 549, nonché standard di accessibilità fisica, sensoriale, cognitiva e comunicativa degli spazi, dei dispositivi sanitari e delle tecnologie mediche, in conformità al Regolamento UE 2017/745».

6.3

GuidolinCastelloneMazzellaPirro

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le Regioni, nel recepire il regolamento di cui al comma 1, adottano standard di accessibilità dei percorsi diagnostico terapeutici, ivi compresi quelli digitali, in conformità al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 alla norma UNI EN 301 549.»

6.4

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le Regioni, nel recepire il regolamento di cui al comma 1, adottano standard di accessibilità dei percorsi diagnostico terapeutici, ivi compresi quelli digitali, in conformità al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, e alla norma EN 301549.»

6.5

ZampaCamussoZambito

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le Regioni, nel recepire il regolamento di cui al comma 1, adottano standard di accessibilità dei percorsi diagnostico-terapeutici, ivi compresi quelli digitali, in conformità al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, e alla norma EN 301 549.».

6.6

Furlan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le Regioni, nel recepire il regolamento di cui al comma 1, adottano standard di accessibilità dei percorsi diagnostico terapeutici, ivi compresi quelli digitali, in conformità al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 e alla norma EN 301549.»

Art. 7

7.1

MeloniNicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le regioni insulari, la valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 deve tenere conto degli svantaggi strutturali legati alla condizione di insularità, in particolare in relazione alla continuità territoriale, alla carenza di personale sanitario e alla distribuzione territoriale dei servizi, al fine di garantire un’effettiva equità di accesso e di qualità delle cure.».

Art. 9

9.1

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, dopo la parola:«nazionale» inserire le seguenti: «che prevede, altresì, finanziamenti e linee di ricerca nell’ambito della medicina di genere»;
  2. b) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. E’ attribuito un punteggio aggiuntivo per i progetti di ricerca che presentino dati disaggregati per sesso e per genere.

6-ter. Nelle commissioni valutatrici dei progetti, è presente almeno un/una esperto/a di medicina di genere.»

9.2

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Al comma 1, capoverso «12-bis», comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) favorisce la pubblicazione dei risultati differenziati per sesso e genere negli studi clinici;».

9.3

Zullo

Al comma 1, capoverso «art. 12-bis.», al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) allo scopo di garantire una risposta di salute equa, favorisce una visione inclusiva ed attenta alle differenze di genere, della progettazione e dell’utilizzo delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale.»

9.4

MeloniNicita

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) promuove ricerche mirate all’analisi dell’impatto della condizione di insularità sull’accesso, l’equità e gli esiti delle cure, anche con riferimento alla MdG.».

9.5

MeloniNicita

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il programma di ricerca sanitaria deve tenere conto degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità.».

9.6

DurnwalderUnterbergerPatton

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

9.7

MeloniNicita

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il Comitato, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve tenere conto degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità.».

9.0.1

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Istituzione Fondo nazionale per la medicina di genere)

  1. Al fine di assicurare la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale e di garantire la prevenzione, la diagnosi e la cura tenendo conto della medicina di genere, è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato “Fondo nazionale per la medicina di genere”, con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, destinato alla ricerca, all’appropriatezza e alla personalizzazione delle cure.
  2. Con decreto del Ministero della Salute, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.
  3. Agli oneri del presente articolo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 11

11.1

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Al comma 1, sostituire le parole: «agli operatori» con le seguenti: «ai professionisti».

11.2

CamussoZampaZambito

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con moduli obbligatori in formati pienamente accessibili quali lingua dei segni italiana, sottotitoli, versioni easy to read, audio descrizioni, conformi alle Linee guida AgID, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82.».

11.3

GuidiVersace

Al comma 1, dopo le parole: «acquisire competenze in ambito di MdG» inserire le seguenti: «con moduli obbligatori in formati pienamente accessibili (Lingua dei segni italiana, sottotitoli, versioni easy to read, audio descrizioni) conformi alle Linee guida AgID di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2022».

