SEDE CONSULTIVA
Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 13.15.
Documento di economia e finanza 2015.
3, e Allegati. Doc. LVII, n.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).
Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che, secondo quanto concordato nella riunione dell’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 15 aprile scorso, oggi si avvierà il dibattito di carattere generale sul Documento di economia e finanza 2015 e che la votazione finale sarà prevista nella giornata di mercoledì 22 aprile 2015. Dà quindi la parola alla relatrice.
Cinzia Maria FONTANA (PD), relatrice, osserva che il Documento di economia e finanza 2015, nell’individuare gli obiettivi programmatici riferiti, da un lato, alla finanza pubblica e alla politica economica e, dall’altro, alle misure previste nell’ambito della strategia europea di riforme per una crescita sostenibile e inclusiva, si colloca in un contesto nel quale, dopo una crisi profonda e duratura, sembra essersi arrestata la fase di recessione e si manifestano primi segnali di ripresa del ciclo economico.
Come evidenzia la premessa del medesimo Documento, si stanno determinando condizioni favorevoli, quali, in particolare, la duratura contrazione del prezzo del petrolio e l’evoluzione degli orientamenti delle istituzioni europee in materia di politica economica e monetaria in un senso meno restrittivo, che creano i presupposti per l’avvio di una nuova fase, con l’instradamento della nostra economia su un sentiero di crescita più sostenuta, che dovrebbe rendere più agevole anche il raggiungimento degli obiettivi in materia di debito e indebitamento.
In tale contesto generale, secondo quanto indicato nella premessa del documento, la politica di bilancio che sarà perseguita intende contribuire essenzialmente a sostenere la ripresa economica, escludendo incrementi del prelievo fiscale e rilanciando gli investimenti, ad avviare un percorso di riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, nonché a rafforzare l’evoluzione positiva dell’economia, che potrà determinare anche un deciso recupero dell’occupazione.
Per quanto attiene, quindi, al contesto economico, il Documento di economia e finanza 2015 stima per il medesimo anno una crescita del prodotto interno lordo dello 0,7 per cento, che segnerebbe una inversione di tendenza rispetto al calo dello 0,4 per cento registrato nell’esercizio appena concluso. Nell’anno 2016 il prodotto interno lordo su base tendenziale aumenterebbe dell’1,3 per cento, che si incrementa all’1,4 per cento nell’ambito delle previsioni di carattere programmatico, le quali scontano gli effetti degli interventi che il Governo prefigura all’interno del Documento in esame, nel quadro di una politica di bilancio maggiormente orientata alla crescita e del proseguimento del percorso delle riforme strutturali. In assenza di interventi, peraltro, le prospettive di crescita segnerebbero il passo e nel 2017 il prodotto interno lordo crescerebbe dell’1,2 per cento, per poi passare a una crescita dell’1,1 per cento nel 2018 e nel 2019. Nel quadro programmatico la crescita sarebbe invece lievemente più sostenuta e sarebbe pari all’1,5 per cento nel 2017, all’1,4 per cento nel 2018 e all’1,3 per cento nel 2019.
Quanto agli obiettivi di finanza pubblica, il Documento conferma quelli già individuati per l’indebitamento netto nel documento programmatico di bilancio per il 2015 e nella relazione di variazione alla Nota di aggiornamento del DEF 2014, proponendosi il raggiungimento di un rapporto tra deficit e prodotto interno lordo pari al 2,6 per cento nel 2015, all’1,8 per cento nel 2016 e allo 0,8 per cento nel 2017. Il pareggio in termini nominali sarebbe raggiunto nel 2018, mentre nel 2019 si realizzerebbe un avanzo dello 0,4 per cento del PIL. Va considerata positivamente la scelta del Governo di perseguire una politica di bilancio moderatamente espansiva, che determina un contenuto discostamento dal quadro tendenziale. In particolare, nel quadro tendenziale, grazie soprattutto alla minor spesa per interessi e alle maggiori entrate derivanti dal miglioramento del ciclo economico, l’indebitamento netto sarebbe pari al 2,5 per cento nel 2015, all’1,4 per cento nel 2016 e allo 0,2 per cento nel 2017, mentre a decorrere dal 2018 vi sarebbe un accreditamento netto. Le risorse che si rendono in questo modo disponibili a decorrere dall’anno 2016 saranno quindi prioritariamente finalizzate alla disattivazione delle clausole di salvaguardia previste a legislazione vigente che determinerebbero un consistente appesantimento del carico fiscale e alla realizzazione delle riforme strutturali. Con specifico riferimento al cosiddetto «tesoretto» derivante nel corso del 2015 dal miglioramento del quadro macroeconomico, il Documento evidenzia che le risorse che si rendono disponibili «potranno essere utilizzate per l’adozione di specifiche misure coerenti con le finalità previste nel Programma nazionale di riforma ed entro gli spazi già autorizzati dal Parlamento». Il documento precisa altresì che nelle more dell’emersione dei miglioramenti, che potranno essere registrati solo con il disegno di legge di assestamento, la copertura finanziaria di eventuali provvedimenti normativi potrà avvenire mediante l’utilizzo delle attuali disponibilità di bilancio.
In termini strutturali, il pareggio di bilancio nel quadro programmatico verrebbe conseguito nel 2017, con un ritardo di un anno rispetto alle previsioni che risultano dal quadro tendenziale. In questo contesto, si segnala infatti che il Governo intende avvalersi delle clausole presenti nella normativa europea e nazionale che consentono di tenere conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con un impatto positivo significativo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche, deviando temporaneamente dal percorso di avvicinamento all’obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio. Per quanto riguarda il rapporto tra debito e prodotto interno lordo, esso continuerebbe a incrementarsi nel 2015 per poi avviarsi su un sentiero di riduzione progressivamente più accentuato a decorrere dal 2016.
Per quanto attiene, invece, ai comparti più direttamente riferibili agli ambiti di competenza della Commissione, può rilevarsi come l’andamento previsto nel Documento sia senz’altro positivo sia nell’ambito del quadro tendenziale sia in quello programmatico, registrandosi in entrambi gli scenari progressi costanti, in un contesto che, comunque, permane affetto da rilevanti fattori di criticità. In particolare, il quadro tendenziale evidenzia una crescita dell’occupazione, misurata in unità lavorative annue, dello 0,6 per cento nel 2015, dello 0,9 per cento nel 2016, dello 0,6 per cento nel 2017 e dello 0,5 per cento nel 2018 e nel 2019. Per quanto attiene al tasso di disoccupazione dei soggetti con età compresa tra i 15 e i 64 anni, a fronte del 12,7 per cento dell’anno appena concluso, l’andamento sarebbe positivo, con dati in progressiva riduzione dal 12,3 per cento dell’anno in corso, all’11,8 per cento del 2016, all’11,4 per cento del 2017 all’11,1 per cento del 2018 e al 10,9 per cento del 2019. Nello scenario programmatico i dati della disoccupazione riferiti agli anni successivi al 2015 sono leggermente migliori e sono pari all’11,7 per cento nel 2016, all’11,2 per cento nel 2017, al 10,9 per cento nel 2018 e al 10,5 per cento nel 2019. Moderati progressi si registrerebbero anche con riferimento alla produttività del lavoro e ai redditi da lavoro dipendente, la cui dinamica sarebbe influenzata, a partire dal 2016, anche dalla ripresa dell’inflazione.
Per quanto riguarda il cronoprogramma del Governo, dopo aver ricordato che in attuazione del Jobs Act sono stati fin qui approvati due decreti legislativi (relativi al contratto a tutele crescenti e all’introduzione di nuovi ammortizzatori sociali) e che due ulteriori schemi di decreto sono stati trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni competenti, il Documento prevede l’adozione, entro maggio 2015, dello schema di decreto in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti connessi al rapporto di lavoro e dello schema di decreto sull’Agenzia per l’attività ispettiva e, entro giugno 2015, dello schema di decreto in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e dello schema di decreto in materia di politiche attive. Il Documento prevede inoltre la presentazione, entro il 2015, di un disegno di legge governativo «per consentire, attraverso la contrattazione aziendale (o territoriale),Pag. 169l’adozione di modelli di partecipazione dei lavoratori nella vita delle imprese e per favorire l’evoluzione nelle relazioni industriali, con il superamento della conflittualità attraverso la ricerca di obiettivi condivisi».
In materia pensionistica il Documento, nella I sezione, dedicata al Programma di stabilità dell’Italia, osserva che le misure adottate nel corso degli anni compensano in larga parte l’andamento negativo (cosiddetta «gobba pensionistica») che si prospettava per i prossimi decenni, in ragione dell’incremento della speranza di vita e al passaggio alla fase di quiescenza delle generazioni del baby boom. In particolare, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL, il cui valore per il 2015 è previsto pari al 15,8 per cento, tenderà a ridursi fino al 2030, quando si attesterà intorno al 15 per cento, in presenza di un andamento di crescita più favorevole, nonché in virtù del processo di elevamento dei requisiti per la pensione e del progressivo passaggio al metodo di calcolo contributivo. Successivamente, la misura del rapporto percentuale tornerebbe a crescere, a causa dell’ampliamento delle tendenze negative delle dinamiche demografiche e in ragione degli effetti derivanti dal precedente posticipo del collocamento in quiescenza sull’importo delle pensioni. Il rapporto dovrebbe raggiungere un valore massimo pari a circa il 15,5 per cento, intorno al 2044, per poi decrescere nuovamente nel successivo periodo fino al 2060.
Per quanto concerne il personale pubblico, il Documento richiama innanzitutto le novità contenute nel disegno di legge delega all’esame del Parlamento. L’esame del provvedimento è iniziato a luglio 2014 presso il Senato, dove il 1o aprile 2015 è stata avviata la discussione in Assemblea. Il Governo ritiene di concludere l’esame parlamentare del provvedimento entro luglio 2015 e di adottare i decreti delegati entro dicembre 2015. Quanto agli effetti prevedibili in termini di crescita, il Governo stima che le riforme proposte determineranno un incremento pari allo 0,4 per cento del PIL nel 2020 e all’1,2 per cento nel lungo periodo.
Con specifico riferimento alla spesa per redditi da lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni, il Documento evidenzia come anche nel 2014 sia proseguito il trend decrescente avviato dopo un lungo periodo di crescita (1998-2010), per effetto dei numerosi interventi di contenimento delle retribuzioni individuali e di riduzione del numero dei dipendenti pubblici.
Nel quadro a legislazione vigente la spesa per redditi da lavoro dipendente delle Amministrazioni pubbliche è stimata in aumento dello 0,5 per cento circa per il 2015 e dell’1 per cento nel 2016, per poi diminuire dello 0,4 per cento ne 190 del 2014 tra cui, in particolare, la creazione del Fondo per «La buona scuola». In relazione alla possibilità di una ripresa della contrattazione collettiva anche per la parte economica, il Documento stima un differenziale a politiche invariate, per i rinnovi contrattuali, pari a 1,66 miliardi di euro per il 2016, 4,16 miliardi per il 2017, 6,69 miliardi per il 2018 e 8,76 miliardi per il 2019. l 2017 e rimanere invariata nel 2018. Il Documento osserva che l’incremento atteso nel 2015 è dovuto sia al venir meno di alcune delle misure di contenimento della spesa per redditi per il pubblico impiego disposte dalle precedenti manovre di finanza pubblica, sia all’effetto di disposizioni di spesa contenute nella legge n.
Con riferimento alle riforme nei settori di competenza della nostra Commissione, assume rilievo inoltre il paragrafo della terza sezione dedicato all’impatto macroeconomico delle riforme strutturali che possono essere considerate rilevanti dalla Commissione ai fini dell’applicazione della clausola di flessibilità recentemente introdotta a livello europeo con riferimento alle regole in materia di bilancio. Nel complesso le riforme considerate dovrebbero produrre effetti economici positivi in termini di incremento del prodotto interno lordo quantificati in 1,8 punti percentuali nel 2020, in 3 punti percentuali nel 2020 e in 7,2 punti nel lungo periodo. In tale ambito, almeno nel medio periodo, la parte prevalente degli effetti positivi attesi è considerata riconducibile a misure che incidono sulle competenze della Commissione.
In particolare, segnala che alla riforma della pubblica amministrazione si ascrivono effetti positivi in termini di crescita del prodotto interno lordo pari allo 0,4 per cento nel 2020, allo 0,7 per cento nel 2025 e all’1,2 per cento nel lungo periodo. Come evidenziato nella tavola II. 4, peraltro, una quota significativa di questi effetti è considerata riferibile a misure di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure, già adottati o in corso di perfezionamento. Appare, peraltro, meritevole di considerazione la circostanza evidenziata nel Documento, secondo cui in un orizzonte temporale decennale il contrasto all’eccesso di regolamentazione e la semplificazione delle procedure comporterebbe un mutamento dei comportamenti delle imprese, che sarebbero incentivate a investire sul capitale fisico piuttosto che in forza lavoro, riducendosi le attività necessarie a far fronte alle pratiche amministrative. Sulla base di questa assunzione, vi sarebbe quindi un effetto di limitata riduzione dell’occupazione, valutato in misura pari allo 0,2 per cento nel 2025 e allo 0,1 per cento nel lungo periodo.
183 del 2014, ai due decreti legislativi attuativi già entrati in vigore e ai due approvati dal Consiglio dei ministri e ora all’esame delle Camere sono ancora più rilevanti. La relazione attribuisce a tali interventi un effetto di incremento del prodotto interno lordo di 0,6 punti percentuali nel 2020, di 0,9 punti percentuali nel 2025 e di 1,3 punti nel lungo periodo. In particolare, sarebbero particolarmente apprezzabili gli effetti in termini di creazione di nuova occupazione, stimandosi un incremento dell’occupazione dell’1 per cento nel 2020, dell’1,5 per cento nel 2025 e del 2 per cento nel lungo periodo. Il Documento precisa, inoltre, che si è stimata una riduzione progressiva di circa 6,5 punti percentuali della quota di lavoratori a carattere temporaneo, con conseguenti effetti positivi in termini di produttività del lavoro. Merita di essere segnalata, peraltro, la circostanza evidenziata nel Documento secondo cui lo spostamento verso forme contrattuali permanenti determinerebbe una riduzione del potere contrattuale dei lavoratori a tempo indeterminato con effetti di contenimento delle dinamiche salariali. Per quanto attiene alla riforma del mercato del lavoro, gli effetti ascritti alla legge delega n.
Da ultimo, rileva che il Documento stima che gli interventi in materia di riduzione del cuneo fiscale contenuti nella legge di stabilità 2015, con particolare riferimento alla stabilizzazione del bonus di 80 euro per i lavoratori dipendenti con redditi più bassi e alla deducibilità integrale dall’IRAP della componente relativa al costo del lavoro, comporterebbero una crescita del prodotto interno lordo di 0,4 punti percentuali nel 2020, che si manterrebbe costante anche nel 2025 e nel lungo periodo. Parimenti positivi sarebbero gli effetti sull’occupazione, che crescerebbe dello 0,5 per cento nel 2020 e manterrebbe tale incremento anche nel 2025 e nel lungo periodo.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del documento ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.25.
INTERROGAZIONI
Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 13.25.
5-03399 Gnecchi: Applicazione delle salvaguardie in materia di accesso al trattamento pensionistico ai lavoratori del settore edile che abbiano stipulato accordi sindacali in sede governativa anteriormente al 4 dicembre 2011.
Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Marialuisa GNECCHI (PD), nel replicare, evidenzia che la Commissione, che risulta impegnata sul tema delle salvaguardie da tempo, valuta con la massima attenzione la situazione dei lavoratori edili, sottolineando il carattere usurante delle attività in cui essi risultano impiegati. Giudica paradossale che tali lavoratori, nonostante siano stati inseriti in liste di mobilità a seguito di accordi sottoscritti in sede governativa, siano stati esclusi da ogni misura di salvaguardia per una mera questione di interpretazione normativa, sulla quale auspica che il Governo faccia chiarezza quanto prima, traducendo in atti concreti il suo atteggiamento di astratta condivisione manifestato nell’odierna seduta. Ricordando altri lavoratori ingiustamente esclusi dalle salvaguardie, tra i quali richiama, in particolare, i dipendenti delle imprese poi dichiarate fallite, fa notare l’iniquità di tale esclusione, motivata esclusivamente dall’impossibilità per tali imprese di sottoscrivere accordi tesi al mantenimento dei livelli produttivi e occupazionali. In conclusione, auspica che l’Esecutivo intervenga quanto prima per assicurare una tutela per le categorie ancora escluse dalle salvaguardie.
5-04956 Chimienti: Ricollocazione e accesso al pensionamento di dipendenti delle Carrozzerie Mirafiori.
Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Silvia CHIMIENTI (M5S) si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, chiedendo una maggiore attenzione nei confronti dei lavoratori dipendenti delle Carrozzerie Mirafiori rimasti senza lavoro, che risultano affetti da varie forme di inidoneità e tecnopatie a causa delle modalità con cui si svolgeva l’attività lavorativa, che hanno recato danni permanenti al loro stato di salute. Chiede, quindi, al Governo di assumere iniziative per prevedere, da un lato, una deroga che consenta ai suddetti lavoratori in età avanzata di poter essere pensionati, dall’altro di agevolare, in accordo con l’azienda e le organizzazioni sindacali, un piano di riutilizzo dei lavoratori inidonei di cui in premessa, al fine di garantire da subito una loro ricollocazione al di fuori delle catene di montaggio.
Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 13.35.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 13.35.
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 aprile 2015.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che la relatrice ha presentato un emendamento riferito al disegno di legge europea 2014 e che la stessa relatrice ha conseguentemente predisposto una proposta di relazione sul medesimo disegno di legge. Ricorda altresì che nella medesima seduta il rappresentante del Governo si era riservato di proporre una riformulazione di tale emendamento. Dà, quindi, la parola al rappresentante del Governo.
Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere favorevole sull’emendamento 15.1 della relatrice, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato.
Anna GIACOBBE (PD), relatrice, accetta la riformulazione dell’emendamento 15.1 a sua prima firma, proposta dal Governo, rilevando che essa risponde all’esigenza di prevedere la fissazione di un termine per l’adozione del decreto interministeriale al quale è rimessa l’individuazione dei lavori ai quali è vietato adibire minori di diciotto anni in considerazione della loro pericolosità per la salute e la sicurezza. Raccomanda, quindi, l’approvazione del suo emendamento 15.1, come testé riformulato.
La Commissione approva, con distinte votazioni, l’emendamento 15.1 (Nuova formulazione) della relatrice e la proposta di relazione sul disegno di legge C. 2977, deliberando altresì di nominare, ai sensi dell’articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, la deputata Giacobbe quale relatrice presso la XIV Commissione.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2013.
2. Doc. LXXXVII, n.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l’esame della relazione, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 aprile 2015.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice ha depositato una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 5).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2013.
La seduta termina alle 13.40.
ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 13.40.
Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni.
158. Atto n.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, comunica che la Presidente della Camera ha proceduto all’assegnazione del provvedimento alla Commissione anche in assenza del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione dell’urgenza dell’esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari, segnalata all’atto della sua trasmissione da parte dell’Esecutivo. La presidenza della Camera ha richiamato tuttavia l’esigenza che la Commissione non concluda il proprio esame pronunciandosi definitivamente sullo schema di decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere trasmettendo il prescritto parere.
Dà quindi la parola al relatore, avvertendo che, come già rilevato a proposito dell’esame dello schema di decreto legislativo in materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, dopo l’avvio della discussione nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione sul provvedimento. La discussione sul provvedimento riprenderà quindi al termine del ciclo di audizioni informali, ai fini dell’espressione del parere di competenza della Commissione.
Davide BARUFFI (PD), relatore183 del 2014, ai sensi dei quali il Governo «allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo» è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, in coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali. In particolare, i principi e criteri direttivi ai quali il decreto intende dare attuazione, espressamente richiamati nelle premesse dello schema di decreto legislativo, sono quelli di cui alla lettere , osserva che lo schema di decreto legislativo del quale si avvia l’esame è adottato in attuazione di principi e criteri di delega contenuti nell’articolo 1, comma 7, della legge n.a), b), d), e), h) e i) del medesimo comma 7.
Fa notare che le direttrici di intervento del provvedimento sono molteplici. Un primo obiettivo corrisponde all’elaborazione di un provvedimento organico che riassuma in sé le disposizioni che regolano le forme contrattuali diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con evidenti effetti positivi in termini di semplificazione e organicità del quadro normativo vigente. In questa ottica, lo schema di decreto assorbe il contenuto di numerosi provvedimenti vigenti, che sono conseguentemente abrogati. Nel solco di questa direttrice di riordino della normativa vigente si innesta anche una revisione della disciplina sostanziale delle diverse tipologie contrattuali, volta in taluni casi a modificare le caratteristiche dei contratti oggetto di intervento, in altri casi tesa a chiarire la portata delle disposizioni vigenti, anche attraverso la traduzione legislativa di orientamenti giurisprudenziali consolidati, in altri ancora tesa ad apportare modifiche di carattere prevalentemente formale.
Altra importante finalità dell’intervento normativo è connessa all’obiettivo di valorizzazione del contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro, secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 1 dello schema in esame, in linea con quanto previsto dalla disciplina europea. In questa ottica, in attuazione del criterio direttivo di cui all’articolo 1, comma 7, lettera a)183 del 2014, dai criteri di delega di cui al comma 2, lettera , lo schema reca interventi volti al superamento di talune tipologie contrattuali, ai fini di una loro riconduzione al rapporto di lavoro subordinato. In particolare, con le disposizioni degli articoli da 47 al 49 dello schema si prevede il superamento dei contratti di collaborazione a progetto, già evocato, nell’ambito della delega di cui alla legge n. b), numero 3) e al comma 7, lettera g),276 del 2003, che disciplinano il lavoro ripartito. Carattere assolutamente innovativo ha, invece, in linea con quanto previsto al riguardo dal criterio direttivo di cui all’articolo 1, comma 7, lettera dell’articolo 1. Nello stesso Titolo II dello schema, concernente la riconduzione al lavoro subordinato, si prevede anche il superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, la cui disciplina è contenuta negli articoli da 2549 a 2554 del codice civile, anche in considerazione degli abusi ai quali si è prestata tale tipologia contrattuale. Nell’ottica della riduzione delle forme contrattuali, a fini di semplificazione, si prevede altresì l’abrogazione delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo V del decreto legislativo n. e), la nuova disciplina in materia di mansioni dei lavoratori, di cui all’articolo 55 dello schema di decreto, che importa una complessiva riscrittura del testo del vigente articolo 2103 del codice civile.
Passando a una rapida disamina del contenuto del provvedimento e rinviando per un’analisi più puntuale delle singole disposizioni alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, segnala che lo schema di decreto legislativo si compone di cinquantasette articoli, suddivisi in cinque titoli: il titolo I, concernente il lavoro subordinato, comprende gli articoli da 1 a 46 e si articola in sei capi, riferiti rispettivamente al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualificato come forma comune di rapporto di lavoro, al lavoro a tempo parziale, al lavoro intermittente, al lavoro a tempo determinato, alla somministrazione di lavoro, all’apprendistato, nonché alle abrogazioni e alla disciplina transitoria. Il titolo II, che si articola in due capi e si compone degli articoli da 47 a 50, è invece dedicato alla riconduzione al lavoro subordinato dei rapporti di collaborazione e di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Il titolo III, composto dagli articoli da 51 a 54, disciplina il lavoro accessorio, mentre il titolo IV, composto dal solo articolo 55, rivede la disciplina delle mansioni di cui all’articolo 2103 del codice civile. Il titolo V, reca le disposizioni finali, relative alla copertura finanziaria e all’entrata in vigore del provvedimento, e si compone degli articoli 56 e 57.
368 del 2001 di cui l’articolo 46, comma 1, lettera Quanto al contenuto del capo I del titolo I segnala in primo luogo che l’articolo 1, riproducendo il contenuto dell’articolo 1, comma 01, del decreto legislativo n. c)407 del 1990. , dello schema di decreto in esame prevede l’abrogazione, dispone che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Si tratta, come è evidente, di un’importante affermazione di principio, già contenuta nella legge delega, che deve trovare puntuale corrispondenza in altre disposizioni, che promuovano la costituzione di rapporti di lavoro stabili limitando il ricorso alle forme contrattuali maggiormente precarizzanti. A tale riguardo, il criterio di delega che richiede che il contratto di lavoro a tempo indeterminato sia reso più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti trova una corrispondenza, seppure indiretta, nelle norme della legge di stabilità per il 2015, che hanno previsto una stabile deducibilità ai fini IRAP del costo del lavoro riferibile a lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato e hanno introdotto una consistente decontribuzione per il triennio 2015-2017 con riferimento ai lavoratori assunti nel corso del presente anno. Considerati i positivi effetti di tale ultima misura, è senz’altro auspicabile la sua traduzione in termini strutturali, al fine di rendere stabile l’alleggerimento del costo del lavoro che potrà sperimentarsi con riferimento ai lavoratori assunti nel 2015, anche in considerazione della soppressione degli analoghi incentivi previsti, specialmente nelle aree del Mezzogiorno, dalla legge n.
61 del 2000, che viene contestualmente abrogato dall’articolo 46, comma 1, lettera La Sezione I del Capo II, composta dagli articoli da 2 a 10, reca la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, sostituendo la regolamentazione contenuta nel decreto legislativo n. a), dello schema di decreto in esame.
61 del 2000 che sancisce l’obbligo, per il datore di lavoro di informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare. Tale circostanza va, a suo avviso, valutata con riferimento alla clausola 5 dell’allegato alla direttiva 97/81/CE, ai sensi della quale i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione la diffusione, agli organismi esistenti che rappresentano i lavoratori, di informazioni adeguate sul lavoro a tempo parziale nell’impresa. Con riferimento all’articolo 3, segnala, in primo luogo, che non è riproposta la disposizione ora contenuta nell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.
Il successivo articolo 4 reca una prima importante innovazione, per quanto riguarda il rapporto di lavoro part-time di tipo orizzontale consentendo al datore di lavoro, nel caso in cui i contratti collettivi applicati al rapporto di lavoro non contengano una specifica disciplina del lavoro supplementare, di richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare, in ogni caso in una percentuale non superiore al 15 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi il lavoro supplementare è retribuito con una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto pari al 15 per cento, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Non viene, peraltro, riprodotta la norma attualmente vigente, ai sensi della quale il rifiuto del lavoratore a richieste di prestazioni di lavoro non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Come evidenziato anche nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, una ulteriore novità di rilievo riguarda la disciplina delle clausole elastiche e flessibili. In proposito ricordo che le clausole elastiche, che possono essere stipulate solo nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, sono quelle relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, mentre le clausole flessibili attengono alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Al riguardo, segnala che si prevede la possibilità delle parti di concordare avanti alle commissioni di certificazione, nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non contenga una specifica disciplina della materia, clausole flessibili nonché, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della prestazione medesima. Le richiamate clausole devono prevedere, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, possa modificare la collocazione temporale della prestazione e variare in aumento la durata della stessa, nonché la misura massima dell’aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Tali modifiche dell’orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione della retribuzione oraria pari al 15 per cento, comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Non vengono, inoltre, riprodotte le norme che attualmente prevedono che la disponibilità all’inserimento di clausole flessibili o elastiche richieda il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo, e che l’eventuale rifiuto del lavoratore non integra, in ogni caso, gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Per quanto attiene ai principi di non discriminazione, l’articolo 5, comma 2, estende anche all’ipotesi di infortunio la possibilità già prevista attualmente per l’ipotesi di malattia di rimodulazione da parte dei contratti collettivi per i contratti part-time di tipo verticale della durata del periodo di prova e del periodo di conservazione del posto di lavoro.
Osserva che il successivo articolo 6, ai commi 3 e 4, estende il campo di applicazione degli istituti della trasformazione di diritto e della trasformazione prioritaria del rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time attualmente previsti, rispettivamente, per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, e in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori dei lavoratori, nonché in caso di assistenza di una persona convivente con grave, totale e permanente inabilità lavorativa anche alle gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti. Il comma 7 del medesimo articolo introduce inoltre la possibilità, per il lavoratore, di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo corrispondente, con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento.
61 del 2000 fa riferimento in primo luogo ai criteri contemplati nei contratti collettivi, e, in mancanza, a quello della valutazione equitativa. Sempre nell’ipotesi di determinazione del giudice delle modalità Fa presente che l’articolo 8, comma 2, in relazione alla determinazione da parte del giudice delle modalità temporali della prestazione in caso di assenza di una determinazione al riguardo nel contratto scritto, fa riferimento al solo criterio della valutazione equitativa, mentre allo stato l’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. temporali della prestazione nonché della sua durata, il medesimo comma 2, nel confermare il diritto del lavoratore ad un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, non fa più riferimento al criterio della valutazione equitativa, presente, invece nella normativa vigente. Rinvia inoltre alla documentazione predisposta dagli uffici di documentazione per una puntuale disamina delle norme vigenti che non sono state riproposte, osservando in questa sede che appare opportuno un confronto con il Governo sulle ragioni della mancata riproduzione, che sembrano doversi valutare caso per caso.
61 del 2000 – non viene più esplicitamente previsto che i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, possano determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro Segnala, in ogni caso che – non essendo stato riprodotto il contenuto dell’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. part-time, nonché che i contratti collettivi nazionali possano, altresì, prevedere, per specifiche figure o livelli professionali, modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva.
276 del 2003 che attualmente regolano tale forma contrattuale. Evidenzia che la Sezione II del Capo II si compone degli articoli da 11 a 16 e interviene sulla disciplina del lavoro intermittente, cosiddetto lavoro a chiamata, attraverso la complessiva riscrittura delle disposizioni attualmente contenute negli articoli 33 da 40 del decreto legislativo n.
