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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

10 Settembre 2026
in Senato

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2026
441ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il ministro per lo sport e i giovani Abodi.

La seduta inizia alle ore 13,45

IN SEDE REFERENTE

(1953) Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia, approvato dalla Camera dei deputati

– e petizioni nn. 597, 1286 e 1389 ad esso attinenti

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 agosto.

Il presidente ZAFFINI rammenta i pareri già espressi sul testo dalle Commissioni consultate. Dà quindi conto degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati entro il temine stabilito (pubblicati in allegato), precisando che sugli emendamenti non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni 4a e 5a.

Successivamente informa che il senatore Spagnolli ha aggiunto la firma a tutti gli emendamenti e all’ordine del giorno presentati dalla senatrice Aurora Floridia, mentre tutti gli emendamenti a prima firma della senatrice Ternullo sono stati ritirati ed è stato presentato l’ordine del giorno G/1953/10/10, derivante dalla loro trasformazione.

Ha quindi la parola in replica agli interventi svolti in discussione generale il ministro ABODI, il quale ricapitola brevemente lo svolgimento della trattazione del provvedimento presso l’altro ramo del Parlamento, conclusasi con l’astensione dei Gruppi di opposizione.

Si sofferma poi sulla natura multidisciplinare del complesso di disposizioni in esame, derivante dalla varietà di interventi nei quali si articolano le politiche giovanili oggetto del disegno di legge. Queste hanno infatti l’obiettivo di apportare miglioramenti significativi alle condizioni di vita della popolazione giovanile con riguardo ai diversi aspetti della vita sociale, per cui si renderà necessario il coinvolgimento dell’intero Governo. In tale ambito è inoltre strategico il ruolo dell’Osservatorio permanente per le politiche per i giovani.

Formula poi l’auspicio che il disegno di legge non venga modificato, così da consentire nei tempi previsti la sua attuazione per mezzo dei decreti legislativi. Tale approccio non deve essere peraltro inteso come una preclusione nei confronti del dialogo, posto che il confronto resterà aperto nella successiva fase di predisposizione della legislazione delegata e che la massima attenzione sarà dedicata agli ordini del giorno presentati.

Il presidente ZAFFINI rammenta l’ampio approfondimento svolto, anche per mezzo delle audizioni, dalla Commissione.

Dichiara quindi aperta la fase dell’illustrazione degli emendamenti.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) fa presente innanzitutto che l’assetto bicamerale del Parlamento non può comportare alcuna preclusione alla facoltà di apportare modifiche a un testo licenziato da una Camera.

Nel dare conto delle finalità principali degli emendamenti di cui è firmataria, segnala l’esigenza di salvaguardare la natura e l’ispirazione originaria del servizio civile, scaturito dall’obiezione di coscienza nei confronti della coscrizione obbligatoria. Osserva che il servizio civile non può peraltro costituire una forma di lavoro scarsamente retribuito. Inoltre, reputa necessario prevedere strumenti adeguati per il controllo dell’impiego e della gestione delle risorse, in merito ai quali deve essere garantita al Parlamento un’informazione accurata.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) sollecita il Governo all’apertura e al confronto, al fine di consentire l’accoglimento di proposte emendative. Fa notare che tali proposte scaturiscono infatti dal dialogo con le associazioni attive nell’ambito del servizio civile e tengono conto dell’esigenza di rispettare l’origine storica di tale istituto. Rimarca la necessità di evitare che il servizio civile stesso venga configurato come una sorta di tirocinio a basso costo.

Il senatore MAZZELLA (M5S) fa presente che gli emendamenti presentati dalla propria parte politica mirano a correggere l’impostazione del Governo, che con il disegno di legge in esame stravolge il servizio civile: non più strumento volto alla promozione della pace e dell’inclusione, ma forma di apprendistato scarsamente retribuito.

Rilevato che quanto espresso dal rappresentante del Governo frustra l’impegno profuso nella redazione degli emendamenti, pone la questione della sussistenza della volontà di impiegare risorse realmente adeguate per le politiche giovanili. A tale riguardo segnala l’urgenza di interventi mirati a contrastare lo stato di abbandono delle periferie, in primo luogo attraverso la dotazione di strutture sportive pubbliche.

La senatrice FURLAN (IV-CR) esprime perplessità circa l’effettiva possibilità, in base ai tempi disponibili, di dare attuazione alle disposizioni di delega. Soggiunge che gli obiettivi del Governo rischiano inoltre di non essere raggiunti a causa della mancata previsione di risorse dedicate. Il Governo dimostra pertanto, a suo avviso, di non tenere conto della necessità di intervenire per contrastare il fenomeno dell’emigrazione giovanile, con le relative ripercussioni sulle periferie e sulle aree interne.

Il presidente ZAFFINI, in assenza di altre richieste di intervento, dichiara chiusa la fase dell’illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2011) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2025, approvato dalla Camera dei deputati

(2012) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2026, approvato dalla Camera dei deputati

(Pareri alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 2011. Parere favorevole sul disegno di legge n. 2012)

Quanto, in primo luogo, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il relatore BERRINO (FdI) rileva che il disegno di legge per l’assestamento del bilancio dello Stato propone un incremento della dotazione, concernente per intero la parte in conto corrente, pari a 1.240,9 milioni di euro sia in termini di competenza contabile, sia in termini di autorizzazione di cassa. Gli importi complessivi della spesa dello stato di previsione in esame riflettono, oltre alla variazione così proposta, i valori della legge di bilancio iniziale, come già modificati dalle variazioni intervenute, nel periodo gennaio-maggio 2026, in dipendenza di atti amministrativi. L’importo complessivo risulta pari, per l’anno 2026, in termini di competenza contabile, a 187.526,1 milioni; per l’autorizzazione di cassa, il corrispondente importo complessivo è pari a 188.462,8 milioni ed è costituito dalla somma di un importo di 188.369,0 milioni relativi alla parte corrente e di un importo di 93,8 milioni relativi al conto capitale.

Sempre con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la dotazione di residui passivi nell’anno 2026 è pari – come risulta dal disegno di legge di rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato relativo all’esercizio finanziario 2025 – a 15.056,8 milioni. Tale importo è superiore rispetto alla stima effettuata dalla legge di bilancio iniziale. In particolare, la dotazione complessiva consta di 15.036,2 milioni relativi alla parte corrente e di 20,6 milioni concernenti il conto capitale.

Riguardo allo stato di previsione del Ministero della salute, il disegno di legge per l’assestamento propone un incremento della relativa dotazione per l’anno 2026; l’incremento proposto concerne per intero la parte in conto corrente ed è pari a 5,0 milioni in termini di competenza contabile e a 63,0 milioni in termini di autorizzazione di cassa. Gli importi complessivi della spesa dello stato di previsione in esame riflettono, oltre alla variazione così proposta, i valori della legge di bilancio iniziale, come già modificati dalle variazioni intervenute, nel periodo gennaio-maggio 2026, in dipendenza di atti amministrativi. Tali importi complessivi (comprensivi della variazione proposta) risultano pari, per l’anno 2026: in termini di competenza contabile, a 2.687,6 milioni (di cui 2.167,8 milioni relativi alla parte corrente e 519,8 milioni al conto capitale); in termini di autorizzazione di cassa, a 2.745,6 milioni (di cui 2.347,8 milioni relativi alla parte corrente e 397,8 milioni al conto capitale).

Sempre con riferimento allo stato di previsione del Ministero della salute, la dotazione di residui passivi nell’anno 2026 è pari a 2.330,3 milioni. Tale importo è superiore rispetto alla stima effettuata dalla legge di bilancio iniziale. In particolare, la dotazione complessiva consta di 507,9 milioni relativi alla parte corrente e di 1.822,4 milioni concernenti il conto capitale.

Riguardo alle parti di competenza dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il disegno di legge per l’assestamento propone, per l’anno 2026, alcune variazioni, in termini di competenza e di autorizzazione di cassa, nel programma 23.1 (programma concernente, tra le altre tipologie di spesa, alcuni fondi inerenti al pubblico impiego) e riporta, nel medesimo programma, alcune variazioni in termini di residui passivi (derivanti dalle risultanze del rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato relativo al 2025). Inoltre, il programma 2.4, relativo al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, presenta ora una dotazione di residui passivi pari a 20.311,6 milioni, rispetto a una previsione originaria di 13.150,7 milioni; il capitolo 7464 del programma 9.1 – inerente all’edilizia sanitaria pubblica – presenta una dotazione di residui passivi pari a 4.877,3 milioni, rispetto a una previsione originaria di 4.002,8 milioni.

Il relatore presenta infine una proposta di parere favorevole su ciascuno dei disegni di legge in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione la proposta di parere relativa al disegno di legge n. 2011.

La Commissione approva.

Quindi, previa verifica del numero legale, si procede alla votazione della proposta di parere riguardante il disegno di legge n. 2012.

La Commissione approva.

(2020) Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ricorda preliminarmente che il regolamento europeo n. 40 del 2025 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio prevede, quale regola generale, che tutti gli imballaggi immessi sul mercato debbano essere riciclabili. In deroga a tale regola generale, gli Stati membri, in presenza di determinati requisiti e di sistemi di gestione della frazione organica adeguatamente sviluppati, possono assoggettare alcune categorie di imballaggi a requisiti di compostabilità, in luogo di quelli di riciclabilità. Possono però usufruire della deroga suddetta soltanto gli Stati membri che abbiano introdotto un insieme di obblighi di compostabilità prima della data di applicazione del regolamento europeo, fissata al 12 agosto 2026.

Il comunicato del Consiglio dei ministri dello scorso 4 agosto chiarisce che la tempestiva entrata in vigore della disciplina in esame è la condizione posta dal regolamento n. 40 del 2025 per potersi avvalere, in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica, della facoltà di assoggettare tali categorie a requisiti di compostabilità in luogo di quelli di riciclabilità e che la misura è volta a preservare la continuità produttiva della filiera nazionale delle bioplastiche compostabili e dei settori economici che ne impiegano gli imballaggi.

Ciò premesso, passa a illustrare il testo. In particolare, l’articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame apporta due modifiche alla Parte Quarta codice dell’ambiente, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

La lettera a) introduce il nuovo articolo 226-quinquies, in materia di obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio.

Esso prevede che i seguenti imballaggi siano messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale – oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal suddetto regolamento n. 40 del 2025 – qualora certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432 o a standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo: imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati; imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering; imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di condimenti, ad eccezione degli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni, nonché degli imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l’igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali; imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene per l’utilizzo nel settore ricettivo, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo.

La relazione illustrativa del Governo chiarisce che l’individuazione delle predette categorie è stata effettuata tenendo conto sia delle caratteristiche del sistema nazionale di gestione dei rifiuti organici, sia delle potenzialità ambientali e industriali delle applicazioni compostabili già presenti sul mercato. Le tipologie considerate coincidono, infatti, con specifiche categorie di imballaggi monouso disciplinate dall’allegato V al regolamento n. 40 del 2025, per le quali il legislatore europeo ha previsto restrizioni all’immissione sul mercato o all’utilizzo, consentendo tuttavia agli Stati membri di adottare discipline specifiche per gli imballaggi compostabili in presenza delle condizioni indicate dal medesimo regolamento.

Resta fermo, in base alla disposizione in esame, il divieto di immissione sul mercato dei piatti di plastica monouso e viene fatto salvo il rispetto della normativa europea sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti nonché delle previsioni del codice dell’ambiente sulla gestione dei rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici.

