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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

4 Agosto 2026
in Camera

SEDE REFERENTE
Giovedì 6 agosto 2026. — Presidenza del presidente della XI Commissione Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 11.45.

Disposizioni in materia di protezione civile.
C. 3076 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l’esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all’odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Invita quindi i relatori a svolgere la relazione introduttiva del provvedimento.

Silvio GIOVINE (FDI), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, onorevole De Corato, fa presente che la Commissione avvia oggi l’esame del disegno di legge C. 3076, recante disposizioni in materia di protezione civile, già approvato dal Senato, che ha apportato alcune modifiche rispetto al testo originario presentato dal Governo. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei suoi contenuti, faccio presente che il provvedimento si compone di 8 articoli, a fronte dei 7 articoli del testo originariamente presentato al Senato.
Nel dettaglio, l’articolo 1 prevede, al comma 1, come modificato nel corso dell’esame al Senato, che, nell’ambito della contrattazione collettiva relativa al comparto funzioni locali e alla corrispondente area delle funzioni locali siano istituite speciali sezioni contrattuali per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle strutture di protezione civile delle regioni, delle altre componenti regionali facenti parte del sistema di protezione civile, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, nonché degli altri enti e Agenzie appartenenti al medesimo comparto e alla corrispondente area, in modo da garantire la specificità dei compiti attribuiti e delle responsabilità assunte, secondo princìpi di adeguatezza, proporzionalità e differenziazione. Il medesimo comma stabilisce, poi, che al personale appartenente alle predette sezioni contrattuali si applicano le disposizioni del disegno di legge in commento e, in quanto compatibili, quelle del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il comma 2 dell’articolo 1, come modificato dal Senato, dispone quindi che, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del disegno di legge in commento, la contrattazione collettiva del comparto funzioni locali provvede a disciplinare, nei limiti delle risorse disponibili ad essa destinate: a) il trattamento giuridico nonché la specifica formazione, anche obbligatoria, ai sensi dei successivi articoli 3 e 5; b) il trattamento economico, ivi incluse le indennità di funzione, di missione e di pronto intervento, l’utilizzo dei mezzi propri o dell’amministrazione, in relazione all’impiego operativo in attività di previsione, prevenzione, in vista degli eventi di cui all’articolo 7 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, emergenza o in esercitazioni, nonché l’orario di lavoro ordinario e straordinario, ivi incluse le turnazioni e la reperibilità, anche in deroga al principio dell’onnicomprensività della retribuzione e fermo restando il limite di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi degli articoli 2 e 4.
Il comma 3 dell’articolo 1 prevede, infine, che le disposizioni del disegno di legge in commento si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Il comma 1 dell’articolo 2 stabilisce che al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale non dirigenziale di cui all’articolo 1 è riconosciuto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale e decentrato di riferimento, integrato da un’indennità di funzione di base commisurata alle funzioni di protezione civile svolte.
Il successivo comma 2 dispone che, al fine di garantire la prontezza operativa, al personale di cui al comma 1, incaricato di funzioni di coordinamento operativo nell’ambito di attività di emergenza o di esercitazioni, nonché per la copertura di turnazioni nelle attività di pronto intervento, è riconosciuta un’indennità di funzione di pronto impiego aggiuntiva rispetto al trattamento economico e all’indennità di funzione di base di cui al comma 1. Nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento è stato inserito, prima del riferimento alle attività di emergenza, il riferimento anche alle attività di previsione e prevenzione.
Il comma 3 prevede, poi, che al personale di cui al comma 1, chiamato a intervenire con compiti di coordinamento in emergenza, sul territorio di competenza o fuori da esso, è riconosciuta un’indennità di missione aggiuntiva rispetto alle indennità di cui ai commi 1 e 2.
Infine, il comma 4 prevede che la disciplina e l’importo delle indennità di cui ai commi precedenti siano definiti dalla contrattazione collettiva, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2. Nel corso dell’esame al Senato è stato specificato che la contrattazione collettiva può operare anche in deroga al principio dell’onnicomprensività della retribuzione in relazione alle indennità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
Il comma 1 dell’articolo 3 prevede che al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale non dirigenziale di cui all’articolo 1 è garantita la tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio, anche in contesti emergenziali, nonché la tutela legale per i procedimenti civili e penali nei quali il predetto personale sia coinvolto per ragioni di servizio.
Il successivo comma 2 stabilisce che la formazione continua e l’aggiornamento professionale del personale di cui al comma 1 sono obbligatori.
Infine, il comma 3 dispone che il personale di cui al comma 1 è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, ferma restando l’applicazione dell’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse alle attività di protezione civile. Il personale di cui al comma 1 garantisce, altresì, la reperibilità e l’operatività in caso di necessità, concorrendo alle relative turnazioni secondo i limiti e le modalità definiti dalla contrattazione collettiva.
L’articolo 4 disciplina il trattamento economico dei dirigenti di protezione civile. Nello specifico, il comma 1 stabilisce che al personale dirigenziale di protezione civile appartenente alla specifica sezione contrattuale di cui all’articolo 1 spetta il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale e decentrato di riferimento, integrato da una ulteriore indennità commisurata alle funzioni di protezione civile svolte. Il comma 2 rimette alla contrattazione collettiva, in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, la definizione della disciplina e dell’importo della suddetta indennità per particolari funzioni.
L’articolo 5 disciplina il trattamento giuridico dei dirigenti di protezione civile. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che al personale rientrante nella sezione contrattuale per il personale dirigenziale sia garantita la tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio anche in contesti emergenziali, nonché la tutela legale per i procedimenti civili e penali originati da ragioni di servizio.
L’articolo 6 inserisce nel codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i nuovi articoli 42-bis e 42-ter, recanti rispettivamente disposizioni in materia di linee guida per l’esecuzione delle attività di protezione civile e di responsabilità penale colposa per morte o lesioni personali commesse nell’esercizio di tali attività. Nel dettaglio il nuovo articolo 42-bis – come modificato nel corso dell’esame al Senato – prevede che, con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell’Autorità politica delegata in materia di protezione civile, ove nominata, adottata ai sensi dell’articolo 15 del codice della protezione civile, sentito l’Osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile istituito con direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 7 dicembre 2023, siano elaborate linee guida recanti, da un lato, la definizione degli standard minimi di formazione e addestramento richiesti per il personale di protezione civile e, dall’altro, raccomandazioni nell’esecuzione delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo. Il nuovo articolo 42-ter – come modificato dal Senato – disciplina i profili di responsabilità penale colposa connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile. Rispetto al testo originario del comma 1, che limitava l’applicazione della norma esclusivamente ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, il testo approvato dal Senato amplia notevolmente l’ambito oggettivo della norma: mentre il testo originario confermava l’applicabilità delle pene ordinarie salvo deroghe specifiche, il testo licenziato dall’altro ramo del Parlamento riformula il comma come una clausola di non punibilità di portata generale legata al rispetto della diligenza codificata nelle linee guida e nelle prassi del settore. Il comma 2, come modificato dal Senato, definisce l’ambito soggettivo necessario per l’applicazione della disciplina sulla responsabilità penale. Il comma 3, anch’esso modificato dal Senato, introduce una specifica limitazione della responsabilità penale per i soggetti che operano nel sistema di protezione civile, stabilendo che il volontario risponde dei reati colposi esclusivamente in caso di colpa grave. Il comma 4, nel testo approvato dal Senato, introduce un articolato catalogo di parametri valutativi, espressamente configurati come non tassativi, finalizzati all’accertamento e alla determinazione del grado della colpa penale nell’esercizio delle attività di protezione civile.
L’articolo 7 – introdotto nel corso dell’esame presso il Senato – stabilisce che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare presenti alle Camere una relazione sull’attuazione della presente legge con cadenza biennale.
L’articolo 8, infine, nel recare la clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che dall’attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Martedì 4 agosto 2026. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 16.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tiziana NISINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

