MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2025
269ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
CANTU’
La seduta inizia alle ore 11,55.
IN SEDE CONSULTIVA
(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA
(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore ZULLO (FdI) rileva che l’articolo 1 del decreto-legge n. 3 modifica l’articolo 39 del decreto-legge n. 19 del 2024, il quale, al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell’ambiente, nonché della salute e della sicurezza degli addetti, ha disposto il trasferimento all’amministrazione straordinaria della Acciaierie d’Italia (ADI) S.p.a. di risorse fino a 150 milioni di euro, incrementabili di ulteriori 150 milioni. La disposizione in esame innalza il limite di tale incremento a 400 milioni.
Il senatore MAZZELLA (M5S) fa presente il giudizio negativo della propria parte politica sul provvedimento in esame. Questo destina infatti risorse a una ripresa dell’attività produttiva basata sull’impiego del carbone, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Replica il relatore ZULLO (FdI), il quale sottolinea che l’impiego delle risorse di cui al decreto-legge n. 3 è specificamente finalizzato a una ripresa produttiva armonizzata con le esigenze di tutela ambientale. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.
Previa verifica del numero legale, la proposta di parere è infine messa ai voti e approvata a maggioranza.
(1043) Simona PETRUCCI e LIRIS. – Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
Il relatore SATTA (FdI) riferisce sul disegno di legge n. 1043, finalizzato a integrare la normativa vigente in materia di protezione contro i pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento al radon, recata dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101.
L’articolo 1, comma 1, lettera a), aggiunge la nuova lettera d-bis) all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 101. In forza di tale integrazione, il Piano nazionale di azione per il radon 2023-2032 include i criteri per la definizione degli studi mineralogici e geochimici tesi a valutare preventivamente il rischio di inquinamento da radon sito-specifico e dei materiali da costruzione.
La successiva lettera b) aggiunge all’articolo 11 del decreto legislativo n. 101 il nuovo comma 3-bis, il quale stabilisce che regioni e province autonome provvederanno a inserire nelle rispettive discipline urbanistiche l’obbligo di una valutazione sito-specifica del rischio di inquinamento da radon.
La lettera c) modifica l’articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 101, prevedendo che la progettazione delle costruzioni nuove venga eseguita in accordo con le linee guida contenute nel Piano nazionale, ovvero valutando parametri pertinenti quali la concentrazione di radon nelle rocce e nel suolo.
La lettera d) interviene sull’articolo 15 del decreto legislativo n. 101, limitando la discrezionalità degli esperti relativamente alle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici.
La successiva lettera e) interviene sull’Allegato II, Sezione I, paragrafo 2, lettera a), del decreto legislativo n. 101, riguardo i requisiti minimi degli esperti di interventi di risanamento da radon. Al riguardo, in considerazione della natura delle azioni di bonifica, appare opportuno garantire che possa essere qualificato esperto di interventi di risanamento da radon, oltre al professionista abilitato alla progettazione di opere edili, il professionista abilitato alla progettazione di opere impiantistiche. Inoltre, tenuto conto della definizione normativa vigente della figura dell’esperto di radioprotezione, appare congruo attribuire unicamente a tale figura il compito di attestare l’esito delle operazioni di risanamento.
Risultano inoltre opportuno valutare ulteriori interventi migliorativi della disciplina di cui al decreto legislativo n. 101, in primo luogo con riguardo agli articoli 127 e 155, al fine di garantire il pieno rispetto della normativa tecnica internazionale di riferimento, a tutela della sicurezza dei lavoratori soggetti a valutazione dosimetrica.
Si pone poi l’esigenza di evitare disparità di trattamento a livello unionale relativamente all’accesso alla professione di esperto in fisica medica, così come definito della direttiva 2013/59/Euratom tra gli ingegneri biomedici italiani e quelli stabiliti negli altri Stati membri, posto che l’ordinamento italiano riserva l’accesso a tale specializzazione a coloro che hanno conseguito la laurea magistrale in fisica.
