Giovedì 23 febbraio 2012
SEDE REFERENTE:
Giovedì 23 febbraio 2012. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.
La seduta comincia alle 13.55.
Norme per favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti.
Testo unificato C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D’Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina.
(Seguito dell’esame e conclusione).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2012.
Silvano MOFFA, presidente, ricorda che nella precedente seduta la presidenza ha dato conto di tutti i pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari sul testo unificato in titolo, fatta eccezione per il parere della V Commissione (Bilancio), che ha formulato al Governo la richiesta di relazione tecnica. Al riguardo, fa presente che la V Commissione – non avendo ancora ricevuto la predetta relazione tecnica – non ha espresso il parere di competenza; tuttavia, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell’Assemblea a partire dal prossimo lunedì 27 febbraio, la Commissione è oggi chiamata a concluderne l’esame in sede referente, fermo restando che la V Commissione potrà esprimere il proprio parere direttamente per l’Assemblea.
Avverte, quindi, che il relatore ha predisposto taluni emendamenti (vedi allegato 1), finalizzati a recepire numerosi rilievi contenuti nei pareri sinora espressi.
Alessia Maria MOSCA (PD), relatore, raccomanda l’approvazione dei propri emendamenti, rivolti ad assicurare il recepimento dei pareri espressi.
Il viceministro Michel MARTONE si rimette alla Commissione sugli emendamenti del relatore.
La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.50, 3.50, 3.51 e 3.52 del relatore.
Il viceministro Michel MARTONE, in relazione all’emendamento 3.52 del relatore, appena approvato, chiede che, nel seguito dell’esame del provvedimento, sia inserito anche il concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l’emanazione del decreto ivi previsto.
Silvano MOFFA, presidente, ritiene che la questione prospettata dal rappresentante del Governo possa essere risolta con la presentazione di appositi emendamenti ai fini della discussione del provvedimento in Assemblea.
La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.53, 4.50, 5.50, 5.51 e 6.50 del relatore.
Il viceministro Michel MARTONE avverte che l’accoglimento dell’emendamento 7.50 del relatore deve intendersi subordinato alla specificazione che il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’emendamento medesimo, sia integrato dell’importo corrispondente.
Massimiliano FEDRIGA (LNP) osserva come tale specificazione renderebbe, di fatto, scoperto l’emendamento 7.50 del relatore.
Silvano MOFFA, presidente, ritiene che la Commissione non possa che votare l’emendamento 7.50 del relatore nella sua attuale formulazione, ferma restando l’eventualità di ulteriori approfondimenti in occasione della discussione del provvedimento in Assemblea.
La Commissione approva l’emendamento 7.50 del relatore.
Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur non manifestando alcuna contrarietà di principio rispetto alla finalità rieducativa delle pena sancita dalla Costituzione, giudica in termini fortemente negativi il provvedimento in esame, che ritiene contenga misure demagogiche e ideologiche, a suo avviso non condivisibili, soprattutto in un periodo di crisi come quello attuale, a fronte del quale si dovrebbe preferire la salvaguardia di più importanti valori costituzionali.
Considerate le difficili condizioni economiche del Paese, che hanno indotto il Governo in carica ad assumere – al fine di conseguire risparmi di spesa – misure fortemente lesive dei diritti previdenziali dei lavoratori, appare irragionevole, a suo avviso, destinare parte importante delle risorse pubbliche per scopi di reinserimento lavorativo di detenuti, ignorando, al contrario, esigenze più importanti ed urgenti connesse alla tutela dei cittadini onesti. Ritiene, dunque, che i sostenitori di tale provvedimento debbano assumersi integralmente la responsabilità delle gravi scelte politiche oggi adottate, tra le quali cita, ad esempio, quelle relative al contenuto dell’articolo 5 in tema di agevolazioni a favore delle cooperative sociali, che appaiono, peraltro, suscettibili di contrastare con le normative comunitarie. Nel dichiararsi sorpreso che il testo in esame sia sostenuto da esponenti di gruppi politici che al tema sulla sicurezza hanno sempre annesso grande importanza, invita i membri della Commissione a riflettere attentamente sull’incongruità del testo in esame, auspicando una maggiore concentrazione sui reali problemi della collettività inerenti ai fondamentali diritti al lavoro.
Preannuncia, per tali ragioni, il voto contrario del suo gruppo nella votazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire all’assemblea.
Alessia Maria MOSCA (PD), relatore, intervenendo per una precisazione, intende far notare che il provvedimento in esame, anche a seguito delle proposte emendative presentate nella giornata odierna (che hanno riguardato, ad esempio, la soppressione delle agevolazioni sull’IVA ridotta), appare idoneo a conseguire rilevanti scopi di natura sociale, senza determinare contrasti con l’ordinamento comunitario. Osserva, inoltre, che, secondo quanto previsto dallo stesso articolo richiamato con toni critici dal deputato Fedriga, è in ogni caso rimessa all’autonomia delle parti la libertà di stipulare o meno convenzioni per il conseguimento delle relative finalità. Fatto presente, pertanto, che non sussistono forme d’intervento d’autorità da parte del legislatore al riguardo, osserva che l’adozione di misure tese a favorire il reinserimento lavorativo dei detenuti rappresenta, a suo avviso, il più rilevante investimento nella sicurezza che si possa compiere, a tutela della stessa convivenza civile.
Giuliano CAZZOLA (PdL), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo nella votazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire all’Assemblea, ritiene non corretto, sotto il profilo giuridico e del buon senso, procedere ad una sorta di classificazione gerarchica dei valori tutelati dalla Carta costituzionale, attribuendo più o meno rilievo ad interessi che, al contrario, rivestono pari dignità e andrebbero valutati organicamente, a fronte della complessità dell’intero impianto costituzionale. Rileva, pertanto, che le finalità rieducative della pena perseguite dal testo in esame sono meritevoli della giusta considerazione – al pari della salvaguardia di valori costituzionali altrettanto importanti (come quelli connessi all’eguaglianza sostanziale o al lavoro) – soprattutto in un periodo storico come quello attuale, in cui la vivibilità delle carceri appare seriamente messa in discussione da condizioni di sovraffollamento sempre più drammatiche. Ritiene, pertanto, che il sostegno al testo unificato elaborato dalla Commissione, anche in un periodo di scarsità di risorse pubbliche, rappresenti un atto di civiltà, dal momento che, in coerenza con altri provvedimenti assunti in materia di decongestione della tensione detentiva, si interviene a migliorare la situazione degli istituti penitenziari, prevenendo quei fenomeni degenerativi che negli ultimi periodi hanno anche portato, con sempre maggiore frequenza, a casi di suicidio dei detenuti e degli stessi operatori addetti alla custodia.
Luigi BOBBA (PD) giudica legittimo dare attuazione al principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, che, a suo avviso, al pari di altri valori costituzionalmente rilevanti, merita la massima attenzione, incidendo su diritti fondamentali dell’individuo e recando con sé importanti conseguenze sul piano sociale a vantaggio dell’intera collettività. Ricordato, inoltre, che il testo unificato in esame si pone su una linea di continuità con altre iniziative assunte dal Governo, in materia di contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, a cui il Parlamento ha dato il suo sostegno, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo nella votazione per il conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.
Giovanni PALADINI (IdV), ritenuto doveroso portare avanti una battaglia politica a sostegno del reinserimento sociale dei detenuti, in attuazione di rilevanti norme costituzionali, valuta in termini positivi il testo in questione, preannunciando il voto favorevole del suo gruppo nella votazione per il conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al deputato Mosca il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato dei progetti di legge nn. 124, 859, 937 e C. 3010, come modificato nel corso dell’esame in sede referente. Delibera, altresì, di chiedere l’autorizzazione a riferire oralmente.
Silvano MOFFA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l’esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.
Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Testo unificato C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci.
(Seguito dell’esame e conclusione).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2012.
Silvano MOFFA, presidente, ricorda che nella precedente seduta la presidenza ha comunicato la mancata espressione del parere di competenza da parte della V Commissione sul testo unificato dei progetti di legge in esame, a causa della ricezione dal Governo di una relazione tecnica negativamente verificata: la stessa Commissione, pertanto, piuttosto che procedere all’espressione di un parere contrario, ha ravvisato l’opportunità che siano ulteriormente approfonditi i profili di carattere finanziario.
Al riguardo, fa presente che il relatore ha conseguentemente predisposto un proprio emendamento (vedi allegato 2), che propone di porre in votazione sin dalla seduta odierna, diretto a individuare una possibile soluzione alle questioni poste nella predetta relazione tecnica: considerato che il provvedimento risulta iscritto nel calendario dei lavori dell’Assemblea a partire dal prossimo lunedì 27 febbraio e che, pertanto, la Commissione è oggi chiamata a concluderne l’esame in sede referente, resta inteso che la V Commissione – anche ove tale proposta emendativa fosse approvata – potrà comunque esprimere il proprio parere direttamente per l’Assemblea.
Massimiliano FEDRIGA (LNP), relatore, raccomanda l’approvazione del proprio emendamento 1.50.
Il viceministro Michel MARTONE fa presente che la materia oggetto del provvedimento in esame è delicata e complessa, presentando profili di delicata sostenibilità finanziaria che andrebbero approfonditi ulteriormente, soprattutto alla luce dell’avvenuta scadenza, nel maggio del 2009, dell’accordo bilaterale di retrocessione tra Italia e Svizzera, in base al quale è stato finora disciplinato il meccanismo di riconoscimento delle indennità di disoccupazione ai lavoratori in questione. Auspica, pertanto, che la copertura finanziaria del provvedimento possa basarsi su dati certi e adeguati.
Massimiliano FEDRIGA (LNP), relatore, in relazione alle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, ricorda che presso l’INPS è istituita un’apposita gestione con contabilità separata, per l’erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera: la corresponsione di tali trattamenti – pur essendosi interrotte le rimesse da parte svizzera – è comunque consentita, proprio in base alla legge, sino all’esaurimento delle disponibilità della suddetta gestione, nella quale attualmente, secondo i dati dell’INPS, riportati anche nella relazione tecnica trasmessa dal Governo alla V Commissione, risultano circa 300 milioni di euro.
Osservato, pertanto, che allo stato vi sono ampie disponibilità finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione del provvedimento, rileva che il Governo e la Ragioneria generale dello Stato dovrebbero assumersi la responsabilità politica di un eventuale contrarietà al testo unificato definito dalla Commissione, dichiarando espressamente l’intenzione di destinare ad altre finalità – non consentite dalla legge – le risorse esistenti. Reputa inaccettabile che il Governo, ponendo in essere comportamenti ostruzionistici rispetto allo stanziamento delle risorse necessarie, impedisca il normale iter di un provvedimento di iniziativa parlamentare, come quello in esame, osservando che tale modello di comportamento si protrae ormai da tempo anche per altri provvedimenti, avendo riguardato persino le responsabilità del precedente Esecutivo.
