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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

20 Novembre 2024
in Camera

SEDE CONSULTIVA
Giovedì 21 novembre 2024. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
C. 2088 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione avvia l’esame del provvedimento.

Silvio GIOVINE (FDI), relatore, ricorda che la Commissione ha già esaminato il testo iniziale del decreto-legge nella seduta del 13 novembre scorso, esprimendo un parere favorevole e che, pertanto, si soffermerà esclusivamente sulle modifiche introdotte in sede referente di interesse con riferimento alle competenze della Commissione.
In particolare, rileva che all’articolo 2, recante disposizioni urgenti per l’ingresso di lavoratori stranieri nell’anno 2025, è stato introdotto il comma 4-bis, volto a prevedere che le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte nel registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati – prima sezione, possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all’assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con le prefetture-uffici territoriali del Governo.
Inoltre, evidenzia che al medesimo articolo 2 con il comma 7-bis si dispone che, per gli ingressi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023, e dal comma 2 del medesimo articolo 2, è riservata alle lavoratrici una quota fino al 40 per cento delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all’assistenza familiare e sociosanitaria, nonché fino al 40 per cento, presumibilmente, del numero massimo delle istanze previsto dal predetto comma 2.
Il testo del primo periodo del comma 7-bis difatti, per un evidente errore materiale, sembrerebbe incompleto e mancante di una parte, mentre la ratio della norma sembrerebbe voler far riferimento al numero massimo delle istanze previsto dal predetto comma 2. Ricorda che tale comma 2 prevede che in via sperimentale, per il 2025, sono rilasciati, al di fuori delle quote previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità.
Il comma 7-bis dell’articolo 2 inoltre prevede che alle richieste delle lavoratrici che eccedono la predetta quota di riserva si applicano le disposizioni ordinarie. In caso di raggiungimento parziale della medesima quota di riserva, all’assegnazione della restante parte concorrono tutti i lavoratori secondo le disposizioni ordinarie.
Nel corso dell’esame in sede referente è stato inoltre introdotto l’articolo 2-bis, volto ad estendere al triennio 2026-2028 la previsione secondo cui le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Formula quindi una proposta di parere favorevole, con una condizione, sul provvedimento in esame.

Tiziana NISINI, presidente, chiede se vi siano deputati che intendono intervenire per dichiarazione di voto.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario a nome del proprio gruppo, reputando gravissime le disposizioni contenute nel decreto-legge oggetto di conversione e stigmatizzando, soprattutto, la scelta d’individuare direttamente con una fonte del diritto avente rango primario l’elenco dei Paesi di origine sicuri.
Afferma che il decreto-legge e le proposte emendative approvate dalla Commissione affari costituzionali affrontano le materie dell’immigrazione e dell’asilo in maniera limitata e parziale, reputando opportuno superare l’assetto delineato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (cosiddetta legge Bossi-Fini) e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il proprio voto contrario affermando che la normativa in esame non risolve ed anzi peggiora il problema del lavoro straniero illegale senza peraltro tutelare la dignità delle persone migranti come, invece, prescrive la Costituzione.

Francesco MARI (AVS), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che anche in quest’occasione il Governo e la maggioranza abbiano perso l’occasione per dotare l’Italia di politiche innovative ed in grado di dare risposte diverse da quelle finora offerte al fenomeno dell’immigrazione, anche lavorativa, dei cittadini stranieri. Dichiara pertanto il voto contrario a nome del proprio gruppo.

Riccardo TUCCI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario a nome del proprio gruppo associandosi alle considerazioni precedentemente svolte.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 2022 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VII e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l’esame del provvedimento.