Il senatore MAZZELLA (M5S) richiama l’attenzione sulla rilevanza dell’inquinamento da radon in quanto agente patogeno. Sottolinea quindi l’esigenza di una riflessione mirata all’impatto del disegno di legge in esame in rapporto alle specificità dei diversi territori, spesso caratterizzati da livelli di rischio notevolmente differenziati.
Il relatore SATTA (FdI) osserva l’innalzamento delle tutele derivanti dal disegno di legge rispetto a fattori di rischio già noti, in ragione del potenziamento degli strumenti di controllo.
Il senatore ZULLO (FdI) rammenta a sua volta la diversa incidenza del rischio da radon nei territori e rileva l’adeguatezza del provvedimento in esame rispetto alla conseguente prevenzione, posto che occorre tenere in debita considerazione l’aspetto del monitoraggio circa l’attuazione delle misure di protezione.
Il senatore MAZZELLA (M5S) ribadisce la centralità da accordare al tema del monitoraggio.
Il relatore SATTA (FdI) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.
Il senatore MAZZELLA (M5S) sollecita un’integrazione della proposta sulla base della riconosciuta rilevanza del monitoraggio.
Il senatore ZULLO (FdI) richiama l’attenzione sull’aspetto degli effetti dell’intervento legislativo.
Il relatore SATTA (FdI), sulla base di quanto emerso dal dibattito, integra il proprio schema di parere con un’osservazione specifica.
Lo schema di parere, così come modificato (pubblicato in allegato), è quindi posto in votazione.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all’unanimità.
(994) BERGESIO e altri. – Istituzione di una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) riferisce sul disegno di legge in esame, il quale prevede l’istituzione di una zona franca extradoganale montana (ZFEM) nel territorio della Valle di Susa.
Tra le agevolazioni a favore delle imprese operanti esclusivamente nella ZFEM ha rilevanza, per quanto di competenza, l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la loro attività all’interno della ZFEM.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa in votazione.
Accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.
SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1241
In riferimento alla discussione del disegno di legge n. 1241, in materia di prestazioni sanitarie, la presidente CANTU’ comunica che i senatori Silvestro e Daniela Ternullo intendono ritirare la propria firma all’emendamento 7.0.1 (testo 4).
La Commissione prende atto.
SCONVOCAZIONE DI SEDUTA
Considerato l’andamento dei lavori, la presidente CANTU’ avverte che la seduta già convocata per le ore 15,45 di oggi non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 12,30.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1043
La 10a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, valutate le integrazioni e le modifiche da esso recate alla normativa vigente in materia di protezione contro i pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento al radon, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, attuativo della direttiva 2013/59/Euratom;
considerato che le azioni di bonifica comportano attività di progettazione di opere edili o, nella maggioranza dei casi, di natura impiantistica, risultando così opportuno garantire che sia il professionista abilitato alla progettazione di opere edili, sia il professionista abilitato alla progettazione di opere impiantistiche possa essere qualificato esperto di interventi di risanamento da radon;
tenuto conto che in base alla definizione normativa vigente della figura dell’esperto di radioprotezione appare congruo attribuire unicamente a tale figura il compito di attestare l’esito delle operazioni di risanamento;
rilevata l’opportunità di ulteriori interventi migliorativi della disciplina di cui al decreto legislativo n. 101 del 2020, in primo luogo con riguardo agli articoli 127 e 155, al fine di garantire il pieno rispetto della normativa tecnica internazionale di riferimento, a tutela della sicurezza dei lavoratori soggetti a valutazione dosimetrica;
osservata inoltre l’esigenza di evitare disparità di trattamento relativamente all’accesso alla professione di specialista in fisica medica, così come definito dalla direttiva 2013/59/Euratom, a danno degli ingegneri biomedici e clinici italiani, peraltro ingiustificate alla luce delle competenze nell’ambito della fisica medica caratterizzanti la loro formazione universitaria,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.
Innanzitutto, si raccomanda una particolare attenzione al monitoraggio delle dosi di radon presenti nei territori interessati e, più in generale, all’impatto applicativo del provvedimento esaminato.