11.4

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «acquisire competenze in ambito di MdG», inserire le seguenti: «con moduli obbligatori in formati pienamente accessibili (Lingua dei segni italiana, sottotitoli, versioni easy to read, audio descrizioni) conformi alle Linee guida AgID, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82.».

11.5

Furlan

Al comma 1, dopo le parole: «acquisire competenze in ambito di MdG» inserire le seguenti: «con moduli obbligatori in formati pienamente accessibili per le persone con disabilità, conformi alle linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n.82 del 2022»

11.6

GuidolinCastelloneMazzellaPirro

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «con moduli obbligatori in formati pienamente accessibili conformi alle Linee guida AgID di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82».

11.7

MinasiMurelliCantù

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero della Salute, in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le società scientifiche, promuove l’istituzione di programmi obbligatori di formazione continua sulla medicina di genere per gli operatori sanitari, con particolare attenzione alle specificità della salute femminile e della salute maschile, incluse le patologie urologiche e ginecologiche, e le differenze di genere nella gestione delle malattie croniche non trasmissibili.»

Art. 12

12.1

Furlan

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell’università e della ricerca, sentita la Rete, e tenendo conto del Piano Formativo Nazionale sulla Medicina di Genere di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone le linee di indirizzo nell’ambito della MdG per i programmi didattici delle scuole di medicina, delle scuole di specializzazione di area sanitaria, per i corsi di laurea delle professioni sanitarie e di farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche.»

12.2

MagniDe CristofaroCucchi

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Ministro dell’università e della ricerca, sentita la Rete, e tenendo conto del Piano Formativo Nazionale sulla Medicina di Genere di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone le linee di indirizzo nell’ambito della MdG per i programmi didattici delle scuole di medicina, delle scuole di specializzazione di area sanitaria, per i corsi di laurea delle professioni sanitarie e di farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche.»

12.3

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Ministro dell’università e della ricerca, sentita la Rete, e tenendo conto del Piano Formativo Nazionale sulla Medicina di Genere di cui all’articolo 3, comma 4, della legge dell’11 gennaio 2018, n. 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone le linee di indirizzo nell’ambito della MdG per i programmi didattici delle scuole di medicina, delle scuole di specializzazione di area sanitaria, per i corsi di laurea delle professioni sanitarie e di farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche.»

12.4

ZampaCamussoZambito

Al comma 1, sopprimere le parole: «, sentita la Rete,».

12.5

Zullo

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle scuole che progettano dispositivi medicali».

12.6

ZampaCamussoZambito

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi del decreto interministeriale istitutivo del Piano formativo nazionale per la medicina di genere, di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 2028, n. 3.».

12.7

Zullo

Al comma 2 dopo le parole: «di cui al comma 1 è effettuata», inserire le seguenti: «dall’Osservatorio Nazionale della formazione sanitaria specialistica e».

12.8

Furlan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le università e gli enti del Servizio sanitario nazionale assicurano che i materiali didattici siano forniti in formati accessibili e che siano garantiti accomodamenti ragionevoli, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2024. Il Ministero dell’università e della ricerca, d’intesa con l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull’attuazione del presente articolo.»

12.9

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le università e gli enti del Servizio sanitario nazionale assicurano che i materiali didattici siano forniti in formati accessibili e che siano garantiti accomodamenti ragionevoli, secondo quanto previsto dal?decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Il Ministero dell’università e della ricerca, d’intesa con ANVUR, pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull’attuazione del presente articolo.»

12.10

GuidiVersace

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le università e gli enti del Servizio sanitario nazionale assicurano che i materiali didattici siano forniti in formati accessibili e che siano garantiti accomodamenti ragionevoli, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2024. Il Ministero dell’università e della ricerca, d’intesa con ANVUR, pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull’attuazione del presente articolo».

12.11

GuidolinCastelloneMazzellaPirro

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le università e gli enti del Servizio sanitario nazionale assicurano che i materiali didattici siano forniti in formati accessibili e che siano garantiti accomodamenti ragionevoli, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Il Ministero dell’università e della ricerca, d’intesa con ANVUR, pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull’attuazione del presente articolo.»

