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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

4 Agosto 2026
in Senato

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2026
440ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00040) ZAFFINI – Proposta di risoluzione sulla riforma della sanità integrativa

(7-00041) ZAMPA e altri – Proposta di risoluzione sulla riforma della sanità integrativa

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 3, del Regolamento, della proposta di risoluzione 7-00040, congiunzione con l’esame della proposta di risoluzione 7-00041, e rinvio)

Il presidente ZAFFINI avverte che si procederà alla trattazione della proposta di risoluzione 7-00041, che s’intende illustrata.

In ragione dell’analogia della materia, propone che il prosieguo della trattazione della proposta di risoluzione 7-00041 sia svolto congiuntamente al seguito dell’esame della proposta di risoluzione 7-00040.

La Commissione conviene.

Il presidente ZAFFINI propone di rinviare il seguito dell’esame congiunto alla ripresa dei lavori parlamentari, alla prima seduta utile, al fine di consentire gli approfondimenti propedeutici a una possibile convergenza. Nota che, al di là delle differenti impostazioni politiche di fondo, si possono infatti cogliere nei due testi alcuni elementi comuni.

Rammenta infine la rilevanza della trattazione degli atti di indirizzo in questione nella prospettiva di una successiva iniziativa legislativa di riforma del settore.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (n. 428)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) segnala brevemente il contributo conoscitivo offerto dalle organizzazioni rappresentative delle imprese attive nel settore oggetto del provvedimento, che si riserva di valutare ai fini della redazione dello schema di parere.

Il presidente ZAFFINI precisa che la discussione generale resta aperta, rammentando che l’atto in esame è assegnato con riserva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2026
439ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Il presidente ZAFFINI informa la Commissione in ordine all’assegnazione della proposta di risoluzione 7-00041, in materia di riforma della sanità integrativa.

Specifica quindi che l’ordine del giorno è integrato con l’esame del summenzionato atto di indirizzo, a partire dalla prossima seduta.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il presidente ZAFFINI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi immediatamente al termine della presente seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

MARTEDÌ 4 AGOSTO 2026
438ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (n. 433)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)

Il presidente ZAFFINI fa preliminarmente presente che il termine per l’espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in titolo è il 9 settembre. L’atto è comunque assegnato con riserva, in mancanza del parere del Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, il Governo, sentito per le vie brevi, si è dichiarato disponibile ad attendere il parere della Commissione, se necessario, fino a due settimane dopo la scadenza del predetto termine.

Ha quindi la parola la relatrice MANCINI (FdI), la quale rileva in primo luogo che l’articolo 2 dello schema di decreto legislativo in titolo stabilisce l’ambito di applicazione della disciplina in esame, includendo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi e i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con riferimento alle piattaforme di lavoro digitali, come definite dal successivo articolo 3, che, a prescindere dalla sede di stabilimento delle stesse, determinino l’organizzazione e le modalità di esecuzione del lavoro svolto sul territorio nazionale, anche in modalità da remoto o in rete. Il suddetto riferimento generale a tutti i lavoratori è poi oggetto di specificazione nell’articolo 3, che distingue tra “persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali” e “lavoratore delle piattaforme digitali”, contraddistinto da un rapporto di lavoro subordinato.

L’articolo 4 pone il principio che, nell’ambito del lavoro mediante piattaforme digitali, i prestatori di lavoro aventi rapporto contrattuale con intermediari hanno diritto alle stesse tutele (previste dalla presente disciplina) dei prestatori aventi rapporto contrattuale con la piattaforma.

L’articolo 5 estende, con decorrenza dal 2 dicembre 2026, l’applicabilità, nell’ambito del lavoro mediante piattaforme digitali, della presunzione legale – salvo prova contraria – di rapporto di lavoro subordinato, posta, nella disciplina vigente, con riferimento ai lavoratori autonomi di cui al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L’articolo 6 stabilisce un complesso di divieti di trattamenti di dati personali dei soggetti che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali; i divieti sono posti: per le piattaforme di lavoro digitali che utilizzano sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati, o sistemi automatizzati che assumono o supportano decisioni che incidono in qualche modo sui soggetti summenzionati; per l’eventuale intermediario. Per le violazioni di tali divieti, si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.