In riferimento all’articolo 1, comma 1, si invita la Commissione di merito a valutare l’inserimento, dopo la lettera d), delle seguenti:
«d-bis) all’articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Nelle more dell’adozione del decreto previsto al comma 3 dell’articolo 155 i servizi di dosimetria e gli organismi di misura devono garantire i requisiti minimi di cui all’articolo 155, comma 3-bis”;
d-ter) all’articolo 155, il comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) sono in possesso di accreditamento in conformità alla norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per il servizio di dosimetria e per le metodiche impiegate nelle attività di organismo di misura”;
d-quater) all’articolo 159, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente: “16-bis. L’iscrizione alle scuole di specializzazione in fisica medica è consentita ai laureati in ingegneria che sono iscritti all’elenco nazionale certificato degli Ingegneri Biomedici e Clinici di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro della Salute, 27 febbraio 2020 n. 60. Le attività dello specialista in fisica medica possono essere svolte anche dagli ingegneri di cui al precedente comma, che: 1) successivamente all’entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito il diploma di specializzazione in fisica medica; 2) prima dell’entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti all’elenco degli esperti di radioprotezione di cui all’articolo 129 con l’abilitazione di terzo grado, con la sola eccezione dell’espletamento delle attività di cui all’articolo 160, comma 2, lettera e). Agli stessi è altresì consentito l’accesso all’ultimo anno della scuola di specializzazione in fisica medica al fine del conseguimento del diploma di specializzazione”;
d-quinquies) all’articolo 163, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il datore di lavoro può affidare mansioni strettamente esecutive, inerenti alle prove di cui al comma 3, lettera b), a personale dipendente o a un soggetto che presta attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro sulla base di altre tipologie contrattuali, non provvisto dell’abilitazione di cui all’articolo 159, scelto d’intesa con lo specialista in fisica medica e che opera sotto la responsabilità di quest’ultimo secondo le direttive dallo stesso definite e i protocolli di esecuzione di cui alla successiva lettera c)”».
Relativamente all’articolo 1, comma 1, lettera e), si segnala l’opportunità che le parole «analisi e progettazione» siano sostituite con le seguenti: «progettazione di impianti o opere edili, nell’ambito».
Si raccomanda infine alla Commissione di merito di aggiungere, dopo la lettera e), la seguente: «e-bis) all’Allegato II, Sezione I, paragrafo 3, lettera a),è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La definizione della metodologia di misura da adottare, l’individuazione dei punti per lo svolgimento della campagna di misura, il calcolo della dose efficace sia ante che post-intervento di risanamento, nonché la redazione di apposita relazione illustrativa attestante l’esito dell’intervento di risanamento di cui all’articolo 18, comma 3, sono attribuite all’esperto di radioprotezione con abilitazione almeno di secondo grado incaricato dal datore di lavoro.”».
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1043
La 10a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, valutate le integrazioni e le modifiche da esso recate alla normativa vigente in materia di protezione contro i pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento al radon, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, attuativo della direttiva 2013/59/Euratom;
considerato che le azioni di bonifica comportano attività di progettazione di opere edili o, nella maggioranza dei casi, di natura impiantistica, risultando così opportuno garantire che sia il professionista abilitato alla progettazione di opere edili, sia il professionista abilitato alla progettazione di opere impiantistiche possa essere qualificato esperto di interventi di risanamento da radon;
tenuto conto che in base alla definizione normativa vigente della figura dell’esperto di radioprotezione appare congruo attribuire unicamente a tale figura il compito di attestare l’esito delle operazioni di risanamento;
rilevata l’opportunità di ulteriori interventi migliorativi della disciplina di cui al decreto legislativo n. 101 del 2020, in primo luogo con riguardo agli articoli 127 e 155, al fine di garantire il pieno rispetto della normativa tecnica internazionale di riferimento, a tutela della sicurezza dei lavoratori soggetti a valutazione dosimetrica;
osservata inoltre l’esigenza di evitare disparità di trattamento relativamente all’accesso alla professione di specialista in fisica medica, così come definito dalla direttiva 2013/59/Euratom, a danno degli ingegneri biomedici e clinici italiani, peraltro ingiustificate alla luce delle competenze nell’ambito della fisica medica caratterizzanti la loro formazione universitaria,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.
