Riunione n. 55
GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2015
Presidenza della Vice Presidente
Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30
AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1148, 1670 E 1697 (REDDITO DI CITTADINANZA E SALARIO MINIMO ORARIO)
MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2015
160ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.
La relatrice SPILABOTTE (PD) illustra una bozza di parere sul provvedimento, di segno favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.
Il presidente SACCONI osserva che opportunamente nella proposta di parere si plaude al superamento, per effetto della nuova formulazione dell’articolo 4, di ogni pregiudizio relativo alla valenza educativa di qualsiasi esperienza lavorativa, esprimendo piena condivisione all’introduzione dell’alternanza scuola-lavoro in tutti i percorsi educativi. Altrettanto opportunamente a suo avviso nella bozza di parere si sottolinea l’opportunità che l’alternanza svolta durante la sospensione delle attività didattiche non superi, come monte orario, quella svolta durante il periodo scolastico, al fine di evitare una polarizzazione dell’alternanza nei periodi estivi.
Il senatore PUGLIA (M5S) dà conto di una proposta di parere contrario, pubblicata in allegato al resoconto della seduta, soffermandosi sulle forti criticità a suo giudizio riscontrabili sotto molti profili nel disegno di legge.
La senatrice BENCINI (Misto) chiede un chiarimento in ordine all’articolo 14, relativo al termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato per il personale delle istituzioni scolastiche statali ed alla previsione del limite di 36 mesi, anche non continuativi, fissato nel disegno di legge.
Il presidente SACCONI precisa che il tema del lavoro pubblico esula, allo stato, dalla competenza della Commissione.
Nessuno chiedendo la parola, verificata la presenza del numero legale, mette quindi ai voti la proposta di parere, favorevole con osservazioni, formulata dalla relatrice, che è approvata, col voto contrario dei senatori Sara PAGLINI (M5S), PUGLIA (M5S), BAROZZINO(Misto-SEL) e Alessandra BENCINI (Misto), e l’astensione dei senatori BERTACCO (FI-PdL XVII), PICCINELLI (FI-PdL XVII), SERAFINI (FI-PdL XVII) e DI MAGGIO (CRi).
Risulta conseguentemente precluso il voto sulla proposta di parere contrario, presentata dal senatore PUGLIA (M5S).
(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.
Il PRESIDENTE ricorda che si era precedentemente convenuto di coordinare l’iter in sede consultiva con quello che la Commissione affari costituzionali sta svolgendo in sede referente, rinviando pertanto l’emissione del parere all’acquisizione degli elementi rivenienti dalle audizioni che si svolgeranno dinanzi alla Commissione di merito.
Rinvia pertanto il seguito dell’esame ad altra seduta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1051) SACCONI ed altri. – Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 giugno.
Il presidente relatore SACCONI ricorda che nella precedente seduta è iniziata la discussione generale e sono intervenuti i senatoriICHINO (PD), Erica D’ADDA (PD), Annamaria PARENTE (PD), BAROZZINO (Misto-SEL), Sara PAGLINI (M5S) e Nunzia CATALFO (M5S).
