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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

11 Luglio 2012
in Senato

335ª Seduta

 Presidenza del Vice Presidente

TREU 

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.                                                                     

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE 

(2206) Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volontè e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiacomo; Ciocchetti; Marinello ed altri; Grimoldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pisicchio 

(107) THALER AUSSERHOFER.  –  Disposizioni in materia di prepensionamento a favore dei familiari di portatori di handicap grave  

(147) DE LILLO.  –  Modifica all’articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di handicap in condizioni di gravità  

(657) BUTTI.  –  Norme per il prepensionamento di genitori di disabili gravi

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)  

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

Il presidente TREU comunica che allo scadere del termine sono stati presentati 9 emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto).

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Schema di decreto ministeriale concernente il regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali (n. 489)

(Parere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Esame e rinvio)

La relatrice SPADONI URBANI (PdL) sottolinea che l’Atto intende dare attuazione alle previsioni della legge n. 383 del 2000, Disciplina delle associazioni di promozione sociale, e in particolare al comma 6 dell’articolo 11, in base al quale, entro 3 anni dall’entrata in vigore della legge, il Ministro per la solidarietà sociale (oggi Ministro del lavoro) emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo. A tale proposito, ricorda che l’Osservatorio, organo con funzioni consultive e parzialmente deliberative, è formato dai rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e adotta iniziative per diffondere la conoscenza dell’associazionismo sociale. Il suo funzionamento è disciplinato da un regolamento interno. All’Osservatorio competono, tra l’altro, l’assistenza al Ministero del lavoro nella tenuta e nell’aggiornamento del registro nazionale, la promozione di studi e ricerche sull’associazionismo in Italia e all’estero ed il sostegno di iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla citata legge n. 383.

Lo schema di decreto recepisce le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato il 13 gennaio 2012 e si compone di 5 articoli. L’articolo 1 prescrive che il Ministro del lavoro indica l’elezione di 20 membri dell’Osservatorio rappresentativi delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla comunicazione. L’articolo 2 attribuisce l’elettorato attivo a quanti abbiano la rappresentanza legale delle associazioni maggiormente rappresentative. Sono considerate tali quelle che hanno maggior numero di aderenti aventi diritti di voto nell’Assemblea nazionale, secondo le norme statutarie, escludendo pertanto da tale computo i semplici fruitori delle attività associative; sono altresì esclusi i circoli affiliati e le articolazioni territoriali. Con tale criterio, si è scongiurato il pericolo, evidenziato nel parere reso dal Consiglio di Stato, che alcune associazioni, a maggiore diffusione territoriale o a livello di circolo, potessero avere troppo peso nella scelta dei candidati. Le prime 30 associazioni ritenute idonee, in base alle dichiarazioni da esse fornite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 alla Direzione generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali, provvedono ad inviare i nominativi dei candidati da eleggere (almeno uno per associazione); saranno eletti soltanto 10 membri nazionali. Alla stessa stregua, l’articolo 3 conferisce l’elettorato attivo a tutti coloro che hanno la rappresentanza legale delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e che risultino maggiormente rappresentative sui rispettivi territori. Anche in questo caso, sono validi sia i criteri di esclusione previsti per le associazioni a carattere nazionale sia le modalità di elezione dei candidati. L’articolo 4 definisce le modalità di svolgimento delle elezioni, da tenersi in un’unica data a Roma; l’articolo 5, infine, sancisce la procedura di proclamazione degli eletti, nonché la nomina di 6 esperti, quali membri dell’Osservatorio. I 26 membri durano in carica 3 anni.

Dopo aver sottolineato la particolare rilevanza della materia oggetto dell’Atto, la relatrice si riserva la formulazione di una proposta di parere all’esito del dibattito.

La senatrice Cristina DE LUCA(Per il Terzo Polo:ApI-FLI) sottolinea che l’Atto afferisce ad un tema assai delicato, meritevole di un adeguato approfondimento sotto due diversi profili. Il primo attiene al criterio della rappresentatività, attesa la forte disomogeneità statutaria esistente tra le singole associazioni. Il secondo riguarda i membri eletti, che secondo la bozza di statuto dovrebbero essere in numero pari tra i due livelli, nazionale e territoriale; sul punto ella esprime dubbi, trattandosi di un Osservatorio a carattere nazionale ed essendo il livello territoriale già espresso in altra istanza; suggerisce pertanto un riequilibrio della rappresentanza a favore del livello nazionale.

