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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

19 Marzo 2014
in Camera

COMITATO DEI NOVE
Giovedì 20 marzo 2014
Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.
C 254-272-A.
 

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.45 alle 10.05.  

INTERROGAZIONI
Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 10.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Cesare DAMIANO, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Carlo Dell’Aringa, alla quale formula un cordiale augurio di buon lavoro.

Tino Iannuzzi: Misure per il contenimento della spesa degli enti nazionali di previdenza e riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all’articolo 18 della legge n. 88 del 1989. 5-01184

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.

Tino IANNUZZI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per l’articolata risposta fornita, che giudica rassicurante per il personale impiegato presso gli enti di previdenza e di assistenza. Al riguardo, rileva con soddisfazione come sia stato particolarmente utile rivedere in Parlamento la formulazione degli attuali commi 108 e 109 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 proposta dall’Esecutivo, chiarendo con precisione quali fossero i criteri prioritari da seguire per realizzare i risparmi di spesa da parte degli enti di previdenza e assistenza sociale.

Rilevato che il contenimento della spesa di tali enti deve avvenire attraverso la riduzione degli sprechi senza incidere sull’erogazione di servizi fondamentali alla collettività, prende atto, con soddisfazione, dei dati forniti dal Ministero, dai quali emerge che l’INPS e l’INAIL hanno conseguito gli obiettivi di riduzione delle spese previsti con una serie di interventi che potranno essere proseguiti e potenziati in futuro, anche attraverso una rinegoziazione dei contratti in essere, delle convenzioni bancarie e postali, nonché una riconsiderazione delle spese per servizi informatici, per la gestione del patrimonio e per acquisti di beni e servizi.   

Progetti che ritiene fondamentali per le attività nel campo della lotta all’evasione e all’elusione previdenziale, contributiva ed assicurativa. Tali progetti, a suo avviso, meritano di essere ulteriormente potenziati e sviluppati, valorizzando la professionalità del personale. Prende atto, inoltre, della dichiarazione ufficiale secondo cui è stato assicurato il mantenimento delle risorse per i progetti speciali di cui all’articolo 18 della legge n.  88 del 1989

Dichiara, conclusivamente, che continuerà a seguire la vicenda, eventualmente riservandosi di presentare ulteriori atti di indirizzo o di controllo, al fine di salvaguardare i fondamentali interessi pubblici in gioco.  

5-02164 Ciprini: Composizione del tavolo di esperti per l’elaborazione della cosiddetta «busta arancione».

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.

Tiziana CIPRINI (M5S) osserva che l’interrogazione in titolo mirava proprio a fare chiarezza circa lo stato di attuazione della cosiddetta «busta arancione», al fine di assicurare una informazione corretta e trasparente nei confronti dei lavoratori, ai fini di una esaustiva conoscenza della propria situazione previdenziale. Tenuto conto che le questioni in gioco in tale campo sono molteplici e coinvolgono il mondo delle assicurazioni, degli enti di gestione dei fondi e dei diversi soggetti legati alla previdenza integrativa, fa presente che in tale materia occorre vigilare attentamente al fine di scongiurare il rischio che si mettano in atto azioni di propaganda che spingano i lavoratori ad affidarsi alla previdenza complementare solo in nome di forti interessi economici privati. In proposito, paventa il pericolo che si possa costituire una vera e propria industria della previdenza integrativa che faccia leva proprio su argomentazioni demagogiche mirate a togliere credibilità alle forme di assistenza e previdenza obbligatorie. Rilevato che sarebbe stato opportuno coinvolgere il Parlamento in relazione al tavolo di esperti scelti dal Ministro interrogato per l’attuazione di tale operazione, anche ai fini dell’integrazione della composizione di tale gruppo di lavoro, prende atto, con rammarico, che, in base a quanto dichiarato al rappresentante del Governo, i lavori si sono già conclusi e non è stato possibile avviare un confronto serio e trasparente su tale tematica.

Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE REFERENTE
Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 10.30.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico. 

Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo. 

Seguito dell’esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, (omma 5, della legge n. 196 del 2009). 

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 marzo 2014.  

Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva espresso i pareri sugli emendamenti presentati al nuovo testo unificato in esame, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base. Dà la parola, quindi, alla relatrice e al rappresentante del Governo per l’espressione del parere sugli emendamenti accantonati.

Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, facendo seguito ai pareri già espressi nella seduta del 18 marzo scorso, esprime parere favorevole sull’emendamento Fedriga 2.5, precedentemente accantonato. Esprime, invece, parere contrario sulle altre proposte emendative riferite all’articolo 2. Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Polverini 3.1 e Di Salvo 3.2, purché riformulati nei termini riportati in allegato. Osserva che tale riformulazione non comprende né la questione dei lavoratori esposto all’amianto – considerato che la questione dei lavoratori usuranti, a suo avviso, non dovrebbe essere affrontata in questa sede – né il riferimento al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, che giudica troppo generico. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Fedriga 7.1 e Placido 7.3, purché riformulati nei termini riportati in allegato, invitando al ritiro degli emendamenti Fedriga 7.2 e Di Salvo 7.4, presentati dai medesimi firmatari, che sarebbero assorbiti dalla nuova formulazione da ultimo proposta. Fa notare che tale riformulazione mira ad assicurare il finanziamento delle salvaguardie fino al 2020, evitando che ci possano essere delle discriminazioni tra lavoratori che presentino requisiti sostanzialmente omogenei.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, pur osservando che il Governo è pienamente consapevole della delicatezza della questione in oggetto, fa notare che il provvedimento reca oneri significativi, che al momento non è possibile quantificare. Rilevata altresì l’esigenza di definire la platea dei potenziali beneficiari, osserva che si è in attesa degli esiti del monitoraggio previsto dalla legge vigente. Ritiene, pertanto, che sia preferibile rinviare l’esame degli emendamenti ad altra seduta. Fa presente che, qualora la Commissione decidesse comunque di procedere all’esame di tali proposte emendative, il Governo si rimetterebbe alla Commissione.

Walter RIZZETTO (M5S) si dichiara stupito che il Governo chieda un rinvio ell’esame degli emendamenti, chiedendo delucidazioni circa la tempistica necessaria ad acquisire in via definitiva i dati in questione.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) si dichiara fortemente contrario ad un rinvio dell’esame degli emendamenti, osservando che qualsiasi ipotesi di quantificazione presupponga necessariamente la predisposizione di un testo definitivo, sul quale poter ragionare in termini di coperture finanziarie certe.

Titti DI SALVO (SEL) manifesta la propria contrarietà ad un eventuale rinvio dell’esame degli emendamenti, ricordando come le recenti determinazioni assunte dalla Conferenza dei presidenti di gruppo in materia sollecitino una rapida definizione dell’esame del provvedimento. Osserva che una richiesta di rinvio sarebbe giustificabile solo a fronte di un preciso impegno del Governo ad assicurare le necessarie coperture finanziarie.

Il sottosegretario Luigi BOBBA fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è già prontamente attivato sul punto, acquisirà nel minor tempo possibile dal Ministero dell’economia e delle finanze e dall’INPS le informazioni necessarie alla quantificazione finanziaria degli interventi del provvedimento e alla definizione della platea dei soggetti ancora privi di salvaguardia.

Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, auspica che l’esaurimento della fase dell’esame degli emendamenti, che condurrà all’elaborazione di un testo definito, possa favorire l’acquisizione di dati certi circa gli oneri derivanti dal provvedimento e l’esatta definizione della platea dei beneficiari. In proposito, nel momento in cui si discute di possibili operazioni di spending review201 del 2011 ha comportato risparmi su base pluriennale quantificabili in circa 80 miliardi di euro. , ipotizzate per la copertura di taluni altri interventi annunciati in altri campi, ritiene che non possa non considerarsi che la riforma previdenziale realizzata con il decreto-legge n.

Walter RIZZETTO (M5S), giudica opportuno procedere speditamente lungo l’iter di esame, ritenendo strano che il Governo non sia ancora nelle condizioni di trasmettere gli elementi informativi necessari, nonostante facciano parte della compagine governativa personalità di spessore ben consapevoli di quelle problematiche.

Cesare DAMIANO, presidente, nel condividere l’esigenza di procedere senza indugio all’esame degli emendamenti, anche al fine di pervenire ad una quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, ricorda che, sulla base di quanto deliberato dall’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha già provveduto a richiedere un’audizione informale dei vertici dell’INPS al fine di svolgere quanto prima un confronto sui dati d’interesse.

Davide TRIPIEDI (M5S) fa presente che il suo gruppo è pronto a sostenere con forza qualsiasi iniziativa della presidenza mirata all’acquisizione dei dati dall’INPS.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che si procederà alla votazione delle proposte emendative presentate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tripiedi 1.1, Rizzetto 1.2, Placido 1.3, Tinagli 1.4 e Di Salvo 1.5.  

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritira il suo emendamento 1.6

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fedriga 1.7 e 1.8.  

Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, come già richiesto nella seduta del 18 marzo 2014, invita i presentatori a riformulare l’emendamento Cominardi 1.10, sopprimendo la parte consequenziale.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che la riformulazione da ultimo proposta dalla relatrice è stata accettata dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Fedriga 1.9 e Cominardi 1.10 (Nuova formulazione), respinge l’emendamento Burtone 1.11 ed approva gli emendamenti Fedriga 1.12, 1.13 e 1.14.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritira il suo emendamento 1.15.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Airaudo 1.16 e Di Salvo 2.1.  

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritira il suo emendamento 2.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Airaudo 2.3 e Fedriga 2.4, approva l’emendamento Fedriga 2.5 e respinge l’emendamento Fedriga 2.6, nonché l’articolo aggiuntivo Placido 2.01.  

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che le riformulazioni degli emendamenti Polverini 3.1 e Di Salvo 3.2, proposte dalla relatrice sono state accettate dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Polverini 3.1   (Nuova formulazione) e Di Salvo 3.2 (Nuova formulazione) e respinge gli emendamenti Rizzetto 4.1 e Airaudo 4.2, nonché gli articoli aggiuntivi Di Salvo 5.01 e Rizzetto 5.02.

Walter RIZZETTO (M5S) invita la relatrice a riconsiderare il parere espresso sull’emendamento 6.1, di cui è primo firmatario, sottolineando come sia essenziale acquisire elementi di valutazione precisi e circostanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’INPS.

Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, pur concordando, in linea di principio, sull’importanza di disporre di un quadro informativo esaustivo ed aggiornato, ritiene che l’emendamento Rizzetto 6.1, nella sua attuale formulazione, richieda un ventaglio di informazioni troppo ampio, segnalando che non necessariamente si tratta di dati a disposizione dell’INPS. Esprime, pertanto, la preoccupazione che un eccessivo ampliamento dei dati richiesti possa portare a non ottenere neppure i dati ora previsti dalla disposizione in esame.

Titti DI SALVO (SEL) si associa alla richiesta del deputato Rizzetto, ribadendo come sia essenziale per il corretto svolgimento delle funzioni parlamentari disporre di dati accurati e aggiornati.

Walter RIZZETTO (M5S) osserva come la richiesta di un maggior numero di informazioni non determini, a suo avviso, alcun rischio di pregiudicare la messa a disposizione delle informazioni stesse. Ricorda, del resto, le difficoltà incontrate in questa legislatura nell’acquisizione di dati dall’INPS e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, richiamando gli atti di indirizzo approvati al riguardo con unanime consenso.

Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, si dichiara consapevole dell’esigenza richiamata dai deputati Rizzetto e Di Salvo e propone una riformulazione dell’emendamento Rizzetto 6.1 che limiti la mole delle informazioni richieste, in linea con le competenze delle amministrazioni.

Walter RIZZETTO (M5S), pur ritenendo preferibile la formulazione originaria del suo emendamento 6.1, accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l’emendamento Rizzetto 6.1 (Nuova formulazione), nonché l’emendamento Rostellato 6.2, che dovrà intendersi riferito al comma 1 dell’articolo 6 risultante a seguito dell’approvazione dell’emendamento Rizzetto 6.1 (Nuova formulazione).

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che i presentatori degli emendamenti Fedriga 7.1 e Placido 7.3 hanno accettato la riformulazione proposta dalla relatrice e che i presentatori degli emendamenti Fedriga 7.2 e Di Salvo 7.4 hanno ritirato i propri emendamenti, in quanto assorbiti da detta riformulazione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Fedriga 7.1 (Nuova formulazione) e Placido 7.3 (Nuova formulazione) e respinge l’emendamento Airaudo 8.1.

Cesare DAMIANO, presidente, 196 del 2009, che la relazione tecnica sia trasmessa entro il termine di sette giorni. Fa presente che nella richiesta si segnalerà in particolare l’esigenza che la relazione tecnica sia predisposta in modo da garantire la separata indicazione degli oneri derivanti da ogni intervento, al fine di garantire una valutazione dell’impatto finanziario delle singole previsioni. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica per la quantificazione degli effetti finanziari del nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, come risultante a seguito dell’esame delle proposte emendative presentate. Considerata l’esigenza di pervenire ad una rapida conclusione dell’esame in sede referente del provvedimento, propone di richiedere, ai sensi del medesimo articolo 17, comma 5, della legge n. essendosi concluso l’esame delle proposte emendative, secondo quanto convenuto nell’ambito dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, propone di richiedere, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione, entro il termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame risultante a seguito dell’esame delle proposte emendative. La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge n.  

Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista. 

C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gribaudo. 

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.  

Chiara GRIBAUDO (PD), relatore113 del 1985, che da quasi trenta anni disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti, alle nuove esigenze del mercato del lavoro e al progresso tecnologico avvenuto nel settore della comunicazione. Fa notare che le nuove modalità di organizzazione del lavoro in tale settore, infatti, hanno comportato radicali modificazioni alle postazioni dei centralini telefonici, con la progressiva scomparsa del tradizionale posto operatore a vantaggio di dispositivi passanti o, comunque, di collegamento automatico nonché con la diffusione dei osserva che le tre proposte di legge delle quali si avvia l’esame perseguono lo scopo di adeguare la legge n. call center. Le proposte di legge intendono inoltre tenere conto dell’evoluzione del contesto normativo, che ha registrato una nuova classificazione delle minorazioni visive e una nuova disciplina di carattere generale per il collocamento al lavoro dei disabili. 
1779, che intende integrarsi maggiormente nell’impianto originario Rileva che i provvedimenti in esame si differenziano per l’estensione dell’articolato con cui si propongono di modificare la normativa vigente. L’articolato è, infatti, più esteso nella proposta di legge n 435, che origina da testi già presentati nelle due precedenti legislature ma mai giunti in discussione, mentre è più mirato nella proposta n. 1708 si limita, invece, ad inserire un articolo specifico, l’articolo 3 113 del 1985 ed attualizzare le stesse proposte di modifica precedenti, anche alla luce delle ulteriori evoluzioni intervenute successivamente rispetto alla loro formulazione. La proposta n. della legge n.– 113bis del 1985. Osserva che tale nuovo articolo è volto a garantire che i benefici riconosciuti ai centralinisti telefonici privi della vista iscritti nello specifico albo professionale siano riconosciuti anche per l’assunzione nei nella legge n. call center113 del 1985, la proposta prevede specifici obblighi di assunzione e formativi a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, nella misura di un privo della vista ogni cinque posti di operatore, stabilendo, inoltre, nei confronti di tali lavoratori, l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro pub : in particolare, oltre che un generico rinvio a tutte le altre disposizioni previste dalla legge n.blici o privati, nonché lo svolgimento, a cura dei datori di lavoro, di specifici corsi di riqualificazione. 