5-05689 Carotenuto: Iniziative di carattere strutturale, come l’introduzione di un salario minimo legale, volte a invertire la rotta della stagnazione salariale, al fine di contrastare la perdita di potere d’acquisto della retribuzione dei lavoratori dipendenti.

Dario CAROTENUTO (M5S) illustra l’interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato. Aggiunge che l’attuale Governo ha introdotto un taglio strutturale del cuneo fiscale pari a 10 miliardi di euro, mentre il precedente si era limitato a un taglio di soli 2 miliardi non strutturali.

Dario CAROTENUTO (M5S), replicando, tiene a puntualizzare che del precedente Governo facevano parte non solo le attuali opposizioni ma anche il partito del sottosegretario Durigon. Nel riconoscere sul piano statistico i dati occupazionali a cui ha fatto cenno il rappresentante del Governo, afferma che il problema è legato però al fatto che lavorare non corrisponde a vivere dignitosamente come, invece, garantito dalla Costituzione.
Nel riferire che una larga fetta della popolazione, seppur con un lavoro, vive in una condizione prossima alla povertà, un fatto estremamente grave, osserva che la decontribuzione e il taglio del cuneo fiscale tanto decantati sono misure tampone e, in quanto tali, non risolutive.
Accoglie quindi con soddisfazione il confronto con le parti sociali, avviato nell’ultimo periodo dal Governo, ricordando, tuttavia, che il 10 per cento della popolazione è sempre più ricco mentre il 40 per cento della popolazione italiana ha perso sempre più la propria ricchezza, un problema, a suo avviso, creato dalla maggioranza di Governo che, invece, professa il successo del proprio operato.
Ricorda quindi la dichiarazione, di qualche anno fa, dell’allora Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Draghi, secondo cui l’Italia ha scelto di mantenere i salari bassi come strumento per favorire la concorrenza, una dichiarazione ritenuta grave e da censurare.
In merito, sottolinea come occorra, come peraltro avviene in altri Paesi dell’Unione europea, introdurre anche in Italia il salario minimo legale, una misura in grado di generare effetti positivi anche sul piano della crescita.
Biasima, quindi, la diversa scelta operata dalla maggioranza, che ha operato a favore dei contratti pirata e dei sindacati gialli, nonostante le predette percentuali incoraggianti.
Annuncia, in conclusione, che una volta al Governo, l’Italia vedrà un’inversione di tendenza, con l’introduzione del salario minimo legale, anche con riguardo al contrasto dei salari bassi.