276 del 2003, relativa all’individuazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali delle fattispecie di utilizzo del lavoro intermittente in mancanza di una determinazione a riguardo nell’ambito della contrattazione collettiva. Con riferimento alla formulazione del comma 3 dell’articolo 12, che riprende quasi integralmente quella del comma 2- Segnalato che la relazione illustrativa precisa che la disciplina del lavoro intermittente non è stata modificata, rileva in primo luogo che all’articolo 12 è riformulata la disposizione, attualmente contenuta nell’articolo 40 del decreto legislativo n. bis276 del 2003, andrebbe valutato se – come sembra – la soppressione dell’inciso che richiama l’esigenza di rispettare i presupposti di instaurazione dei rapporti di lavoro intermittente abbia carattere meramente formale ovvero se, fermi restando i termini temporali massimi, sia consentito derogare ai presupposti di instaurazione del rapporto previsti dagli altri commi dell’articolo 12. Osserva, inoltre, che alla lettera dell’articolo 34 del decreto legislativo n. b) del successivo comma 4 non è riproposta la disposizione ora vigente, che consente il superamento attraverso accordi sindacali del divieto di ricorrere al lavoro intermittente in unità produttive nelle quali si è proceduto a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti o nelle quali siano operanti sospensioni o riduzioni di orario di lavoro. Sul punto, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale nuova formulazione, analoga a quelle di cui agli articoli 18 e 30 dello schema, relativi, rispettivamente, al lavoro a tempo determinato e alla somministrazione di lavoro rappresenti un rafforzamento di tale divieto. Per quanto attiene all’articolo 13, segnala in particolare che il comma 2 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di informare le rappresentanze sindacali unitarie e non solo quelle aziendali, come previsto a legislazione vigente, sull’andamento del ricorso al lavoro intermittente, recando una disposizione che altrove nello schema non è riproposta, come nel caso del lavoro a tempo parziale. Il successivo comma 3 rimette a un decreto interministeriale il compito di individuare le modalità attuative della disposizione del medesimo comma relativa alla comunicazione in via elettronica dell’avvio della prestazione lavorativa. Al riguardo, a suo avviso dovrebbe valutarsi l’opportunità di richiamare espressamente, in sede di prima applicazione, il decreto interministeriale 27 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 141 del 18 giugno 2013. n.
Con riferimento all’articolo 14, segnala che al comma 1 si prevede che per la determinazione, con proprio decreto, della misura minima dell’indennità di disponibilità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali senta le sole associazioni sindacali e non anche quelle datoriali, come allo stato previsto. Il successivo comma 5 non ripropone le disposizioni che, nel caso in cui il lavoratore, obbligato contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, rifiuti senza giustificazione di rispondere, prevedono che egli sia tenuto al risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro. A suo avviso, sarebbe opportuno chiarire se con tale modifica si intende unicamente eliminare il rinvio alla contrattazione per la quantificazione del danno fermo restando l’obbligo di risarcirlo ovvero escludere ogni risarcimento. Ritiene, peraltro, che il risarcimento sia comunque dovuto sulla base della normativa generale del codice civile in materia di responsabilità.
In ogni caso, segnala l’opportunità di una riflessione di svolgere una riflessione sul tema del lavoro intermittente, tenendo conto dell’ampliamento previsto per il ricorso al lavoro accessorio.
Rileva che il Capo III, composto degli articoli da 17 a 27, reca la disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, attraverso la complessiva riscrittura, in un’ottica di semplificazione e consolidamento del testo, delle disposizioni che attualmente regolano tale forma contrattuale. In rel 34 del 2014, in quanto per taluni interpreti la sanzione amministrativa introdotta aveva carattere sostitutivo rispetto alla conversione del contratto, mentre altri ritenevano che essa si aggiungesse a tale ultima sanzione. 368 del 2001 e nel presente schema non rende sempre agevole la comparazione tra la normativa vigente e il nuovo testo, osserva che – come evidenziato anche nella relazione illustrativa – un importante chiarimento consiste nell’esclusione esplicita della sanzione della trasformazione, in contratti a tempo indeterminato, dei contratti a termine stipulati in violazione del limite del 20 per cento dei lavoratori a tempo indeterminato di cui all’articolo 21, comma 1. La scelta dirime i dubbi applicativi sorti dopo la conversione del decreto-legge n. 34 del 2014, con l’esclusione dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, che sarà abrogato a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data in vigore del decreto in esame. Nel segnalare che la diversa distribuzione delle disposizioni nel testo del decreto legislativo n. 368 del 2001, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. azione a tale operazione, l’articolo 46 dispone l’abrogazione delle disposizioni vigenti e, in particolare, del decreto legislativo n.
Per quanto attiene alle altre modifiche, rinviando per una disamina più puntuale alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala in primo luogo che l’articolo 17, comma 3, prevede che, nel caso di stipulazione, presso la Direzione territoriale del lavoro, di un ulteriore contratto a termine dopo la scadenza del termine massimo di durata di 36 mesi, questo possa avere una durata massima di 12 mesi, mentre la normativa vigente prevede che tale durata sia stabilita con avvisi comuni dalle associazioni sindacali e dei datori più rappresentative sul piano nazionale. Contestualmente si sopprime la norma che per tale stipulazione attualmente prevede l’assistenza necessaria di un’organizzazione sindacale.
All’articolo 18 si dispone l’esclusione del rinvio alla contrattazione collettiva per il superamento del divieto di ricorso al lavoro a termine per mansioni svolte da lavoratori oggetto di licenziamenti collettivi negli ultimi sei mesi. La disposizione sembrerebbe, quindi rendere più rigido il divieto.
Con riferimento all’articolo 19, nel segnalare che la rubrica continua a fare riferimento a proroghe e rinnovi, mentre nel testo non si menzionano più i rinnovi, ma i contratti, si rileva l’introduzione della previsione che nel caso in cui si disponga la sesta proroga di un contratto a tempo determinato, in violazione, quindi, del limite di cinque proroghe, il contratto si considera a tempo indeterminato a decorrere dalla data della sesta proroga. Non è quindi riproposta la disposizione secondo cui, in caso di assunzioni successive a termine senza soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
1525 del 1963, ora vigente, continua ad applicarsi solo fino all’adozione di tale decreto. Non è invece riproposta la disposizione in base alla quale, in caso di assunzioni successive a termine senza soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. Si prevede, inoltre, che, ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di riassunzioni successive alla scadenza di un contratto a termine e di esclusione dal limite del 20 per cento dei lavoratori a tempo indeterminato, le attività stagionali debbano essere individuate con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, mentre il decreto del Presidente della Repubblica n.
18 del 2014. Si prevede, inoltre, che l’individuazione di un limite percentuale superiore a quello del 20 per cento stabilito dal decreto sia consentita non solo ai contratti collettivi nazionali, ma anche ai contratti collettivi di livello aziendale purché stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con riferimento alle esclusioni dal computo, previste dall’articolo 21, commi 2 e 3, appare innovativa la previsione che anche università pubbliche e private possono stipulare contratti a termine in deroga al limite percentuale del 20 per cento, per attività di insegnamento, di ricerca o di assistenza tecnica o coordinamento della stessa. Analoga esclusione è prevista per gli «istituti della cultura di appartenenza statale», gli enti pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad eccezione delle fondazioni lirico-sinfoniche, e per i lavoratori impiegati per esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. Tale ultima esclusione si giustifica, secondo quanto indica la relazione illustrativa, in ragione delle particolari esigenze del settore. 34 del 2014 e alla relativa circolare n. Per quanto riguarda, invece, la disciplina dei limiti percentuali per i lavoratori a termine, l’articolo 21, comma 1, in primo luogo legifica le disposizioni sul computo dei lavoratori, tenendo conto dell’esperienza maturata con riferimento al decreto-legge n.
Al comma 6 non viene inoltre riproposta la norma che attualmente prevede che i contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, definiscano le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato relativamente ai posti vacanti che si rendessero disponibili nell’impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori. Segnala, peraltro, che tale previsione dava attuazione alla clausola 6, paragrafo 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
Rileva che le norme degli articoli 22 e 23 in materia di diritto di precedenza e di non discriminazione confermano sostanzialmente la disciplina vigente, mentre l’articolo 24 non riprende la disposizione vigente relativa alla formazione sulle mansioni oggetto del contratto ai fini della prevenzione di rischi connessi all’esecuzione del lavoro.
Con riferimento alle esclusioni e alle discipline speciali previste dall’articolo 27, andrebbe valutata la portata del mancato richiamo, tra le discipline escluse dall’applicazione della normativa in esame, dei rapporti di apprendistato e delle tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che non costituiscono rapporti di lavoro. Si segnala, inoltre, la mancata riproposizione della norma che attualmente esclude dalla disciplina sui contratti a termine i rapporti con le aziende del settore del commercio ortofrutticolo. Da ultimo, rileva l’opportunità che il Governo chiarisca se la nuova normativa si applichi integralmente al personale delle fondazi165 del 2001. Ulteriori innovazioni della disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato conseguono alle abrogazioni previste dall’articolo 46. In particolare, con l’abrogazione dell’articolo 3- oni lirico-sinfoniche. Merita, infine, segnalare che, per quanto riguarda i rapporti con pubbliche amministrazioni, il comma 3 dell’articolo 27 fa espressamente salve le disposizioni previste in materia dall’articolo 36 del decreto legislativo n.bis 368 del 2001 per i settori del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali. 172 del 2002, si estende alle società di gestione aeroportuale e ai vettori aerei il divieto di stipulazione di contratti a termine nel caso in cui operi una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario all’interno dell’azienda. Il comma 2 dell’articolo 46 dispone inoltre l’abrogazione, a decorrere da 18 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, della disciplina speciale prevista dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 108 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. del decreto-legge n.
276 del 2003, abrogati dall’articolo 46 del presente provvedimento. Osserva che il Capo IV, composto dagli articoli da 28 a 38, interviene sulla disciplina della somministrazione di lavoro, contenuta negli articoli da 20 a 28 del decreto legislativo n.
Come indicato anche nella relazione illustrativa, la principale modifica rispetto alla normativa vigente riguarda la somministrazione a tempo indeterminato, il cosiddetto staff leasing, per cui vengono rimosse le norme che attualmente ne consentono l’utilizzo solo in relazione a un elenco tassativo di attività e settori lavorativi. A fronte di tale soppressione, l’articolo 29, comma 1, viene previsto un limite quantitativo per l’utilizzo di tale forma contrattuale, pari al 10 per cento della forza lavoro a tempo indeterminato dell’utilizzatore, applicabile nel caso in cui limiti quantitativi diversi non siano stabiliti dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per i criteri di computo si applicano criteri analoghi a quelli utilizzati per il calcolo dei limiti previsti per i contratti a tempo determinato.
651 del 2014, rimettendone la disciplina a un decreto ministeriale. Si ribadisce, inoltre, l’esclusione della possibilità di ricorrere allo Con riferimento ai limiti quantitativi previsti per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, sono sistematizzati i casi di esclusione dei limiti, relativamente ai lavoratori in mobilità, ai soggetti disoccupati che percepiscono trattamenti di disoccupazione non agricola da meno sei mesi, ai soggetti percettori di ammortizzatori sociali da almeno sei mesi e ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui al regolamento UE n. staff leasing presso le pubbliche amministrazioni.
All’articolo 30, con riferimento a divieti di ricorso alla somministrazione vigenti in talune ipotesi – in unità produttive nelle quali si è proceduto a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti o nelle quali siano operanti sospensioni o riduzioni di orario di lavoro – non sono riproposte le disposizioni che consentono il superamento del divieto attraverso accordi sindacali. Sul punto, è opportuno che il Governo chiarisca se tale nuova formulazione, analoga a quelle di cui agli articoli 12 e 18 dello schema, relativi, rispettivamente, al lavoro a tempo determinato, rappresenti un rafforzamento di tale divieto.
Nell’articolo 31 si riducono, quindi, i contenuti obbligatori del contratto di somministrazione, mentre all’articolo 32, comma 1, non viene confermata la norma che attualmente prevede la proporzionale riduzione dell’indennità di disponibilità in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore.
Con riferimento all’articolo 31, andrebbe valutato se sia opportuna la soppressione, nell’ambito dei contenuti del contratto, dell’assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili. Tale disposizione è, infatti, funzionale a garantire che al lavoratore sia assicurata la stessa retribuzione del lavoratore alle dirette dipendenze dell’utilizzatore.
Fa presente che il comma 2 dell’articolo 32, nel prevedere che al contratto di somministrazione a tempo determinato si applichi la disciplina prevista per il lavoro a tempo determinato con l’esclusione degli articoli 17, commi 1, 2 e 3, 19 e 21, riferiti in particolare al termine di durata dei contratti, alle proroghe e ai rinnovi, e al numero complessivo dei contratti stipulabili.
Tra le disposizioni non confermate, segnala che il decreto non ripropone la norma secondo cui la disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all’articolo 4- bis181 del 2000, relativa alla possibilità per le regioni di prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale, non si applicano in caso di somministrazione. Al riguardo, potrebbe essere utile acquisire elementi per valutare le ragioni di tale mancata riproposizione. Parimenti, non è riproposta la norma secondo cui le assunzioni a tempo determinato e indeterminato con contratti di somministrazione possono essere effettuate anche a tempo parziale. Non sembra, tuttavia, che tale esclusione infici la possibilità di stipulare contratti a tempo parziale. Sul punto potrebbe essere utile una conferma da parte del Governo. , comma 3, del decreto legislativo n.
All’articolo 33 non è riproposta la norma in base alla quale il contratto di somministrazione può prevedere che gli obblighi di informazione, formazione e addestramento a carico del somministratore e rilevanti ai fini della sicurezza sul lavoro siano adempiuti dall’utilizzatore, anziché dal somministratore.
81 del 2008. Nel segnalare l’opportunità di valutare le conseguenze di tale soppressione, rileva in ogni caso, che, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 33, comma 4, occorre verificare se sia necessario coordinare con le nuove disposizioni anche l’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n.
Fa presente, poi, che viene altresì soppressa la norma in base alla quale i lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall’utilizzatore, mediante un avviso generale opportunamente affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore, dei posti vacanti presso quest’ultimo, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Segnala che tale obbligo informativo, in termini sostanzialmente identici, è previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.
Parimenti risulta soppressa la norma che fa salva la facoltà per il somministra tore e l’utilizzatore di pattuire, per i servizi resi a quest’ultimo, un «compenso ragionevole», in relazione alla missione, all’impiego e alla formazione del lavoratore, con riferimento all’ipotesi in cui, al termine della missione, l’utilizzatore assuma il lavoratore. Anche in questo caso, andrebbe valutato se la mancata riproposizione della disposizione osti alla possibilità di pattuire bilateralmente un compenso.
Con riferimento alla materia dei diritti sindacali e delle garanzie collettive, segnala che non è riproposta la disposizione che prevede uno specifico diritto di riunione per i lavoratori che dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso diversi utilizzatori.
Per quanto riguarda la somministrazione irregolare, l’articolo 36 riprende con limitate modifiche il contenuto delle disposizioni vigenti, precisando espressamente che la nuova normativa non si applica nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Viene, invece, eliminata la disciplina relativa alla somministrazione fraudolenta, rispetto alla quale la relazione illustrativa evidenzia come si trattasse di una fattispecie dai contenuti prescrittivi incerti e sostanzialmente sconosciuta nella pratica.
183 del 2010. Osserva che l’articolo 37 prevede inoltre che qualora il lavoratore, a fronte di irregolarità nella somministrazione, chieda la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto a decorrere dall’inizio della somministrazione, egli può proporre l’azione entro il termine di 60 giorni decorrente dalla cessazione dell’attività lavorativa presso l’utilizzatore. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda del lavoratore, si prevede la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in linea con quanto previsto per la conversione del contratto a tempo determinato dall’articolo 32, comma 5, della legge n.