Il senatore PUGLIA (M5S) pone in risalto l’importanza della disciplina in esame, che reputa strettamente connessa con le esigenze di miglioramento della produttività aziendale. Ritiene perciò opportuna una rivisitazione dei criteri in base ai quali viene fissata la rappresentanza dei lavoratori. Manifesta il timore che si vogliano escludere dalla partecipazione le minoranze, con gravi conseguenze negative, atteso che in alcune aziende i sindacati più rappresentativi a livello nazionale non hanno la maggioranza. Da ciò, a suo avviso, l’impossibilità di applicare in modo automatico e in via generale il criterio della maggiore rappresentatività nazionale dei sindacati e l’esigenza di tener conto dell’esistenza di realtà differenziate sul territorio nazionale. E’ altresì necessario non demandare alla contrattazione aziendale le modalità di elezione dei rappresentanti. Sarebbe inoltre pericoloso inserire nel testo una disposizione che demandi agli organismi congiunti paritetici i poteri di indirizzo e controllo in materia di sicurezza sul lavoro, potendo da ciò derivare sovrapposizioni di norme e conseguenti incertezze applicative. Il senatore giudica inoltre assai generica la previsione riguardante l’organizzazione del lavoro ed esprime dubbi con riferimento all’articolo 8, sul quale auspica l’acquisizione di un parere del MEF. Conclusivamente, in considerazione della complessità della materia e della sua particolare delicatezza, chiede formalmente una dilazione del termine per la presentazione degli emendamenti – attualmente fissato a martedì 16 giugno, alle ore 10 – in modo da consentire un adeguato approfondimento di tutti i profili che la disciplina coinvolge.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL), pur già intervenuto in discussione generale, chiede di prendere nuovamente la parola alla luce delle novità occorse negli ultimi giorni, che hanno visto l’esercizio della partecipazione democratica prevista per legge. Sottolinea che nelle votazioni per le RSL la FIOM-CGIL è risultata il primo sindacato, anche in stabilimenti nei quali le votazioni non avvenivano da anni.
Anche la senatrice PAGLINI (M5S) prende nuovamente la parola per sollecitare particolare attenzione sull’articolo 6, sui cui contenuti giudica necessario un attento monitoraggio. Nel riportarsi alle considerazioni precedentemente svolte, sottolinea la necessità di non intaccare la base reddituale di nessun lavoratore.
Nessun altro chiedendo la parola, il PRESIDENTE relatore, replicando agli intervenuti, osserva che la partecipazione rappresenta il contesto più evidente e concreto del cambiamento del modello di contrattazione e, più in generale, delle relazioni industriali. L’Italia proviene da un modello conflittuale, mentre oggi, dopo anni nei quali la globalizzazione ha espresso tensioni competitive, è in discussione un approccio di tipo più cooperativo-partecipativo, caratterizzato da una maggiore condivisione tra capitale e lavoro circa i destini dell’impresa. L’attuale condizione, dal punto di vista negativo, investe infatti il lavoratore, che subisce le conseguenze del destino dell’impresa, non rendendolo tuttavia altrettanto partecipe delle positività che si possano verificare. Il cosiddetto “modello Ciampi” – vale a dire l’accordo siglato nel luglio 1993 tra sindacati, imprenditori e Governo sotto la presidenza del Consiglio di Carlo Azeglio Ciampi, e che fissava le regole della contrattazione, definendo un modello contrattuale articolato su due livelli, il contratto nazionale e quello integrato aziendale o territoriale – ha nel tempo impedito alle aziende in trend positivo di fruire dei vantaggi conseguenti, e non a caso venne ben presto ritenuto superato dallo stesso Ministro del lavoro pro tempore Giugni; si tratta di un modello praticato nel periodo dell’emergenza dell’inflazione a due cifre, all’interno di una più generale politica dei redditi e dell’occupazione e con l’obiettivo della salvaguardia del potere d’acquisto delle retribuzioni. Paradossalmente, la sua sopravvivenza ha invece determinato una lunga stagione di bassi salari, ma anche di bassa produttività, e dunque di elevato costo del lavoro. Quel modello ha così sostanzialmente scontentato tutti gli interessi in gioco, vale a dire sia le imprese che i lavoratori, impedendo inoltre la crescita dell’economia nazionale.
Il tema della partecipazione rappresenta dunque il vero e proprio cuore delle relazioni industriali; esso si connette a quello della rappresentanza e della rappresentatività, e dunque della certezza degli accordi sottoscritti. Sul punto, è intervenuto l’articolo 8 della legge n. 148 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 138, in materia di stabilizzazione finanziaria e sviluppo; disposizione che peraltro fa rinvio all’accordo interconfederale del 2011, in tema di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, in cui si ipotizza che anche le RSA possano deliberare accordi, da sottoporre, però, al voto dei lavoratori ai fini del loro consolidamento. La partecipazione è dunque per definizione un tema di carattere aziendale. Potenzialmente si riscontrano sicuramente dei nessi con il tema della rappresentanza, ma non necessariamente, atteso che non si riscontra un vuoto normativo e giacché non è detto che uno stesso contenitore legislativo debba regolare l’insieme degli elementi connessi. Ogni valutazione sul punto potrà comunque essere effettuata al momento della disamina degli emendamenti che verranno proposti.