La lettera b) definisce il regime sanzionatorio applicabile – a partire dal 1° gennaio 2030 – alle violazioni delle disposizioni del nuovo articolo 226-quinquies, prevedendo che esse, salvo che il fatto costituisca reato, siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione dell’obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al dieci per cento del fatturato del trasgressore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2015) Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MANCINI (FdI) segnala in primo luogo l’articolo 13, che, nel perseguire la finalità di un ricambio generazionale del personale di ruolo del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) e, conseguentemente, per garantire la continuità ed efficacia della ricerca nel settore agricolo, autorizza il CREA ad assumere, mediante concorso pubblico e con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, 50 ulteriori unità di personale, di cui 25 ricercatori e tecnologi di III livello, 10 collaboratori tecnici di VI livello, 11 collaboratori di amministrazione di VII livello e 4 operatori tecnici di VIII livello. Il comma 2 del medesimo articolo dispone la relativa copertura finanziaria.

L’articolo 26, intervenendo sull’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008, introduce ivi il comma 4-bis, contenente disposizioni inerenti alla formazione degli operai agricoli stagionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, si dispone che, per gli operai stagionali adibiti a mansioni generiche e semplici, la formazione e l’eventuale addestramento devono completarsi entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto o, in caso di somministrazione di lavoro, dall’inizio dell’utilizzazione. Per i rapporti di durata inferiore a trenta giorni, si prevede che il termine debba essere proporzionato alla durata del contratto, con la precisazione che le attività formative e addestrative vanno completate prima del compimento del settanta per cento delle giornate di effettiva prestazione lavorativa previste. L’articolo in esame ribadisce l’obbligo del datore di lavoro di adempiere, anteriormente all’inizio della prestazione lavorativa, agli obblighi di informazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

L’articolo 29 reca una delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 in materia di messa a disposizione sul mercato dell’Unione ed esportazione dall’Unione di materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. Tra i principi e criteri direttivi da osservare nell’esercizio della delega, al comma 2, lettera i), si dispone che il Governo debba prevedere l’adeguamento della struttura organizzativa del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai nuovi compiti affidati dal predetto regolamento, attraverso l’istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale non generale e il conseguente reclutamento, con incremento della vigente dotazione organica, di due dirigenti di livello non generale, 30 funzionari e 6 assistenti.

L’articolo 30, infine, dispone in materia di importazione di prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008. Nello specifico, si prevede che i controlli e le verifiche dei certificati di cattura per l’importazione, diversa dallo sbarco diretto, di prodotti della pesca di cui all’articolo 12 del predetto regolamento, siano effettuati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. A tal fine, viene assegnato, a decorrere dall’anno 2027, alla Direzione generale per la pesca marittima e l’acquacoltura del suddetto Ministero un contingente di 20 unità di personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, da collocare in soprannumero rispetto alla consistenza organica dei rispettivi gradi e ruoli. Al comma 7 si prevede, conseguentemente, che, al fine di ripianare la propria consistenza organica e nel rispetto dell’invarianza finanziaria per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera possa, a decorrere dal 2027, procedere ad arruolamenti integrativi entro un numero massimo di unità corrispondente ai predetti contingenti, ove ricorrano le disponibilità nell’ambito degli incorporamenti della Marina militare e limitatamente ai ruoli con consistenze effettive inferiori alle dotazioni organiche vigenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell’ambito dell’esame dell’Atto del Governo n. 433 (Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali) è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione, al pari dell’ulteriore documentazione che sarà eventualmente consegnata o trasmessa in relazione a tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

  1. 1953

G/1953/1/10

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Il Senato, in sede di esame dell’Atto Senato 1953 recante “Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia”,

premesso che:

l’articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento, nell’ambito dei principi e dei criteri ai quali deve attenersi il Governo nell’esercizio della delega, dispone di favorire il coordinamento fra i diversi livelli di governo, definendo un’impostazione uniforme per la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale e riconoscendo il ruolo degli stessi, con particolare attenzione ai giovani in condizione di vulnerabilità, marginalità o disabilità e quello delle organizzazioni giovanili nei processi di sviluppo del Paese, nel rispetto dei principi di equità intergenerazionale, di parità tra i sessi e di non discriminazione;

la partecipazione dei giovani ai processi decisionali costituisce un elemento essenziale per la qualità democratica delle istituzioni;

le politiche pubbliche incidono in modo differenziato sulle diverse generazioni, rendendo necessario dotarsi di strumenti di valutazione specifici;

la legge 10 novembre 2025, n. 167, ha introdotto la Valutazione di impatto generazionale (VIG), quale strumento teso a misurare gli effetti delle decisioni pubbliche sulle giovani generazioni;

l’adozione sistematica di strumenti valutativi contribuisce a rendere più trasparenti, efficaci e orientate al lungo periodo le scelte pubbliche,

impegna il Governo:

a promuovere l’adozione strutturale e sistematica della Valutazione di impatto generazionale (VIG) nei processi decisionali pubblici, quale criterio guida per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche giovanili, nonché – più in generale- delle politiche con effetti rilevanti sulle giovani generazioni.

G/1953/2/10

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Il Senato, in sede di esame dell’Atto Senato 1953 recante “Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia”, premesso che:

l’articolo 1, comma 1, lettera g), del provvedimento, nell’ambito dei principi e dei criteri ai quali deve attenersi il Governo nell’esercizio della delega, prevede di definire un quadro normativo di riferimento per l’adozione dell’atto programmatorio recante la strategia nazionale per la gioventù, di durata almeno quinquennale, che individui le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento condivise tra lo Stato e gli enti territoriali, nell’ambito dell’Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, al fine di promuovere:

1) processi di inclusione, autonomia, protagonismo e partecipazione attiva dei giovani, nonché strumenti per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto degli interventi nazionali e locali in favore delle giovani generazioni, conformemente allo strumento di valutazione denominato «Youth Check», promuovendo anche sperimentazioni locali di applicazione dello strumento stesso;

2) corretti stili di vita, il benessere psico-fisico dei giovani, la tutela della famiglia e della natalità, il diritto alla salute e il diritto allo studio, anche attraverso il contrasto della povertà educativa, nonché l’accesso a percorsi di formazione e orientamento professionale per l’inserimento nel mondo del lavoro, l’inclusione, la coesione sociale, l’accesso al credito e l’autoimprenditorialità;

persistono, ancora, significative disuguaglianze territoriali che incidono sulle opportunità educative, lavorative e sociali dei giovani;

le aree interne e montane presentano criticità specifiche, anche in relazione all’accesso ai servizi e alle infrastrutture; tra queste, il divario digitale rappresenta uno dei principali fattori di esclusione e di limitazione delle opportunità per le giovani generazioni,

impegna il Governo:

con riferimento all’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del provvedimento in esame, ad adottare ogni iniziativa di competenza atta a prevedere e sostenere interventi mirati alla riduzione delle disuguaglianze territoriali, con particolare riferimento alle aree interne e montane, promuovendo il pieno accesso alle infrastrutture digitali, ai servizi educativi e alle opportunità di partecipazione al fine di garantire pari diritti e opportunità a tutti i giovani indipendentemente dal territorio di residenza.

G/1953/3/10

Cantù, Murelli, Minasi, Pucciarelli, Testor, Paganella, Pirovano

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1953, recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia, premesso che:

l’articolo 2 del disegno di legge in esame reca una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi in materia di servizio civile universale, al fine di razionalizzare la disciplina vigente nonché valorizzare e certificare le competenze acquisite dagli operatori volontari, assicurandone la piena integrazione nel sistema nazionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;

il disegno di legge reca altresì una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione, riordino e riassetto delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale e riconoscendo il ruolo degli stessi, con particolare attenzione ai giovani in condizioni di vulnerabilità, marginalità o disabilità, nonché sensibilizzare i giovani ai corretti stili di vita, al benessere psico-fisico, alla tutela della famiglia e della natalità, al diritto alla salute e allo studio, all’inclusione, alla coesione sociale e ad intraprendere percorsi di formazione e orientamento professionale per l’inserimento nel mondo del lavoro, per l’accesso al credito e all’autoimprenditorialità;

il Servizio civile universale rappresenta uno dei principali strumenti di partecipazione dei giovani alla vita della comunità nazionale, favorendo la crescita personale, l’acquisizione di competenze civiche e professionali e la promozione della solidarietà sociale attraverso un’esperienza in diversi settori quali in particolare assistenza socio-sanitaria, protezione civile, tutela dell’ambiente, del patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico, sport e settore agricolo;

il servizio civile, più in generale, ha l’obiettivo di educare i giovani alla promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, nonché alla promozione e tutela dei diritti umani, alla cooperazione allo sviluppo, alla promozione della cultura italiana all’estero e al sostegno alle comunità di italiani all’estero, coniugando proattivamente Economia e Salute anche in esperienze sperimentali nel segmento Sanità per lo sviluppo dei processi di umanizzazione e relazione solidale con i pazienti e i fragili, perché Salute è Economia investendo sul Futuro, i giovani per favorire Solidarietà, Prevenzione, Benessere delle persone attraverso la relazione al servizio della Comunità;

il servizio civile è un percorso, un’esperienza, non una politica attiva per il lavoro finalizzata a mettere in contatto imprese e lavoratori, né un’attività lavorativa a basso costo o priva di retribuzione;

considerato che:

il progressivo invecchiamento della popolazione, l’aumento della cronicità e delle condizioni di fragilità rendono sempre più necessario sviluppare forme di assistenza che affianchino alle prestazioni sanitarie una presa in carico umana, relazionale e psicologica della persona;

nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, negli ospedali, nelle Case della comunità, nelle Residenze sanitarie assistenziali (RSA), negli hospice e negli altri servizi socio-sanitari emerge con crescente evidenza il bisogno di attività di compagnia, ascolto, orientamento e supporto relazionale, soprattutto nei confronti delle persone anziane, sole o in condizioni di particolare vulnerabilità;

tali attività, se adeguatamente organizzate e svolte nel pieno rispetto delle competenze riservate al personale sanitario, possono rappresentare un significativo valore aggiunto sia per il benessere dei pazienti sia per la qualità dell’accoglienza e dell’umanizzazione delle cure;

esperienze di volontariato e di servizio civile in contesti sanitari costituiscono inoltre un’importante occasione di orientamento formativo e professionale per i giovani, favorendo la conoscenza delle professioni sanitarie e socio-sanitarie e contribuendo ad avvicinare nuove generazioni a percorsi di studio e di lavoro oggi particolarmente necessari per rispondere alla crescente carenza di personale del settore;

il Servizio civile universale rappresenta altresì uno strumento qualificato di cooperazione internazionale, capace di promuovere la solidarietà, il dialogo tra i popoli e la presenza dell’Italia nei contesti di maggiore fragilità;

in numerosi Paesi extraeuropei operano enti italiani, organizzazioni del Terzo settore, missioni umanitarie e imprese italiane che, nell’ambito di programmi di cooperazione e responsabilità sociale, hanno contribuito alla realizzazione o al sostegno di ospedali, ambulatori, centri sanitari e altre strutture destinate all’assistenza delle popolazioni locali, nelle quali possono svilupparsi percorsi di Servizio civile universale coerenti con le finalità solidaristiche della normativa vigente;

impegna il Governo:

1) a promuovere e sostenere, ove possibile e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l’implementazione di progetti prototipali e sperimentali, anche di valenza regionale, utili a valorizzare i programmi di Servizio civile universale, anche da svolgere in coerenza con le finalità del decreto interministeriale 23 maggio 2022, n. 77, e dunque non solo presso Strutture ospedaliere, ma anche in Ospedali e Case della comunità, Residenze sanitarie assistenziali sul modello delle RSA aperte a centro multiservizi, domiciliare, socio-assistenziali e financo hospice a prevalente vocazione socio-sanitaria, nonché sostenere esperienze di volontariato proattivo anche presso strutture sanitarie e assistenziali operanti in Paesi extraeuropei;

2) quanto alla dimensione da ultimo richiamata al punto 1 del presente ordine del giorno, elettivamente nell’ambito di programmi di cooperazione internazionale cui partecipino istituzioni, enti del Terzo settore o realtà imprenditoriali italiane già attive nel settore (come ENI), anche attraverso convenzioni sottoscritte con l’apporto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, prevedendo che gli operatori volontari siano impiegati esclusivamente in attività di accoglienza, ascolto, monitoraggi e supporto relazionale ed emotivo alle persone assistite e ai loro familiari, senza contaminazione alcuna con attività lavorative e competenziali esclusivamente proprie delle professioni sanitarie, socio-sanitarie e tecnico-amministrative, favorendo in particolare percorsi formativi e di orientamento che possano avvicinare i giovani alle professioni sanitarie e socio-sanitarie in innovazione, ricerca e tecnologia, contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione, protezione e cura delle vulnerabilità sociali ed economiche, della solidarietà e dell’umanizzazione dell’assistenza, anche in considerazione del crescente fabbisogno di risorse umane qualificate e motivate eticamente nell’assistenza territoriale e ospedaliera.