Rinviando, quindi, alla discussione in Assemblea lo svolgimento di ulteriori approfondimenti di merito, giudica opportuno che si prosegua nell’esame del provvedimento, deliberando sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea sulla base di un testo unificato che – alla luce della proposta emendativa presentata nella giornata odierna, di cui torna a raccomandare l’approvazione – appare sostenibile anche dal punto di vista finanziario.
Franco NARDUCCI (PD), premesso che il suo gruppo voterà a favore dell’emendamento del relatore, osserva che il provvedimento in esame – in coerenza con talune proposte avviate in sede europea – si pone l’obiettivo urgente di rimediare al diverso trattamento riservato ai frontalieri italiani, che non possono accedere ai medesimi benefici riconosciuti ai lavoratori oltre confine: non si tratta, quindi, di ridare soltanto dignità ai lavoratori frontalieri italiani, ma anche di far conseguire un vantaggio economico ai territori di confine, in attesa di portare a soluzione il problema più complessivo della retrocessione fiscale, anche mediante appositi negoziati.
Fa notare, inoltre, che, nonostante l’accordo tra Svizzera e Italia in materia non sia più operativo, risulta ancora attiva una gestione separata presso l’INPS, funzionale proprio alla corresponsione di trattamenti di disoccupazione, alla cui erogazione, secondo la ratio del testo unificato in esame, tale gestione separata dovrebbe essere destinata in modo esclusivo. Rilevato, peraltro, che l’erogazione di queste prestazioni è limitata all’esaurimento delle disponibilità della suddetta gestione, prospetta la necessità di intervenire con le misure necessarie ad una integrazione delle relative risorse, a garanzia della prosecuzione del sostegno al reddito per tale categoria di lavoratori.
Ritiene, pertanto, che il Governo, sostenendo il provvedimento in esame, possa contribuire alla realizzazione di un atto di giustizia nei confronti di questi lavoratori, ponendo fine ad una situazione di disparità di trattamento tra frontalieri e residenti in Svizzera, anche a salvaguardia di una ripresa economica dei territori interessati.
Silvano MOFFA, presidente, rilevata l’esigenza di far fronte ad una problematica complessa che riguarda la tutela di un’ampia categoria di lavoratori in difficoltà, attraverso misure che assicurino la destinazione esclusiva della gestione separata presso l’INPS all’erogazione dei trattamenti di disoccupazione, ritiene opportuno concludere nella seduta odierna l’esame in sede referente del provvedimento, rinviando alla successiva fase di discussione in Assemblea le ulteriori valutazioni finanziarie e di merito.
Il viceministro Michel MARTONE, alla luce del dibattito svolto, si rimette alla Commissione sull’emendamento 1.50 del relatore.
La Commissione approva l’emendamento 1.50 del relatore.
Silvano MOFFA, presidente, nel ritenere comunque opportuno che ogni profilo di possibile problematicità sia chiarito con la collaborazione del Governo, ribadisce che – anche alla luce dell’approvazione dell’emendamento 1.50 del relatore – ulteriori approfondimenti in relazione alla copertura finanziaria del provvedimento potranno essere svolti non appena la V Commissione avrà espresso il proprio parere all’Assemblea sul testo unificato in esame.
La Commissione delibera, quindi, di conferire al deputato Fedriga il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge nn. 3391, 3392 e 3616, come modificato nel corso dell’esame in sede referente. Delibera, altresì, di chiedere l’autorizzazione a riferire oralmente.
Silvano MOFFA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l’esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 14.25.
ALLEGATO 1
Norme per favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti (Testo unificato C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D’Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina).
EMENDAMENTI DEL RELATORE
Art. 1.
Prima del comma 1, inserire il seguente: 01. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dal comma 2 dell’articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, le parole: «, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3-bis,» sono soppresse.
1. 50.Il Relatore.
(Approvato)
Art. 3.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, sostituire le parole: 1.000 euro con le seguenti: 700 euro e dopo le parole: alle cooperative sociali accreditate aggiungere le seguenti: , secondo le modalità di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,.
3. 50.Il Relatore.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 3, sopprimere le parole: , ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato.
3. 51.Il Relatore.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e le condizioni per la fruizione del credito d’imposta di cui al comma 1.
3. 52.Il Relatore.
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 3-ter.
3. 53.Il Relatore.
(Approvato)
Art. 4.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 4 con il seguente:
Art. 4. – 1. Le modalità e l’entità dei crediti d’imposta di cui agli articoli 3 e 3-bis, tenuto conto del limite minimo stabilito dall’articolo 3, comma 1, sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, entro il 31 maggio di ogni anno. L’effettiva fruizione del credito d’imposta da parte dei soggetti beneficiari è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione finanziaria. A tal fine, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità per la presentazione da parte dei soggetti interessati della richiesta del beneficio nonché del rilascio, nel rispetto del limite di spesa fissato, dell’autorizzazione alla effettiva fruizione del credito d’imposta nei limiti in essa indicati. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
4. 50.Il Relatore.
(Approvato)
Art. 5.
Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall’amministrazione penitenziaria o da altre imprese ed enti pubblici affidanti, debbono risultare iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: accreditate e iscritte nel registro di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, con le seguenti: iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: accreditate e iscritte nel registro di cui al comma 1 del con le seguenti: di cui al.
5. 50.Il Relatore.
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 5-ter.
5. 51.Il Relatore.
(Approvato)
Art. 6.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il Ministro della giustizia trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione alle Camere, redatta su iniziativa del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, con la quale è dato conto dei progetti sperimentali di formazione professionale e tutoraggio realizzati ai sensi del comma 1.
6. 50.Il Relatore.
(Approvato)
Art. 7.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, fino a concorrenza del limite di spesa di 6.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2012, si provvede parzialmente utilizzando, quanto a 3.077.000 euro, le risorse già disponibili ai sensi dell’articolo 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, destinate ad interventi analoghi a quelli di cui alla presente legge e, quanto a 3.423.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. 50.Il Relatore.
(Approvato)
ALLEGATO 2
Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (Testo unificato C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci).
EMENDAMENTO DEL RELATORE
Art. 1.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: disoccupazione speciale inserire le seguenti: per i lavoratori e sostituire le parole: presenza di un anno con le seguenti: sussistenza del requisito di un anno.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), capoverso comma 4, al primo periodo sopprimere la parola: automaticamente e al secondo periodo sostituire le parole: relativamente al ricevimento e alla con le seguenti: per la ricezione e la.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 6.169.531 euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2021, si provvede a valere sulle disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1997, n. 147, come modificato dal comma 1 del presente articolo, allo scopo utilizzando anche le disponibilità del fondo di riserva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della citata legge n. 147 del 1997.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 50.Il Relatore.
(Approvato)
Mercoledì 22 febbraio 2012
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.55.
Martedì 21 febbraio 2012
SEDE CONSULTIVA
Martedì 21 febbraio 2012. – Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA indi del presidente Silvano MOFFA.
La seduta comincia alle 11.25.
DL 216/2011 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.
C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO (PD), relatore, osserva che il decreto-legge in esame, recante norme per la consueta proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è stato già esaminato, in prima lettura, dalla Camera ed è stato successivamente modificato dal Senato: la Camera aveva già apportato significative modifiche al testo originario adottato dal Governo, affrontando temi di grande rilievo sociale e individuando risposte importanti ai fini del perfezionamento di recenti interventi riformatori di interesse della Commissione, riguardanti in particolare la materia pensionistica; con gli interventi modificativi disposti dal Senato, il testo è stato ora ulteriormente definito in termini migliorativi.
Prima di procedere alla rassegna delle numerose novità introdotte dall’altro ramo del Parlamento, intende anzitutto soffermarsi sulla materia pensionistica, che rappresenta l’oggetto centrale dell’esame della Commissione in sede consultiva. Evidenzia, infatti, che la riforma previdenziale predisposta dal Governo con il decreto «Salva Italia» presentava, nella sua originaria formulazione, significative criticità da analizzare con attenzione: vi era un problema legato alla sostenibilità sociale ed economica delle penalizzazioni per le pensioni di anzianità; si richiedeva una maggiore gradualità a seguito dell’eliminazione del sistema delle quote; vi era l’esigenza di affrontare la questione dei differenti regimi della normativa pensionistica tra settore pubblico e settore privato, nonché tra diversi comparti, come, ad esempio, quello della scuola; occorreva valutare la sostenibilità della riforma per talune categorie di lavori, come, in particolare, quelli usuranti. Fa notare che l’esame in prima lettura del decreto-legge da parte della Camera ha rappresentato l’occasione per affrontare e risolvere, in parte, talune di queste problematiche: si tratta ora di portare a compimento un lungo percorso, intervenendo su quei nodi ancora da sciogliere presenti nel provvedimento e che potranno, se necessario, essere risolti anche in altre sedi.
Ripercorrendo il lungo ed articolato iter di discussione del provvedimento e soffermandosi, in particolare, sulla prima lettura del provvedimento alla Camera, rileva che, grazie al ruolo propositivo svolto da tutti i gruppi della XI Commissione, è stato possibile conseguire importanti risultati sul versante del miglioramento delle misure previdenziali, a seguito di un duro confronto con il Governo e, successivamente, con la Ragioneria generale dello Stato, in ordine al tema delle coperture finanziarie, pur alla luce degli ingenti effetti finanziari che si determineranno nel corso dei prossimi anni, a seguito della riforma previdenziale di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e che costituiscono la principale voce nel quadro delle misure finalizzate al riequilibrio dei saldi di finanza pubblica e al raggiungimento dell’obiettivo dell’anticipazione del pareggio di bilancio al 2013. Inoltre, in tale chiave, non ritiene inopportuno ricordare come a seguito dei precedenti interventi, dal 2004 al 2011, si fossero già conseguiti ingenti risparmi, stimati nell’ordine di circa 1,4 punti di Pil all’anno.
Per quanto riguarda l’inclusione nelle vecchie regole pensionistiche di una più ampia platea di lavoratori, ad esempio, ricorda che è stato approvato un emendamento sui lavoratori che hanno stipulato accordi individuali o accordi collettivi di incentivo all’esodo purché sottoscritti entro una data certa e abbiano risolto il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, inteso – e meglio precisato a seguito dell’intervento del Senato – come ultimo giorno valido ai fini della possibilità di beneficiare dei vecchi requisiti (per esodati, sovranumerari, dipendenti di aziende fallite, lavoratori oggetto di accordi individuali e collettivi, e simili); lo stesso Senato, peraltro, ha disposto alcune ulteriori esenzioni dall’applicazione della nuova disciplina previdenziale recata dal citato articolo 24, in particolare in favore dei lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave.
Relativamente alla riduzione della penalizzazione percentuale dei trattamenti pensionistici, fa presente che essa è stata cancellata per i lavoratori che maturano il requisito di anzianità entro il 31 dicembre 2017. Osserva, in proposito, che la prestazione effettiva di lavoro richiesta per la cancellazione della penalizzazione include l’astensione obbligatoria per maternità ed il servizio di leva, nonché – grazie alle modifiche proposte – infortunio, malattie e cassa integrazione ordinaria. Ritiene che si tratti, quindi, di un buon risultato complessivo, che premia il lavoro della Commissione, anche se non tutti i problemi sono stati risolti, come per esempio per quanto riguarda i periodi di cassa integrazione straordinaria e il congedo facoltativo di maternità.