Peraltro, l’ipotesi di sindacato unico o di unico sindacato, evocata recentemente, non potrà realizzarsi in assenza di una disciplina organizzativa; può tuttavia essere auspicabile un processo politico di unificazione, analogamente a quanto avvenuto negli Stati Uniti nel segmento dell’auto. Personalmente ha sempre ritenuto che fosse un errore applicare alla lettera l’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, escludendo dal godimento dei diritti il sindacato non firmatario dei contratti collettivi, ma concretamente rappresentante dell’effettivo consenso dei lavoratori; e in questo senso bene ha fatto la Corte costituzionale a sancire l’incostituzionalità della disposizione con la sentenza n. 231 del 2013.
Occorre dunque sempre rammentare l’esistenza di un’infinità dei lavori, e di una diversità tra le imprese; elementi, questi, che danno ragione della necessità di una duttilità delle forme di rappresentanza. Le RSL, peraltro, non possono essere assunte a criterio di rappresentatività, spettando a tali organismi dei compiti precisi e non avendo una generale titolarità di rappresentanza dei lavoratori.
Conclusivamente, in considerazione della complessità della materia, accede alla richiesta del senatore Puglia di una breve dilazione del termine degli emendamenti, che propone di differire a giovedì 18 giugno, alle ore 12.
La Commissione concorda.
Il sottosegretario BOBBA, a nome del Governo, si riserva di replicare in una successiva seduta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SULL’ORDINE DEI LAVORI
La senatrice CATALFO (M5S) protesta vivacemente, giudicando precipitose le modalità con le quali la Commissione ha votato il parere sul disegno di legge n. 1934 (riforma del sistema nazionale di istruzione), senza un previo adeguato dibattito, in particolare su profili delicati di sua competenza, come quelli di cui all’articolo 4 del disegno di legge. Osserva peraltro che, giunta in Commissione a lavori già iniziati, non ha potuto sottolineare tali aspetti nel merito, proprio in considerazione della rapidità con la quale il parere è stato licenziato.
Il presidente SACCONI, pur comprendendo la fondatezza del richiamo della senatrice Catalfo ad un’attenta valutazione del provvedimento, date le implicazioni con temi su cui peraltro più volte la Commissione si è soffermata, osserva che, da un punto di vista formale, nessuno, eccezion fatta per la senatrice Bencini, ha chiesto la parola, e che nessuna forzatura è stata fatta da parte della Presidenza della Commissione per velocizzare la conclusione dell’iter in sede consultiva. Peraltro, il tema dell’apprendistato, sul quale più volte nel corso dei propri lavori la Commissione si è soffermata, è stato espunto dal disegno di legge, nel quale è invece presente quello dell’alternanza scuola-lavoro, sul quale egli stesso ha effettuato un richiamo introduttivo nel corso dell’odierno dibattito. Ogni polemica sul punto è dunque inutile e non conferente; non mancheranno tuttavia altre occasioni in cui questi temi verranno affrontati dalla Commissione con la necessaria compiutezza.
La seduta termina alle ore 16.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1934
La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che il provvedimento ha l’obiettivo di dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche, favorendo l’innalzamento delle competenze degli studenti in funzione della loro occupabilità, la prevenzione e il recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica, nonché la garanzia del diritto allo studio per tutti gli studenti e l’educazione permanente per tutti i cittadini;
considerato che all’articolo 2, tra gli obiettivi formativi prioritari, il disegno di legge include la prevenzione ed il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico;
valutato che all’articolo 4, in tema di scuola, lavoro e territorio, assumono primaria rilevanza i percorsi di alternanza scuola-lavoro e si disciplinano l’ambito soggettivo, l’istituzione e il contenuto del registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, la procedura per la disciplina di rango secondario su diritti e doveri degli studenti nei percorsi in oggetto e le modalità di applicazione della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro;
osservato che l’articolo 14, relativo al termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, prevede che il limite di 36 mesi, anche non continuativi, riguardi unicamente i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge,
formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Con riferimento all’articolo 4, la Commissione esprime piena condivisione nei confronti del superamento di ogni pregiudizio relativo alla valenza educativa di ogni esperienza lavorativa; conseguentemente, condivide l’introduzione dell’alternanza scuola-lavoro in tutti i percorsi educativi.