5-05690 Giaccone: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali presso le società di call center Tecnocall e Mediacom, con sede ad Asti, evitando licenziamenti e perdita di posti di lavoro.

Tiziana NISINI, presidente, in qualità di cofirmataria, illustra l’interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.

Tiziana NISINI, presidente, replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, anche a nome dell’onorevole Giaccone primo firmatario dell’interrogazione, chiede al Governo di continuare a tenere alta l’attenzione sulla situazione evidenziata, particolarmente sentita, a livello locale, nel territorio dei comuni di Asti, Ivrea e Torino.
Auspica quindi che la proprietà possa tenere un atteggiamento diverso rispetto al passato e che l’azione del Governo sia attenta, come è sempre stato, anche con l’introduzione di strumenti alternativi, in grado di dare risposte ai tanti lavoratori in difficoltà.

5-05691 Scotto: Iniziative volte a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e il rilancio produttivo dello stabilimento Pfizer di Catania.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l’interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), nel ringraziare, prende atto della risposta del Governo, aspettando, alla prova dei fatti, l’esito degli impregni presi. Contesta il fatto che il rappresentante del Governo non abbia speso adeguate parole sul piano di rilancio dello stabilimento e si dice preoccupato delle scelte aziendali di Pfizer, in particolare della scelta di delocalizzare una parte della produzione in Cina, degli scarsi investimenti per il sito di Catania, dei licenziamenti e della chiusura dei reparti, della mancata valorizzazione delle competenze tecniche dei lavoratori, che appare particolarmente frustrante per gli stessi. Annuncia che il suo gruppo manterrà un atteggiamento incalzante sulla questione. Stigmatizza l’atteggiamento, tenuto anche dalla stampa, volto a sminuire le potenzialità del sito produttivo. Evidenzia l’importanza di un’azione di rilancio per valorizzare le maestranze locali. Invita il Governo a intraprendere ogni sforzo utile in tal senso, anche con il sostegno del Parlamento.

Tiziana NISINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.45.

ATTI DEL GOVERNO
Martedì 4 agosto 2026. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 16.45.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.
Atto n. 433.
(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto.