113 del 1985 attraverso cui, in armonia con le riforme in materia previdenziale, viene attualizzato il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto per quanto concerne gli effetti in tema di calcolo del trattamento pensionistico, sia con il sistema contributivo che con il sistema misto. 1779, a questo proposito, recepiscono la nozione di «centralinisti telefonici nonché operatori della comunicazione minorati della vista con qualifiche equipollenti», in sostituzione di quella di «centralinisti non vedenti», in linea con quanto disposto dal richiamato decreto del 10 gennaio 2000. Infine, evidenzia che la proposta di legge C. 1779 prevede una riformulazione dell’articolo 9 della legge n. 435 e n. 113 del 1985, rappresentate sostanzialmente dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 gennaio 2000 e dal decreto ministeriale 11 luglio 2011, che ha esteso la portata di tale obbligo occupazionale ad ulteriori ambiti professionali che rappresentano una evoluzione del centralinista telefonico. Rileva che entrambe le proposte di legge n. 113 del 1985 sugli articoli 3 e 9: si prevede infatti una rimodulazione degli obblighi di assunzione, per tenere conto innovazioni tecnologiche intervenute, nonché una maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la misura del trattamento pensionistico. Nello specifico, rileva che l’articolo 2 di tale proposta di legge non introduce nuovi obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni, ma si limita a definire in maniera diversa i criteri di individuazione dei soggetti che sono già tenuti al collocamento obbligatorio alla luce delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intercorse e delle disposizioni attuative della suddetta legge n. 435, incentra invece le modifiche alla legge n. 1779, riprendendo ed attualizzando il nucleo fondamentale della proposta n. 113 del 1985, con la sola esclusione dell’articolo relativo alla vigilanza del Ministero del lavoro. Segnala che la proposta di legge n. 435 interviene sulla quasi totalità degli articoli della legge n. Più nel dettaglio, fa presente che la proposta di legge n. 138 del 2001. Segnala che l’articolo 2, nel disciplinare l’abilitazione alla funzione di centralinista e di operatore telefonico, intende demandare alle regioni la regolamentazione delle attività di formazione professionale volte al conseguimento del relativo diploma, in modo da rispettare le più ampie competenze riconosciute alle regioni in materia di formazione professionale, fissando alcuni principi fondamentali. Fa presente che l’articolo 3 disciplina gli obblighi a carico dei datori di lavoro, sia pubblici che privati, definendoli secondo criteri che tengono anche conto delle evoluzioni tecnologiche del settore, 144 del 1999 e la definizione dei minorati della vista di cui alla legge n. 435, osserva che l’articolo 1 prevede una riforma dell’albo professionale degli operatori telefonici non vedenti, con specifiche articolazioni a livello regionale. Si prevedono, inoltre, modifiche volte a recepire la disciplina in materia di qualifiche equipollenti adottata in attuazione della legge n. Per quanto attiene alle ulteriori disposizioni recate dalla proposta di legge n. 68 del 1999. 113 del 1983, estendendolo anche alle mansioni di operatore telefonico, stabilisce che le trasformazioni dei centralini finalizzate alle possibilità d’impiego dei minorati di vista siano a carico della regione competente per territorio, mentre l’articolo 9 fissa un nuovo importo minimo della indennità di mansione e, sulla base del riconoscimento delle prestazioni effettuate come particolarmente usuranti, riconosce il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, nonché il beneficio alla maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la misura del trattamento pensionistico finale. Infine, fa presente che l’articolo 10 interviene sull’apparato sanzionatorio previsto in caso di inadempimento degli obblighi posti a carico del datore di lavoro, allineandolo a quello di cui alla legge n. 68 del 1999. Fa notare che l’articolo 7, come già accennato in precedenza, aggiorna le definizioni normative relative alle categorie tutelate, intervenendo, inoltre, sulla disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riferimento al trattamento economico e normativo, nonché a specifiche tutele per il caso di riduzione dei posti di lavoro. Rileva che l’articolo 8, riprendendo sostanzialmente il contenuto dell’articolo 8 della legge n. 1779. Si sancisce, peraltro, l’obbligo di assunzione da parte dei datori di lavoro pubblici anche in soprannumero, in caso di esaurimento o incompletezza del ruolo organico. Segnala che l’articolo 5 disciplina le comunicazioni obbligatorie a carico dei datori di lavoro, dei gestori di telefonia e degli uffici competenti, tenendo conto della cessazione del monopolio nel settore telefonico, mentre l’articolo 6 interviene sulle modalità per il collocamento, coordinandole con le disposizioni di carattere generale di cui alla legge n. 68 del 1999, con una norma contenuta anche nella proposta n. mentre l’articolo 4 prevede che i lavoratori minorati della vista siano computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge n.  113 del 1985 ha costituito una conquista storica per tanti soggetti non vedenti in termini di integrazione sociale e lavorativa, auspica, in conclusione, che sui provvedimenti in esame si sviluppi un dibattito in Commissione che si ponga l’obiettivo di pervenire in tempi brevi all’approvazione di un testo condiviso. Osservato che la legge n.  

Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 11.30.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l’impiego, all’accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM (2014)6 final). 

Esame ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.  

Giovanna MARTELLI (PD), relatore, osserva che la Commissione avvia oggi, ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento, l’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l’impiego, all’accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM(2014)6), che la Commissione europea ha presentato lo scorso mese di gennaio. 

Fa presente che la proposta di regolamento è volta a migliorare l’accesso dei lavoratori ai servizi di sostegno alla mobilità lavorativa nel territorio dell’Unione, attraverso, in primo luogo, la riforma di EURES, la rete europea dei servizi per l’impiego. 

Evidenzia che l’Unione europea si è dotata negli anni novanta del secolo scorso di una piattaforma informatica per consentire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, mettendo in comune le informazione degli Stati membri. EURES, infatti, è una rete volta a promuovere la collaborazione tra la Commissione europea e i servizi pubblici per l’impiego dei paesi membri dello Spazio economico europeo (gli Stati membri dell’Unione, oltre a Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Fa presente che la Commissione europea rileva che negli anni EURES è riuscita a veicolare una quota limitata di domande di lavoro verso l’offerta. Il mercato del lavoro dell’Unione europea, infatti, risulta frammentato e, soprattutto, squilibrato: a fronte di mercati in cui si registra un eccesso di domanda di lavoro, ve ne sono altri in cui è piuttosto l’offerta di lavoro a rimanere insoddisfatta. Pertanto, ad avviso della Commissione europea, la possibilità per i lavoratori di spostarsi verso una maggiore offerta permetterebbe di riequilibrare i mercati, garantendo occupazione e crescita economica, in linea con l’obiettivo di occupazione di Europa 2020 per la crescita inclusiva (tasso di occupazione del 75 per cento per le donne e gli uomini di età compresa tra 20-64).   