Da ultimo, fa presente che l’articolo 38 introduce sanzioni amministrative che, a seconda dei casi, possono applicarsi anche al solo somministratore o utilizzatore.
167 del 2011, abrogato dal successivo articolo 46, introducendo significate innovazioni rispetto a tale provvedimento. Rileva che il Capo V, che si compone degli articoli da 39 a 45, disciplina il contratto di apprendistato, riproduce in larga misura le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n.
In primo luogo segnala che l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale assume la nuova denominazione di «apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale» e, ai sensi del comma 3 dell’articolo 39, concorre con l’apprendistato di alta formazione e ricerca a integrare in un sistema duale formazione e lavoro in vista del conseguimento dei titoli e delle qualificazioni previsti dal Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. L’obiettivo dichiarato è quello di porre le basi per la costituzione di un autentico sistema duale, rivitalizzando due tipologie contrattuali che fino ad ora non hanno registrato un adeguato apprezzamento da parte delle imprese.
Quanto alla disciplina generale del contratto di apprendistato si specifica che la forma scritta è richiesta ai fini della prova e non ad substantiam, come sembrava richiedere il testo unico del 2011, ancorché non mancassero orientamenti contrari. Si prevede, inoltre, che il piano formativo nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale e nell’apprendistato di alta formazione non sia predisposto sulla base di moduli e formulari predisposti dalla contrattazione collettiva e dagli enti bilaterali, bensì dall’istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa. Si dispone, inoltre, l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo nel contratto a tempo indeterminato. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa di provenienza. Il comma 8 dell’articolo 40 prevede che il divieto per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti di assumere nuovi apprendisti, in caso di mancata prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato a tempo indeterminato nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione di almeno il 20 per cento degli apprendisti, si applichi solo ad apprendisti con contratto di tipo professionalizzante.
Per quanto attiene all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, evidenzia che l’articolo 41 reca una disposizione di principio stabilendo che esso sia strutturato in modo da coniugare la formazione sul lavoro effettuata in azienda con l’istruzione e formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione, sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione nonché di quelli di cui al successivo articolo 44 dello schema di decreto. Si consente, inoltre, ai datori di lavoro, in relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di prorogare fino ad un anno il contratto dei giovani qualificati e diplomati a condizione che abbiano concluso positivamente gli appositi percorsi formativi, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, spendibili anche ai fini del conseguimento del diploma e dell’acquisizione di certificati di specializzazione tecnica superiore. Inoltre, si prevede la proroga annuale anche nel caso in cui, al termine del periodo di formazione, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale. Il comma 5 prevede, inoltre, che possano essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a tre anni, rivolti ai giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali di istruzione secondaria superiore, ivi compresi anche gli istituti statali, al fine di acquisire competenze tecnico professionali ulteriori rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore.
A tale riguardo occor re considerare che l’articolo 4 del disegno di legge C. 2994 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti prevede norme anche in materia di apprendistato. In particolare il comma 6 di tale disposizione stabilisce che a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, gli studenti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado possano svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, anche tenuto conto di quanto previsto dal presente decreto legislativo. Al contempo, si abroga il comma 2 dell’articolo 8-bis 104 del 2013, che ha previsto l’avvio di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, con particolare riferimento a quelli degli istituti professionali, per il triennio 2014-2016, attraverso la stipula di contratti di apprendistato con oneri a carico delle imprese interessate – facendo però salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali già attivati. Anche ai fini di una maggiore organicità della disciplina sarebbe opportuno che tale disposizione trovasse collocazione nel presente decreto e non nel provvedimento in materia scolastica. del decreto-legge n.
Si prevede, inoltre, l’obbligo, per il datore di lavoro che intenda stipulare il contratto di apprendistato, di sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa alla quale lo studente è iscritto, secondo uno schema definito con specifico decreto interministeriale nel quale siano stabiliti il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore. Lo stesso decreto definisce i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolta in apprendistato e i requisiti delle imprese nelle quali si svolge, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni. Per quanto attiene all’apprendistato che si svolge nell’ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, si prevede, in ogni caso, che la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e del 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché per l’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica.
Rileva che al comma 3 si prevede che, in assenza di regolamentazioni regionali, 167 del 2011. Al riguardo, segnala l’opportunità di meglio individuare a quali provvedimenti si faccia riferimento con il termine «atti». l’attivazione dell’istituto venga rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l’esercizio con propri atti, mentre nel testo vigente, la disciplina dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma è rimessa alle Regioni, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni nel rispetto di principi e criteri direttivi fissati dal decreto legislativo n.
Una rilevante innovazione interessa il trattamento economico per il contratto di apprendistato. Si dispone, infatti, l’esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa, tranne diversa previsione dei contratti collettivi. Inoltre, viene diminuita la retribuzione dell’apprendista riconosciuta per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, che passa al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Ricordo che allo stato l’articolo 3, comma 2- ter34 del 2014, riconosce all’apprendista, fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo. 167 del 2011, introdotto dal decreto-legge n. , del decreto legislativo n.
167 del 2011, con limitate modifiche, per la cui illustrazione rinvio alla documentazione predisposta dal Servizio Studi della Camera dei deputati. Segnala, peraltro, che il successivo articolo 45, comma 4, prevede la possibilità di assumere i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, in luogo della possibilità, prevista dalla normativa vigente, di assumere i lavoratori in mobilità con tutte le forme di apprendistato. Per quanto riguarda l’apprendistato professionalizzante, che perde l’ulteriore definizione di contratto di mestiere, l’articolo 42 prevede una sostanziale conferma delle disposizioni del decreto legislativo n.
262 del 2006, La formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e, di norma, nei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore non può essere superiore al 60 per cento dell’orario. Anche per questa tipologia di apprendistato si prevede una sensibile riduzione degli oneri per il datore di lavoro, che è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa, tranne diversa previsione dei contratti collettivi, ed è tenuto a una retribuzione pari al 10 per cento di quella che sarebbe dovuta per le ore di formazione a carico del datore di lavoro. Con riferimento all’articolo 43, segnala che si prevede possano essere assunti con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore. Analogamente a quanto previsto per l’apprendistato per la qualifica, si prevede che il datore di lavoro che intenda stipulare il contratto di apprendistato, di sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa alla quale lo studente è iscritto, o con l’ente di ricerca di riferimento, secondo uno schema definito con uno specifico decreto interministeriale che stabilisce l’entità e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. Il richiamato protocollo stabilisce altresì il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro, entro il massimo di 60, anche in deroga al limite di cui all’articolo 2, comma 147, del decreto-legge n.
Fa presente, inoltre, che l’articolo 44, nel disciplinare la materia degli standard professionali e formativi precisa che per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e superiore e la specializzazione professionale nel decreto interministeriale di definizione degli stessi standard venga stabilito il numero di ore da effettuare in azienda. Inoltre, si stabilisce che i richiamati standard 13 del 2013, con particolare riferimento al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati dallo stesso provvedimento. costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai fini della definizione dell’offerta formativa nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Si chiarisce che l’onere di provvedere alla registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata spetti al datore di lavoro nel contratto di apprendistato professionalizzante, e all’istituzione formativa di appartenenza o all’ente di ricerca negli altri casi. Si prevede, infine, che le competenze acquisite dall’apprendista siano certificate dall’istituzione formativa di provenienza dell’allievo secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n.
Per quanto riguarda le disposizioni dell’articolo 45, ritiene che meriti di essere segnalata la previsione del rinvio al decreto legislativo in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, per la definizione degli incentivi per i datori di lavoro che assumono con l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale e con l’apprendistato di alta formazione e ricerca.
Sotto il profilo della tecnica legislativa, occorre a suo avviso valutare se il riferimento di cui all’articolo 40, comma 6, lettera f)22 del 2015, sostitutiva, a decorrere dal 1 , debba estendersi espressamente, oltre che all’ASpI, anche alla NASpI, prevista dagli articoli da 1 a 14 dello schema di decreto n.o 276 del 2003, previsto dall’articolo 40, comma 7, risulta errato in quanto lo stesso articolo 20 è soppresso dall’articolo 46, comma 1, lettera maggio 2015, delle prestazioni di ASpI e mini-ASpI, previste dalla normativa vigente. Inoltre, il richiamo all’articolo 20 del decreto legislativo n. g),dello schema di decreto in esame; mentre sarebbe opportuno fare riferimento all’articolo 4, comma 1, lettera a)276. , dello stesso decreto legislativo n.
Evidenzia che il Capo VI, che chiude il Titolo I, si compone del solo articolo 46 e reca le abrogazioni connesse alla disciplina di cui agli altri capi del Titolo I e una norma transitoria.
368, che reca una disciplina speciale per il trasporto aereo e i servizi aeroportuali, a decorrere da 18 mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 368 del 2001 relativo al lavoro a tempo determinato, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, che – come si è anticipato dispone la soppressione dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 61 del 2000, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, nonché del decreto legislativo n. 167 del 2011, del decreto legislativo n. In particolare, si prevede la soppressione del Testo unico dell’apprendistato di cui al decreto legislativo n.
276 del 2003 si dispone la soppressione delle disposizioni degli articoli da 20 a 28 in materia di somministrazione di lavoro e delle relative sanzioni previste dai commi 3 e 3- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. bis dell’articolo 18, degli articolo da 33 a 40, in materia di lavoro intermittente, nonché del Capo II del Titolo V, che disciplina il lavoro ripartito. Con tale ultima previsione si persegue quindi la riduzione del numero delle forme contrattuali previste a legislazione vigente e la relazione illustrativa motiva la scelta di superare il lavoro ripartito in considerazione della sua scarsa diffusione.
Sono parimenti abrogate ulteriori disposizioni relative al lavoro a tempo determinato contenute nell’articolo 3- bis 172 del 2002, nell’articolo 32, comma 3, lettera 108 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. del decreto-legge n. a)221 del 2012. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 92 del 2012 e nell’articolo 28, commi da 2 a 6 e 9, del decreto-legge n. 183 del 2010, nell’articolo 1, comma 13, della legge n. , e commi 5 e 6, della legge n.
Una norma di chiusura prevede, infine, l’abrogazione di tutte le disposizioni di legge comunque incompatibili con la disciplina introdotta dal provvedimento.
Segnalato che dovrebbe valutarsi l’opportunità di riordinare le abrogazioni previste sulla base di un criterio cronologico, riunendo le abrogazioni riferite allo stesso provvedimento, rileva l’opportunità di chiarire che restano salve le modificazioni apportate ad altre norme da parte delle disposizioni oggetto di abrogazione.
Fa presente che il Titolo II, come indicato nella rubrica, reca disposizioni volte alla riconduzione di rapporti di lavoro esistenti al lavoro subordinato, nell’ottica, già richiamata, del disboscamento delle forme contrattuali di carattere più instabile e dell’affermazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come forma comune di rapporto di lavoro, secondo quanto richiesto anche dalla normativa europea.
In questa ottica, nell’ambito del Capo I, l’articolo 47 stabilisce che a decorrere dal 1 o gennaio 2016 la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applichi anche ai rapporti di collaborazione che diano luogo a prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
276 del 2003, nel disciplinare i contratti a progetto, fa riferimento a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, mentre l’articolo 47 dello schema in esame prevede la riconduzione a rapporti di lavoro subordinato dei rapporti che si concretino in prestazioni esclusivamente personali, richiedendo quindi a tal fine una ulteriore qualificazione della fattispecie. In secondo luogo, occorre considerare che il medesimo articolo 61, comma 1, prevede che il progetto non possa comportare lo svolgimento di compiti merame A questo proposito, occorre considerare che la disposizione si innesta in un contesto normativo che già prevedeva che forme di collaborazione improprie fossero ricondotte al lavoro subordinato. Dovrà, quindi, verificarsi, anche acquisendo elementi di valutazione dal Governo, in quale misura la disposizione in esame innovi rispetto al quadro normativo vigente. A tale riguardo, occorre in primo luogo considerare che l’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 2012 ha evidenziato che, per quanto attiene ai compiti esecutivi, deve escludersi la possibilità di attribuire compiti «caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore», cosicché «al collaboratore non residua alcuna possibilità di autodeterminazione nelle modalità esecutive della attività». Per quanto attiene alla ripetitività, si precisa che tale connotato indica quelle attività rispetto alle quali non è necessaria alcuna indicazione da parte del committente, in ragione del loro carattere elementare. nte esecutivi e ripetitivi e che in sede applicativa la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.
In sostanza, per la configurazione di un genuino contratto di collaborazione a progetto si richiede il riconoscimento al collaboratore di margini di autonomia anche operativa nello svolgimento dei compiti assegnati. Deve altresì rilevarsi come la giurisprudenza più recente abbia attribuito valore prevalente, ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, del criterio dell’etero-organizzazione inteso come vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull’eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l’assetto previsto dalle stesse. Occorre quindi verificare, attraverso un’attenta analisi dei testi normativi e la loro interpretazione, in quale misura le nuove disposizioni costituiscano un parametro di riferimento più restrittivo di quello ora vigente.
In ogni caso, sembrerebbe opportuno coordinare la decorrenza del 1 o gennaio 2016 con l’abrogazione della normativa sul lavoro a progetto, prevista a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ai sensi del successivo articolo 49, comma 1, dello schema.
289 del 2002. Evidenzia che il successivo comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 non si applichino alle seguenti tipologie di collaborazione: le collaborazioni per le quali la contrattazione collettiva prevede discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali; le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge n.
267 del 2001 con riferimento all’applicazione del contratto di collaborazione a progetto. Quanto alla prima fattispecie occorre, infatti, considerare che il comma 1 dell’articolo 61 fa salva la disciplina delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso Si tratta di eccezioni che riecheggiano sostanzialmente quelle già previste nell’articolo 61 del decreto legislativo n. call center outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. La disposizione dell’articolo 47, comma 2, sembra quindi analoga a quella vigente, prestandosi peraltro a un’estensione ad altri settori diversi dai call center267 del 2003. . Per le altre fattispecie, le disposizioni dell’articolo 47, comma 2, riprendono sostanzialmente quanto previsto dall’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo n.
276 del 2003 per chi percepisce la pensione di vecchiaia. Analogamente, all’articolo 49, comma 1, si sopprime l’articolo 69- 276 del 2003, che esclude la necessità di un progetto per le prestazioni occasionali, definite come rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro. Parimenti, viene meno l’esenzione dalle disposizioni del capo I del Titolo VII del decreto legislativo n. Segnala in ogni caso che vengono meno alcune specifiche fattispecie di collaborazioni fatte salve dalla normativa vigente. Richiama, in particolare, all’articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. bis 276 del 2003 che definisce in via presuntiva rapporti di collaborazione coordinata e continuativa alcune prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita IVA. Per tutte queste fattispecie, occorre verificare quale sia la disciplina applicabile a decorrere dal 1 del decreto legislativo n.o gennaio 2016, con particolare riferimento ai casi nei quali non sussistano i requisiti di cui all’articolo 47, comma 1.
Sempre con riferimento alle tipologie di collaborazione alle quali non si applica il quanto disposto dal comma 1, segnala che da parte di operatori del Terzo settore e della cooperazione nonché di organizzazioni che svolgono attività di ricerca si è segnalato come la formulazione della nuova disciplina introdotta dal provvedimento in esame potrebbe determinare difficoltà operative per attività che si avvalgono in modo consistente di prestazioni di collaborazione.