12.12

ZampaCamussoZambito

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le università e gli enti del Servizio sanitario nazionale assicurano che i materiali didattici siano forniti in formati accessibili e che siano garantiti accomodamenti ragionevoli, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Il Ministero dell’università e della ricerca, d’intesa con ANVUR, pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull’attuazione del presente comma.».

12.13

Lorenzin

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. A decorrere dall’anno accademico 2025-2026, la contribuzione previdenziale dovuta sui contratti di formazione-specialistica è versata, con evidenza contabile separata, all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri. Entro il 1° ottobre 2025 il predetto ente provvede, con autonome determinazioni, soggette ad approvazione ministeriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, all’adeguamento dei regolamenti interni ai fini dell’attuazione del presente comma.

2-bis. Agli oneri derivanti dal presente comma 2, valutati nel limite massimo di 135 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”».

Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: «universitaria», aggiungere le seguenti: «e modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

Art. 13

13.1

Furlan

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Comitato etico nazionale per le sperimentazioni degli enti pubblici di ricerca (EPR) e gli altri enti pubblici a carattere nazionale (CEN), istituiti presso l’Istituto superiore di sanità (ISS) con decreto del Ministro della salute 1° febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022, nell’ambito della valutazione delle sperimentazioni cliniche ai sensi del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, effettuate dall’ISS, dagli EPR e da altri enti pubblici a carattere nazionale, tengono conto dell’inclusione di un numero adeguato di donne negli studi, al fine di rappresentare in modo fedele la distribuzione dei medicinali sperimentali e di quelli ausiliari nella popolazione dei pazienti interessata, assicurando che i dati raccolti siano analizzati in modo disaggregato per sesso e tenendo conto degli aspetti correlati al genere.»

13.2

Zullo

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) sopprimere le parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022»;
  2. b) dopo le parole: «assicurando che i dati raccolti siano», inserire le seguenti: «analizzati in modo disaggregato per sesso e».

13.3

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo le parole:«siano analizzati» inserire le seguenti: «in modo disaggregato per sesso»;
  2. b) sostituire la parola: «tenuto», con le seguenti: «e tenendo».

13.4

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Al comma 1, sostituire le parole «tenuto conto» con le seguenti: «in modo disaggregato per sesso e tenendo conto».

13.5

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, sostituire le parole: «al genere», con le seguenti: «al sesso e al genere».

13.0.1

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Tecnologie e intelligenza artificiale per una salute equa e inclusiva)

  1. Le tecnologie digitali e i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nei servizi sanitari, nelle attività di prevenzione, diagnosi, cura e ricerca, devono essere progettati, sviluppati e valutati secondo criteri di inclusività e rispetto delle differenze di sesso e genere. Tali tecnologie devono garantire una rappresentazione adeguata della diversità biologica e socio-culturale nei dati utilizzati, prevenendo biasdiscriminatori e promuovendo l’equità di accesso, trattamento e risultati di salute per tutte le persone.»

Art. 14

14.1

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, dopo la parola: «specificità», inserire la seguente: «di sesso e».

14.2

ZampaCamussoZambito

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo il coinvolgimento degli enti locali per un’informazione capillare sul territorio sulla promozione della salute, con particolare riferimento agli stili di vita sani, al benessere psicologico, alla descrizione della sintomatologia differenziata e all’accesso ai servizi.».

14.3

Furlan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutte le campagne e i materiali divulgativi relativi alla medicina di genere sono prodotti in formati accessibili quali i sottotitoli, interprete LIS, versioni easy to read e conformi alle WCAG 2.1 AA. Il Ministero della salute pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull’attuazione del presente articolo.»

14.4

CamussoZampaZambito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutte le campagne e i materiali divulgativi relativi alla medicina di genere sono prodotti in formati accessibili, quali sottotitoli, interprete LIS o versioni easy to read, conformi alle WCAG 2.1 AA. Il Ministero della salute pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull’attuazione del presente comma.».

14.5

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Tutte le campagne e i materiali divulgativi relativi alla medicina di genere sono prodotti in formati accessibili (sottotitoli, interprete LIS, versioni easy to read) e conformi alle WCAG 2.1 AA. Il Ministero della salute pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull’attuazione del presente articolo.»