L’articolo 7 stabilisce l’obbligo, per le piattaforme di lavoro digitali e per i relativi intermediari, di effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, sentiti le persone che svolgono un lavoro mediante la piattaforma medesima e i loro rappresentanti; per l’ipotesi di violazione di tale obbligo, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria.

I commi da 1 a 6 dell’articolo 8 stabiliscono, a carico delle piattaforme di lavoro digitali e degli eventuali intermediari, gli obblighi di informazione sui relativi sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati, da adempiere nei confronti delle persone che svolgono un lavoro mediante tali piattaforme, dei rappresentanti delle medesime persone e, su richiesta, nei confronti delle autorità giudiziarie e amministrative competenti; il comma 3 prevede altresì che le suddette piattaforme comunichino ai soggetti che svolgano un lavoro mediante le stesse alcuni dati identificativi ad esse inerenti. I commi 9 e 10 recano le norme sanzionatorie per l’inadempimento dei suddetti obblighi. I commi 7 e 8 prevedono, in favore delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, il diritto alla portabilità dei dati personali – comprese valutazioni e recensioni – generati attraverso le relative prestazioni di lavoro.

I commi da 1 a 3, 5 e 6 dell’articolo 9 disciplinano, con riferimento alle piattaforme di lavoro digitali, la supervisione umana sui sistemi di monitoraggio automatizzati e sui sistemi decisionali automatizzati e la valutazione dell’impatto delle decisioni adottate o supportate dai medesimi sistemi; le procedure di supervisione umana e di valutazione devono garantire sia la possibilità di rifiuto o di modifica, da parte dei soggetti che svolgono tali attività, di ogni decisione assunta dal sistema sia l’intervento correttivo dei medesimi soggetti nel caso in cui emerga (nell’ambito del sistema) un rischio elevato di azioni di natura discriminatoria o una violazione dei diritti delle persone che svolgano un lavoro mediante piattaforme digitali. La valutazione dà luogo anche ad un rapporto, avente cadenza almeno biennale. I commi da 8 a 11 comminano sanzioni amministrative pecuniarie per l’inadempimento degli obblighi summenzionati. Il comma 4 pone norme di tutela lavoristica in favore dei soggetti che svolgono la suddetta attività di supervisione umana e di valutazione, prevedendo anche una relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Il comma 7 sancisce la nullità di ogni atto che non sia adottato da un essere umano e che comporti la limitazione, la sospensione, la risoluzione o la cessazione del rapporto contrattuale di una persona che svolga un lavoro tramite piattaforma digitale, o la chiusura dell’account del medesimo prestatore di lavoro o altra misura che arrechi a questi un pregiudizio equivalente; il comma 12 commina la relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Con riferimento alle sanzioni di cui ai commi da 8 a 12, il comma 13 prevede, per alcune ipotesi, il raddoppio dei limiti minimi e massimi.

L’articolo 10 concerne, con riferimento alle piattaforme di lavoro digitali, la disciplina dei chiarimenti e del riesame umano, relativi alle decisioni adottate o supportate da sistemi decisionali automatizzati, le quali incidano sul rapporto contrattuale o sulle condizioni di lavoro delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. I commi da 1 a 3 prevedono il diritto a una spiegazione, in forma scritta, da parte della piattaforma o dell’eventuale intermediario, oltre all’obbligo di designazione (a prescindere da richieste di spiegazioni) di una persona di contatto, facilmente raggiungibile da parte dei soggetti che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali; la risposta deve essere fornita entro quindici giorni dalla richiesta ovvero, nel caso delle decisioni richiamate dal comma 4, entro il giorno medesimo in cui la decisione acquista efficacia. Ai sensi dei commi 5 e 6, nel caso di richiesta di riesame umano di una decisione, entro quattordici giorni deve essere fornita la risposta scritta o, nel caso in cui la decisione violi i diritti del prestatore di lavoro, deve essere adottata la rettifica della medesima decisione; la piattaforma ha anche l’obbligo di adozione delle misure correttive necessarie per evitare reiterazioni di decisioni illegittime (comma 8). I commi 7, 9 e 10 recano disposizioni di natura finale. I commi da 11 a 16 comminano sanzioni amministrative pecuniarie.

