Il Tribunale di Roma ha respinto con sentenza del 15 maggio un ricorso della Confederazione Usb, Unione sindacale di base, e dell’Unione sindacale di base a questa aderente, che avevano chiesto la dichiarazione di nullità di alcune clausole del Testo Unico su contrattazione e rappresentanza formato il 10 gennaio 2014 da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.
Le organizzazioni dei sindacati di base avevano manifestato la volontà di aderire a quell’accordo, ma solo per le parti 1 e 2 e non per le successive parti 3 e 4, ritenendole lesive di alcuni diritti. Le confederazioni firmatarie avevano respinto tale richiesta e il procedimento era sorto quando due esponenti di tali organizzazioni di base, pur eletti nelle consultazioni per la formazione delle Rsu dell’Ilva di Taranto e della società Elbi International di Collegno (Torino), non avevano vista confermata la loro elezione non risultando la loro confederazione tra le parti firmatarie dell’accordo.
La sentenza afferma ora che l’accordo per il Testo Unico rappresenta un’espressione della autonomia negoziale delle parti, in quanto tale non applicabile erga omnes, e quindi non lede diritti di terzi non interessati.