G/1953/4/10

Aurora Floridia, Patton, Furlan, Mazzella, Guidolin, Camusso, Spagnolli

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1953, recante «Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia», premesso che:

– il disegno di legge in esame conferisce al Governo, all’articolo 2, una delega per la revisione e la razionalizzazione delle procedure in materia di servizio civile universale;

– il servizio civile universale trae origine dall’esperienza dell’obiezione di coscienza e costituisce uno strumento di partecipazione civica, solidarietà e difesa non armata e nonviolenta della Patria;

– l’art. 52, primo comma, della Costituzione qualifica la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino e deve essere letto congiuntamente agli artt. 2, 4, secondo comma, e 11 della Costituzione, relativi ai doveri di solidarietà, al concorso al progresso materiale e spirituale della società e al ripudio della guerra;

– l’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, e il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, individuano nella difesa non armata della Patria, nella promozione della pace, della nonviolenza e dei valori fondativi della Repubblica le finalità proprie del servizio civile universale;

– la Corte costituzionale, con le sentt. n. 164 del 1985, n. 228 del 2004 e n. 119 del 2015, ha chiarito che il dovere costituzionale di difesa della Patria non si esaurisce nella difesa militare e può essere adempiuto anche mediante attività volontarie di impegno sociale non armato, solidarietà e cooperazione;

considerato che:

– la semplificazione delle procedure e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari non devono alterare la natura del servizio civile universale, trasformandolo in una misura di inserimento lavorativo o in uno strumento sostitutivo del personale degli enti;

– la certificazione delle competenze deve valorizzare, oltre alle capacità tecniche, le competenze civiche, sociali, relazionali e ambientali maturate nello svolgimento del servizio;

– il primo Piano d’azione nazionale “Giovani, pace e sicurezza 2026-2029”, adottato in attuazione della risoluzione n. 2250 del 2015 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, riconosce il ruolo delle giovani generazioni nella prevenzione dei conflitti, nella costruzione della pace e nella ricostruzione delle comunità;

– i Corpi civili di pace e i programmi operanti nei settori della tutela ambientale, della protezione civile, della cooperazione, della promozione dei diritti umani e della mediazione dei conflitti rappresentano strumenti concreti di difesa civile non armata e nonviolenta;

impegna il Governo

– in sede di esercizio della delega di cui all’art. 2, a preservare espressamente la natura del servizio civile universale quale istituto volontario di difesa non armata e nonviolenta della Patria, mantenendone l’autonomia, le finalità costituzionali e il legame storico e culturale con l’obiezione di coscienza;

– a promuovere, nell’ambito della programmazione del servizio civile universale, programmi e progetti specificamente dedicati alla prevenzione e alla gestione nonviolenta dei conflitti, alla tutela dei diritti umani, alla protezione delle comunità dai rischi ambientali e climatici, alla cooperazione internazionale e all’attuazione del Piano d’azione nazionale “Giovani, pace e sicurezza 2026-2029”;

– a garantire che i sistemi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze valorizzino prioritariamente le competenze civiche, sociali, relazionali e ambientali, rafforzando al contempo le attività di controllo affinché gli operatori volontari non siano impiegati in sostituzione del personale dipendente o per sopperire a carenze strutturali degli enti;

– ad assicurare, nella predisposizione dei decreti legislativi e degli atti di programmazione, il coinvolgimento effettivo della Consulta nazionale per il servizio civile universale, della rappresentanza degli operatori volontari, degli enti di servizio civile e degli enti del Terzo settore;

– a valutare l’adozione di iniziative, anche normative, volte a istituire o individuare una struttura stabile di coordinamento della difesa civile non armata e nonviolenta, valorizzando il servizio civile universale, i Corpi civili di pace, le competenze della protezione civile e le attività di ricerca e formazione sulla pace, sulla nonviolenza e sul disarmo;

– a perseguire, nell’ambito dei prossimi provvedimenti di bilancio e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, una programmazione pluriennale delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, tale da assicurare continuità ai contingenti, adeguata distribuzione territoriale dei progetti e sostenibilità organizzativa per gli enti senza scopo di lucro.

G/1953/5/10

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Il Senato, in sede di esame dell’Atto Senato 1953 recante “Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia”, premesso che:

l’articolo 2 del provvedimento reca la “Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di servizio civile universale”;

il Governo, nell’esercizio della delega, al fine di razionalizzare le procedure relative al servizio civile universale, deve adottare – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento- uno o più decreti legislativi, nel rispetto degli articoli 2, 4, 11, 52 e 117, primo comma, della Costituzione e in conformità con una serie di princìpi e criteri direttivi ivi indicati;

il servizio civile universale rappresenta un istituto di rilievo costituzionale, collegato ai principi di solidarietà, difesa della Patria e promozione dei diritti fondamentali;

esso costituisce uno strumento fondamentale di educazione civica, partecipazione democratica e promozione della pace;

il servizio civile affonda le proprie radici nell’istituto dell’obiezione di coscienza e tale collegamento rappresenta un elemento identitario e valoriale fondamentale del servizio civile universale;

il servizio civile universale contribuisce alla formazione civica e sociale dei giovani;

l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite individua nella promozione della pace e della giustizia un obiettivo centrale,

impegna il Governo:

ad integrare, nel prosieguo dell’iter parlamentare, le previsioni contenute nel provvedimento in esame con ogni iniziativa legislativa atta a:

valorizzare, nell’attuazione della delega, la funzione costituzionale del servizio civile universale quale espressione della difesa non armata e nonviolenta della Patria, nonché quale strumento di promozione della pace, della cittadinanza attiva e dei diritti umani, rafforzandone il ruolo centrale nel sistema delle politiche pubbliche;

preservare e valorizzare, nell’ambito della revisione normativa, il collegamento tra servizio civile universale e obiezione di coscienza, quale elemento fondante e qualificante dell’istituto;

promuovere il servizio civile universale quale strumento di educazione alla pace, alla nonviolenza e alla sostenibilità sociale e ambientale, in coerenza con l’Agenda 2030 e, in particolare, con l’Obiettivo 16, favorendo progetti orientati a tali finalità.

G/1953/6/10

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Il Senato, in sede di esame dell’Atto Senato 1953 recante “Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia”, premesso che:

il riordino normativo previsto dall’articolo 2 incide profondamente su un sistema multilivello consolidato, regolato dal decreto legislativo n. 40 del 2017, che vede la cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti del Terzo Settore;

la nascita, l’evoluzione organizzativa e la tenuta stessa del servizio civile nel nostro Paese si devono storicamente alla mobilitazione e alla capacità progettuale delle reti del Terzo Settore, le quali hanno elaborato soluzioni metodologiche essenziali (come la figura dell’Operatore Locale di Progetto e la formazione generale obbligatoria);

la governance del sistema non può prescindere da un confronto strutturato, formale e paritetico con i soggetti civili ed associativi che ne garantiscono il radicamento territoriale e l’operatività quotidiana;

la visibilità istituzionale e l’autonomia valoriale dell’istituto rischiano di risultare indebolite da una delega eccessivamente generica o da un dialogo limitato ai soli enti territoriali ed istituzionali (Regioni, ANCI, UPI), escludendo le rappresentanze del privato sociale, impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di ripristinare la piena autonomia istituzionale del Dipartimento per il Servizio Civile o, in subordine, a prevedere l’avvio di un tavolo permanente di confronto e co-progettazione con un istituendo Dipartimento per la Difesa civile non armata e nonviolenta, formalizzando sedi di interlocuzione stabili, continuative e vincolanti con le rappresentanze nazionali degli Enti del Terzo Settore e della Consulta Nazionale per il Servizio Civile.

G/1953/7/10

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Il Senato, in sede di esame dell’Atto Senato 1953 recante “Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia”, premesso che:

l’articolo 3 reca disposizioni in materia di Carta giovani nazionale (CGN);

al comma 2 di tale articolo si prevede che, con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di giovani, siano definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della CGN, con la criticità di cui al comma 3 che, in particolare, prevede che alla gestione delle attività relative alla CGN, si provveda con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la Carta giovani nazionale rappresenta uno strumento strategico per l’accesso ai servizi e alle opportunità;

la sua efficacia dipende dal coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali e dei soggetti rappresentativi dei giovani;

la valutazione e il monitoraggio della CGN, nonchè del suo impatto sociale nelle politiche pubbliche, è essenziale per garantirne l’efficacia e l’effettiva riduzione delle disuguaglianze generazionali,

impegna il Governo:

a definire criteri, funzionalità e modalità di attuazione della Carta giovani nazionale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e sentite le organizzazioni giovanili, studentesche e del terzo settore, assicurando un percorso, nella definizione del decreto di cui all’articolo 3, comma 2, basato su un approccio partecipato e inclusivo;

a prevedere forme strutturate di monitoraggio annuale della Carta giovani nazionale e di valutazione del suo impatto sociale, con particolare attenzione alla riduzione delle disuguaglianze generazionali, assicurando la trasmissione di una relazione, al riguardo, alle Camere;

a garantire che l’accesso e l’utilizzo della Carta giovani nazionale avvengano nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, pari opportunità e inclusione sociale, con particolare attenzione ai giovani in condizioni di vulnerabilità.

G/1953/8/10

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Il Senato, in sede di esame dell’Atto Senato 1953 recante “Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia”, premesso che:

l’articolo 4 istituisce, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, quale luogo di confronto e raccordo politico-strategico e funzionale tra le amministrazioni pubbliche interessate e l’organo consultivo della rappresentanza dei giovani;

tale Osservatorio ha funzioni consultive e di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche settoriali e trasversali in materia di politiche per i giovani;

in particolare, è chiamato ad operare sulla base delle priorità di indirizzo politico individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, nell’ambito della individuazione di priorità strategiche, nonché degli obiettivi e delle linee di intervento della strategia nazionale per la gioventù; dell’analisi, studio e proposta degli strumenti per l’attuazione della strategia nazionale per la gioventù; del coordinamento delle attività e delle iniziative, comprese le iniziative di carattere normativo del Governo, per la promozione di interventi in tutti gli ambiti della vita dei giovani;

le politiche giovanili richiedono strumenti avanzati di analisi e valutazione in considerazione del fatto che la collaborazione tra istituzioni e sistema della ricerca è fondamentale,

impegna il Governo:

a promuovere programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo di modelli integrati di valutazione delle politiche giovanili, con particolare riferimento alle dimensioni sociali e ambientali, nonché all’impatto delle stesse nel breve-medio-lungo periodo.