L’articolo 11 richiede, con riferimento alla sicurezza sul lavoro, che le piattaforme di lavoro digitali e gli intermediari valutino i rischi dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati, anche in considerazione delle caratteristiche specifiche dell’ambiente di lavoro o di quelle connesse all’eventuale ricorso al lavoro intermediato, e adottino adeguate misure di prevenzione e protezione.

Queste ultime, ai sensi del comma 1 dell’articolo 12, devono concernere anche la prevenzione e il contrasto delle violenze e molestie sul lavoro. Il successivo comma 2 richiede che le piattaforme di lavoro digitali attivino canali di segnalazione interni, sulla base di modelli adeguati e tali da garantire, anche mediante il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dei soggetti interessati, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L’articolo 13 prevede che gli obblighi di consultazione e informazione nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori, previsti dalla disciplina generale vigente, concernano anche i casi di introduzione di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati o di modifiche sostanziali al loro utilizzo. In alcune ipotesi, le spese relative all’eventuale ricorso, da parte dei rappresentanti, ad un consulente esperto sono a carico della piattaforma. Nel caso di mancanza di rappresentanti, le informazioni in oggetto sono rese ai lavoratori.

L’articolo 14 stabilisce gli obblighi di informazione, a carico delle piattaforme di lavoro digitali, nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre autorità competenti e dei rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali; tali obblighi sono adempiuti mediante trasmissione telematica al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa-SIISL (l’accesso alle informazioni da parte dei rappresentanti deve essere assicurato mediante modalità telematiche dedicate). Tali informazioni concernono i dati numerici, anche disaggregati, sulle persone che svolgono in modo non occasionale lavoro mediante la piattaforma, le condizioni generali lavorative stabilite da quest’ultima, l’elenco degli eventuali intermediari con cui la piattaforma abbia un rapporto contrattuale. Il comma 4 stabilisce le cadenze degli obblighi informativi, ferma restando la possibilità – nei termini specificati dal presente articolo – di ulteriori richieste da parte delle autorità competenti o dei rappresentanti; tali richieste possono concernere anche le informazioni relative alla durata media dell’attività, al numero medio settimanale di ore di lavoro e al reddito medio derivante dall’attività delle persone che lavorano non occasionalmente tramite la piattaforma digitale (comma 1, lettera c)).

L’articolo 15 demanda a un decreto ministeriale la definizione di disposizioni tecniche in merito alle trasmissioni oggetto dell’articolo precedente. Al riguardo, il successivo articolo 27, comma 2, reca una norma transitoria per il periodo antecedente all’efficacia del decreto ministeriale.

Ai sensi dell’articolo 16, le piattaforme di lavoro digitali devono assicurare alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali l’accesso a canali di comunicazione privati, sicuri ed efficaci, che consentano la comunicazione sia tra le medesime persone sia tra le stesse e i rispettivi rappresentanti. L’articolo commina una sanzione amministrativa pecuniaria per l’inadempimento del suddetto obbligo.

L’articolo 17 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di adozione di comportamenti di carattere ritorsivo o che, comunque, determinino effetti sfavorevoli nei confronti delle persone che svolgano un lavoro mediante piattaforme digitali, o dei loro rappresentanti, che abbiano presentato un reclamo alla piattaforma di lavoro digitale o che abbiano promosso un procedimento, anche non giudiziario, al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui al presente provvedimento.

L’articolo 18 vieta il licenziamento e qualsiasi altro trattamento pregiudizievole delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali che siano conseguenza dell’esercizio dei diritti previsti dal presente provvedimento. È a carico della piattaforma l’onere di provare che tali atti o trattamenti non sono dovuti al suddetto esercizio di diritti (tale criterio non si applica ai procedimenti penali e a quelli nei quali l’accertamento dei fatti sia riservato all’autorità giudiziaria o amministrativa). In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di adozione di misure equivalenti al licenziamento, il prestatore può chiedere alla piattaforma i relativi motivi, con obbligo di risposta per iscritto entro sette giorni.

