(Dal Resoconto Sommario)
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2004
271ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.
La seduta inizia alle ore 15,45.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE ricorda che il 6 ottobre si è riunito l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi politici, per la programmazione dei lavori della Commissione. In tale occasione egli ha comunicato che il Presidente del Senato ha autorizzato lo svolgimento dell’indagine conoscitiva sull’attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili. Nella relativa comunicazione, il Presidente ha dato un assenso di massima allo svolgimento dei sopralluoghi all’estero, mentre ha autorizzato lo svolgimento dell’attività conoscitiva, restando in attesa di conoscere il calendario delle audizioni.
In una prima fase, e salvo integrazioni e segnalazioni dei Gruppi politici, si può procedere all’audizione del Governo; dell’INPS, che ha già chiesto di essere ascoltato; dell’ INAIL; della Conferenza dei presidenti delle regioni; dell’Unione Province italiane; dell’ANCI; delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro; delle associazioni dei portatori di handicap.
In relazione ai profili di diritto comparato e di approfondimento della legislazione regionale, l’Ufficio di Presidenza ha deliberato altresì di avvalersi di una consulenza esterna e ha conferito al Presidente il mandato di definire i relativi dettagli attuativi.
Per quanto attiene alla prosecuzione delle audizioni informali delle parti sociali sul disegno di legge n. 848-bis, l’Ufficio di Presidenza ha deliberato di ascoltare le associazioni dei datori di lavoro giovedì 14 ottobre alle ore 15. Per la documentata impossibilità di prendere parte a tale audizione, la Confcommercio e l’ANCE sono già state ascoltate oggi.
Sempre nella giornata odierna, prima dell’inizio della seduta, è stata ascoltata informalmente anche una delegazione della RSU Telecom, sulle questioni relative a cessioni di ramo d’azienda recentemente effettuate. Una rappresentanza della Telecom verrà ascoltata sullo stesso argomento mercoledì 27 ottobre, alle ore 14,30.
L’Ufficio di Presidenza ha altresì deciso di procedere all’audizione di una rappresentanza di Italia lavoro s.p.a., nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia.
Dovrebbe inoltre essere imminente l’arrivo della richiesta del Presidente del Senato di designare uno dei due componenti della delegazione che prenderà parte all’annuale incontro della rete delle Commissioni parlamentari per le pari opportunità. Il Presidente propone di indicare sin da ora il nominativo della senatrice Dato.
La Commissione conviene con le proposte del Presidente e prende atto delle sue comunicazioni.
IN SEDE REFERENTE
(3135) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali
(Esame e rinvio)
Introduce l’esame il relatore alla Commissione VANZO (LP), il quale illustra i contenuti dell’articolo 1 del decreto-legge in titolo, recante disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. In particolare, il comma 1 ammette che il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per crisi aziendale possa, in talune fattispecie, essere prorogato – oltre gli ordinari limiti di durata – per un periodo di dodici mesi.
Le condizioni per dare luogo a tale proroga sono costituite: dalla cessazione dell’attività dell’intera azienda o di un settore di attività o di uno o più stabilimenti o di parte di essi; dalla sussistenza di programmi – sottostanti alla concessione originaria dell’intervento straordinario di integrazione salariale – intesi alla ricollocazione dei lavoratori e che comprendano, ove necessario, la formazione; dall’accertamento – da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – del concreto avvio, nei primi dodici mesi dell’intervento di integrazione – cioè, durante il periodo ordinario della durata del medesimo per crisi aziendale – del piano di gestione delle eccedenze di personale. La proroga in esame può essere concessa nel limite complessivo di spesa di 43 milioni di euro, a valere sul Fondo per l’occupazione.
Il comma 1 provvede altresì ad incrementare, per l’anno 2004, la dotazione del Fondo per il medesimo importo, riducendo nella misura corrispondente l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente.
Il successivo comma 2 novella parzialmente l’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350: quest’ultimo consente che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, possa – anche in deroga alla normativa ordinaria – concedere e prorogare trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche senza soluzione di continuità tra una tipologia ed un’altra, alle seguenti condizioni: la spesa complessiva non deve superare i 310 milioni di euro, a carico del summenzionato Fondo per l’occupazione; i benefici in esame possono trovare applicazione fino al 31 dicembre 2004; gli interventi sono concessi nel caso di programmi intesi alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero volti al reimpiego dei lavoratori; per i casi di prima concessione dei trattamenti, è altresì richiesta la conclusione, in sede governativa ed entro il 30 giugno 2004, di specifici accordi.
Il comma 2 incrementa di 50 milioni di euro il limite di spesa complessivo e differisce il termine finale per l’applicazione dei relativi trattamenti dal 31 dicembre 2004 al 30 aprile 2005.
Proseguendo nella sua esposizione, il relatore ricorda inoltre che, ai sensi del quinto e sesto periodo del suddetto articolo 3, comma 137, della legge n. 350, la misura dei trattamenti liquidati in base alle norme in esame è ridotta del venti per cento, ad esclusione dei casi di concessione e di prima proroga.
Il comma 3 dell’articolo 1 in esame modifica la disciplina sulla decadenza dal diritto agli ammortizzatori sociali.