G/1953/9/10

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Il Senato, in sede di esame dell’Atto Senato 1953 recante “Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia”, premesso che:

l’articolo 4 reca l’istituzione, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, quale sede di confronto e raccordo politico-strategico e funzionale tra le amministrazioni pubbliche interessate e l’organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani;

tale Osservatorio avrà funzioni consultive e di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche settoriali e trasversali in materia di politiche per i giovani;

l’Osservatorio svolgerà un ruolo strategico nel coordinamento delle politiche, e per tale motivo è necessario rafforzarne le funzioni per migliorarne l’efficacia,

impegna il Governo:

ad accompagnare quanto previsto dall’articolo 4 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate all’introduzione di norme per la valorizzazione del ruolo dell’Osservatorio, prevedendone il rafforzamento delle funzioni, con particolare riferimento ai compiti di indirizzo strategico, programmazione, valutazione e proposta, al fine di migliorare il coordinamento delle politiche giovanili.

G/1953/10/10

Ternullo, Craxi

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia”, premesso che:

il disegno di legge in esame reca deleghe al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi, concernenti la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani; per la razionalizzazione delle procedure relative al servizio civile universale;

l’articolo 3 prevede, per la Carta giovani nazionale (CGN), una disciplina sostitutiva di quella attuale;

l’articolo 4 istituisce, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Osservatorio permanente per le politiche per i giovani e un Comitato tecnico-scientifico, mentre gli articoli 5 e 6 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica e la clausola di salvaguardia delle autonomie territoriali speciali;

sarebbero necessarie modifiche più incisive per contribuire all’efficacia concreta delle politiche giovanili, in particolare integrando il riferimento alla dimensione “nazionale” con quella “territoriale”;

si rende necessario integrare: 1) i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell’articolo 1 con il riferimento alla necessità di introdurre misure specifiche destinate alle aree interne finalizzate alla riduzione del divario territoriale e garantire l’accesso universale alle infrastrutture digitali, quale presupposto essenziale per l’inclusione, oltre che promuovere interventi di educazione alla cittadinanza digitale, al fine di rendere effettiva e diffusa la partecipazione nei contesti online; 2) integrare i principi e criteri direttivi di cui al comma 1, lettera b) dell’articolo 1 con il riferimento alla necessità di includere espressamente, tra i soggetti destinatari dei processi di consultazione, i partecipanti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) di cui alle Linee Guida approvate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 774 del 4 settembre 2019;

occorre ribadire espressamente e con chiarezza le finalità del servizio civile universale, così come definite dalla normativa vigente (articolo 8 legge n. 106/2016 e articolo 2 decreto legislativo n. 40/2017), per evitare un progressivo slittamento verso politiche esclusivamente orientate ai giovani o alla formazione al lavoro: il servizio civile universale deve rimanere uno strumento di difesa non armata e nonviolenta della patria, di promozione dei valori costituzionali e di cittadinanza attiva;

sarebbe, altresì, opportuno: 1) preservare l’impianto collaborativo che coinvolge Stato, Regioni, Province autonome, enti accreditati e rappresentanze degli operatori volontari, quale elemento essenziale per l’efficacia, la qualità e la capillarità degli interventi secondo un modello che ha rappresentato negli anni uno dei principali fattori di successo del sistema; 2) garantire il mantenimento dell’autonomia del Fondo Nazionale del Servizio Civile quale elemento imprescindibile per la stabilità e il funzionamento del servizio civile universale, Fondo che ha garantito nel tempo stabilità e affidabilità, ad esempio nel pagamento degli assegni agli operatori volontari (ex articolo 24 decreto-legge n. 40/2017); 3) integrare i principi e criteri direttivi per l’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 con il riferimento al mantenimento del contingente nazionale, assicurando al contempo una distribuzione territoriale equilibrata, con un numero minimo di posizioni garantito in ogni Regione e Provincia autonoma; 4) mantenere il collegamento con l’istituto dell’obiezione di coscienza quale componente identitaria del servizio civile universale, anche in relazione alla possibilità – prevista dall’ordinamento – di riattivazione della leva obbligatoria (articolo 2, lettere g) e h) legge n. 64/2001 e decreto legislativo n. 66/2010); 5) preservare il ruolo della Consulta Nazionale del Servizio Civile di cui all’articolo 10 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, quale sede permanente di confronto, consultazione e partecipazione dei principali attori del sistema, ai fini della definizione degli indirizzi strategici, della valutazione delle politiche e del miglioramento continuo del servizio civile universale; 6) confermare espressamente il vincolo dell’assenza di scopo di lucro per gli enti iscritti all’Albo del servizio civile universale, al fine di evitare l’ingresso di soggetti lucrativi e preservare la natura solidaristica dell’istituto, come da articolo 3 legge n. 64/2001,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di integrare i contenuti del disegno di legge in esame con le modifiche di cui in premessa.

Art. 1

1.1

Zampa, Camusso, Zambito

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «politiche per i giovani», aggiungere le seguenti: «con particolare attenzione all’inclusione sociale, alla riduzione delle disuguaglianze generazionali e territoriali e al sostegno dell’autonomia dei giovani, anche con riferimento alle politiche per l’istruzione, la formazione e l’accesso al lavoro stabile e di qualità,».

1.2

Camusso, Zampa, Zambito

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «politiche per i giovani» aggiungere le seguenti: «prevedendo forme strutturate di consultazione e partecipazione delle giovani generazioni e delle loro rappresentanze nei tavoli istituzionali,».

1.3

Ternullo, Craxi

Al comma 1, lettera a) dopo la parola «nazionale» aggiungere le seguenti: «e territoriale».

1.4

Furlan

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «nazionale» inserire le seguenti: «e territoriale».

1.5

Zampa, Camusso, Zambito

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «e territoriale».

1.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «della strategia dell’Unione europea per la gioventù», aggiungere le seguenti: «e in coerenza con il Patto per il Futuro adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 22 settembre 2024 e con la Strategia europea per l’equità intergenerazionale».

1.7

Zambito, Zampa, Camusso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in condizioni di vulnerabilità» inserire le seguenti: «, con specifico riferimento all’accesso all’istruzione, alla formazione, al lavoro dignitoso, all’abitazione e alla salute, anche mentale,».

1.8

Zampa, Camusso, Zambito

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) garantire e valorizzare il modello di governance collaborativa del servizio civile universale fondato sul coinvolgimento multilivello e coordinato dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, degli enti accreditati e delle rappresentanze degli operatori volontari, quale elemento essenziale per l’efficacia, la qualità e la capillarità degli interventi;».

1.9

Zampa, Zambito, Camusso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «economica e sociale» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto delle specificità territoriali con particolare attenzione alle aree interne».

1.10

Zampa, Camusso, Zambito

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) alle lettereb) ed f), sostituire le parole: «delle organizzazioni giovanili» con le seguenti: «degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;
  2. b) alla letterae), sostituire le parole: «enti con scopo di lucro e senza scopo di lucro» con le seguenti: «enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

1.11

Furlan

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «organizzazioni giovanili» con le seguenti: «enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «organizzazioni giovanili» con le seguenti: «enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

1.12

Furlan

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «delle organizzazioni giovanili» con le seguenti: «degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».

1.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «delle organizzazioni giovanili», aggiungere le seguenti: «, nonché degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), quali partner strategici nei processi di programmazione, attuazione e valutazione delle politiche giovanili e».

1.14

Guidolin, Castellone, Mazzella

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «del Paese», inserire le seguenti: «e dei partecipanti ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)».

1.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da attuarsi anche attraverso l’adozione sistematica della Valutazione di impatto generazionale (VIG), quale criterio guida nei processi decisionali pubblici, ai sensi della legge 10 novembre 2025, n. 167;».

1.16

Ternullo, Craxi

Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «e dei partecipanti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO);».

1.17

Furlan

Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «e dei partecipanti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO);».

1.18

Zampa, Camusso, Zambito

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei partecipanti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO);».

1.19

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e garantendo modelli di governance partecipativa multilivello, con il coinvolgimento delle comunità locali;».

1.20

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «province d’Italia» aggiungere le seguenti: «, nonché da una rappresentanza stabile, numericamente paritetica, delle reti associative e degli Enti del Terzo Settore maggiormente rappresentativi per l’attuazione e la co-progettazione del Servizio Civile Universale, individuati d’intesa con il Forum Nazionale del Terzo Settore.»

1.21

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «italiani e stranieri regolarmente residenti in Italia».

1.22

Camusso, Zampa, Zambito

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «regolarmente residenti in Italia,» aggiungere le seguenti: «senza discriminazioni e con priorità per coloro che si trovano in condizioni di svantaggio economico, sociale o territoriale,».

1.23

Guidolin, Castellone, Mazzella

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «prevedere i requisiti e le modalità di» con le seguenti: «incentivare la».

1.24

Guidolin, Castellone, Mazzella

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «formate o promosse da enti locali unitamente a enti con scopo di lucro e senza scopo di lucro,».

1.25

Furlan

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «enti con scopo di lucro e senza scopo di lucro» con le seguenti: «enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

1.26

Guidolin, Castellone, Mazzella

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «con scopo di lucro e senza scopo di lucro nonché a enti».

1.27

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «con scopo di lucro e».

1.28

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «con scopo di lucro e senza scopo di lucro, nonché a enti del Terzo settore previsti dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117», con le seguenti: «del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e, in via complementare, ad altri soggetti pubblici e privati»”.

1.29

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera g), alinea, dopo le parole: «recante la strategia nazionale per la gioventù», aggiungere le seguenti: «elaborata in coerenza e raccordo con la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile».

1.30

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «che individui le priorità strategiche» fino a: «enti territoriali,» con le seguenti: «che individui le azioni, le misure e le amministrazioni responsabili della loro attuazione, le fonti di finanziamento da attivare per gli ambiti di intervento, condivisi tra lo Stato e gli enti territoriali, nonché gli obiettivi intermedi e finali,».

1.31

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera g), numero 1), dopo le parole: «partecipazione attiva dei giovani», aggiungere le seguenti: «con particolare attenzione alla riduzione delle disuguaglianze territoriali, anche mediante interventi specifici per le aree interne e montane e il pieno accesso alle infrastrutture digitali,».

1.32

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole da: «strumenti per il monitoraggio» fino a: «giovani generazioni,» con le seguenti: «, nell’ambito delle decisioni pubbliche in tutti i settori, e in particolare in quello dell’occupazione, della salute e dell’inclusione sociale, la valutazione degli effetti sui giovani, promuovendo il principio di equità generazionale e adottando strumenti di misurazione e analisi dell’impatto generato sulle giovani generazioni dalle politiche pubbliche nazionali e territoriali».

1.33

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l’integrazione di indicatori compositi di equità intergenerazionale, inclusi quelli derivanti dall’Intergenerational Fairness Index;».

1.34

Guidolin, Castellone, Mazzella

Al comma 1, lettera g), numero 2), sopprimere le parole: «, la tutela della famiglia e della natalità».

1.35

Guidolin, Castellone, Mazzella

Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire le parole: «la tutela della famiglia e della natalità» con le seguenti: «l’educazione alla salute sessuale e riproduttiva finalizzata ad una piena e compiuta consapevolezza della sessualità, nel pieno rispetto e riconoscimento dei valori di uguaglianza, pari dignità e rispetto dell’altro, al fine di prevenire e di fronteggiare ogni forma di disagio in ambito scolastico, familiare e sociale, nonché i comportamenti a rischio quali il bullismo, il cyberbullismo o qualsiasi altra forma di prevaricazione e violenza di genere».

1.36

Guidolin, Castellone, Mazzella

Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire le parole: «la tutela della famiglia e della natalità» con le seguenti: «l’educazione sessuale e affettiva al fine di promuovere modelli comportamentali orientati al rispetto delle differenze, l’eliminazione di stereotipi, pregiudizi e altri orientamenti socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere,».