I commi 1 e 2 dell’articolo 19 prevedono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Garante per la protezione dei dati personali, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS, l’INAIL e le altre autorità competenti cooperino, scambiando le informazioni pertinenti, comprese quelle ottenute nell’ambito di ispezioni e indagini, al fine di garantire l’applicazione del presente decreto e della determinazione del corretto status lavorativo delle persone svolgenti attività su piattaforma digitale. Il successivo comma 3 concerne la cooperazione delle autorità nazionali con le autorità degli altri Stati membri, anche mediante l’eventuale supporto dell’Autorità europea del lavoro.

L’articolo 20 fa salva l’applicazione delle norme sui sistemi di intelligenza artificiale, comprese le disposizioni sulle autorità competenti e quelle sui sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio.

Il comma 1 dell’articolo 21 richiama il criterio generale per l’ipotesi in cui un’azione od omissione determini più violazioni della medesima disposizione. Il successivo comma 2 specifica che per le violazioni per le quali il presente schema commina sanzioni di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro si applica la procedura di diffida, qualora le medesime violazioni siano sanabili.

L’articolo 22 reca alcune novelle nella disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le novelle inseriscono alcuni riferimenti generali alle piattaforme di lavoro digitali, in simmetria con le previsioni di cui al precedente articolo 11, e includono le relative misure di prevenzione e protezione nell’ambito degli oggetti della riunione aziendale annuale obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro.

L’articolo 23 reca alcune novelle nel summenzionato capo V-bis del decreto legislativo n. 81 del 2015; le novelle inseriscono alcuni riferimenti a disposizioni del presente schema e prevedono che l’Osservatorio istituito dal medesimo capo svolga con riferimento a tutte le piattaforme di lavoro digitali le funzioni di monitoraggio e di valutazione già ivi previste. L’articolo reca anche una novella di coordinamento nell’articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2015, e successive modificazioni.

L’articolo 24 reca, in relazione alle previsioni di cui ai precedenti articoli 8 e 10, alcune novelle nella disciplina inerente ad obblighi informativi nei confronti dei lavoratori e dei relativi rappresentanti.

L’articolo 25 reca alcune novelle di coordinamento nella disciplina sugli obblighi di comunicazioni pubbliche in materia di lavoro.

Infine, l’articolo 26 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica. Il comma 1 dell’articolo 27 stabilisce che il presente provvedimento entra in vigore nella suddetta data del 2 dicembre 2026.

La senatrice CASTELLONE (M5S), intervenendo sull’ordine dei lavori, pone la questione del coordinamento della disciplina proposta con la normativa vigente, derivante da innovazioni legislative anche molto recenti, particolarmente in ordine alla presunzione, salvo prova contraria, di rapporto di lavoro subordinato, rispetto al quale le garanzie per i lavoratori non appaiono ancora sufficientemente consolidate.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) si associa, richiamando altresì il coordinamento con la legislazione in materia di intelligenza artificiale e di formazione. La complessità della materia consiglia a suo parere di procedere allo svolgimento di audizioni, nella prospettiva di esprimere un parere sufficientemente organico e articolato.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) auspica la massima attenzione della Commissione nell’esame del provvedimento, in ragione della sua elevata complessità, nonché della situazione di debolezza dei lavoratori nei confronti dei soggetti detentori dei dati. Appoggia pertanto la richiesta di svolgimento di audizioni.

La relatrice MANCINI (FdI), tenuto conto delle peculiarità dell’organizzazione dei lavori parlamentari nelle prossime settimane, fa presente l’utilità della ricezione di contributi scritti in alternativa allo svolgimento delle audizioni.

Tenuto conto del dibattito sull’ordine dei lavori appena svolto, il presidente ZAFFINI ritiene quindi che a ciascun Gruppo possa essere attribuita la facoltà di proporre un soggetto da audire, oltre a due soggetti ai quali richiedere la trasmissione di un contributo scritto. Specifica che saranno comunque audite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che la Presidenza si riserva di indicare, se del caso, ulteriori soggetti da audire.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (n. 428)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 27, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.

Il presidente ZAFFINI dà conto delle osservazioni favorevoli con rilievo trasmesse dalle Commissioni 4a e 9a.