Rammenta che, nel parere espresso dalla XI Commissione in prima lettura alla Camera, si indicavano una serie di problemi di prospettiva e di questioni di maggiore urgenza. Fa notare che, sotto il primo profilo, restano ancora aperte la questione dell’innalzamento eccessivamente repentino dell’età pensionabile delle donne, che rende necessari – oltre che una maggiore equità di tale innalzamento – anche interventi sul versante delle politiche di conciliazione, nonché la questione della sostenibilità sociale ed economica delle penalizzazioni per le pensioni di anzianità e l’esigenza di maggiore gradualità a seguito dell’avvenuta eliminazione del sistema delle quote. Rileva che vi è, poi, la necessità di affrontare la questione dei differenti regimi della normativa pensionistica tra settore pubblico e settore privato, nonché tra diversi comparti, come, ad esempio, quello della scuola; occorre, infine, valutare la sostenibilità della riforma per talune categorie di lavori, come, in particolare, quelli usuranti.
Sotto il profilo delle questioni più immediate, inoltre, ritiene che si debba ancora intervenire – se possibile, in questa sede o, in caso contrario, in un altro provvedimento d’urgenza – su due specifici punti: il primo riguarda l’esigenza di differire alla data del 31 dicembre 2011 per la validità degli accordi – alcuni dei quali sottoscritti anche in sede ministeriale – anche la copertura del beneficio dei vecchi requisiti previdenziali per la mobilità; il secondo interessa, a sua volta, un problema di natura interpretativa, per cui si rende necessario precisare – nella disposizione che riguarda la facoltà di accesso ai vecchi requisiti per tutte le varie categorie di lavoratori – che la condizione di raggiungere questi requisiti entro i 24 mesi successivi alla data dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 201 deve necessariamente riferirsi alla maturazione del diritto alla pensione e non, invece, alla decorrenza del trattamento, in quanto ciò farebbe sorgere delle vere e proprie ingiustizie legate al regime delle cosiddette «finestre» vigente prima della riforma o agli incrementi delle soglie anagrafiche conseguenti agli andamenti delle aspettative di vita. Su questi due punti, in qualità di relatore, ha pertanto ritenuto opportuno inserire apposite osservazioni nella proposta di parere, che si riserva di illustrare al termine della relazione introduttiva.
Passando alle restanti novità legate all’esame presso l’altro ramo del Parlamento, fa notare che il testo è stato ulteriormente migliorato anche in altre parti, affrontando taluni ulteriori elementi di criticità che riguardano, in particolare, la salvaguardia della posizione pensionistica di talune altre categorie di lavoratori deboli, come i lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave o i lavoratori vittime dell’amianto. In particolare, segnala l’articolo 1, modificato in più aspetti nel corso dell’esame presso il Senato, che reca diverse disposizioni in materia di assunzioni e concorsi nella pubblica amministrazione: esso, al comma 4, precisa che la proroga al 31 dicembre 2012 dell’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, in riferimento alle graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003, opera anche per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Osserva, inoltre, che al Senato è stato aggiunto un comma 4-bis, che ha previsto la proroga al 31 dicembre 2012 dell’efficacia delle graduatorie di merito per l’ammissione al tirocinio tecnico-pratico per uno specifico concorso presso l’Agenzia delle entrate, prevedendo anche disposizioni in materia di reclutamento di nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo tributario.
Rileva, altresì, che il medesimo articolo 1, sempre a seguito delle modifiche apportate al Senato, interviene in materia di assunzioni di lavoratori socialmente utili coinvolti in specifici percorsi di stabilizzazione già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tra le ulteriori novità dell’articolo 1, segnala poi l’inserimento dei commi 6-quater e 6-quinquies, in materia di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica e di ampliamento delle finalità della dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili (per interventi inerenti ai rapporti convenzionali posti in essere per l’espletamento delle funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici). Evidenzia, quindi, il comma 6-ter del medesimo articolo, che stabilisce l’obbligo, per l’INPS, di intervenire sul personale in soprannumero, derivante dall’accorpamento in codesto Istituto dell’INPDAP e dell’ENPALS, attraverso la procedura di riassetto organizzativo e funzionale prevista dall’articolo 21, comma 7, del decreto-legge n. 201, prima di avvalersi delle proroghe delle graduatorie concorsuali in essere.
Passando all’articolo 6, oltre a fare rinvio alle modifiche già esposte in relazione ai commi 14 e 15 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201, sottolinea che il comma 2-undecies prevede la proroga del mantenimento dei benefici previdenziali erogati ai lavoratori dell’amianto – fatta eccezione per i casi di reato accertati con sentenza definitiva – a seguito degli accertamenti compiuti dall’INAIL, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione in esame, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data. Osserva, quindi, che l’articolo 11, al comma 6-quinquies, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in favore degli enti non commerciali in situazione di crisi aziendale, operanti nel settore della sanità privata e in specifiche aree prorogando altresì il termine per la concessione di agevolazioni in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali. Rileva poi che il comma 6-sexies del medesimo articolo 11 detta disposizioni in materia di nullità di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, mentre l’articolo 18-bis, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, sostituisce interamente il comma 4 dell’articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, recante disposizioni sulla durata in carica degli organi degli enti previdenziali soppressi a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 21, commi da 1 a 9, del medesimo decreto-legge n. 201, che hanno appunto disposto la soppressione di INPDAP ed ENPALS e il conseguente trasferimento delle funzioni all’INPS: alla luce di tale disposizione, gli organi soppressi possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura, cessando alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1o aprile 2012.
In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).
Massimiliano FEDRIGA (LNP) fa notare che il provvedimento in esame contiene misure discriminatorie nei confronti dei lavoratori, nel momento in cui fissa limiti temporali rigidi oltre i quali non è più ammesso il godimento del beneficio previdenziale; fa presente, quindi, che talune categorie di soggetti rischiano di essere escluse dall’ambito di applicazione del provvedimento per motivi puramente burocratici e formali, nonostante si trovino in situazioni analoghe a quelle dei beneficiari. Fa riferimento, soprattutto, ai lavoratori esodati nonché ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, rispetto ai quali, peraltro, il rischio di violazione della normativa appare elevato, atteso che gli adempimenti necessari al godimento dei benefici e i relativi oneri di comunicazione agli istituti competenti spettano al datore di lavoro e non a loro stessi. Osservato, inoltre, che il provvedimento in esame contiene altre misure giudicate inique, tra le quali cita quelle a favore dei lavoratori socialmente utili di talune città del meridione, rileva che l’azione del Governo sembrerebbe quasi volta a favorire una lotta tra poveri, come se vi fosse l’intenzione di favorire fasce deboli della popolazione a scapito di altre. Dopo aver espresso forti perplessità sulla parte del provvedimento che prevede stanziamenti finanziari a favore di un ente come la Svimez, auspica che il relatore possa quantomeno recepire tali considerazioni, nella sua proposta di parere, come apposite condizioni, affinché, con l’elaborazione di un parere condiviso, si dia all’opinione pubblica il segnale di un moto di orgoglio del Parlamento di fronte alle ingiustizie sociali realizzate dal Governo in carica.
Luigi BOBBA, presidente, ritiene che la problematica relativa alle comunicazioni, indicata dal deputato Fedriga, non costituisca un problema, atteso che il termine del 31 dicembre è prescritto come data di risoluzione del rapporto di lavoro per coloro che intendano usufruire del vecchio regime previdenziale.
Amalia SCHIRRU (PD) ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti circa l’impatto della nuova disciplina previdenziale su talune categorie di lavoratori deboli – lavoratori invalidi, familiari che assistono portatori di handicap, invalidi di servizio, vittime di atti di terrorismo – soprattutto in vista del mantenimento di taluni benefici pensionistici, rispetto ai quali si pone l’esigenza di valutare un più attento coordinamento con la normativa vigente.
Soffermandosi sulla parte del provvedimento riguardante la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici, ritiene altresì opportuno che si faccia riferimento all’esigenza di favorire l’assunzione dei vincitori di concorso pubblico – tra cui cita quello espletato dall’ICE – vietando, nel frattempo, alle amministrazioni di bandirne di nuovi.
Massimiliano FEDRIGA (LNP), intervenendo per una precisazione, fa notare che il rischio di una comunicazione tardiva del datore di lavoro, in relazione alla risoluzione del rapporto di lavoro, non appare affatto irrealistica, atteso che il termine per assolvere a tale onere informativo – che corrisponde a cinque giorni – potrebbe rivelarsi utile a superare il rigido limite temporale previsto dalla legge ai fini del beneficio pensionistico. Fatto notare, quindi, che l’elemento di certezza a cui il provvedimento in esame riconduce il godimento delle vecchie regole previdenziali sembrerebbe proprio rappresentato dall’onere della comunicazione da parte dei datori di lavoro, rileva che una siffatta previsione normativa tende proprio a favorire comportamenti negligenti da parte di questi ultimi, in danno dei lavoratori.
Luigi BOBBA, presidente, ribadisce che l’unico termine perentorio indicato dal provvedimento in esame è la data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) rileva che la mancata o tardiva comunicazione può dar luogo soltanto a sanzioni.
Massimiliano FEDRIGA (LNP) ribadisce le proprie perplessità sull’argomento.
Maria Grazia GATTI (PD), facendo riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Fedriga, osserva che l’unico elemento di certezza richiesto dalla normativa in questione ai fini del godimento del beneficio previdenziale da parte di talune categorie di soggetti è costituito dall’evento che incide sul rapporto di lavoro – nel caso di specie, la sua risoluzione – non rilevando in tal senso i successivi oneri informativi che gravano sul datore di lavoro, per il cui mancato assolvimento sarebbe chiamato a rispondere solo quest’ultimo.
Teresa BELLANOVA (PD) stigmatizza l’assenza del Governo durante l’esame di un provvedimento delicato come quello in titolo, che, nonostante sia stato migliorato nel corso dell’iter grazie ad iniziative di natura parlamentare, presenta – soprattutto in materia previdenziale, in relazione alla tutela di taluni soggetti deboli – ancora numerose criticità: sarebbe auspicabile che lo stesso Governo si impegnasse in modo serio e stringente, assumendo quanto prima le misure normative necessarie a porvi rimedio. Ritiene, pertanto, grave e irrispettoso nei confronti del Parlamento che l’Esecutivo, a fronte della disponibilità dei membri della Commissione a confrontarsi sul merito senza pregiudizi di sorta e, peraltro, con un atteggiamento benevolo e favorevole, si sia sottratto al dialogo, rendendo impossibile l’approfondimento delle varie questioni in gioco.
Chiede, conseguentemente, alla presidenza di attivarsi per assicurare la presenza di un rappresentante del Governo alla seduta, prima di procedere alla votazione della proposta di parere.