Osserva che il comma 3 prevede, infine, che la disposizione relativa alla riconduzione al lavoro subordinato non trovi applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni fino al completo riordino della disciplina in materia di utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni. In ogni caso, dopo il 1o gennaio 2017 le pubbliche amministrazioni non possono stipulare collaborazioni con le caratteristiche di cui al comma 1.
Anche in questo caso è, a suo avviso, opportuno verificare se si ipotizza di poter contrarre contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella pubblica amministrazione successi vamente al 1o gennaio 2017, purché non presentino i caratteri di cui al comma 1 dell’articolo 47.
Fa notare che l’articolo 48 è volto a promuovere la stabilizzazione di lavoratori con contratti di collaborazione, anche a progetto e titolari di partita IVA. In particolare, la disposizione riconosce ai datori di lavoro i quali, a decorrere dal 1 o276 del 2003 e che, nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. gennaio 2016, assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, soggetti con i quali avevano già stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto o titolari di partita IVA, l’estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, con esclusione delle sole violazioni accertate prima dell’assunzione. Ai fini del riconoscimento del beneficio si richiede che i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle cosiddette sedi protette di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile e all’articolo 76 del decreto legislativo n.
Con riferimento alle «persone titolari di partita IVA», sarebbe opportuno circoscrivere la portata applicativa della norma ai soli soggetti, titolari di partita IVA, che intrattengano rapporti professionali con i datori di lavoro interessati.
Passando alle disposizioni del Capo II, l’articolo 49, prevedendo il superamento del contratto di lavoro a progetto, al comma 1 stabilisce che le disposizioni che gli articoli da 61 a 69- bis 276 del 2003 rimangano in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. del decreto legislativo n.
Come già segnalato, si sopprime, tra l’altro, l’articolo 69- bis 276 del 2003 che definisce in via presuntiva rapporti di collaborazione coordinata e continuativa alcune prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita IVA. Si ribadisce, quindi, l’esigenza di verificare quale sia la disciplina applicabile a tali rapporti a decorrere dal 1 del decreto legislativo n.ogennaio 2016, con specifico riferimento ai casi nei quali non sussistano i requisiti di cui all’articolo 47, comma 1.
Il comma 2 precisa che resta fermo quanto disposto dall’articolo 409 del codice di procedura civile, che prevede la competenza del giudice del lavoro per le controversie relative ai rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.
Sul punto, nell’esprimere apprezzamento per la scelta di riduzione dell’area di confine tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, privilegiando la riconduzione dei relativi rapporti all’area del lavoro subordinato, ritiene che sia opportuna una interlocuzione con il Governo al fine di chiarire in modo inequivoco la portata delle disposizioni contenute nel titolo II, anche alla luce delle prime letture fornite dagli operatori e dagli studiosi. In particolare, sembrerebbe opportuno acquisire un chiarimento al fine di verificare se dopo l’entrata in vigore del presente provvedimento possano stipularsi nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai quali non si applicherebbero le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69- bis 276 del del decreto legislativo n. 2003 ovvero se tale possibilità debba ritenersi esclusa, ancorché non sussista uno specifico divieto normativo. Qualora si ritenesse possibile la stipulazione di nuovi contratti, dovrebbe peraltro chiarirsi quale sia la disciplina applicabile ai nuovi rapporti che fossero costituiti. Per quanto attiene invece alla disciplina applicabile dopo il 1o gennaio 2016, l’articolo 47, comma 2, prevede alcune specifiche eccezioni all’applicazione della normativa in materia di lavoro subordinato, ma sembra opportuno che il Governo chiarisca se – come sembra – sussista ancora la possibilità di stipulare contratti di collaborazione per rapporti che non presentino le caratteristiche di cui al comma 1 dell’articolo 47. In questa ottica, deve infatti valutarsi l’interpretazione dell’articolo 49, comma 2, dello schema, ai sensi del quale – come segnalato – resta ferma la competenza del giudice del lavoro per una serie di controversie concernenti, in particolare, i rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Sembra, infatti, che permanga la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa senza che sia richiesta la presenza di uno specifico progetto, purché non ricorrano gli elementi che caratterizzano le prestazioni in termini di lavoro subordinato, ai sensi dell’articolo 47, comma 1.
In ogni caso, anche con riferimento alle sole fattispecie di cui all’articolo 47, comma 2, andrebbe chiarito quale sia la normativa applicabile ai rapporti di lavoro costituiti, dal momento che non troverebbero applicazione né la disciplina del rapporto di lavoro subordinato né quella dei contratti di collaborazione a progetto, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 49, comma 1, dello schema in esame. In assenza di una specifica disciplina legislativa, la regolamentazione di questi contratti di natura parasubordinata sembrerebbe integralmente rimessa all’autonomia contrattuale.
276 del 2003. 92 del 2012, che recano disposizioni interpretative delle richiamate norme del decreto legislativo n. Sotto il profilo del coordinamento normativo, dovrebbe comunque valutarsi se estendere l’applicazione dell’articolo 49, comma 1, anche ai commi 24 e 27 dell’articolo 1 della legge n.
92 del 2012, che contengono disposizioni concernenti l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Il comma 3, infine, salvaguarda i contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato consista anche in prestazioni lavorative, fino alla loro cessazione. Rileva che l’articolo 50 rivede la disciplina dell’associazione in partecipazione, stabilendo che l’apporto dell’associato possa avvenire esclusivamente tramite conferimento di capitali e non più, come ora previsto, tramite apporto di lavoro. In relazione a ciò, vengono abrogati il secondo e il terzo comma dell’articolo 2549 del codice civile, nonché l’articolo 1, comma 30, della legge n.
Dal punto di vista della formulazione della norma, sarebbe opportuno precisare che i contratti che sono fatti salvi devono essere in atto al momento dell’entrata in vigore del provvedimento in esame, in analogia a quanto previsto dall’articolo 49, comma 1.
Rileva che il Titolo III, composto dagli articoli da 51 a 54, reca norme sulla disciplina de l contratto di lavoro accessorio, in attuazione del criterio direttivo di cui all’articolo 1, comma 7, lettera h)276 del 2003, che vengono contestualmente abrogati. Ai sensi dell’articolo 54, comma 2, è peraltro consentito l’utilizzo fino al 31 dicembre 2015, secondo la disciplina vigente, dei buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del provvedimento. , della legge delega, sostituendo gli articoli da 70 a 73 del decreto legislativo n.
In particolare, tra le principali modifiche si segnala l’innalzamento da 5.000 a 7.000 euro del limite massimo entro cui deve rientrare la retribuzione perché la prestazione possa configurarsi come lavoro accessorio. Secondo quanto già previsto in sede applicativa i compensi devono riferirsi a un anno civile e non solare, come attualmente previsto dall’articolo 70 276 del 2003. Resta in ogni caso fermo il limite di 2.000 euro annui per le prestazioni rese in favore di singoli committenti imprenditori o professionisti. del decreto legislativo n.
192 del 2014, in materia di proroga di termini legislativi, si rende stabile la previsione, ora disposta in via sperimentale per il 2013 e il 2014, che consente ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di rendere prestazioni di lavoro accessorio, rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, entro il limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo annuo. Segnala che, per il suddetto limite – differentemente dal limite generale – lo schema di decreto non prevede un meccanismo di rivalutazione annua. Viene, inoltre, introdotto, al comma 5 dell’articolo 51 un divieto di ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio per l’esecuzione di appalti di opere e servizi, ad eccezione di specifiche ipotesi individuate con decreto ministeriale da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame. Come indicato nella relazione illustrativa della norma, la sua finalità è quella di evitare fenomeni di Come richiesto dalla Commissione nel suo parere sul decreto-legge n. dumping in un mercato fragile come quello degli appalti.
Quanto alla disciplina di carattere applicativo, l’articolo 52 prevede che i buoni orari necessari per ricorrere a prestazioni di tipo accessorio debbano essere acquistati da committenti imprenditori o professionisti esclusivamente attraverso modalità telematiche, mentre i committenti non imprenditori o non professionisti possono ricorrere anche alle rivendite autorizzate. Si rimette, inoltre, a un decreto ministeriale la determinazione del valore nominale dei buoni orari, stabilendosi che fino alla sua adozione, il valore resta fissato, come ora, in 10 euro, mentre nel settore agricolo esso è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per gli imprenditori e i professionisti si introduce, poi, l’obbligo di comunicare, prima dell’inizio della prestazione, alla Direzione territoriale del lavoro competente, con modalità telematiche i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, attualmente registrati dal concessionario tenuto al pagamento delle spettanze, nonché il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, il prestatore di lavoro accessorio riceverà, inoltre, il proprio compenso dal concessionario successivamente all’accreditamento dei buoni da parte del beneficiario, mentre allo stato si fa riferimento al momento della restituzione dei buoni.
276 del 2003, in applicazione di quanto previsto dai provvedimenti legislativi riguardanti tali materie, con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. 165 del 2001, che consente alle amministrazioni pubbliche di avvalersi, in caso di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale, di contratti flessibili di assunzione e di impiego del personale e demanda ai contratti collettivi nazionali, ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine all’individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalla legge, la disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di formazione e lavoro, di altri rapporti formativi, di somministrazione di lavoro e di lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo n. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, l’articolo 51, comma 6, dello schema fa salva la disciplina vigente in materia di utilizzo del lavoro accessorio di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n.
Osserva che il Titolo IV, composto del solo articolo 55, innova disciplina delle mansioni, sostituendo l’articolo 2103 del codice civile, in attuazione dell’articolo 1, comma 7, lettera e)183 del 2014, il quale prevede: la revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando , della legge n.l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento; che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera.
165 del 2001. In primo luogo, si introduce la possibilità di mutamento delle mansioni per tutte le mansioni rientranti nello stesso livello di inquadramento previsti dai contratti collettivi e non più soltanto per mansioni «equivalenti», così come avviene nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n.
Nella nuova versione del primo comma dell’articolo 2103 del codice civile non viene riproposto l’inciso, ora previsto, secondo cui l’assegnazione deve aver luogo senza alcuna diminuzione della retribuzione. Dovrebbero valutarsi le ragioni della mancata conferma di tale disposizione.
Il nuovo secondo comma dell’articolo 2103 del codice civile consente di assegnare il lavoratore a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, mentre il quarto comma lo consente facendo rinvio a ulteriori ipotesi previste da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Al riguardo, segnala che – come già ricordato – il criterio di delega richiede che la revisione delle mansioni sia giustificata da «processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi», mentre la disposizione fa riferimento esclusivamente alla «modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore». Occorre, in proposito, valutare se il carattere meno puntuale della disposizione contenuta nello schema consenta di rispettare in ogni caso il criterio direttivo della delega o se la formulazione debba, piuttosto, essere maggiormente specifica.
Fa notare che il terzo comma del nuovo articolo 2103 del codice civile prevede che l’assegnazione a nuove mansioni imponga al datore di lavoro di assolvere l’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina, comunque, la nullità dell’atto di assegnazione alle nuove mansioni.
Dalla formulazione della disposizione non risulta chiaro se tale obbligo sorga solo nel caso di assegnazione a mansioni inferiori ai sensi del secondo e quarto comma dell’articolo 2103 ovvero anche in caso di assegnazione a mansioni di pari livello ai sensi del primo comma o anche a mansioni superiori, ai sensi del successivo settimo comma. Qualora la disposizione si riferisse anche a tali due ultime fattispecie, sarebbe opportuno posizionarla dopo l’attuale settimo comma.
In caso di assegnazione a mansione inferiore, il nuovo quinto comma dell’articolo 2103 del codice civile specifica che il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Sul punto, potrebbe valutarsi se sia possibile prevedere che, in caso di cessazione delle esigenze di carattere organizzativo che avevano dato luogo al demansionamento, il lavoratore debba essere riassegnato a mansioni riconducibili al suo livello di inquadramento.
Osserva che il nuovo sesto comma dell’articolo 2103 del codice civile disciplina la possibilità, non espressamente prevista dalla legge delega, di stipulare, nelle specifiche sedi «assistite», accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, quando ciò corrisponda all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Come evidenziato, la disposizione, diversamente dai casi di demansionamento di cui al secondo e quarto comma dell’articolo 2103 del codice civile, consente espressamente di rivedere la retribuzione prevista e, non contenendo alcun riferimento al livello di inquadramento inferiore, dovrebbe rendere possibili inquadramento anche in livelli ancora inferiori.
Fa notare che il settimo comma della nuova stesura dell’articolo 2103 del codice civile rivede quindi la disciplina dell’assegnazione a mansioni superiori. In primo luogo, mentre il testo vigente prevede che l’assegnazione diventi definitiva, in ogni caso, dopo tre mesi, la nuova formulazione richiede che siano decorsi almeno sei mesi consecutivi, consentendo altresì il superamento di tale ultimo termine da parte della contrattazione collettiva.
Si introduce, peraltro, la possibilità, per la contrattazione aziendale (e non solo per quella nazionale), di fissare il periodo trascorso il quale l’assegnazione del lavoratore a mansioni superiori diviene definitiva. Viene, altresì, espressamente fatta salva la facoltà del lavoratore di rifiutare l’assegnazione definitiva delle mansioni superiori.
Fa presente che il nono comma del nuovo testo della disposizione codicistica prevede la nullità di ogni patto contrario, «salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma».
In proposito, si osserva che il richiamo alle condizioni di cui al secondo comma potrebbe risultare incongruo, mentre andrebbe probabilmente richiamato anche il settimo comma, che, con riferimento all’assegnazione definitiva a mansioni superiori, fa salva la diversa volontà del lavoratore.
L’ottavo comma del nuovo articolo 2103 del codice civile conferma, invece, la disciplina vigente in caso di trasferimento da una unità produttiva a un’altra.
Occorre, conclusivamente, considerare che un’esplicita deroga a quanto disposto dal vigente articolo 2103 del codice civile è stata introdotta, di recente, dall’articolo 5, comma 1, lettera b)90 del 2014. 90 del 2014 aveva introdotto una facoltà ulteriore rispetto all’articolo 2103 del codice civile, applicabile a tutti i lavoratori pubblici e privati, ora tale facoltà sembrerebbe costituire una limitazione rispetto alle previsioni di carattere generale contenute nel nuovo testo del medesimo articolo 2103 del codice civile. A tale riguardo, occorrerebbe che il Governo chiarisca se – come sembra – le nuove disposizioni in materia di mansioni contenute nell’articolo 2103 del codice civile trovino applicazione anche alle pubbliche amministrazioni e come debbano, pertanto, interpretarsi, in tale nuovo contesto, le disposizioni dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, che interviene sulla gestione del personale pubblico in disponibilità stabilendo che, al fine di ampliare le possibilità di ricollocamento, il personale in disponibilità può presentare, nei 6 mesi anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi previsto come periodo massimo di godimento dell’indennità spettante al seguito del collocamento in disponibilità, istanza di ricollocazione, nell’ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria. La ricollocazione non può comunque avvenire prima dei 30 giorni anteriori alla data di scadenza del richiamato termine di 24 mesi. A questo proposito, occorre rilevare che la portata di tale deroga sembrerebbe da riconsiderare alla luce delle sensibili modifiche introdotte nell’articolo 2103 del codice civile. Se, infatti, l’articolo 5 del decreto-legge n. , del decreto-legge n.