1.37

Guidolin, Castellone, Mazzella

Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire le parole: «la tutela della famiglia e della natalità» con le seguenti: «lo sviluppo dell’empatia e delle competenze socio-emotive, volto ad incoraggiare una conoscenza consapevole di sé stessi e delle proprie emozioni in età evolutiva, ad alimentare e sostenere la capacità di riconoscere le proprie emozioni in relazione a quelle di chi ci circonda, imparando a interagire in modo costruttivo con gli altri, nonché a prevenire comportamenti sociali a rischio lesivi della dignità della persona nella sua sfera privata, etica, religiosa, e con specifico riferimento alla parità di genere,».

1.38

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire le parole: «la tutela della famiglia e della natalità» con le seguenti: «la tutela del diritto all’integrità personale, della dignità umana e dell’uguaglianza, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948,».

1.39

Guidolin, Castellone, Mazzella

Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire le parole: «la tutela della famiglia e della natalità» con le seguenti: «l’educazione al reciproco rispetto e alla soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali».

1.40

Guidolin, Castellone, Mazzella

Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire le parole: «la tutela della famiglia e della natalità» con le seguenti: «l’integrazione culturale, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione».

1.41

Camusso, Zambito, Zampa

Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire le parole: «la tutela della famiglia e della natalità» con le seguenti: «il sostegno alla maternità e alla genitorialità libera e consapevole».

1.42

Zambito, Zampa, Camusso

Al comma 1, lettera g), numero 2), dopo le parole: «diritto allo studio», aggiungere le seguenti: «il diritto all’educazione sessuo-affettiva,».

1.43

Zampa, Camusso, Zambito

Al comma 1, lettera g), numero 2), dopo le parole: «diritto allo studio,» aggiungere le seguenti: «il diritto alla casa,».

1.44

Camusso, Zampa, Zambito

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in coordinamento con le regioni e gli enti locali e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), assicurando la trasparenza delle attività e la valutazione periodica dei risultati conseguiti».

1.45

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «organo consultivo» aggiungere le seguenti: «, che esprime pareri vincolanti,».

1.46

Zampa, Zambito, Camusso

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «iniziative condivise,» aggiungere le seguenti: «assicurando la rappresentanza plurale e inclusiva delle diverse realtà territoriali e sociali delle giovani generazioni».

1.47

Ternullo, Craxi

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) introdurre misure specifiche destinate alle aree interne finalizzate alla riduzione del divario territoriale e garantire l’accesso universale alle infrastrutture digitali, quale presupposto essenziale per l’inclusione, oltre che promuovere interventi di educazione alla cittadinanza digitale, al fine di rendere effettiva e diffusa la partecipazione nei contesti online.».

1.48

Furlan

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-bis) introdurre misure specifiche destinate alle aree interne finalizzate alla riduzione del divario territoriale e garantire l’accesso universale alle infrastrutture digitali, quale presupposto essenziale per l’inclusione, oltre che promuovere interventi di educazione alla cittadinanza digitale, al fine di rendere effettiva e diffusa la partecipazione nei contesti online.».

1.49

Zampa, Camusso, Zambito

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) introdurre misure specifiche destinate alle aree interne finalizzate alla riduzione del divario territoriale e garantire l’accesso universale alle infrastrutture digitali, quale presupposto essenziale per l’inclusione, oltre che promuovere interventi di educazione alla cittadinanza digitale, al fine di rendere effettiva e diffusa la partecipazione nei contesti online.».

1.50

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:

«m) prevedere strumenti strutturati di consultazione e co-decisione, assicurando la presenza diretta dei giovani nei processi decisionali, nonché il coinvolgimento dei partecipanti ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e dei gruppi informali giovanili;».

1.51

Guidolin, Castellone, Mazzella

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «e strumenti di consultazione» con le seguenti: «e la definizione di meccanismi formali di consultazione».

1.52

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: «consultazione» con le seguenti: «condivisione e coprogrammazione».

1.53

Mazzella, Guidolin, Castellone

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono resi entro dieci giorni dalla nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque adottati.».

1.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Integrazione dei principi del servizio civile universale)

  1. All’articolo 2 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Il servizio civile universale persegue le proprie finalità di difesa non armata della Patria in armonia con le Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di ‘Giovani, pace e sicurezza’ e ‘Donne, pace e sicurezza’, valorizzando l’apporto dei giovani quali agenti di cambiamento e di prevenzione dei conflitti”».

Art. 2

2.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sopprimere l’articolo.

2.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «servizio civile universale,» inserire le seguenti: «ferma restando la sua natura di istituto di difesa civile della Patria, non armata e nonviolenta, fondato sui princìpi di solidarietà di cui agli articoli 2 e 52 della Costituzione,».

2.3

Camusso, Zampa, Zambito

Al comma 1, dopo le parole: «servizio civile universale,» inserire le seguenti: «ferma restando la sua natura di istituto di difesa civile della Patria, non armata e nonviolenta, fondato sui princìpi di solidarietà di cui agli articoli 2 e 52 della Costituzione,».

2.4

Aurora Floridia, Patton, Furlan, Spagnolli

Al comma 1, dopo le parole: «servizio civile universale,» inserire le seguenti: «ferma restando la sua natura di istituto di difesa civile della Patria, non armata e nonviolenta, fondato sui princìpi di solidarietà di cui agli articoli 2 e 52 della Costituzione,».

2.5

Furlan

Al comma 1, dopo le parole: «al fine di razionalizzare le procedure relative al servizio civile universale» inserire le seguenti: «assicurandone il mantenimento quale istituto pubblico nazionale autonomo e unitario, fondato sui principi di universalità, volontarietà e partecipazione attiva dei giovani».

2.6

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40,» aggiungere le seguenti: «assicurandone il mantenimento quale istituto pubblico nazionale autonomo e unitario, fondato sui principi di universalità, volontarietà e partecipazione attiva dei giovani,».

2.7

Zambito, Zampa, Camusso

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40,» inserire le seguenti: «assicurandone il mantenimento quale istituto pubblico nazionale autonomo e unitario, fondato sui principi di universalità, volontarietà e partecipazione attiva dei giovani,».

2.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «degli», con le seguenti: «della natura del servizio civile universale, quale strumento di difesa non armata e nonviolenta della Patria, di cui agli».

2.9

Camusso, Zampa, Zambito

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della Costituzione,» inserire le seguenti: «prevedendo la costituzione di un Dipartimento autonomo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il servizio civile».

2.10

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «della Costituzione» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto integrale delle finalità del servizio civile universale di cui all’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, all’articolo 2 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nonché all’articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, in quanto compatibili».

2.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «della Costituzione», aggiungere le seguenti: «, valorizzando la funzione costituzionale del servizio civile universale, quale espressione della difesa non armata e nonviolenta della Patria e della promozione della pace, della cittadinanza attiva e dei diritti umani».

2.12

Zampa, Zambito, Camusso

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «della Costituzione» inserire le seguenti: «, valorizzando la dimensione costituzionale del ripudio della guerra, la promozione della pace e la tutela dei diritti umani quali princìpi fondanti del servizio civile universale».

2.13

Camusso, Zampa, Zambito

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) definire, nell’ambito del riordino della disciplina del servizio civile universale, la nozione di «servizio civile» quale istituto a carattere volontario, cui si accede mediante procedure di selezione pubblica e trasparente, finalizzato alla realizzazione di attività di utilità sociale in forma organizzata al servizio della comunità locale, nazionale o internazionale, e volto a promuovere la crescita personale, civica e sociale dei giovani;».

2.14

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in materia di servizio civile universale» inserire le seguenti: «, finalizzato, ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera a), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e 2 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione».

2.15

Ternullo, Craxi

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «in materia di servizio civile universale», aggiungere le seguenti: «, finalizzato, secondo gli articoli 8, comma 1, lettera a) della legge 6 giugno 2016, n. 106 e 2 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione,».

2.16

Furlan

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «in materia di servizio civile universale» inserire le seguenti: «, finalizzato, secondo gli articoli 8, comma 1, lettera a) legge 6 giugno 2016, n. 106 e 2 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione,».

2.17

Furlan

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in materia di servizio civile universale» inserire le seguenti: «nel rispetto della finalità del servizio civile universale quale istituto di difesa non armata e nonviolenta della Patria, di cittadinanza attiva, di coesione sociale, di solidarietà e di promozione della pace,».

2.18

Ternullo, Craxi

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «e assicuri la finalizzazione del servizio civile universale, secondo gli articoli 8, comma 1, lettera a) della legge 6 giugno 2016, n. 106 e 2 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione;».

2.19

Furlan

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «e assicuri la finalizzazione del servizio civile universale, secondo gli articoli 8, comma 1, lettera a) legge 6 giugno 2016, n. 106 e 2 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione;».

2.20

Zampa, Camusso, Zambito

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e assicuri la finalizzazione del servizio civile universale, secondo gli articoli 8, comma 1, lettera a) legge 6 giugno 2016, n. 106 e 2 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione;».

2.21

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «, nel rispetto della finalità del servizio civile universale quale istituto di difesa non armata e non violenta della Patria, di cittadinanza attiva, di coesione sociale, di solidarietà e di promozione della pace».

2.22

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo la continuità con i principi e le finalità di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.».

2.23

Zampa, Zambito, Camusso

Al comma 1, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: «, evitando, allo stesso tempo, forme di eccessiva centralizzazione delle funzioni e dei processi decisionali, al fine di non penalizzare il ruolo dei territori e degli enti locali nonché valorizzando il principio di sussidiarietà e la dimensione territoriale del servizio civile universale».

2.24

Camusso, Zampa, Zambito

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) salvaguardare il collegamento strutturale del servizio civile universale con l’obiezione di coscienza e con la tradizione normativa della difesa civile non armata e nonviolenta, assicurando il coordinamento con la legge 8 luglio 1998, n. 230, e con la legge 6 marzo 2001, n. 64;».

2.25

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) salvaguardare il collegamento strutturale del servizio civile universale con l’obiezione di coscienza e con la tradizione normativa della difesa civile non armata e nonviolenta, assicurando il coordinamento con la legge 8 luglio 1998, n. 230, e con la legge 6 marzo 2001, n. 64;».

2.26

Aurora Floridia, Patton, Furlan, Spagnolli

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) salvaguardare il collegamento strutturale del servizio civile universale con l’obiezione di coscienza e con la tradizione normativa della difesa civile non armata e nonviolenta, assicurando il coordinamento con la legge 8 luglio 1998, n. 230, e con la legge 6 marzo 2001, n. 64;».

2.27

Zambito, Zampa, Camusso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) riconoscere il servizio civile universale quale istituto autonomo, caratterizzato da una propria identità storica, valoriale e istituzionale, non riducibile alla sola dimensione delle politiche giovanili, e valorizzarlo quale strumento di attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, partecipazione, difesa non armata della Patria e promozione della pace;».

2.28

Furlan

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) preservare, nel riordino della disciplina, il collegamento storico, giuridico e valoriale del servizio civile con l’obiezione di coscienza e con i princìpi della difesa civile non armata e non violenta;».

2.29

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) preservare il collegamento con l’istituto dell’obiezione di coscienza, quale elemento fondante del servizio civile universale;»

2.30

Furlan

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) garantire e valorizzare il modello di governance collaborativa del servizio civile universale fondato sul coinvolgimento multilivello e coordinato dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, degli enti accreditati e delle rappresentanze degli operatori volontari, quale elemento essenziale per l’efficacia, la qualità e la capillarità degli interventi;».

