SEDE REFERENTE
Martedì 24 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 13.30.
Disposizioni in materia di obbligatorietà dell’utilizzo dei servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell’attività produttiva.
C. 2733 Rizzetto.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Silvio GIOVINE (FDI), relatore, fa presente che la proposta di legge in oggetto – che si compone di tre articoli – reca misure volte al rafforzamento delle politiche attive del lavoro, al fine di garantire ai lavoratori interessati da processi di risoluzione del rapporto di lavoro un percorso di ricollocazione professionale. Tale obiettivo viene perseguito dalla presente proposta di legge attraverso la configurazione di un obbligo, in capo alle imprese con almeno trenta dipendenti, di attivare servizi qualificati di supporto alla ricollocazione professionale in favore dei lavoratori coinvolti da procedure che comportano una risoluzione del rapporto di lavoro. Al finanziamento di tali servizi, erogati da soggetti autorizzati, concorrono, in misure diverse, il datore di lavoro, la quota di cofinanziamento nazionale del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e i fondi interprofessionali.
L’articolo 1, comma 1, configura in capo alle imprese con almeno trenta dipendenti l’obbligo di garantire l’accesso a un servizio di supporto alla ricollocazione professionale ai lavoratori coinvolti da procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – ossia determinato da ragioni economiche, inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 604 del 1966 richiamato dalla presente proposta di legge – nonché da processi di riorganizzazione aziendale e di ricollocazione professionale e di delocalizzazione produttiva che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e da processi di riorganizzazione aziendale determinati da transizioni digitali, tecnologiche o ambientali.
Come specificato dalla proposta di legge, per supporto alla ricollocazione professionale deve intendersi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 276 del 2003, l’attività effettuata su incarico dell’organizzazione committente, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all’inserimento lavorativo, l’accompagnamento della persona e l’affiancamento della stessa nell’inserimento nella nuova attività. Stante il rimando del presente articolo 1 alle disposizioni del decreto legislativo n. 276 del 2003 – che per espressa previsione dell’articolo 1, comma 2, ivi contenuto, non si applicano alle pubbliche amministrazioni e al loro personale – l’ambito di applicazione del presente provvedimento sembrerebbe essere quello delle sole imprese private.
Ai sensi del comma 2, i servizi per la ricollocazione professionale sono erogati da agenzie per il lavoro autorizzate all’attività di intermediazione attraverso l’inserimento in apposito albo, ai sensi della normativa vigente (di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003), specializzate nel supporto alla ricollocazione professionale e in possesso della autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo specifici indicatori di prestazione da stabilire mediante successivo decreto ministeriale, di cui al comma 8 dell’articolo 1 della presente proposta di legge.
Ai sensi del comma 3, tali servizi sono finanziati per il 20 per cento dal datore di lavoro e per l’80 per cento mediante l’accesso: in via prioritaria, alla quota di cofinanziamento nazionale del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), di cui al regolamento (UE) 2021/691; in via sussidiaria, ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua dei soggetti disoccupati o inoccupati, istituiti per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato (ai sensi dell’articolo 118 della legge n. 388 del 2000).
Inoltre, secondo il comma 4, attraverso una modifica all’articolo 1, comma 228, della legge n. 234 del 2021, i servizi per la ricollocazione professionale di cui trattasi sono inseriti tra le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego da inserire nel piano che deve essere presentato dai datori di lavoro che occupano in media almeno 250 dipendenti e che intendano procedere al licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, al fine di limitare le ricadute occupazionali. Viene altresì specificato che tali azioni sono finanziabili non solo attraverso i fondi interprofessionali, come attualmente previsto, ma anche ricorrendo al FEG.
Si prevede inoltre, al comma 5, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, stabilisce le modalità di stipulazione di specifici accordi territoriali volti ad assicurare l’attuazione uniforme ed efficace dei servizi di supporto alla ricollocazione professionale nel territorio nazionale, garantendo l’erogazione delle misure attraverso le modalità operative più efficienti e con il coinvolgimento delle strutture regionali competenti.