Osserva che il Titolo V, recante le disposizioni finali, si compone degli articoli 56 e 57 e reca la copertura finanziaria del provvedimento nonché una specifica clausola di salvaguardia, e le disposizioni sull’entrata in vigore del provvedimento. In particolare, l’articolo 56, comma 1, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli da 47 a 50 dello schema, valutati in 16 milioni di euro per il 2015, 58 milioni di euro per il 2016, 67 milioni di euro per il 2017, 53 milioni di euro per il 2018 e 8 milioni di euro per il 2019. La relazione tecnica 190 del 2014. In particolare, si è stimata una crescita del 5,5 per cento di modifiche comportamentali (circa 20.000 soggetti aggiuntivi). Gli oneri, che sono parzialmente compensati dalle maggiori entrate fiscali indotte, trovano copertura quanto a 16 milioni di euro per il 2015, 52 milioni di euro per il 2016, 40 milioni di euro per il 2017, 28 milioni di euro per il 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 107, della legge di stabilità 2015 e quanto a 7 milioni di euro per il 2017 e a 9 milioni di euro per il 2018, mediante utilizzo del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, in misura pari a 12 milioni di euro per il 2017 e a 15 milioni di euro per il 2018, al fine di garantire la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica. chiarisce che l’onere consegue alle modifiche comportamentali rispetto all’ordinamento vigente dirette ad anticipare quota parte delle trasformazioni di rapporti di lavoro in lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno 2015 per usufruire del beneficio contributivo previsto dall’articolo 1, comma 118, della legge n.
Osserva che il successivo comma 2 reca la clausola di salvaguardia richiesta dall’articolo 17, comma 12, della legge di contabilità e finanza pubblica prevedendo che, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, effetti finanziari negativi e in particolare scostamenti rispetto alla valutazione delle minori entrate, il Ministro dell’economia e delle finanze provveda, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, all’introduzione di un contributo aggiuntivo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato e dei lavoratori autonomi.
196, ovvero, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera 22 del 2015, ai sensi della quale «nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. Si tratta di una disposizione che, evidentemente, presenta profili di criticità, ancorché l’incremento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati e dei lavoratori autonomi sia meramente eventuale e si attiverebbe solo in caso di sforamento delle previsioni di minori entrate contenute nell’articolo 56, comma 1. Sembra quindi opportuno superare questa formulazione della clausola di salvaguardia, secondo quanto rappresentato anche dal Ministro Poletti. In proposito, potrebbe valutarsi l’opportunità di sostituirla con una di contenuto analogo a quella inserita, in ottemperanza al parere reso dalla Commissione bilancio della Camera, nell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. l), della legge medesima, qualora tali scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine dell’esercizio finanziario».
Fa presente, infine, che l’articolo 57 del decreto prevede che esso entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale183 del 2014. , conformemente a quanto previsto al riguardo dalla legge n.
Claudio COMINARDI (M5S), facendo riferimento all’asserita volontà del Governo di promuovere forme di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella dichiarata intenzione di preferirle a quelle atipiche, di cui si propone una semplificazione, fa presente di non essere riuscito ancora a individuare alcuna concreta modalità progressiva di tutela del lavoratore nei provvedimenti finora assunti dall’Esecutivo. Osservato, quindi, che si è in presenza di una vera e propria «truffa semantica» ai danni dei lavoratori, si riserva di svolgere un intervento più approfondito sul merito del provvedimento nel prosieguo del suo esame.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 16 aprile 2015.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari 425 del 15 aprile 2015, a pagina 69, prima colonna, quarta riga, le parole: «la sottosegretaria» sono sostituite dalle seguenti «il sottosegretario». n.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 15 aprile 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 14.35.
Disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare.
C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gnecchi, C. 728 Gnecchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli,
C. 1881 Gnecchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli e C. 2605 Sberna.
578). (Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2918, C. 2945, C. 2955 e Petizione n.
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 marzo 2015.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha convenuto sull’utilità di ampliare l’ambito delle discussione, procedendo all’abbinamento dei progetti di legge C. 115, C. 388, C. 530, C. 728, C. 1503, C. 1879, C. 1881, C. 2046, C. 2430 e C. 2605. Come preannunciato nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 9 aprile 2015, comunica che sono state nel frattempo assegnate alla Commissione anche le proposte di legge C. 2955, a prima firma del deputato Prataviera, C. 2945, a prima firma del deputato Damiano, e C. 2918, a prima firma del deputato Melilla: poiché tali proposte vertono su materia identica a quella recata dai progetti di legge in esame, ne è stato disposto l’abbinamento d’ufficio, ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento.
La Commissione prende atto.
Cesare DAMIANO, presidente 578 del signor Francescantonio Genua, da Seminara (Reggio Calabria), il quale chiede nuove norme in materia di riscatto previdenziale dei periodi di congedo parentale e di quelli relativi al corso di laurea. Poiché ritiene che le necessità esposte nella citata petizione possano essere utilmente valutate nell’ambito dell’esame dei progetti di legge in esame, propone di procedere all’abbinamento della petizione ai predetti progetti di legge, ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del Regolamento. , avverte altresì che, in data 14 marzo 2015, è stata assegnata alla Commissione XI la petizione n.
La Commissione concorda.
Marialuisa GNECCHI (PD), relatrice503, che esclude la cumulabilità delle due forme di riscatto testé richiamate. Auspica, pertanto, che, in sede di elaborazione di un testo unificato, possa trovare spazio una misura specifica in grado di risolvere tale questione, offrendo un riconoscimento adeguato a favore delle donne – al pari di quanto avviene negli altri Paesi europei – soprattutto in caso di periodi di astensione dal lavoro delle donne per maternità o per motivi familiari concernenti lo svolgimento di compiti di assistenza e di cura. Passando ad esaminare le proposte di legge testé abbinate, fa notare che esse intervengono in materia di flessibilità previdenziale, sia in termini generali (le proposte di legge C. 2955 e C. 2945), sia in relazione a categorie più specifiche, in particolare nell’ambito del riconoscimento del lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili gravi (C. 2918). Passando a esaminare nel dettaglio il contenuto dei diversi provvedimenti, rileva, anzitutto, che le proposte di legge C. 2955 e 2945 si pongono l’obiettivo di rendere più flessibile l’uscita dal lavoro, riconoscendo il diritto al trattamento pensionistico al raggiungimento di quota 100, ottenuta attraverso la somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva. Quanto ai requisiti minim 578, con la quale si chiedono nuove norme in materia di riscatto previdenziale dei periodi di congedo parentale e di quelli relativi al corso di laurea, argomento che giudica di assoluta importanza, dal momento che evoca l’esigenza di salvaguardare la posizione previdenziale delle lavoratrici, che risultano pesantemente penalizzate sotto tale profilo. Sottolinea, in proposito, che il tema è stato oggetto di attente riflessioni da parte del suo gruppo, tanto che la proposta di legge C. 1881, a sua prima firma, prevede, al comma 7, proprio un intervento specifico in materia, stabilendo l’abrogazione dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. , manifesta, anzitutto, particolare soddisfazione per l’abbinamento della petizione n.i contemplati, segnala che la proposta di legge Damiano C. 2945, composta di un unico articolo con un solo comma, al quale è allegata una tabella che specifica la quota da raggiungere e i requisiti anagrafici distinti per lavoratori dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi, ai fini del raggiungimento della quota, richiede un requisito minimo contributivo di 35 anni e un’età anagrafica minima di 62 anni (63 anni per i lavoratori autonomi, per i quali la quota previdenziale da raggiungere è fissata a 101). Tale nuova disciplina si applica a decorrere dal 1o 214 del 2011, aggiungendo diversi commi dopo il suo comma 17- 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. Fa presente che la proposta di legge Melilla C. 2918, all’articolo 1, interviene sull’articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2011, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno 40 anni. Tale proposta, inoltre, al comma 3, al fine di favorire un’uscita anticipata dal lavoro, prevede, in via transitoria, un periodo di tre anni di sospensione dell’adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2021. Fa notare che la proposta di legge Prataviera C. 2955, composta di un unico articolo, al comma 1 maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni ovvero un’anzianità anagrafica di almeno 58 anni. Al comma 2, si fanno espressamente salve le disposizioni più favorevoli in materia di accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo n.bis578 intende sollecitare un intervento normativo che sancisca in via interpretativa la possibilità di cumulare il riscatto dei periodi corrispondenti all’assenza facoltativa dal lavoro per maternità con il riscatto del corso legale di laurea, a fronte dell’applicazione restrittiva da parte dell’Istituto previdenziale competente rispetto alle due opportunità di riscatto. Ritiene si tratti di un tema particolarmente importante nell’ambito della discussione volta all’individuazione di forme previdenziali più flessibili, in vista dell’erogazione di trattamenti pensionistici in termini più anticipati rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. . Segnala che si introduce, per il triennio 2015-2017, un regime sperimentale che riconosce il diritto all’erogazione anticipata del trattamento pensionistico, su richiesta, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili gravi, ai quali è stata certificata una percentuale di invalidità pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Si richiedono come requisiti minimi il compimento di 60 anni di età e venti annualità di contributi previdenziali, oltre ad un periodo di assistenza continuativa pari ad almeno dieci anni. La proposta specifica che il diritto può essere goduto da un solo familiare – ovvero coniuge, persona stabilmente convivente, genitore, oppure (in caso di impossibilità da parte dei soggetti testé indicati) fratello, sorella o figlio – che ha convissuto con la persona per almeno dieci anni per ciascuna persona disabile presente all’interno del nucleo familiare. Sono, poi, disciplinate le modalità per la presentazione della domanda all’INPS ai fini del riconoscimento del diritto all’erogazione anticipata del trattamento pensionistico, che prevedono l’allegazione dei documenti attestanti lo stato di invalidità e disabilità, il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate, nonché la dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti indicati dalla proposta. Sono previste disposizioni in materia sanzionatoria e di revoca del beneficio, richiamandosi altresì l’applicazione delle norme in materia di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile. L’articolo 2 di tale proposta provvede poi alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle nuove disposizioni. Infine, fa notare che la petizione n.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame delle proposte di legge ad altra seduta, avvertendo che in una successiva riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potranno essere assunte decisioni in ordine al proseguimento dell’istruttoria legislativa anche attraverso lo svolgimento di un breve e mirato ciclo di audizioni informali.
La seduta termina alle 14.45.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 15 aprile 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 14.45.
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977 Governo.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2013.
2. Doc. LXXXVII, n.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame congiunto del disegno di legge C. 2977 e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2013, rinviato nella seduta del 9 aprile 2015.
Cesare DAMIANO, presidente, comunica che, con riferimento al disegno di legge europea 2014, la relatrice ha presentato un emendamento, che è da considerarsi ammissibile, nonché una proposta di relazione.
Anna GIACOBBE (PD), relatrice, illustra la sua proposta di relazione, soffermandosi sulle osservazioni da essa recate. Rileva che la prima osservazione, facendo riferimento all’articolo 15, comma 2, lettera b), capoverso Art. 38-bis191, e relativi decreti di attuazione, verificando, in particolare, l’opportunità di procedere al riguardo attraverso il conferimento di una specifica delega legislativa. Fa notare, quindi, che l’emendamento da lei presentato, di cui raccomanda l’approvazione, è volto a prevedere la fissazione di un termine per l’adozione del decreto interministeriale al quale è rimessa l’individuazione dei lavori ai quali è vietato adibire minori di diciotto anni in considerazione della loro pericolosità per la salute e la sicurezza. 81, con la normativa settoriale riferita alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale e per il settore delle navi da pesca, nonché ad assicurare l’armonizzazione delle disposizioni tecniche previste dal medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 977 del 1967. Rileva, quindi, che la seconda osservazione, incidendo su un piano più generale, raccomanda al Governo di provvedere alla tempestiva adozione delle disposizioni necessarie a coordinare la disciplina generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. , richiama l’esigenza di valutare l’adeguatezza e la dissuasività della sanzione prevista per la violazione dei divieti di adibizione di minorenni a lavori pericolosi per la loro salute e sicurezza, tenendo conto della graduazione delle sanzioni prevista dall’articolo 26 della legge n.
Il sottosegretario Luigi BOBBA fa presente che il Governo sta lavorando in queste ore ad una ipotesi di riformulazione dell’emendamento testé illustrato, su cui si riserva di esprimere il proprio parere nel prosieguo dell’iter, in esito alle verifiche svolte dai Ministeri competenti in materia. Fa notare, quindi, che l’obiettivo di una eventuale riformulazione sarebbe quello di prevedere che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettui, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge europea 2014, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto. Rileva, inoltre, che tale ipotesi di intervento prevede l’adozione di tale decreto interministeriale – da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti qualora dalle risultanze della predetta ricognizione emerga la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori. Osserva, altresì, che s’intende prevedere che, in caso di esito negativo della ricognizione, tale decreto interministeriale possa essere comunque adottato, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, qualora l’evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l’introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori.
Cesare DAMIANO, presidente, preso atto di quanto rappresentato dal sottosegretario Bobba, avverte che il seguito dell’esame del disegno di legge europea 2014 potrà essere previsto nella seduta di domani. Passando ad esaminare la relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2013, avverte che la relatrice ha predisposto una proposta di parere.
Anna GIACOBBE (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere, raccomandandone l’approvazione. Soffermandosi sulle osservazioni da esse recate, osserva che si intende segnalare l’opportunità che il Governo trasmetta quanto prima alle Camere la relazione consuntiva relativa al 2014, in modo da consentire una tempestiva verifica delle attività svolte dal Governo a livello europeo e, in particolare, del seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere. Inoltre, sotto il profilo della regolamentazione dell’iter di esame da parte del Parlamento, fa notare che si segnala l’opportunità di individuare modalità di esame della relazione consuntiva tali da assicurarne una tempestiva discussione in sede parlamentare.
Cesare DAMIANO, presidente, preso atto del rinvio del seguito dell’esame del disegno di legge europea 2014, ritiene opportuno concludere l’esame della relazione in oggetto nella seduta di domani. Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 15 aprile 2015.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 15 aprile 2015.
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali sulle problematiche occupazionali dei lavoratori titolari di contratti di collaborazione e rapporti a tempo determinato con Italia Lavoro Spa.
L’audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.35.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 14 aprile 2015. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta comincia alle 14.05.
Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
157. Atto n.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, nel dare la parola alla relatrice per lo svolgimento di un intervento introduttivo sul provvedimento in esame, avvertendo che dopo l’avvio della discussione nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione sul provvedimento. Avverte, quindi, che la discussione sul provvedimento riprenderà al termine del ciclo di audizioni informali, ai fini dell’espressione del parere di competenza della Commissione.