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una più ampia analisi della situazione europea attuale dalla quale la Commissione europea parte per motivare la scelta di presentare la proposta in esame, osserva che si limiterà, in questa sede, ad illustrarne brevemente il contenuto.   

Fa presente, in primo luogo, che il Capo I, reca, tra le altre, la definizione dell’oggetto della proposta: in particolare, si prevede la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione europea per la condivisione dei dati sulle domande e sulle offerte di lavoro e sui curricula vitae, nonché per il collocamento dei lavoratori. 

Fa notare, poi, che nel Capo II è delineata la struttura della rete, con norme che ne dispongono la ricostituzione, la composizione e gli obiettivi. Segnala, in particolare, che EURES è composta: dalla Commissione europea, tramite l’Ufficio europeo di coordinamento; dagli uffici di coordinamento nazionali, responsabili dell’applicazione del regolamento nei rispettivi Stati membri; dai   partner di EURES, ossia gli organismi autorizzati dagli Stati membri a fornire sostegno. Ricorda che la Rete EURES in Italia è composta da 64 consulenti (Eures Advisers) e circa 400 referenti. Al Coordinamento Nazionale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fanno capo esperti di mobilità dislocati su tutto il territorio nazionale presso i servizi per l’impiego e gli uffici del lavoro delle regioni e delle province. A livello regionale, il Line Manager ha la funzione di collegamento tra il coordinamento nazionale e i consulenti EURES. Secondo l’ultimo monitoraggio, nell’anno 2011-2012, grazie alla rete EURES sono quasi 3.000 i giovani italiani che hanno fatto un’esperienza all’estero e oltre 900 i lavoratori stranieri che hanno trovato lavoro in Italia. Evidenzia che gli articoli 6 e 7 delineano le responsabilità dell’ufficio europeo di coordinamento e degli uffici di coordinamento nazionale: il primo definisce, tra l’altro, il quadro di EURES e fornisce appoggio alla rete, tramite la gestione e lo sviluppo di un portale europeo e dei servizi informatici connessi, svolge attività di informazione e comunicazione, svolge un programma comune di formazione del personale di EURES, si impegna ad effettuare un’analisi della mobilità geografica e professionale e a monitorare e valutare le attività di EURES. Gli uffici nazionali di coordinamento devono cooperare con la Commissione e gli altri Stati membri, organizzare l’attività di EURES nello Stato membro, coordinare le azioni statali a livello nazionale e con gli altri Stati membri. Inoltre, l’ufficio di coordinamento nazionale cura l’attuazione a livello nazionale dell’attività di sostegno dell’ufficio europeo di coordinamento e convalida, aggiorna e diffonde le informazioni relative alle condizioni di vita e di lavoro, alle procedure amministrative in materia di occupazione, alle norme applicabili ai lavoratori, agli apprendistati e ai tirocini, alla situazione dei lavoratori transfrontalieri. Sono previsti, inoltre, compiti di collaborazione e sostegno degli organismi nazionali partecipanti ad EURES presenti sul territorio nazionale. Si prevede, infine, che ciascuno Stato membro faccia in modo che il proprio ufficio di coordinamento nazionale disponga del personale e delle altre risorse necessarie per l’espletamento dei suoi compiti, come definiti dal regolamento. Fa presente che gli articoli 8 e 9 riguardano i partner EURES: l’articolo 8 delinea un sistema di autorizzazione dei partner di EURES, tra cui anche i servizi per l’impiego, da parte di un sistema istituito da ciascuno Stato membro che provvede anche a monitorare l’attività di tali partner e a verificarne la conformità alla legislazione nazionale ed europea; l’autorizzazione è rilasciata sulla base della conformità a criteri minimi comuni definiti nell’allegato al regolamento in esame. Gli Stati membri possono comunque prevedere criteri o requisiti supplementari. 

Rileva che i partner EURES possono partecipare inserendo i dati relativi alle offerte di lavoro oppure alla disponibilità di domande di lavoro e di curricula, oppure erogando servizi di sostegno ai lavoratori. Possono essere richiesti dagli Stati membri di partecipare, anche mediante il pagamento di una tariffa, al funzionamento della piattaforma nazionale, allo scambio di informazioni, al ciclo di programmazione e alla raccolta dei dati, secondo modalità definite da ciascuno Stato membro. 

Segnala che l’articolo 10 disciplina il ruolo dei Servizi pubblici per l’Impiego: ad essi, sottoposti al medesimo regime autorizzativo previsto per i partner (per l’esonero dal quale è previsto un periodo di massimo cinque anni), lo Stato membro può delegare compiti o attività generali, quali lo sviluppo e la gestione dei sistemi nazionali di autorizzazione dei partner di EURES o l’elaborazione e la diffusione di informazioni generali e può affidare la prestazione dei servizi di sostegno ai servizi per l’impiego nazionali. 

Fa notare che l’articolo 11 disciplina il ruolo del gruppo di coordinamento, composto dai rappresentanti dell’ufficio europeo di coordinamento e degli uffici di coordinamento nazionali. Tale organismo sostiene l’attuazione del regolamento attraverso lo scambio di informazioni e l’elaborazione di orientamenti. I successivi articoli 12 e 13 disciplinano la tutela e l’uso del marchio EURES e la cooperazione della rete EURES con altri servizi e reti di informazione e consulenza dell’Unione.   

Evidenzia che il Capo III disciplina l’organizzazione e il funzionamento Portale EURES. Si prevede, in particolare, che ciascuno Stato membro renda accessibili tutte le offerte e tutte le domande e   curricula disponibili presso i propri Servizi per l’impiego nonché quelli forniti dai partner EURES, impegnandosi a garantire la qualità dei dati e la tracciabilità delle fonti. Al fine di garantire l’accesso al portale EURES da tutti i siti di ricerca di lavoro, i Servizi per l’impiego concludono accordi con altri servizi per l’impiego operanti sul territorio e gli Stati membri istituiscono una piattaforma nazionale per consentire il trasferimento al portale EURES delle informazioni fornite dagli organismi disposti a collaborare con il portale. Gli Stati membri provvedono inoltre a sviluppare soluzioni a sportello unico per i lavoratori transfrontalieri. 
Sottolinea che l’articolo 16 prevede la definizione da parte della Commissione di una classificazione europea delle abilità, delle competenze, delle qualifiche e della professioni per facilitare la trasmissione online delle domande di lavoro su tutto il territorio dell’Unione europea. Gli Stati membri collaborano tra loro e con la Commissione per assicurare l’interoperabilità tra i sistemi nazionali e il sistema di classificazione europeo. A tale fine, ciascuno Stato membro, entro il 1o gennaio 2017, provvede alla redazione di un primo inventario, da aggiornare con regolarità, per stabilire la corrispondenza tra le classificazioni nazionali e quella europea. 

Segnala che il successivo articolo 17 prevede che i Servizi per l’impiego forniscano ai lavoratori e ai datori di lavoro anche servizi di assistenza per l’iscrizione al portale attraverso la piattaforma nazionale.   

Fa presente che il Capo IV disciplina le tipologie di servizi di sostegno che i Servizi per l’impiego e i partner EURES sono tenuti ad erogare ai soggetti richiedenti. I servizi forniti ai lavoratori sono a titolo gratuito, mentre quelli erogati ai datori di lavoro possono essere soggetti al pagamento di una specifica tariffa. Si prevede che gli Stati membri assicurino il coordinamento tra i suddetti servizi e le prestazioni di sicurezza sociale e incoraggino lo sviluppo di un accesso integrato online. Infine, è disposto il divieto di limitazione dell’accesso alle misure nazionali a favore del mercato del lavoro, se motivato dalla necessità di trovare un lavoro presso un altro Stato membro. 

