Riunione n. 21
GIOVEDÌ 5 GIUGNO 2014
Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE
Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,25
AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1428 E CONNESSI (DELEGA LAVORO)
MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2014
Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE
indi del Presidente
Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,05
AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1428 E CONNESSI (DELEGA LAVORO)
Riunione n. 19
MARTEDÌ 3 GIUGNO 2014
Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE
Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16
AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1428 E CONNESSI (DELEGA LAVORO)
78ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI
La seduta inizia alle ore 16.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita ai disegni di legge nn. 1428 e connessi (delega lavoro), consegnata nel corso delle odierne audizioni informali, svoltesi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(1429) Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione
(127) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Linda LANZILLOTTA ed altri. – Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale
(1406) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione
(1416) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MONTI e Linda LANZILLOTTA. – Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali
(1454) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MINZOLINI ed altri. – Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 aprile.
Il relatore LEPRI (PD) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nel preannunciare la propria astensione, sottolinea l’esigenza che la revisione del Titolo V della Costituzione non incida sugli ambiti di competenza e sulle prerogative spettanti alle province autonome e alle regioni a Statuto speciale.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del relatore, la quale, previa verifica del prescritto numero legale, è approvata.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (n. COM (2014) 221 definitivo)
(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 67)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 28 maggio.
Il relatore LEPRI (PD) dà lettura di una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna), la quale, non essendovi richieste di intervento, è posta ai voti e, previa verifica del prescritto numero legale, approvata.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che la seduta già prevista alle ore 15,45 di domani non avrà più luogo.
La seduta termina alle ore 16,15.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1429 E CONNESSI
La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminati gli Atti Senato nn. 1429 e connessi,
considerato che il disegno di legge governativo Atto Senato n. 1429 propone una riforma complessiva dell’organizzazione costituzionale dello Stato;
rilevato che l’articolo 23 del medesimo Atto Senato n. 1429 sopprime il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e che il comma 1 del successivo articolo 34 reca alcune disposizioni finali e transitorie, le quali prevedono che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomini, con decreto, un commissario straordinario, a cui sia affidata la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del patrimonio dell’organo e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione, e che, all’atto dell’insediamento del commissario straordinario, gli organi del CNEL ed i suoi componenti decadano da ogni funzione, compresa quella di rappresentanza;
considerato che al comma 2 dell’articolo 26 del medesimo Atto Senato n. 1429 si attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, le norme generali per la tutela e sicurezza del lavoro, la previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;
rilevato che al successivo comma 3 del suddetto articolo 26 si precisa che alle Regioni spetta la competenza legislativa sull’organizzazione dei servizi alle imprese e dei servizi sociali e sanitari, fatti salvi i profili riservati allo Stato, come la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e si conferma che alle Regioni spetta la funzione legislativa in materia di istruzione e formazione professionale, sempre fatti salvi i profili riservati allo Stato,
esprime parere favorevole sull’Atto Senato n. 1429, con le seguenti osservazioni:
– in merito ai profili transitori relativi alla soppressione del CNEL, appare preferibile un percorso più rapido, senza la figura del commissario straordinario e che preveda: la decadenza dall’incarico, all’atto dell’entrata in vigore della legge, di tutti gli organi del CNEL; l’approvazione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, da parte del Governo, di un disegno di legge per lo scioglimento e la riallocazione presso altre amministrazioni delle funzioni e delle relative risorse umane e strumentali attribuite al CNEL; l’esame parlamentare in tempi celeri del disegno di legge suddetto;
– pur non esprimendo contrarietà alla soluzione prevista, appare opportuno valutare l’ipotesi di attribuire alla potestà legislativa esclusiva dello Stato non solo le norme generali, ma l’intera normativa sulla tutela e sicurezza sul lavoro, come previsto nell’Atto Senato n. 1406 (del senatore Sacconi ed altri). Ciò in considerazione della necessità di omogeneizzare maggiormente le politiche attive del lavoro delle diverse Regioni e queste ultime con le politiche di protezione e tutela, anche in coerenza con la prevista – dal disegno di legge delega presentato recentemente dal Governo (Atto Senato n. 1428) – costituzione dell’Agenzia nazionale per l’occupazione, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome;