Tiziana NISINI, presidente, fa presente che la Commissione inizia oggi l’esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, in attuazione della delega di cui all’articolo 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (Atto del Governo n. 433).
Avverte, ai fini della programmazione dell’iter del provvedimento, che il termine per l’espressione del prescritto parere, secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, scadrebbe il 9 settembre prossimo. Tuttavia, come convenuto la scorsa settimana in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, preso atto dell’esigenza condivisa dai gruppi di svolgere un breve ciclo di audizioni sul provvedimento e considerata anche la sospensione dei lavori per la pausa estiva, è stata chiesta al Governo la disponibilità ad attendere l’espressione del parere parlamentare prima dell’adozione definitiva dell’atto, concedendo alle Commissioni competenti di Camera e Senato due settimane in più per esprimere il parere rispetto al termine prescritto dalla norma di delega. Il Governo ha poi comunicato per le vie brevi di accordare alle Commissioni competenti una proroga di due settimane rispetto al predetto termine per l’espressione del prescritto parere.
Al riguardo, ricorda che il termine per l’esercizio della delega in oggetto scade il 2 novembre prossimo, mentre il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 2 dicembre 2026.
Invita, quindi, il relatore, onorevole Malagola, a illustrare il contenuto del provvedimento.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, «relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali».
La disciplina di delega è posta dagli articoli 1 e 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024); in particolare, il suddetto articolo 11 ha stabilito specifici princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, che si aggiungono a quelli generali (ove inerenti) posti dall’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con riferimento all’esercizio di deleghe per il recepimento di atti normativi dell’Unione europea. Ricorda che il termine per l’esercizio della delega scade il 2 novembre 2026 e che sullo schema di decreto legislativo in esame deve ancora essere acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Passando al contenuto del provvedimento, segnala che l’articolo 1 dello schema definisce l’oggetto e le finalità del provvedimento, mentre l’articolo 2 stabilisce l’ambito di applicazione della disciplina in esame, includendo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi e i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con riferimento alle piattaforme di lavoro digitali, come definite dal successivo articolo 3, che, a prescindere dalla sede di stabilimento delle stesse, determinino l’organizzazione e le modalità di esecuzione del lavoro svolto sul territorio nazionale, anche in modalità da remoto o in rete. Il suddetto riferimento generale a tutti i lavoratori è poi oggetto di specificazione nell’articolo 3, che distingue tra «persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali» e «lavoratore delle piattaforme digitali», contraddistinto da un rapporto di lavoro subordinato.
L’articolo 4 pone il principio che, nell’ambito del lavoro mediante piattaforme digitali, i prestatori di lavoro aventi rapporto contrattuale con intermediari hanno diritto alle stesse tutele (previste dalla presente disciplina) dei prestatori aventi rapporto contrattuale con la piattaforma.
Precisa quindi che l’articolo 5 estende, con decorrenza dal 2 dicembre 2026, l’applicabilità, nell’ambito del lavoro mediante piattaforme digitali, della presunzione legale – salvo prova contraria – di rapporto di lavoro subordinato, già prevista, nella disciplina vigente, con riferimento ai lavoratori (cosiddetti rider) di cui al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni (lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali). L’articolo reca inoltre norme integrative sulla suddetta presunzione.
L’articolo 6 stabilisce un complesso di divieti di trattamenti di dati personali dei soggetti che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali; i divieti sono posti: per le piattaforme di lavoro digitali che utilizzano sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati, o sistemi automatizzati che assumono o supportano decisioni che incidono in qualche modo sui soggetti summenzionati; per l’eventuale intermediario. Per le violazioni di tali divieti, si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.
L’articolo 7 stabilisce l’obbligo, per le piattaforme di lavoro digitali e per i relativi intermediari, di effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, sentiti le persone che svolgono un lavoro mediante la piattaforma medesima e i loro rappresentanti; per l’ipotesi di violazione di tale obbligo, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria.
Osserva quindi che i commi da 1 a 6 dell’articolo 8 stabiliscono, a carico delle piattaforme di lavoro digitali e degli eventuali intermediari, gli obblighi di informazione sui relativi sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati, da adempiere nei confronti delle persone che svolgono un lavoro mediante tali piattaforme, dei rappresentanti delle medesime persone e, su richiesta, nei confronti delle autorità giudiziarie e amministrative competenti; il comma 3 prevede altresì che le suddette piattaforme comunichino ai soggetti che svolgano un lavoro mediante le stesse alcuni dati identificativi ad esse inerenti. I commi 9 e 10 recano le norme sanzionatorie per l’inadempimento dei suddetti obblighi. I commi 7 e 8 prevedono, in favore delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, il diritto alla portabilità dei dati personali – comprese valutazioni e recensioni – generati attraverso le relative prestazioni di lavoro.