2.31

Zambito, Zampa, Camusso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) rafforzare il servizio civile universale quale strumento di promozione della cittadinanza attiva, della partecipazione democratica e dell’inclusione sociale, valorizzandone il ruolo di presidio civico e di coesione delle comunità, nonché quale esperienza orientata alla promozione della pace, della non violenza e della piena realizzazione dei diritti umani;».

2.32

Zampa, Zambito, Camusso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) riconoscere e promuovere l’accesso al servizio civile universale quale espressione del diritto di cittadinanza, assicurandone l’effettiva universalità su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del principio di uguaglianza e dei livelli essenziali delle prestazioni, fermo restando il carattere volontario dell’istituto e la sua natura di espressione del dovere di solidarietà di cui all’articolo 2 della Costituzione;».

2.33

Camusso, Zampa, Zambito

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) favorire la piena partecipazione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti al servizio civile universale, in coerenza con il principio di universalità dell’istituto e con la giurisprudenza costituzionale, prevedendo che la partecipazione al servizio civile universale possa costituire elemento utile ai fini del rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno, quale espressione di integrazione sociale e di partecipazione civica, nel rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione;».

2.34

Ternullo, Craxi

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) garantire e valorizzare il modello di governance collaborativa del servizio civile universale fondato sul coinvolgimento multilivello e coordinato dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, degli enti accreditati e delle rappresentanze degli operatori volontari, quale elemento essenziale per l’efficacia, la qualità e la capillarità degli interventi;».

2.35

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) garantire e valorizzare il modello di governance collaborativa del servizio civile universale fondato sul coinvolgimento multilivello e coordinato dello Stato, delle regioni e delle province autonome, degli enti accreditati e delle rappresentanze degli operatori volontari, quale elemento essenziale per l’efficacia, la qualità e la capillarità degli interventi;».

2.36

Camusso, Zampa, Zambito

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) valorizzare il ruolo della Consulta nazionale del servizio civile quale organismo stabile di rappresentanza, consultazione e partecipazione degli attori del sistema del servizio civile universale, assicurandone il coinvolgimento nei processi di programmazione, indirizzo, monitoraggio e valutazione delle politiche in materia, nel rispetto del principio di rappresentanza dello Stato, delle regioni, degli enti e dei giovani in servizio;».

2.37

Furlan

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «valorizzando la capacità progettuale degli enti di servizio civile universale» inserire le seguenti: «, nel rispetto del carattere non lucrativo degli enti iscritti all’albo e della loro funzione civica, sociale e solidaristica,».

2.38

Zampa, Zambito, Camusso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «enti di servizio civile universale» inserire le seguenti: «, nel rispetto del carattere non lucrativo degli enti iscritti all’albo e della loro funzione civica, sociale e solidaristica,».

2.39

Furlan

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «promuovere interventi a carattere sperimentale per favorire l’innovazione del sistema» inserire le seguenti: «nel quadro del mantenimento del Fondo Nazionale per il Servizio Civile quale strumento strutturale di finanziamento del sistema».

2.40

Guidolin, Castellone, Mazzella

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l’innovazione del sistema» inserire le seguenti: «, nel quadro del mantenimento del Fondo Nazionale per il Servizio Civile quale strumento strutturale di finanziamento del sistema».

2.41

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e la partecipazione dei giovani» aggiungere, in fine, le seguenti: «, assicurando una programmazione di carattere pluriennale, coerente con il Piano triennale, idonea a garantire continuità agli interventi e a semplificare gli adempimenti connessi, senza precludere l’ingresso di nuovi enti e la formazione di nuove sedi».

2.42

Zampa, Zambito, Camusso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando al contempo una distribuzione territoriale equilibrata, con un numero minimo di posizioni garantito, in modo equilibrato rispetto alla partecipazione giovanile residente, in ogni regione e provincia autonoma».

2.43

Ternullo, Craxi

Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto della finalità del servizio civile universale quale istituto di difesa non armata e non violenta della Patria, di cittadinanza attiva, di coesione sociale, di solidarietà e di promozione della pace;».

2.44

Zampa, Camusso, Zambito

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della finalità del servizio civile universale quale istituto di difesa non armata e nonviolenta della Patria, di cittadinanza attiva, di coesione sociale, di solidarietà e di promozione della pace;».

2.45

Furlan

Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto della finalità del servizio civile universale quale istituto di difesa non armata e nonviolenta della Patria, di cittadinanza attiva, di coesione sociale, di solidarietà e di promozione della pace;».

2.46

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere il coinvolgimento strutturato e permanente degli enti del Terzo settore, quali soggetti costitutivi del sistema, nonché il mantenimento e la valorizzazione della Consulta nazionale per il servizio civile universale quale sede stabile di confronto tra la Pubbliche Amministrazioni, gli Enti, le Regioni e la Rappresentanza degli operatori volontari;»

2.47

Aurora Floridia, Patton, Furlan, Spagnolli

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere il coinvolgimento strutturato e permanente degli enti del Terzo settore, quali soggetti costitutivi del sistema, nonché il mantenimento e la valorizzazione della Consulta nazionale per il servizio civile universale quale sede stabile di confronto tra la Pubbliche Amministrazioni, gli Enti, le Regioni e la Rappresentanza degli operatori volontari;».

2.48

Camusso, Zampa, Zambito

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere il coinvolgimento strutturato e permanente degli enti del Terzo settore, quali soggetti costitutivi del sistema, nonché il mantenimento e la valorizzazione della Consulta nazionale per il servizio civile universale quale sede stabile di confronto tra la Pubbliche Amministrazioni, gli Enti, le Regioni e la Rappresentanza degli operatori volontari;».

2.49

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) incrementare i programmi di servizio civile in territori caratterizzati da un alto livello di vulnerabilità sociale, anche attraverso iniziative a sostegno della solidarietà intergenerazionale;».

2.50

Camusso, Zampa, Zambito

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) riconoscere e promuovere il ruolo degli operatori volontari impegnati nei progetti all’estero quali promotori dei valori costituzionali di pace, solidarietà e cooperazione tra i popoli, anche ai fini della valorizzazione istituzionale dell’esperienza svolta;».

2.51

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) valorizzare e riconoscere espressamente la dimensione internazionale del servizio civile universale e dei Corpi civili di pace quali strumenti qualificanti di diplomazia civile, prevenzione nonviolenta dei conflitti e cooperazione tra i popoli;».

2.52

Guidolin, Castellone, Mazzella

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «, tenendo conto anche della capacità organizzativa e delle finalità istituzionali proprie degli enti pubblici».

2.53

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «finalità istituzionali proprie degli enti pubblici», aggiungere le seguenti: «e privati».

2.54

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «finalità istituzionali proprie degli enti pubblici» aggiungere le seguenti: «nonché agli enti accreditati operanti in assenza di scopo di lucro, secondo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 6 giugno 2016, n. 106, dall’articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nonché dall’articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, in quanto compatibili».

2.55

Furlan

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «finalità istituzionali proprie degli enti pubblici» inserire le seguenti: «nonché agli enti accreditati operanti in assenza di scopo di lucro, secondo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 6 giugno 2016, n. 106, dall’articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nonché dall’articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, in quanto compatibili».

2.56

Furlan

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei requisiti sostanziali di iscrizione, ivi compreso il carattere non lucrativo degli enti e la coerenza delle relative finalità istituzionali con quelle del servizio civile universale;».

2.57

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo espressamente l’assenza di scopo di lucro quale requisito per l’iscrizione degli enti».

2.58

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto del principio di assenza di scopo di lucro per gli enti iscritti».

2.59

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; rivedere i requisiti di iscrizione all’albo in funzione dell’effettiva operatività degli enti, così da favorire l’accesso e la permanenza degli enti del Terzo settore di piccola e media dimensione;».

2.60

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) prevedere un raccordo strutturale e stabile tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e gli enti di cooperazione, finalizzato a disciplinare in modo uniforme la sicurezza, la formazione specifica, le procedure per i visti, la mobilità internazionale e la qualità dei progetti all’estero;

c-ter) definire una quota parte dedicata e incomprimibile delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile specificamente destinata ai progetti da svolgersi all’estero e ai Corpi civili di pace, al fine di coprire i maggiori oneri logistici, di sicurezza e di gestione, preservandone l’operatività da ridimensionamenti finanziari.».

2.61

Aurora Floridia, Patton, Furlan, Spagnolli

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) garantire l’autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile, assicurando la coerenza della programmazione delle risorse con i princìpi di universalità del servizio, con la copertura dei contingenti annualmente programmati e con la sostenibilità degli oneri organizzativi posti a carico degli enti;».

2.62

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) garantire l’autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile, assicurando la coerenza della programmazione delle risorse con i princìpi di universalità del servizio, con la copertura dei contingenti annualmente programmati e con la sostenibilità degli oneri organizzativi posti a carico degli enti;».

2.63

Camusso, Zampa, Zambito

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) garantire l’autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile, assicurando la coerenza della programmazione delle risorse con i princìpi di universalità del servizio, con la copertura dei contingenti annualmente programmati e con la sostenibilità degli oneri organizzativi posti a carico degli enti;».

2.64

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) promuovere e recepire i principi contenuti nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 2250 (2015) e successive su «Giovani, pace e sicurezza», nonché 1325 (2000) e successive su «Donne, pace e sicurezza», riconoscendo formalmente il contributo strategico delle giovani e dei giovani alla prevenzione dei conflitti, alla mediazione e alla costruzione di una pace duratura sia a livello nazionale, sia internazionale;».

2.65

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) assicurare che i progetti formativi e operativi integrino moduli specifici tesi all’attuazione dell’Agenda «Giovani, pace e sicurezza» e dell’Agenda «Donne, pace e sicurezza», favorendo l’empowerment giovanile nei processi di peacebuilding e coesione sociale.».

2.66

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, improntando la valutazione dei progetti a criteri di qualità e non a logiche competitive tra gli enti, in coerenza con la natura collaborativa e solidaristica del servizio civile universale».

2.67

Furlan

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) assicurare, nella definizione degli ambiti territoriali degli interventi e nella disciplina dei procedimenti, il mantenimento dell’impianto multilivello del sistema del servizio civile universale, fondato sul concorso dello Stato, delle Regioni, degli enti di servizio civile e delle forme di rappresentanza dei giovani operatori volontari;».

2.68

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) valorizzare la dimensione internazionale del servizio civile universale, assicurando il raccordo stabile con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con gli enti di cooperazione internazionale e con gli strumenti dedicati alla promozione della pace, della prevenzione dei conflitti e della solidarietà tra i popoli, nonché con i Corpi civili di pace;».

2.69

Camusso, Zampa, Zambito

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) valorizzare la dimensione internazionale del servizio civile universale, assicurando il raccordo stabile con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con gli enti di cooperazione internazionale e con gli strumenti dedicati alla promozione della pace, della prevenzione dei conflitti e della solidarietà tra i popoli, nonché con i Corpi civili di pace;».

2.70

Aurora Floridia, Patton, Furlan, Spagnolli

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) valorizzare la dimensione internazionale del servizio civile universale, assicurando il raccordo stabile con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con gli enti di cooperazione internazionale e con gli strumenti dedicati alla promozione della pace, della prevenzione dei conflitti e della solidarietà tra i popoli, nonché con i Corpi civili di pace;».

2.71

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dei controlli di cui all’articolo 20» con le seguenti: «dei controlli, includendo i necessari interventi correttivi ai sensi dell’articolo 20».

2.72

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dei controlli di cui all’articolo 20», con le seguenti: «dei controlli, includendo i necessari interventi correttivi ai sensi dell’articolo 20».

2.73

Furlan

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) salvaguardare il ruolo della Consulta nazionale per il servizio civile quale sede stabile di confronto, partecipazione e consultazione degli attori istituzionali e sociali del sistema;».