in generale, le proposte di modifica dell’articolo 117 della Costituzione richiederebbero più chiare precisazioni nel distinguere tra attività legislativa e svolgimento delle funzioni amministrative relative alla medesima materia, muovendo da un ordine di considerazioni in base al quale la competenza legislativa esclusiva dello Stato non implica necessariamente la competenza anche amministrativa in capo ad esso e valutando anche la possibilità, proposta nel citato Atto Senato n. 1406, che, nell’ambito della legislazione esclusiva statale, le relative funzioni amministrative possano, in base al principio del buon andamento della pubblica amministrazione e con legge bicamerale, essere delegate alle Regioni o a determinate Regioni, sulla base di intese;
– si suggerisce inoltre di prevedere più chiaramente in Costituzione l’esercizio dei poteri sostitutivi, nel caso di evidente inadempienza gestionale da parte delle Regioni nello svolgimento dei servizi al mercato del lavoro;
– appare opportuno attribuire – come già previsto dall’Atto Senato n. 1429 per i servizi sanitari – alla potestà legislativa dello Stato anche le norme generali sui servizi sociali e la definizione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni, rimanendo alle Regioni la legislazione sugli aspetti programmatori ed organizzativi, realizzati poi dai Comuni in forma associata.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 221 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA’ (Doc. XVIII, n. 67)
La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminata, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme, compresi il falso lavoro autonomo ed il lavoro sommerso nell’ambito del subappalto;
premesso che la Commissione europea si è occupata di lavoro sommerso in tre documenti non legislativi, quali la Comunicazione della Commissione sul lavoro sommerso (COM (98) 219), che proponeva un’analisi del mercato del lavoro sommerso e del suo impatto e passava in rassegna le opzioni politiche aperte agli Stati membri; il documento Rafforzare la lotta al lavoro sommerso (COM (2007) 628), che ha constatato l’attrattività economica del lavoro sommerso e la frammentarietà degli interventi adottati in materia da parte degli Stati membri, esortandoli a rafforzare l’impegno al contrasto, e il documento Verso una ripresa fonte di occupazione (COM (2012) 173), con cui si è avviata una riflessione sulle modalità per innalzare il tasso di occupazione nell’UE, in modo da conseguire gli obiettivi fissati dalla strategia “Europa 2020”;
considerato che la lotta contro il lavoro non dichiarato ha tra l’altro formato oggetto delle raccomandazioni specifiche per Paese rivolte all’Italia nel corso sia del 2012 che del 2013, e che il Parlamento europeo ha adottato in materia risoluzioni sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso il 9 ottobre 2008 (2008/2035(INI)) e il 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)) ;
rilevato che l’articolo 1 istituisce una piattaforma con adesione obbligatoria, composta dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali di contrasto designate dagli Stati membri, al cui interno è riconosciuto status di osservatore a un massimo di otto rappresentanti delle parti sociali intersettoriali al livello dell’UE, di dieci delle parti sociali nei settori con alta incidenza di lavoro sommerso, equamente suddivisi tra organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, un rappresentante di Eurofound (Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro), uno dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, uno dell’OIL, nonché rappresentanti degli Stati aderenti allo spazio economico europeo;
valutato che si attribuisce alla piattaforma gli obiettivi di migliorare la cooperazione tra le diverse autorità di contrasto degli Stati membri e la loro capacità tecnica di affrontare aspetti transfrontalieri, nonché di sensibilizzare l’opinione pubblica, obiettivi da perseguire mediante lo scambio di migliori pratiche ed informazioni, lo sviluppo di competenze ed analisi, ma anche azioni operative transnazionali coordinate;
sottolineata la non esaustività dei compiti specifici elencati nell’articolo 4, paragrafo 1, la gran parte dei quali risulta peraltro coerente con i compiti di studio, sensibilizzazione ed attribuiti alla piattaforma, mentre di profilo più immediatamente operativo sembra essere, invece, la lettera d), che abilita la piattaforma all’adozione di orientamenti, per quanto non vincolanti, per gli ispettori, nonché di principi ispettivi comuni volti a contrastare il lavoro sommerso;
evidenziato che l’articolo 5 prevede che ogni Stato membro nomini membro della piattaforma un punto di contatto unico e, eventualmente, un membro supplente, che dovrebbe disporre dell’autorità necessaria a mantenere i contatti con le autorità nazionali che si occupano dei molteplici aspetti del lavoro sommerso;
richiamato che il Governo italiano si è espresso positivamente sull’atto, ritenendolo complessivamente conforme all’interesse nazionale ed apprezzandone in particolare l’assimilazione del lavoro autonomo fittizio al lavoro “nero”, il carattere obbligatorio dell’adesione alla piattaforma per tutti gli Stati membri e l’individuazione, tra gli obiettivi della proposta, di un’azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica;
preso atto pertanto che essa è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
valutato che la base giuridica è correttamente individuata agli articoli 151, 152 e 153 del TFUE, si esprime in senso favorevole.