Lucia CODURELLI (PD), nel concordare circa la richiesta di presenza del Governo alla corrente seduta, auspica che il relatore possa inserire nella sua proposta di parere una osservazione aggiuntiva, che faccia riferimento a tutti i lavoratori finora esclusi arbitrariamente dall’ambito di applicazione del provvedimento in esame.
Luigi BOBBA, presidente, riconosciuto il significativo valore politico della richiesta formulata dall’onorevole Bellanova, osserva tuttavia che la presenza del Governo per l’esame in sede consultiva non è obbligatoria dal punto di vista regolamentare: ritiene, pertanto, che la Commissione – considerata l’oggettiva impossibilità di assicurare la presenza alla corrente seduta di un rappresentante del Governo in tempo utile per la conclusione dell’esame – non possa fare altro che valutare se pronunciarsi o meno sul provvedimento in questione, eventualmente sottolineando un difetto di approfondimento istruttorio con l’Esecutivo. Ritiene, peraltro, di non poter non sottolineare i ristretti margini temporali imposti dall’iter di esame del testo in sede referente e le limitate possibilità di incidere su di esso (già ampiamente modificato nel corso del suo esame al Senato).
Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) ritiene opportuno che la Commissione esprima il parere di competenza nella seduta odierna, affinché si rivolga da subito un segnale forte al Governo, in vista della predisposizione di ulteriori provvedimenti futuri che siano tesi a risolvere le forti criticità ancora presenti nella disciplina pensionistica.
Cesare DAMIANO (PD), relatore, ritiene opportuno procedere sollecitamente all’espressione del parere di competenza, rinviando ad un momento successivo l’approfondimento di talune problematiche ancora presenti nel testo in esame (connesse alla complessità di talune rigide demarcazioni temporali), anche considerando le limitate possibilità di incidere su un testo sostanzialmente blindato dal Governo, sul quale si preannuncia un nuovo voto di fiducia.
Presenta, quindi, una nuova versione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2), facendo notare che essa – richiamando in gran parte il contenuto della sua relazione introduttiva, che già evidenziava con efficacia i punti più controversi del provvedimento – non riprende i rilievi sollevati a più riprese dall’onorevole Fedriga, al quale riconosce, tuttavia, la legittimità delle proprie posizioni politiche. Fa presente, quindi, di avere ritenuto opportuno accogliere talune osservazioni svolte dall’onorevole Schirru, in materia di tutela di lavoratori che assistono soggetti disabili, spostando ad una fase successiva la risoluzione delle problematiche riguardanti, ad esempio, la gradualità della riforma previdenziale o il tema delle penalizzazioni, per le quali richiede, in ogni caso, al Governo l’assunzione di impegni precisi.
Massimiliano FEDRIGA (LNP), intervenendo per una ulteriore precisazione, ribadisce che l’attuale formulazione del testo appare ambigua e può dar luogo ad interpretazioni difformi della lettera della norma sulla risoluzione del rapporto di lavoro, determinando conseguenze negative in danno dei lavoratori. Ritiene, pertanto, che la nuova versione delle proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore non sgombri il campo dai forti dubbi nutriti sul punto dal suo gruppo. Si domanda, inoltre, cosa lo stesso relatore intenda fare circa i lavoratori socialmente utili.
Cesare DAMIANO (PD), relatore, nel precisare di non avere alcun elemento da aggiungere in merito ai lavoratori socialmente utili e dichiarando di essere pienamente consapevole dell’esistenza di talune forti contraddizioni nel testo in oggetto, ritiene che l’esame del provvedimento in questione non sia l’occasione migliore per porvi rimedio, ritenendo opportuno rinviare ad un momento successivo di approfondimento – anche nell’ambito di un tavolo di confronto informale con il Ministero competente, da lui più volte invocato in diverse sedi – la risoluzione delle questioni interpretative più importanti. Fa notare, peraltro, che, nonostante il contenuto del provvedimento in esame sia limitato alla proroga di termini legislativi in scadenza, i gruppi si sono sforzati al massimo per rimuovere da subito taluni elementi di criticità che ponevano a rischio la posizione previdenziale di intere categorie di lavoratori in difficoltà: si dichiara in ogni caso pronto a riproporre, in altre occasioni, la propria battaglia politica, al fine di portare a compimento il percorso di riconoscimento dei diritti di tali soggetti.
Ritiene, pertanto, necessario procedere ora alla sollecita approvazione della nuova versione della sua proposta di parere, che contribuirà a indirizzare il Governo verso provvedimenti più equi in materia previdenziale.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della proposta di parere del relatore.
DL 5/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
C. 4940 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e X).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Antonino FOTI (PdL), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite I e X sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante misure urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo: si tratta di un provvedimento importante che reca, nei tre titoli di cui si compone, un’ampia serie di misure di semplificazione e altre disposizioni di sostegno e di impulso allo sviluppo del sistema economico, al fine di riportare il Paese su buoni livelli di competitività e ricondurlo lungo un percorso di progressivo rilancio economico. Ritiene, in particolare, che tagliare i costi della burocrazia per le imprese e «disboscare» la giungla delle procedure rappresenti un impegno prioritario, in funzione di un rilancio della crescita, dal momento che la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese rappresenta un intervento che non costa, libera risorse per la ripresa economica e favorisce l’interesse degli investitori internazionali a sviluppare iniziative economiche nel nostro Paese. Anche per queste ragioni e in vista della possibile indicazione alle Commissioni di merito di ulteriori ambiti di intervento da inserire nel testo, fa presente che l’esame del provvedimento sarà – in questa prima fase – di carattere tendenzialmente descrittivo e avrà ad oggetto il testo originario adottato dal Governo, riservandosi ulteriori considerazioni di merito nel prosieguo dell’iter, anche laddove dovessero essere introdotte modifiche durante l’esame in sede referente.
Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala, innanzitutto, i commi 5 e 8 dell’articolo 16, recante misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazione sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale. Al riguardo, fa presente che il comma 5 dell’articolo in esame modifica in più parti l’articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 78 del 2010, prevedendo, in particolare, che le sanzioni previste in caso di illegittima fruizione delle prestazioni godute siano irrogate dagli enti erogatori e stabilendo una più stretta collaborazione tra INPS e enti erogatori in ordine alla verifica del titolo alla prestazione da parte del beneficiario. Rileva, quindi, che il comma 8 del medesimo articolo 16 modifica in più parti l’articolo 13 della legge n. 412 del 1991, prevedendo, in particolare, la possibilità di prorogare il termine per il recupero di quanto pagato in eccedenza (comunque non oltre il secondo anno successivo alla verifica) e stabilendo norme sull’utilizzazione dei servizi telematici per le domande inerenti alle prestazioni previdenziali.
Evidenzia, quindi, l’articolo 8, che prevede la semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive, attraverso l’eliminazione del cartaceo e l’obbligo di invio telematico di tutte le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali a decorrere dal 30 giugno 2012, con conseguente riduzione di adempimenti anche per l’Amministrazione ricevente; nel disporre la nullità delle clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione, si prevede, inoltre, l’obbligo, per le regioni, di adeguare i propri ordinamenti (comma 2); infine, si demanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica la regolamentazione dell’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche (comma 3).
Sottolinea poi che l’articolo 15 attribuisce, con effetto a decorrere dal 1o aprile 2012, la competenza in materia di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza alla Direzione territoriale del lavoro e alla ASL in luogo del servizio ispettivo del Ministero del lavoro. Intende segnalare, inoltre, l’articolo 17, che, in tema di assunzione dei lavoratori extra UE, prevede l’estensione dell’efficacia della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro anche ai fini della comunicazione del contratto di soggiorno, disciplinando la procedura agevolata di silenzio-assenso per l’assunzione di lavoratori stagionali e la possibilità di concedere l’autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impieghino il medesimo lavoratore straniero per periodi successivi.
Fa presente poi che l’articolo 18 dispone alcune misure di semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio, tra cui, in particolare, l’estensione ai pubblici esercizi della deroga agli obblighi di comunicazione previsti a carico del datore di lavoro per l’instaurazione del rapporto di lavoro, nonché la soppressione dell’obbligo, nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, di comunicare l’avvenuta assunzione al centro per l’impiego entro 5 giorni nel caso di assunzioni dirette di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni. Fa notare, altresì, che l’articolo 19 precisa le nozioni di omessa ed infedele registrazione di dati nel libro unico del lavoro, al fine di chiarire l’ambito di applicazione delle relative sanzioni amministrative, mentre l’articolo 21 introduce la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore negli appalti di opere o servizi, disponendo che le retribuzioni dei lavoratori siano comprensive delle quote di trattamento di fine rapporto; tale articolo 21 prevede, inoltre, che, oltre ai contributi previdenziali, debbano essere corrisposti i premi assicurativi e che si escluda qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
Osserva poi che l’articolo 33 prevede la possibilità di collocare in aspettativa senza assegni il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università, in seguito all’attribuzione di grant comunitari o internazionali (una forma di finanziamento, particolarmente diffusa nel mondo anglo-americano, da parte di istituzioni pubbliche/private a favore dei ricercatori). Segnala, quindi, l’articolo 54, che prevede la possibilità per le università di assumere tecnologi a tempo determinato per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, disponendosi che i destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione. Si stabilisce, altresì, che i contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni.
In conclusione, propone di avviare sin d’ora il dibattito sul provvedimento, attendendo tuttavia l’esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito prima di formulare una proposta di parere, nel cui ambito si riserva di introdurre possibili elementi di novità, nonché argomenti che dovessero emergere dal dibattito stesso.
Cesare DAMIANO (PD) ritiene che il provvedimento in esame, affrontando la problematica degli appalti, rappresenti un’occasione propizia per affrontare il tema delle gare al massimo ribasso e per ripristinare una disposizione proposta dal suo gruppo – inizialmente recepita dal Governo precedente, ma successivamente abrogata – volta a scorporare il costo del lavoro in sede di determinazione del prezzo dei relativi bandi. Dichiarando di non comprendere i motivi per i quali tale misura di civiltà sia osteggiata con forza dalla maggior parte delle imprese, osserva che essa, tendendo a contrastare il lavoro nero e a tutelare i lavoratori, appare in linea con l’orientamento annunciato dal Governo in materia di lotta all’evasione fiscale, meritando un serio approfondimento di merito.
Maria Grazia GATTI (PD), nel riservarsi di svolgere ulteriori approfondimenti sul testo in esame, esprime perplessità sulla parte del provvedimento che riguarda i controlli sulla sicurezza del lavoro, paventando il rischio che il tentativo di semplificare la normativa su questo specifico versante – o su quello più generale del rispetto degli oneri contributivi e fiscali – possa rappresentare un serio pericolo per i diritti dei lavoratori. Ritenendo non corretto fare affidamento esclusivamente sull’esistenza di talune limitate certificazioni di qualità a garanzia dell’assolvimento dei più importanti obblighi di sicurezza da parte delle imprese, si riserva di rappresentare sull’argomento proposte di modifica adeguate.