Segnala che il Capo V detta disposizioni in materia di scambio di informazioni attraverso un monitoraggio dei flussi e dei modelli di mobilità lavorativa sulla base delle statistiche Eurostat e dei dati nazionali disponibili. Gli uffici nazionali di coordinamento condividono le informazioni nell’ambito della rete EURES e sulla base di tali informazioni gli Stati membri elaborano le loro politiche a favore dell’occupazione.   

Rileva che l’articolo 28 prevede l’elaborazione annuale, da parte dell’ufficio nazionale di coordinamento, del programma di lavoro, che sarà esaminato congiuntamente con l’ufficio europeo di coordinamento.   

Osserva che l’articolo 29 prevede la messa in opera da parte degli Stati membri di procedure per la produzione e la raccolta dei dati sulle attività svolte a livello nazionale e di quelli relativi ad EURES. Sulla base delle informazioni raccolte, è prevista la presentazione ogni due anni di una relazione della Commissione europea sulla mobilità lavorativa all’interno dell’Unione europea e sui servizi forniti ai lavoratori (articolo 30).   

Fa presente che il Capo VI reca disposizioni per l’attuazione del regolamento. In particolare, l’articolo 31 dispone che essa avvenga nel rispetto della normativa europea sulla protezione dei dati personali. Osserva che il successivo articolo 32 prevede che la Commissione europea presenti una valutazione   ex post del funzionamento e degli effetti del regolamento, cinque anni dopo l’entrata in vigore. La norma dispone anche il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati, l’istituzione dei un comitato EURES che assista la Commissione, l’abrogazione delle disposizioni vigente incompatibili con il regolamento. I successivi articoli 36 e 37 dispongono, rispettivamente, sull’applicazione e sull’entrata in vigore del regolamento. 

Per quanto concerne la posizione del Governo, l’Esecutivo il 28 gennaio ha inviato al Parlamento una segnalazione sulla proposta 234 del 2012 e nella relazione trasmessa il 19 febbraio 2014, preso atto del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nonché della correttezza della base giuridica individuata, valuta positivamente la proposta di regolamento, condividendone la finalità della creazione di una mobilità equa, utile a risolvere gli squilibri del mercato del lavoro europeo, e ne auspica una sollecita adozione. ai sensi della legge n. 

Fa presente che il Governo giudica, inoltre, la proposta conforme all’interesse nazionale. Nella relazione, in particolare, si sottolinea l’importanza di avere ricondotto alla nozione di offerta di lavoro anche l’apprendistato e il tirocinio, strumenti fondamentali per facilitare il passaggio dall’istruzione al lavoro. Il Governo rinvia, inoltre, ai punti del regolamento che in Italia risultano già attuati, con particolare riferimento alla necessità di informare gli utenti sui diritti alla sicurezza sociale di coloro che intendono spostarsi nell’ambito del territorio dell’Unione europea (articolo 23 della proposta di regolamento): la guida informativa redatta dal Ministero del lavoro è disponibile on line sul sito della Commissione europea. Inoltre, su richiesta dei rappresentanti della rete EURES, il Ministero del lavoro fornisce informazioni riguardanti aspetti specifici della protezione assicurativa e previdenziale nonché sulla legislazione di settore. Nel merito della proposta, il Governo auspica una migliore specificazione della composizione del gruppo di coordinamento, previsto dall’articolo 11, per renderne inequivoca la composizione. Risulterebbe opportuno, inoltre, inserire la previsione della possibilità da parte degli Stati membri di acquisire informazioni da EURES, dal momento che l’attuale formulazione dell’articolo 14, comma 1, sembrerebbe presupporre che le informazioni provengano unicamente dagli Stati membri verso EURES e non anche il contrario. Sempre con riferimento all’articolo 14, il Governo auspica l’inserimento della previsione di un confronto tra gli Stati membri e la Commissione cui è assegnato il compito di adottare le norme tecniche e i formati necessari a definire la piattaforma informatica comune. Infine, con riferimento al comitato EURES istituito dall’articolo 34 il Governo italiano ritiene utile una migliore specificazione del suo ruolo e della sua composizione, dal momento che, in mancanza, esso sembra potersi identificare con il gruppo di coordinamento di cui all’articolo 11. Il Governo, infine, non rileva conseguenze finanziarie derivanti dall’applicazione del regolamento e sottolinea che esso si applica anche ai cittadini di Paesi terzi (soggiornanti di lungo periodo, coloro che svolgono ricerca scientifica e lavoratori altamente qualificati titolari di Carta Blu). 

Segnala che anche nella Relazione programmatica 2014 il Governo affronta il tema della mobilità dei lavoratori, auspicando l’adozione di misure volte a favorire un utilizzo reale degli strumenti nazionali ed europei di validazione e certificazione delle competenze, il miglioramento della preparazione, dell’attuazione e delle attività di   follow-up delle azioni di mobilità, nonché una maggiore diffusione e utilizzo di tali azioni, una maggiore inclusione dei soggetti svantaggiati, nonché l’estensione della mobilità anche in Paesi non anglofoni. 

Conclusivamente, ritiene che occorra valutare l’opportunità di acquisire gli orientamenti del nuovo Esecutivo sul provvedimento, nonché sulla posizione negoziale del nostro Paese in vista dell’avanzamento dell’esame in seno alle Istituzioni europee. Ricorda, altresì, che in sede di esame della proposta presso la XIV Commissione, è emersa l’esigenza di svolgere un’attività conoscitiva volta ad acquisire elementi di valutazione e conoscenza. Segnala, a tale riguardo, che nell’ambito dell’esame della proposta presso l’11  a Commissione del Senato sono state depositate memorie da parte di rappresentanti delle imprese e dei sindacati che contengono numerosi spunti utili per un esame approfondito. Ritiene si possa valutare, pertanto, se procedere con l’acquisizione di tali contributi.

Walter RIZZETTO (M5S), nel ringraziare il relatore per l’esauriente intervento introduttivo, chiede chiarimenti in ordine all’articolo 10 del provvedimento in esame, invitando il relatore a chiarire la portata della definizione di «servizi nazionali per l’impiego».

Giovanna MARTELLI (PD), relatore, precisato che il riferimento non può che coinvolgere il ruolo degli attuali centri per l’impiego, fa presente che sarà utile acquisire l’orientamento del Governo circa le prospettive di riforma in tale materia, considerato, peraltro, che il recente riassetto istituzionale delle province rende già doverosa una riflessione sul punto. Fa notare che ulteriori elementi di conoscenza potrebbero essere altresì acquisiti qualora la Commissione proceda a deliberare l’indagine conoscitiva sulla materia dei centri per l’impiego, auspicando che essa possa essere deliberata quanto prima, tenuto conto che il suo programma potrebbe intrecciarsi strettamente con il contenuto del provvedimento in esame.

Walter RIZZETTO (M5S) coglie l’occasione dell’intervento chiarificatore del relatore per sottolineare l’esigenza di avviare l’indagine conoscitiva sui centri per l’impiego, di cui condivide le finalità.