Tiziana NISINI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Chiara Tenerini, impossibilitata ad intervenire nella seduta odierna, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) il parere sul disegno di legge C. 2022, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, come risultante dall’esame delle proposte emendative presentate.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, soffermandosi esclusivamente sulle disposizioni che possono presentare interesse per le competenze della XI Commissione, fa presente che il Capo III (articoli da 24 a 29) detta disposizioni in materia di start-up. In particolare, rileva che l’articolo 24 introduce alcune modifiche al cosiddetto Start-up Act, aggiungendo ulteriori requisiti qualificanti il concetto di start-up innovativa. In particolare, si specifica che la start-up innovativa deve essere una micro, piccola o media impresa e che entro il secondo anno dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese essa deve disporre di un capitale sociale pari ad almeno 20 mila euro e impiegare almeno un dipendente.
L’articolo 25 prevede che le start-up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese hanno diritto di permanervi, sulla base della normativa previgente nonché alle condizioni e per il tempo da questa previsti, a condizione che dispongano di un capitale sociale pari ad almeno 20 mila euro e impieghino almeno un dipendente entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge.
L’articolo 26 introduce modifiche al quadro definitorio delle start-up innovative e degli incubatori certificati previsto dal citato Start-up Act. In particolare, vengono incluse anche le attività di supporto e accelerazione in favore di start-up innovative tra i possibili requisiti ai fini della definizione di incubatore certificato.
L’articolo 27 introduce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore degli «incubatori certificati» che effettuino, direttamente o per il tramite di altri organismi specializzati, investimenti in start-up innovative.
L’articolo 28 modifica la quota dell’attivo patrimoniale che gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare possono destinare agli investimenti qualificati (dal 10 per cento all’8 per cento), prevedendo tuttavia che un ulteriore 2 per cento dell’attivo patrimoniale possa essere destinato agli investimenti in quote o azioni di fondi per il venture capital.
Infine, rileva che l’articolo 29 modifica il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero al fine di favorire l’ingresso e il soggiorno di investitori stranieri anche nel caso di investimento nel capitale di fondi di venture capital.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 13.40.


UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 novembre 2024.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-03012 Tenerini: Iniziative per la diffusione di informazioni circa l’esistenza dello strumento dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici gratuita per le famiglie meno abbienti.

5-03109 Barbagallo: Iniziative volte a tutelare i livelli reddituali e occupazionali dei lavoratori della Kalat impianti s.r.l. con sede nel territorio della città metropolitana di Catania.

5-03110 Soumahoro: Iniziative volte a contrastare gli infortuni sul lavoro.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 novembre 2024. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
C. 2119 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2024.

Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che alle ore 10 di giovedì 14 novembre è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e ne sono state presentate circa 170.
Avverte che, ai sensi del comma 7 dell’articolo 96-bis del Regolamento, non sono ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all’esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall’articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all’oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull’istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall’intervento normativo.
Con riferimento all’ambito di intervento del decreto-legge in esame, ricorda che il decreto-legge reca disposizioni in materia di contrasto al lavoro sommerso; disposizioni per la risoluzione di situazioni di crisi occupazionali per le imprese operanti nel settore dell’informazione, dell’editoria e della moda; disposizioni per garantire la piena operatività delle commissioni nazionali per l’abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia; la proroga del Consiglio universitario nazionale (CUN); disposizioni in materia di alloggi e residenze universitarie; disposizioni in materia di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano; disposizioni in materia di promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy; disposizioni in materia di abilitazione degli insegnanti tecnico-pratici; l’incremento del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) nonché disposizioni per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti.
Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Candiani 1.16, che dispone che la quota delle risorse di parte corrente destinate ai comuni italiani di frontiera dalla normativa vigente sia destinata prioritariamente alle iniziative volte a compensare le ricadute socio-economiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza;

gli identici Gribaudo 1.01, Mazzetti 1.02 e Nisini 1.03, che prevedono l’obbligo di frequentare un corso di formazione per i lavoratori di aziende che operano nell’ambito di un cantiere temporaneo o mobile;

Gribaudo 1.05, che inserisce anche le persone offese dai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro tra i destinatari del gratuito patrocinio a prescindere dal reddito posseduto;

Gribaudo 1.06, che elimina il limite di età per l’accesso alle squadre paralimpiche dei gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato e dei gruppi sportivi militari;

Gribaudo 1.07 e 1.08, che riconoscono l’aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo dei CCNL quale causa di revisione dei prezzi dei contratti pubblici in determinati settori produttivi;

gli identici Mazzetti 1.012 e Nisini 1.013, che prevedono che la quota da garantire obbligatoriamente all’occupazione femminile negli appalti pubblici, prevista dalla normativa vigente, si applica soltanto nel caso di assunzioni di personale non rientrante nella categoria degli operai;