I commi da 1 a 3 e 5-6 dell’articolo 9 disciplinano, con riferimento alle piattaforme di lavoro digitali, la supervisione umana sui sistemi di monitoraggio automatizzati e sui sistemi decisionali automatizzati e la valutazione dell’impatto delle decisioni adottate o supportate dai medesimi sistemi; le procedure di supervisione umana e di valutazione devono garantire sia la possibilità di rifiuto o di modifica, da parte dei soggetti che svolgono tali attività, di ogni decisione assunta dal sistema sia l’intervento correttivo dei medesimi soggetti nel caso in cui emerga (nell’ambito del sistema) un rischio elevato di azioni di natura discriminatoria o una violazione dei diritti delle persone che svolgano un lavoro mediante piattaforme digitali. La valutazione dà luogo anche ad un rapporto, avente cadenza almeno biennale. I commi da 8 a 11 comminano sanzioni amministrative pecuniarie per l’inadempimento degli obblighi summenzionati. Il comma 4 pone norme di tutela lavoristica in favore dei soggetti che svolgono la suddetta attività di supervisione umana e di valutazione, prevedendo anche una relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Il comma 7 sancisce la nullità di ogni atto che non sia adottato da un essere umano e che comporti la limitazione, la sospensione, la risoluzione o la cessazione del rapporto contrattuale di una persona che svolga un lavoro tramite piattaforma digitale, o la chiusura dell’account del medesimo prestatore di lavoro o altra misura che arrechi a questi un pregiudizio equivalente; il comma 12 commina la relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Con riferimento alle sanzioni di cui ai commi da 8 a 12, il comma 13 prevede, per alcune ipotesi, il raddoppio dei limiti minimi e massimi.
Fa poi presente che l’articolo 10 concerne, con riferimento alle piattaforme di lavoro digitali, la disciplina dei chiarimenti e del riesame umano, relativi alle decisioni adottate o supportate da sistemi decisionali automatizzati, le quali incidano sul rapporto contrattuale o sulle condizioni di lavoro delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. I commi da 1 a 3 prevedono il diritto a una spiegazione, in forma scritta, da parte della piattaforma o dell’eventuale intermediario, oltre all’obbligo di designazione (a prescindere da richieste di spiegazioni) di una persona di contatto, facilmente raggiungibile da parte dei soggetti che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali; la risposta deve essere fornita entro quindici giorni dalla richiesta ovvero, nel caso delle decisioni richiamate dal comma 4, entro il giorno medesimo in cui la decisione acquista efficacia. Ai sensi dei commi 5 e 6, nel caso di richiesta di riesame umano di una decisione, entro quattordici giorni deve essere fornita la risposta scritta o, nel caso in cui la decisione violi i diritti del prestatore di lavoro, deve essere adottata la rettifica della medesima decisione; la piattaforma ha anche l’obbligo di adozione delle misure correttive necessarie per evitare reiterazioni di decisioni illegittime (comma 8). I commi 7, 9 e 10 recano disposizioni di natura finale. I commi da 11 a 16 disciplinano l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza degli obblighi previsti dall’articolo in oggetto.
Segnala inoltre che l’articolo 11 richiede, con riferimento alla sicurezza sul lavoro, che le piattaforme di lavoro digitali e gli intermediari valutino i rischi dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati, anche in considerazione delle caratteristiche specifiche dell’ambiente di lavoro o di quelle connesse all’eventuale ricorso al lavoro intermediato, e adottino adeguate misure di prevenzione e protezione. Queste ultime, ai sensi del comma 1 dell’articolo 12, devono concernere anche la prevenzione e il contrasto delle violenze e molestie sul lavoro. Il successivo comma 2 richiede che le piattaforme di lavoro digitali attivino canali di segnalazione interni, sulla base di modelli adeguati e tali da garantire, anche mediante il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dei soggetti interessati, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
L’articolo 13 prevede che gli obblighi di consultazione e informazione nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori, previsti dalla disciplina generale vigente, concernano anche i casi di introduzione di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati o di modifiche sostanziali al loro utilizzo. In alcune ipotesi, le spese relative all’eventuale ricorso, da parte dei rappresentanti, ad un consulente esperto sono a carico della piattaforma. Nel caso di mancanza di rappresentanti, le informazioni in oggetto sono rese ai lavoratori.
Rileva quindi che l’articolo 14 stabilisce gli obblighi di informazione, a carico delle piattaforme di lavoro digitali, nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre autorità competenti e dei rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali; tali obblighi sono adempiuti mediante trasmissione telematica al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa-SIISL (l’accesso alle informazioni da parte dei rappresentanti deve essere assicurato mediante modalità telematiche dedicate). Tali informazioni concernono i dati numerici, anche disaggregati, sulle persone che svolgono in modo non occasionale lavoro mediante la piattaforma, le condizioni generali lavorative stabilite da quest’ultima, l’elenco degli eventuali intermediari con cui la piattaforma abbia un rapporto contrattuale. Il comma 4 stabilisce le cadenze degli obblighi informativi, ferma restando la possibilità – nei termini specificati dal presente articolo – di ulteriori richieste da parte delle autorità competenti o dei rappresentanti; tali richieste possono concernere anche le informazioni relative alla durata media dell’attività, al numero medio settimanale di ore di lavoro e al reddito medio derivante dall’attività delle persone che lavorano non occasionalmente tramite la piattaforma digitale (comma 1, lettera c)).
L’articolo 15 demanda a un decreto ministeriale la definizione di disposizioni tecniche in merito alle trasmissioni oggetto dell’articolo precedente. Al riguardo, il successivo articolo 27, comma 2, reca una norma transitoria per il periodo antecedente all’efficacia del decreto ministeriale.
Osserva che, ai sensi dell’articolo 16, le piattaforme di lavoro digitali devono assicurare alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali l’accesso a canali di comunicazione privati, sicuri ed efficaci, che consentano la comunicazione sia tra le medesime persone sia tra le stesse e i rispettivi rappresentanti. L’articolo commina una sanzione amministrativa pecuniaria per l’inadempimento del suddetto obbligo.