14.6

GuidiVersace

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Tutte le campagne e i materiali divulgativi relativi alla medicina di genere sono prodotti in formati accessibili (sottotitoli, interprete LIS, versioni easy to read) e conformi alle WCAG 2.1 AA; il Ministero della salute pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull’attuazione del presente articolo».

14.7

GuidolinCastelloneMazzellaPirro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutte le campagne e i materiali divulgativi relativi alla medicina di genere sono prodotti in formati accessibili e conformi alle WCAG 2.1 AA. Il Ministero della salute pubblica annualmente un rapporto di monitoraggio sull’attuazione del presente articolo.»

14.0.1

GuidolinCastelloneMazzellaPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Istituzione Tavolo sulla Medicina di genere)

  1. È istituito, con decreto del Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  un Tavolo interministeriale denominato “Medicina di genere inclusiva”, composto da rappresentanti dei Ministeri della salute, delle disabilità, dell’università e ricerca, dall’ANVUR, dal Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e dalle Associazioni di tutela delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2.Il Tavolo elabora entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Linee guida nazionali sulla medicina di genere accessibile, vincolanti per il Servizio sanitario nazionale.»

14.0.2

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Tavolo sulla MdG)

  1. È istituito, presso il Ministero della Salute, un Tavolo interministeriale “Medicina di genere inclusiva”, composto da rappresentanti dei Ministeri della salute, delle disabilità, dell’università e ricerca, dall’ANVUR, dal Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e dalle Associazioni di tutela delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Tavolo, istituito con Decreto del Ministro della Salute, elabora, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, Linee guida nazionali sulla medicina di genere accessibile, vincolanti per il Servizio sanitario nazionale.»

14.0.3

ZampaCamussoZambito

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Tavolo sulla MdG)

  1. È istituito presso il Ministero della salute il Tavolo interministeriale “Medicina di genere inclusiva”, composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero delle disabilità, del Ministero dell’università e ricerca, dall’ANVUR, dal Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e dai rappresentanti delle Associazioni di tutela delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Tavolo, istituito con decreto del Ministro della salute, elabora, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Linee guida nazionali sulla medicina di genere accessibile, vincolanti per il Servizio sanitario nazionale.».

14.0.4

Furlan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Tavolo sulla MdG)

  1. È istituito presso il Ministero della salute un Tavolo interministeriale denominato “Medicina di genere inclusiva”, composto da rappresentanti dei Ministeri della salute, delle disabilità, dell’università e ricerca, dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), dal Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e dalle Associazioni di tutela delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative e iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Tavolo, istituito con Decreto del Ministro della Salute, elabora, entro 180 giorni, Linee guida nazionali sulla medicina di genere accessibile, vincolanti per il Servizio sanitario nazionale.»

14.0.5

DurnwalderUnterbergerPatton

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

 

 

Riunione n. 17

MARTEDÌ 1 LUGLIO 2025

 

Relatori: ZANETTIN (FI-BP-PPE) e ZULLO (FdI)

Orario: dalle ore 20,10 alle ore 20,50

 

(65) PARRINI e FINA.  Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all’articolo 580 del codice penale

(104) BAZOLI e altri.  Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(124) Elisa PIRRO e altri.  Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico

(570) DE CRISTOFARO e altri.  Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(1083) PAROLI e altri.  Modifiche all’articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative

– e petizioni nn. 198, 667 e 1028 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto)

 

 

 

 

 

 

 

Riunione n. 17

MARTEDÌ 1° LUGLIO 2025

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione

MARTI

indi della Vice Presidente della 7ª Commissione

COSENZA

indi del Presidente della 10ª Commissione

ZAFFINI

 

Orario: dalle ore 14 alle 15,05

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL CENTRO DI SENOLOGIA DELL’ISTITUTO CLINICO HUMANITAS E DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI (FNOMCEO) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 186, 509, 823, 890, 950, 963, 1260, 1364, 1377 E 1380 (FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICI)

 

 

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