Giovanni PALADINI (IdV), nel condividere le considerazioni testé svolte, giudica necessario approfondire nel merito il contenuto del provvedimento in esame, in relazione all’esigenza di promuovere una leale concorrenza tra le imprese sotto il segno del rispetto della legalità: si tratta, a suo avviso, di adottare misure volte a contrastare il fenomeno delle aste al massimo ribasso o garantire adeguati controlli nel campo della sicurezza sul lavoro, evitando di assecondare con eccessiva disinvoltura le tendenze di semplificazione presenti in tali ambiti. Preso atto, altresì, dell’esigenza di rivedere la normativa «antimafia», proprio nella prospettiva di premiare le imprese che rispettano le regole e di colpire, al contrario, coloro che operano illegalmente, auspica un confronto serio ed approfondito sul tema al fine di migliorare la competitività del sistema.
Coglie, infine, l’occasione del presente dibattito, per dichiarare che nella precedente votazione – riguardante l’espressione del parere sul decreto-legge di proroga dei termini legislativi in scadenza, sul quale non ha potuto esprimersi – il suo gruppo si sarebbe astenuto.
Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.25.
INTERROGAZIONI
Martedì 21 febbraio 2012. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene
il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.
La seduta comincia alle 13.30.
5-06076 Mancuso: Modalità di calcolo del rendimento dei patrimoni delle casse privatizzate.
Il sottosegretario Cecilia GUERRA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Gianni MANCUSO (PdL), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, fa notare che essa non ha fatto altro che ripercorrere la vicenda delle casse privatizzate che gestiscono la previdenza obbligatoria dei professionisti, non individuando soluzioni immediate rispetto a talune difficoltà che incontrano tali enti nel loro percorso di riforma, che, a suo avviso, sarebbe auspicabile portare avanti secondo criteri di maggiore gradualità. Prende atto, tuttavia, dell’intenzione dell’Esecutivo di affrontare tali problematiche in provvedimenti futuri – e, in particolare, nell’imminente riunione del Comitato ristretto nominato per l’esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 2715 e 3522 – auspicando che essi vadano in una direzione tesa a salvaguardare, oltre che la stabilità e la sostenibilità delle prestazioni previdenziali, anche l’autonomia delle casse privatizzate.
5-01799 Ciccanti: Sull’erogazione di trattamenti di CIGS per i lavoratori di un’azienda delocalizzata.
Il sottosegretario Cecilia GUERRA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Amedeo CICCANTI (UdCpTP), nel ringraziare il rappresentante del Governo, si dichiara soddisfatto della risposta fornita, pur facendo notare che essa giunge in ritardo rispetto ai tempi di presentazione dell’interrogazione. Coglie poi l’occasione per rilevare l’esigenza di introdurre modifiche legislative in materia di libera concorrenza, che tutelino le imprese oneste e penalizzino, al contrario, quelle che – dopo avere sfruttato l’utilizzo degli ammortizzatori sociali – delocalizzano all’estero, nel tentativo di sfruttare un vantaggio competitivo derivante dal minore costo del lavoro. Ritiene, altresì, opportuno studiare ipotesi di riforma degli strumenti di integrazione salariale che, promuovendo una più attenta cooperazione tra Stato e regioni, indirizzino le procedure della CIG verso processi di riqualificazione dei lavoratori, subordinando l’effettiva erogazione dei trattamenti all’espletamento di corsi di aggiornamento professionale.
5-06151 Bobba: Ammortizzatori sociali per i lavoratori della Prysmian di Livorno Ferraris.
Il sottosegretario Cecilia GUERRA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Luigi BOBBA (PD), nel prendere atto della risposta del Governo, fa notare che essa non introduce significativi elementi di novità rispetto a quanto già conosciuto in merito alla vicenda descritta nell’interrogazione in titolo, né prospetta soluzioni di immediata efficacia che favoriscano un felice esito della crisi aziendale in questione. Precisati i dati circa la presenza in Europa e nel mondo della azienda in questione, ritiene urgente che l’Esecutivo svolga un’azione di stimolo nei confronti delle parti in causa, affinché siano attivate tutte le procedure di integrazione salariale ammesse dalla normativa, in prospettiva di una riqualificazione dei lavoratori coinvolti o di un loro ricollocamento presso altri stabilimenti, atteso che i piani predisposti dalla proprietà, da questo punto di vista, appaiono completamente insufficienti e non offrono alcuna garanzia ai lavoratori.
In tal senso, considerato anche che la risposta sembra molto penalizzante soprattutto sul versante degli ammortizzatori sociali, auspica che si possa quanto meno garantire l’utilizzo di ogni possibile strumento di sostegno al reddito, per evitare che una fase di totale mancanza di prospettive lavorative possa addirittura trasformarsi in un grave pregiudizio per i lavoratori interessati.
Silvano MOFFA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 13.55.
COMITATO RISTRETTO
Martedì 21 febbraio 2012.
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.
Il comitato ristretto si è riunito dalle 13.55 alle 14.20.
COMITATO RISTRETTO
Martedì 21 febbraio 2012.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio.
Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino.
Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.
ALLEGATO 1
DL 216/2011 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative (C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4865-B, di conversione in legge del decreto-legge n. 216 del 2011, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;
osservato che – anche a seguito del parere espresso dalla XI Commissione nel corso della prima lettura alla Camera – il provvedimento originario del Governo era già stato sensibilmente migliorato, soprattutto con riferimento al perfezionamento dei recenti interventi riformatori in materia di previdenza;
preso atto che il testo è stato innovato e integrato in più parti dall’altro ramo del Parlamento, non soltanto sul tema delle pensioni – versante sul quale sono stati apportati interventi migliorativi – ma anche sotto il profilo delle norme in tema di tutela dei lavoratori che assistono disabili, esposizione all’amianto, assunzioni nelle pubbliche amministrazioni;
rilevato che il provvedimento è riuscito a intervenire, in particolare, sul meccanismo introdotto con la riforma del sistema pensionistico, a seguito dell’adozione del decreto-legge n. 201 del 2011, e – per quanto riguarda l’inclusione nelle vecchie regole pensionistiche di una più ampia platea di lavoratori – ha esteso le tutele ai lavoratori che hanno stipulato accordi individuali o accordi collettivi di incentivo all’esodo purché sottoscritti entro una data certa, che – a seguito di una ulteriore modifica, approvata dal Senato, all’articolo 6, comma 2-ter – è quella del 31 dicembre 2011, inteso come ultimo giorno «entro il quale» deve essersi risolto il rapporto di lavoro per tutti coloro che beneficeranno dei vecchi requisiti (esodati, sovranumerari, dipendenti di aziende fallite, lavoratori oggetto di accordi individuali e collettivi, e simili);
fatto notare, peraltro, che restano tuttora aperte talune criticità: vi è la questione delle pesanti iniquità create con il significativo e repentino innalzamento dell’età pensionabile delle donne; vi è un problema legato alla sostenibilità sociale ed economica delle penalizzazioni per le pensioni di anzianità; l’avvenuta eliminazione del sistema delle quote richiederebbe una maggiore gradualità; vi è l’esigenza di affrontare la questione dei differenti regimi della normativa pensionistica tra settore pubblico e settore privato, nonché tra diversi comparti, come, ad esempio, quello della scuola; occorre valutare la sostenibilità della riforma per talune categorie di lavori, come, in particolare, quelli usuranti; vanno valutate le più opportune iniziative per risolvere il problema delle ricongiunzioni onerose verso l’INPS;
rilevata, infine, l’esigenza di intervenire su due specifici profili, relativi all’applicazione dell’articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, che riguardano la mobilità e la maturazione dei requisiti per il pensionamento con le vecchie regole,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) in relazione all’applicazione dell’articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, occorre differire alla data del 31 dicembre 2011 il termine per la validità degli accordi di mobilità coperti dal beneficio dei vecchi requisiti previdenziali;
2) occorre, altresì, precisare – all’articolo 6, comma 2-ter, del decreto in esame – che la condizione di dover raggiungere i requisiti per il pensionamento con le regole previgenti entro i 24 mesi successivi alla data dell’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 deve necessariamente riferirsi alla «maturazione del diritto alla pensione» e non, invece, alla «decorrenza del trattamento», in quanto ciò farebbe sorgere delle vere e proprie ingiustizie legate al regime delle cosiddette «finestre» o agli adeguamenti dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, come previsto prima della riforma di cui al citato decreto-legge n. 201.
ALLEGATO 2
DL 216/2011 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative (C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4865-B, di conversione in legge del decreto-legge n. 216 del 2011, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;
osservato che – anche a seguito del parere espresso dalla XI Commissione nel corso della prima lettura alla Camera – il provvedimento originario del Governo era già stato sensibilmente migliorato, soprattutto con riferimento al perfezionamento dei recenti interventi riformatori in materia di previdenza;
preso atto che il testo è stato innovato e integrato in più parti dall’altro ramo del Parlamento, non soltanto sul tema delle pensioni – versante sul quale sono stati apportati interventi migliorativi – ma anche sotto il profilo delle norme in tema di tutela dei lavoratori che assistono disabili, esposizione all’amianto, assunzioni nelle pubbliche amministrazioni;
rilevato che il provvedimento è riuscito a intervenire, in particolare, sul meccanismo introdotto con la riforma del sistema pensionistico, a seguito dell’adozione del decreto-legge n. 201 del 2011, e – per quanto riguarda l’inclusione nelle vecchie regole pensionistiche di una più ampia platea di lavoratori – ha esteso le tutele ai lavoratori che hanno stipulato accordi individuali o accordi collettivi di incentivo all’esodo purché sottoscritti entro una data certa, che – a seguito di una ulteriore modifica, approvata dal Senato, all’articolo 6, comma 2-ter – è quella del 31 dicembre 2011, inteso come ultimo giorno «entro il quale» deve essersi risolto il rapporto di lavoro per tutti coloro che beneficeranno dei vecchi requisiti (esodati, sovranumerari, dipendenti di aziende fallite, lavoratori oggetto di accordi individuali e collettivi, e simili);
fatto notare, peraltro, che restano tuttora aperte talune criticità: vi è un problema legato alla sostenibilità sociale ed economica delle penalizzazioni per le pensioni di anzianità; l’avvenuta eliminazione del sistema delle quote richiederebbe una maggiore gradualità; vi è l’esigenza di affrontare la questione dei differenti regimi della normativa pensionistica tra settore pubblico e settore privato, nonché tra diversi comparti, come, ad esempio, quello della scuola; occorre valutare la sostenibilità della riforma per talune categorie di lavori, come, in particolare, quelli usuranti o per i lavoratori invalidi e i lavoratori che assistono familiari portatori dihandicap; vanno valutate le più opportune iniziative per risolvere il problema delle ricongiunzioni onerose verso l’INPS;
rilevata, infine, l’esigenza di intervenire su due specifici profili, coerenti con gli impegni assunti dal Governo al fine di superare le criticità relative all’applicazione dell’articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, che riguardano la mobilità e la maturazione dei requisiti per il pensionamento con le vecchie regole,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) in relazione all’applicazione dell’articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, occorre differire alla data del 31 dicembre 2011 il termine per la validità degli accordi di mobilità coperti dal beneficio dei vecchi requisiti previdenziali;
2) occorre, altresì, precisare – all’articolo 6, comma 2-ter, del decreto in esame – che la condizione di dover raggiungere i requisiti per il pensionamento con le regole previgenti entro i 24 mesi successivi alla data dell’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 deve necessariamente riferirsi alla «maturazione del diritto alla pensione» e non, invece, alla «decorrenza del trattamento», in quanto ciò farebbe sorgere delle vere e proprie ingiustizie legate al regime delle cosiddette «finestre» o agli adeguamenti dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, come previsto prima della riforma di cui al citato decreto-legge n. 201.