Nisini 1.015, che proroga al 31 dicembre 2026 i contratti stipulati con i dirigenti di livello dirigenziale generale e di seconda fascia preposti alle unità di missione istituite per l’attuazione del PNRR;

Dell’Olio 2.05, che istituisce una certificazione che attesti l’adeguatezza delle attività delle aziende operanti nell’industria e della moda;

Pavanelli 2.06, volto ad istituire il fondo per la transizione eco sostenibile della moda, destinato al finanziamento di attività di ricerca;

Varchi 2.011, che esclude le spese di personale coperte da specifico finanziamento a carico di altri soggetti pubblici o da trasferimenti di soggetti privati dal calcolo del valore soglia posto dalla normativa vigente al fine di definire le facoltà assunzionali degli enti locali;

Ciancitto 2.012, che proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa in deroga presso strutture sanitarie e sociosanitarie relativo a qualifiche di professioni mediche, sanitarie o di interesse sanitario conseguite all’estero;

Frijia 2.013, che prevede che il versamento del contributo addizionale da parte del datore di lavoro per i casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato non si applichi ai contratti di arruolamento del personale marittimo;

Appendino 3.01, che istituisce una commissione parlamentare per l’indirizzo, la vigilanza e il controllo dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementare al PNRR (PNC), riguardante dunque l’attuazione dell’intero PNRR e non solo gli interventi oggetto del decreto-legge;

Rizzetto 3.02, che, nell’ambito degli appalti privati in corso di validità che abbiano ad oggetto i servizi resi da operatori di sicurezza o guardie particolari giurate, prevede la possibilità per l’appaltatore di presentare richiesta di revisione del prezzo dell’appalto, anche in presenza di clausole contrattuali contrarie;

gli identici Grippo 3.05, Rizzetto 3.06 e Piccolotti 3.014, che stabiliscono per gli studenti fino a 24 anni di età, una riduzione del numero di esami necessario (non più tutti gli esami previsti dal corso di studi, come attualmente previsto, ma solo il 70 per cento) per l’assunzione a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro da parte delle P.A.;

Aiello 3.07, recante misure per la tutela della salute da rischi connessi all’inquinamento da sostanze poli- e perfluoroalchiliche;

Barzotti 3.08, che interviene sulla disciplina relativa al credito di imposta per le erogazioni liberali destinate alla bonifica ambientale;

Tucci 3.09, che devolve le risorse destinate al Fondo per le vittime dell’amianto, non utilizzate nell’esercizio di competenza, al finanziamento dei Centri Operativi Regionali (COR) per la classificazione e il monitoraggio delle malattie correlate all’esposizione all’amianto;

Carotenuto 3.010, che istituisce un fondo per finanziare l’anticipo delle spese di perizie mediche di parte funzionali alla produzione documentale nell’ambito di cause aventi ad oggetto l’accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti in ambito lavorativo, nonché una Procura nazionale del lavoro, con la finalità di perseguire i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Aiello 3.011, che modifica la disciplina vigente in materia di diritto al lavoro da remoto;

Tucci 3.012, che reca disposizioni in materia di salario minimo;

Barzotti 3.013, che introduce le nuove fattispecie di reato di omicidio sul lavoro e di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime con riferimento alla violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Amorese 4.02, volto a modificare in modo frammentario e parziale un atto normativo non avente forza di legge (DPR 1° febbraio 2010, n. 76) concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), materia peraltro del tutto estranea al decreto-legge;

Amorese 4.03, che modifica la disciplina sui rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università (commi 1 e 2), con particolare riferimento ad attività didattiche e di ricerca svolte da medici in discipline mediche (comma 3);

Grippo 4.04, che reca disposizioni in materia di rimodulazione dei bilanci di ateneo;

Amorese 4.06, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2028, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, un’apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento delle aree scientifico-disciplinari di interesse strategico», che sostituisce il «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza»;

Tassinari 5.5, che incrementa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, lo stanziamento relativo alla fornitura dei servizi ICT del Ministero dell’università e della ricerca;

