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Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

redazione
Gennaio12/ 2022

285ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FLORIS (FIBP-UDC) illustra preliminarmente le disposizioni di proroga relative allo stato di emergenza epidemiologica recate dal decreto-legge in esame, nonché le misure in materia di validità della certificazione verde e di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, recate dagli articoli 1, 3 e 4.

Passa quindi all’articolo 5 e all’articolo 8, comma 1, che estendono l’ambito delle attività e dei servizi il cui accesso o fruizione è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato da vaccinazione o guarigione, mentre il comma 2 dello stesso articolo 8 inserisce i corsi di formazione privati svolti in presenza tra le fattispecie il cui accesso è subordinato al possesso di un certificato verde COVID-19.

Dà poi conto dell’articolo 6, volto a vietare eventi che implichino assembramenti in spazi aperti e le attività in sale da ballo e discoteche, nonché dell’articolo 7, che pone condizioni particolari per l’accesso di visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice.

Dopo aver segnalato gli articoli 10, 12 e 15, recanti disposizioni di proroga, e l’articolo 11, relativo ai controlli dei viaggiatori in entrata nel territorio nazionale, richiama l’attenzione sugli articoli 13 e 14, concernenti il coinvolgimento del Ministero della difesa nelle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 in ambito scolastico, nonché di stoccaggio e conservazione delle dosi vaccinali.

Passa quindi all’illustrazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 17, i quali recano una disciplina transitoria per lo svolgimento di lavoro agile da parte dei lavoratori fragili nei primi due mesi del 2022, mentre il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 le misure di cui all’articolo 9 del decreto 21 ottobre 2021, n. 146, relative all’astensione dal lavoro con indennità  per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, con riferimento a specifiche fattispecie relative ai figli.

Dà conto infine delle misure di proroga di competenza della Commissione disposte dall’articolo 16, comma 1, e indicate nell’allegato A.

In considerazione della possibilità di acquisire ulteriori elementi di valutazione, propone infine di proseguire l’esame successivamente allo svolgimento delle audizioni programmate presso la Commissione di merito.

La presidente MATRISCIANO prende atto della proposta del relatore.

La senatrice CATALFO (M5S) ritiene insufficiente la previsione della possibilità di astensione dal lavoro con indennità per i genitori con figli al di sotto dei quattordici anni limitatamente al periodo fino al 31 marzo. Rileva inoltre l’opportunità di prevedere una copertura adeguata relativamente ai lavoratori posti in quarantena, in quanto condizione equiparabile alla malattia.

Auspicato che la Commissione di merito proceda all’audizione del Ministro dell’istruzione, la senatrice FEDELI (PD) paventa il rischio di discriminazione insito nell’ipotesi di non consentire la didattica in presenza per gli studenti non vaccinati e sottolinea la priorità da accordare alla conciliazione del diritto alla salute con il diritto allo studio.

Il senatore LAUS (PD) osserva che l’equiparazione del periodo di quarantena con la malattia pone un serio problema di costi a carico dei datori di lavoro, in particolare in riferimento alle piccole e medie imprese e agli artigiani.

In risposta a una sollecitazione della senatrice CATALFO (M5S), prosegue rilevando che solo una sufficiente chiarezza normativa può consentire comportamenti univoci da parte dei medici responsabili delle certificazioni.

La senatrice CATALFO (M5S) conviene, ribadendo l’esigenza di disporre di coperture finanziarie idonee a garantire la tutela per i casi di quarantena.

Il relatore FLORIS (FIBP-UDC) auspica un impegno comune finalizzato all’approfondimento dei temi oggetto degli interventi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(658) Nunzia CATALFO ed altri.  –  Disposizioni per l’istituzione del salario minimo orario

(310) LAUS ed altri.  –  Istituzione del salario minimo orario

(1132) NANNICINI ed altri.  –  Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

(1232) C.N.E.L. – Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(1259) LAFORGIA.  –  Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(2187) Nunzia CATALFO ed altri.  –  Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 novembre scorso.

