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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (I lavori della settimana)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (I lavori della settimana)

5 Ottobre 2015
in Senato

183ª seduta: mercoledì 7 ottobre 2015, ore 14

ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni 

INTERROGAZIONI ALL’ORDINE DEL GIORNO

CATALFO , PAGLINI , PUGLIA – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – 
Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il dottor S. T. a far data dal 17 giugno 1999 è stato iscritto nell’elenco di cui all’art. 8 della legge n. 68 del 1999 nella categoria invalidi civili con grado di invalidità del 100 per cento, giusta comunicazione dello stesso ufficio provinciale del lavoro di Siracusa, sito in via Necropoli Grotticelle, 30, recante data 14 gennaio 2011, a firma del dirigente dell’unità operativa 2, dottoressa Lucia Montemagno;

conseguito il diploma di decorazione pittorica, nell’anno scolastico 1999/2000, a seguito del superamento degli esami di maestro d’arte, il dottor T. depositava tale titolo, subito dopo, presso l’ufficio, in uno all’autocertificazione inerente all’autenticità dello stesso. Di tale deposito l’Ufficio non rilasciava, però, alcuna ricevuta;

nell’anno 2004, conseguito il diploma accademico del corso di pittura presso l’accademia di belle arti “Mediterranea” di Ragusa, T. depositava, ai fini dell’aggiornamento della graduatoria, tale altro titolo. Ancora una volta l’Ufficio provinciale di Siracusa non rilasciava alcuna attestazione o ricevuta del documento acquisito;

considerato che:

il 23 ottobre 2006 il dottor S. T. veniva sottoposto ad accertamento delle condizioni di disabilità e la relazione conclusiva veniva depositata presso il citato ufficio;

nel 2008, avendo già nell’anno scolastico 2005/2006 conseguito la licenza di maestro d’arte, sezione “Decorazione plastica”, e poi, nell’anno scolastico 2007/2008, il diploma di arte applicata sezione “Decorazione plastica”, presentava, depositandoli, tali ulteriori titoli per un ulteriore aggiornamento della graduatoria. Anche in questa circostanza, dell’avvenuta ricezione degli atti l’ufficio nulla rilasciava al dottor T.;

nell’anno 2010 veniva convocato a visita medica di controllo presso l’INPS di Siracusa ed il relativo verbale attestante la permanenza dei requisiti di invalidità, come, invero, tutti i precedenti, veniva tempestivamente fatto pervenire all’Ufficio provinciale del lavoro. In particolare, erano stati già depositati i verbali della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile delle sedute del 16 ottobre 1998, del 15 dicembre 1999, del 6 febbraio 2002, attestanti l’invalidità del 100 per cento, quelli delle sedute del 28 settembre 2005 e del 7 novembre 2007, da cui risultavano, altresì, i requisiti di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988;

nel 2014, dati i tanti anni trascorsi dall’iscrizione nella lista senza che mai alcuna proposta lavorativa fosse a lui pervenuta, il dottor T. si recava presso l’ufficio per avere contezza della propria graduatoria;

in tale occasione T. veniva a conoscenza di essere stato inserito in graduatoria, ed ivi rimasto, col diploma di decorazione pittorica, nonostante fossero stati consegnati, tempestivamente al conseguimento, tutti gli altri titoli. In tale circostanza si rinveniva all’interno del fascicolo il diploma accademico e risultava annotata a matita sulla cartella la mancanza della licenza di maestro d’arte, sezione decorazione plastica e del diploma di arte applicata sezione decorazione plastica, sebbene fosse nelle domande indicata la produzione;

in data 8 aprile 2014, a seguito di tale constatazione, venivano reinoltrati, attraverso email all’indirizzo dell’ufficio, i titoli risultanti mancanti;

con lettera datata 8 maggio 2014, il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, Servizio XVII centro per l’impiego di Siracusa, a firma del responsabile del procedimento, istruttore direttivo, signor Edmondo Quartarone e del dirigente del servizio, dottor Carmelo Dimauro, comunicava, in risposta, che da un’attenta verifica aveva riscontrato che “per un mero errore materiale” non era stato riconosciuto al dottor T. il diploma di maturità relativamente alla graduatoria del 2013 e che si era provveduto alle dovute variazioni e comunicazioni;

nulla, altresì, veniva detto in tale missiva in ordine al titolo accademico, che alla data di presa visione, peraltro, non risultava anch’esso inserito;

a parere degli interroganti quanto affermato dall’ufficio evidenzia una grave omissione in quanto il diploma avrebbe dovuto essere inserito già a far data dall’anno 2008, ove l’aggiornamento della graduatoria fosse avvenuto nello stesso anno del deposito o tutt’al più all’inizio del 2009, ove avvenuto nell’anno a seguire;