In particolare, si introduce una nuova normativa a regime, con riferimento all’indennità di mobilità nonché a tutti i trattamenti – di integrazione salariale straordinaria, di mobilità, di disoccupazione ordinaria o speciale o di altri indennità o sussidi collegati allo stato di disoccupazione o inoccupazione – concessi ai sensi di disposizioni speciali in deroga alle discipline ordinarie. Viene esplicitato che tra questi ultimi trattamenti rientrano anche quelli straordinari di integrazione salariale prorogati in base al comma 1 del presente articolo.
Si ricorda che la disciplina fino ad ora vigente è posta, con riferimento – sia pure in termini articolati – a tutti i tipi di trattamenti sopra menzionati, dal citato articolo 3, comma 137, della legge n. 350 del 2003. Essa si applica qualora le ipotesi di attività lavorative o di formazione si riferiscano ad un luogo distante non più di cinquanta chilometri dalla residenza del lavoratore o in ogni caso raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
In via generale, sempre secondo la normativa fino ad ora vigente, il lavoratore decade dal diritto ai trattamenti qualora non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità o rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione ovvero non frequenti regolarmente quest’ultimo.
Con riferimento a tutti i trattamenti diversi da quello di integrazione salariale straordinaria, l’effetto di decadenza opera altresì nei casi in cui il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro; ovvero non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.
Il comma 3 introduce – esclusivamente per le tipologie di trattamento sopra ricordate – una disciplina più rigida. Si prevede infatti la decadenza per i casi in cui il lavoratore rifiuti di essere avviato a corsi di riqualificazione professionale, oltre che a quelli di formazione professionale. Inoltre, l’effetto di decadenza per le summenzionate ipotesi di rifiuto di un progetto individuale di reinserimento o di un’offerta di un lavoro – inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza – viene esteso anche ai trattamenti straordinari di integrazione salariale che rientrino, come detto, nell’ambito del comma 3 in esame.
L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge dispone alcuni stanziamenti per l’anno 2004, in favore di interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale.
Le misure finanziarie sono le seguenti: 11 milioni di euro sono destinati al Fondo per l’associazionismo; 2,58 milioni sono attribuiti in favore delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438; 1,47 milioni sono destinati al Fondo nazionale per le politiche migratorie; 5,75 milioni sono stanziati ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, per l’acquisto – da parte delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) – di autoambulanze e di altri beni strumentali; 2 milioni sono attribuiti in favore della comunicazione istituzionale dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 2 milioni sono stanziati per l’attuazione, in accordo con le regioni e gli enti locali, del programma di chiusura degli istituti di ricovero per minori; 0,20 milioni sono destinati al finanziamento di un progetto informativo per l’integrazione delle persone handicappate, cioè, dei soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, pari complessivamente a 25 milioni di euro: ad essi si fa fronte riducendo nella misura corrispondente il Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, istituito dall’articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Occorre ricordare, in proposito, che, ai sensi del successivo comma 113 dell’articolo 4, la dotazione iniziale del Fondo ammonta a 30 milioni di euro, al lordo, naturalmente, della riduzione in esame.
Prende quindi la parola il sottosegretario VIESPOLI, sottolineando preliminarmente l’importanza della disciplina contemplata nel decreto-legge in esame, che all’articolo 1 incrementa le risorse, già previste dalla legge finanziaria per il 2004, destinate agli interventi di sostegno al reddito, in modo tale da consentire l’adozione di efficaci misure volte a fronteggiare le situazioni di crisi aziendale, in particolare per quanto concerne il settore tessile.
Preannuncia anche la presentazione di un emendamento governativo finalizzato a recepire i contenuti dell’accordo raggiunto a conclusione delle trattative condotte dal Governo con le parti sociali, relativamente alla crisi aziendale della società Alitalia.
Il senatore MALABARBA (Misto-RC) chiede al Sottosegretario di chiarire se l’Esecutivo intenda prendere in considerazione, nell’ambito del provvedimento all’esame, altre situazioni di crisi aziendale in essere, che presentano carattere di particolare gravità, ovvero se intenda rinviare la trattazione di tali problematiche alla discussione del disegno di legge finanziaria per il 2005.
Il sottosegretario VIESPOLI, dopo aver precisato che il provvedimento in titolo riguarda esclusivamente determinati settori produttivi, si dichiara tuttavia disponibile ad un confronto costruttivo su eventuali proposte emendative che abbiano ad oggetto l’estensione degli interventi di sostegno al reddito ad altre situazioni di crisi aziendale.
Il senatore VIVIANI (DS-U) riterrebbe preferibile avviare la discussione generale dopo la presentazione dell’emendamento relativo alla situazione della società Alitalia, preannunciato dal rappresentante del Governo, in considerazione del peso preponderante che tale disciplina verrebbe ad assumere nell’impostazione generale del decreto-legge n. 249.
Il sottosegretario VIESPOLI, pur ritenendo di particolare rilevanza la normativa che consentirà di gestire gli esuberi di personale della società Alitalia, segnala l’opportunità di avviare immediatamente la discussione sul decreto-legge in titolo, che reca disposizioni essenziali per il sostegno all’occupazione in importanti comparti produttivi.
Il PRESIDENTE ritiene che si debba senz’altro avviare la discussione generale già a partire dalla seduta convocata per domani. Le questioni relative alle misure per la società Alitalia potranno essere affrontate con la dovuta ampiezza, in sede di discussione sull’emendamento governativo preannunciato dal sottosegretario Viespoli.
Propone inoltre di fissare fin d’ora il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 18 di venerdì 15 ottobre.
Conviene la Commissione su entrambe le proposte.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
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