Giovanna MARTELLI (PD), relatrice183 del 2014, il quale dispone, allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali, la revisione e l’aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Si tratta di tematiche strettamente connesse alla promozione del lavoro femminile, che devono essere affrontate con decisione dal nostro Paese e non possono essere più eluse. Ricorda che la recente Raccomandazione del Comitato della CEDAW rivolta all’Italia, invita, anche in previsione dell’elaborazione del VII Rapporto periodico che dovrà essere emanato entro luglio 2015, ad accrescere sforzi ed energie per il «sostegno alla partecipazione femminile nel mercato del lavoro e facilitare la riconciliazione tra famiglia e lavoro». Fa presente che il Comitato continua a essere «preoccupato per la situazione delle donne nel mercato del lavoro, caratterizzata, nonostante l’alto livello di istruzione delle donne, da un persistente alto tasso di donne disoccupate». Il Comitato desidera attirare l’attenzione dello , osserva che lo schema di decreto in esame è volto a dare parziale attuazione all’articolo 1, commi 8 e 9, della legge n. Stato parte sulla situazione di svantaggio delle donne che interrompono la propria carriera per ragioni familiari e le relative conseguenze sulla pensione e sulla pensione di anzianità, nonché sulla concentrazione delle donne in aree lavorative poco remunerative, sulla differenza salariale tra uomo e donna e sul fatto che un numero significativo di donne lascia la forza-lavoro dopo la nascita dei figli e che solo il 10 per cento dei congedi parentali viene richiesto dai padri. A tal fine, rileva che il Comitato invita lo Stato parte ad adottare un piano nazionale di riforma che preveda, entro il 2020, un aumento del 12 per cento dell’impiego delle donne nel mercato del lavoro, oltre ad introdurre degli incentivi per un lavoro stabile. A tale proposito, osserva che il Comitato sottopone all’attenzione dello Stato-parte l’obbligo di assicurare l’uniformità di risultato di una tale riforma su tutto il territorio nazionale. Come risulta chiaro dalle indicazioni riportate, ritiene ci sia molto lavoro da fare. Si augura, pertanto, che lo schema di decreto in discussione possa rappresentare un primo importante passo per la creazione di condizioni vantaggiose per l’occupazione femminile.
Venendo al decreto in esame, segnala preliminarmente che i principi e i criteri direttivi contenuti nel richiamato comma 9 ai quali fare riferimento riguardano, in particolare: la ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell’indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici (lettera a)); l’estensione alle lavoratrici madri «parasubordinate» del diritto alla prestazione di maternità anche in assenza del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, sulla base del cosiddetto principio di automaticità della prestazione (lettera b)); l’incentivazione di accordi collettivi intesi a facilitare la flessibilità dell’orario di lavoro e dell’impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità di genitore, l’assistenza alle persone non autosufficienti e l’attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro (lettera d)); la ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione, per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all’interno delle imprese (lettera g)); l’introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di residenza (lettera h)).
Come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema, il provvedimento non opera un riordino dell’intera normativa in materia, ma ha inteso privilegiare, anche in considerazione dei vincoli di carattere finanziario, una impostazione «settoriale e minimale ma efficace», perseguendo l’adozione di soluzioni tese ad intervenire nei settori socialmente più «sensibili», nonché volte a superare delicate questioni interpretative ed applicative.
151 del 2001, recando misure che, come specificato nel comma 2 dell’articolo 25, sono applicabili al solo 2015, con l’eccezione delle misure volte alla promozione della conciliazione tra vita e lavoro, di cui all’articolo 24, valevoli per il triennio 2016-2018. L’eventuale riconoscimento dei benefici previsti dal decreto in anni successivi al 2015 è, infatti, condizionata alla entrata in vigore di decreti legislativi attuativi dei Venendo all’esame del contenuto dello schema di decreto legislativo, che si compone di ventisei articoli, segnala in primo luogo che l’articolo 1 definisce oggetto e finalità del provvedimento specificando che il decreto è volto a introdurre misure per la tutela della maternità delle lavoratrici e per favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori. Il decreto opera essenzialmente attraverso una serie di modifiche al testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 183, che individuino adeguata copertura finanziaria. criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 151 del 2001 sia coerente con la sperimentalità delle misure. Qualora, infatti, non fossero confermate le misure previste, o parte di esse, si renderebbe necessario intervenire nuovamente sul testo unico prima della cessazione della sperimentazione ripristinando il testo attualmente vigente. Sul piano sostanziale, poi, considerata anche la natura delle tutele previste dal provvedimento, sembrerebbe opportuno garantire la loro estensione anche dopo la fine del 2015 al fine di non limitarne la portata innovativa. Pensa, in particolare, alle disposizioni che consentono di fruire dei congedi parentali in un periodo di tempo più ampio, che avrebbero evidentemente un effetto limitato se non estese anche agli anni successivi. A tale riguardo, auspica il superamento del carattere di sperimentalità delle misure contenute nel provvedimento, non espressamente richiesto dalla delega, grazie al reperimento delle risorse necessarie a rendere strutturali i benefici previsti. In ogni caso, sotto il profilo della formulazione del testo, ritiene debba valutarsi se la previsione di novelle rispetto al contenuto del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 disposizioni già abrogate, inserendovi altresì un nuovo decreto ministeriale. In particolare, non sembra rendersi necessaria la previsione del carattere sperimentale per le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera Osserva, in ogni caso, che, anche alla luce dei dati contenuti nella relazione tecnica allegata al provvedimento, non si rende necessario prevedere il carattere sperimentale di diverse disposizioni dello schema in esame, che non presentano carattere oneroso e, pertanto, potrebbero sin d’ora applicarsi in via permanente a decorrere dall’anno 2015. Per talune disposizioni, peraltro, non risulta immediatamente comprensibile la portata di un’applicazione limitata al solo anno 2015. In tal senso, segnala in particolare l’articolo 21, che espunge dall’elenco dei provvedimenti che permangono in vigore di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. b), e agli articoli 4, 6, 11, 12, 21 e 22, così come quelle degli articoli 14 e 17, che modificano due rubriche, legandosi tuttavia a innovazioni della normativa sostanziale. Parimenti, osserva che la relazione tecnica non ascrive effetti onerosi alle disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 «nell’ipotesi di adeguamento da parte degli enti delle relative contribuzioni» per le libere professioniste.
405 del 2001. 405 del 2001. Non si comprende, pertanto, la ragione della previsione di una specifica copertura finanziaria della disposizione né pare giustificarsi il suo carattere sperimentale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25, comma 2. Non sembrerebbe, infatti, che per effetto della mancata conferma di quanto previsto dall’articolo 3 possa venir meno quanto stabilito dalla richiamata sentenza n. 151 del 2001 non appare quindi sostanzialmente innovativa rispetto a quanto previsto a legislazione vigente per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 405 del 2001. La nuova formulazione dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. Rileva, inoltre, che la stessa relazione tecnica indica come le disposizioni dell’articolo 3 siano volte a recepire quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n.
Potrebbe quindi ipotizzarsi una modifica dell’articolo 25, comma 2, dello schema, al fine di integrare l’elenco delle disposizioni escluse dalla sperimentalità.
151 del 2001. In particolare si prevede che nel caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, i giorni di maternità obbligatoria che la lavoratrice non ha goduto prima del parto possano essere aggiunti a quelli successivi alla nascita, anche se la somma dei due periodi supera il limite complessivo dei cinque mesi. Attualmente, infatti, tale possibilità è concessa, ma non si può superare il limite dei cinque mesi (articolo Osserva che gli articoli 2 e 4 intervengono sulla disciplina del congedo di maternità, modificando quanto disposto in materia, rispettivamente, dagli articoli 16 e 26 del decreto legislativo n. 2, comma 1, lettera a). Come evidenziato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, la disposizione dovrebbe riferirsi ai casi di parti fortemente prematuri, in cui il bambino nasca prima della ventinovesima settimana di gestazione.
151. 151 del 2001. Non è peraltro chiarito se il meccanismo si applichi anche ai casi di estensione del periodo di congedo obbligatorio oltre la durata di cinque mesi, ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto n. In proposito, dovrebbe peraltro valutarsi se la disposizione in esame trovi comunque applicazione in caso di opzione per il congedo flessibile, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n.
Nel caso in cui il neonato sia ricoverato in una struttura pubblica o privata nel periodo previsto per l’astensione obbligatoria, la madre può chiederne una sola volta per ogni figlio la sospensione e goderne, in tutto o in parte, dalla data di dimissioni del neonato, previa presentazione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa (articolo 2, comma 1, lettera b)). Tale ultima facoltà può essere esercitata anche nel caso di congedo di maternità per adozione o affidamento (articolo 4). Al riguardo, rileva che – come indicato nella relazione illustrativa allegata allo schema – la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b)116 del 2011, estendendo tuttavia la portata della decisione del giudice costituzionale anche ai casi di ricovero del neonato dopo un parto a termine, mentre la richiamata sentenza si riferiva esclusivamente ai casi di parto prematuro con ricovero del neonato. recepisce quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n.
151 del 2001. Fa notare che gli articoli 5 e 6 intervengono sulla disciplina del congedo e di indennità di paternità, modificando quanto disposto in materia dagli articoli 28 e 31 del decreto legislativo n.
In particolare si prevede che il padre lavoratore dipendente possa usufruire del congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, anche se la madre è una lavoratrice autonoma con diritto all’indennità di maternità (articolo 5, comma 1, lettera a), capoverso 1-bis). Si prevede inoltre che nei medesimi casi al padre lavoratore autonomo sia riconosciuta, previa domanda all’INPS, che provvede d’ufficio agli accertamenti necessari all’erogazione, l’indennità di maternità spettante alle lavoratrici autonome per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, anche qualora la madre sia lavoratrice dipendente (articolo 5, comma 1, lettera a), capoverso 1-ter).
151 del 2001. Dal punto di vista sistematico, potrebbe valutarsi l’opportunità di inserire tale ultima disposizione, relativa a lavoratori autonomi, nell’ambito dell’articolo 66 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
All’articolo 6 si stabilisce inoltre che il congedo di maternità non retribuito riconosciuto alla lavoratrice per il periodo di permanenza all’estero richiesto in caso di adozione internazionale, possa essere utilizzato dal padre anche se la madre non è una lavoratrice. La normativa vigente riconosce, invece, questa possibilità al lavoratore solo nel caso in cui la madre sia una lavoratrice.
151 del 2001, la cura rimane una questione essenzialmente «femminile». Al riguardo, occorre considerare che l’articolo 4, comma 24, lettera Per quanto riguarda la disciplina del congedo e dell’indennità di paternità le norme dello schema, pur ponendosi l’obiettivo di una maggiore condivisione, oltreché della flessibilizzazione dei compiti di cura all’interno della coppia (di qui il riferimento alle «cure parentali»), sono strutturate in modo tale che il congedo paterno sia in sostituzione di quello materno. In sostanza, confermandosi l’impostazione del decreto legislativo n. a)92 del 2012 ha previsto in via sperimentale, per , della legge n. gli anni 2013-2015, l’obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astensione dal lavoro per un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Si potrebbe procedere a un «monitoraggio» relativo al biennio trascorso per verificare il numero di padri che hanno usufruito della misura e per valutare eventualmente un suo rifinanziamento per il 2016, anche prevedendo una ulteriore estensione dei giorni di copertura (dall’unico giorno attualmente previsto a due o tre giorni). Si tratterebbe di un segnale culturale davvero importante per far comprendere che se non si concepisce come «vicariale» il congedo continuerà a essere considerato di pertinenza materna.
151 del 2001. In particolare, il periodo entro il quale possono essere fruiti i congedi viene esteso dall’ottavo al dodicesimo anno di vita del bambino (articolo 7, comma 1, lettera Segnala che gli articoli da 7 a 10 intervengono sulla disciplina dei congedi parentali, modificando quanto disposto in materia dagli articoli da 32 a 34 e dall’articolo 36 del decreto legislativo n. a)). Lo stesso termine si applica anche in caso di prolungamento del congedo parentale in presenza di figlio minore portatore di handicap (articolo 8) e di adozione e affidamento (articolo 10, comma 1, lettera a)). In quest’ultimo caso i dodici anni decorrono dall’ingresso del minore in famiglia.
Viene esteso, anche nei casi di adozione e affidamento, dal terzo al sesto anno di vita del bambino (o al sesto anno dall’ingresso del minore in famiglia) il periodo entro il quale si può fruire dell’indennità pari al 30 per cento della retribuzione in caso di utilizzo del congedo parentale (articolo 9, comma 1, lettera a) e articolo 10, comma 1, lettera b)). Resta, in ogni caso, fermo che l’indennità può essere fruita per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Contestualmente, si interviene sulla norma secondo cui la suddetta indennità può essere percepita per periodi ulteriori a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, specificando che tale indennità può essere riconosciuta non oltre l’ottavo anno di vita del bambino (articolo 9, comma 1, lettera b)). Si inserisce, quindi, una norma di chiusura del sistema, ai sensi della quale, in caso di mancata regolamentazione della modalità di fruizione su base oraria da parte dei contratti collettivi anche aziendali, è riconosciuta a ciascun genitore la facoltà di scegliere tra la fruizione giornaliera o oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. È esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi previsti dal testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (articolo 7, comma 1, lettera b)). Attualmente, infatti, non è prevista una disciplina per il caso di mancata disciplina della materia da parte della contrattazione collettiva e, nella relazione tecnica allegata al provvedimento, si evidenzia come la modifica introdotta si è resa necessaria in quanto ad oggi solo pochi contratti collettivi hanno provveduto a disciplinare la fruizione del congedo parentale su base oraria, con ciò determinando un ostacolo al concreto esercizio del diritto riconosciuto ai lavoratori.
A suo avviso, sarebbe opportuno specificare se le disposizioni operanti in caso di mancanza della regolamentazione contrattuale si applicano anche al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, per i quali, in base a quanto disposto dall’articolo 32, comma 1-bis151 del 2001, la disciplina collettiva deve prevedere, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo, «al fine di tenere conto delle , del decreto legislativo n. peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali».
Viene, inoltre, ridotto il termine minimo di preavviso per la richiesta del congedo: dai 15 giorni attualmente previsti si passa a 5 per il congedo giornaliero e a 2 per quello su base oraria (articolo 7, comma 1, lettera c)).
151 del 2001. Rileva che l’articolo 3 e gli articoli da 13 a 20 intervengono sulla disciplina dell’indennità di maternità, modificando quanto disposto in materia dagli articoli 24, 64, 66, 67, 70, 71 e 72 del decreto legislativo n.
405 del 2001. 151 del 2001, di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, derivante da colpa grave della lavoratrice, che si verifichi durante i periodi di congedo di maternità. Come già anticipato la disposizione si limita a recepire quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. Per quanto riguarda, in primo luogo, le lavoratrici dipendenti, l’articolo 3 prevede che l’indennità di maternità venga corrisposta anche nel caso, attualmente escluso dall’articolo 24 del decreto legislativo n. Le altre modifiche riguardano la disciplina vigente per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole, per le libere professioniste e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata presso l’INPS, non iscritte ad altre forme obbligatorie.
449 del 1997 (articolo 13, comma 1, capoverso Art. 64- In particolare, si riconosce alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata un’indennità di maternità in caso di adozione e affidamento per i cinque mesi successivi all’ingresso effettivo del minore in famiglia, secondo condizioni e modalità stabilite dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 69, comma 16, della legge n. bis). Si sancisce quindi il principio dell’automaticità dell’indennità di maternità e di paternità anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente (articolo 13, comma 1, capoverso Art. 64-ter). Con riferimento a tale ultima previsione, la relazione illustrativa evidenzia che la delega faceva espresso riferimento alle sole lavoratrici subordinate, ma in sede di attuazione si è ritenuto necessario estendere il principio dell’automaticità anche ai lavoratori padri, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della norma.