considerato inoltre che:

la legge n. 68 del 1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, disciplina il collocamento mirato ed obbligatorio presso aziende, enti od amministrazioni, pubblici e privati delle persone con disabilità. Al fine dell’avviamento, l’art. 8 prevede che presso gli uffici provinciali del lavoro è istituito un elenco con un’unica graduatoria dei disabili, che risultano disoccupati. Tali elenco e graduatoria sono formati secondo i criteri di cui al comma 4, che recita “Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4”;

invero, il regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge n. 68 del 1999, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000, all’art. 7 (avviamento), precisa che i datori di lavoro pubblici devono, previamente alla richiesta di avviamento a selezione, verificare la sussistenza delle “condizioni di assunzione nel settore pubblico previste dall’ordinamento vigente in materia di lavoro pubblico”, tra cui certamente è annoverata la professionalità richiesta. Tanto è quanto già previsto dall’art. 22 del decreto legislativo n. 80 del 1998, recante “Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” che all’art. 22 dispone: «L’articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente: “Art. 36 (Reclutamento del personale). 1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno; (…) 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: (…) b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”»;

inoltre, tali disposizioni sono conformi a quanto statuisce, successivamente, l’art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche;

l’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, tra i requisiti generali indispensabili per l’accesso all’impiego pubblico, enunclea il titolo di studio; in specie, è richiesto il possesso del diploma di laurea per l’accesso all’ottava qualifica funzionale, a quella dei dirigenti ed alle altre eventualmente individuate dai singoli ordinamenti;

il reclutamento del personale nel settore pubblico avviene, in via ordinaria, attraverso concorso, prevedendo una riserva dei posti in favore delle persone disabili (art. 7, comma 2, della legge n. 68 del 1999); l’accesso al lavoro, anche nel settore privato, può avvenire attraverso ulteriori forme, ossia per convenzione o attraverso richiesta di avviamento all’Ufficio provinciale del lavoro (art. 7, comma 1). Le richieste possono essere nominative o per chiamata numerica. Anche per tali forme di reclutamento, in ogni caso, la graduatoria presso l’Ufficio provinciale costituisce elemento primo di riferimento, così come costituisce elemento basilare la conoscenza delle competenze possedute dall’iscritto, ritenuto che le richieste dei datori di lavoro sono sempre per settori specifici. L’articolo 9 (Richieste di avviamento) della legge n. 68 del 1999 difatti prevede: “1) I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili. 2) In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l’ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall’articolo 12. 3) La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro. 4) I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all’articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 13. 5). Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori”;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

sono da ritenersi gravi sia la mancata consegna della ricevuta di accettazione della documentazione presentata sia il non inserimento da parte della pubblica amministrazione dei titoli posseduti dal dottor T. ai fini della regolare formazione della graduatoria e il fatto che alla data odierna tale immissione del titolo accademico non risulti effettuata;

a causa di tale comportamento e tale irregolarità da parte della pubblica amministrazione la graduatoria ha precluso al T. la possibilità di accesso al lavoro con conseguente danno economico;

la graduatoria attualmente in corso è da ritenersi irregolare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda attivarsi presso gli uffici competenti affinché vengano riconosciuti i vari titoli di studio del dottor T.;

se non ritenga di doversi attivare per procedere con urgenza alla revisione della graduatoria attualmente in corso.

(3-01546)

BENCINI , ROMANI Maurizio , MUSSINI , BIGNAMI , ORELLANA , SIMEONI , MASTRANGELI – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – 
Premesso che:

l’attività onicotecnica consiste nell’applicazione e decorazione di unghie artificiali; nello specifico, è quella figura professionale che si occupa della cura delle unghie e della loro ricostruzione e decorazione attraverso interventi manuali e l’uso di prodotti con asciugatura ad aria o fotoindurenti;

l’attività si distingue da quella svolta dall’estetista in quanto non consiste, a differenza di quest’ultima, nell’effettuazione di interventi curativi o invasivi sulla superficie corporea. Ed invero, la figura dell’onicotecnica ingloba due fattispecie lavorative ben distinte: l’attività di ricostruzione delle unghie e l’attività di applicazione e decorazione di unghie artificiali (ossia applicazione di specifiche “protesi” alle unghie con l’unico scopo di produrre un abbellimento senza prevedere alcun trattamento invasivo volto a favorire l’adattamento della protesi al letto ungueale);