ALLEGATO 3
5-06076 Mancuso: Modalità di calcolo del rendimento dei patrimoni delle casse privatizzate.
TESTO DELLA RISPOSTA
L’interrogazione presentata dall’onorevole Mancuso richiama l’attenzione sui calcoli dei saldi delle Casse che gestiscono la previdenza obbligatoria dei professionisti.
Al riguardo, ricordo che l’articolo 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall’articolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), disponeva che la stabilità delle gestioni previdenziali degli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 (di trasformazione in persone giuridiche private, associazioni o fondazioni, degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui all’allegato elenco), ed al decreto legislativo n. 103 del 1996 (di estensione della tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione), dovesse essere ricondotta ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni, prevedendo che i criteri di redazione dei bilanci tecnici fossero determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio Nazionale degli Attuari nonché dal Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale.
Il successivo decreto ministeriale 29 novembre 2007, recante «Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria», ha tra l’altro definito l’insieme di indicatori, ivi compresi anche i prospetti analitico e sintetico, con cui gli enti previdenziali privati devono monitorare l’evoluzione gestionale a partire da dati contabili di rendiconto. Ai fini della verifica della stabilità, l’articolo 2 del DM ha previsto che il bilancio tecnico debba sviluppare, per una migliore cognizione dell’andamento delle gestioni nel lungo termine, proiezioni dei dati per un periodo di cinquanta anni sulla base della normativa vigente alla data dell’elaborazione.
Accanto agli indicatori marginali – saldo previdenziale, saldo totale e anno di azzeramento del patrimonio nell’orizzonte del cinquantennio -, allo scopo di avere contezza sia della dinamica registrata dagli aggregati complessivi, sia delle spinte sottostanti provenienti dai fattori latenti – ad esempio il tasso demografico della platea assicurata -, vengono richieste numerose informazioni, attuarialmente quantificate per definire lo scenario di simulazione a dimostrazione dello stato di salute delle singole gestioni.
Oltre all’applicazione di detti parametri (saldo tra entrate ed uscite totali, comprensivo anche dei rendimenti patrimoniali) cui condizionare, in assenza di risultati positivi, i provvedimenti di riallineamento da parte degli Enti in questione – procedura a suo tempo condivisa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze nella Conferenza dei servizi del 22 aprile 2009 -, l’analisi amministrativa ha, sino ad oggi, tenuto conto di tutti gli aspetti tendenziali, anche accessori, allo scopo di supportare gli Enti stessi nella scelta delle migliori soluzioni individuali.
L’articolo 24, comma 24, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge, con modifiche, dalla legge n. 214 del 2011, ha rivisitato con ulteriore rigore l’attuale panorama di sistema volto alla verifica dei parametri di sostenibilità degli enti previdenziali di diritto privato e rilanciato l’esigenza, sempre fortemente avvertita e oggi indifferibile, di rafforzare, dopo gli interventi assunti per l’omogeneità e correttezza delle procedure di investimento, i presidi a garanzia delle prestazioni pensionistiche nel lungo periodo.
All’indomani della recente riforma e nella nuova logica sistemica, il Governo ritiene che la disciplina in tema di trattamenti erogati dalle gestioni di forme obbligatorie di previdenza e assistenza debba fondarsi su tre capisaldi: sostenibilità, equità – tra generazioni e tra individui della stessa generazione – e adeguatezza – intesa come capacità di fornire prestazioni previdenziali idonee al sostentamento del pensionato.
Per quanto concerne in particolare il meccanismo di finanziamento sinora utilizzato dalle Casse, fondato sulla ripartizione, occorre considerare che la sostenibilità è soggetta a due ordini di rischi, da cui nessuna professione può dirsi esentata nel medio lungo periodo: quello demografico (ossia al fatto che le iscrizioni alla professione decrescano nel tempo) e quello economico (ossia che il fatturato di chi esercita la professione decresca nel tempo).
Bisogna anche considerare come il metodo retributivo, sinora utilizzato dalle Casse, sia meno compatibile con la stabilità finanziaria del metodo contributivo, e determini redistribuzioni assai poco eque, creando cospicui vantaggi per le dinamiche reddituali più sostenute; l’adeguatezza delle prestazioni in un regime previdenziale sostenibile implica quindi necessariamente un’adeguata contribuzione durante l’intero arco della vita attiva.
Mi sembra importante ricordare che il Ministro Fornero, di fronte alla Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, ha ribadito l’importanza del tema delle casse previdenziali, ritenendo che un loro riordino non possa che essere finalizzato a garantire una maggiore tutela degli associati e a favorire il conseguimento dell’importante obiettivo della stabilità finanziaria e dell’equilibrio dei conti.
Faccio inoltre presente che il Ministro, ha inoltrato al Presidente Moffa una lettera con la quale, relativamente al Testo Unificato sulla disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che oggi mi risulta sarà esaminato in sede di Comitato ristretto, ai fini dell’avvio di un dialogo proficuo per il prosieguo dell’iter parlamentare del provvedimento, ha illustrato la posizione del Governo circa le iniziative ritenute opportune per un serio processo di riforma del settore degli enti di previdenza dei liberi professionisti, evidenziando, in particolare, l’opportunità:
di adottare il metodo di calcolo contributivo per il calcolo delle prestazioni con la previsione di un aggiornamento dei coefficienti di trasformazione all’evoluzione della longevità; di prevedere il pagamento delle pensioni in essere tramite i contributi versati dagli iscritti ed, eventualmente, i rendimenti dei patrimoni accumulati senza però intaccare i patrimoni stessi, da intendersi infatti quali tutela e garanzia di ultima istanza per le generazioni future; di innalzare le aliquote contributive per favorire la sostenibilità di breve periodo e garantire agli iscritti prestazioni più idonee al loro sostentamento da anziani.
L’azione del Governo, nel rispetto dell’autonomia di tali enti, non potrà quindi che essere volta a garantire, in un’ottica di lungo termine, la stabilità finanziaria delle casse privatizzate, l’adeguatezza delle prestazioni previdenziali e l’efficienza delle rispettive gestioni amministrative, nel segno di una buona gestione delle risorse che preveda una diversificazione del rischio d’investimento.
Per quanto riguarda la richiesta relativa ai criteri in base a cui impostare i calcoli e la valutazione di sostenibilità finanziaria dei bilanci delle casse, la Direzione Competente del Ministero provvederà all’aggiornamento dei parametri, a seguito di quanto risulterà dall’approvazione definitiva dei Provvedimenti in merito attualmente all’esame del Parlamento.
ALLEGATO 4
5-01799 Ciccanti: Sull’erogazione di trattamenti di CIGS per i lavoratori di un’azienda delocalizzata.
TESTO DELLA RISPOSTA
L’onorevole Ciccanti – con il presente atto parlamentare – richiama l’attenzione sulla crisi occupazionale che, da qualche anno, ha interessato il comprensorio del Piceno, con particolare riferimento società Novico s.r.l, avente sede legale ed unità operativa in Ascoli Piceno.
Devo premettere che – dalla data di presentazione dell’interrogazione in oggetto (settembre 2009) ad oggi – la vicenda ha conosciuto importanti sviluppi.
Al riguardo, ricordo che, con l’emanazione Decreto del Ministero del lavoro dell’8 ottobre 2008, la Novico s.r.l – già ammessa alla procedura del concordato preventivo – ha usufruito, per il periodo dal 5 giugno 2009 al 4 giugno 2010, del trattamento di CIGS per procedure concorsuali, per un numero massimo di 75 lavoratori e con pagamento diretto da parte dell’INPS.
Con successivo decreto ministeriale del 12 ottobre 2010, la predetta società – già dichiarata fallita – ha usufruito della proroga del predetto trattamento di CIGS sino al 4 dicembre 2010, in favore di un numero massimo di 72 lavoratori, con pagamento diretto da parte dell’INPS.
Informo inoltre che – con Decreto del 2 marzo 2011 – la Regione Marche ha provveduto ad autorizzare la concessione, con pagamento diretto da parte dell’INPS, del trattamento di CIGS in deroga in favore di tutti i lavoratori dipendenti della Novico s.r.l (pari a 60 unità), per il periodo dal 1o giugno 2010 al 4 giugno 2011.
In proposito, sono in grado di informare – sulla base delle informazioni acquisite presso la competente sede dell’Istituto – che il 22 luglio dello scorso anno l’INPS ha provveduto ad ultimare il pagamento del trattamento di CICS in deroga, relativamente al predetto periodo.
Da ultimo – nell’informare che, al termine del trattamento di CIGS in deroga, i lavoratori della Novico s.r.l sono stati licenziati e collocati in mobilità – devo comunque evidenziare l’attenzione rivolta dal Ministero che rappresento in ordine alla vicenda in parola, sia pure con i limiti propri degli istituti di tutela dei lavoratori che l’ordinamento attualmente prevede.
ALLEGATO 5
5-06151 Bobba: Ammortizzatori sociali per i lavoratori della Prysmian di Livorno Ferraris.
TESTO DELLA RISPOSTA
L’onorevole Bobba – con il presente atto parlamentare – richiama l’attenzione sul piano industriale del Gruppo Prysmian, con specifico riferimento alle scelte di management aziendale relative allo stabilimento di Livorno Ferraris (Vercelli) e alle conseguenti ricadute occupazionali.
Com’è noto, la Prysmian è un’importante multinazionale italiana presente da molti anni nel mercato della produzione di cavi e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni. Il gruppo è costituito da 56 stabilimenti produttivi in tutto il mondo, di cui 9 in Italia. A febbraio 2011 la Prysmian ha acquisito il controllo di Draka Holding N.V., società capogruppo del gruppo olandese Draka – principale fornitore di fibre ottiche e rame della Prysmian e leader della produzione di cavi ottici, rame e coassiali.
Tale acquisizione, tuttavia, ha determinato la necessità di un ridimensionamento della produzione di cavi in fibra ottica che prevederebbe la chiusura di tre siti del gruppo; quello di Livorno Ferraris in provincia di Vercelli, quello presente in Spagna e quello inglese; è prevista, inoltre, la ristrutturazione di uno stabilimento presente in Germania. La società ha, inoltre, evidenziato come il mercato italiano dei cavi ottici registri una perdita di volumi, dal momento che in Italia non è mai stato realizzato il piano nazionale per la banda larga.