L’articolo 17 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di adozione di comportamenti di carattere ritorsivo o che, comunque, determinino effetti sfavorevoli nei confronti delle persone che svolgano un lavoro mediante piattaforme digitali, o dei loro rappresentanti, che abbiano presentato un reclamo alla piattaforma di lavoro digitale o che abbiano promosso un procedimento, anche non giudiziario, al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui al presente provvedimento.
Rileva poi che l’articolo 18 vieta il licenziamento e qualsiasi altro trattamento pregiudizievole delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali che siano conseguenza dell’esercizio dei diritti previsti dal presente provvedimento. È a carico della piattaforma l’onere di provare che tali atti o trattamenti non sono dovuti al suddetto esercizio di diritti (tale criterio non si applica ai procedimenti penali e a quelli nei quali l’accertamento dei fatti sia riservato all’autorità giudiziaria o amministrativa). In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di adozione di misure equivalenti al licenziamento, il prestatore può chiedere alla piattaforma i relativi motivi, con obbligo di risposta per iscritto entro sette giorni.
I commi 1 e 2 dell’articolo 19 prevedono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Garante per la protezione dei dati personali, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS, l’INAIL e le altre autorità competenti cooperino, scambiando le informazioni pertinenti, comprese quelle ottenute nell’ambito di ispezioni e indagini, al fine di garantire l’applicazione del presente decreto e della determinazione del corretto status lavorativo delle persone svolgenti attività su piattaforma digitale. Il successivo comma 3 concerne la cooperazione delle autorità nazionali con le autorità degli altri Stati membri, anche mediante l’eventuale supporto dell’Autorità europea del lavoro.
Osserva altresì che l’articolo 20 fa salva l’applicazione delle norme sui sistemi di intelligenza artificiale, comprese le disposizioni sulle autorità competenti e quelle sui sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio (categoria in cui rientrano, in linea di massima, tutti i sistemi di intelligenza artificiale operanti in ambito lavoristico).
Il comma 1 dell’articolo 21 richiama il criterio generale (per il profilo sanzionatorio) per l’ipotesi in cui un’azione od omissione determini più violazioni della medesima disposizione. Il successivo comma 2 specifica che per le violazioni per le quali il presente schema commina sanzioni di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro si applica la procedura di diffida, qualora le medesime violazioni siano sanabili.
Fa quindi presente che l’articolo 22 reca alcune novelle nella disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le novelle inseriscono alcuni riferimenti generali alle piattaforme di lavoro digitali, in simmetria con le previsioni di cui al precedente articolo 11, e includono le relative misure di prevenzione e protezione nell’ambito degli oggetti della riunione aziendale annuale obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro.
L’articolo 23, novellando il decreto legislativo n. 81 del 2015, coordina la disciplina del lavoro mediante piattaforme digitali introdotta dal presente schema di decreto con quella già vigente in materia, in particolare con riferimento ai cosiddetti rider, e attribuisce all’Osservatorio permanente il compito di monitorarne l’applicazione.
L’articolo 24, novellando l’articolo 1-bis del decreto legislativo n. 152 del 1997, estende alle piattaforme digitali gli obblighi informativi nei confronti dei lavoratori e dei relativi rappresentanti concernenti l’utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio integralmente automatizzati previsti dalla normativa sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.
L’articolo 25, novellando l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996, adegua la disciplina delle comunicazioni obbligatorie che devono essere rese nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro alle definizioni introdotte dal presente schema di decreto e coordina gli obblighi informativi relativi al lavoro mediante piattaforme digitali.
Infine, l’articolo 26 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l’articolo 27 dispone che il presente schema di decreto entri in vigore il 2 dicembre 2026 e reca altresì alcune disposizioni transitorie.
In conclusione, tiene ad evidenziare che si tratta di un provvedimento di frontiera del mercato del lavoro, tutto rivolto al futuro. Auspica quindi un lavoro condiviso tra maggioranza e opposizione, volto ad un approfondimento delle questioni da poter inserire nella proposta di parere soprattutto per tutelare i diritti fondamentali dei lavoratori in questione. Ricorda al riguardo che il provvedimento affronta temi di notevole rilevanza per i medesimi lavoratori come la protezione dei dati personali, la salute e sicurezza sul lavoro, gli obblighi di informazione sui relativi sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati, il riesame umano delle decisioni adottate o supportate da sistemi decisionali automatizzati, il licenziamento e qualsiasi altro trattamento pregiudizievole delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali adottato per finalità ritorsive, l’applicabilità della presunzione legale – salvo prova contraria – di rapporto di lavoro subordinato, già prevista, nella disciplina vigente, con riferimento ai rider, anche tenendo conto che nel mondo del lavoro attuale la distinzione tra lavoro subordinato e autonomo appare talvolta complessa e non univoca. Ritiene quindi di notevole importanza l’approfondimento delle questioni sopra menzionate anche mediante i contributi che potranno essere forniti dallo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) condivide l’invito del relatore ad un lavoro comune in vista della predisposizione della proposta di parere che affronti le maggiori criticità del lavoro mediante piattaforme digitali, recependo le istanze che non sono state fino ad oggi accolte dal Governo volte a migliorare la vita dei lavoratori in questione, come la CIG climatica. Ritiene quindi che andrebbe fatto un approfondimento, con un lavoro condiviso, sulla trasparenza delle scelte delle piattaforme mediante algoritmo che si abbattono sui lavoratori e sul corretto inquadramento come lavoratori subordinati delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, ciò che invece non è stato fatto nell’ambito dell’approvazione del decreto-legge sul cosiddetto salario giusto.