Cesare DAMIANO, presidente, fatto presente che la proposta di deliberare un’indagine conoscitiva in materia di centri per l’impiego è già all’attenzione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, osserva che la riforma dei centri dell’impiego si annuncia impegnativa e costosa, tenuto conto che, allo stato, in quel settore risulta impegnato un numero di addetti assai ridotto, spesso precari, e di gran lunga inferiore a quello registrato in altri Paesi europei. Dichiara in ogni caso di credere nella funziona svolta da tali uffici, evidenziando come nel Paese si registrino anche casi di eccellenza, i cui standard di efficienza andrebbero estesi a tutto il territorio.

Walter RIZZETTO (M5S) ritiene che debba valutarsi con attenzione anche il ruolo delle Regioni in materia, ricordando le recenti dichiarazioni del Presidente Serracchiani relative alla riapertura dell’Agenzia regionale per il lavoro nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 19 marzo 2014.
Presidenza del presidente
 Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 9.05.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. 
C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. 

(Parere alla II Commissione). 

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.  

Valentina PARIS (PD), relatore, fatto presente che l’iter del provvedimento è stato articolato e approfondito, richiama le modifiche al testo apportate dal Senato con riferimento alle parti di competenza della XI Commissione, riguardanti, in particolare, gli articoli 1, 2, 3 e 8. Preso atto del contenuto di tali disposizioni, esprime una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiedendo di intervenire sull’ordine dei lavori, fa notare che la Commissione non è nelle condizioni di esprimere il parere di competenza, non essendovi stato un adeguato approfondimento dei temi in discussione. Fa notare, peraltro, che è imminente l’inizio delle votazioni in Assemblea e che non vi sarebbe il tempo per svolgere un confronto sui numerosi elementi di criticità che ritiene presenti nel provvedimento. Fa presente che una convocazione della Commissione così a ridosso dei lavori d’Assemblea – o, addirittura, in coincidenza con essi – rischia di compromettere un adeguato approfondimento delle tematiche, soprattutto per quei provvedimenti sui quali non vi sia l’unanimità dei gruppi, come nel caso di specie, vista la forte contrarietà al testo da parte del suo gruppo.

Cesare DAMIANO, presidente, fa notare che la seduta dell’Assemblea, che risulta al momento sospesa, riprenderà alle ore 9.25. Rileva, pertanto, che vi sarebbe il tempo necessario per concludere l’esame del provvedimento già nella seduta odierna, tenuto conto, peraltro, che lo svolgimento della relazione introduttiva ha avuto luogo nella giornata di ieri.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) rileva l’incongruità di convocare la Commissione ad un orario coincidente con quello fissato per l’inizio dei lavori in Assemblea, sottolineando l’impossibilità di svolgere un serio confronto in ordine a un provvedimento sul quale il suo gruppo esprime una netta contrarietà.

Sergio PIZZOLANTE (PdL) ritiene di condividere le considerazioni espresse dal deputato Fedriga circa l’esigenza di beneficiare di un tempo congruo per esaminare in modo esaustivo il presente provvedimento.

Cesare DAMIANO, presidente, rilevato che non esiste da parte della presidenza alcuna intenzione di comprimere il dibattito sul testo in esame, osserva che la convocazione della Commissione nella mattinata odierna è stata di fatto imposta da oggettive esigenza organizzative correlate al calendario dei lavori dell’Assemblea, che risulta, nella giornata odierna, particolarmente compresso. A fronte delle richieste di approfondimento testé manifestate, ritiene non vi sia alcun ostacolo a riconvocare la Commissione al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell’Assemblea, ai fini dello svolgimento di un’ampia ed articolata discussione sul provvedimento. Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 19 marzo 2014.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.25.  

SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 19 marzo 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 20.45.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. 
C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. 

(Parere alla II Commissione). 

(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione riprende l’esame del provvedimento rinviato nell’odierna seduta antimeridiana.  

Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, nella seduta antimeridiana, il relatore ha proposto di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Valentina PARIS (PD), relatore, ribadisce la propria proposta di parere favorevole, richiamando le motivazioni già espresse nelle sedute precedenti.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Davide TRIPIEDI (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.  

La seduta termina alle 20.50.

COMITATO DEI NOVE
Martedì 18 marzo 2014.
3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. DL 3/2014: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 
C. 2157 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.45 alle 11.  

SEDE REFERENTE
Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Walter RIZZETTO, presidente, comunica che in data 14 marzo ha cessato di fare parte della Commissione la deputata Marianna Madia, alla quale rivolge un ringraziamento per il contributo offerto ai lavori della Commissione sin dalla scorsa legislatura e formula i migliori auguri per l’incarico come Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 
Avverte, inoltre, che è entrata a far parte della Commissione la deputata Alessia Rotta, alla quale formula un cordiale augurio di buon lavoro.  

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico. 
Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo. 
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell’11 marzo 2014.  

Walter RIZZETTO, presidente224, 387, 727, 946, 1014, 1045 e 1336, elaborato dal Comitato ristretto, come nuovo testo base per il seguito dell’esame in sede referente; ricordo, altresì, che rispetto a tale nuovo testo è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti, scaduto alle ore 12 della giornata di ieri. , ricorda che, nella riunione dell’11 marzo 2014, la Commissione ha deliberato di adottare il nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 
Avverte, quindi, che sono state presentate 35 proposte emendative al nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come nuovo testo base per il seguito dell’esame in sede referente. 

Dà quindi la parola alla relatrice e al rappresentante del Governo per l’espressione dei relativi pareri.  

Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, premette che molti dei pareri contrari che esprimerà non sono tanto motivati da una contrarietà nel merito alle proposte emendative presentate, che intendono risolvere problemi reali, ma si giustificano in relazione all’esigenza di muoversi all’interno di una logica di progressiva estensione delle salvaguardie, piuttosto che di un ripensamento complessivo della riforma del 2011, che determinerebbe, peraltro, oneri difficilmente sostenibili. In questa ottica, esprime, pertanto, parere contrario sugli emendamenti Tripiedi 1.1, Rizzetto 1.2 e Placido 1.3. Con riferimento all’emendamento Tinagli 1.4 esprime un parere contrario, osservando come la proposta riveda integralmente l’impostazione del provvedimento, prevedendo una copertura attraverso l’ASpI, prevedendo altresì requisiti per la salvaguardia che andrebbero valutati con maggiore attenzione. Esprime poi parere contrario sull’emendamento Di Salvo 1.5, che per alcune parti restringe i requisiti, per altri li estende eccessivamente, sull’emendamento Fedriga 1.6, che giudica peggiorativo rispetto al testo attuale, e sugli emendamenti Fedriga 1.7 e Fedriga 1.8. Esprime, invece, parere favorevole sull’emendamento Fedriga 1.9, mentre il parere sull’emendamento Cominardi 1.10 è favorevole purché sia riformulato nel senso di eliminare la parte consequenziale relativa all’intervento sulla copertura finanziaria, considerando anche che il tema verrà affrontato in una fase successiva. Esprime parere contrario sull’emendamento Burtone 1.11, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Fedriga 1.12 e Fedriga 1.13, atteso che estendono la platea dei beneficiari sulla base di criteri già previsti nell’ambito della legge di stabilità per il 2014. Esprime poi parere favorevole sull’emendamento Fedriga 1.14, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Fedriga 1.15, Airaudo 1.16, Di Salvo 2.1 e Fedriga 2.2. Fa poi presente che gli emendamenti Airaudo 2.3, Fedriga 2.4, Fedriga 2.5, Fedriga 2.6 e l’articolo aggiuntivo Placido 2.01 pongono questioni rilevanti relative all’estensione della decorrenza delle salvaguardie oltre il 6 gennaio 2015, che sarebbe più opportuno valutare nell’ambito dell’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 7, di cui propone nel frattempo l’accantonamento. Al riguardo, infatti, fa presente che si potrebbe ipotizzare la presentazione di un emendamento riassuntivo che risolva in modo certo la questione dell’estensione delle tutele in attuazione dell’articolo 1, comma 235, della legge di stabilità per il 2013. A suo avviso, infatti, occorre chiarire in modo inequivoco la volontà del legislatore di destinare il fondo ivi previsto a nuovi interventi di salvaguardia anche per gli anni successivi, evitando discriminazione tra lavoratori appartenenti alla medesima platea. Chiede, quindi, di accantonare gli emendamenti Polverini 3.1 e Di Salvo 3.2, al fine di valutare una loro possibile riformulazione. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Rizzetto 4.1 e Airaudo 4.2, nonché sugli articoli aggiuntivi Di Salvo 5.01 e Rizzetto 5.02. Esprime parere contrario sull’emendamento Rizzetto 6.1, mentre esprime parere favorevole sull’emendamento Rostellato 6.2. Richiamata la richiesta di accantonamento delle proposte riferite all’articolo 7, formula un invito al ritiro dell’emendamento Airaudo 8.1.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI, fatto presente che il Governo è pienamente consapevole dell’importanza della questione, esprime parere conforme a quello del relatore, riservandosi di acquisire le valutazioni del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’INPS per una puntuale quantificazione degli oneri ed una esatta definizione della platea.