Ha la parola in discussione generale la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), che esprime il giudizio complessivamente favorevole del proprio Gruppo sui principi e sui contenuti del provvedimento in esame. Lo schema di decreto legislativo in esame sistematizza infatti buone pratiche già diffuse almeno in alcuni territori, finalizzate alla tutela della salute dei consumatori.

Esprime tuttavia perplessità per la mancata previsione di risorse specifiche, paventando che l’attuazione della disciplina proposta si traduca in aggravi a carico degli operatori del settore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00040) ZAFFINI – Proposta di risoluzione sulla riforma della sanità integrativa

(Seguito esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 3, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ZAFFINI (FdI) rende noto che entro il termine stabilito non sono state presentate proposte di integrazione all’atto di indirizzo in titolo.

Comunica inoltre che i Gruppi di opposizione hanno annunciato la presentazione di una proposta di risoluzione alternativa, che sarà trattata congiuntamente alla proposta di risoluzione in titolo nella seduta antimeridiana di domani, ove assegnata.

I senatori ZULLO (FdI), SILVESTRO (FI-BP-PPE) e MURELLI (LSP-PSd’Az) comunicano che la proposta di risoluzione presentata dal presidente Zaffini è sottoscritta da tutti i commissari dei rispettivi Gruppi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1953) Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia, approvato dalla Camera dei deputati

– e petizioni nn. 597, 1286 e 1389 ad esso attinenti

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 28 luglio.

Il presidente ZAFFINI riepiloga brevemente lo stato dell’iter, facendo presente che sul disegno di legge in esame sia la 1a sia la 5a Commissione hanno espresso parere non ostativo, mentre le Commissioni 7a e 9a hanno trasmesso pareri favorevoli.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

LUNEDÌ 3 AGOSTO 2026
437ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 13,45.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00040) ZAFFINI – Proposta di risoluzione sulla riforma della sanità integrativa

(Esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 3, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente ZAFFINI (FdI) presenta e illustra la proposta di risoluzione in esame, puntualizzando che essa trae spunto dalle risultanze dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute.

Ricorda quindi che l’attività istruttoria della predetta indagine conoscitiva si è conclusa la scorsa settimana, e che nell’ultima seduta di trattazione si è convenuto di soprassedere all’esame di un documento conclusivo, nel presupposto che sarebbe stata sottoposta alla Commissione una proposta di risoluzione in materia.

Fa quindi presente che lo schema di risoluzione in esame muove da una ricognizione dello stato attuale dell’assistenza sanitaria integrativa, basata appunto sulle informazioni acquisite in sede di indagine conoscitiva, e pone quindi una serie di impegni al Governo.

In primo luogo, nella proposta si rimarca che la sanità integrativa deve essere uno strumento di integrazione “con e del” Servizio sanitario nazionale, senza alcuna messa in discussione dei principi fondamentali di questo, primo fra tutti quello di universalità.

Tra gli indirizzi figura l’obiettivo esplicito di raddoppiare la platea degli assistiti dai fondi sanitari integrativi (da circa 15 milioni a circa 30 milioni di persone), attraverso il contrasto all’elusione contributiva, l’estensione della copertura ai nuclei familiari dei lavoratori già iscritti e un adeguato sviluppo delle forme di copertura sanitaria complementare anche per i dipendenti pubblici.

Si prevedono, inoltre, una revisione organica della disciplina, che ora è frammentaria e lacunosa, e un rafforzamento degli strumenti di monitoraggio, nonché una ridefinizione delle tipologie dei fondi e una rimodulazione dei relativi ambiti di operatività, potenziando così la funzione complementare del secondo pilastro rispetto al sistema pubblico.

Altresì, recependo le indicazioni scaturite dall’audizione del Ministro della salute e dal successivo dibattito in sede di indagine conoscitiva, si prevede che la riforma sia accompagnata da una valutazione dell’impatto della stessa sul piano della “convenienza sociale”. Attraverso tale valutazione, il Parlamento avrà elementi per comprendere se la destinazione di risorse pubbliche agli incentivi per la sanità integrativa sia produttiva di un beneficio effettivo per tutti i cittadini e per il sistema sanitario nel suo complesso, ovvero se sia preferibile mantenere le stesse risorse nella “fiscalità generale”.