2.74

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 6 giugno 2016, n. 106, dall’articolo 2 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nonché ai sensi degli articoli 2, 4, secondo comma, 11 e 52, primo comma, della Costituzione.».

2.75

Ternullo, Craxi

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8, comma 1, lettera a) della legge 6 giugno 2016, n. 106 e 2 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e ai sensi degli articoli 2, 4, secondo comma, 11 e 52, primo comma della Costituzione;».

2.76

Furlan

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «, in coerenza con quanto previsto dagli 8, comma 1, lettera a) legge 6 giugno 2016, n. 106 e 2 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e ai sensi degli articoli 2, 4, secondo comma, 11 e 52, primo comma della Costituzione;»

2.77

Camusso, Zampa, Zambito

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo forme strutturate e periodiche di consultazione degli enti iscritti all’albo, delle regioni, della Consulta nazionale e delle rappresentanze dei giovani operatori volontari».

2.78

Furlan

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «all’ascolto degli attori coinvolti» inserire le seguenti: «, prevedendo forme strutturate e periodiche di consultazione degli enti iscritti all’albo, delle Regioni, della Consulta nazionale e delle rappresentanze dei giovani operatori volontari».

2.79

Aurora Floridia, Patton, Furlan, Spagnolli

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) assicurare che la valorizzazione e certificazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari riguardi prioritariamente competenze civiche, relazionali, sociali e di cittadinanza.».

2.80

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) assicurare che la valorizzazione e certificazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari riguardi prioritariamente competenze civiche, relazionali, sociali e di cittadinanza.».

2.81

Camusso, Zampa, Zambito

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) assicurare che la valorizzazione e certificazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari riguardi prioritariamente competenze civiche, relazionali, sociali e di cittadinanza.».

2.82

Furlan

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) garantire l’autonomia del Fondo nazionale per il servizio civile e la destinazione vincolata delle relative risorse alle finalità proprie del servizio civile universale;».

2.83

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «certificare le competenze acquisite», con le seguenti: «rendere trasparenti le competenze acquisite, in coerenza con il quadro normativo vigente,».

2.84

Zampa, Zambito, Camusso

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «assicurandone» fino a: «n. 13» con le seguenti: «assicurando l’uniformità dei criteri di certificazione su tutto il territorio nazionale; a tal fine, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia, sono definiti livelli essenziali e standardminimi omogenei di certificazione, garantendo che la stessa sia assicurata in condizioni di parità a tutti gli operatori volontari, indipendentemente dalla regione di svolgimento del servizio civile universale; la certificazione è prioritariamente finalizzata al riconoscimento delle competenze di cittadinanza acquisite nell’ambito dell’esperienza del servizio civile universale,».

2.85

Furlan

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «anche in raccordo con le altre amministrazioni competenti» con le seguenti: «e promuovendone l’individuazione e la messa in trasparenza in raccordo con le amministrazioni competenti».

2.86

Furlan

Al comma 1, lettera g) inserire, in fine, le seguenti parole: «, secondo le linee guida unitarie definite a livello nazionale e con l’individuazione delle risorse necessarie a sostenere le attività poste a carico degli enti di servizio civile universale.».

2.87

Guidolin, Castellone, Mazzella

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, dopo la letterag), inserire la seguente:

«g-bis) prevedere, al fine di valorizzare e certificare le competenze acquisite dagli operatori volontari durante l’esperienza di servizio civile universale, l’istituzione di un Fondo a parziale rimborso, con una dotazione pari a 11,2 milioni di euro annui, destinato a sostenere i costi connessi ai percorsi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024, anche mediante il riconoscimento di un contributo unitario parametrato a 187 euro per ciascun operatore volontario, fino a un massimo di 60.000 volontari annui»;

  1. b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera g), pari a 11,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.88

Furlan

Dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere, al fine di valorizzare e certificare le competenze acquisite dagli operatori volontari durante l’esperienza di servizio civile universale, l’istituzione di un fondo a parziale rimborso, con una dotazione pari a 11,2 milioni di euro annui, destinato a sostenere i costi connessi ai percorsi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2024, anche mediante il riconoscimento di un contributo unitario parametrato a 187 euro per ciascun operatore volontario, fino a un massimo di 60.000 volontari annui».

2.89

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) definire criteri rigorosi tesi ad evitare il rischio di utilizzo degli operatori volontari in funzioni sostitutive del personale dipendente o per mansioni meramente esecutive, gestionali o amministrative, in particolar modo presso enti dotati di ampie piante organiche pubbliche o private, disponendo specifici poteri ispettivi e di controllo in capo al Dipartimento a tutela della natura solidaristica, formativa e non lucrativa dell’istituto, anche con riferimento alle procedure di messa in trasparenza delle competenze;”

2.90

Ternullo, Craxi

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) assicurare il mantenimento di un contingente nazionale di operatori volontari del servizio civile universale, quale strumento di programmazione unitaria e di garanzia dell’universalità dell’accesso, garantendone una distribuzione territoriale equilibrata tenendo conto dei fabbisogni dei territori.».

2.91

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) assicurare il mantenimento di un contingente nazionale di operatori volontari del servizio civile universale, quale strumento di programmazione unitaria e di garanzia dell’universalità dell’accesso, garantendone una distribuzione territoriale equilibrata tenendo conto dei fabbisogni dei territori.».

2.92

Zampa, Zambito, Camusso

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) assicurare il mantenimento di un contingente nazionale di operatori volontari del servizio civile universale, quale strumento di programmazione unitaria e di garanzia dell’universalità dell’accesso, garantendone una distribuzione territoriale equilibrata tenendo conto dei fabbisogni dei territori».

2.93

Furlan

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) assicurare il mantenimento di un contingente nazionale di operatori volontari del servizio civile universale, quale strumento di programmazione unitaria e di garanzia dell’universalità dell’accesso, garantendone una distribuzione territoriale equilibrata tenendo conto dei fabbisogni dei territori.».

2.94

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere modalità che garantiscano il mantenimento del contingente nazionale e un’equa distribuzione territoriale dei posti disponibili;».

2.95

Furlan

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) garantire l’autonomia, la stabilità e la continuità del Fondo Nazionale per il Servizio Civile Universale di cui all’articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, quale strumento rivolto al finanziamento delle attività e all’attuazione dei programmi e dei progetti del servizio civile universale.».

2.96

Ternullo, Craxi

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) garantire l’autonomia, la stabilità e la continuità del Fondo Nazionale per il Servizio Civile Universale di cui all’art. 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, quale strumento rivolto al finanziamento delle attività e all’attuazione dei programmi e dei progetti del servizio civile universale.».

2.97

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) garantire l’autonomia, la stabilità e la continuità del Fondo nazionale per il servizio civile universale di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, quale strumento rivolto al finanziamento delle attività e all’attuazione dei programmi e dei progetti del servizio civile universale.».

2.98

Zampa, Camusso, Zambito

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) garantire l’autonomia, la stabilità e la continuità del Fondo Nazionale per il Servizio Civile Universale di cui all’art. 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, quale strumento rivolto al finanziamento delle attività e all’attuazione dei programmi e dei progetti del servizio civile universale.».

2.99

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) garantire l’autonomia del Fondo nazionale per il servizio civile universale;».

2.100

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) sviluppare strumenti e piattaforme digitali aperte per favorire la collaborazione tra istituzioni, enti e operatori volontari;».

2.101

Furlan

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) a promuovere il servizio civile europeo, quale strumento di cooperazione e solidarietà volto a favorire la mobilità nel territorio dell’Unione europea e la condivisione delle radici culturali comuni e dell’identità europea».

2.102

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) promuovere il servizio civile universale quale strumento di educazione alla pace, alla nonviolenza, alla sostenibilità sociale e ambientale, in coerenza con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare con l’Obiettivo 16;».

2.103

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) prevedere che la relazione sull’organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dia conto annualmente del rapporto tra le domande presentate e i posti disponibili, del tasso di copertura, delle domande non soddisfatte e della loro distribuzione territoriale e generazionale, in raccordo con il rapporto annuale sulla condizione giovanile di cui all’articolo 4 della presente legge;».

2.104

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) presidiare l’universalità dell’accesso al servizio civile universale, prevedendo una programmazione pluriennale del contingente di operatori volontari coerente con la domanda rilevata, indicatori di copertura territoriale e generazionale e misure per ridurre progressivamente il divario tra le domande presentate e i posti disponibili;».

2.105

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) assicurare la piena accessibilità e partecipazione dei giovani con disabilità al servizio civile universale, prevedendo l’eliminazione delle barriere, accomodamenti ragionevoli e forme dedicate di sostegno, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;».

2.106

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) prevedere, quale vincolo di continuità normativa, il mantenimento delle finalità istituzionali originarie del Servizio Civile Universale come definite dall’articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, confermando l’assoluto divieto di scopo di lucro per gli enti iscritti all’albo, il legame storico con l’obiezione di coscienza, di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, nonché l’autonomia finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile e l’impianto di governance multilivello tra Stato, Regioni ed enti, garantendo la piena partecipazione della Consulta nazionale e della rappresentanza degli operatori volontari;».

2.107

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) assicurare il coordinamento della disciplina del servizio civile universale con il codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, prevedendo che, ai fini dell’iscrizione all’albo del servizio civile universale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, siano valorizzati i requisiti e le informazioni già acquisiti in sede di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, senza duplicazione di adempimenti a carico degli enti, e valorizzando gli istituti dell’amministrazione condivisa di cui agli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;».

2.108

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) garantire che il riordino non alteri la natura e le finalità istituzionali del servizio civile universale, escludendo che l’istituto sia finalizzato ad attività di avviamento al lavoro o a scopi estranei alla difesa non armata e non violenta della Patria, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;».

2.109

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) prevedere il coinvolgimento obbligatorio della Consulta nazionale per il servizio civile universale, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e degli enti del Terzo settore iscritti all’albo, nella definizione della programmazione e degli standard di qualità, stabilendo che il relativo parere sia obbligatoriamente acquisito e che di ogni difformità l’amministrazione dia conto con specifica motivazione;».

2.110

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) preservare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e giuridico dell’obiezione di coscienza quale fondamento del servizio civile, garantendone la continuità con i princìpi di difesa non armata e non violenta della Patria e assicurando forme di documentazione, memoria e trasmissione alle giovani generazioni;».

2.111

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lett. h), aggiungere la seguente:

«h-bis) promuovere, d’intesa con il Ministero dell’istruzione e del merito e con il Ministero dell’università e della ricerca, l’introduzione stabile e strutturata dell’opzione civile e dell’alternativa nonviolenta della difesa della Patria all’interno dei percorsi formativi scolastici ed accademici, valorizzando, altresì, la specificità dei progetti di servizio civile all’estero quali strumenti cardine di cooperazione internazionale, prevenzione dei conflitti e costruzione della pace, ai sensi dell’articolo 11 della Costituzione.».

2.112

Furlan

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 assicurano la continuità storica, giuridica e valoriale tra il servizio civile universale e l’istituto dell’obiezione di coscienza, quale componente identitaria della difesa civile non armata e nonviolenta della Patria. In caso di riattivazione del servizio militare obbligatorio, il servizio civile universale costituisce modalità alternativa di assolvimento del dovere di difesa della Patria per i cittadini che dichiarino obiezione di coscienza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 11 e 52 della Costituzione, nonché delle disposizioni vigenti in materia.».

2.113

Ternullo, Craxi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 assicurano la continuità storica, giuridica e valoriale tra il servizio civile universale e l’istituto dell’obiezione di coscienza, quale componente identitaria della difesa civile non armata e nonviolenta della Patria. In caso di riattivazione del servizio militare obbligatorio, il servizio civile universale costituisce modalità alternativa di assolvimento del dovere di difesa della Patria per i cittadini che dichiarino obiezione di coscienza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 11 e 52 della Costituzione, nonché delle disposizioni vigenti in materia.».