Dario CAROTENUTO (M5S), nel riferire che il suo gruppo ha depositato una mozione e una risoluzione sulla medesima materia, osserva come siano ben note le posizioni politiche del gruppo medesimo.
Dichiara quindi che il suo gruppo è pronto al confronto, nella consapevolezza che il lavoro mediante piattaforme digitali, affrontato dal provvedimento in esame, è avviato a diventare il lavoro del futuro.
Riferisce quindi della propria convinzione di dover continuare a mettere l’essere umano al centro del dibattito, venendo prima i diritti delle persone e dei lavoratori e poi quelli legati ai servizi del consumatore.
Riafferma, in conclusione, che il suo gruppo è pronto al confronto con le altre forze politiche per discutere delle materie oggetto dello schema di decreto in esame.

Tiziana NISINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 4 agosto 2026.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.55 alle 17.05

 AUDIZIONI
Martedì 4 agosto 2026. — Presidenza del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, sulle ricadute produttive e occupazionali del piano di ristrutturazione annunciato dal gruppo Electrolux.
(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, introduce l’audizione.

Il Ministro Adolfo URSO svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), Chiara APPENDINO (M5S) e Antonio FERRARA (M5S).

Il Ministro Adolfo URSO fornisce ulteriori precisazioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ringrazia il Ministro per l’esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA
Lunedì 3 agosto 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 100/2026: Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024.
C. 3053 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Giaccone, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il parere di competenza sul disegno di legge C. 3053, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, con riferimento agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l’articolo 5 del decreto-legge introduce rilevanti modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, intervenendo sulla disciplina della magistratura onoraria con l’obiettivo di potenziare la funzionalità degli uffici del giudice di pace e di garantirne una gestione organizzativa più flessibile ed efficiente. In particolare la lettera a) del comma 1 incide sui poteri organizzativi del presidente del tribunale nei confronti degli uffici del giudice di pace compresi nel circondario. Attraverso l’integrazione dell’articolo 8 del citato decreto legislativo, viene espressamente conferito al presidente del tribunale il potere di adottare ogni provvedimento necessario per assicurare il regolare funzionamento dell’ufficio, superando la precedente formulazione che limitava tali compiti alla sola vigilanza e sorveglianza dei servizi. Nello specifico, viene introdotto il nuovo comma 1-bis all’articolo 8, il quale abilita il presidente del tribunale, dopo aver consultato il dirigente amministrativo, a disporre l’applicazione temporanea del personale amministrativo tra l’ufficio del tribunale e l’ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo circondario. Tale innovazione risponde alla necessità di fronteggiare con tempestività ed efficacia situazioni di scopertura o di assenza improvvisa di personale, garantendo un’equilibrata distribuzione delle risorse umane nel rispetto delle dotazioni organiche.
Rileva quindi che l’articolo 6 interviene al fine di operare un generale riordino delle figure professionali addette all’ufficio per il processo e precisare i compiti ad esse affidati.
Osserva poi che la lettera g) del comma 1 dell’articolo 10 modifica la disciplina, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015, relativa alla possibilità per i richiedenti protezione internazionale di svolgere attività lavorativa. In particolare, il termine di attesa precedentemente fissato in sessanta giorni viene esteso a novanta giorni, decorrenti dalla formalizzazione della domanda anziché dalla sua semplice presentazione. Inoltre si dispone l’abrogazione del comma 2 del richiamato articolo 22, il quale impediva la conversione del permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Precisa quindi che l’articolo 15 autorizza il Ministero dell’interno, per gli anni 2027 e 2028, all’assunzione a tempo determinato di 240 unità di personale con qualifica di funzionario e di 77 unità di personale con qualifica di assistente (mediante concorso pubblico o scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato) ovvero all’utilizzo di prestazioni di lavoro con contratto a termine, per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro. Il predetto personale è destinato alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, onde potenziare lo svolgimento delle procedure di frontiera.