Faccio presente, inoltre, che lo stabilimento di Livorno Ferraris, che produce principalmente cavi in fibra ottica, non potrà trarre benefici dalla recente commessa – di importo pari ad 800 milioni di Euro – e relativa alla realizzazione del collegamento sottomarino tra Scozia e Inghilterra. La produzione di cavi sottomarini, che fa capo in Italia esclusivamente allo stabilimento di Arco Felice (Napoli), comporterebbe infatti un processo produttivo del tutto differente da quelli in essere per la realizzazione di cavi ottici a Livorno Ferraris.
Per attenuare l’impatto sociale della chiusura dello stabilimento di Livorno Ferraris, la Società ha presentato un piano di ricollocazione delle risorse umane, che prevede il trasferimento degli occupati presso gli altri siti italiani della Prysmian ed in particolare presso lo stabilimento di Arco Felice, per il quale sarebbero programmati, proprio in relazione alla suddetta mega-commessa, 35 milioni di investimenti, con una ricaduta di 100 nuovi posti di lavoro. Per i dipendenti non interessati al trasferimento in aziende del Gruppo, il managementaziendale ha proposto l’affidamento a società di outplacement specializzate oppure la realizzazione di percorsi di riqualificazione tramite fondi pubblici oppure in ultima istanza il ricorso agli ammortizzatori sociali.
Faccio presente, inoltre, che lo stabilimento in questione occupa, oltre al dirigente di sede, 108 dipendenti – di cui 10 impiegati e 98 operai, quasi tutti con contratto a tempo indeterminato full time – e che dal 9 febbraio scorso la produzione è sospesa ed i lavoratori sono in assemblea permanente.
Per completezza di informazione, si rende noto che la Prysmian negli ultimi due anni ha fatto ricorso alla cassa integrazione ordinaria che ha interessato a rotazione non più del 20 per cento del personale per circa 14 settimane e che ad oggi, presso i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non risultano presentate istanze per l’accesso agli ammortizzatori sociali.
Da ultimo faccio presente che sabato 18 febbraio il Ministro Fornero ha incontrato, presso gli uffici della Direzione Territoriale del Lavoro di Biella, i vertici aziendali Prysmian e le Organizzazioni sindacali e che in tale occasione ha invitato la società, alla luce degli elementi emersi durante l’incontro, a riesaminare il piano industriale al fine di rivedere la decisione di chiudere lo stabilimento di Livorno Ferraris.
INTERROGAZIONI
Giovedì 16 febbraio 2012. – Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA. – Intervengono il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, e il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.
La seduta comincia alle 9.05.
5-04430 Gnecchi: Problematiche relative alla ricongiunzione di contributi presso l’INPS.
Il ministro Elsa FORNERO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), formulando talune ulteriori considerazioni sull’argomento oggetto dell’interrogazione in titolo. Nonostante sia pienamente consapevole che le misure assunte in materia siano suscettibili di pregiudicare la posizione previdenziale di determinati soggetti rispetto ad altre categorie di lavoratori, ritiene doveroso sottolineare che a queste ultime sono stai riconosciuti in passato trattamenti più favorevoli sulla base dell’applicazione di criteri privilegiati e non corrispondenti a logiche di equità e giusta contribuzione. Ritiene utile, pertanto, avere posto fine a tali forme di beneficio, rendendo uniforme per tutti i lavoratori la disciplina sulle ricongiunzioni, valorizzando il principio secondo il quale ciascun lavoratore ha diritto a percepire un trattamento corrispondente a tutti i contributi versati, a prescindere dalla durata dei periodi di tale contribuzione. Ricorda, in proposito, che le più recenti misure assunte dal Governo in carica hanno riguardato, oltre alla generalizzazione del metodo contributivo per tutti i lavoratori, anche l’eliminazione del limite dei tre anni per l’ammissibilità della totalizzazione dei contributi, al fine di favorire un miglior raccordo tra prestazione previdenziale e onere contributivo sostenuto, che sia basato su criteri di maggiore equità generazionale.
Fa, quindi, notare che la questione dell’onerosità della ricongiunzione si pone soprattutto per i casi di trasferimenti di posizioni contributive tra fondi pensionistici che funzionano secondo regole previdenziali differenti, laddove il fondo chiamato a liquidare la pensione finale, sulla base di tali regole, riconosca un trattamento di maggior favore per i lavoratori, richiedendo, pertanto, il pagamento di un onere corrispondente al miglioramento della prestazione pensionistica complessiva. Osserva, altresì, che l’onerosità della ricongiunzione così introdotta appare corretta e razionale anche sotto il profilo attuariale, come dimostrano le stime fornite dall’INPS in proposito – che sono riportate nell’annesso al testo della risposta – secondo le quali, in caso di eventuale reintroduzione del principio di gratuità della ricongiunzione, risulterebbe un quadro di impegno finanziario insostenibile e troppo gravoso, pari a 378 milioni di euro per l’anno corrente, che – in misura costantemente crescente -diventerebbe di 1.470 milioni di euro a regime, a decorrere dall’anno 2015.
Ritiene, in conclusione, che in un periodo di grave crisi economica come quello attuale a tutti è richiesto uno sforzo maggiore nel sostenere sacrifici e oneri, osservando che la situazione di privilegio goduta da taluni nel periodo storico antecedente non può essere presa a riferimento da altri che ne sono oggi esclusi per lamentare l’esistenza di disparità di trattamento – non esistenti nel caso di specie, a meno che non le si voglia raffrontare a privilegi passati – che il Governo, al contrario, vuole seriamente eliminare, in coerenza con il rispetto di principi di giustizia generazionale.
Marialuisa GNECCHI (PD), dopo aver ringraziato il Ministro per avere assicurato la propria presenza in Commissione per la risposta a una interrogazione che investe un tema di estrema sensibilità sociale, osserva preliminarmente che il suo gruppo ha condiviso la scelta del Governo – peraltro in linea con l’azione avviata sul punto dal Governo Prodi – di rendere omogeneo per tutti i lavoratori il regime contributivo pro rata a partire dal 1o gennaio 2012, nel segno della valorizzazione di qualsiasi forma di contribuzione a prescindere dall’arco temporale preso a riferimento e in un’ottica di maggiore solidarietà tra le generazioni. Ritiene, tuttavia, che le posizioni assunte dall’Esecutivo in carica sulla materia della ricongiunzione siano suscettibili di determinare forti ingiustizie tra lavoratori e vadano modificate: manifesta, al riguardo, la disponibilità del suo gruppo a confrontarsi sulla questione senza pregiudizi di sorta o schematismi ideologici.
Ricorda, infatti, che la scelta di rimuovere la possibilità di ricongiungere gratuitamente i contributi versati è stata assunta dal precedente Governo Berlusconi, nel tentativo di scoraggiare la prematura uscita dal lavoro delle donne del pubblico impiego (così come testimoniano atti di indirizzo presentati da esponenti del centrodestra durante l’esame in Assemblea di provvedimenti in materia), in conformità alle misure assunte dal medesimo Governo in tema di innalzamento dell’età pensionabile delle dipendenti pubbliche; tuttavia, le iniziative governative sul punto si sono progressivamente allontanate dalla ratio fondante di tali misure, dal momento che esse sono state estese arbitrariamente ad altre categorie di lavoratori, dando luogo a palesi forme di iniquità. Ritiene, pertanto, che alla base di tale decisione vi sia stato un errore di interpretazione giuridica nonché una sottovalutazione degli effetti che tali misure avrebbero potuto produrre, come peraltro hanno riconosciuto rappresentanti del precedente Governo, in risposta ad atti di sindacato ispettivo presentati in Commissione (si dichiarò, in un’occasione, l’intenzione di porre rimedio a tale situazione, attesa anche la «neutralità finanziaria» di un eventuale intervento riparatore in tale ambito), nonché in sede di espressione del parere sulla mozione approvata all’unanimità dall’Assemblea della Camera nel luglio 2011.
Pur riconoscendo che la ricongiunzione dei contributi verso un fondo esclusivo o sostitutivo ai fini dell’erogazione di una pensione migliore non possa che essere onerosa (come è sempre stato ed è attualmente, giustificandosi l’onere di ricongiunzione con il trattamento più favorevole garantito nel fondo esclusivo o sostitutivo), fa notare che in precedenza essa era gratuita anche laddove i lavoratori sceglievano di costituire (e non di ricongiungere) gratuitamente la posizione assicurativa presso l’INPS, accontentandosi di un trattamento tendenzialmente inferiore (con eccezione degli operai e dei turnisti elettrici e telefonici). Osserva, infatti, che ricongiungere gratuitamente verso il regime generale dell’INPS facendo confluire gratuitamente la propria (altrimenti sterile) contribuzione, significa aspirare ad avere lo stesso trattamento riconosciuto ai lavoratori dipendenti, non un trattamento migliore o disomogeneo, ovvero significa, a suo avviso, cercare di avere – giustamente – un’unica pensione.
Fa notare, peraltro, che l’onere della contribuzione si giustifica unicamente con il vantaggio pensionistico che deriva dalla ricongiunzione e si determina facendo la differenza tra due pensioni con e senza la contribuzione ricongiunta; osserva, quindi, che, se da tale operazione non deriva una differenza pensionistica (così come avvenuto in passato per i lavoratori che hanno scelto un trattamento potenzialmente inferiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto nel fondo esclusivo o sostitutivo), l’onere di ricongiunzione è pari a zero e quest’ultima è assolutamente gratuita, facendo altresì presente che le aliquote contributive differenti non hanno mai inciso sull’onere di ricongiunzione. Sottolinea, quindi, che il Ministro ha omesso di precisare che si sta chiedendo un onere di ricongiunzione anche a lavoratori che hanno fatto sempre lo stesso lavoro dipendente, pagando le medesime aliquote dei lavoratori dipendenti sulla medesima retribuzione pensionabile: l’ingiusta differenza si produce proprio ai danni di chi, pur avendo sempre svolto un lavoro dipendente, si trova ad avere la contribuzione divisa tra due o più assicurazioni, per scelte aziendali e più raramente per scelte individuali.
Rileva, inoltre, che esiste un problema reale per i lavoratori e le lavoratrici degli enti locali: per risparmiare, gli enti locali hanno infatti versato, fino alla legge n. 335 del 1995, nel fondo pensioni per i propri dipendenti aliquote inferiori, che adesso penalizzano molto i lavoratori e le lavoratrici che dovessero andare in pensione con il calcolo contributivo o la totalizzazione. Fa presente, però, che il problema è fondamentalmente dell’ente pubblico che ha risparmiato e non può riflettersi sulle spalle del singolo lavoratore.
Infine, alla luce dei dati sui profili finanziari forniti dagli uffici del competente ente previdenziale, che giudica totalmente inattendibili, ritiene che sia ormai indispensabile procedere ad una audizione in Commissione del presidente dell’INPS.
Luigi BOBBA, presidente, nel riservarsi di rappresentare al presidente della Commissione la richiesta, testé formulata, di audizione del presidente dell’INPS, avverte di avere consentito una replica dettagliata all’onorevole Gnecchi, esclusivamente nel presupposto dell’assoluta rilevanza del tema oggetto del sua interrogazione, ferma restando l’esigenza di attenersi ai termini temporali previsti dal Regolamento.
