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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

251a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
RAGNO


La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: ‘Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro’ (n. 362)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 22 della legge 1° marzo 2003, n. 39. Esame e rinvio)


Il relatore VANZO (LP) fa preliminarmente presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca alcune modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro posta dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, ricordando altresì che quest’ultimo ha inteso completare il recepimento della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, e della direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000.
Le lettere a) e b) dell’articolo 1, comma 1, dello schema novellano parzialmente l’articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 66, al fine di escludere dall’ambito di applicazione dello stesso il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ‘in relazione alle attività operative specificamente istituzionali’. In base all’attuale disciplina, il suddetto personale rientra nel novero dei soggetti per i quali l’esclusione dall’ambito del decreto legislativo n. 66 può essere definita in presenza di particolari esigenze, individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica.
La successiva lettera c) – prosegue il relatore – modifica l’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 66, che concerne l’obbligo – a carico del datore – di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro-Settore ispezione del lavoro competente per territorio dei casi di superamento della soglia delle 48 ore settimanali – obbligo che è stabilito con esclusivo riferimento alle unità produttive le quali occupino più di 10 dipendenti -.
La novella di cui alla lettera c) riguarda il termine temporale per la comunicazione, che, attualmente, è posto alla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 66 e che viene differito al trentesimo giorno successivo alla medesima scadenza.
La lettera d) riformula l’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 66, il quale stabilisce che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
La presente novella specifica che tale periodo minimo deve essere goduto per almeno la metà nel corso dell’anno di maturazione e, per la restante parte, nei diciotto mesi successivi al termine del medesimo anno, fatte salve comunque le previsioni dei contratti collettivi -stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative – nonché dei decreti ministeriali emanati ai sensi del citato articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 66.
La lettera e) – prosegue il relatore – corregge un mero errore materiale che figura nell’attuale versione dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 66 – articolo relativo ai limiti di orario dei lavoratori notturni -.
La lettera f) novella l’articolo 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 66. Quest’ultimo, nell’attuale versione, prevede che la valutazione dello stato di salute degli addetti al lavoro notturno debba avvenire attraverso controlli preventivi e periodici, adeguati al rischio cui il dipendente sia esposto, ‘secondo le disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi’.
La presente novella sostituisce la locuzione ‘lavoratori addetti al lavoro notturno’ con ‘lavoratori notturni’ – in conformità con la formulazione della normativa già vigente e della direttiva 93/104/CE – sopprimendo il riferimento esplicito ai summenzionati contratti collettivi e confermando inoltre che restano valide alcune norme preesistenti al decreto legislativo n. 66 – inserite in particolare nel medesimo articolo 14, comma 1 -. Tali norme dispongono che la valutazione abbia come oggetto la verifica dell’assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui il soggetto sia adibito – si sopprime il riferimento all’adeguatezza del controllo rispetto al rischio cui il lavoratore sia esposto – che la stessa avvenga a cura e a spese del datore, che possa essere svolta – oltreché dalle strutture sanitarie pubbliche – dal medico competente di cui all’art. 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed infine che sia effettuata almeno ogni due anni.
La lettera g) – prosegue il relatore -estende il principio di abrogazione implicita di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 66 anche alle norme relative alle pene o alle sanzioni amministrative. Tale estensione è dovuta alla circostanza che la successiva lettera h) reca una nuova disciplina in merito -mentre tali profili non erano stati oggetto di revisione da parte del decreto legislativo n. 66 -. In particolare, la lettera h) aggiunge i commi da 3-bis a 3-octies nell’articolo 19 citato.
Il comma 3-bis conferma le attuali pene alternative dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 516 a 2.582 euro per le ipotesi di violazione del divieto di adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, a decorrere dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, nonché nei casi di assegnazione al lavoro notturno, nonostante il loro espresso dissenso, dei soggetti appartenenti alle categorie aventi ex lege diritto a non prestarlo.
Il comma 3-ter conferma le attuali pene, rappresentate, in via alternativa, dall’arresto da tre a sei mesi o dall’ammenda da 1.549 a 4.131 euro, per i casi di inosservanza dell’articolo 14, comma 1, decreto legislativo n. 66.
Il comma 3-quater concerne i casi di violazione dell’articolo 4, comma 2 – che pone il limite delle 48 ore per la durata media settimanale dell’orario di lavoro – e dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 66 – novellato dalla precedente lettera d) -.
Viene al riguardo introdotta – prosegue il relatore -la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca l’inosservanza, in relazione alla quale, peraltro, nell’attuale ordinamento non è prevista alcuna sanzione.
Il comma 3-quinquies contempla la sanzione amministrativa da 105 a 630 euro per i casi di inosservanza dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 66 – in base al quale il dipendente ha diritto ad undici ore di riposo ogni ventiquattro ore, che devono essere fruite in modo consecutivo, fatte salve le attività contraddistinte da periodi di lavoro frazionati durante la giornata – e dell’articolo 9, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 66, che attribuisce il diritto ad un riposo, ogni sette giorni, di almeno ventiquattro ore consecutive – esso si cumula con quello giornaliero di cui al suddetto articolo 7 -.
Per la prima fattispecie non è attualmente prevista alcuna sanzione, mentre per la seconda, la disciplina vigente contempla una sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila ovvero, per i casi in cui la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori, da lire trecentomila a lire due milioni.
Il comma 3-sexies introduce una sanzione amministrativa da 100 a 200 euro per i casi di inosservanza della disciplina sulla comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro -Settore ispezione del lavoro competente per territorio, di cui al citato articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 66.
Il comma 3-septies – prosegue il relatore – conferma le attuali sanzioni amministrative per i casi di violazione dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 66 – il quale dispone che – in difetto di disciplina collettiva applicabile, posta dai contratti stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative , il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e dipendente per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali – e del comma 5 dello stesso articolo 5 del decreto legislativo n. 66, con il quale si stabilisce che il lavoro straordinario debba essere compensato con le maggiorazioni retributive stabilite dai contratti collettivi, stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, e che i medesimi contratti possano consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
L’importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 3-septies – prosegue il relatore – varia da 25 a 154 euro ovvero, nei casi in cui la violazione si riferisca a più di cinque dipendenti o si sia verificata nel corso dell’anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, da 154 a 1.032 euro.
Il comma 3-octies conferma l’attuale sanzione amministrativa per l’ipotesi di violazione dei limiti dell’orario relativi ai lavoratori notturni. L’importo della sanzione varia da 51 a 154 euro per ogni giorno e per ogni dipendente interessato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDI’ 29 APRILE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 29 aprile, alle ore14,15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,20.




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