la professione, tuttavia, non viene citata all’interno della legge n. 1 del 1990 che, invece, disciplina quella dell’estetista; con buone probabilità ciò è dovuto al fatto che, in quegli anni, era una attività ai primordi e quasi sconosciuta. Attualmente, però, l’attività di onicotecnica è in piena crescita e da ciò ne consegue una certa confusione ed incertezza con la professione di estetista, soprattutto tenendo conto delle differenze esistenti tra i due settori;

considerato che:

la qualifica professionale di onicotecnica non ha gli stessi requisiti, rigidi, sanciti dalla legge per acquisire il titolo di estetista e, pertanto, non è ancora chiaro se chi opera nel campo della ricostruzione e decorazione delle unghie debba essere necessariamente, e prima, un’estetista. Attualmente ci si affida ad una elastica interpretazione delle norme vigenti e alla sensibilità regionale nel fornire le linee guida da seguire per esercitare tale attività. Ed invero, in Italia vi sono regioni in cui l’attività svolta dall’onicotecnica viene parificata all’estetista e, pertanto, risulta necessaria un’abilitazione professionale, pena pesanti sanzioni amministrative; mentre vi sono, al contempo, regioni che diversificano le due professioni ritenendo sufficiente, per l’onicotecnica, l’autorizzazione del Comune e della Camera di Commercio, senza l’obbligo di frequentazione di una scuola per estetista;

ad oggi, infatti, in quanto professione non del tutto riconosciuta, non esiste una normativa che permette l’apertura di centri onicotecnici. Non sussistendo, quindi, una regolamentazione che definisca con precisione l’attività, si generano disparità di trattamento ingiustificate. Ed infatti, mancando attualmente una qualifica professionale specifica ed autonoma per l’onicotecnica, i centri di ricostruzione/decorazione unghie (nail center) possono essere aperti solo con il possesso del titolo di estetista. In un passato non troppo remoto, alcune Regioni e Province autorizzavano l’apertura dei centri in questione anche in mancanza del titolo suddetto ma, ad oggi, tale possibilità non è più fattibile in considerazione del fatto che la posizione della quasi totalità delle regioni italiane è quella di attenersi all’unica normativa, la legge n. 1 del 1990 citata, in quanto più affine all’attività di onicotecnica;

non essendovi ancora una regolamentazione, l’attività di onicotecnica viene assimilata a quella prestata dall’estetista e paradossalmente, in tal modo, per svolgere l’attività di ricostruzione, applicazione e decorazione di unghie artificiali, si deve conseguire il diploma di estetista, ottenibile mediante frequentazione di apposito corso specifico triennale, e superamento dell’esame teorico-pratico;

considerato infine che:

l’unica Regione che permette l’apertura dei suddetti centri, senza richiedere la qualifica di estetista, è la Regione Lazio la quale nel 2006 ha autorizzato il “Corso di 200 ore di ricostruzione artificiale delle unghie”, con validità limitata solo al territorio laziale, permettendo, all’esito del percorso formativo, l’apertura dei centri. La Regione Lazio, in sostanza, prevede un corso regionale (organizzato da aziende, accademie e scuole che hanno ottenuto l’abilitazione e sono autorizzate al rilascio dell’attestato regionale) finalizzato alla formazione della figura professionale di onicotecnica. Ottenendo, dunque, tale qualifica, è possibile, aprire un nail center e avviare un’attività indipendente ovvero lavorare presso altri centri specializzati sia come dipendente sia come collaboratrice esterna freelance ovvero associarsi con un’estetista;

nelle altre Regioni, che vincolano, invece, quest’attività al conseguimento del diploma triennale da estetista, l’unico espediente che permette di aprire un centro senza conseguire tale qualifica consiste nel nominare un’estetista diplomata quale direttore tecnico del centro. Tale soluzione, però, è piuttosto costosa in quanto la professionista, che si fa carico di tale onere, dovrà garantire personalmente per i servizi prestati all’interno del centro, per gli accorgimenti igienico-sanitari garantiti e per l’opera prestata dalle collaboratrici impiegate. Ovviamente è difficile immaginare di assumersi una tale responsabilità senza ottenere un adeguato tornaconto economico; inoltre, non può sottacersi la valutazione dell’eventuale danno che potrebbe derivare da questa soluzione nel momento in cui, per una qualsiasi ragione, il direttore tecnico decidesse di abbandonare l’incarico;

su tutto il territorio italiano, di conseguenza, per aprire un centro o lavorare al domicilio proprio o del cliente, si deve essere in possesso del titolo di qualifica professionale di estetista,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere le opportune iniziative affinché venga disciplinata adeguatamente la professione onicotecnica prevedendo, anche per essa, la possibilità di avviare un’attività indipendente ed in proprio.

(3-01933)

 

 

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