Infine, viene evidenziato che l’aumento della spesa intermediata, per sua natura tracciabile, potrebbe contribuire alla riduzione di fenomeni elusivi ed evasivi in ambito di spese sanitarie private; inoltre, si rileva che i fondi sanitari potrebbero dare un importante contributo al perseguimento dell’obiettivo di salute dei cittadini, implementando servizi e prestazioni soprattutto in ambito di prevenzione e di long term care (LTC).

In conclusione, specifica che lo schema si intende aperto a eventuali proposte di integrazione, nella prospettiva di sottoporre la versione definitiva del testo al Ministro della salute, del quale è prevista la presenza nella seduta antimeridiana di mercoledì prossimo. Osserva che la risoluzione approvata avrà particolare importanza in quanto base della successiva proposta legislativa di riforma del settore, che sarà auspicabilmente oggetto di ampia condivisione.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) pone in rilievo la necessità di alcuni chiarimenti in relazione all’impostazione dello schema di risoluzione. In particolare, segnala la specificità del sistema sanitario italiano, data dalla sua natura universalistica, con la quale deve armonizzarsi qualsiasi proposta di riforma della sanità integrativa. Inoltre, occorrerebbe un’adeguata specificazione riguardo al finanziamento dell’estensione della copertura del secondo pilastro ai familiari dei soggetti contribuenti. Rileva che la stessa logica dei sistemi di sanità integrativa non può essere estesa a quella alla base della previdenza integrativa, basata sul metodo contributivo.

In sostanza, nella proposta illustrata coglie una tendenza a istituzionalizzare la cessione di parte delle retribuzioni dei lavoratori, destinandola al finanziamento del sistema di sanità integrativa, mentre restano da individuare forme adeguate di vigilanza sui fondi sanitari. Ugualmente da approfondire è, a suo avviso, la questione della disciplina che dovrebbe riguardare specificamente la parte di sanità integrativa gestita direttamente dalle assicurazioni.

La senatrice CASTELLONE (M5S) ritiene improprio prevedere la destinazione di risorse a sostegno della sanità integrativa, rinunciando a intervenire risolutamente sulla causa all’origine del ricorso stesso al secondo pilastro, consistente nello stato di sofferenza del Servizio sanitario nazionale. Rimarca che nel contesto attuale la sanità pubblica vede infatti limitata la sua capacità di erogare prestazioni sanitarie all’universalità degli utenti, a causa di una persistente insufficienza di risorse a esso destinate.

Specifica quindi che la propria parte politica esprime una valutazione critica sull’impianto del testo in esame.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) coglie il rischio di un ridimensionamento della vocazione universalistica del Servizio sanitario nazionale, cui dovrebbe surrogare l’apporto della sanità integrativa, peraltro in assenza del necessario consenso dei lavoratori, la cui rinuncia a parte della retribuzione diretta costituisce la base finanziaria dei fondi sanitari di origine contrattuale.

Più in generale, paventa la possibilità di un aumento delle diseguaglianze rispetto alle possibilità di accesso alle cure, per cui reputa essenziale disporre di tempi congrui per l’esame dello schema di risoluzione.

La senatrice FURLAN (IV-CR) pone in evidenza la necessità di disporre di sistemi di monitoraggio relativamente alla qualità del servizio offerto dai sistemi di sanità integrativa, così come di una riflessione sulle modalità idonee a estendere l’accesso a tali sistemi a un numero maggiore di lavoratori.

Ritiene altresì indispensabile maggiore chiarezza circa la distinzione tra fondi sanitari contrattuali e prodotti assicurativi. Inoltre, a suo parere, si deve tenere in considerazione l’opportunità di migliorare il trattamento fiscale relativo alla partecipazione ai fondi sanitari, i quali spesso consentono di fruire di prestazioni in tempi più brevi rispetto a quelli del Servizio sanitario nazionale, che a sua volta beneficia della diminuzione delle prestazioni richieste. Auspica l’impegno delle amministrazioni pubbliche al fine di garantire a tutto il pubblico impiego la possibilità di godere della copertura offerta dalla sanità integrativa.