Anche il senatore NEROZZI (PD) reputa delicate le questioni connesse al tema cui l’Atto fa riferimento, appoggiando le considerazioni svolte dalla senatrice De Luca e sollecitando un supplemento di approfondimento da parte del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel dichiararsi disponibile ad ogni chiarimento, sottolinea che la bozza di regolamento in esame tiene conto delle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato il 13 gennaio 2012, in base alle quali l’originaria composizione dell’Osservatorio, che prevedeva 16 rappresentanti nazionali e 4 regionali, è stata resa paritaria tra i due livelli. Peraltro l’Osservatorio non è un organo di rappresentanza, ma deve essere rappresentativo, e anche sul punto è intervenuto il parere del Consiglio di Stato; far riferimento al numero degli iscritti rischia a suo avviso di falsare ulteriormente gli equilibri. Si dichiara conclusivamente disponibile ad ogni ulteriore chiarimento.

           

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2206

Art.  1

1.100

GHEDINI, RELATRICE

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Disciplina transitoria di salvaguardia per l’accesso alla pensione dei lavoratori con figli gravemente disabili. Computo dei periodi di congedo ai fini della pensione di anzianità)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 14, lettera e-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto continuano altresì ad applicarsi, ai lavoratori che maturino, entro ventiquattro mesi successivi al 31 dicembre 2011, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

a) abbiano fruito, alla data del 31 dicembre 2011, del congedo per assistenza ai figli con handicap grave, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni;

b) abbiano assistito continuativamente, per almeno diciotto anni, uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l’indennità di accompagnamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508;

c) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa;

d) alla data del 31 dicembre 2011, i figli disabili non risultino deceduti.

2. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l’assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui alla lettera b), non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell’istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di presentazione all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) della domanda di accesso al beneficio di cui al comma 1, nonché le ulteriori misure attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

4. All’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i periodi di congedo fruiti dai genitori di soggetto con handicap in situazione di gravità, comprensivi dei periodi di prolungamento del congedo ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151». 

1.2

CARLINO

Al comma 1, capoverso «3- bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: «sino al 31 dicembre 2012» con le seguenti: «senza alcuna scadenza»;

b) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Tale esonero opera, anche in assenza dei requisiti di anzianità massima contributiva di cui al medesimo comma 1, in favore di tutti i dipendenti pubblici, senza esclusione alcuna, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e delle dipendenti che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, a fronte del versamento e dell’accredito di almeno venticinque annualità di contributi previdenziali»;

c) aggiungere in fine le seguenti parole: «L’esonero di cui al presente comma è riconosciuto, a fronte di un periodo di assistenza continuativa del familiare convivente disabile pari almeno a venti anni. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l’assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. L’esonero di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato, nei venti anni di cui al quinto periodo, ovvero non risulti stabilmente ricoverato a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto specializzato, ad eccezione dei casi in cui vi sia certificazione medico-sanitaria dell’istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza costante e continuativa del familiare. Resta escluso, altresì, da tale diritto il lavoratore, il cui familiare disabile percepisca una contribuzione per attività lavorativa o che risulti deceduto alla data di entrata in vigore della presente legge. L’esonero può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del secondo periodo, presente all’interno del nucleo familiare. Ai fini del presente comma, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio che, all’atto della presentazione della domanda di esonero di cui al comma 3, primo periodo, convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di venti anni, come definito al quinto periodo, da comprovare mediante apposita certificazione storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un’attività lavorativa. Il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare dell’esonero di cui al primo periodo soltanto se entrambi i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al figlio disabile per invalidità del 100 per cento come attestato da apposita certificazione di morte o verbale di invalidità rilasciato dalle commissioni mediche preposte ovvero non convivono più con il familiare disabile, in quanto residenti in una differente località. Ai soli genitori single, da almeno cinque anni, e fermi restando tutti gli altri parametri di accesso ai benefici della presente legge, è concesso l’esonero dal cinquantacinquesimo anno di età se uomini e dal cinquantesimo anno di età se donne».