Con riferimento al comma 2 del medesimo articolo, si osserva che la novella amplia l’ambito di soggetti disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa che possono stipulare convezioni con l’istituzione scolastica o formativa, includendovi anche gli ordini professionali, i musei ed altri istituti, pubblici e privati, operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali. Tali soggetti devono essere iscritti – ai sensi dei successivi commi da 8 a 11 – nel registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, istituito, a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016, presso le camere di commercio. La condizione dell’iscrizione non sembra concernere, in base al comma 8, i musei, gli istituti ed i luoghi della cultura e delle arti performative, nonché gli uffici, centrali e periferici, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si suggerisce pertanto una formulazione più chiara ed un coordinamento formale tra i commi 2 e 8, specificando altresì se la condizione dell’iscrizione riguardi le camere di commercio, che, oltre ad essere il soggetto gestore del registro, rientrano tra i soggetti che possono stipulare le convenzioni.
Al comma 3, si suggerisce infine di specificare che l’alternanza «svolta durante la sospensione delle attività didattiche» non deve essere, come monte orario, superiore a quella svolta durante il normale periodo scolastico, evitando così una polarizzazione dell’alternanza – obbligatoria dopo l’approvazione della legge – nei periodi estivi in ragione della conservazione delle ore di docenza dei professori o della mera comodità di gestione del calendario.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI CATALFO, PUGLIA E PAGLINI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1934
L’11a Commissione del Senato,
in sede d’esame del disegno di legge recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (AS 1934);
considerato che:
con riferimento all’articolo 4 del disegno di legge:
a) appare anzitutto non condivisibile la previsione secondo cui gli studenti possono svolgere periodi di formazione in azienda a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado: tale previsione coinvolgerebbe anche studenti quindicenni, che dunque sono ancora a tutti gli effetti in età da obbligo di istruzione;
b) non risulta l’individuazione di una figura di tutoraggio, chiaramente responsabile della verifica dell’effettivo e proficuo svolgimento della formazione e delle competenze acquisite, in particolar modo nel caso di alternanza svolta all’estero;
c) assolutamente non condivisibile appare la possibilità di svolgere l’alternanza scuola-lavoro durante la sospensione delle attività didattiche;
d) non è previsto il riconoscimento di crediti formativi per le attività di alternanza scuola-lavoro;
e) ancora una volta le risorse stanziate per l’attuazione delle disposizioni previste appaiono insufficienti: in particolare appare incomprensibile la disposizione, di cui al comma 4, secondo cui gli istituti debbono far fronte all’attuazione dell’alternanza scuola-lavoro dovendo operare, come stabilito “nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
f) ugualmente grave appare la simile disposizione di cui al comma 6. Le attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere obbligatoriamente svolte all’interno del percorso curriculare prima di inviare lo studente sul luogo di lavoro, considerato anche il fatto che il disegno di legge in esame prevede altresì lo stage obbligatorio;
g) per quanto concerne le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, in base alle quali il dirigente scolastico individua all’interno di uno specifico registro, tenuto presso le CCIAA, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l’orientamento scolastico e universitario dello studente, anzitutto appare necessario rilevare come:
1) non vi sia una individuazione chiara dei soggetti potenzialmente interessati, in particolare per quanto concerne l’orientamento scolastico ed universitario dello studente. Sarebbe necessario fornire garanzie circa i requisiti specifici delle imprese che usufruiscono di studenti per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda. Peraltro tali imprese sono già fortemente agevolate dalle disposizioni del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 grazie al meccanismo delle retribuzioni ridotte, agli incentivi e al mancato obbligo di trasformazione di una parte dei contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato;