Infine, fa presente la necessità della Commissione di disporre di tempi adeguati per la valutazione dello schema di risoluzione.

La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) osserva che lo schema di risoluzione presentato tiene conto adeguatamente degli attuali elementi di criticità, che richiedono un intervento legislativo mirato. Il legislatore è infatti chiamato ad assicurare la fruizione universale dei LEA, anche mediante interventi specifici in materia di formazione professionale e di prevenzione. Per quanto riguarda le prestazioni al di fuori dell’ambito dei LEA, reputa necessario dotare il sistema di controlli idonei, particolarmente riguardo all’esigenza di evitare prestazioni in assenza di appropriatezza.

Conclude esprimendo una valutazione favorevole sull’impianto dello schema di risoluzione.

Il senatore ZULLO (FdI) invita la Commissione a cogliere l’occasione di sostenere in maniera condivisa un atto di indirizzo di grande importanza, anche attraverso l’individuazione di miglioramenti specifici del testo. Suggerisce, a tale proposito, di tenere presente che non viene prefigurato alcun indebolimento della vocazione universalistica del Servizio sanitario nazionale: incoraggiare con le dovute modalità la sanità integrativa può consentire di garantire adeguati vantaggi a utenti gravati di oneri notevoli per l’assistenza al di fuori dell’ambito dei LEA.

Conclude richiamando l’importanza dell’individuazione di soluzioni condivise riguardo a un tema di convenienza sociale, che inerisce anche al Sistema sanitario nazionale.

Il senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) esprime il giudizio favorevole del proprio Gruppo nei confronti dello schema di risoluzione, che appare apprezzabile in quanto strumento utile a un effettivo miglioramento del sistema sanitario, ragione per cui risulterebbe di notevole importanza la più ampia condivisione nella Commissione.

Intervenendo in replica, il presidente ZAFFINI (FdI) puntualizza che la proposta di risoluzione si fonda sulle acquisizioni ottenute durante la citata indagine conoscitiva, ed è rivolta al fine di conferire al Governo un indirizzo politico, basato in particolare sulla consapevolezza dell’attuale bisogno di una disciplina organica della sanità integrativa. Tale bisogno risulta evidente dall’entità della spesa sanitaria sostenuta dai privati e dall’esigenza di sostegno al sistema sanitario pubblico. Tra l’altro, una disciplina adeguata consentirebbe di ridurre in maniera decisiva l’area della spesa sommersa, consentendo così di reperire risorse ingenti.

Fa inoltre presente che il merito degli aspetti tecnici potrà essere più propriamente oggetto di confronto nella successiva fase di dibattito sulla riforma legislativa, che auspicabilmente potrà essere unitaria, ferma restando la possibilità di iniziative legislative differenti da parte delle diverse forze politiche, le quali costituirebbero comunque la base di un confronto proficuo. Puntualizza che l’esame dell’atto di indirizzo in titolo non può essere considerato del resto un’accelerazione imposta sul tema, in considerazione dell’attenzione prolungata dedicata dalla Commissione alla materia. Propone quindi le ore 10 di domani quale termine per la presentazione di proposte di integrazione dello schema di risoluzione.

La senatrice FURLAN (IV-CR) rileva la necessità di disporre di tempi maggiormente ampi.

La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) ritiene auspicabile che la Commissione disponga della possibilità di svolgere gli approfondimenti necessari a conseguire una condivisione reale sul tema della sanità integrativa, non sussistendo alcuna volontà ostruzionistica da parte dei Gruppi di opposizione.

Il senatore ZULLO (FdI) auspica un confronto informale fra i rappresentanti dei Gruppi al fine di conseguire una possibile convergenza.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) ribadisce di percepire un’accelerazione ingiustificata rispetto a questioni di notevole importanza, tale da contraddire la richiamata volontà di individuare soluzioni condivise.

Il presidente ZAFFINI propone infine di porre il termine per la presentazione di eventuali proposte di modifica alle ore 12 di domani.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZAFFINI informa che è stato assegnato alla Commissione l’atto del Governo n. 433 (schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali). Fa quindi presente che l’ordine del giorno è integrato di conseguenza a partire dalla prossima seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

 

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