Osserva, infine, che l’articolo 16 dispone l’istituzione di un ufficio per il processo stralcio relativamente a ciascuna delle sezioni specializzate, presenti presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le corti d’appello, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. In particolare, al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio così istituiti, il comma 9 stabilisce che il Ministro della giustizia proceda alla proroga di tre mesi, nel limite di 1.600 unità, dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale (addetti all’ufficio per il processo) assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in deroga all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tale proroga trimestrale è prevista limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, avrà prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. Nell’individuare le unità da prorogare, dovranno essere seguiti i criteri da stabilirsi con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il proprio voto contrario alla proposta di parere sul provvedimento in esame, non condividendo l’impianto generale del provvedimento stesso.
Osserva che il Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024 probabilmente non sarà l’ultimo provvedimento ad essere adottato per le medesime finalità, tenuto conto della situazione di crisi internazionale in atto. In merito richiama, da una parte, le recenti vicende avvenute al confine tra il Marocco e la Spagna e, dall’altra parte, i dati della migrazione giovanile italiana verso altri Paesi, rilevando come si tratti di due facce della stessa medaglia.
Chiarisce quindi che il vero tema da affrontare concerne il diritto di garantire la scelta di partire o rimanere atteso che, secondo i dati ISTAT, sono numerosi i laureati a lasciare il nostro Paese nella cosiddetta «fuga di cervelli», oggi l’unica scelta percorribile per i giovani che finiscono per mettere in atto una vera e propria migrazione.
Rileva poi come un altro tema su cui riflettere riguardi come affrontare la migrazione all’interno dei confini dell’Unione europea, soprattutto alla luce della posizione geografica dell’Italia, come pure in altri Paesi a sud dell’Unione europea come la Spagna o la Grecia.
Nel sottolineare come, a suo giudizio, sia impossibile arrestare il fenomeno migratorio, reputa di buon senso e di responsabilità, per i Governi, mettere al centro del proprio operato il tema della solidarietà tra Stati, ricordando, in proposito, che l’Italia ha dovuto affrontare ripetute ondate migratorie senza il sostegno di altri Paesi dell’Unione europea.
Evidenzia quindi la necessità di armonizzare, a livello europeo, la normativa in tema di migrazione e asilo in quanto la propaganda anti-immigrazione, condotta all’interno di diversi Stati per tutelare i soli interessi interni, rischia non solo di mettere in discussione gli stessi trattati internazionali in tema di immigrazione ma, al contempo, di rinunciare alla tutela della dignità delle persone.
Nell’osservare che le considerazioni poc’anzi espresse non hanno colore politico, riguardando i diritti fondamentali dell’uomo, riconosciuti dalla Costituzione, sottolinea la necessità di garantire a tutti la possibilità di spostarsi liberamente all’interno degli Stati e nell’ambito di una cornice di legalità, per evitare la polarizzazione sul tema dei confini nazionali.
Ciò posto, constata che è necessario raggiungere un equilibrio tra le pur opposte posizioni, ribadendo come sia in atto, da una parte, l’esodo all’estero di migliaia di giovani italiani, che lasciano il proprio Paese per mancanza di adeguati investimenti e opportunità di lavoro, e, dall’altra, la migrazione dei tanti giovani che partono dall’Africa.
Nel riaffermare quindi l’importanza di riconoscere a tutti gli esseri umani il diritto di scegliere liberamente se lasciare il proprio Paese di origine o se invece rimanere, osserva come si tratti di un tema non dogmatico e, pertanto, non è conveniente attestarsi su opposte posizioni per mero tornaconto elettorale, atteso che, come avvenuto per la recente vicenda della crisi migratoria tra il Marocco e la Spagna, il Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo risulta superato.
A suo avviso, occorrono sinergie con i Paesi di partenza e di transito dei migranti e c’è necessità di uno sforzo di sistema, che coinvolga anche il settore del made in Italy, per aumentare le opportunità di lavoro e di sviluppo economico. Poiché nulla di tutto questo emerge dal provvedimento, ribadisce il proprio voto contrario.

Tiziana NISINI (LEGA), intervenendo per dichiarazione di voto e in risposta alle considerazioni espresse dal deputato Soumahoro, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere riferita al provvedimento in esame.
Pur condividendo il valore della solidarietà su cui ha insistito il collega, ricorda la sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo del 13 febbraio 2020, che ha stabilito che i respingimenti collettivi di immigrati irregolari a Melilla non sono illegittimi. Fa presente inoltre che l’attuale maggioranza di Governo è legittimata dal voto popolare, in relazione alle esigenze di ordine e controllo dell’immigrazione espresse dalla popolazione. Sottolinea, in particolare, l’importanza di una normativa chiara sull’immigrazione regolare, specialmente per quanto riguarda le esigenze di integrazione. Chiarisce infine, che le forze di maggioranza non si prestano a presentare slogan opportunistici e che, invece, condividono il tema della solidarietà tra popoli e Stati ma nell’ambito di regole precise.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole testé formulata.

La seduta termina alle 14.

 

 

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