Il testo Ue con cui i protagonisti politico-finanziari della crisi Fiat stanno cominciando a fare i conti in questi giorni sono gli ‘rientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
Pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue il 9 ottobre 1999, i 101 articoli degli ‘orientamenti’ sono il testo principale cui fa riferimento il Commissario alla concorrenza Mario Monti quando parla di “regole comunitarie sugli aiuti di Stato”. In 18 pagine si intravedono una serie di spiragli, ma anche di chiusure, per la Fiat e i suoi dipendenti. Ecco di seguito i punti principali del documento.
– RISTRUTTURARE PER SALVARE. Un’ impresa in difficoltà, secondo Bruxelles, è quella che rischia il collasso economico a breve o a medio termine e la sua ristrutturazione deve essere basata su un piano realizzabile, coerente e di ampia portata volto a ripristinare la redditività a lungo termine.
– MA SALVARE VUOL DIRE TAGLIARE. Gli elementi di una ristrutturazione, che può essere preceduta da un aiuto- ponte di “salvataggio”, comprendono l’abbandono di “ttività non più redditizie” e una ristrutturazione finanziaria che non può limitarsi a colmare perdite pregresse. Per evitare “ndebite distorsioni della concorrenza” gli aiuti devono essere “bilanciati” da misure come “una limitazione della presenza” dell’impresa sul mercato.
– E VUOL DIRE ANCHE VENDERE “GIOIELLI” I “beneficiari dell’aiuto”, quindi la Fiat, devono contribuire alla ristrutturazione non solo con fondi propri ma anche “tramite la vendita di attivi, qualora non siano indispensabili alla sopravvivenza dell’impresa”. Fra le altre condizioni imponibili vi sono quelle di astenersi da “iniziative aggressive” sul mercato come l’agire da “price leader”, ossia vendere al prezzo più basso.
– CIÒ CHE SI PUÒ DARE. Sono però varie le forme tollerate di aiuti alla ristrutturazione: conferimenti di capitali, cancellazione di debiti, erogazione di crediti, sgravi fiscali o contributi per oneri sociali o garanzie sui prestiti. L’aiuto è considerato legittimo se si rispetta il principio dell’ investitore privato, ossia se viene versato come farebbe un imprenditore interessato solo al proprio tornaconto e non, come invece l’ente pubblico, anche a salvare posti di lavoro.
– SÌ A CERTI AMMORTIZZATORI SOCIALI. Indennità di licenziamento e sistemi di prepensionamento, soprattutto quelli validi per qualsiasi azienda, “non sono da considerare come aiuti di Stato”. Sono considerati illegittimi invece quando l’obbligo di pagare è imposto ad un’impresa dalla legge o dai contratti collettivi. Via libera automatico anche per varie forme di riqualificazione professionale. La Commissione europea »deve tener conto dello sviluppo regionale« (come potrebbe essere il caso di Termini Imerese) anche se il trovarsi in un’area assistita come la Sicilia “non giustifica tuttavia un’impostazione permissiva”.
– AIUTO BREVE, LIMITATO E UNA TANTUM. La durata del piano di ristrutturazione »deve essere la più limitata possibile«, con l’obiettivo di riportare l’azienda stabilmente in utile “in un lasso di tempo ragionevole”. L’entità dell’aiuto deve essere limitato “al minimo indispensabile” e può essere concesso “una sola volta”.
– A PAGARE POSSONO ESSERE LO STATO O LE REGIONI. I sostegni possono venire “dall’amministrazione pubblica a qualunque livello”, quindi anche da regioni o holding di Stato.
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