Davide TRIPIEDI (M5S) chiede alla presidenza di valutare il rinvio del seguito dell’esame del provvedimento al fine di dare al suo gruppo la possibilità di valutare gli emendamenti presentati, tenuto conto che essi pongono questioni assai delicate che andrebbero seriamente approfondite.

Titti DI SALVO (SEL) 488 del 1999. osserva che gli emendamenti presentati dal suo gruppo, muovendo dalla necessità di risolvere un problema oggettivo e urgente, tendono a ribaltare la logica finora utilizzata – a suo avviso sbagliata – di restringere gli interventi sulla base di risorse definite esigue: fa presente, infatti, che tali proposte di modifica si preoccupano, anzitutto, di definire i criteri da seguire per la salvaguardia, individuando conseguentemente le risorse da destinare ai relativi interventi. Soffermandosi sull’emendamento 3.2, di cui è prima firmataria, fa presente che esso mira a includere nelle salvaguardie quei lavoratori che, pur svolgendo analoghe funzioni, non sarebbero compresi nel Fondo speciale istituito presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della legge n.

Irene TINAGLI (SCpI) prende atto con rammarico del parere contrario del relatore sul suo emendamento 1.4, che giudica di buon senso, atteso che, stante l’impossibilità di continuare a disporre ulteriori interventi di deroghe, mira a risolvere la questione in senso più organico, intervenendo sul piano della riforma degli ammortizzatori sociali. Ritiene, infatti, che questa sia l’unica strada percorribile per ampliare le tutele nei confronti dei tanti soggetti che si trovano oggi in uno stato di disoccupazione, sottolineando, peraltro, come tale proposta sia in linea con l’orientamento preannunciato in materia dal Governo.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), in risposta alle considerazioni testé espresse dal deputato Tinagli, fa notare che la platea dei soggetti presa in considerazione dal presente provvedimento è composta da soggetti che non possono essere equiparati a disoccupati qualsiasi, trattandosi, piuttosto, di lavoratori che, facendo affidamento sulla possibilità di andare in pensione, avevano modificato le proprie prospettive professionali e di vita, anche attraverso la stipula di accordi con le proprie aziende. Rilevata la necessità di porre rimedio ai danni provocati dalla legge Fornero, osserva che le sue proposta emendative mirano ad estendere il regime delle salvaguardie, rimuovendo quei paletti normativi che, nel prevedere decorrenze temporali limitate, escludono determinate categorie di lavoratori.

Marialuisa GNECCHI (PD) ribadisce che la finalità del presente provvedimento è quella di prevedere una riduzione del danno provocato dalla legge Fornero, estendendo il più possibile il regime delle salvaguardie, non certo quella di prevedere una riforma organica delle pensioni, che – a suo avviso – sarebbe peraltro auspicabile e risolutiva. Fa presente che molte delle proposte emendative presentate, pur ponendo questioni condivisibili e serie, eccedono da tale ambito più circoscritto, richiedendo riflessioni più complessive ed organiche non affrontabili in questa sede. In tale ottica, fa presente che il compito del Comitato ristretto è stato proprio quello di depurare il testo alla luce delle innovazioni normative intervenute, al fine di renderlo più sostenibile da punto di vista finanziario e concretamente attuabile, nel tentativo di estendere comunque il più possibile le tutele.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), considerata l’impossibilità di esaminare tutte le questioni in gioco nella corrente seduta, vista anche l’imminenza della ripresa dei lavori in Assemblea, invita la presidenza ad aggiornare i lavori della Commissione, al fine di prevederne un proseguimento anche nella tarda serata della giornata odierna.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI fa presente che il Governo non sarebbe in grado di assicurare la sua presenza per una eventuale seduta convocata nella giornata odierna. Rassicura, in ogni caso, che il Governo dedica la massima attenzione sul problema, nella consapevolezza della necessità di una soluzione.

Irene TINAGLI (SCpI) fa presente che il testo in esame prevede interventi molto onerosi, oggettivamente inattuabili, suscettibili, peraltro, di sottrarre risorse ad altri interventi più realistici, dei quali si sta discutendo in questi giorni e che dovrebbero essere assunti con urgenza in modo da garantire adeguati sostegni al reddito. Fa notare, inoltre, che il presente provvedimento si pone oltre gli effetti prodotti dalla legge Fornero, incidendo su lavoratori che non possono essere considerati veri e propri «esodati».

Walter RIZZETTO, presidente, prende atto degli esiti del dibattito, dal quale è emersa, tra l’altro, l’esigenza di un approfondimento sulle questioni più problematiche – che auspica possa essere svolto in tempi rapidi anche nell’ambito di un confronto con gli organismi competenti. Nel segnalare la prossima ripresa dei lavori dell’Assemblea, rinvia, quindi, il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.50.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. 
C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. 

(Parere alla II Commissione). 

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.  

Valentina PARIS (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla II Commissione sul testo unificato in titolo (C. 331 e C. 927-B), già approvato dalla Camera in prima lettura il 4 luglio 2013 e successivamente modificato dal Senato, che lo ha ritrasmesso a questo ramo del parlamento il 23 gennaio scorso. I testi iniziali delle proposte riproponevano il testo del disegno di legge presentato nella scorsa legislatura dal Governo Monti e approvato dalla Camera. 

Trattandosi della seconda lettura alla Camera, evidenzia che farà riferimento esclusivamente alle modifiche apportate al Senato, segnalando altresì che il provvedimento non è stato modificato, nel corso dell’esame in sede referente.   
Fa presente che, a seguito delle modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento, il testo prevede una delega al Governo per la disciplina delle pene detentive non carcerarie, una delega al Governo per la depenalizzazione di un’ampia categoria di reati, la disciplina della sospensione del procedimento penale con messa alla prova e la disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili.   