2.114

Zampa, Camusso, Zambito

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 assicurano la continuità storica, giuridica e valoriale tra il servizio civile universale e l’istituto dell’obiezione di coscienza, quale componente identitaria della difesa civile non armata e nonviolenta della Patria. In caso di riattivazione del servizio militare obbligatorio, il servizio civile universale costituisce modalità alternativa di assolvimento del dovere di difesa della Patria per i cittadini che dichiarino obiezione di coscienza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 11 e 52 della Costituzione, nonché delle disposizioni vigenti in materia.».

2.115

Furlan

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I decreti legislativi attuativi garantiscono il rispetto integrale delle finalità del Servizio Civile Universale di cui all’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, all’articolo 2 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nonché all’articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, in quanto compatibili.».

2.116

Mazzella, Guidolin, Castellone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È assicurato il ruolo della Consulta nazionale per il servizio civile universale di cui all’articolo 10 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, quale sede permanente di confronto, consultazione e partecipazione dei principali attori del sistema, ai fini della definizione degli indirizzi strategici, della valutazione delle politiche e del miglioramento continuo del servizio civile universale.».

2.117

Ternullo, Craxi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:  

«1-bis. È assicurato il ruolo della Consulta Nazionale del Servizio Civile di cui all’articolo 10 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, quale sede permanente di confronto, consultazione e partecipazione dei principali attori del sistema, ai fini della definizione degli indirizzi strategici, della valutazione delle politiche e del miglioramento continuo del servizio civile universale.».

2.118

Furlan

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. È assicurato il ruolo della Consulta Nazionale del Servizio Civile di cui all’articolo 10 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, quale sede permanente di confronto, consultazione e partecipazione dei principali attori del sistema, ai fini della definizione degli indirizzi strategici, della valutazione delle politiche e del miglioramento continuo del servizio civile universale.».

2.119

Ternullo, Craxi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 assicurano che il servizio civile universale sia realizzato esclusivamente attraverso enti pubblici ed enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2027, n. 117 nel rispetto della sua natura solidaristica e delle finalità di interesse generale.».

2.120

Furlan

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 assicurano che il servizio civile universale sia realizzato esclusivamente attraverso enti pubblici ed enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2027, n. 117 nel rispetto della sua natura solidaristica e delle finalità di interesse generale.».

2.121

Zampa, Camusso, Zambito

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 assicurano che il servizio civile universale sia realizzato esclusivamente attraverso enti pubblici ed enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2027, n. 117 nel rispetto della sua natura solidaristica e delle finalità di interesse generale.».

2.122

Mazzella, Guidolin, Castellone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 assicurano che il servizio civile universale sia realizzato esclusivamente attraverso enti pubblici ed enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nel rispetto della sua natura solidaristica e delle finalità di interesse generale.».

2.123

Zampa, Camusso, Zambito

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Fondo Nazionale per il Servizio Civile Universale di cui all’art. 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 mantiene autonomia funzionale e contabile, quale strumento dedicato al finanziamento delle politiche del servizio civile universale in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente.».

2.124

Furlan

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo Nazionale per il Servizio Civile Universale di cui all’art. 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 mantiene autonomia funzionale e contabile, quale strumento dedicato al finanziamento delle politiche del servizio civile universale in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente.».

2.125

Ternullo, Craxi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo Nazionale per il Servizio Civile Universale di cui all’art. 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 mantiene autonomia funzionale e contabile, quale strumento dedicato al finanziamento delle politiche del servizio civile universale in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente.”.

2.126

Guidolin, Castellone, Mazzella

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Fondo Nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 mantiene autonomia funzionale e contabile, quale strumento dedicato al finanziamento delle politiche del servizio civile universale in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente.».

2.127

Zampa, Zambito, Camusso

Al comma 2, dopo le parole: «Ministri competenti,» inserire le seguenti: «previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del servizio civile universale, degli enti del Terzo settore e delle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e».

2.128

Zambito, Zampa, Camusso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il Governo trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione dei decreti legislativi adottati, con particolare riferimento agli effetti prodotti sul funzionamento del servizio civile universale, sui livelli di partecipazione dei giovani e sull’impatto delle misure introdotte in termini di inclusione, accesso e qualità delle esperienze».

Art. 3

3.1

Camusso, Zampa, Zambito

Al comma 1, dopo le parole: «residenti in Italia,» inserire le seguenti: «ivi inclusi i titolari di protezione internazionale e temporanea e i giovani in possesso di regolare permesso di soggiorno,».

3.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo le parole: «residenti in Italia,», aggiungere le seguenti: «indipendentemente dalla condizione lavorativa e reddituale,».

3.3

Guidolin, Castellone, Mazzella

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, dopo le parole:«Carta giovani nazionale (CGN)», inserire le seguenti: «di cui all’articolo 1, comma 413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,»;
  2. b) sopprimere il comma 2;
  3. c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alla gestione di tutte le attività relative alla CGN si provvede con le risorse di cui al comma 413 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come modificato dal comma 4 del presente articolo.»;

  1. d) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al comma 413 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «, incrementati di ulteriori 5 milioni a decorrere dall’anno 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.4

Mazzella, Guidolin, Castellone

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) comma 1, dopo le parole: «Carta giovani nazionale (CGN)», inserire le seguenti:«di cui all’articolo 1, comma 413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,»
  2. b) sopprimere il comma 4.

3.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo le parole: «volti a favorire la crescita personale, sociale e culturale dei beneficiari», aggiungere le seguenti: “, nonché l’accesso all’istruzione, alla formazione, alla mobilità sostenibile».

3.6

Zampa, Zambito, Camusso

Al comma 2, dopo le parole: «e la distribuzione della CGN» aggiungere le seguenti: «nonché le modalità di aggiornamento periodico della Carta in relazione all’evoluzione dei bisogni dei giovani e del contesto socioeconomico».

3.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, dopo le parole: «e la distribuzione della CGN» aggiungere le seguenti: «,previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e sentite le organizzazioni giovanili, studentesche e del terzo settore».

3.8

Camusso, Zampa, Zambito

Al comma 2, dopo le parole: «distribuzione della CGN» aggiungere le seguenti: «, previa consultazione delle organizzazioni giovanili che abbiano almeno un terzo degli associati nella fascia di età compresa tra i 14 e i 30 anni, delle associazioni studentesche e degli enti del Terzo settore operanti in ambito giovanile».

3.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Dipartimento per le politiche giovanili provvede annualmente al monitoraggio dell’attuazione della CGN e alla valutazione del suo impatto sociale, con particolare riferimento alla riduzione delle disuguaglianze generazionali, trasmettendo una relazione alle Camere.».

3.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. L’accesso e l’utilizzo della CGN sono garantiti nel rispetto dei principi di non discriminazione, pari opportunità e inclusione sociale.”

3.11

Zambito, Zampa, Camusso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Il Governo trasmette alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull’attuazione della Carta Giovani Nazionale, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari, all’utilizzo dello strumento e al suo impatto sociale ed economico».

Art. 4

4.1

Camusso, Zampa, Zambito

Al comma 1, alinea, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «, individuati secondo criteri di trasparenza, pluralismo e inclusività e garantendo la partecipazione di associazioni giovanili, rappresentanze studentesche, giovani lavoratori e realtà del terzo settore».

4.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: “funzioni consultive e di indirizzo, programmazione”, con le seguenti: “funzioni di indirizzo strategico, programmazione, valutazione, proposta”.

4.3

Zambito, Camusso, Zampa

Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: programmazione e coordinamento inserire le seguenti: , nonché di monitoraggio e valutazione dell’efficacia e dell’impatto delle politiche pubbliche rivolte ai giovani, sulla base di indicatori misurabili e comparabili,.

4.4

Furlan

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per quelle concernenti il servizio civile universale la cui definizione, realizzazione e attuazione è regolata dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.».

4.5

Zampa, Zambito, Camusso

Al comma 1, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: , assicurando il perseguimento dell’equità intergenerazionale e territoriale e promuovendo la riduzione delle disuguaglianze sociali e di genere, anche attraverso interventi mirati nelle aree maggiormente svantaggiate e nelle aree interne;.

4.6

Zampa, Zambito, Camusso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche mediante l’attivazione di strumenti permanenti di consultazione pubblica e di partecipazione digitale, idonei ad assicurare un coinvolgimento effettivo, continuo e inclusivo dei giovani nei processi decisionali;.

4.7

Zampa, Zambito, Camusso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche mediante il coinvolgimento attivo delle organizzazioni giovanili e degli enti del Terzo settore, valorizzandone le esperienze e le buone pratiche sviluppate a livello territoriale;.

4.8

Zampa, Zambito, Camusso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L’Osservatorio assicura il coinvolgimento strutturato e continuativo delle organizzazioni giovanili e degli enti del Terzo settore, attraverso forme permanenti di consultazione, co-programmazione e co-progettazione, valorizzando il contributo di coloro che operano quotidianamente nei territori.

4.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, dopo la lett. bb), aggiungere la seguente:

“bb-bis) i rappresentanti degli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi a livello nazionale.”

4.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, dopo la lett. bb), aggiungere la seguente:

“bb-bis) il presidente della Consulta nazionale per il servizio civile universale.”

4.11

Zambito, Zampa, Camusso

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

  1. cc)i rappresentanti delle associazioni giovanili maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate secondo criteri definiti con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, assicurando il pluralismo, l’equilibrio territoriale e la rappresentanza delle diverse componenti del mondo giovanile.

4.12

Camusso, Zambito, Zampa

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

  1. cc)i rappresentanti delle Consulte provinciali degli studenti e dei Consigli regionali degli studenti, quali organismi istituzionalmente riconosciuti di partecipazione studentesca nel sistema scolastico, individuati secondo modalità che garantiscano la più ampia rappresentatività territoriale e il rispetto dei principi di democraticità interna.

4.13

Camusso, Zampa, Zambito

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

  1. cc)uno o più rappresentanti del Forum nazionale del Terzo settore, individuati secondo criteri di rappresentatività, con particolare riferimento alle organizzazioni operanti nei settori giovanile, educativo e dell’inclusione sociale, nonché alle reti territoriali impegnate nelle medesime finalità.

4.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, dopo la lett. d), inserire la seguente:

“d-bis) tre componenti designati dalle organizzazioni della società civile con comprovata esperienza in materia di politiche giovanili e valutazione di impatto generazionale.”

4.15

Zambito, Zampa, Camusso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I componenti del Comitato tecnico-scientifico, ad eccezione dei membri di diritto, sono nominati tra i soggetti in possesso di comprovata e documentata esperienza almeno triennale e specifica competenza nel settore delle politiche giovanili e del servizio civile universale, maturate in ambito professionale, accademico, istituzionale o del volontariato. La sussistenza dei requisiti è verificata dall’amministrazione proponente sulla base dei curricula e dei titoli presentati.

4.16

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

“10-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero dell’università e della ricerca, promuove programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo di modelli integrati di valutazione delle politiche giovanili, anche in riferimento alle dimensioni sociali e ambientali.”

Art. 5

5.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni in materia di servizio civile universale, è autorizzata una revisione delle modalità di finanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile, anche mediante il concorso di risorse europee.”

Riunione n. 125

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2026

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 10

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI: CGIL, CISL, UIL E UGL SULL’ATTO DI GOVERNO N. 433 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/2831 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2024, RELATIVA AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO NEL LAVORO MEDIANTE PIATTAFORME DIGITALI)

 

 

redazione

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