2) non appaia comprensibile la necessità di istituire un nuovo registro, peraltro presso enti di cui da tempo lo stesso Governo ha ventilato la possibile abolizione, quando sarebbe possibile utilizzare gli strumenti telematici e le banche dati già attivati dal Ministero del Lavoro, come il portale Click lavoro. In tal modo si conseguirebbero dei veri risparmi di spesa, alimentando al contempo un sistema virtuoso di collegamento tra MIUR e Ministero del lavoro, abolendo ulteriori, e onerosi, passaggi burocratici;
con riferimento all’articolo 8 del disegno di legge risulta inaccettabile la prevista attribuzione al dirigente scolastico del potere di assegnare i posti vacanti e disponibili e le supplenze inferiori ai dieci giorni di durata al personale dell’organico dell’autonomia. Tale prerogativa infatti, se combinata con il disposto dell’articolo 9 del disegno di legge, introduce senza equivoci la chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici, già dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 76 del 24 aprile 2013 della Corte costituzionale;
con riferimento all’articolo 9 del disegno di legge:
a) si esprime contrarietà assoluta alle nuove competenze attribuite al dirigente scolastico, che configurano chiaramente e senza equivoci la volontà di procedere all’introduzione della chiamata diretta; è infatti il dirigente a proporre i nuovi incarichi di docenza ed è il medesimo dirigente ad essere responsabile delle scelte didattiche e formative. Sarebbe necessario, al contrario, prevedere che le competenze vengano attribuite agli organi collegiali degli istituti scolastici o, in subordine, che i medesimi organi esprimano un parere vincolante in merito alle scelte del dirigente;
b) i principi introdotti al comma 3, che i dirigenti devono seguire per l’attribuzione degli incarichi, non contemplano adeguate garanzie in merito alla trasparenza delle scelte e non sono sufficienti a scongiurare rischi di clientelismo. Occorre dunque collegarsi a quanto disposto al comma 3 lettera e) dell’articolo 9 introducendo un’espressa previsione normativa secondo cui il potere sostitutivo degli uffici scolastici regionali viene esercitato anche nel caso in cui gli organi collegiali dei singoli istituti scolastici ravvisino mancanza di trasparenza nelle scelte del dirigente;
con riferimento all’articolo 14, occorre cancellare la previsione secondo cui i contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi. Tale disposizione risulta infatti in aperto contrasto con l’articolo 36 della Costituzione, che garantisce il diritto al lavoro e che risulterebbe violato da una norma che impedisce di fatto a qualunque lavoratore della scuola (personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario) che abbia lavorato a termine per più di trentasei mesi di continuare a svolgere la propria professione Non è la giusta modalità di applicazione della direttiva 99/70 CE impedire di fatto al personale in questione di continuare a svolgere la propria professione. Di converso occorrerebbe convertire automaticamente in contratti a tempo indeterminato i contratti di tutto il personale scolastico che abbia lavorato complessivamente per 36 mesi;
appare altresì censurabile la disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 23, la quale stabilisce che le previsioni di cui al presente disegno di legge sono inderogabili e le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dal disegno di legge in esame, sono inefficaci. Ciò sembra preannunciare una nuova sistematica situazione di precarietà che si abbatterà sulla Pubblica Amministrazione, cosa per altro già segnalata in occasione del dibattito sulla delega lavoro in merito alle nuove forme di contratti perfettamente e sicuramente precari;
esprime parere contrario.
Riunione n. 54
MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2015
Presidenza della Vice Presidente
Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30
AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1148, 1670 E 1697 (REDDITO DI CITTADINANZA E SALARIO MINIMO ORARIO)
Riunione n. 53
MARTEDÌ 9 GIUGNO 2015
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,05
AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1148, 1670 E 1697 (REDDITO DI CITTADINANZA E SALARIO MINIMO ORARIO)