Con riferimento alle parti di diretto interesse della Commissione, segnala, anzitutto, l’articolo 1, che, nel prevedere una delega al Governo per la riforma del sistema delle pene, stabilisce, tra i criteri di delega (in base ad un’aggiunta introdotta al Senato), che per i reati per i quali sarà applicabile la detenzione domiciliare, il giudice possa, sentito l’imputato e il PM, applicare in sede di condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, per una durata minima di 10 giorni: l’orario non potrà superare le otto ore giornaliere e dovrà conciliarsi con le esigenze personali del condannato (studio, lavoro e famiglia); inoltre, l’attività, non retribuita e svolta a beneficio della collettività, potrà essere svolta presso lo Stato, le regioni, gli enti locali o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e volontariato. Il testo non specifica se, come per la maggior parte delle fattispecie di lavoro di pubblica utilità già previste a legislazione vigente, sia necessario il consenso dell’imputato, come richiesto anche dalla giurisprudenza della CEDU.   
Segnala quindi l’articolo 2, che delega il Governo ad operare una articolata depenalizzazione, trasformando in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda (lettera a) 81 del 2008. Inoltre, tale articolo, alla lettera ). Tale trasformazione non si applica a specifiche fattispecie, tra cui, i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui, in particolare, quelli del decreto legislativo n. c), prevede la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, purché l’omesso versamento non ecceda complessivamente i 10.000 euro annui. Si fa salva, come attualmente previsto, la non punibilità del datore di lavoro che provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. 

Evidenzia che l’articolo 3, che modifica il codice penale aggiungendo al capo I del titolo IV del libro I, tra le cause estintive del reato, tre nuovi articoli relativi alla messa alla prova. In proposito, si osserva che i commi 2 e 3 dell’articolo 3, sui quali è intervenuto il Senato, individuano i contenuti della messa alla prova, stabilendo che l’applicazione della misura comporta, tra l’altro, la prestazione di lavoro di pubblica utilità: anche in questo caso, deve trattarsi di prestazione – non oltre le 8 ore – non retribuita, della durata di minimo 10 giorni, anche non continuativi, da svolgere in favore della collettività presso Stato, Regioni, province, comuni, ma anche – come aggiunto da Senato – presso aziende sanitarie o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali, con modalità tali da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato. Inoltre, fa notare che il nuovo articolo 168-  quater, che concerne la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, individua tra le circostanze che conducono alla revoca, il rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità, in coerenza con l’impostazione del Senato che ha fatto del lavoro un presupposto della messa alla prova. 

Fa quindi presente che l’articolo 8 prevede – entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di riforma – l’adozione di un regolamento da parte del Ministro della giustizia, volto a disciplinare le convenzioni in merito al lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova che il Ministero della giustizia o il presidente del tribunale delegato può stipulare con enti e organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In proposito, rileva che il Senato ha aggiunto che i testi delle convenzioni devono essere resi disponibili nel sito internet del Ministero e raggruppati per distretto di corte d’appello. 
In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, anche per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, si riserva di formulare una proposta di parere nel seguito dell’esame, anche alla luce degli spunti che emergeranno dal dibattito.

Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

 

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. 
C. 2162 Governo. 

(Parere alle Commissioni riunite V e VI). 

(Esame e rinvio). 

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.  

Walter RIZZETTO, presidente16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. , intervenendo in sostituzione del relatore, segnala che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni V e VI sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 151 del 2013, oltre a disposizioni urgenti in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole ed edilizia scolastica. 126 e n. Fa presente che il provvedimento reca un complesso di interventi – per lo più riconducibili ad esigenze di finanza locale – introducendo, in particolare, rilevanti modifiche alla disciplina della TASI e della TARI. Il provvedimento reca inoltre un ampio spettro di disposizioni urgenti in materia di finanza degli enti territoriali riprendendo il contenuto di disposizioni discusse in occasione dell’esame parlamentare dei decreti n.   
Passando, quindi, alle norme di maggiore interesse per la XI Commissione, segnala, anzitutto, l’articolo 4, che interviene sul mancato rispetto da parte degli enti territoriali dei vincoli finanziari per la contrattazione collettiva integrativa, prevedendo una specifica procedura di riassorbimento graduale delle somme attribuite al personale delle regioni e degli enti locali in violazione di detti vincoli finanziari, anche a seguito delle verifiche effettuate dai servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato, che hanno rilevato numerosi casi di appostamento di risorse in misura superiore a quella consentita, nonché di attribuzione di indennità accessorie in difformità rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Si stabilisce, infatti, l’obbligo, per le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione (rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale), le somme indebitamente erogate, attraverso il loro graduale riassorbimento, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Le regioni devono adottare misure di contenimento della spesa per il personale ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, attraverso l’attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento di strutture burocratico-amministrative, anche attraverso l’accorpamento di uffici e la riduzione degli organici dei dirigenti e della spesa per il personale non dirigente. Gli enti locali devono invece garantire il rispetto degli obiettivi di razionalizzazione organizzativa previsti dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Si 150 del 2009 non trova applicazione la nullità delle clausole contrattuali adottate in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa. prevede un specifico monitoraggio da parte del Dipartimento della funzione pubblica e dei Ministeri dell’economia e delle finanze e dell’interno e si riconosce agli enti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno di compensare le somme indebitamente erogate con i risparmi derivanti da misure di riorganizzazione e razionalizzazione. Sempre con riferimento agli enti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, in presenza di specifici requisiti, per gli utilizzi dei fondi della contrattazione decentrata anteriori ai termini di cui all’articolo 65 del decreto legislativo n. 

Osserva che l’articolo 16, recante disposizioni concernenti Roma Capitale, stabilisce, al comma 2, la redazione da parte dell’ente di un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio, da inviare ai Ministeri dell’interno e dell’economia ed alle Camere, prevedendo a tali fini l’adozione di specifiche azioni amministrative volte, tra l’altro: ad applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale previsti dalla legge di stabilità per il 2014 a tutte le società controllate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati; ad operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l’utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali. Più in generale, si richiede una ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali, nell’ottica di ricondurli a livelli standard registrati negli altri grandi comuni, l’adozione di modelli innovati per la gestione dei servizi di trasporto locale, raccolta dei rifiuti e spazzamento delle strade, anche attraverso il ricorso alla liberalizzazione, nonché, ove necessario al riequilibrio finanziario del comune, la dismissione o la messa in liquidazione delle società partecipate che non abbiano come fine sociale attività di servizio pubblico.   
Ricorda, inoltre, che l’articolo 19, comma 1, del decreto proroga dal 28 febbraio al 31 marzo il termine per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche per l’acquisto di servizi di pulizia e di servizi ausiliari. Fa presente che la relazione illustrativa del decreto evidenzia che tale proroga, che fa seguito a quella disposta dalla legge di stabilità, si è resa necessaria sia per far fronte ai problemi di gestione dei servizi a seguito del passaggio alle imprese vincitrici delle gare CONSIP, alcune non ancora attivate, sia per assicurare una migliore gestione dei gravi problemi occupazionali connessi a questo passaggio. Ricorda, in particolare, che il comma 748 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, ha disposto l’attivazione da parte del Governo di un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati. 

Per completezza, segnala, da ultimo, che l’articolo 18, nel limitare, nell’anno 2014, l’applicazione di talune sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia, stabilisce che a tali comuni non si applichi la sanzione che vieta le assunzioni di personale a qualsiasi titolo.   

Fa presente, infine, che la proposta di parere sarà formulata nel seguito dell’esame, tenendo conto delle osservazioni che dovessero essere formulate nel corso del dibattito.   

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.  

La seduta termina alle 15.

 

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