Dal punto di vista meramente formale, segnala che si dovrebbe fare riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici «iscritti» e non «iscritte».
In analogia a quanto previsto dall’articolo 5 per il lavoro dipendente, con riferimento all’indennità di maternità per le lavoratrici autonome, si è previsto che, in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono, nonché di affidamento esclusivo del bambino al padre, al padre lavoratore autonomo o libero professionista sia riconosciuta, previa domanda all’INPS, corredata da certificazione attestante le condizioni previste, (articoli 16, comma 1, lettera a), e 19) l’indennità cui hanno diritto le lavoratrici autonome e le libere professioniste, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua (articoli 15 e 18).
Viene, inoltre, esteso alle lavoratrici autonome e imprenditrici agricole e alle libere professioniste il diritto all’indennità di maternità anche nel caso di adozione e affidamento con le stesse regole e condizioni previste per le lavoratrici dipendenti e sulla base di idonea documentazione (articoli 16, comma 1, lettera b), e 20, comma 1, lettera a)).
Specifiche modalità di presentazione della relativa domanda sono disposte per le libere professioniste (articolo 20, comma 1, lettera b)). Attualmente, la disciplina relativa all’indennità di maternità per le lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento è diversa rispetto a quella prevista per le altre lavoratrici: in caso di adozione o di affidamento, infatti, la lavoratrice autonoma ha diritto all’indennità di maternità per tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che il bambino non abbia superato i 6 anni di età, mentre tale limitazione non opera nel caso di lavoratrice dipendente, alla quale il congedo di maternità in caso di adozione sia nazionale che internazionale, spetta per un periodo di cinque mesi a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito per un periodo massimo di tre mesi entro cinque mesi dall’affidamento.
151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l’indennità di maternità, attribuita solo a quest’ultima, precisando che rimane comunque riservato al legislatore il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un’adeguata tutela. 385 del 2005 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevede che nel caso di adozione internazionale l’indennità di maternità spetta alla libera professionista nei tre mesi successivi all’ingresso del minore adottato o affidato, anche se abbia superato i sei anni di età. Segnala altresì che la sentenza n. 371 del 2003 ha invece dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 del 2001 nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi. La sentenza n. 257 del 2012, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64 del decreto legislativo n. Al riguardo, ricorda che tali disposizioni tengono conto anche degli orientamenti della giustizia costituzionale. Segnala, infatti, che la sentenza della Corte costituzionale n.
Per 112 del 2008. Ricorda che nel 2012 la ministra del lavoro e delle politiche sociali del Governo Monti, Elsa Fornero, affrontò nuovamente la questione con le disposizioni contenute nell’articolo 4, commi da 16 a 23- 188 del 2007, in seguito abrogata dal Governo Berlusconi con l’articolo 39, comma 10, del decreto-legge n. 151 del 2001 ha continuato a coesistere con la pratica diffusa delle cosiddette «dimissioni in bianco», contrastata nella XV legislatura con l’adozione della legge n. quanto riguarda gli articoli relativi all’indennità di maternità, osserva che l’architettura dei congedi sembra procedere nel senso della esclusiva tutela della maternità, senza che ci sia traccia di un’inversione di rotta. Occorre considerare, peraltro, che la storia del diritto del lavoro nel nostro Paese insegni che quanto più si tutela e irrigidisce la garanzia della maternità – con norme indubbiamente meritevoli di apprezzamento e di considerazione, come quelle contenute nel decreto – tanto più il mercato del lavoro fatica ad assorbire le giovani donne perché per le imprese il lavoro femminile continua a rappresentare un costo sociale e non un’opportunità di crescita e sviluppo. A conferma di questo discorso ricorda come il decreto legislativo n.bis92 del 2012 che non hanno dato i risultati sperati. Potrebbe valutarsi quindi se già in questo decreto sia possibile dare attuazione al criterio direttivo di cui all’articolo 1, comma 6, lettera , della legge n. g), che – riprendendo quanto disposto dall’articolo 4, comma 18, della «legge Fornero» – richiede l’adozione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore. Potrebbe quindi essere questa l’occasione per affrontare la questione e contrastare una pratica ancora troppo diffusa che, oltre a rappresentare una manifestazione di palese mancanza di equità sociale, costituisce anche un freno agli investimenti nel «capitale sociale» femminile, come del resto ci ricorda anche la già menzionata Raccomandazione del Comitato della CEDAW, che «esorta lo Stato parte ad adottare tutte le misure appropriate per abolire la pratica delle cosiddette “dimissioni in bianco”».
Segnala che l’articolo 11 amplia la categoria di lavoratrici che non possono 151 del 2001, inserendo tra queste anche la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa. essere obbligate a svolgere lavoro notturno, prevista dall’articolo 53 del decreto legislativo n.
A tale riguardo, fa presente che l’articolo 18-bis 151 del 2001, adibisca lavoratrici al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione. Al riguardo, occorre valutare se sia possibile estendere la sanzione penale anche alla nuova fattispecie introdotta dalla disposizione in esame. 66 del 2003 stabilisce che sia punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 516 euro a 2.582 euro chi, nelle fattispecie richiamate dall’articolo 53 del decreto legislativo n. del decreto legislativo n.
151 del 2001 – dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti in caso di congedo di maternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Resta invece l’obbligo di preavviso per i casi di cui al comma 4 dell’articolo 55, relativi alla risoluzione consensuale del rapporto o alla richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o nei primi tre anni, in caso di adozione internazionale. 151 del 2001 dispone che, in caso di dimissioni volontarie, l’obbligo di preavviso viene meno nel solo caso in cui le dimissioni sono presentate durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, ossia – come previsto dall’articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. L’articolo 12, attraverso una modifica dell’articolo 55 del decreto legislativo n.
151 del 2001, al fine di aggiornare l’elenco dei provvedimenti che permangono in vigore a seguito dell’adozione del testo unico, tenendo conto delle disposizioni abrogate successivamente all’entrata in vigore del testo unico medesimo. Fa notare che l’articolo 21 opera una risistemazione testuale dell’articolo 85 del decreto legislativo n.
Rileva che l’articolo 22 introduce benefici per i datori di lavoro privato che facciano ricorso al telelavoro per motivi connessi ad esigenze di cure parentali in forza di accordi collettivi: in questi casi i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti per l’applicazione di particolari normative o istituti.
Osserva che l’articolo 23 dispone che le dipendenti, pubbliche e le dipendenti di datori di lavoro privati con la qualifica di imprenditore, nonché le collaboratrici a progetto inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, possono astenersi dal lavoro, per motivi legati al suddetto percorso, per un periodo massimo di tre mesi, fruibile anche su base oraria o giornaliera, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Con riferimento alla certificazione del percorso di protezione, la disposizione fa riferimento, oltre che ai servizi sociali del comune di residenza, espressamente richiamati nella delega, anche ai centri antiviolenza e alle case-rifugio. Il periodo di astensione è comunque computato ai fini dell’anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del TFR.
Sul punto, occorrerebbe acquisire un chiarimento con riferimento alla limitazione del beneficio, per le lavoratrici private, alle sole dipendenti di datori di lavoro qualificabili come imprenditori, anche in considerazione della circostanza che le stime della relazione tecnica appaiono riferiti all’intera platea delle lavoratrici dipendenti.
L’articolo 24 destina, in via sperimentale per il triennio 2016-2018, alla promozione della conciliazione tra lavoro e vita privata, una quota pari al 10 per cento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, secondo criteri e modalità fissati con apposito decreto interministeriale. Il decreto interministeriale è chiamato a definire anche ulteriori interventi in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, anche attraverso l’elaborazione di linee guida, volte a favorire la stipula di contratti aziendali, a cui provvede un’apposita cabina di regia, presieduta da un rappresentante del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti delle amministrazioni competenti, con l’ulteriore compito di coordinare le attività di monitoraggio dei suddetti interventi.
Con riferimento allo strumento delle linee guida, ritiene che sia particolarmente opportuno individuare, anche nella norma in esame, meccanismi adeguati ad assicurarne la cogenza, in modo da indirizzare in modo efficace le risorse che sono stanziate e destinarle a interventi in grado di raggiungere obiettivi concreti e monitorabili.
Da questo punto di vista occorre che le linee guida che verranno elaborate operino in modo complementare rispetto alle altre disposizioni del provvedimento, con particolare riferimento a quelle in materia di congedi parentali, favorendo le esigenze di conciliazione tra vita lavorativa e famiglia, attraverso una maggiore flessibilità dei tempi e delle modalità di lavoro, attraverso il ricorso a modelli ben noti in ambito scientifico quali lo smart working e le banche delle ore. In questo contesto, dovrebbero peraltro responsabilizzarsi maggiormente anche le parti sociali, prevedendo ad esempio la possibilità di utilizzare una programmazione negoziata con le aziende in merito ad esigenze legate alla flessibilità negli orari di lavoro, nell’organizzazione del lavoro.
Gli assi portanti su cui impostare le linee guida dovranno, in sintesi, ispirarsi a tre obiettivi fondamentali: accrescere i livelli di capacitazione (empowerment) delle persone tramite strumenti di funzionalizzazione e razionalizzazione dei tempi di lavoro (penso all’adozione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché alla sperimentazione di forme di co-working e smart-working) all’interno di un percorso che punti sulla conciliazione famiglia-lavoro vista come una forma di investimento da parte delle aziende e come un criterio di scelta del lavoro da parte delle famiglie; far convergere i reciproci interessi tra le esigenze delle imprese e quelle delle lavoratrici e dei lavoratori, sviluppando relazioni reciprocamente sussidiarie e solidali in cui le misure di conciliazione sono volte non a una netta separazione e specializzazione funzionale tra famiglia e lavoro, ma ad una loro integrazione entro un welfare di tipo societario e plurale; valorizzare la contrattazione di «secondo livello» (tramite anche incentivi fiscali e altre agevolazioni) per favorire percorsi di costruzione di un welfare aziendale visto come investimento produttivo per l’azienda e come strumento per il lavoratore e la lavoratrice di miglioramento di sé, del proprio futuro professionale e della propria vita familiare, la quale non è vista in antitesi all’impegno lavorativo, ma come un diverso momento del proprio progetto di vita.
Ora se è vero che questo modello è stato finora adottato dalle imprese multinazionali più competitive sul piano internazionale, ossia quelle più globalizzate, la sfida, considerato il modello produttivo italiano caratterizzato da una cospicua presenza di piccole e medie imprese, è quella di delineare linee guida applicabili in ambiti più ristretti, mostrando come l’adozione di un modello di conciliazione ispirato alla capacitazione (cioè all’investimento economico in senso ampio e alla relazionalità sussidiaria fra impresa e famiglia) apporti vantaggi sia per l’azienda in termini, ad esempio, di diminuzione del turn over e abbattimento dei costi di formazione del personale, sia per la lavoratrice e il lavoratore, aumentandone il benessere percepito e favorendo meccanismi di fidelizzazione. Si tratta di temi sui quali da tempo c’è attenzione anche da parte del legislatore. Ricorda ad esempio la proposta di legge C. 2014, di cui è prima firmataria la collega Mosca, che reca disposizioni finalizzate alla promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro. Segnala, inoltre, che l’articolo 10 della legge delega in materia di pubblica amministrazione, all’esame dell’Assemblea del Senato (S. 1577-A) prevede che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, additano misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell’orario di lavoro, per l’adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l’utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto anche al fine di creare le migliori condizioni per l’attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale, fissando obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché per la sperimentazione di forme di co-working e smart-working che permettano entro tre anni almeno al 20 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Sul punto sarebbe importante assicurare un coordinamento tra le diverse iniziative al fine di individuare soluzioni analoghe per i lavoratori pubblici e per quelli privati.
183, che dovranno individuare una adeguata copertura finanziaria. Segnala che l’articolo 25 dispone che agli oneri derivanti dalle misure sperimentali per il 2015 contenute negli articoli da 2 a 23 del decreto in esame, valutati in 104 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo costituito nella legge di stabilità per il 2015 per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della legge delega di riforma del mercato del lavoro. Per l’eventuale estensione dei benefici ad anni successivi al 2015 si fa rinvio ai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 92 del 2012, si verifichino o stiano per verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente articolo 25. In tal caso, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede con proprio decreto, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla rideterminazione dei benefici ivi previsti, con particolare riferimento a quelli di cui agli articoli da 7 a 10. Fa notare che l’articolo 26, secondo quanto richiesto dall’articolo 17, comma 12, della legge di contabilità e finanza pubblica, reca una clausola di salvaguardia da attivare qualora, a seguito del monitoraggio degli effetti finanziari delle misure previste dallo schema di decreto svolto dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso l’utilizzo del sistema permanente di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n.
Da ultimo, sembrerebbe opportuno precisare in modo espresso che il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale183 del 2014 e in linea con quanto stabilito al riguardo nei primi due decreti legislativi attuativi della delega di cui alla medesima legge. conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge n.
Gessica ROSTELLATO (Misto-AL) si dichiara delusa dall’impianto complessivo del provvedimento in esame, dal quale si sarebbe aspettata ben altre misure, sottolineando come la logica sottesa alle disposizioni recate dal testo sia meramente «risarcitoria» nei confronti delle donne, a favore delle quali si dispone un ampliamento delle tutele, senza che siano prese, tuttavia, in considerazione misure strutturali a sostegno dell’occupazione femminile. Evidenzia, piuttosto, che le norme tese a favorire la conciliazione dei tempi tra vita e lavoro e ad estendere i periodi di congedo, paradossalmente, se non accompagnate da politiche di più ampio respiro, rischiano di ritorcersi contro le donne, disincentivandone l’occupazione, considerato che i datori di lavoro potrebbero 92 del 2012. Rileva, inoltre, l’assenza di una programmazione degli interventi, desumibile dal carattere transitorio e sperimentale delle misure, di cui è prevista la copertura finanziaria solo per il 2015. Pur valutando positivamente talune misure, come quelle riguardanti la possibilità di beneficiare del congedo su base oraria o tese a coprire ipotesi, che giudica comunque eccezionali, di morte o grave malattia della madre, esprime, quindi, un giudizio negativo sul provvedimento, soffermandosi, in particolare, sulle norme che riducono il termine di preavviso per la comunicazione al datore di lavoro della volontà di fruire del congedo, misura che giudica suscettibile di determinare problemi all’organizzazione aziendale. Valutate come insufficienti anche le misure in materia di telelavoro, che, a suo avviso sarebbe da incentivare maggiormente, auspica che vi siano margini per una modifica sostanziale del testo, che, allo stato, valuta in termini fortemente critici. essere scoraggiati ad assumere donne a causa della valutazione dei possibili disagi recati da una lunga assenza della lavoratrice. Stigmatizza, quindi, la mancanza di una visione moderna che ponga l’uomo e la donna sullo stesso piano nell’ambito dei compiti di cura nella coppia, prevedendo una loro equa ripartizione, ad esempio attraverso una significativa estensione della durata del periodo di astensione obbligatoria del padre, oggi limitato ad un solo giorno, ai sensi di quanto dispone la legge n.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari 420 del 9 aprile 2015, a pagina 213, seconda colonna, ventiseiesima riga, e a pagina 226, sesta riga, sostituire il numero «2977» con il seguente: «2796». n.
