Conseguentemente:

1) all’articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2010-2012» con le seguenti: «2012-2014»;

b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «diciotto anni» con le seguenti: «venti anni»;

c) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «venti annualità» con le seguenti: «venticinque annualità»;

d) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nella misura di quanto effettivamente maturato all’atto del collocamento in quiescenza incrementato di cinque anni tramite contribuzione figurativa a carico dello Stato»;

e)  al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «venti»;

f) al comma 1, quarto periodo, in fine, inserire le seguenti parole: «, ad eccezione dei casi in cui vi sia certificazione medico-sanitaria dell’istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza costante e continuativa del familiare. Resta escluso, altresì, da tale diritto il lavoratore, il cui familiare disabile percepisca una contribuzione per attività lavorativa o che risulti deceduto alla data di entrata in vigore della presente legge»;

g) al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «venti»;

h) al comma 3, il secondo periodo, è sostituito con il seguente: «Il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al comma 1 soltanto se entrambi i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al figlio disabile per invalidità del 100 per cento, come attestato da apposita certificazione di morte o verbale di invalidità rilasciato dalle commissioni mediche competenti, ovvero non convivono più con il familiare disabile, in quanto residenti in una differente località.»;

i) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Ai soli genitori single, da almeno cinque anni, e fermi restando tutti gli altri parametri di accesso ai benefici della presente legge, è concesso l’esonero dal cinquantacinquesimo anno di età se uomini e dal cinquantesimo anno di età se donne senza ulteriore incremento della contribuzione figurativa a carico dello Stato prevista dal comma 1 dell’articolo 2».

2) all’articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «un’apposita domanda» sono inserite le seguenti: «rispettivamente all’amministrazione pubblica di cui sono dipendenti e»;

b) alla lettera a), le parole da «come definito» a «preposte» sono sostituite con le seguenti: «come definito dal comma 3-bis dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, per i lavoratori del settore pubblico e dal comma 1 dell’articolo 2 della presente legge per i lavoratori del settore privato, rilasciate dalle commissioni mediche preposte;»;

c) alla lettera b), le parole da «come definito» a «preposte» sono sostituite con le seguenti: «come definito dal comma 3-bis dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, per i lavoratori del settore pubblico e dal comma 1 dell’articolo 2 della presente legge per i lavoratori del settore privato, abbia avuto inizio precedentemente all’accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte;»;

d) la lettera c) è sostituita con la seguente: «c) dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti elencati al comma 3-bis dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, per i lavoratori del settore pubblico, e al comma 3 dell’articolo 2 per i lavoratori del settore privato e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di invalidità al 100 per cento dei genitori impossibilitati ad assistere il figlio disabile, come risultante da verbale rilasciato dalle commissioni mediche competenti o certificazione anagrafica che attesti che entrambi i genitori non convivano più con il figlio disabile»;

e) alla lettera d), sostituire le parole: «nel periodo di assistenza, come definito dal comma 1 dell’articolo 2;» con le seguenti: «nel periodo di assistenza, come definito dal comma 3-bis dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, per i lavoratori del settore pubblico e dal comma 1 dell’articolo 2 della presente legge per i lavoratori del settore privato;»

f) alla lettera e), sopprimere le parole da: «e il numero di annualità» fino a «di cui al comma 1 dell’articolo 2»;

g) dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) certificazione attestante la morte dell’altro genitore o sentenza di separazione o di divorzio da almeno cinque anni per l’accesso all’ulteriore beneficio previsto dal comma 4 dell’articolo 2 della presente legge».

Art.  2

2.100

GHEDINI, RELATRICE

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Misure in favore dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e dei lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato. Riconoscimento del diritto all’anticipazione del pensionamento per assistenza a figli conviventi gravemente disabili)

1. In via sperimentale per il triennio 2013-2015, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conseguire entro quattro anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono accedere a domanda, a decorrere dalla data di maturazione dei predetti requisiti e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensionamento, all’anticipazione del pensionamento, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

a) abbiano assistito continuativamente per almeno diciotto anni uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l’indennità di accompagnamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508;

b) all’atto della presentazione della domanda di cui all’articolo 3, risultino conviventi o abbiano stabilmente convissuto con i figli disabili per almeno diciotto anni;

c) alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei al riconoscimento del diritto all’anticipazione del pensionamento ai sensi del presente articolo, i figli disabili non risultino deceduti;

d) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa.

2. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l’assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui al comma 1, lettera b), non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell’istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.

3. Il diritto di cui al presente articolo può essere goduto da un solo genitore convivente per ciascun figlio disabile. Il fratello o la sorella del disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al presente articolo soltanto se entrambi i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al figlio disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero se entrambi i genitori non convivono più con il figlio disabile, in quanto residenti ed effettivamente domiciliati in una differente località.