La presidente MATRISCIANO ricorda che il 13 dicembre è scaduto il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 658. Fa quindi presente che entro tale termine sono state presentate nuove proposte emendative, pubblicate in allegato, mentre altre, presentate in precedenza, sono state ritirate. Preannuncia conclusivamente la messa a disposizione della Commissione di un nuovo fascicolo degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (n. COM(2021) 762 definitivo)

(Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in esame il relatore LAFORGIA (Misto-LeU-Eco), il quale in relazione all’articolo 1 rileva che scopo della proposta di direttiva è migliorare le condizioni di lavoro delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta determinazione della loro situazione contrattuale, promuovendo la trasparenza, l’equità e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro e migliorando la trasparenza del lavoro, favorendo le condizioni per la crescita sostenibile delle piattaforme.

Dato conto delle definizioni recate dall’articolo 2, osserva che l’articolo 3 impone agli Stati membri di predisporre procedure adeguate per verificare la corretta determinazione della situazione contrattuale, al fine di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore.

Rileva poi che l’articolo 4 stabilisce la presunzione legale che esista un rapporto di lavoro fra la piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, qualora la piattaforma suddetta controlli l’esecuzione del lavoro, mentre l’articolo 5 garantisce la possibilità di confutare la presunzione legale nei procedimenti giudiziari e amministrativi, con onere della prova a carico della piattaforma di lavoro digitale.

Riferito in merito all’articolo 6, il quale impone alle piattaforme di lavoro digitali la trasparenza sull’uso dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, nota che l’articolo 7 dispone che gli Stati membri provvedano affinché le piattaforme monitorino e valutino periodicamente l’impatto sulle condizioni di lavoro delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, mentre l’articolo 8 stabilisce il diritto dei lavoratori di ottenere dalla piattaforma una spiegazione per una decisione presa o sostenuta da sistemi automatizzati che incida significativamente sulle condizioni di lavoro.

Osserva successivamente che l’articolo 9 reca disposizioni sulle procedure di informazione e consultazione per le decisioni che possano comportare l’introduzione o modifiche sostanziali nell’uso dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati e che ai sensi dell’articolo 10 le precedenti disposizioni in materia di trasparenza sui sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, di monitoraggio umano dei sistemi automatizzati e di “riesame umano” si applicano anche alle persone che svolgano un lavoro mediante piattaforme digitali e che non abbiano un contratto o un rapporto di lavoro.

Quanto all’articolo 11, rileva che esso stabilisce che le piattaforme dovranno dichiarare il lavoro svolto dai lavoratori alle autorità competenti in materia di lavoro e protezione sociale dello Stato membro e condividere i dati pertinenti con tali autorità. Inoltre, in base all’articolo 12, gli Stati dovranno provvedere affinché le piattaforme di lavoro digitali mettano una serie di informazioni a disposizione delle autorità in materia di lavoro e protezione sociale e dei rappresentanti dei lavoratori.

Richiama infine l’attenzione sul Capo V, concernente i mezzi di ricorso e gli strumenti di tutela che devono essere garantiti ai lavoratori, e sulle disposizioni finali.

Conclude richiamando l’attenzione sull’importanza dell’intervento del legislatore nazionale rispetto a una parte del mondo del lavoro destinata ad acquisire importanza sempre maggiore, al fine di garantire le necessarie tutele ai lavoratori.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) suggerisce una riflessione in merito all’opportunità di procedere allo svolgimento di audizioni.

La senatrice FEDELI (PD) e il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) si esprimono a favore dello svolgimento di audizioni, con particolare riferimento all’apporto delle parti sociali.

La presidente MATRISCIANO si riserva di valutare in proposito eventuali, opportune modalità di raccordo con la 14a Commissione, mettendo a sua volta in evidenza che l’esame del provvedimento in titolo costituisce un’occasione preziosa per estendere le tutele in una fase di profonda trasformazione delle modalità di lavoro.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI  

La presidente MATRISCIANO avverte che, in considerazione dell’andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 13,30 di oggi, mercoledì 12 gennaio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

  1. 658

Art. 1

1.9

De VecchisAlessandrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «così come individuati nell’articolo 2094 del codice civile».

1.10

Catalfo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere b), c) e d) del comma 2 del medesimo articolo.»

Conseguentemente:

  1. a) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e campo di applicazione»;
  2. b) all’articolo 2, sopprimere il comma 2.

Art. 2

2.27

Catalfo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Definizione) – 1. Per “retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente” si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l’impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all’attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

2. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l’importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all’adozione del decreto di cui al primo periodo l’importo di cui al comma 1 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.»

Conseguentemente:

  1. a) all’articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell’articolo 2, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all’importo previsto al comma 1 dell’articolo 2.

