(Dal Resoconto Sommario)
SEDE REFERENTE
Giovedì 3 aprile 2003. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
Decreto-legge 23/2003: Disposizioni urgenti in materia di occupazione.
C. 3799.
(Seguito dell’esame e conclusione).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta di ieri.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che sono stati trasmessi i pareri da parte delle Commissioni competenti.
Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, per aderire al parere espresso dalla V Commissione, presenta l’emendamento 1.1 (vedi allegato), precisando che con esso l’imputazione dell’onere rimane la medesima, ma, come segnalato nel parere della Commissione bilancio, la copertura è formulata in modo da ridurre l’autorizzazione di spesa per il Fondo per l’occupazione, invece di far gravare le spese direttamente sul Fondo. Si tratta pertanto di una modifica di carattere formale.
La Commissione approva l’emendamento 1.1 del relatore.
Delibera quindi di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all’Assemblea sul provvedimento, nel testo modificato. Delibera altresì di chiedere l’autorizzazione a riferire oralmente.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 3 aprile 2003. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Atto n. 188.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Giovanni DIDONÈ (LNP), relatore, osserva che l’articolo 15, comma 3, della legge n. 53 del 2000, come modificato dall’articolo 54 della legge n. 3 del 2003, prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive del testo unico sulla maternità e sulla paternità entro due anni dalla data di entrata in vigore del testo unico stesso, nel rispetto dei principi e criteri direttivi per l’emanazione del testo unico. Più in particolare, è possibile attuare il solo coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa.
Lo schema di decreto legislativo in oggetto, in ossequio a quanto stabilito dalla legge, apporta alcuni correttivi di natura formale, evidenziati dagli operatori durante il primo anno di applicazione concreta del testo unico.
Il corpo del provvedimento è suddiviso in 11 articoli. Ogni articolo apporta alcune modifiche ai singoli Capi del testo unico.
Lo schema di decreto legislativo è stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 7 marzo 2003.
L’articolo 1 modifica alcune parti del Capo I del testo unico. Più in particolare, precisa che in caso di lavoro temporaneo il datore di lavoro «utilizza» e non «assume».
L’articolo 2 apporta modifiche al Capo III del testo unico. Il comma 1 coordina la lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 con la lettera a) dello stesso comma.
Il comma 2 coordina la norma con quanto previsto nell’articolo 7, comma 6, e nell’articolo 12, comma 2, che prevedono la possibilità per il Servizio ispezione del lavoro di emanare provvedimenti di astensione dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto.
Il comma 3 riporta l’ultimo comma dell’articolo 15 della legge n. 1204 del 1971, contenente il richiamo ai criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
L’articolo 3 modifica il Capo VI del testo unico. Il comma 1 inserisce nel titolo del Capo la parola «congedi», in quanto nello stesso Capo si trattano anche i congedi per assistere le persone con disabilità.
I commi 2 e 3 separano la parte relativa al trattamento economico dei congedi per assistere persone con disabilità, inserendola nell’articolo 43 che ha per oggetto il trattamento economico e normativo.
L’articolo 4 apporta modifiche al Capo IX del testo unico. Il comma 1 fa salva nel comma 4 dell’articolo 54 del testo unico l’ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell’attività dell’azienda. Ritiene opportuno precisare tale passaggio dal momento che in caso di cessazione dell’attività dell’azienda si ha la collocazione in mobilità di tutto il personale.
Il comma 2 opera un coordinamento non realizzato in sede di redazione del testo unico. In particolare, ciò è necessitato dal fatto che l’articolo 31, comma 2, della legge n. 1204 del 1971 fa riferimento a tutte le disposizioni contenute nell’articolo 2 della stessa legge, anche a seguito della modifica apportata dalla legge n. 53 del 2000.
L’articolo 5 apporta correttivi al Capo X del testo unico. Il comma 1 precisa che in caso di lavoro temporaneo il datore di lavoro «utilizza» e non «assume». Il comma 2 corregge la rubrica dell’articolo 64 e completa il comma 2 dell’articolo stesso, riportando il testo del quinto periodo del comma 16 dell’articolo 59 della legge n. 449 de1 1997. Si fa, inoltre, salvo il decreto ministeriale 4 aprile 2002, già emanato in attuazione di tale norma di legge.
L’articolo 6 modifica il Capo XI del testo unico. In particolare, precisa che alle lavoratrici autonome spetta anche il trattamento previdenziale, oltre a quello economico già previsto, del congedo parentale. Inoltre, il comma stesso, riprendendo il comma 5 dell’articolo 3 della legge n. 53 del 2000, estende il congedo parentale previsto anche per le lavoratrici autonome ai genitori adottivi ed affidatari.
L’articolo 7 modifica il Capo XII del testo unico. In particolare, ricomprende tra le incompatibilità anche le indennità previste dal Capo X, e cioè quello relativo alle disposizioni speciali.
L’articolo 8 corregge il Capo XV del testo unico. In particolare, si modificano i commi 2 e 3 dell’articolo 83, aggiungendo un quarto comma, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, concernente «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».
L’articolo 9 apporta modifiche al Capo XVI del testo unico. Il comma 1 sostituisce il decreto ministeriale 27 maggio 1998 con il decreto ministeriale 4 aprile 2002 che l’ha abrogato, e aggiunge nell’elenco delle disposizioni regolamentari in vigore il decreto ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452.
Il comma 2 precisa che i congedi menzionati alla lettera t) del comma 2 dell’articolo 86 sono i soli congedi disciplinati nel testo unico, e non quelli disciplinati, tra gli altri, nella legge n. 53 del 2000, come ad esempio i congedi per la formazione e i congedi per la formazione continua.
L’articolo 10 aggiorna l’allegato D del testo unico, e cioè l’elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti.
L’articolo 11 dispone sull’entrata in vigore del correttivo al testo unico.
Precisa, infine, che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Proposta di nomina della dottoressa Amalia Ghisani a Presidente dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).
Atto n. 63.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Angelo SANTORI (FI), relatore, in considerazione della necessità di procedere ad opportuni approfondimenti, propone di rinviare l’esame della proposta di nomina.
Aldo PERROTTA (FI) esprime dissenso per il fatto che sempre più spesso sono chiamati a dirigere enti pubblici di un certo rilievo ex sindacalisti, quando invece sarebbe opportuno affidare cariche dirigenziali a figure manageriali, professionalmente più preparate.
Ricordato che si tratta di un ente al quale sono assicurati sia i lavoratori dello spettacolo sia coloro che operano nel mondo dello sport, rileva che l’attuale situazione in attivo della gestione del bilancio, dopo una situazione finanziaria che ha conosciuto, in termini di entrate e di uscite, momenti negativi, è stata possibile grazie ad un aumento dei contributi da parte dello Stato.
A fronte di un’altissima morosità delle squadre di calcio e della morosità del bilancio delle imprese dello spettacolo, lamenta il fatto che non si faccia ancora nulla per esigere le spese.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene di poter accedere alla proposta avanzata dal relatore e rinvia pertanto il seguito dell’esame ad altra seduta.





