Inoltre il predetto Ministero attiva la procedura di accesso al FEG, qualora ricorrano i presupposti stabiliti dal regolamento (UE) 2021/691, anche avvalendosi del supporto tecnico degli organismi accreditati ai servizi per il lavoro. A tale scopo si prevede l’istituzione presso il medesimo Ministero, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, di una Unità tecnica FEG, con funzioni di supporto istruttorio, di coordinamento e di interlocuzione con la Commissione europea in relazione all’utilizzo del FEG, composta da funzionari della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione del citato Ministero, che può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle competenze messe a disposizione dagli organismi accreditati già richiamati (comma 6).
Ai sensi del comma 7, le agenzie per il lavoro operanti nell’ambito della ricollocazione professionale collaborano con i centri per l’impiego, strutture pubbliche, al fine di garantire l’efficacia e la tracciabilità dei percorsi di supporto alla ricollocazione professionale.
Il comma 8 prevede inoltre che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto, adotta un decreto con cui sono stabilite: le modalità attuative delle misure di cui al presente articolo 1, anche in coordinamento con le politiche attive del lavoro previste dal decreto-legge n. 48 del 2023, che reca la disciplina dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro; la trasmissione alle regioni competenti dei dati necessari all’attivazione delle procedure di accesso al FEG; le modalità di raccolta, di trasmissione e di certificazione dei dati relativi ai beneficiari, incluse le procedure per il trasferimento delle informazioni dai centri per l’impiego alle agenzie, nonché la certificazione delle offerte di lavoro ricevute dai beneficiari, ai fini dell’eventuale cessazione dei servizi di supporto alla ricollocazione professionale; le sanzioni applicabili ai datori di lavoro in caso di inadempimento degli obblighi previsti.
L’articolo 2, comma 1, prevede che i lavoratori beneficiari dei servizi di supporto alla ricollocazione professionale di cui all’articolo 1 possono rifiutare fino a due offerte di lavoro considerate congrue, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 10 aprile 2018. Si ricorda che il predetto decreto è stato adottato in attuazione dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, che prevedeva che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedesse alla definizione di offerta di lavoro congrua, ai fini dell’erogazione di prestazioni di sostegno al reddito, sulla base dei seguenti principi: coerenza con le esperienze e le competenze maturate; distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; durata della disoccupazione; retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente.
Il comma 2 prevede che, al terzo rifiuto di una offerta congrua, certificato dai centri per l’impiego secondo le modalità che saranno definite con il decreto ministeriale di cui al precedente articolo 1, comma 8, cessa per i lavoratori beneficiari l’erogazione dei servizi di supporto alla ricollocazione professionale di cui al medesimo articolo 1.
L’articolo 3 prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento si provvede a valere sulle risorse del FEG e dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Ricorda che il suddetto articolo 118, comma 1, stabilisce che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. Tra le finalità di tali fondi vi è anche la promozione dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per i soggetti disoccupati o inoccupati. Ricorda inoltre che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi paritetici che finanziano la formazione dei dipendenti delle aziende aderenti, utilizzando lo 0,30 per cento del contributo INPS versato dalle imprese.
Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.35.
COMITATO RISTRETTO
Martedì 24 febbraio 2026.
Disposizioni in materia previdenziale in favore delle madri lavoratrici e dei padri lavoratori, nonché dei caregiver familiari.
C. 79 Gebhard, C. 152 Serracchiani e C. 2776 Barzotti.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 24 febbraio 2026.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.55.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 455 del 20 febbraio 2025, a pagina 31, prima colonna, sono apportate le seguenti modifiche:
alla ventisettesima riga le parole: «Seguito esame» sono sostituite dalla seguente: «Esame»;
alla ventottesima riga l’intero capoverso è sostituito con il seguente: «La Commissione inizia l’esame del provvedimento, a seguito del rinvio disposto dall’Assemblea il 12 febbraio 2025».


