  1. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell’applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.»
  2. b) all’articolo 4,apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere il comma 1;

2) al comma 2, sostituire le parole: «fino al suo rinnovo e comunque non inferiore all’importo previsto dal comma 1 dell’articolo 2.», con le seguenti: «prevalente fino al suo rinnovo.»;

3) sopprimere il comma 3.

2.28

De VecchisAlessandrini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi dell’articolo 1 della presente legge il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto per ciascuna categoria di lavoratori dal contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento. Per i soli settori e per le sole categorie non regolamentate dalla contrattazione collettiva è previsto un salario minimo legale pari a 9 euro all’ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.29

De VecchisAlessandrini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo la parola:«nazionale» aggiungere le seguenti:«, comprensivo degli elementi fissi e variabili,»;
  2. b) sostituire le parole:«e comunque non inferiore a 9 euro all’ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» con le seguenti:«. Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all’ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.30

De VecchisAlessandrini

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,».

2.31

De VecchisAlessandrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro».

2.32

StegerDurnwalderLaniece

Al comma 1, sostituire le parole: «più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all’attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all’ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali», con le seguenti: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

2.33

Floris

Al comma 1, sostituire le parole: «più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all’attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all’ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» con le seguenti: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015».

2.34

Maffoni

Al comma 1, sostituire le parole: «più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all’attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all’ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» con le seguenti: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015».

2.35

De VecchisAlessandrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936».

2.36

De VecchisAlessandrini

Al comma 1, sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all’attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente» con le seguenti: «della categoria di riferimento».

2.37

De VecchisAlessandrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all’ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

2.38

De VecchisAlessandrini

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il trattamento economico contrattuale di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore interessato ovunque impiegati ed il datore di lavoro è tenuto in ogni caso ad applicare integralmente le disposizioni del contratto collettivo.».

2.39

De VecchisAlessandrini

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore.».

Art. 3

3.8

De VecchisAlessandrini

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «così come individuate dal comma 1 dell’articolo 2».

3.9

De VecchisAlessandrini

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «maggiormente rappresentative».

3.10

StegerDurnwalderLaniece

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a)al comma 1, sopprimere le seguenti parole:«e in ogni caso non inferiore all’importo previsto al comma 1 dell’articolo 2»;
  2. b)al comma 2, sostituire le parole:«di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall’accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL», con le seguenti: «di cui all’Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza per settore di riferimento sottoscritto dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;
  3. c) alla fine del comma 2, dopo le parole:«lavoratori impiegati nelle stesse», aggiungere le seguenti:«nonché in relazione al numero di iscritti ai fondi di previdenza complementare e di assistenza integrativa e al numero di iscritti agli Enti Bilaterali».

3.11

Maffoni

Apportare le seguenti modifiche:

  1. a) al comma 1, le parole:«e in ogni caso non inferiore all’importo previsto al comma 1 dell’articolo 2», sono soppresse;
  2. b) al comma 2 sostituire le parole:«di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall’accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL» con le seguenti:«di cui all’Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza per settore di riferimento sottoscritto dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;
  3. c) alla fine del comma 2, dopo le parole:«lavoratori impiegati nelle stesse» aggiungere le seguenti:«nonché in relazione al numero di iscritti ai fondi di previdenza complementare e di assistenza integrativa e al numero di iscritti agli Enti Bilaterali».

3.12

Floris

Apportare le seguenti modifiche:

  1. a) al comma 1, le parole:«e in ogni caso non inferiore all’importo previsto al comma 1 dell’articolo 2», sono soppresse;
  2. b) al comma 2 sostituire le parole:«di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall’accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL» con le seguenti:«di cui all’Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza per settore di riferimento sottoscritto dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;
  3. c) alla fine del comma 2, dopo le parole:«lavoratori impiegati nelle stesse» aggiungere le seguenti:«nonché in relazione al numero di iscritti ai fondi di previdenza complementare e di assistenza integrativa e al numero di iscritti agli Enti Bilaterali».

3.13

De VecchisAlessandrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «e in ogni caso non inferiore all’importo previsto al comma 1 dell’articolo 2».

3.14

De VecchisAlessandrini

Sopprimere il comma 2.