4. La liquidazione dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni decorre comunque dal mese successivo al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti in via ordinaria per l’accesso al pensionamento, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, indipendentemente dalla data di effettivo accesso al pensionamento anticipato ai sensi del presente articolo.».

2.7

FASANO

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2.

        1 Ai lavoratori e le lavoratrici dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una pecentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento oridinario della Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all’erogazione anticipata del trattamento pensionistico. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto ai lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e alle lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, a seguito del versamento e dell’accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali, e che usufruiscono delle agevolazioni previste dall’articolo 33 della legge n. 104 del 1992. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato.

2. Il diritto di cui al comma 1 può essere goduto da un solo familiare per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio che svolge un’attività lavoratoriva. Il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al comma 1 soltanto se i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio Sanitario Nazionale.».

Art.  3

3.100

GHEDINI, RELATRICE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) all’alinea, sostituire le parole: «del diritto all’erogazione anticipata del trattamento pensionistico» con le seguenti: «dell’anticipazione del pensionamento»;

2) all’alinea, sostituire le parole: «all’INPS» con le seguenti: «all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)»;

3) all’alinea, sostituire le parole: «del familiare disabile» con le seguenti: «dei figli disabili»;

4) alla lettera a), sostituire le parole: «al disabile assistito» con le seguenti: «ai figli disabili assistiti»;

5) alla lettera b), sostituire le parole: «del familiare disabile» con le seguenti: «dei figli disabili»;

6) alla lettera c), sostituire le parole: «dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti elencati al comma 3 dell’articolo 2» con le seguenti: «autocertificazione comprovante l’esercizio della potestà genitoriale»;

7) sopprimere la lettera e).

3.3

FASANO

Sopprimere le lettere b) e d) e alla lettera e) sopprimere le parole: «e il numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza del familiare disabile convivente».

3.4

VINCENZO DE LUCA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, inoltre le somme indebitamente acquisite dovranno essere restituite».

3.0.1

CARLINO

Dopo l’articolo, inserire  il seguente:

«Art.3-bis.

(Accesso agevolato alle mansioni di telelavoro)

1. Per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, sia del comparto pubblico che di quello privato, che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, indipendentemente dall’età e dai contributi versati, su richiesta, è concesso l’accesso a mansioni di telelavoro così come disciplinato dal D.P.R. n. 70 del 1999, per il comparto pubblico, e dall’Accordo interconfederale del 9 luglio 2004, tra le parti sociali quale recepimento dell’accordo-quadro europeo sulla normativa del telelavoro, per il comparto privato.

2. L’agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, è riconosciuta a condizione che il familiare disabile non sia ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato e conviva stabilmente con il lavoratore richiedente il beneficio. Resta escluso, altresì, da tale diritto il lavoratore il cui familiare disabile percepisca una contribuzione per attività lavorativa o che risulti deceduto alla data di entrata in vigore della presente legge. L’agevolazione può essere goduta da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del comma 1 del presente articolo, presente all’interno del nucleo familiare. Il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo soltanto se entrambi i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al figlio disabile per invalidità del 100 per cento come attestato da apposita certificazione di morte o verbale di invalidità rilasciato dalle commissioni mediche preposte ovvero non convivono più con il familiare disabile, in quanto residenti in una differente località».

Art.  4

4.100

GHEDINI, RELATRICE

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge valutati rispettivamente, quanto all’articolo 1, in 1,2 milioni di euro per l’anno 2013, 3,5 milioni di euro per l’anno 2014, 2,7 milioni di euro per l’anno 2015 e 0,1 milioni di euro per l’anno 2016 e, quanto all’articolo 2, in 43,2 milioni di euro per l’anno 2013, 58,3 milioni di euro per l’anno 2014, 65,8 milioni di euro per l’anno 2015, 59,9 milioni di euro per l’anno 2016, 44,0 milioni di euro per l’anno 2017, 26,6 milioni di euro per l’anno 2018 e 9,3 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante i risparmi di spesa ovvero le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo almeno pari a 20 milioni di euro per l’anno 2013, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e 20 milioni a decorrere dall’ anno 2017 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 20 milioni di euro per l’anno 2013, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e 20 milioni a decorrere dall’anno 2017. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 4,4 milioni di euro per l’anno 2013, 1,8 milioni di euro per l’anno 2014, 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all’articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, producano per ogni anno effettivi maggiori risparmi di spesa.

3. Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma 2, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di spesa ivi previste, può essere disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote di base dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. »

 

 

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