5-05950 Bellanova: Sulle risorse utilizzate dalle regioni per gli ammortizzatori sociali in deroga.
Il ministro Elsa FORNERO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), aggiungendo che è in fase di studio un’ampia riforma del mercato del lavoro, nell’ambito di un aperto e serio confronto tra il Governo e le parti sociali, che dovrebbe condurre, tra l’altro, a una profonda revisione degli ammortizzatori sociali, da attuare secondo logiche di ampliamento della platea dei potenziali beneficiari. Fatto notare, peraltro, che tali riforme non avranno immediata operatività, anche perché è impensabile far partire i nuovi meccanismi con immediatezza, osserva che il Governo non intende assolutamente mettere in discussione il ricorso alla cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per l’anno corrente, considerato l’attuale, grave, periodo di crisi occupazionale e produttiva, che induce il Governo a rappresentare come un obiettivo a più lungo termine la riforma degli ammortizzatori sociali.
Teresa BELLANOVA (PD) prende atto con soddisfazione della parte aggiuntiva della risposta del Ministro, auspicando che il Governo possa elaborare, in accordo con le parti sociali, una riforma degli ammortizzatori sociali che faccia rientrare tra i beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga, le categorie di lavoratori più deboli oggi escluse: tra queste ultime cita i giovani, ai quali, a suo avviso, fino ad oggi nulla è stato restituito in termini di maggiori risorse e opportunità, nonostante i risparmi economici che si sono conseguiti ai danni dei più anziani.
Invita, altresì, il Ministro a realizzare un approfondito monitoraggio per singole regioni, volto a constatare quali realtà risultino ancora in pendenza con pratiche inevase, al fine di valutare modalità di intervento utili ad eliminare eventuali inefficienze, che rischiano di penalizzare soprattutto i lavoratori più deboli. Fa notare, infatti, che a rendere preoccupante la situazione testé descritta non è tanto la mancanza dei trasferimenti alle regioni, quanto l’inerzia di talune di queste ultime nell’assolvimento delle procedure burocratiche necessarie all’erogazione dei trattamenti.
Luigi BOBBA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 9.45.
ALLEGATO 1
5-04430 Gnecchi: Problematiche relative alla ricongiunzione di contributi presso l’INPS.
TESTO DELLA RISPOSTA
L’interrogazione che passo a discutere, presentata dall’onorevole Gnecchi, concerne la questione delle ricongiunzioni onerose.
A questo proposito vorrei ricordare alla Commissione che la disciplina in materia di ricongiunzione onerosa, introdotta dal precedente Governo (con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010), aveva l’obiettivo di ridurre la frammentazione e il particolarismo delle tutele offerte alle diverse categorie di lavoratori.
L’imposizione di un onere di ricongiunzione risponde infatti a criteri di equità tra le categorie. Del resto, prima che venisse adottata la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010, la ricongiunzione dei contributi a titolo gratuito era in vigore unicamente per i lavoratori che dalle cd. «Gestioni Alternative (quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, …)» intendevano passare al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).
Risultavano già essere a titolo oneroso, invece, tutte le ricongiunzioni dalle «Gestioni Speciali» (ossia dalle «altre» gestioni, come quelle di artigiani e commercianti, ad esempio) al FPLD e dal FPLD alle «Gestioni Alternative e Speciali». Sussisteva quindi una disomogeneità di trattamento tra lavoratori che difficilmente poteva trovare giustificazione dal punto di vista economico o sociale.
Inoltre, le diverse gestioni previdenziali si sono storicamente contraddistinte per una grande eterogeneità nelle aliquote previdenziali, nei criteri di accesso alle prestazioni e nelle regole di calcolo delle pensioni. L’onerosità della ricongiunzione è volta a compensare tali differenze, per garantire parità di trattamento tra lavoratori «che optano per la ricongiunzione provenendo da altre gestioni previdenziali» e «lavoratori che da sempre contribuiscono alla gestione in causa» (al FPLD, nel nostro caso).
Proprio al fine di non produrre ingiuste differenze, la totalizzazione dei contributi, che è l’alternativa alla ricongiunzione, è gratuita, ma dà origine a pensioni calcolate interamente con il metodo contributivo. Questo metodo garantisce infatti, in ossequio al principio di equità, pensioni strettamente legate ai contributi versati.
In proposito, vorrei sottolineare che la riforma del sistema previdenziale introdotta da questo Governo (di cui all’articolo 24 della legge n. 214 del 2011), ha abolito la soglia minima di 3 anni di contribuzione per vedersi riconosciuti i contributi versati ad ogni singola gestione. Ora la totalizzazione riguarda tutti i contributi versati dal lavoratore, a prescindere dagli anni di contribuzione maturati nelle diverse gestioni.
Tanto premesso, al fine di dare risposta al quesito che mi è stato rivolto, informo la Commissione che dalle rilevazioni effettuate dall’INPS risulta che negli ultimi dieci anni sono state presentate circa 150.000 domande di trasferimento gratuito dei contributi all’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’INPS (e ciò sia a titolo di ricongiunzione gratuita che per costituzione di posizione assicurativa).
Di tali domande circa 110.000 sono state definite; circa 16.000 sono state respinte e poco più di 2.300 sono state «chiuse» per rinuncia da parte degli interessati.
ANNESSO ALLA RISPOSTA DEL GOVERNO
Stima degli oneri derivanti dal ripristino della normativa vigente ante legge n. 122 del 2010 in tema di ricongiunzioni e trasferimenti di posizioni assicurative.
Si è analizzato il quadro normativo esistente in materia di ricongiunzione e trasferimento di periodi assicurativi maturati presso diversi Fondi/Gestioni nell’ipotesi di abrogazione delle norme contenute nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, (articolo 12 commi da 12-septies a 12-undecies) che hanno introdotto l’onerosità dei suddetti trasferimenti.
Per la valutazione si è tenuto conto che:
l’abrogazione della normativa riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati;
la stima della platea dei beneficiari è stata effettuata sulla base dei dati, relativi agli anni 2007-2009, contenuti nella procedura di controllo del processo produttivo dell’INPS, nella quale vengono rilevate le domande di ricongiunzione e trasferimento verso l’AGO dei contributi versati presso lo Stato o presso i Fondi Speciali dell’INPS (articolo 1 legge n. 29 del 1979 e articolo 1 legge n. 322 del 1958);
ulteriore elemento preso a riferimento per la determinazione della platea di beneficiari è stata la distribuzione delle pensioni INPDAP nuove liquidate per categoria e sesso degli ultimi anni, ed i relativi indicatori statistici;
gli oneri sono stati valutati in termini di periodo medio di anticipo del pensionamento in relazione al riconoscimento gratuito di periodi assicurativi, altrimenti non utilizzabili ai fini della maturazione dei requisiti;
a seguito dell’innalzamento dell’età di vecchiaia delle donne del settore pubblico (61 anni nel 2011 e 65 a partire dal 2012), è stato valutato il trasferimento delle posizioni assicurative relative alle donne dello Stato verso l’INPS, in relazione alla gratuità dell’operazione;
trattandosi di lavoratori dipendenti, si è tenuto conto del differimento di 12 mesi a decorrere dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra), per l’accesso alle prestazioni pensionistiche;
La stima evidenzia la seguente articolazione dell’onere nel decennio di osservazione.
Oneri derivanti dal ripristino della normativa vigente ante legge n. 122 del 2010, in tema di ricongiunzioni e trasferimenti di posizioni assicurative
(importi in milioni di euro 2012 e numeri in migliaia di unità)
Anno Numero pensioni
vigenti Onere per rate
di pensione
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 20
50
80
110
140
170
200
230
260
290 378
665
1.125
1.470
1.470
1.470
1.470
1.470
1.470
1.470
ALLEGATO 2
5-05950 Bellanova: Sulle risorse utilizzate dalle regioni per gli ammortizzatori sociali in deroga.
TESTO DELLA RISPOSTA
L’interrogazione che passo ad illustrare concerne le risorse utilizzate dalle regioni per gli ammortizzatori sociali in deroga.
Preliminarmente ricordo che la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, introdotti con la legge finanziaria per il 2009, è stata prorogata e rifinanziata annualmente con la legge di stabilità.
Per l’anno 2011, l’assegnazione di risorse è avvenuta in misura inferiore rispetto alla richiesta, in quanto l’importo richiesto dalle Regioni risultava essere quasi il doppio rispetto alle risorse disponibili. A fronte di una richiesta complessiva di assegnazione di risorse pari a 1.761.000,77 euro, infatti, sono state assegnate alle Regioni, con decreto interministeriale, a seguito di stipula di accordo governativo tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Regione, risorse pari ad 937 milioni di euro (secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata).
Con riferimento alle risorse finanziarie da assegnare per l’annualità 2012, faccio presente che la legge di stabilità per il 2012 ha incrementato il Fondo sociale per occupazione e formazione di un miliardo di euro per l’anno 2012.
Ricordo che tali risorse sono destinate a finanziare, oltre gli ammortizzatori sociali in deroga, di competenza statale e regionale, anche gli interventi previsti dalla legge di stabilità di cui all’articolo 33.
Alle risorse stanziate dalla legge di stabilità, tuttavia, devono essere aggiunte le risorse residue degli anni precedenti.
Allo stato attuale, sono pervenute alla competente Direzione Generale del Ministero che rappresento richieste di assegnazioni di fondi, per la finalità della concessione o proroga di ammortizzatori sociali in deroga, dalle seguenti Regioni:
Lazio, per un importo pari ad Euro 220 milioni;
Marche, per un importo pari ad Euro 40 milioni;
Sicilia, per un importo pari ad Euro 60 milioni.
Da ultimo, segnalo che l’INPS procede – attraverso la cd «banca data percettori» – al costante monitoraggio dei trattamenti in deroga concessi alle aziende e ai lavoratori.
Tale monitoraggio è effettuato per ciascuna Regione e rileva sia i trattamenti effettivamente erogati alle aziende e ai lavoratori, sia i finanziamenti destinati alle singole Regioni, previo accordo delle stesse con il Ministero che rappresento.
Il monitoraggio dei dati è messo a disposizione di ogni singola Regione e dei Ministeri vigilanti.
Con riferimento ai ritardi nei pagamenti circa l’indennizzo di cassa integrazione in deroga, l’INPS ha dichiarato di procedere con tempestività al pagamento delle prestazioni, vale a dire nel momento in cui riceve i provvedimenti concessori adottati dalle Regioni e i dati necessari per la liquidazione del trattamento forniti dalle aziende (ove, per esempio, è indicato il periodo effettivo di sospensione di ogni singolo lavoratore).
È la complessità del procedimento relativo agli ammortizzatori in deroga che talvolta può generare tempi di definizione più articolati che possono essere causati dalla tempistica connessa alla adozione dei provvedimenti concessori delle Regioni ovvero dalla ritardata esibizione all’istituto, da parte delle aziende, di elementi informativi utili per la liquidazione della prestazione.
ANNESSO ALLA RISPOSTA DEL GOVERNO