3.0.3

De VecchisAlessandrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Trattamenti economici di equità nel settore del trasporto aereo)

  1. Al fine di contrastare forme di competizione salariale a ribasso in un settore caratterizzato da elevati standard di sicurezza, nonché di individuare un parametro esterno di commisurazione per definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, i vettori e le imprese che operano e impiegano il personale sul territorio italiano che sono assoggettate alle autorizzazioni e alle certificazioni previste dalla normativa EASA e dalla normativa nazionale ed al monitoraggio di ENAC secondo le norme vigenti, applicano ai propri dipendenti i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

Art. 4

4.13

De VecchisAlessandrini

Al comma 1 dopo le parole: «previsto dal contratto collettivo» inserire le seguenti: «aziendale o».

4.14

De VecchisAlessandrini

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «così come individuate dal comma 1 dell’articolo 2».

4.15

De VecchisAlessandrini

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «maggiormente rappresentative».

4.16

De VecchisAlessandrini

Al comma 1 sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all’attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente, e comunque non inferiore all’importo previsto dal comma 1 dell’articolo 2» con le seguenti: «della categoria di riferimento».

4.17

Floris

Ai commi 1 e 2 sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all’importo previsto dal comma 1 dell’articolo 2».

4.18

StegerDurnwalderLaniece

Sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «e comunque non inferiore all’importo previsto dal comma 1 dell’articolo 2».

4.19

Maffoni

Le parole: «e comunque non inferiore all’importo previsto dal comma 1 dell’articolo 2», ovunque ricorrono, sono soppresse.

4.20

De VecchisAlessandrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all’importo previsto dal comma 1 dell’articolo 2».

4.21

De VecchisAlessandrini

Al comma 2, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all’importo previsto dal comma 1 dell’articolo 2».

4.0.9

Romano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Sanzioni)

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, mediante violenza o minaccia, costringe un lavoratore ad accettare la corresponsione di un trattamento retributivo non proporzionato e sufficiente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e comunque non in linea con quanto disposto dall’articolo 2, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 15.000 a 50.000 euro. La pena è aumentata fino alla metà se i lavoratori sono in numero superiore a tre, o se uno o più lavoratori sono stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano o minori in età non lavorativa.».

4.0.10

Catalfo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Commissione per l’aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario)

  1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l’aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui all’articolo 2, comma 1, di seguito denominata “Commissione”. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.
  2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:
  3. a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  4. b) un rappresentante dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
  5. c) un rappresentante dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
  6. d) un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
  7. e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
  8. La Commissione:
  9. a) valuta l’aggiornamento dell’importo previsto al comma 1 dell’articolo 2;
  10. b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dall’articolo 2;
  11. c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti di cui all’articolo 3.
  12. L’aggiornamento dell’importo di cui al comma 1 dell’articolo 2 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
  13. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
  14. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l’amministrazione interessata provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

4.0.11

Catalfo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni)

  1. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall’articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

4.0.12

Catalfo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Repressione di condotte elusive)

  1. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, ivi compresa l’adozione della diffida accertativa di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
  2. L’efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 1 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.»

4.0.13

Catalfo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità della presente legge.»

4.0.14

Catalfo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)

  1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è inserito il seguente:

“182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182?”.

  1. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 507,7 milioni di euro per l’anno 2022, 667,2 milioni di euro per l’anno 2023, 662,1 milioni di euro per l’anno 2024 e 154,4 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 5

5.6

Catalfo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) sostituire le parole:«contratti collettivi nazionali e territoriali», con le seguenti:«trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali»;
  2. b) sopprimere la seguente parola:«vigenti».

5.7

De VecchisAlessandrini

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più» con la seguente: «maggiormente».

5.8

De VecchisAlessandrini

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla loro scadenza» con le seguenti: «fino al loro successivo rinnovo».

5.0.4

Laus

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione collettiva)

  1. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l’individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi.
  2. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede.
  3. I membri della Commissione di cui al comma 1 sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
  4. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell’assemblea del CNEL.
  5. A supporto della Commissione di cui al comma 1, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  6. Entro sei mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:
  7. a)gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;
  8. b)i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;
  9. c)i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;
  10. d)i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;
  11. e)le modalità e i termini per l’acquisizione, l’aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a)b)c)d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;
  12. f)i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;
  13. g)i criteri per l’individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
  14. h)il salario minimo di garanzia applicabile, ove individuati, negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, nonché i criteri per il suo aggiornamento.
  15. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che le recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.
  16. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.
  17. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7.»

redazione