La Cassazione con la sentenza 5209/2010 ha chiarito il proprio orientamento sulla legittimazione delle associazioni sindacali a utilizzare lo speciale procedimento previsto dall’articolo 28 dello statuto dei lavoratori (legge 300/70) per la repressione della condotta antisindacale. Secondo la cassazione a tale strumento posso accedere gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali. Secondo la corte si intende per sindacato nazionale quelle associazioni che firmano contratti nazionali. Inoltre, la capacità contrattuale a livello nazionale deve essere riferita al settore produttivo al quale appartiene l’azienda nei confronti della quale il sindacato intende promuovere il procedimento per la repressione della condotta antisindacale.(LF)
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