Loizzo 5.01, che modifica la disciplina in materia di parere parlamentare sulle nomine degli organi di vertice degli enti pubblici;

Tassinari 5.02, che incrementa di 3.488.670 euro per l’anno 2024, il Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Sarracino 6.6, volto a modificare in modo frammentario e parziale un atto normativo non avente forza di legge;

Caso 6.06, che incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio non comprese nel target M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, componente 1, del PNRR (la Riforma ha l’obiettivo di incentivare i soggetti pubblici e privati alla creazione di alloggi per studenti) di cui all’articolo 6 del decreto-legge;

Tassinari 6.07, volto a differire l’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa pubblica per determinati soggetti a partecipazione pubblica;

Tassinari 6.08, che reca disposizioni in materia trattamento economico per il personale, anche dirigenziale, in servizio presso il Ministero dell’università e della ricerca;

Tassinari 6.09, che prevede che non si applichi al personale degli enti pubblici di ricerca il limite per cui, nei concorsi pubblici, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso;

Tassinari 7.01, che autorizza un contributo di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2024, a favore dell’Università degli Studi di Bologna, volto alla creazione e al sostegno di attività binazionali (con la Repubblica federale di Germania) di istruzione superiore e di ricerca in materia meteorologica e climatica;

Grippo 8.02, che elimina il limite minimo di ammontare che deve avere il contributo annuale forfetario da corrispondere per l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale da parte degli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;

D’Attis 9.01, volto a consentire, ai soggetti che abbiano instaurato un contenzioso riferito ad un determinato concorso per dirigente scolastico, di essere inseriti in coda alle graduatorie regionali o alla graduatoria nazionale a seguito della frequenza e del superamento della prova finale di un corso di formazione;

Nevi 9.02, che ricolloca in coda nella graduatoria generale di merito i soggetti già vincitori di un determinato concorso per dirigente scolastico che abbiano un contenzioso in corso avverso il decreto di depennamento dalla graduatoria di merito per non aver preso servizio pur avendo comunicato ai competenti uffici le temporanee cause di impedimento per giustificati motivi;

gli identici Miele 9.03 e Varchi 9.05, che intervengono in materia di requisiti per l’esercizio dell’attività professionale di educatore dei servizi educativi per l’infanzia;

Amato 10.15, che integra con i candidati risultati idonei le graduatorie dei concorsi indetti con i decreti dipartimentali nn. 2575/2023 e 2576/2023 e ne proroga la validità fino al loro esaurimento;

gli identici Amato 10.17 e Manzi 10.18, che prorogano la validità della graduatoria della procedura straordinaria per il reclutamento di docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado;

Sala 10.01, che prevede un contributo di 2 milioni euro al Comune di Misinto per realizzare interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione e ampliamento del plesso scolastico di scuola primaria G. Marconi, dell’Istituto comprensivo A. Volta di Lazzate;

gli identici Miele 10.02 e Di Maggio 10.03, che intervengono in materia di esonero dal servizio per il personale delle scuole statali per la durata del mandato di componente del Consiglio superiore della pubblica istruzione ed elimina la previsione secondo cui ai membri della Commissione per il sistema integrato di educazione e di istruzione non spetta alcun compenso o rimborso spese;

gli identici Sasso 10.04 e Amorese 10.05, che riguardano gli incarichi aggiuntivi dei dirigenti scolastici per i compiti connessi con l’attuazione dei progetti PNRR da parte delle istituzioni scolastiche;

gli identici Amorese 10.06 e Sasso 10.07, che riguardano l’attuazione da parte degli enti locali di progetti PNRR in materia di costruzione di nuove scuole e di piano per gli asili nido e di scuole per l’infanzia;

Matteoni 10.08, che interviene in materia di conferma in ruolo di docenti di ogni ordine e grado che alla data di entrata in vigore del decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare;

Orrico 11.02, che istituisce il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, finalizzato a realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante;

Caso 11.05, che incrementa il fondo «Asili nido e scuole dell’infanzia», destinato alle opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia;

Nisini 11.07, che attribuisce all’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, facoltà assunzionali per un totale di due dirigenti non generali e 15 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità è fissato alle ore 18 della giornata odierna, martedì 19 novembre 2024.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

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