In riferimento all’articolo 1, comma 1, si invita la Commissione di merito a valutare l’inserimento, dopo la lettera d), delle seguenti:
«d-bis) all’articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Nelle more dell’adozione del decreto previsto al comma 3 dell’articolo 155 i servizi di dosimetria e gli organismi di misura devono garantire i requisiti minimi di cui all’articolo 155, comma 3-bis”;
d-ter) all’articolo 155, il comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) sono in possesso di accreditamento in conformità alla norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per il servizio di dosimetria e per le metodiche impiegate nelle attività di organismo di misura”;
d-quater) all’articolo 159, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente: “16-bis. L’iscrizione alle scuole di specializzazione in fisica medica è consentita ai laureati in ingegneria che sono iscritti all’elenco nazionale certificato degli Ingegneri Biomedici e Clinici di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro della Salute, 27 febbraio 2020 n. 60. Le attività dello specialista in fisica medica possono essere svolte anche dagli ingegneri di cui al precedente comma, che: 1) successivamente all’entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito il diploma di specializzazione in fisica medica; 2) prima dell’entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti all’elenco degli esperti di radioprotezione di cui all’articolo 129 con l’abilitazione di terzo grado, con la sola eccezione dell’espletamento delle attività di cui all’articolo 160, comma 2, lettera e). Agli stessi è altresì consentito l’accesso all’ultimo anno della scuola di specializzazione in fisica medica al fine del conseguimento del diploma di specializzazione”;
d-quinquies) all’articolo 163, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il datore di lavoro può affidare mansioni strettamente esecutive, inerenti alle prove di cui al comma 3, lettera b), a personale dipendente o a un soggetto che presta attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro sulla base di altre tipologie contrattuali, non provvisto dell’abilitazione di cui all’articolo 159, scelto d’intesa con lo specialista in fisica medica e che opera sotto la responsabilità di quest’ultimo secondo le direttive dallo stesso definite e i protocolli di esecuzione di cui alla successiva lettera c)”».
Relativamente all’articolo 1, comma 1, lettera e), si segnala l’opportunità che le parole «analisi e progettazione» siano sostituite con le seguenti: «progettazione di impianti o opere edili, nell’ambito».
Si raccomanda alla Commissione di merito di aggiungere, dopo la lettera e), la seguente: «e-bis) all’Allegato II, Sezione I, paragrafo 3, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La definizione della metodologia di misura da adottare, l’individuazione dei punti per lo svolgimento della campagna di misura, il calcolo della dose efficace sia ante che post-intervento di risanamento, nonché la redazione di apposita relazione illustrativa attestante l’esito dell’intervento di risanamento di cui all’articolo 18, comma 3, sono attribuite all’esperto di radioprotezione con abilitazione almeno di secondo grado incaricato dal datore di lavoro.”».
Riunione n. 9
MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2025
Presidenza della Vice Presidente della 10ª Commissione
CANTU’
Orario: dalle ore 11,10 alle ore 11,45
AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) SUL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 236, 793 E 1141 (ASSISTENTE AUTONOMIA E COMUNICAZIONE NEI RUOLI PERSONALE SCUOLA)
Riunione n. 7
MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2025
Presidenza del Presidente della 9ª Commissione
DE CARLO
Orario: dalle ore 15 alle ore 15,50
AUDIZIONE DEL DOTTOR GIOVANNI FILIPPINI, DIRETTORE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE E COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA), IN MERITO ALLE NUOVE EMERGENZE RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA
Riunione n. 2
MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2025
Relatore: MARTI (LSP-PSd’Az)
Orario: dalle 14,15 alle 14,50
(186) Maria Domenica CASTELLONE e altri. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici
(509) Sandra ZAMPA. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica
(823) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari
(890) CRISANTI e altri. – Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità
(963) ZULLO e altri. – Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale
(1260) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici
– e della petizione n. 938 ad essi attinente
(Seguito dell’esame congiunto).